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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 13/05/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai SIg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 822/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. DURANTE LEONILDE , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA AMEDEO DI SAVOIA 21/5 46040 CASALROMANO presso il difensore avv. DURANTE LEONILDE
APPELLANTE
c o n t r o
UALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ISIDORI GIADA ROMERIO AURORA MARIA ( ) PIAZZA DELLA LOGGIA 5 25121 BRESCIA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 85 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ISIDORI GIADA
pagina 1 di 40 APPELLATO
E con l'intervento ex art.111 cpc di con gli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Controparte_3
Ornati
INTERVENUTA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024, avente ad oggetto:
Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
07/07/2022 con il n. 1904/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta ed in riforma della impugnata sentenza n. 1904/2022 Sent. del Tribunale di Brescia del 06/07/2022, pubblicata e comunicata il 07/07/2022,
PRELIMINARMENTE: sospendersi ai sensi dell'art. 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1904/2022 Sent. Tribunale di Brescia. In subordine sospendersi, ai sensi dell'art. 351 c.p.c. l'esecuzione della sentenza n. 1904/2022 Sent. Tribunale di
Brescia;
NEL MERITO: dichiararsi nulla la sentenza n. 1904/2022 Sent. Tribunale di Brescia
per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., nonché per violazione degli artt. 112, 132 e 161 c.p.c.; in pagina 2 di 40 ogni caso rigettarsi le domande tutte svolte in comparsa di costituzione e risposta nei confronti del SI. da siccome inammissibili, Parte_1 Controparte_2
e/o dalla sua mandataria siccome comunque infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto, accogliendo quelle formulate in primo grado dal SI. in Parte_1
ogni caso, altresì, si chiede che venga rideterminata in riduzione la quantificazione delle spese di lite liquidate ed annullata la condanna a titolo sanzionatorio ex art. 96
comma 3 c.p.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione della comunicazione di cancelleria del Dr dei Doc. 3 e 4 depositati da Pt_2 CP_1
in primo grado come allegati alla comparsa di costituzione e risposta, della
[...]
Visura Camerale della con sede legale in Ortobello, nonché dei Controparte_1
rifiuti di accesso al credito subiti dal SI. TE a causa delle segnalazioni errate in
Centrale dei Rischi, oltre che della corrispondenza circa l'accordato saldo e stralcio”;
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così giudicare:
In via preliminare
- dichiarare la inammissibilità dell'appello spiegato per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza e/o del decreto e/o del precetto e ex adverso proposta in quanto inammissibile, infondata e non pagina 3 di 40 provata;
Nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'appello avversario nonché l'opposizione avversaria ed ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte gli atti opposti e la sentenza appellata;
condannare parte attrice al pagamento in favore sia di che di di CP_2 CP_1
una somma individuata di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.3 c.p.c. per tutte le motivazioni addotte;
In ogni caso,
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Dell'intervenuto
Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata, domiciliata e Controparte_4
difesa, quale cessionaria delle ragioni di credito per cui oggi è causa, interviene e si costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 C.p.c., nel giudizio indicato in epigrafe pendente davanti l'intestata Corte di Appello, R.G. n. 822/2022, riportandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositati dalla cedente,
insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito.
pagina 4 di 40 Per l'effetto, chiede che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c.,
l'estromissione della cedente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4/10/2021 TE ha notificato a con sede Pt_1 Controparte_1
in Castiglione della Pescaia (GR), atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi e a precetto, ex art.617, comma 1, cpc, offrendo in comunicazione i seguenti documenti: << 1) atto di precetto con attestazione di conformità; 2) decreto ingiuntivo con attestazione di conformità; 3) primo e secondo reclamo formale;
4) atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
5) risposta di al Controparte_1
secondo reclamo>>, ed esponendo:
che in data 16/09/2021 gli aveva notificato di precetto recante Controparte_1
intimazione di pagamento del complessivo importo di Euro 42.285,88 (doc. 1;
che tale atto traeva origine dal Decreto Ingiuntivo n. 887/2021 (R.G. n. 2356/2021)
del Tribunale di Brescia (doc. 2);
che l'atto di precetto e prima di esso l'esecutività del titolo si fondavano sul presupposto della mancata proposizione di una opposizione a Decreto Ingiuntivo nel termine di quaranta giorni;
che tuttavia tale presupposto in realtà non si sarebbe verificato avendo egli proposto rituali e tempestivi reclami (doc. 3), che la parte convenuta avrebbe dovuto prendere seriamente in considerazione prima di rendere esecutivo il Decreto Ingiuntivo il pagina 5 di 40 31/05/2021, prima di apporgli la formula esecutiva il 15/06/2021 e prima di notificare l'atto di precetto, ed inoltre avendo egli proposto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (doc. 4).
A. A sostegno dell'opposizione il TE ha anzitutto eccepito doversi ritenere il precetto opposto nullo, per violazione del disposto di cui all'art.654, secondo comma,
cpc, in combinato disposto con gli artt.479 e 480 cpc, in ragione della mancata indicazione del decreto di esecutorietà.
B. Ha poi eccepito esser nulli il titolo esecutivo e l'atto di precetto per difetto di legittimazione alla rappresentanza, riportandosi all'uopo alle contestazioni già in proposito sollevate in sede di opposizione ex art.650 cpc:
1) presunta incertezza, quanto all'indicazione, nel frontespizio del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, se la procura alle liti in favore dell'Avv. Giada
Isidori fosse stata rilasciata in calce o su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma 3
c.p.c.;
2) sottoscrizione della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo da parte di persona diversa dal SI. soggetto comparente avanti al notaio Persona_1
nell'anno 2014 nella sua qualità di Amministratore Delegato della Controparte_1
tale circostanza avrebbe, secondo l'opponente, pregiudicato la sussistenza stessa dei poteri concessi in favore dell'Avv. Giada Isidori;
3) rilascio della procura alle liti da parte di un soggetto - l'Amministratore Delegato
SI. - che nel frontespizio del ricorso per decreto ingiuntivo non era Persona_1
stato minimamente menzionato;
vi figurava rappresentata dal Controparte_1
pagina 6 di 40 procuratore generale e non dall'Amministratore Delegato, che Controparte_5
aveva conferito la procura alle liti, né da un legale rappresentante della società di capitali;
4) nella procura notarile si affermava che la aveva sede “in Controparte_1
Ortobello, frazione Albina, via Maremmana n. 35”, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo la sede sociale della ricorrente era indicata in “Castiglione della Pescaia
(GR), Via San Benedetto Po n. 22”, senza specificare se si fosse trattato di un eventuale modifica della sede legale o meno;
5) la procura alle liti – se ritenuta valida – appariva estremamente generale e non risultava esser stata rilasciata per ottenere l'asserito residuo non pagato relativamente il contratto di finanziamento del 17/07/2006. Tale vizio sarebbe risultato non sanabile perché l'atto di precetto non era stato neppure firmato dalla parte creditrice e perché
l'avv. Isidori nel ricorso per DI e nell'atto di precetto aveva dichiarato che la rappresentanza e difesa da parte sua erano state assunte “in forza di procura generale alle liti rep. n. 41200 notaio di Grosseto in data 23/05/2014”, quando Persona_2
invece la procura era stata denominata dal notaio come speciale, circostanza di rilievo in quanto la procura generale, essendo destinata al compimento di più atti, può essere rilasciata anche a tempo indeterminato ed efficace fino a revoca, è soggetta a registrazione e l'originale di essa non può essere restituito al cliente, ma deve restare depositato presso il notaio e inserito nella sua raccolta, il quale potrà rilasciare al cliente tutte le copie richieste. Il vizio sarebbe insanabile per esser stata la procura -
rilasciata come “speciale” e unica nel suo numero di repertorio “n. 41200” -. già
utilizzata per il ricorso per decreto ingiuntivo pagina 7 di 40 C. L'opponente ha quindi eccepito la nullità del già titolo esecutivo e del precetto per difetto di rappresentanza anche nei poteri di notifica. Nella relata di notifica si indicava che essa era stata effettuata dall'Avv. Giada Isidori nella sua “qualità di procuratore generale della , senza tuttavia che venissero specificate le CP_1
qualità necessarie e fondamentali che rivestono il difensore in tale specifica operazione di notifica, concesse e autorizzate ai sensi della Legge 53/1994 come pubblico ufficiale. Ha in particolare evidenziato che nel frontespizio del ricorso per decreto ingiuntivo si era indicato che il procuratore generale fosse una certa
[...]
così che non si sarebbe potuto comprendere quali fossero poteri Parte_3
realmente conferiti al procuratore generale Avv. Giada Isidori e quelli conferiti al procuratore generale Di qui la richiesta di declaratoria di nullità la Parte_3
notifica medesima, sia del titolo esecutivo che dell'atto di precetto.
Tanto premesso, ed indicate le ragioni per la richiesta sospensione, Parte_1
così ha concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione col
presente atto proposta:
1) in via preliminare, concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di
comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva se non già del decreto
ingiuntivo opposto n. 887/2021 (R.G. n. 2356/2021) del Tribunale di Brescia,
dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità se non già del titolo esecutivo opposto
n. 887/2021 (R.G. n. 2356/2021) del Tribunale di Brescia, dell'atto di precetto per i
pagina 8 di 40 motivi di cui in narrativa;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
***
e per essa in qualità di mandataria Controparte_2 Controparte_1
all'incasso, in persona del procuratore generale giusti i poteri Parte_3
conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 19/12/2018, domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti rep. n. 41200 notaio di Grosseto in data 23/05/2014, dall'Avv. Persona_2
Giada Isidori, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
26/01/2022, anzitutto eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità
dell'opposizione ex art.617 cpc, il cui comma primo consente di proporre opposizione per far accertare le irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, prima dell'inizio dell'esecuzione, con atto di citazione che deve essere notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto;
al contrario i motivi di opposizione proposti non riguardano la regolarità formale del titolo o del precetto, bensì la titolarità del credito e la legittimazione;
in secondo luogo, per quanto riguarda la presunta irregolarità formale del titolo, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art.617 cpc perché tardiva;
nel merito ha comunque contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione del decreto di esecutorietà, affermando di aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'art.480 cpc;
ha contestato parimenti l'eccezione di nullità del titolo e del precetto per difetto di legittimazione alla rappresentanza, significando che pagina 9 di 40 la procura alle liti oggetto di contestazione era stata conferita per atto di notaio, come tale utilizzabile mediante richiamo ai relativi estremi;
ha rilevato inoltre esser inconferente, ai fini della validità della procura ad litem, la variazione della sede sociale, ed esser possibile per una società la compresenza di più procuratori o soggetti con poteri di rappresentanza;
per le medesime considerazioni ha contestato come infondata l'eccezione di nullità per difetto dei poteri di notifica;
ha contestato, infine,
la sussistenza dei presupposti per l'invocata sospensione dell'esecuzione del titolo e del precetto;
ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare
- dichiarare la inammissibilità della opposizione spiegata per tutti i motivi dedotti in
narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del decreto e del precetto ex
adverso proposta in quanto inammissibile, infondata e non provata;
Nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni
eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto
e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte gli atti opposti;
In
ogni caso,
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di
legge.”
*** pagina 10 di 40 All'udienza del 17/02/2022, comparsi i procuratori delle parti, il giudice istruttore ha respinto l'istanza di sospensiva, osservando, nella sua ordinanza,
che la giurisprudenza ha ritenuto che " Il precetto fondato su decreto ingiuntivo
divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da
un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del
provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula
esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione
(ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di
nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione
inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la
loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto
ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque
raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di
conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto
e quale il titolo che lo sorregge" (Cass.1928 del 28/01/2020);
che nel caso in esame l'opponente è stato in grado di individuare il titolo esecutivo;
che, difatti, con l'atto di opposizione a precetto ha mosso censure al provvedimento monitorio.
Ha quindi concesso i termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc.
***
Con la prima di esse l'opponente ha replicato alle osservazioni del GI sull'eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione del decreto di esecutorietà
pagina 11 di 40 svolgendo due considerazioni critiche:
la prima, che la fattispecie in esame non corrisponde a quella presa in considerazione dalla pronuncia della Cass. 28/01/2020 n. 1928 richiamata in ordinanza: essa, infatti,
si riferisce alla mancanza nell'atto di precetto di un elemento (“l'indicazione della
data di notificazione del decreto ingiuntivo”) che non è il medesimo sollevato dall'attore (mancata indicazione del provvedimento di esecutorietà) e, quindi, non può utilizzarsi per similitudine nel caso in esame;
la seconda, che detta pronuncia è da ritenersi superata da quella, più recente, della
Cass. civile, sez. VI-3, con ordinanza 25/01/2022 n. 2093; quest'ultima, infatti, dopo aver ribadito il principio secondo cui è sanabile la mancanza della data di notificazione quando le individuazioni dell'obbligazione e del titolo esecutivo siano comunque state raggiunte, ha affermato quanto segue: “… b) al contempo, resta
fermo che l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione
di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della
formula esecutiva, comportano la nullità – deducibile con l'opposizione agli atti
esecutivi – del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento
evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata
ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del
decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula
esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di
esecutorietà”. E ciò indipendentemente dal raggiungimento dello scopo.
Ha pertanto insistito nell'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione del pagina 12 di 40 decreto di esecutorietà.
Ai punti B) e C) l'opponente ha poi illustrato le ragioni per le quali doveva trovare conferma l'eccezione sollevata di nullità del già titolo esecutivo e dell'atto di precetto per difetto di legittimazione alla rappresentanza, e quella di nullità del già titolo esecutivo e del precetto per difetto di rappresentanza anche nei poteri di notifica.
Al punto D) “Sulla inversione del soggetto oggi costituitosi” l'opponente ha inoltre rilevato come la comparsa di costituzione e risposta avesse apertamente dichiarato
<un'inversione di ruoli rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo e all'atto di
precetto>>: ciò perché <in quest'ultimi due atti, parte ricorrente-opposta esordisce
con “ … in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_1 CP_6
”, mentre con la comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta-
[...]
opposta esordisce con “ e per essa in Controparte_6 Controparte_1
qualità di mandataria all'incasso…”, per poi specificare a Pagina 2 della comparsa
medesima che “Con il presente atto si costituisce in giudizio e Controparte_2
per essa la mandataria all'incasso …”>> Controparte_1
***
Nelle ulteriori memorie le parti si sono sostanzialmente limitate a ribadire le tesi precedentemente esposte.
***
All'udienza del 26/05/2022 la difesa di parte opponente ha eccepito la nullità
della procura generale alle liti in quanto rilasciata alla convenuta il 23.5.2014 mentre pagina 13 di 40 in data 25.3.2015 la era stata cancellata dal registro delle imprese;
la Controparte_7
difesa di parte opposto ha dichiarato di non accettare il contraddittorio in relazione alla cancellazione di dal registro delle Imprese;
autorizzata la Controparte_1
precisazione delle conclusioni il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti e termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
***
In comparsa conclusionale l'opponente ha posto in evidenza il fatto che l'opposta aveva prodotto due estratti (cfr. Doc. 3 e Doc. 4), rispettivamente la pagina 9 della
Visura Camerale della con sede legale in Ortobello, iscritta al Controparte_1
Registro delle Imprese di Grosseto al n. 123136, cancellata dal Registro medesimo in data 25/03/2015, e la pagina 3 delle Informazioni Societarie della Controparte_1
con sede legale in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2062741.
Di qui la reiterazione dell'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata e conferita in favore dell'Avv. Giada Isidori in data 23/05/2014 da una società
mandante ( ) cancellata dal registro delle imprese di Grosseto già in Controparte_1
data 25/03/2015. Poiché dalla lettura integrale della Visura Camerale presente presso la Camera di Commercio Maremma e Tirreno si poteva rilevare che la sede legale della precedente mandante ( di Ortobello, iscritta al Registro Imprese Controparte_1
di Grosseto) era stata cancellata in data 25/03/2015, l'opponente ne ha dedotto che la procura alle liti notarile conferita all'Avv. Giada Isidori in data 23/05/2014 doveva ritenersi inesistente, nulla. Infatti non si era in presenza di trasferimento della sede legale della società nello stesso Comune e/o con permanenza dell'iscrizione presso il pagina 14 di 40 medesimo Registro delle Imprese. Col trasferimento da Grosseto a Milano cambiava invece totalmente non solo il Comune, la Provincia e la Regione, ma anche il
Registro delle Imprese. Ci si trovava di fronte ad una vera e propria modifica dello
Statuto e/o dell'Atto Costitutivo, con la necessità che anche i poteri conferiti ai procuratori delle parti venissero approvati con una nuova Delibera e con un nuovo
Atto notarile. Non solo veniva a cambiare il nome dei soggetti conferenti la procura,
ma anche i relativi poteri e cariche. Infatti la mandante con sede Controparte_1
legale in Ortobello aveva conferito incarico all'Avv. Giada Isidori nella persona dell'Amministratore Delegato In causa invece una Persona_1 Controparte_1
nella persona del Procuratore Generale Parte_3
***
Con la sentenza impugnata n. 1904/2022 così il Tribunale ha descritto la vicenda processuale: < proponeva opposizione all'atto di precetto CP_8
notificatogli in data 16.9.2021 ed esponeva: che il titolo esecutivo era costituito dal
decreto ingiuntivo n. 887/2021 del Tribunale di Brescia;
che il creditore, nell'atto di
precetto, aveva affermato che detto decreto non era stato opposto;
che in realtà
l'attore aveva opposto il decreto ex art 650 cpc;
che il precetto era nullo in quanto
non era stato indicato il provvedimento con cui il decreto ingiuntivo era stato
dichiarato esecutivo;
che il decreto ingiuntivo era nullo in quanto la procura alle liti
era invalida e la notifica era stata eseguita da soggetto non legittimato. Tutto ciò
premesso, l'opponente chiedeva la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo o,
in subordine, del precetto. Parte convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto
pagina 15 di 40 dell'opposizione.>>
Tanto premesso, così ha preso posizione sulle questioni dibattute in causa.
a) Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione/invalidità della procura, per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese: << la società Controparte_1
risulta iscritta al registro delle imprese e che, pertanto, la stessa non può dirsi inesistente. Di conseguenza, la procura alle liti, rilasciata dalla mandataria della creditrice, non può ritenersi viziata.>>
b) Sull'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione degli estremi del provvedimento che aveva dichiarato esecutivo il titolo esecutivo: <
l'orientamento prevalente della giurisprudenza l'omessa menzione della data di notificazione del titolo esecutivo non determina nullità del precetto quando dal contenuto dell'atto sia dato individuare in modo inequivoco il titolo in forza del quale si è richiesto l'adempimento ( vedi Cass.n. 2506/1970, Cass. n. 5138/78, Cass.
8506/1991 e seguenti); Il suddetto orientamento è stato recentemente ribadito anche quando il titolo esecutivo è costituito da decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo.>>. Il giudice di prime cure ha quindi ribadito e confermato il richiamo alla sentenza n. 1928/2020 menzionata nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto. Ed ha ribadito che << nel caso in
esame, il titolo in forza del quale è stato chiesto l'adempimento risulta
specificatamente indicato nel precetto attraverso l'indicazione della data di
notificazione e del proprio numero (n. 887/2021 notificato il 12.4.2021); Nel precetto
è anche precisato che il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo con
pagina 16 di 40 provvedimento del 31.5.2021.>>. Ha pertanto concluso per il rigetto dell'eccezione di nullità in discorso.
c) Sulla contestazione da parte di secondo cui il decreto Parte_1
ingiuntivo sarebbe stato nullo, in quanto il difensore che lo aveva ottenuto non era munito di valida procura e non era legittimato a notificare il ricorso, il Tribunale ne ha rilevato l'inammissibilità in sede di opposizione esecutiva trattandosi di contestazioni relative a circostanze sopravvenute rispetto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, quindi da proporsi in sede di cognizione (e cioè nel caso di specie di opposizione a decreto ingiuntivo). Ha osservato che <nel caso in esame,
parte opponente, in questa sede, ha sollevato le medesime questioni già avanzate nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza allegare per quale ragione dette
eccezioni e doglianze non avrebbero potuto essere esaminate e decise dal giudice
adito ex art 650 cpc.>>, e << l'opponente non ha eccepito la sussistenza di fatti
impeditivi diversi da quelli già fatti valere avanti al primo giudice>>.
d) In ordine all'indennizzo ex art.96, comma 3, cpc, di natura sanzionatoria, ha affermato che <nel caso in esame, ha proposto un'opposizione Parte_1
assolutamente pretestuosa, tenuto conto che le ragioni che avrebbero dovuto
giustificare la nullità del precetto sono risultate del tutto infondate e che gli ulteriori
motivi di opposizione erano, addirittura, inammissibili e costituivano una mera
duplicazione di quanto già esposto in sede di opposizione ex art. 650 cpc>>
<< Tenuto conto della gravità del comportamento, del valore della controversia e
della durata del processo>>, ha liquidato << a titolo di danno la somma di euro
pagina 17 di 40 5.000,00>>
e) Ha infine disciplinato le spese di lite secondo regola di soccombenza,
liquidandole <in euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese
nella misura del 15%, iva e cpa come per legge>>.
Così pertanto ha disposto: < Il Tribunale respinge l'opposizione;
condanna a pagare alla convenuta la somma di euro 5.000,00 ex Parte_1
art. 96 terzo comma cpc;
condanna a rifondere a parte convenuta Parte_1
le spese di lite liquidate in motivazione.>>
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma, come da conclusioni riportate in epigrafe, previa sospensione della relativa esecutività.
Si è costituita l'appellata e, per essa, la mandataria Controparte_2
all'incasso in persona del procuratore generale Controparte_1 [...]
chiedendo respingersi il gravame avversario. Parte_3
Con comparsa in data 11/09/2024 si è costituita quale interventore ex art.111
cpc la società acquirente pro soluto da Controparte_4 Controparte_2
di crediti individuali in blocco, in forza di contratto di cessione 27/06/2024, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n.130/1999 e dell'art.58 TUB.
pagina 18 di 40 All'udienza del 7 dicembre 2022, tenutasi con modalità cartolare, la corte, rilevato che la sentenza impugnata conteneva una pronuncia dichiarativa;
che perciò il solo capo suscettibile di esecuzione forzata era quello recante la condanna al pagamento delle spese e dell'indennizzo ex art.96 cpc, costituenti prestazione reversibile e,
quindi, tale da non recare pregiudizio all'eventuale futura azione di ripetizione di quanto versato, ha rigettato l'istanza di sospensione della relativa esecutorietà ex art.283 cpc;
ha inoltre sollevato d'ufficio questione di inammissibilità dell'appello ex art.618 cpc per il caso in cui dovesse accedersi alla tesi di parte appellata secondo cui quella impugnata sarebbe pronuncia a definizione di opposizione agli atti esecutivi,
ex art.617 cpc, e non già opposizione a precetto, ex art.615 cpc.
La causa è stata quindi posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/12/2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame l'appellante , lamentando Parte_1
errata qualificazione/interpretazione delle ragioni in fatto ed in diritto, nullità
della sentenza, riduttiva esposizione dei fatti, e riportando la seguente parte della decisione impugnata: “TE proponeva opposizione all'atto di CP_8
precetto notificatogli in data 16.9.2021 ed esponeva: che il titolo esecutivo era
costituito dal decreto ingiuntivo n. 887/2021 del Tribunale di Brescia;
che il
creditore, nell'atto di precetto, aveva affermato che detto decreto non era stato
opposto; che in realtà l'attore aveva opposto il decreto ex art. 650 cpc;
che il pagina 19 di 40 precetto era nullo in quanto non era stato indicato il provvedimento con cui il
decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo;
che il decreto ingiuntivo era nullo
in quanto la procura alle liti era invalida e la notifica era stata eseguita da soggetto
non legittimato.”, chiede inoltre che ne venga disposta la modifica <nella parte in
cui afferma che il SI. proponeva opposizione all'atto di precetto e Parte_1
nella parte in cui il SI. TE eccepiva che il decreto ingiuntivo era nullo in
quanto la procura alle liti era invalida e la notifica era stata eseguita da soggetto
non legittimato>>, sostenendo che l'aver affermato trattarsi di opposizione a precetto,
ex art.615, primo comma, cpc, anziché agli atti esecutivi, ex art.617, primo comma,
cpc, avrebbe costituito violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, di cui all'art.112 cpc, e del dovere di motivazione, di cui all'art.132 cpc,
per omessa esposizione di tutte le ragioni di opposizione sollevate.
Col secondo motivo di gravame l'appellante, lamentando errata qualificazione della domanda – nullità della sentenza – conseguenze sulla condanna alle spese di lite e al risarcimento danni per abuso del processo,
premesso che il Tribunale, nell'esporre i fatti proposti dall'opponente, testualmente aveva affermato: “Tutto ciò premesso, l'opponente chiedeva la dichiarazione di
nullità del decreto ingiunto o, in subordine, del precetto”, chiede che tale affermazione venga modificata nella parte in cui vi si affermava che il SI. Parte_1
avrebbe chiesto la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo o, in
[...]
subordine, del precetto, mentre, invece, la domanda formulata era stata di
<accertare e dichiarare la nullità se non già del titolo esecutivo opposto n.
pagina 20 di 40 887/2021 (R.G. n. 2356/2021) del Tribunale di Brescia, dell'atto di precetto per i
motivi di cui in narrativa>>, con richiesta quindi in principalità di dichiarare la nullità
dell'atto di precetto, e solo in subordine – ossia qualora non vi fosse stata nel frattempo una pronuncia su di esso da parte del giudice della causa di opposizione tardiva a d.i. oppure di riflesso diretto sull'atto prodromico – anche del decreto ingiuntivo medesimo. Di qui la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato (art.112 cpc).
Col terzo motivo di gravame l'appellante, lamentando errata qualificazione della parte convenuta e della parte effettivamente costituita – assenza di pronuncia su un fatto fondamentale – violazione del contraddittorio – nullità della sentenza, sottopone a censura la ricostruzione in fatto della vicenda processuale, così come effettuata in sentenza, laddove il giudice di prime cure aveva affermato quanto segue: “Parte
convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.”; chiede pertanto disporsi la modifica di tale affermazione tenendosi presente che correttamente il giudicante nella parte iniziale della sentenza aveva affermato che la causa in opposizione agli atti esecutivi del sig. TE era stata promossa conto CP_1
convenuta, posto che era stata tale società a richiedere l'emissione del decreto
[...]
ingiuntivo, mentre nella parte successiva del provvedimento impugnato aveva individuato nella parte convenuta il soggetto al quale Controparte_2
l'opponente avrebbe dovuto rifondere spese e danni per abuso del processo.
Col quarto motivo di gravame l'appellante, lamentando errata qualificazione della questione preliminare sulla procura alle liti, assenza di lettura dei fatti addotti,
illegittima acquisizione di un documento già producibile, illogicità della motivazione pagina 21 di 40 sulla questione preliminare, violazione del principio del contraddittorio, nella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure aveva esposto quanto segue:
“Preliminarmente va rilevato che la società risulta iscritta al Controparte_1
registro delle imprese e che, pertanto, la stessa non può dirsi inesistente. Di
conseguenza, la procura alle liti, rilasciata dalla mandataria della creditrice, non
può ritenersi viziata.”, chiede modificarsi in parte qua la sentenza laddove, in violazione del disposto di cui all'art.112 cpc, vi si era affermato che la società
[...]
risultava iscritta nel registro delle imprese e che, quindi, la stessa non CP_1
poteva dirsi inesistente, nonché nella parte in cui vi si affermava che la procura alle liti rilasciata dalla mandataria non poteva ritenersi viziata;
lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 161 c.p.c. per aver formato un contraddittorio su una rappresentanza in giudizio viziata. Precisandosi che l'eccezione non riguardava la iscritta nel registro delle imprese di Milano, soggetto convenuto Controparte_1
nella causa di opposizione agli atti esecutivi, bensì la iscritta al Controparte_1
registro delle imprese di Grosseto, soggetto conferente i poteri alle liti nel maggio
2014 all'Avv. Giada Isidori: l'eccezione, quindi, non riguardava l'essere o meno iscritta la in un registro delle imprese, bensì a quale specifico Controparte_1
registro delle imprese, completamente diverso e appartenente a tutt'altra Regione da quello risultante dalla procura alle liti.
Col quinto motivo di gravame l'appellante, lamentando motivazione illogica sul primo motivo di opposizione – adozione di pronunce non attinenti al motivo e/o superate – riflessi sulla fondatezza dell'eccezione di nullità del precetto – nullità della sentenza, ha sottoposto a censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui,
pagina 22 di 40 nell'esporre i fatti da essa proposti, testualmente riportava: “L'opponente ha
sostenuto la nullità del precetto per mancata indicazione degli estremi del
provvedimento che aveva dichiarato esecutivo il titolo esecutivo. Secondo
l'orientamento prevalente della giurisprudenza l'omessa menzione della data di
notificazione del titolo esecutivo non determina nullità del precetto … (vedi Cass. n.
2506/1970, Cass. n. 5138/78, Cass. 8506/1991 e seguenti); … La Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1928/2020 ha al riguardo ritenuto che “il precetto …
divenuto esecutivo per mancata opposizione … deve fare menzione del
provvedimento che ha disposto l'esecutorietà … I suddetti elementi formali sono
prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato
l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo
azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di
notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione
qualora … il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia
il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo
sorregge”; Nel, nel caso in esame, il titolo in forza del quale è stato chiesto
l'adempimento risulta specificamente indicato nel precetto attraverso l'indicazione
della data di notificazione e del proprio numero (n. 887/2021 notificato il 12.4.2021);
Nel precetto è anche precisato che il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo con
provvedimento del 31.5.2021. L'eccezione di nullità, alla luce di quanto esposto,
risulta del tutto destituita di fondamento.” Ne ha chiesto la modifica nella parte in cui vi si afferma che secondo l'orientamento prevalente, ribadito recentemente dalla
Cass. n. 1928/2020, l'omessa menzione della data di notificazione del titolo esecutivo pagina 23 di 40 non determina nullità del precetto quando dal contenuto dell'atto sia dato individuare il titolo in forza del quale si è richiesto l'adempimento, nonché nella parte in cui vi si afferma che nel precetto notificato al SI. TE era precisato che il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo con provvedimento del 31.5.2021. Lamenta
violazione dell'art. 132 c.p.c. per aver il giudice di prime cure motivato la propria sentenza sul primo motivo di opposizione, nonché il proprio rigetto sull'istanza di sospensione, sulla base di una pronuncia della Cassazione (n. 1928/2020), che secondo l'appellante dovrebbe ritenersi superata da un'altra più recente (Cass. civile,
sez. VI-3, 25/01/2022 n. 2093) e totalmente dirimente un altro aspetto di nullità
dell'atto di precetto (assenza di indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) in alcun modo attinente con quello sollevato dal SI. TE (omessa indicazione degli estremi del provvedimento di esecutorietà del titolo). Ribadisce la doglianza fondata sulla presunta mancanza del provvedimento di esecutorietà nei suoi estremi (e cioè nel suo preciso Numero e nella sua precisa Data di rilascio).
Col sesto motivo di gravame l'appellante, lamentando illogicità della motivazione sul secondo motivo di opposizione – errata interpretazione di tale motivo – adozione di pronunce non attinenti al motivo – errata lettura dei fatti addotti – falsa ed errata applicazione dell'art.96 terzo comma cpc – necessaria disapplicazione – necessaria riforma sulla condanna di € 5.000,00 ex art.96, terzo comma, cpc, sottopone a serrata critica la seguente parte della sentenza impugnata: “Con un secondo motivo di
opposizione, ha sostenuto che il decreto ingiuntivo sarebbe nullo, Parte_1
in quanto il difensore che lo aveva ottenuto non era munito di valida procura e non
era legittimato a notificare il ricorso. L'opposizione all'esecuzione, oltre che per
pagina 24 di 40 negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza
del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo. … La
giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta
valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata
solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi … verificatisi
successivamente alla formazione del titolo. ... Di conseguenza, l'opposizione
all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano
verificati prima della formazione del titolo giudiziale. … Nel caso in esame, parte
opponente, in questa sede, ha sollevato le medesime questioni già avanzate nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza allegare per quale ragione dette
eccezioni e doglianze non avrebbero potuto essere esaminate e decise dal giudice
adito ex art 650 cpc. Di conseguenza, l'opposizione è respinta, in quanto l'opponente
non ha eccepito la sussistenza di fatti impeditivi diversi da quelli già fatti valere
avanti al primo giudice. L'art. 96 cpc ha introdotto, per la giurisprudenza
maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il
giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo
strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di
denaro … Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha
abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta
in essere … Nel caso in esame, ha proposto un'opposizione Parte_1
assolutamente pretestuosa, tenuto conto che le ragioni che avrebbero dovuto
giustificare la nullità del precetto sono risultate del tutto infondate e che gli ulteriori
motivi di opposizione erano, addirittura, inammissibili e costituivano una mera
pagina 25 di 40 duplicazione di quanto già esposto in sede di opposizione ex art. 650 cpc. Tenuto
conto della gravità del comportamento, del valore della controversia e della durata
del processo, si liquida a titolo di danno la somma di euro 5.000,00.” Chiede
modificarsi la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure si sofferma e descrive le ragioni che possono fondare un'opposizione all'esecuzione rispetto ad un titolo divenuto esecutivo ovvero rispetto ad una pretese già esecutiva,
nonché nella parte in cui egli afferma che l'odierno appellante avrebbe sollevato in questa sede le medesime questioni già avanzate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, abusando per ciò del processo, rendendosi perciò passibile di una condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. di Euro 5.000,00. Assume essersi determinata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, per non aver il giudice compreso che quella da lui proposta era un'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali dell'atto di precetto e, in subordine, del decreto ingiuntivo;
per non aver compreso la reale domanda da lui avanzata e i motivi di nullità formale eccepiti avverso l'atto di precetto e, in subordine, al decreto ingiuntivo;
per non aver letto esattamente che la domanda era stata formulata e richiesta solamente se già il giudice dell'opposizione tardiva a d.i. non si fosse nelle more pronunciato anche sul decreto ingiuntivo;
per aver ritenuto identici i motivi di nullità formale adotti nell'opposizione agli esecutivi (prima rispetto al decreto ingiuntivo e poi in subordine al precetto) a quelli di nullità sostanziale e di merito adotti nell'opposizione tardiva a d.i.; per non aver considerato potersi ammettere la simultanea proposizione di un'opposizione agli esecutivi per vizi formali e di un'opposizione tardiva a d.i. per vizi di merito della pretesa (ancor prima dell'esecuzione) e per avervi quindi pagina 26 di 40 indebitamente ravvisato gli estremi dell'abuso del processo, passibile di un sanzione ex art. 96 c.p.c.. Afferma, in particolare, che, se il giudice di prime cure avesse davvero letto l'atto di citazione in opposizione tardiva a d.i., avrebbe sicuramente colto motivi di nullità sostanziali e di merito, nonché domande finali, di contenuto differente da quelli di cui all'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi e domande di questo.
Col settimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'<
soccombenza alle spese di lite>> rimarcando in ogni caso l'erroneità nella relativa liquidazione con conseguente necessaria riduzione del relativo importo. Riportando la parte della pronuncia ad essa relativa (“Le spese di lite sono poste a carico
dell'opponente e sono liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso
forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”), lamenta violazione dell'art. 112 per aver posto a suo carico e la condanna alle spese di lite,
quando invece sarebbe spettata esclusivamente a , ed in ogni caso Controparte_1
per averle poste in misura maggiore rispetto alle tabelle di legge, senza dare motivazioni sull'aumento.
***
Costituendosi in giudizio la società e per essa la società Controparte_2 [...]
, in qualità di mandataria all'incasso, contesta anzitutto l'ammissibilità CP_1
stessa dell'appello << per mancata formulazione delle conclusioni>>, essendosi l'appellante limitato << a chiedere il rigetto delle domande esposte dalla creditrice in comparsa>> senza tuttavia svolgere a sua volta specifiche domande;
eccepisce inoltre pagina 27 di 40 l'inammissibilità per novità (art.345 cpc) dei seguenti documenti offerti in comunicazione per la prima volta in atto d'appello: A) – comunicazione di cancelleria non ben specificata;
C) – visura (vecchia sede); D) – documentazione CP_1
contabile relativa al signor TE;
E) – lettere di costituzione in mora e proposte di pagamento non ben specificate da intendersi, comunque, quali riconoscimento di debito.
Contesta inoltre come infondata l'eccezione relativa alla pretesa estinzione della società per essersi essa trasferita a Milano, con conseguente CP_1
cancellazione dell'iscrizione al registro delle imprese di Grosseto ed iscrizione in quello di Milano.
Nega che l'opposizione avanzata dalla controparte avesse presentato i caratteri dell'opposizione formale di cui all'art.617 cpc, posto che i motivi fatti valere in atto di citazione di primo grado e reiterati in atto d'appello non riguardano la regolarità
formale del precetto bensì il credito per cui è disceso il giudicato (con riferimento alla relativa titolarità ed alla legittimazione al relativo esercizio).
In ogni caso quanto alle irregolarità formali del titolo esecutivo, osserva che l'atto di citazione deve essere notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stesso ed assume che ciò non si sarebbe verificato nella fattispecie.
Di seguito precisa però che la tardività dell'opposizione da essa segnalata andrebbe intesa come riferita non già ai termini per la notifica e per l'iscrizione a ruolo
(deposito in cancelleria) bensì al contenuto sostanziale dell'atto, e ciò in quanto a suo pagina 28 di 40 dire il TE avrebbe usato lo strumento processuale della opposizione agli atti esecutivi per opporre, in realtà, lo stesso decreto ingiuntivo.
Quanto alla presunta errata qualificazione/interpretazione delle ragioni in fatto e in diritto nonché sulla presunta errata qualificazione della domanda di nullità del titolo e/o del precetto, l'appellata, data l'identità delle questioni sollevate con atto di opposizione ex art.650 cpc e con atto di opposizione ex art.617 cpc, sostiene esser abusiva la pretesa del TE di proporre un secondo atto di opposizione al decreto ingiuntivo utilizzando il poco confacente strumento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Con riferimento alla presunta nullità del titolo e del precetto (i) per difetto di titolarità
e legittimazione di nonché ii) per difetto di rappresentanza di e CP_2 CP_1
iii) per difetto della procura alle liti del difensore, l'appellata ribadisce che titolare del credito era la , cessionaria, la quale aveva agito in giudizio per mezzo CP_2
di che aveva operato per la stessa in qualità di mandataria con CP_1
rappresentanza, giusta procura notarile in atti, con mandato conferito per atto del notaio, sorretto quindi da pubblica fede, così come per atto di notaio, con identica valenza probatoria, era stata conferita anche la procura alle liti.
Con riguardo alla asserita nullità del precetto per mancata indicazione del decreto di esecutorietà, l'appellata replica osservando che nel caso di specie il giudice aveva riscontrato che il decreto di esecutorietà era stato correttamente indicato nel precetto,
con tanto di indicazione di data, non potendo tornare a vantaggio dell'appellante il precedente giurisprudenziale indicato, che aveva ricollegato la nullità del precetto alla ben diversa situazione della mancata indicazione del provvedimento che aveva pagina 29 di 40 dichiarato la esecutorietà del titolo. Tanto più in quanto, come rilevato dal giudice di prime cure, nella specie tanto il decreto che il precetto erano stati regolarmente ricevuti dal debitore e pertanto nessun nocumento era stato arrecato al diritto di difesa e contraddittorio tanto che il TE aveva potuto proporre opposizione al precetto ed anche al decreto senza incontrare alcun effettivo ostacolo nell'individuazione del titolo.
Quanto all'eccepita nullità per difetto dei poteri di notifica, ribadito che l'appellante null'altro avrebbe fatto se non riprodurre in sede di opposizione ex art.617 cpc le medesime questioni sollevate con atto di opposizione ex art.650 cpc, replica doversi ritenere inammissibile, sul piano giuridico, la costruzione proposta dalla controparte,
secondo la quale le sue richieste sulla nullità del decreto sarebbero da considerarsi subordinate alla mancata pronuncia da parte del giudice dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. In ogni caso osserva che l'appellante nulla dice effettivamente sulla illogica motivazione relativa al secondo motivo di opposizione.
Ribadita l'inammissibilità per tardività della produzione documentale offerta dalla controparte l'appellata ne rileva la manifesta inconferenza.
Contesta la fondatezza della censura quanto a liquidazione delle spese, in realtà
effettuata dal giudice di prime cure in conformità ai valori medi di tabella, e ribadisce il carattere pretestuoso dell'opposizione ex art.617 cpc, che giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art.96, comma 3, cpc.
***
E' vero che l'attore in primo grado aveva qualificato la propria domanda come pagina 30 di 40 opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc e che ne aveva effettuato la notifica il ventesimo giorno successivo alla ricezione della notifica del precetto, e perciò tempestivamente, e che egli aveva quindi provveduto altrettanto tempestivamente ad iscrivere a ruolo la causa.
E' però altrettanto vero che la qualificazione giuridica della domanda è propria del giudice, che non è al riguardo vincolato dall'indicazione al riguardo fatta dalle parti.
L'affermazione in sentenza “TE proponeva opposizione all'atto di CP_8
precetto..” è pertanto da interpretarsi come espressiva della determinazione nel senso di una diversa qualificazione dell'atto introduttivo del giudizio, determinata dall'esame del contenuto delle doglianze ivi fatte valere.
Non è dato ravvisare in tale scelta alcuna costituito violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, di cui all'art.112 cpc, e del dovere di motivazione, di cui all'art.132 cpc, perché dalla lettura complessiva dell'atto emerge con chiarezza che la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, anziché
dell'art.617 cpc, era conseguente alla ravvisata riferibilità delle contestazioni non già
a dati formali inerenti al precetto ed alla sua notificazione bensì al dato sostanziale costituito dalla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragioni di aspetti riferibili al titolo esecutivo (legittimazione ad agire, validità della procura e della procura ad litem).
Tale valutazione è peraltro da ritenersi corretta e condivisibile, posto che l'unico profilo di censura a carattere effettivamente formale è effettivamente quello relativo pagina 31 di 40 alla deduzione della nullità del precetto per violazione della disciplina formale di cui all'art.654, secondo comma, cpc, la cui valutazione in questa sede d'appello è resa possibile, in virtù del principio di apparenza, appunto in ragione dell'intervenuta qualificazione dell'intera domanda, da parte del giudice di primo grado, come di opposizione al precetto.
Il primo motivo di gravame è pertanto infondato.
***
Quanto al secondo motivo, è appena il caso di rilevare che, proponendosi per il titolo esecutivo le medesime questioni poste per il precetto, la relativa trattazione non poteva essere che di pertinenza del giudice della cognizione, e cioè dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perché con ogni evidenza all'accoglimento delle contestazioni inerenti al titolo esecutivo avrebbe necessariamente fatto seguito la caducazione del precetto col quale era preannunciato l'avvio del procedimento esecutivo.
Né appare possibile recuperare il relativo esame in sede di opposizione agli atti esecutivi laddove il giudice dell'opposizione ex art.650 cpc ne dichiari l'inammissibilità o l'infondatezza per non aver l'opponente dimostrato di aver potuto avere conoscenza del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Non sussiste quindi al riguardo alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato (art.112 cpc).
*** pagina 32 di 40 Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia con l'atto di precetto ha CP_1
chiaramente dichiarato di agire in nome e per conto, quale mandataria, di CP_2
Ogni contestazione con riguardo alla validità ed all'efficacia della procura
[...]
sostanziale e della procura ad litem andava pertanto proposta, per la medesima considerazione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il terzo motivo di gravame è pertanto parimenti infondato.
***
Il trasferimento ad altra sede di una società, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese della località di provenienza ed iscrizione nel registro della località di destinazione, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, non determina alcun effetto estintivo e non rende quindi necessaria né l'interruzione del giudizio né il rilascio di nuova procura ad litem: l'art.2495
cpc va infatti interpretato nel senso della previsione del fenomeno estintivo quale conseguenza della cessazione dell'attività sociale in esito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, cui consegue il dovere per i liquidatori di procedere tempestivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel caso, invece, di trasferimento ad altra sede la società permane in vita, tanto che è data al socio dissenziente la facoltà di recedere, e non va pertanto incontro ad alcun fenomeno estintivo. Che non si verifica neppure in caso di trasferimento all'estero, come chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5945 del 11/03/2013, la quale pagina 33 di 40 ha espresso al riguardo il seguenti principio di diritto: <Laddove la
cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a
compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra
situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge
faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza
del trasferimento all'estero (nella specie, in Francia) della sede della società, e
quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale,
benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall., atteso che un
siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova
sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina
il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta,
quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro agevolmente
desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo
comma, cod. civ.>>
Vanno pertanto confermate, perché corrette e condivisibili, le considerazioni,
espresse nella sentenza impugnata, per le quali: a) la società Controparte_1
risulta iscritta nel registro delle imprese e quindi non può dirsi inesistente e b)
la procura alle liti rilasciata dalla mandataria non può ritenersi viziata.
Non è dato pertanto ravvisare violazione del disposto di cui all'art.112 cpc né
carenza nella motivazione della sentenza, giusta il disposto di cui all'art.161
cpc in combinato disposto con quello di cui all'art.132 cpc.
Anche il quarto motivo di gravame è pertanto infondato. pagina 34 di 40 ***
Non può essere condiviso l'assunto di parte appellante secondo cui la sentenza n. 1928/2020 della SC di Cassazione sarebbe superata dall'ordinanza n.2093/2020,
posto che nella motivazione di quest'ultima si esprime chiaramente la volontà di confermare l'interpretazione accolta in quella precedente.
Quand'anche si dovesse ritenere la sussistenza di un contrasto interpretativo tra le due, non potrebbe comunque ritenersi carente la motivazione della sentenza impugnata per aver accolto e fatto propria l'interpretazione accolta nella prima anziché quella esposta nella seconda.
Nel merito, quest'ultima è relativa alla situazione in cui risulti omessa l'indicazione del decreto ex art.647 cpc di esecutività del decreto ingiuntivo, in coerenza col disposto di cui al secondo comma, seconda parte, dell'art.654 cpc, il quale, nel testo vigente all'epoca, stabiliva che <
provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
Nel precetto notificato era data una precisa e completa descrizione del titolo esecutivo
– decreto ingiuntivo n.887 del Tribunale di Brescia emesso l'8/03/2021 e notificato il
12/04/2021 – accompagnata dall'affermazione che detto decreto era stato reso esecutivo con provvedimento del 31/05/2021, ed era stato munito di formula esecutiva in data 15/06/2021.
L'indicazione di quest'ultima è da ritenersi completa, trattandosi di atto non dell'autorità giurisdizionale ma del Cancelliere, del quale è stata fatta indicazione dell'unico elemento di rilievo, la data.
pagina 35 di 40 Per quanto concerne il decreto di esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente, l'art.647 cpc stabilisce che a doverlo emettere, ricorrendone i presupposti, su istanza anche verbale del ricorrente, è lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto.
Nessun ragionevole dubbio poteva pertanto porti in ordine al fatto che fosse il
Tribunale di Brescia l'autorità giurisdizionale deputata ad emettere, su richiesta del ricorrente, il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo n.887 emesso dal
Tribunale di Brescia l'8/03/2021 e notificato il 12/04/2021, come da chiarissima indicazione nel precetto.
Deve pertanto ritenersi sussistente il presupposto formale di cui al secondo comma dell'art.654 cpc, costituito dalla menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, in quanto detta menzione non può ritenersi esclusa in ragione soltanto dell'omessa specificazione del relativo numero di registro, volta che
– come nella specie - nel precetto sia fornita indicazione univoca e precisa di tutti i dati propri del decreto ingiuntivo del quale con tale atto veniva dichiarata l'esecutività.
Anche il quinto motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
***
Le considerazioni precedentemente esposte con riferimento al secondo motivo di gravame valgono ovviamente anche per quanto concerne il sesto motivo,
con riferimento al quale non si può che ribadire che la proposizione con atto di opposizione agli atti esecutivi, anziché con atto di opposizione a decreto pagina 36 di 40 ingiuntivo, di doglianze riferibili al titolo, e quindi al diritto di procedere ad esecuzione forzata, soprattutto se effettuata nella dichiarata consapevolezza del rischio di non poterle farle valere proficuamente in sede di opposizione ex art.650 cpc, in ragione dei relativi presupposti, integra condotta contraria a buona fede, o comunque assunta con colpa grave, tanto da dar vita ad un vero e proprio abuso del processo, e pertanto facoltizza il giudice a sanzionare la parte con un indennizzo (somma equitativamente determinata), ai sensi del terzo comma dell'art.96 cpc.
Quanto alle altre considerazioni espresse in tale motivo, ritiene il collegio trattarsi in buona sostanza delle medesime doglianze già precedentemente considerate in sede di esame degli altri motivi di gravame.
***
Per le ragioni sopra esposte va confermato il rigetto di tutte le domande formulate da che dunque resta soccombente. Parte_1
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha dichiarato che il valore del procedimento era pari ad € 42.285,88, in relazione alla quale la liquidazione del compenso professionale tabellare, al valore medio riferito allo scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000, si determina in €
7.616,00 (€ 1.701,00 per studio controversia, € 1.204,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.905,00 per pagina 37 di 40 fase decisionale).
La liquidazione del dovuto da parte del Tribunale in euro 7.254,00 non può
pertanto ritenersi eccessiva.
Né può accogliersi doglianza con riguardo all'individuazione del beneficiario della condanna, indicato in sentenza nella parte convenuta, e cioè nella società
( , quale mandataria di . Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
***
Le questioni poste da parte appellata, quanto ad inammissibilità delle domande attoree, per aver l'appellante soltanto richiesto il rigetto delle pretese di parte convenuta, e quanto ad inammissibilità della produzione che si assume tardivamente effettuata, ne vengono assorbite.
***
L'adesione all'istanza di estromissione dal giudizio, formulata da parte intervenuta, è intervenuta soltanto in sede di discussione scritta finale, dopo la precisazione delle conclusioni;
l'istanza in oggetto non può pertanto trovare accoglimento.
***
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare le spese del grado all'appellato limitatamente alle fasi di studio della controversia,
introduttiva ed istruttoria e/o di trattazione, ed all'intervenuta limitatamente pagina 38 di 40 alla fase conclusionale.
La liquidazione del dovuto, di cui al dispositivo, si effettua in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014,
n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.000,01 sino ad euro 52.000,00), con applicazione del valore medio per studio controversia, fase introduttiva e fase conclusionale e del valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione)
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n. 1904/2022 Sent. del
Tribunale di Brescia
Condanna l'appellante a rimborsare le spese del grado all'appellata in euro
2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1.523,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione” e all'intervenuta in euro
3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre per entrambi a rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 39 di 40 con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
pagina 40 di 40
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai SIg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente rel.
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 822/ 2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data d a
, con il patrocinio dell'avv. DURANTE LEONILDE , Parte_1 elettivamente domiciliato in VIA AMEDEO DI SAVOIA 21/5 46040 CASALROMANO presso il difensore avv. DURANTE LEONILDE
APPELLANTE
c o n t r o
UALE MANDATARIA Controparte_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ISIDORI GIADA ROMERIO AURORA MARIA ( ) PIAZZA DELLA LOGGIA 5 25121 BRESCIA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI 85 58100 GROSSETO presso il difensore avv. ISIDORI GIADA
pagina 1 di 40 APPELLATO
E con l'intervento ex art.111 cpc di con gli avvocati Raffaele Zurlo e Andrea Controparte_3
Ornati
INTERVENUTA
e posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024, avente ad oggetto:
Intermediazione mobiliare (fondi di invest., gestione risparmio, etc)
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia pubblicata in data
07/07/2022 con il n. 1904/2022
CONCLUSIONI
Dell'appellante
“ogni avversa istanza, eccezione e deduzione reietta ed in riforma della impugnata sentenza n. 1904/2022 Sent. del Tribunale di Brescia del 06/07/2022, pubblicata e comunicata il 07/07/2022,
PRELIMINARMENTE: sospendersi ai sensi dell'art. 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza n. 1904/2022 Sent. Tribunale di Brescia. In subordine sospendersi, ai sensi dell'art. 351 c.p.c. l'esecuzione della sentenza n. 1904/2022 Sent. Tribunale di
Brescia;
NEL MERITO: dichiararsi nulla la sentenza n. 1904/2022 Sent. Tribunale di Brescia
per violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa ai sensi dell'art. 101, secondo comma, c.p.c., nonché per violazione degli artt. 112, 132 e 161 c.p.c.; in pagina 2 di 40 ogni caso rigettarsi le domande tutte svolte in comparsa di costituzione e risposta nei confronti del SI. da siccome inammissibili, Parte_1 Controparte_2
e/o dalla sua mandataria siccome comunque infondate in fatto ed in Controparte_1
diritto, accogliendo quelle formulate in primo grado dal SI. in Parte_1
ogni caso, altresì, si chiede che venga rideterminata in riduzione la quantificazione delle spese di lite liquidate ed annullata la condanna a titolo sanzionatorio ex art. 96
comma 3 c.p.c..
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi ai sensi dell'art. 345 c.p.c. la produzione della comunicazione di cancelleria del Dr dei Doc. 3 e 4 depositati da Pt_2 CP_1
in primo grado come allegati alla comparsa di costituzione e risposta, della
[...]
Visura Camerale della con sede legale in Ortobello, nonché dei Controparte_1
rifiuti di accesso al credito subiti dal SI. TE a causa delle segnalazioni errate in
Centrale dei Rischi, oltre che della corrispondenza circa l'accordato saldo e stralcio”;
Dell'appellato
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
così giudicare:
In via preliminare
- dichiarare la inammissibilità dell'appello spiegato per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività della sentenza e/o del decreto e/o del precetto e ex adverso proposta in quanto inammissibile, infondata e non pagina 3 di 40 provata;
Nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'appello avversario nonché l'opposizione avversaria ed ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte gli atti opposti e la sentenza appellata;
condannare parte attrice al pagamento in favore sia di che di di CP_2 CP_1
una somma individuata di giustizia ai sensi dell'art. 96 c.3 c.p.c. per tutte le motivazioni addotte;
In ogni caso,
- con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Dell'intervenuto
Tutto ciò premesso, come sopra rappresentata, domiciliata e Controparte_4
difesa, quale cessionaria delle ragioni di credito per cui oggi è causa, interviene e si costituisce ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 C.p.c., nel giudizio indicato in epigrafe pendente davanti l'intestata Corte di Appello, R.G. n. 822/2022, riportandosi integralmente agli atti ed alle produzioni documentali già depositati dalla cedente,
insistendo altresì in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate a mezzo dei precedenti atti, anche in udienza, dalla precedente titolare del credito.
pagina 4 di 40 Per l'effetto, chiede che venga dichiarata, a seguito del trasferimento del diritto controverso e della costituzione dell'attuale titolare dello stesso ex art. 111 C.p.c.,
l'estromissione della cedente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 4/10/2021 TE ha notificato a con sede Pt_1 Controparte_1
in Castiglione della Pescaia (GR), atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi e a precetto, ex art.617, comma 1, cpc, offrendo in comunicazione i seguenti documenti: << 1) atto di precetto con attestazione di conformità; 2) decreto ingiuntivo con attestazione di conformità; 3) primo e secondo reclamo formale;
4) atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo;
5) risposta di al Controparte_1
secondo reclamo>>, ed esponendo:
che in data 16/09/2021 gli aveva notificato di precetto recante Controparte_1
intimazione di pagamento del complessivo importo di Euro 42.285,88 (doc. 1;
che tale atto traeva origine dal Decreto Ingiuntivo n. 887/2021 (R.G. n. 2356/2021)
del Tribunale di Brescia (doc. 2);
che l'atto di precetto e prima di esso l'esecutività del titolo si fondavano sul presupposto della mancata proposizione di una opposizione a Decreto Ingiuntivo nel termine di quaranta giorni;
che tuttavia tale presupposto in realtà non si sarebbe verificato avendo egli proposto rituali e tempestivi reclami (doc. 3), che la parte convenuta avrebbe dovuto prendere seriamente in considerazione prima di rendere esecutivo il Decreto Ingiuntivo il pagina 5 di 40 31/05/2021, prima di apporgli la formula esecutiva il 15/06/2021 e prima di notificare l'atto di precetto, ed inoltre avendo egli proposto opposizione tardiva a decreto ingiuntivo ex art. 650 c.p.c. (doc. 4).
A. A sostegno dell'opposizione il TE ha anzitutto eccepito doversi ritenere il precetto opposto nullo, per violazione del disposto di cui all'art.654, secondo comma,
cpc, in combinato disposto con gli artt.479 e 480 cpc, in ragione della mancata indicazione del decreto di esecutorietà.
B. Ha poi eccepito esser nulli il titolo esecutivo e l'atto di precetto per difetto di legittimazione alla rappresentanza, riportandosi all'uopo alle contestazioni già in proposito sollevate in sede di opposizione ex art.650 cpc:
1) presunta incertezza, quanto all'indicazione, nel frontespizio del ricorso per decreto ingiuntivo e dell'atto di precetto, se la procura alle liti in favore dell'Avv. Giada
Isidori fosse stata rilasciata in calce o su foglio separato ai sensi dell'art. 83 comma 3
c.p.c.;
2) sottoscrizione della procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo da parte di persona diversa dal SI. soggetto comparente avanti al notaio Persona_1
nell'anno 2014 nella sua qualità di Amministratore Delegato della Controparte_1
tale circostanza avrebbe, secondo l'opponente, pregiudicato la sussistenza stessa dei poteri concessi in favore dell'Avv. Giada Isidori;
3) rilascio della procura alle liti da parte di un soggetto - l'Amministratore Delegato
SI. - che nel frontespizio del ricorso per decreto ingiuntivo non era Persona_1
stato minimamente menzionato;
vi figurava rappresentata dal Controparte_1
pagina 6 di 40 procuratore generale e non dall'Amministratore Delegato, che Controparte_5
aveva conferito la procura alle liti, né da un legale rappresentante della società di capitali;
4) nella procura notarile si affermava che la aveva sede “in Controparte_1
Ortobello, frazione Albina, via Maremmana n. 35”, mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo la sede sociale della ricorrente era indicata in “Castiglione della Pescaia
(GR), Via San Benedetto Po n. 22”, senza specificare se si fosse trattato di un eventuale modifica della sede legale o meno;
5) la procura alle liti – se ritenuta valida – appariva estremamente generale e non risultava esser stata rilasciata per ottenere l'asserito residuo non pagato relativamente il contratto di finanziamento del 17/07/2006. Tale vizio sarebbe risultato non sanabile perché l'atto di precetto non era stato neppure firmato dalla parte creditrice e perché
l'avv. Isidori nel ricorso per DI e nell'atto di precetto aveva dichiarato che la rappresentanza e difesa da parte sua erano state assunte “in forza di procura generale alle liti rep. n. 41200 notaio di Grosseto in data 23/05/2014”, quando Persona_2
invece la procura era stata denominata dal notaio come speciale, circostanza di rilievo in quanto la procura generale, essendo destinata al compimento di più atti, può essere rilasciata anche a tempo indeterminato ed efficace fino a revoca, è soggetta a registrazione e l'originale di essa non può essere restituito al cliente, ma deve restare depositato presso il notaio e inserito nella sua raccolta, il quale potrà rilasciare al cliente tutte le copie richieste. Il vizio sarebbe insanabile per esser stata la procura -
rilasciata come “speciale” e unica nel suo numero di repertorio “n. 41200” -. già
utilizzata per il ricorso per decreto ingiuntivo pagina 7 di 40 C. L'opponente ha quindi eccepito la nullità del già titolo esecutivo e del precetto per difetto di rappresentanza anche nei poteri di notifica. Nella relata di notifica si indicava che essa era stata effettuata dall'Avv. Giada Isidori nella sua “qualità di procuratore generale della , senza tuttavia che venissero specificate le CP_1
qualità necessarie e fondamentali che rivestono il difensore in tale specifica operazione di notifica, concesse e autorizzate ai sensi della Legge 53/1994 come pubblico ufficiale. Ha in particolare evidenziato che nel frontespizio del ricorso per decreto ingiuntivo si era indicato che il procuratore generale fosse una certa
[...]
così che non si sarebbe potuto comprendere quali fossero poteri Parte_3
realmente conferiti al procuratore generale Avv. Giada Isidori e quelli conferiti al procuratore generale Di qui la richiesta di declaratoria di nullità la Parte_3
notifica medesima, sia del titolo esecutivo che dell'atto di precetto.
Tanto premesso, ed indicate le ragioni per la richiesta sospensione, Parte_1
così ha concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, in accoglimento dell'opposizione col
presente atto proposta:
1) in via preliminare, concedere, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di
comparizione, la sospensione dell'efficacia esecutiva se non già del decreto
ingiuntivo opposto n. 887/2021 (R.G. n. 2356/2021) del Tribunale di Brescia,
dell'atto di precetto per i motivi di cui in narrativa;
2) nel merito, accertare e dichiarare la nullità se non già del titolo esecutivo opposto
n. 887/2021 (R.G. n. 2356/2021) del Tribunale di Brescia, dell'atto di precetto per i
pagina 8 di 40 motivi di cui in narrativa;
3) con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.”
***
e per essa in qualità di mandataria Controparte_2 Controparte_1
all'incasso, in persona del procuratore generale giusti i poteri Parte_3
conferiti con delibera del consiglio di amministrazione del 19/12/2018, domiciliato per la carica presso la sede sociale, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti rep. n. 41200 notaio di Grosseto in data 23/05/2014, dall'Avv. Persona_2
Giada Isidori, si è costituita in giudizio con comparsa di costituzione e risposta del
26/01/2022, anzitutto eccependo l'inammissibilità e l'improcedibilità
dell'opposizione ex art.617 cpc, il cui comma primo consente di proporre opposizione per far accertare le irregolarità formali del titolo esecutivo e del precetto, prima dell'inizio dell'esecuzione, con atto di citazione che deve essere notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto;
al contrario i motivi di opposizione proposti non riguardano la regolarità formale del titolo o del precetto, bensì la titolarità del credito e la legittimazione;
in secondo luogo, per quanto riguarda la presunta irregolarità formale del titolo, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione ex art.617 cpc perché tardiva;
nel merito ha comunque contestato la fondatezza dell'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione del decreto di esecutorietà, affermando di aver ottemperato alle prescrizioni di cui all'art.480 cpc;
ha contestato parimenti l'eccezione di nullità del titolo e del precetto per difetto di legittimazione alla rappresentanza, significando che pagina 9 di 40 la procura alle liti oggetto di contestazione era stata conferita per atto di notaio, come tale utilizzabile mediante richiamo ai relativi estremi;
ha rilevato inoltre esser inconferente, ai fini della validità della procura ad litem, la variazione della sede sociale, ed esser possibile per una società la compresenza di più procuratori o soggetti con poteri di rappresentanza;
per le medesime considerazioni ha contestato come infondata l'eccezione di nullità per difetto dei poteri di notifica;
ha contestato, infine,
la sussistenza dei presupposti per l'invocata sospensione dell'esecuzione del titolo e del precetto;
ha concluso come segue: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni
contraria istanza ed eccezione, così giudicare:
In via preliminare
- dichiarare la inammissibilità della opposizione spiegata per tutti i motivi dedotti in
narrativa;
- rigettare la richiesta di sospensione della esecutività del decreto e del precetto ex
adverso proposta in quanto inammissibile, infondata e non provata;
Nel merito:
- in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni
eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto
e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte gli atti opposti;
In
ogni caso,
- con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso forfettario e accessori di
legge.”
*** pagina 10 di 40 All'udienza del 17/02/2022, comparsi i procuratori delle parti, il giudice istruttore ha respinto l'istanza di sospensiva, osservando, nella sua ordinanza,
che la giurisprudenza ha ritenuto che " Il precetto fondato su decreto ingiuntivo
divenuto esecutivo per mancata opposizione non deve essere preceduto da
un'ulteriore notifica del provvedimento monitorio, ma deve fare menzione del
provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula
esecutiva (ex art. 654, comma 2, c.p.c.), nonché della data di notifica dell'ingiunzione
(ex art. 480, comma 2, c.p.c.). I suddetti elementi formali sono prescritti, a pena di
nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato l'individuazione
inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo azionato, sicché la
loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di notificazione del decreto
ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione qualora sia stato comunque
raggiunto lo scopo dell'atto e, cioè, il debitore sia stato messo in condizione di
conoscere con esattezza chi sia il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto
e quale il titolo che lo sorregge" (Cass.1928 del 28/01/2020);
che nel caso in esame l'opponente è stato in grado di individuare il titolo esecutivo;
che, difatti, con l'atto di opposizione a precetto ha mosso censure al provvedimento monitorio.
Ha quindi concesso i termini per memorie integrative ex art.183, 6° comma, cpc.
***
Con la prima di esse l'opponente ha replicato alle osservazioni del GI sull'eccezione di nullità dell'atto di precetto per mancata indicazione del decreto di esecutorietà
pagina 11 di 40 svolgendo due considerazioni critiche:
la prima, che la fattispecie in esame non corrisponde a quella presa in considerazione dalla pronuncia della Cass. 28/01/2020 n. 1928 richiamata in ordinanza: essa, infatti,
si riferisce alla mancanza nell'atto di precetto di un elemento (“l'indicazione della
data di notificazione del decreto ingiuntivo”) che non è il medesimo sollevato dall'attore (mancata indicazione del provvedimento di esecutorietà) e, quindi, non può utilizzarsi per similitudine nel caso in esame;
la seconda, che detta pronuncia è da ritenersi superata da quella, più recente, della
Cass. civile, sez. VI-3, con ordinanza 25/01/2022 n. 2093; quest'ultima, infatti, dopo aver ribadito il principio secondo cui è sanabile la mancanza della data di notificazione quando le individuazioni dell'obbligazione e del titolo esecutivo siano comunque state raggiunte, ha affermato quanto segue: “… b) al contempo, resta
fermo che l'omessa menzione nell'atto di precetto del provvedimento di dichiarazione
di esecutorietà del provvedimento monitorio, così come dell'apposizione della
formula esecutiva, comportano la nullità – deducibile con l'opposizione agli atti
esecutivi – del precetto stesso, non potendo l'indicazione di quel provvedimento
evincersi dalla menzione dell'apposizione della formula esecutiva: perciò, è stata
ritenuta la nullità del precetto recante la menzione del numero, data e autorità del
decreto ingiuntivo, della mancata opposizione e dell'apposizione della formula
esecutiva, ma privo della indicazione del provvedimento di dichiarazione di
esecutorietà”. E ciò indipendentemente dal raggiungimento dello scopo.
Ha pertanto insistito nell'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione del pagina 12 di 40 decreto di esecutorietà.
Ai punti B) e C) l'opponente ha poi illustrato le ragioni per le quali doveva trovare conferma l'eccezione sollevata di nullità del già titolo esecutivo e dell'atto di precetto per difetto di legittimazione alla rappresentanza, e quella di nullità del già titolo esecutivo e del precetto per difetto di rappresentanza anche nei poteri di notifica.
Al punto D) “Sulla inversione del soggetto oggi costituitosi” l'opponente ha inoltre rilevato come la comparsa di costituzione e risposta avesse apertamente dichiarato
<un'inversione di ruoli rispetto al ricorso per decreto ingiuntivo e all'atto di
precetto>>: ciò perché <in quest'ultimi due atti, parte ricorrente-opposta esordisce
con “ … in qualità di mandataria all'incasso di Controparte_1 CP_6
”, mentre con la comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta-
[...]
opposta esordisce con “ e per essa in Controparte_6 Controparte_1
qualità di mandataria all'incasso…”, per poi specificare a Pagina 2 della comparsa
medesima che “Con il presente atto si costituisce in giudizio e Controparte_2
per essa la mandataria all'incasso …”>> Controparte_1
***
Nelle ulteriori memorie le parti si sono sostanzialmente limitate a ribadire le tesi precedentemente esposte.
***
All'udienza del 26/05/2022 la difesa di parte opponente ha eccepito la nullità
della procura generale alle liti in quanto rilasciata alla convenuta il 23.5.2014 mentre pagina 13 di 40 in data 25.3.2015 la era stata cancellata dal registro delle imprese;
la Controparte_7
difesa di parte opposto ha dichiarato di non accettare il contraddittorio in relazione alla cancellazione di dal registro delle Imprese;
autorizzata la Controparte_1
precisazione delle conclusioni il giudice ha trattenuto la causa in decisione concedendo alle parti e termine di giorni 20 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 20 per le repliche.
***
In comparsa conclusionale l'opponente ha posto in evidenza il fatto che l'opposta aveva prodotto due estratti (cfr. Doc. 3 e Doc. 4), rispettivamente la pagina 9 della
Visura Camerale della con sede legale in Ortobello, iscritta al Controparte_1
Registro delle Imprese di Grosseto al n. 123136, cancellata dal Registro medesimo in data 25/03/2015, e la pagina 3 delle Informazioni Societarie della Controparte_1
con sede legale in Milano, iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 2062741.
Di qui la reiterazione dell'eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata e conferita in favore dell'Avv. Giada Isidori in data 23/05/2014 da una società
mandante ( ) cancellata dal registro delle imprese di Grosseto già in Controparte_1
data 25/03/2015. Poiché dalla lettura integrale della Visura Camerale presente presso la Camera di Commercio Maremma e Tirreno si poteva rilevare che la sede legale della precedente mandante ( di Ortobello, iscritta al Registro Imprese Controparte_1
di Grosseto) era stata cancellata in data 25/03/2015, l'opponente ne ha dedotto che la procura alle liti notarile conferita all'Avv. Giada Isidori in data 23/05/2014 doveva ritenersi inesistente, nulla. Infatti non si era in presenza di trasferimento della sede legale della società nello stesso Comune e/o con permanenza dell'iscrizione presso il pagina 14 di 40 medesimo Registro delle Imprese. Col trasferimento da Grosseto a Milano cambiava invece totalmente non solo il Comune, la Provincia e la Regione, ma anche il
Registro delle Imprese. Ci si trovava di fronte ad una vera e propria modifica dello
Statuto e/o dell'Atto Costitutivo, con la necessità che anche i poteri conferiti ai procuratori delle parti venissero approvati con una nuova Delibera e con un nuovo
Atto notarile. Non solo veniva a cambiare il nome dei soggetti conferenti la procura,
ma anche i relativi poteri e cariche. Infatti la mandante con sede Controparte_1
legale in Ortobello aveva conferito incarico all'Avv. Giada Isidori nella persona dell'Amministratore Delegato In causa invece una Persona_1 Controparte_1
nella persona del Procuratore Generale Parte_3
***
Con la sentenza impugnata n. 1904/2022 così il Tribunale ha descritto la vicenda processuale: < proponeva opposizione all'atto di precetto CP_8
notificatogli in data 16.9.2021 ed esponeva: che il titolo esecutivo era costituito dal
decreto ingiuntivo n. 887/2021 del Tribunale di Brescia;
che il creditore, nell'atto di
precetto, aveva affermato che detto decreto non era stato opposto;
che in realtà
l'attore aveva opposto il decreto ex art 650 cpc;
che il precetto era nullo in quanto
non era stato indicato il provvedimento con cui il decreto ingiuntivo era stato
dichiarato esecutivo;
che il decreto ingiuntivo era nullo in quanto la procura alle liti
era invalida e la notifica era stata eseguita da soggetto non legittimato. Tutto ciò
premesso, l'opponente chiedeva la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo o,
in subordine, del precetto. Parte convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto
pagina 15 di 40 dell'opposizione.>>
Tanto premesso, così ha preso posizione sulle questioni dibattute in causa.
a) Sull'eccezione di inammissibilità dell'azione/invalidità della procura, per intervenuta cancellazione dal registro delle imprese: << la società Controparte_1
risulta iscritta al registro delle imprese e che, pertanto, la stessa non può dirsi inesistente. Di conseguenza, la procura alle liti, rilasciata dalla mandataria della creditrice, non può ritenersi viziata.>>
b) Sull'eccezione di nullità del precetto per mancata indicazione degli estremi del provvedimento che aveva dichiarato esecutivo il titolo esecutivo: <
l'orientamento prevalente della giurisprudenza l'omessa menzione della data di notificazione del titolo esecutivo non determina nullità del precetto quando dal contenuto dell'atto sia dato individuare in modo inequivoco il titolo in forza del quale si è richiesto l'adempimento ( vedi Cass.n. 2506/1970, Cass. n. 5138/78, Cass.
8506/1991 e seguenti); Il suddetto orientamento è stato recentemente ribadito anche quando il titolo esecutivo è costituito da decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo.>>. Il giudice di prime cure ha quindi ribadito e confermato il richiamo alla sentenza n. 1928/2020 menzionata nell'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo e del precetto. Ed ha ribadito che << nel caso in
esame, il titolo in forza del quale è stato chiesto l'adempimento risulta
specificatamente indicato nel precetto attraverso l'indicazione della data di
notificazione e del proprio numero (n. 887/2021 notificato il 12.4.2021); Nel precetto
è anche precisato che il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo con
pagina 16 di 40 provvedimento del 31.5.2021.>>. Ha pertanto concluso per il rigetto dell'eccezione di nullità in discorso.
c) Sulla contestazione da parte di secondo cui il decreto Parte_1
ingiuntivo sarebbe stato nullo, in quanto il difensore che lo aveva ottenuto non era munito di valida procura e non era legittimato a notificare il ricorso, il Tribunale ne ha rilevato l'inammissibilità in sede di opposizione esecutiva trattandosi di contestazioni relative a circostanze sopravvenute rispetto alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, quindi da proporsi in sede di cognizione (e cioè nel caso di specie di opposizione a decreto ingiuntivo). Ha osservato che <nel caso in esame,
parte opponente, in questa sede, ha sollevato le medesime questioni già avanzate nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza allegare per quale ragione dette
eccezioni e doglianze non avrebbero potuto essere esaminate e decise dal giudice
adito ex art 650 cpc.>>, e << l'opponente non ha eccepito la sussistenza di fatti
impeditivi diversi da quelli già fatti valere avanti al primo giudice>>.
d) In ordine all'indennizzo ex art.96, comma 3, cpc, di natura sanzionatoria, ha affermato che <nel caso in esame, ha proposto un'opposizione Parte_1
assolutamente pretestuosa, tenuto conto che le ragioni che avrebbero dovuto
giustificare la nullità del precetto sono risultate del tutto infondate e che gli ulteriori
motivi di opposizione erano, addirittura, inammissibili e costituivano una mera
duplicazione di quanto già esposto in sede di opposizione ex art. 650 cpc>>
<< Tenuto conto della gravità del comportamento, del valore della controversia e
della durata del processo>>, ha liquidato << a titolo di danno la somma di euro
pagina 17 di 40 5.000,00>>
e) Ha infine disciplinato le spese di lite secondo regola di soccombenza,
liquidandole <in euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese
nella misura del 15%, iva e cpa come per legge>>.
Così pertanto ha disposto: < Il Tribunale respinge l'opposizione;
condanna a pagare alla convenuta la somma di euro 5.000,00 ex Parte_1
art. 96 terzo comma cpc;
condanna a rifondere a parte convenuta Parte_1
le spese di lite liquidate in motivazione.>>
***
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_1
chiedendone la riforma, come da conclusioni riportate in epigrafe, previa sospensione della relativa esecutività.
Si è costituita l'appellata e, per essa, la mandataria Controparte_2
all'incasso in persona del procuratore generale Controparte_1 [...]
chiedendo respingersi il gravame avversario. Parte_3
Con comparsa in data 11/09/2024 si è costituita quale interventore ex art.111
cpc la società acquirente pro soluto da Controparte_4 Controparte_2
di crediti individuali in blocco, in forza di contratto di cessione 27/06/2024, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge n.130/1999 e dell'art.58 TUB.
pagina 18 di 40 All'udienza del 7 dicembre 2022, tenutasi con modalità cartolare, la corte, rilevato che la sentenza impugnata conteneva una pronuncia dichiarativa;
che perciò il solo capo suscettibile di esecuzione forzata era quello recante la condanna al pagamento delle spese e dell'indennizzo ex art.96 cpc, costituenti prestazione reversibile e,
quindi, tale da non recare pregiudizio all'eventuale futura azione di ripetizione di quanto versato, ha rigettato l'istanza di sospensione della relativa esecutorietà ex art.283 cpc;
ha inoltre sollevato d'ufficio questione di inammissibilità dell'appello ex art.618 cpc per il caso in cui dovesse accedersi alla tesi di parte appellata secondo cui quella impugnata sarebbe pronuncia a definizione di opposizione agli atti esecutivi,
ex art.617 cpc, e non già opposizione a precetto, ex art.615 cpc.
La causa è stata quindi posta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4/12/2024, con termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo di gravame l'appellante , lamentando Parte_1
errata qualificazione/interpretazione delle ragioni in fatto ed in diritto, nullità
della sentenza, riduttiva esposizione dei fatti, e riportando la seguente parte della decisione impugnata: “TE proponeva opposizione all'atto di CP_8
precetto notificatogli in data 16.9.2021 ed esponeva: che il titolo esecutivo era
costituito dal decreto ingiuntivo n. 887/2021 del Tribunale di Brescia;
che il
creditore, nell'atto di precetto, aveva affermato che detto decreto non era stato
opposto; che in realtà l'attore aveva opposto il decreto ex art. 650 cpc;
che il pagina 19 di 40 precetto era nullo in quanto non era stato indicato il provvedimento con cui il
decreto ingiuntivo era stato dichiarato esecutivo;
che il decreto ingiuntivo era nullo
in quanto la procura alle liti era invalida e la notifica era stata eseguita da soggetto
non legittimato.”, chiede inoltre che ne venga disposta la modifica <nella parte in
cui afferma che il SI. proponeva opposizione all'atto di precetto e Parte_1
nella parte in cui il SI. TE eccepiva che il decreto ingiuntivo era nullo in
quanto la procura alle liti era invalida e la notifica era stata eseguita da soggetto
non legittimato>>, sostenendo che l'aver affermato trattarsi di opposizione a precetto,
ex art.615, primo comma, cpc, anziché agli atti esecutivi, ex art.617, primo comma,
cpc, avrebbe costituito violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, di cui all'art.112 cpc, e del dovere di motivazione, di cui all'art.132 cpc,
per omessa esposizione di tutte le ragioni di opposizione sollevate.
Col secondo motivo di gravame l'appellante, lamentando errata qualificazione della domanda – nullità della sentenza – conseguenze sulla condanna alle spese di lite e al risarcimento danni per abuso del processo,
premesso che il Tribunale, nell'esporre i fatti proposti dall'opponente, testualmente aveva affermato: “Tutto ciò premesso, l'opponente chiedeva la dichiarazione di
nullità del decreto ingiunto o, in subordine, del precetto”, chiede che tale affermazione venga modificata nella parte in cui vi si affermava che il SI. Parte_1
avrebbe chiesto la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo o, in
[...]
subordine, del precetto, mentre, invece, la domanda formulata era stata di
<accertare e dichiarare la nullità se non già del titolo esecutivo opposto n.
pagina 20 di 40 887/2021 (R.G. n. 2356/2021) del Tribunale di Brescia, dell'atto di precetto per i
motivi di cui in narrativa>>, con richiesta quindi in principalità di dichiarare la nullità
dell'atto di precetto, e solo in subordine – ossia qualora non vi fosse stata nel frattempo una pronuncia su di esso da parte del giudice della causa di opposizione tardiva a d.i. oppure di riflesso diretto sull'atto prodromico – anche del decreto ingiuntivo medesimo. Di qui la dedotta violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato (art.112 cpc).
Col terzo motivo di gravame l'appellante, lamentando errata qualificazione della parte convenuta e della parte effettivamente costituita – assenza di pronuncia su un fatto fondamentale – violazione del contraddittorio – nullità della sentenza, sottopone a censura la ricostruzione in fatto della vicenda processuale, così come effettuata in sentenza, laddove il giudice di prime cure aveva affermato quanto segue: “Parte
convenuta si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione.”; chiede pertanto disporsi la modifica di tale affermazione tenendosi presente che correttamente il giudicante nella parte iniziale della sentenza aveva affermato che la causa in opposizione agli atti esecutivi del sig. TE era stata promossa conto CP_1
convenuta, posto che era stata tale società a richiedere l'emissione del decreto
[...]
ingiuntivo, mentre nella parte successiva del provvedimento impugnato aveva individuato nella parte convenuta il soggetto al quale Controparte_2
l'opponente avrebbe dovuto rifondere spese e danni per abuso del processo.
Col quarto motivo di gravame l'appellante, lamentando errata qualificazione della questione preliminare sulla procura alle liti, assenza di lettura dei fatti addotti,
illegittima acquisizione di un documento già producibile, illogicità della motivazione pagina 21 di 40 sulla questione preliminare, violazione del principio del contraddittorio, nella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure aveva esposto quanto segue:
“Preliminarmente va rilevato che la società risulta iscritta al Controparte_1
registro delle imprese e che, pertanto, la stessa non può dirsi inesistente. Di
conseguenza, la procura alle liti, rilasciata dalla mandataria della creditrice, non
può ritenersi viziata.”, chiede modificarsi in parte qua la sentenza laddove, in violazione del disposto di cui all'art.112 cpc, vi si era affermato che la società
[...]
risultava iscritta nel registro delle imprese e che, quindi, la stessa non CP_1
poteva dirsi inesistente, nonché nella parte in cui vi si affermava che la procura alle liti rilasciata dalla mandataria non poteva ritenersi viziata;
lamenta, inoltre, la violazione dell'art. 161 c.p.c. per aver formato un contraddittorio su una rappresentanza in giudizio viziata. Precisandosi che l'eccezione non riguardava la iscritta nel registro delle imprese di Milano, soggetto convenuto Controparte_1
nella causa di opposizione agli atti esecutivi, bensì la iscritta al Controparte_1
registro delle imprese di Grosseto, soggetto conferente i poteri alle liti nel maggio
2014 all'Avv. Giada Isidori: l'eccezione, quindi, non riguardava l'essere o meno iscritta la in un registro delle imprese, bensì a quale specifico Controparte_1
registro delle imprese, completamente diverso e appartenente a tutt'altra Regione da quello risultante dalla procura alle liti.
Col quinto motivo di gravame l'appellante, lamentando motivazione illogica sul primo motivo di opposizione – adozione di pronunce non attinenti al motivo e/o superate – riflessi sulla fondatezza dell'eccezione di nullità del precetto – nullità della sentenza, ha sottoposto a censura la sentenza del Tribunale nella parte in cui,
pagina 22 di 40 nell'esporre i fatti da essa proposti, testualmente riportava: “L'opponente ha
sostenuto la nullità del precetto per mancata indicazione degli estremi del
provvedimento che aveva dichiarato esecutivo il titolo esecutivo. Secondo
l'orientamento prevalente della giurisprudenza l'omessa menzione della data di
notificazione del titolo esecutivo non determina nullità del precetto … (vedi Cass. n.
2506/1970, Cass. n. 5138/78, Cass. 8506/1991 e seguenti); … La Corte di
Cassazione con la sentenza n. 1928/2020 ha al riguardo ritenuto che “il precetto …
divenuto esecutivo per mancata opposizione … deve fare menzione del
provvedimento che ha disposto l'esecutorietà … I suddetti elementi formali sono
prescritti, a pena di nullità dell'atto di precetto, allo scopo di consentire all'intimato
l'individuazione inequivoca dell'obbligazione da adempiere e del titolo esecutivo
azionato, sicché la loro omissione (nella specie, l'indicazione della data di
notificazione del decreto ingiuntivo) non comporta l'invalidità dell'intimazione
qualora … il debitore sia stato messo in condizione di conoscere con esattezza chi sia
il creditore, quale sia il credito di cui si chiede conto e quale il titolo che lo
sorregge”; Nel, nel caso in esame, il titolo in forza del quale è stato chiesto
l'adempimento risulta specificamente indicato nel precetto attraverso l'indicazione
della data di notificazione e del proprio numero (n. 887/2021 notificato il 12.4.2021);
Nel precetto è anche precisato che il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo con
provvedimento del 31.5.2021. L'eccezione di nullità, alla luce di quanto esposto,
risulta del tutto destituita di fondamento.” Ne ha chiesto la modifica nella parte in cui vi si afferma che secondo l'orientamento prevalente, ribadito recentemente dalla
Cass. n. 1928/2020, l'omessa menzione della data di notificazione del titolo esecutivo pagina 23 di 40 non determina nullità del precetto quando dal contenuto dell'atto sia dato individuare il titolo in forza del quale si è richiesto l'adempimento, nonché nella parte in cui vi si afferma che nel precetto notificato al SI. TE era precisato che il decreto ingiuntivo era stato reso esecutivo con provvedimento del 31.5.2021. Lamenta
violazione dell'art. 132 c.p.c. per aver il giudice di prime cure motivato la propria sentenza sul primo motivo di opposizione, nonché il proprio rigetto sull'istanza di sospensione, sulla base di una pronuncia della Cassazione (n. 1928/2020), che secondo l'appellante dovrebbe ritenersi superata da un'altra più recente (Cass. civile,
sez. VI-3, 25/01/2022 n. 2093) e totalmente dirimente un altro aspetto di nullità
dell'atto di precetto (assenza di indicazione della data di notificazione del decreto ingiuntivo) in alcun modo attinente con quello sollevato dal SI. TE (omessa indicazione degli estremi del provvedimento di esecutorietà del titolo). Ribadisce la doglianza fondata sulla presunta mancanza del provvedimento di esecutorietà nei suoi estremi (e cioè nel suo preciso Numero e nella sua precisa Data di rilascio).
Col sesto motivo di gravame l'appellante, lamentando illogicità della motivazione sul secondo motivo di opposizione – errata interpretazione di tale motivo – adozione di pronunce non attinenti al motivo – errata lettura dei fatti addotti – falsa ed errata applicazione dell'art.96 terzo comma cpc – necessaria disapplicazione – necessaria riforma sulla condanna di € 5.000,00 ex art.96, terzo comma, cpc, sottopone a serrata critica la seguente parte della sentenza impugnata: “Con un secondo motivo di
opposizione, ha sostenuto che il decreto ingiuntivo sarebbe nullo, Parte_1
in quanto il difensore che lo aveva ottenuto non era munito di valida procura e non
era legittimato a notificare il ricorso. L'opposizione all'esecuzione, oltre che per
pagina 24 di 40 negare la sussistenza del titolo esecutivo, può essere proposta per negare l'esistenza
del diritto sostanziale già affermato come esistente nel titolo esecutivo. … La
giurisprudenza ha ritenuto che, in sede di opposizione all'esecuzione, la pretesa fatta
valere dal creditore in forza di un titolo esecutivo giudiziale può essere contrastata
solamente eccependo la sussistenza di fatti modificativi o estintivi … verificatisi
successivamente alla formazione del titolo. ... Di conseguenza, l'opposizione
all'esecuzione non è fondata quando i fatti impeditivi, modificativi o estintivi si siano
verificati prima della formazione del titolo giudiziale. … Nel caso in esame, parte
opponente, in questa sede, ha sollevato le medesime questioni già avanzate nel
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, senza allegare per quale ragione dette
eccezioni e doglianze non avrebbero potuto essere esaminate e decise dal giudice
adito ex art 650 cpc. Di conseguenza, l'opposizione è respinta, in quanto l'opponente
non ha eccepito la sussistenza di fatti impeditivi diversi da quelli già fatti valere
avanti al primo giudice. L'art. 96 cpc ha introdotto, per la giurisprudenza
maggioritaria, un'ipotesi di responsabilità oggettiva con funzione sanzionatoria. Il
giudice, una volta che accerti che la parte abbia abusivamente fatto ricorso allo
strumento processuale, può condannarla a pagare all'altra parte una certa somma di
denaro … Per determinare l'entità della somma da irrogare alla parte che ha
abusato del processo, si deve tener conto della gravità della condotta abusiva posta
in essere … Nel caso in esame, ha proposto un'opposizione Parte_1
assolutamente pretestuosa, tenuto conto che le ragioni che avrebbero dovuto
giustificare la nullità del precetto sono risultate del tutto infondate e che gli ulteriori
motivi di opposizione erano, addirittura, inammissibili e costituivano una mera
pagina 25 di 40 duplicazione di quanto già esposto in sede di opposizione ex art. 650 cpc. Tenuto
conto della gravità del comportamento, del valore della controversia e della durata
del processo, si liquida a titolo di danno la somma di euro 5.000,00.” Chiede
modificarsi la pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure si sofferma e descrive le ragioni che possono fondare un'opposizione all'esecuzione rispetto ad un titolo divenuto esecutivo ovvero rispetto ad una pretese già esecutiva,
nonché nella parte in cui egli afferma che l'odierno appellante avrebbe sollevato in questa sede le medesime questioni già avanzate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, abusando per ciò del processo, rendendosi perciò passibile di una condanna al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. di Euro 5.000,00. Assume essersi determinata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, per non aver il giudice compreso che quella da lui proposta era un'opposizione agli atti esecutivi per vizi formali dell'atto di precetto e, in subordine, del decreto ingiuntivo;
per non aver compreso la reale domanda da lui avanzata e i motivi di nullità formale eccepiti avverso l'atto di precetto e, in subordine, al decreto ingiuntivo;
per non aver letto esattamente che la domanda era stata formulata e richiesta solamente se già il giudice dell'opposizione tardiva a d.i. non si fosse nelle more pronunciato anche sul decreto ingiuntivo;
per aver ritenuto identici i motivi di nullità formale adotti nell'opposizione agli esecutivi (prima rispetto al decreto ingiuntivo e poi in subordine al precetto) a quelli di nullità sostanziale e di merito adotti nell'opposizione tardiva a d.i.; per non aver considerato potersi ammettere la simultanea proposizione di un'opposizione agli esecutivi per vizi formali e di un'opposizione tardiva a d.i. per vizi di merito della pretesa (ancor prima dell'esecuzione) e per avervi quindi pagina 26 di 40 indebitamente ravvisato gli estremi dell'abuso del processo, passibile di un sanzione ex art. 96 c.p.c.. Afferma, in particolare, che, se il giudice di prime cure avesse davvero letto l'atto di citazione in opposizione tardiva a d.i., avrebbe sicuramente colto motivi di nullità sostanziali e di merito, nonché domande finali, di contenuto differente da quelli di cui all'atto di citazione in opposizione agli atti esecutivi e domande di questo.
Col settimo motivo di gravame l'appellante si duole dell'<
soccombenza alle spese di lite>> rimarcando in ogni caso l'erroneità nella relativa liquidazione con conseguente necessaria riduzione del relativo importo. Riportando la parte della pronuncia ad essa relativa (“Le spese di lite sono poste a carico
dell'opponente e sono liquidate in euro 7.254,00 per compensi, oltre rimborso
forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge”), lamenta violazione dell'art. 112 per aver posto a suo carico e la condanna alle spese di lite,
quando invece sarebbe spettata esclusivamente a , ed in ogni caso Controparte_1
per averle poste in misura maggiore rispetto alle tabelle di legge, senza dare motivazioni sull'aumento.
***
Costituendosi in giudizio la società e per essa la società Controparte_2 [...]
, in qualità di mandataria all'incasso, contesta anzitutto l'ammissibilità CP_1
stessa dell'appello << per mancata formulazione delle conclusioni>>, essendosi l'appellante limitato << a chiedere il rigetto delle domande esposte dalla creditrice in comparsa>> senza tuttavia svolgere a sua volta specifiche domande;
eccepisce inoltre pagina 27 di 40 l'inammissibilità per novità (art.345 cpc) dei seguenti documenti offerti in comunicazione per la prima volta in atto d'appello: A) – comunicazione di cancelleria non ben specificata;
C) – visura (vecchia sede); D) – documentazione CP_1
contabile relativa al signor TE;
E) – lettere di costituzione in mora e proposte di pagamento non ben specificate da intendersi, comunque, quali riconoscimento di debito.
Contesta inoltre come infondata l'eccezione relativa alla pretesa estinzione della società per essersi essa trasferita a Milano, con conseguente CP_1
cancellazione dell'iscrizione al registro delle imprese di Grosseto ed iscrizione in quello di Milano.
Nega che l'opposizione avanzata dalla controparte avesse presentato i caratteri dell'opposizione formale di cui all'art.617 cpc, posto che i motivi fatti valere in atto di citazione di primo grado e reiterati in atto d'appello non riguardano la regolarità
formale del precetto bensì il credito per cui è disceso il giudicato (con riferimento alla relativa titolarità ed alla legittimazione al relativo esercizio).
In ogni caso quanto alle irregolarità formali del titolo esecutivo, osserva che l'atto di citazione deve essere notificato nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo stesso ed assume che ciò non si sarebbe verificato nella fattispecie.
Di seguito precisa però che la tardività dell'opposizione da essa segnalata andrebbe intesa come riferita non già ai termini per la notifica e per l'iscrizione a ruolo
(deposito in cancelleria) bensì al contenuto sostanziale dell'atto, e ciò in quanto a suo pagina 28 di 40 dire il TE avrebbe usato lo strumento processuale della opposizione agli atti esecutivi per opporre, in realtà, lo stesso decreto ingiuntivo.
Quanto alla presunta errata qualificazione/interpretazione delle ragioni in fatto e in diritto nonché sulla presunta errata qualificazione della domanda di nullità del titolo e/o del precetto, l'appellata, data l'identità delle questioni sollevate con atto di opposizione ex art.650 cpc e con atto di opposizione ex art.617 cpc, sostiene esser abusiva la pretesa del TE di proporre un secondo atto di opposizione al decreto ingiuntivo utilizzando il poco confacente strumento dell'opposizione ex art. 617 c.p.c.
Con riferimento alla presunta nullità del titolo e del precetto (i) per difetto di titolarità
e legittimazione di nonché ii) per difetto di rappresentanza di e CP_2 CP_1
iii) per difetto della procura alle liti del difensore, l'appellata ribadisce che titolare del credito era la , cessionaria, la quale aveva agito in giudizio per mezzo CP_2
di che aveva operato per la stessa in qualità di mandataria con CP_1
rappresentanza, giusta procura notarile in atti, con mandato conferito per atto del notaio, sorretto quindi da pubblica fede, così come per atto di notaio, con identica valenza probatoria, era stata conferita anche la procura alle liti.
Con riguardo alla asserita nullità del precetto per mancata indicazione del decreto di esecutorietà, l'appellata replica osservando che nel caso di specie il giudice aveva riscontrato che il decreto di esecutorietà era stato correttamente indicato nel precetto,
con tanto di indicazione di data, non potendo tornare a vantaggio dell'appellante il precedente giurisprudenziale indicato, che aveva ricollegato la nullità del precetto alla ben diversa situazione della mancata indicazione del provvedimento che aveva pagina 29 di 40 dichiarato la esecutorietà del titolo. Tanto più in quanto, come rilevato dal giudice di prime cure, nella specie tanto il decreto che il precetto erano stati regolarmente ricevuti dal debitore e pertanto nessun nocumento era stato arrecato al diritto di difesa e contraddittorio tanto che il TE aveva potuto proporre opposizione al precetto ed anche al decreto senza incontrare alcun effettivo ostacolo nell'individuazione del titolo.
Quanto all'eccepita nullità per difetto dei poteri di notifica, ribadito che l'appellante null'altro avrebbe fatto se non riprodurre in sede di opposizione ex art.617 cpc le medesime questioni sollevate con atto di opposizione ex art.650 cpc, replica doversi ritenere inammissibile, sul piano giuridico, la costruzione proposta dalla controparte,
secondo la quale le sue richieste sulla nullità del decreto sarebbero da considerarsi subordinate alla mancata pronuncia da parte del giudice dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo. In ogni caso osserva che l'appellante nulla dice effettivamente sulla illogica motivazione relativa al secondo motivo di opposizione.
Ribadita l'inammissibilità per tardività della produzione documentale offerta dalla controparte l'appellata ne rileva la manifesta inconferenza.
Contesta la fondatezza della censura quanto a liquidazione delle spese, in realtà
effettuata dal giudice di prime cure in conformità ai valori medi di tabella, e ribadisce il carattere pretestuoso dell'opposizione ex art.617 cpc, che giustifica l'applicazione della sanzione di cui all'art.96, comma 3, cpc.
***
E' vero che l'attore in primo grado aveva qualificato la propria domanda come pagina 30 di 40 opposizione agli atti esecutivi ex art.617 cpc e che ne aveva effettuato la notifica il ventesimo giorno successivo alla ricezione della notifica del precetto, e perciò tempestivamente, e che egli aveva quindi provveduto altrettanto tempestivamente ad iscrivere a ruolo la causa.
E' però altrettanto vero che la qualificazione giuridica della domanda è propria del giudice, che non è al riguardo vincolato dall'indicazione al riguardo fatta dalle parti.
L'affermazione in sentenza “TE proponeva opposizione all'atto di CP_8
precetto..” è pertanto da interpretarsi come espressiva della determinazione nel senso di una diversa qualificazione dell'atto introduttivo del giudizio, determinata dall'esame del contenuto delle doglianze ivi fatte valere.
Non è dato ravvisare in tale scelta alcuna costituito violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, di cui all'art.112 cpc, e del dovere di motivazione, di cui all'art.132 cpc, perché dalla lettura complessiva dell'atto emerge con chiarezza che la qualificazione dell'opposizione ai sensi dell'art.615 cpc, anziché
dell'art.617 cpc, era conseguente alla ravvisata riferibilità delle contestazioni non già
a dati formali inerenti al precetto ed alla sua notificazione bensì al dato sostanziale costituito dalla contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata in ragioni di aspetti riferibili al titolo esecutivo (legittimazione ad agire, validità della procura e della procura ad litem).
Tale valutazione è peraltro da ritenersi corretta e condivisibile, posto che l'unico profilo di censura a carattere effettivamente formale è effettivamente quello relativo pagina 31 di 40 alla deduzione della nullità del precetto per violazione della disciplina formale di cui all'art.654, secondo comma, cpc, la cui valutazione in questa sede d'appello è resa possibile, in virtù del principio di apparenza, appunto in ragione dell'intervenuta qualificazione dell'intera domanda, da parte del giudice di primo grado, come di opposizione al precetto.
Il primo motivo di gravame è pertanto infondato.
***
Quanto al secondo motivo, è appena il caso di rilevare che, proponendosi per il titolo esecutivo le medesime questioni poste per il precetto, la relativa trattazione non poteva essere che di pertinenza del giudice della cognizione, e cioè dell'opposizione a decreto ingiuntivo, perché con ogni evidenza all'accoglimento delle contestazioni inerenti al titolo esecutivo avrebbe necessariamente fatto seguito la caducazione del precetto col quale era preannunciato l'avvio del procedimento esecutivo.
Né appare possibile recuperare il relativo esame in sede di opposizione agli atti esecutivi laddove il giudice dell'opposizione ex art.650 cpc ne dichiari l'inammissibilità o l'infondatezza per non aver l'opponente dimostrato di aver potuto avere conoscenza del decreto ingiuntivo tardivamente opposto.
Non sussiste quindi al riguardo alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il giudicato (art.112 cpc).
*** pagina 32 di 40 Sia nel ricorso per decreto ingiuntivo sia con l'atto di precetto ha CP_1
chiaramente dichiarato di agire in nome e per conto, quale mandataria, di CP_2
Ogni contestazione con riguardo alla validità ed all'efficacia della procura
[...]
sostanziale e della procura ad litem andava pertanto proposta, per la medesima considerazione, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il terzo motivo di gravame è pertanto parimenti infondato.
***
Il trasferimento ad altra sede di una società, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese della località di provenienza ed iscrizione nel registro della località di destinazione, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, non determina alcun effetto estintivo e non rende quindi necessaria né l'interruzione del giudizio né il rilascio di nuova procura ad litem: l'art.2495
cpc va infatti interpretato nel senso della previsione del fenomeno estintivo quale conseguenza della cessazione dell'attività sociale in esito all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, cui consegue il dovere per i liquidatori di procedere tempestivamente alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Nel caso, invece, di trasferimento ad altra sede la società permane in vita, tanto che è data al socio dissenziente la facoltà di recedere, e non va pertanto incontro ad alcun fenomeno estintivo. Che non si verifica neppure in caso di trasferimento all'estero, come chiarito dalle Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 5945 del 11/03/2013, la quale pagina 33 di 40 ha espresso al riguardo il seguenti principio di diritto: <Laddove la
cancellazione di una società dal registro delle imprese italiano sia avvenuta non a
compimento del procedimento di liquidazione dell'ente, o per il verificarsi di altra
situazione che implichi la cessazione dell'esercizio dell'impresa e da cui la legge
faccia discendere l'effetto necessario della cancellazione, bensì come conseguenza
del trasferimento all'estero (nella specie, in Francia) della sede della società, e
quindi sull'assunto che questa continui, invece, a svolgere attività imprenditoriale,
benché in altro Stato, non trova applicazione l'art. 10 legge fall., atteso che un
siffatto trasferimento, almeno nelle ipotesi in cui la legge applicabile nella nuova
sede concordi sul punto con i principi desumibili dalla legge italiana, non determina
il venir meno della continuità giuridica della società trasferita e non ne comporta,
quindi, in alcun modo, la cessazione dell'attività, come peraltro agevolmente
desumibile dal disposto degli articoli 2437, primo comma, lett. c) e 2473, primo
comma, cod. civ.>>
Vanno pertanto confermate, perché corrette e condivisibili, le considerazioni,
espresse nella sentenza impugnata, per le quali: a) la società Controparte_1
risulta iscritta nel registro delle imprese e quindi non può dirsi inesistente e b)
la procura alle liti rilasciata dalla mandataria non può ritenersi viziata.
Non è dato pertanto ravvisare violazione del disposto di cui all'art.112 cpc né
carenza nella motivazione della sentenza, giusta il disposto di cui all'art.161
cpc in combinato disposto con quello di cui all'art.132 cpc.
Anche il quarto motivo di gravame è pertanto infondato. pagina 34 di 40 ***
Non può essere condiviso l'assunto di parte appellante secondo cui la sentenza n. 1928/2020 della SC di Cassazione sarebbe superata dall'ordinanza n.2093/2020,
posto che nella motivazione di quest'ultima si esprime chiaramente la volontà di confermare l'interpretazione accolta in quella precedente.
Quand'anche si dovesse ritenere la sussistenza di un contrasto interpretativo tra le due, non potrebbe comunque ritenersi carente la motivazione della sentenza impugnata per aver accolto e fatto propria l'interpretazione accolta nella prima anziché quella esposta nella seconda.
Nel merito, quest'ultima è relativa alla situazione in cui risulti omessa l'indicazione del decreto ex art.647 cpc di esecutività del decreto ingiuntivo, in coerenza col disposto di cui al secondo comma, seconda parte, dell'art.654 cpc, il quale, nel testo vigente all'epoca, stabiliva che <
provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
Nel precetto notificato era data una precisa e completa descrizione del titolo esecutivo
– decreto ingiuntivo n.887 del Tribunale di Brescia emesso l'8/03/2021 e notificato il
12/04/2021 – accompagnata dall'affermazione che detto decreto era stato reso esecutivo con provvedimento del 31/05/2021, ed era stato munito di formula esecutiva in data 15/06/2021.
L'indicazione di quest'ultima è da ritenersi completa, trattandosi di atto non dell'autorità giurisdizionale ma del Cancelliere, del quale è stata fatta indicazione dell'unico elemento di rilievo, la data.
pagina 35 di 40 Per quanto concerne il decreto di esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente, l'art.647 cpc stabilisce che a doverlo emettere, ricorrendone i presupposti, su istanza anche verbale del ricorrente, è lo stesso giudice che ha pronunciato il decreto.
Nessun ragionevole dubbio poteva pertanto porti in ordine al fatto che fosse il
Tribunale di Brescia l'autorità giurisdizionale deputata ad emettere, su richiesta del ricorrente, il decreto di esecutorietà del decreto ingiuntivo n.887 emesso dal
Tribunale di Brescia l'8/03/2021 e notificato il 12/04/2021, come da chiarissima indicazione nel precetto.
Deve pertanto ritenersi sussistente il presupposto formale di cui al secondo comma dell'art.654 cpc, costituito dalla menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto, in quanto detta menzione non può ritenersi esclusa in ragione soltanto dell'omessa specificazione del relativo numero di registro, volta che
– come nella specie - nel precetto sia fornita indicazione univoca e precisa di tutti i dati propri del decreto ingiuntivo del quale con tale atto veniva dichiarata l'esecutività.
Anche il quinto motivo di gravame non può pertanto trovare accoglimento.
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Le considerazioni precedentemente esposte con riferimento al secondo motivo di gravame valgono ovviamente anche per quanto concerne il sesto motivo,
con riferimento al quale non si può che ribadire che la proposizione con atto di opposizione agli atti esecutivi, anziché con atto di opposizione a decreto pagina 36 di 40 ingiuntivo, di doglianze riferibili al titolo, e quindi al diritto di procedere ad esecuzione forzata, soprattutto se effettuata nella dichiarata consapevolezza del rischio di non poterle farle valere proficuamente in sede di opposizione ex art.650 cpc, in ragione dei relativi presupposti, integra condotta contraria a buona fede, o comunque assunta con colpa grave, tanto da dar vita ad un vero e proprio abuso del processo, e pertanto facoltizza il giudice a sanzionare la parte con un indennizzo (somma equitativamente determinata), ai sensi del terzo comma dell'art.96 cpc.
Quanto alle altre considerazioni espresse in tale motivo, ritiene il collegio trattarsi in buona sostanza delle medesime doglianze già precedentemente considerate in sede di esame degli altri motivi di gravame.
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Per le ragioni sopra esposte va confermato il rigetto di tutte le domande formulate da che dunque resta soccombente. Parte_1
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado l'odierno appellante ha dichiarato che il valore del procedimento era pari ad € 42.285,88, in relazione alla quale la liquidazione del compenso professionale tabellare, al valore medio riferito allo scaglione compreso tra € 26.001 ed € 52.000, si determina in €
7.616,00 (€ 1.701,00 per studio controversia, € 1.204,00 per fase introduttiva del giudizio, € 1.806,00 per fase istruttoria e/o di trattazione ed € 2.905,00 per pagina 37 di 40 fase decisionale).
La liquidazione del dovuto da parte del Tribunale in euro 7.254,00 non può
pertanto ritenersi eccessiva.
Né può accogliersi doglianza con riguardo all'individuazione del beneficiario della condanna, indicato in sentenza nella parte convenuta, e cioè nella società
( , quale mandataria di . Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
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Le questioni poste da parte appellata, quanto ad inammissibilità delle domande attoree, per aver l'appellante soltanto richiesto il rigetto delle pretese di parte convenuta, e quanto ad inammissibilità della produzione che si assume tardivamente effettuata, ne vengono assorbite.
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L'adesione all'istanza di estromissione dal giudizio, formulata da parte intervenuta, è intervenuta soltanto in sede di discussione scritta finale, dopo la precisazione delle conclusioni;
l'istanza in oggetto non può pertanto trovare accoglimento.
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Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare le spese del grado all'appellato limitatamente alle fasi di studio della controversia,
introduttiva ed istruttoria e/o di trattazione, ed all'intervenuta limitatamente pagina 38 di 40 alla fase conclusionale.
La liquidazione del dovuto, di cui al dispositivo, si effettua in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 10 marzo 2014,
n. 55 come adeguata dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di valore dichiarato da euro 26.000,01 sino ad euro 52.000,00), con applicazione del valore medio per studio controversia, fase introduttiva e fase conclusionale e del valore minimo per fase istruttoria e/o di trattazione)
Sussistono i presupposti per la duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1
comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
respinge l'appello avverso l'impugnata sentenza n. 1904/2022 Sent. del
Tribunale di Brescia
Condanna l'appellante a rimborsare le spese del grado all'appellata in euro
2.058,00 per la “fase di studio”, euro 1.418,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1.523,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione” e all'intervenuta in euro
3.470,00 per la “fase decisionale”, oltre per entrambi a rimborso forfettario ed accessori di legge;
pagina 39 di 40 con duplicazione del contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 1
quater DPR 115/2002 come modificato dall'art.1 comma 17 legge
228/2012.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
IL PRESIDENTE
Giuseppe Magnoli
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