Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 15/06/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
1
Tribunale Ordinario di Barcellona Pozzo di Gotto
N. R.G. 1064/2020
La Giudice, dott.ssa Elisa Di Giovanni, viste le note di trattazione scritta per la partecipazione all'udienza fissata al 14.05.2025, con le modalità ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Avv. Domenico Borgese, nell'interesse della e nonché dall' CP_1 Parte_1 Controparte_2
Avv. ta Luciana Cipolla per Controparte_3
letto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. pronuncia la
[...]
seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nel procedimento civile iscritto al n. 1064/2020 R.G. avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di rapporti bancari assistiti da garanzia personale (fideiussione e altre garanzie atipiche) promosso da
in persona del legale rappresentante Parte_2
pro tempore (P.IVA ) e di (C.F. P.IVA_1 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in indirizzo telematico, C.F._1
rappresentati e difesi dall' Avv. Domenico Borgese, giusta procura in atti.
- opponenti -
CONTRO
(P.IVA Controparte_4
) in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_2
Luciana Cipolla giusta procura in atti.
- convenuta opposta–
In fatto e in diritto sentenza redatta ex artt. 118 disp. att. c.p.c. e 132 n. 4) c.p.c.
Con citazione notificata con pec del 31/07/2020 Parte_2
e hanno proposto opposizione al decreto
[...] Controparte_2
ingiuntivo n. 392/2019 (procedimento N. 1490/2019 R.G.) - notificato a
“personalmente quale fideiussore” in data 3.7.2020, a Controparte_2
mani di persona ) “addetta alla ricezione”; alla società Tes_1 [...]
in data 14.2.2020 a mani di persona ) Parte_3 CP_5
“addetta all'ufficio per la ricezione” - recante ingiunzione di pagamento della complessiva somma di € 132.221,92 – a titolo di saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 800518116 acceso il 18/03/2003 presso l'Agenzia di Spadafora del Credito Siciliano S.p.A. - oltre interessi al tasso contrattuale dal 29/05/2019 sino al soddisfo e spese, a favore della società ricorrente in monitorio, , chiedendone la Controparte_6
revoca/dichiarazione di inefficacia/nullità, nonché – quanto alla posizione personale di – la declaratoria di “nullità della Controparte_2
fideiussione bancaria e che pertanto nulla è dovuto alla banca”.
L'opposizione è stata affidata ai motivi inerenti: a) alla inefficacia del decreto opposto ex art. 644 c.p.c., giacché notificato (3.7.2020) oltre il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di deposito/pubblicazione
(21.10.2019) del decreto stesso;
b) alla insussistenza dei presupposti per la pag. 2/28 concessione del decreto ingiuntivo, stante la inidoneità probatoria, ai sensi degli artt. 2709 c.c. e 633 e ss. c.p.c., del certificato di saldaconto finale ex art. 50 T.U.B. (stante la produzione del “vecchio “saldaconto” previsto dalla normativa previgente, non anche dell'estratto conto, ovvero “quel documento richiamato e disciplinato dall'art. 119 TUB oltre che dagli artt.
1853 e 1857 c.c.”) con mancanza di attendibilità del “saldaconto” prodotto e sua inidoneità ad essere utilizzato quale documento idoneo ex artt. 633
c.p.c. alla richiesta di ingiunzione di pagamento (dovendo, peraltro, la banca, “fornire prova dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente circostanza ulteriormente non avvenuta nel caso in esame, circostanza ulteriormente non avvenuta nel caso in esame” e, altresì, considerata l'illeggibilità della firma apposta dal dirigente della banca) ; c) in ogni caso, alla idoneità del documento ex art. 50 T.U.B. ai soli fini probatori utili alla emissione del decreto monitorio, non anche quale prova del credito nel procedimento a cognizione piena e contraddittorio differito, instaurato con la citazione in opposizione (risultando, in tal caso, necessaria la produzione degli estratti conto dall'inizio del rapporto); d) alla nullità della fideiussione bancaria del 24.01.2007, in quanto redatta su modulo uniforme ABI, in violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n
287/1990 (riportando, il negozio fideiussorio, le clausole di sopravvivenza
(art 8 del contratto) nonché di reviviscenza e di rinuncia termini ex art. 1957 c.c. (entrambe contenute nel documento di sintesi) nonché alla luce della mancanza di data certa opponibile nel documento di sintesi – parte integrale e sostanziale della fideiussione – ovvero perché “il timbro della posta, per accertare la data certa ( 25.01.2007) è successivo e non
pag. 3/28 contestuale alla data della stipula (24.01.2007)”; e) in via gradata, alla necessità di rideterminazione del saldo dovuto dalla società in forza delle anomalie affliggenti il contratto di conto corrente “n. 8005181 stipulato in data 01.01.2003” – già oggetto di denuncia in seno a separato e ulteriore giudizio, iscritto al n. R.G. 1432/2015, di ripetizione dell'indebito
– come accertato “dalla verifica tecnico-contabile del Dott. del Per_1
13.04.2015 che si allega anche in questo giudizio” in forza dell'applicazione di clausole contrattuali nulle o illegittime (i.e. interessi sopra soglia usura;
illegittima corresponsione delle commissioni di
, nulla ex artt. 1418 e 1346 c.c.; interessi anatocistici, Parte_4
nulli per violazione della Clausola di reciprocità e per difetto di specificazione delle condizioni di cui all'art. 6 delibera CICR 9/2/2000).
Il procedimento si è svolto nella resistenza della
[...]
(di seguito - cessionaria in blocco Controparte_7 CP_3
ex art. 58 T.U.B. avente causa dal , in Controparte_6
virtù di contratto di cessione concluso il 12.3.2020, oggetto di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21.03.2020, parte II, n. 35 la quale, eccependo, in via preliminare, la inammissibilità/tardività dell'opposizione con riferimento alla società - ha concluso per il rigetto Parte_2
dell'opposizione, con conferma del decreto opposto o, comunque, per la condanna degli opponenti, in solido, al pagamento della somma di giustizia.
Concessa la provvisoria esecuzione parziale – con ordinanza del 7.7.2021 recante anche riunione al procedimento pendente e connesso, n. R.G.
1432/2015, promosso ad iniziativa della di ripetizione Parte_3
indebito – la causa – previa successiva separazione in vista delle esigenze pag. 4/28 di economia dei giudizi (con riguardo a quello precedentemente instaurato)
- assegnati i termini ex art. 183 co. VI c.p.c. è stata istruita documentalmente.
Sulle conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta per l'udienza del
14.5.2025 la stessa viene decisa secondo il modello di cui all'art. 281 sexies
c.p.c. dietro concessione di termine per scritti conclusivi (di cui ambo le parti hanno usufruito).
Premessa la procedibilità dell'azione – già accertata, in atti, l'apertura della mediazione conclusa con esito negativo (cfr. ordinanza pubblicata il
14.2.2024; verbale negativo del 20/09/2023 allegato alla nota di deposito del 25.9.23) - ragioni di omogeneità espositiva depongono per la trattazione congiunta del motivo di opposizione con cui si invoca
l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. e dell'eccezione di inammissibilità per tardività della reazione processuale, ad impulso della società opposta, debitrice del rapporto di c/c azionato in monitorio.
In entrambi i casi, infatti, vengono in contestazione violazioni di disposizioni regolatrici del procedimento monitorio (i.e. vizi formali).
L'ipotetica tardiva notifica del titolo monitorio non recide il potere del giudice dell'opposizione – rimedio esperibile per dedurre l'inosservanza del termine di cui all'art. 644 c.p.c. – di decidere sulla fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria, giacché il ricorso monitorio è, comunque, qualificabile come domanda giudiziale in quanto la notifica del pag. 5/28 decreto monitorio, ancorché tardiva, è riflesso della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione.
Infatti, «la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo articolo 650 del c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' articolo
644 del c.p.c.» (cfr. Cassazione civile, sez. IIII,19/11/2024, n. 29820).
Nella specie, dagli atti di causa si evince che il decreto ingiuntivo steso in calce al ricorso è stato emesso il 21.10.2019 e di esso – come da relata redatta ai sensi della legge 53/1994 art. 7 – è stata avviata la (prima) procedura di notifica mediante spedizione del plico raccomandato con avviso di ricevimento spedito dall'Ufficio postale di Varese in data
31.10.2019. Dopo tale primo tentativo risulta un secondo tentativo/avvio dell'iter notificatorio in data – anch'essa contenuta nel termine di sessanta giorni dal 21.10.2019 - 18.12.2019. Di tale secondo tentativo, poi, è attestato l'esito negativo nella istanza di rinotifica datata 28.1.2020 ove si legge “visto il certificato di residenza estratto in data 20.1.2020 attestante
l'ultima residenza conosciuta”, ovvero via Statale 298/A Comune di Pace del Mela - indirizzo corrispondente a quello presso cui è stata tentata la notifica a anche ai sensi dell'art. 145 co. III c.p.c. Controparte_2
mediante spedizione del plico dall'ufficio postale di Varese in data pag. 6/28 18.12.2019 – esitata nella notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con ricezione
(in data 14.2.2020) da parte della addetta all'Ufficio della casa del comune di ultima residenza conosciuta, ovvero Pace del Mela (cfr. doc. n. 3 fascicolo opposta).
Sicché, premesso che l'inefficacia preclusiva della cognizione sulla domanda monitoria, è solo quella agganciata alla inesistenza della notifica
(i.e. alle ipotesi di decreto ingiuntivo materialmente non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente, nel senso della carenza di criteri di collegamento con il destinatario della notifica) ipotesi esclusa nella fattispecie - giacché il timbro postale apposto il 31.10.2019, poi il
18.12.2019 (in entrambi i casi con tentativo di notifica avviato nei termini di sessanta giorni decorrenti dal 21.10.2019) e, infine, il “passaggio dell'atto” all'ufficiale giudiziario in data 11.2.2020, per la rinotifica richiesta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., accompagnata dal certificato di residenza al 20.1.2020 – ove risulta attestato che la residenza è quella a cui il decreto monitorio è stato già indirizzato senza esito - sono circostanze idonee a disvelare la volontà della ricorrente di avvalersi del decreto stesso
– in ogni caso, poiché le evidenze suddette documentano il compimento delle relative attività prodromiche dell'iter (che si perfeziona, di norma, con la ricezione dell'atto) entro il termine di sessanta giorni, l'eccezione è inidonea a pervenire ad esiti di accoglibilità.
Né, peraltro, ostano a tale ordine di valutazioni, le difese svolte dalla opponente, ove, in particolare, deduce che “L'ultima data di spedizione
pag. 7/28 evincibile - quale tentativo negativo di notifica - operata da controparte, è quella effettuata a mezzo postale, in data 18.12.2019. Poi nulla più. Infatti, la successiva e unica notifica perfezionata nel caso di specie è quella ex art
143 cpc di cui si conosce solo la data di ricezione dell'atto, ossia quella del
3 luglio. Null'altro invece in merito all'istanza del notificante e pertanto alla data iniziale di notifica” (cfr. da ultimo, note conclusive dell'8.4.2025).
Dagli atti del fascicolo di parte opposta, infatti, si evince la formulazione di istanza di rinotifica a – residente in [...]
Statale 298/A ad indirizzo presso cui sono state tentate ben due notifiche – quale liquidatore della società ai sensi degli artt. 143 e 145 Parte_3
co. III c.p.c., “vista la notifica con esito negativo in data 18.12.2019, visto il certificato di residenza estratto in data 20.1.2020 attestante l'ultima residenza conosciuta”.
Sicché, dopo il tentativo di notifica avente esito negativo – posto a base della istanza ex art. 143 c.p.c. corredata da certificato di residenza – risulta riattivato il processo notificatorio conclusosi con il deposito dell'atto nella casa del comune dell'ultima residenza conosciuta. L'istanza di rinotifica è datata 28.1.2020 e l'atto è passato per la notifica l'11.2.2020. La data di inizio – contrariamente all'assunto dell'opponente – è riconducibile alla data del secondo tentativo di notifica (18.12.2019) dopo il primo – evidentemente anch'esso naufragato – del 31.10.2019 (cfr. doc. n. 3 fascicolo opposta).
pag. 8/28 Dall'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario spedito dall'Ufficio postale in occasione del primo tentativo di notifica, ovvero in data 31.10.2019 –
l'uno atto all'indirizzo della sede della società (Barcellona P.G., via
Garibaldi n. 288); l'altro all'indirizzo del quale fideiussore (Pace CP_2
del Mela via Nazionale n. 298) cronologico n. 16721/1 e n. cronologico
16721/2 – risulta, peraltro, documentato l'esito negativo che ha condotto, poi, alla tempestiva riattivazione per la notifica dell'atto all'indirizzo di residenza del liquidatore della società (cfr. doc. n. 10 in allegato alla seconda memoria istruttoria parte opposta).
Dall'avviso di ricevimento (cronologico n. 16721/1) relativo alla spedizione all'indirizzo della società (Via Giuseppe Garibaldi n. 288
Barcellona P.G.) infatti, risulta, quale esito, l'irreperibilità del destinatario e
Parte_ l'indirizzo “sconosciuto” di spedizione della (comunicazione avvenuto deposito) in data 5.11.2019 (cfr. doc. n. 10 in allegato alla seconda memoria istruttoria parte opposta).
Dall'avviso di ricevimento (cronologico n. 16721/2) relativo alla spedizione all'indirizzo del (Via Nazionale n. 298 Pace del Mela) CP_2
– sempre della spedizione partita dall'ufficio postale in data (31.10.2019) corrispondente al timbro apposto alla relata di notifica redatta ai sensi dell'art. 7 legge 53/1994, invece, non emerge alcunché, non risultando compilato alcuno dei campi di cui alle tre colonne (“consegna del plico a domicilio”; “mancata consegna del plico a domicilio”; “ritiro in ufficio del
pag. 9/28 plico non recapitato”)( cfr. doc. n. 10 in allegato alla seconda memoria istruttoria parte opposta).
Anche se priva di esito – o, se si vuole, irregolare perché reca un indirizzo di residenza “incompleto” ovvero Via Nazionale n. 298 e non Via
Nazionale n. 298/A come nella successiva notifica avviata con spedizione in data (18.12.2019) corrispondente al timbro apposto - a tale iter notificatorio, comunque, si giustappone il secondo iter notificatorio che, in quanto avviato tempestivamente (18.12.2019) rispetto alla decorrenza del
21.10.2019, consente di escludere la configurabilità sia della inesistenza sia della nullità.
A proposito della inconfigurabilità della nullità, del secondo tentativo di notifica, risulta documentato l'esito e, quindi, dopo la rinnovazione – spontanea e successiva a quella del 31.10.2019 (quest'ultima eseguita, come detto ad indirizzo “incompleto”) – eseguita con spedizione in data
18.12.2019, all'indirizzo di residenza del liquidatore della società ingiunta, correttamente indicato e corrispondente a quello indicato nel certificato di residenza (Via Nazionale n. 298/A Pace del Mela) gli esiti riportati negli avvisi di ricevimento (cronologico n. 16915/1 e cronologico n. 16915/2) ovvero “al mittente” (11.12.19) e “irreperibilità del destinatario”
(21.12.2019), consentono di ritenere provata la circostanza legittimante il passaggio alla successiva richiesta (28.1.2020) di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c.
pag. 10/28 Sicché, considerata la notifica avvenuta in data 14.2.2020 (con perfezionamento, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al decorso del ventesimo giorno successivo decorrente dal dì successivo al compimento delle formalità prescritte dalla normativa) può dirsi fondata, correlativamente,
l'eccezione di tardività della opposizione proposta dalla società
[...]
. Parte_3
Più in particolare, dagli atti di causa, infatti, si evince la ricezione dell'atto in data 3.7.2020 - indirizzato a personalmente quale Controparte_2
fideiussore – ai sensi dell'art. 143 c.p.c. con consegna a mani di persona
) addetta alla ricezione (in busta chiusa e sigillata) (cfr. decreto Tes_1
ingiuntivo notificato sub fascicolo opponente)..
Sicché, pacifica la tempestività della impugnazione da parte del quale fideiussore – in quanto proposta entro quaranta giorni CP_2
decorrenti dal ventesimo giorno successivo al compimento delle formalità ex art. 143 c.p.c. (i.e. dal giorno successivo al 3.7.2020) ovvero con pec del
31.7.2020 - quanto alla società di cui lo stesso è liquidatore, la proposizione della opposizione (pec del 31.7.2020) oltre il termine di giorni venti decorrenti ex art. 143 c.p.c. dal giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (ovvero dal dì successivo al deposito presso la casa comunale attestato al 14.2.2020 per la notifica in qualità di liquidatore ex artt. 143 e 145 co. III c.p.c.) determina la sua inammissibilità con riguardo a tutte le censure dedotte dalla stessa, diverse da quelle attinenti, più propriamente, al rapporto di garanzia in testa all'opponente.
pag. 11/28 Sicché, ove non invocabili anche dal fideiussore, le censure attinenti al rapporto di conto corrente – pur se astrattamente deducibili dalla società in veste di debitrice principale - sono inammissibili (ove la garanzia prestata si atteggi a contratto autonomo di garanzia).
Tale considerazione presuppone, al riguardo, l'accertamento della natura giuridica della fideiussione bancaria del 24.01.2007.
Ove, infatti, tale garanzia – in forza della quale è stata richiesta la somma ingiunta col decreto opposto – sfugga allo schema tipico della fideiussione
– caratterizzata dal vincolo di accessorietà – e, quindi, sia inquadrabile quale contratto autonomo di garanzia – caratterizzata invece da uno scollamento dal vincolo di accessorietà - al garante autonomo è precluso sollevare eccezioni relative al rapporto di provvista sottostante (i.e. al rapporto di conto corrente n. 8005181).
La causa del contratto autonomo di garanzia, infatti, è innervata dalla logica indennitaria, apprezzabile nel trasferimento del rischio dell'inadempimento del debitore principale in capo ad un altro soggetto, il garante autonomo – realizzabile attraverso la rottura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia - tipico della fideiussione – e, dunque, realizzando la c.d. “autonomia” della garanzia rispetto al rapporto garantito sottostante (cfr. Cassazione civile sez. un., 18/02/2010, n.3947) – rintracciabile attraverso la convenzione della clausola con cui il garante si impegna al pagamento di pag. 12/28 quanto richiesto “a prima richiesta”, “a semplice richiesta” o “senza eccezioni”.
Fanno eccezione a tale preclusione le sole eccezioni di nullità del rapporto di provvista (contratto di conto corrente di corrispondenza con eventuale affidamento) per contrarietà a norme imperative, inesistenza del rapporto garantito, nullità del contratto di garanzia stesso (come, in tesi, per violazione del divieto di intese anticoncorrenziali ai sensi della L.
n. 287 del 1990 art 2 lett. a) e la c.d. "exceptio doli generalis", per il caso in cui vi sia un'escussione dolosa e fraudolenta della garanzia da parte del creditore (in tesi ai sensi dell'art. 1956 c.c. non derogato).
Nella specie, dagli atti e documenti acquisiti si ricava la sussumibilità della scrittura del 24.01.2007 al contratto autonomo di garanzia.
Al di là del rilievo per cui è lo stesso opponente a dedurre la presenza, nella fideiussione prestata, di clausole espressive della frattura del nesso di accessorietà tra rapporto principale ed obbligazione di garanzia – quali quelle di sopravvivenza, di “reviviscenza della garanzia”, di rinuncia termini ex art 1957 c.c. sotto la voce “responsabilità del fideiussore” (cfr., da ultimo, note conclusive dell'8.4.25) – in ogni caso, dall'esame della scrittura del 24.01.2007 – recante sottoscrizione non disconosciuta di dicitura ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 206/2005, ovvero Controparte_2
la dichiarazione di estraneità del fideiussore alla categoria dei consumatori
– emerge conferma della autonomia del negozio, avuto riguardo al contenuto delle clausole di cui agli artt. 2 (clausola di reviviscenza della pag. 13/28 fideiussione), 6 (deroga all'art. 1957 c.c.) e 8 (invalidità dell'obbligazione garantita) (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio sub doc. n. 7 fascicolo opposta).
Ancor con più nitore, l'autonomia della garanzia si apprezza dalla lettura del prospetto di sintesi avuto riguardo alla riproduzione delle tre clausole già previste nel contratto in uno alla precisazione della natura “a prima richiesta” della garanzia: “il fideiussore è tenuto a pagare alla AN quanto dovuto, a semplice richiesta scritta” (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio sub doc. n. 7 fascicolo opposta).
Tale previsione, unitamente alle tre clausole superiormente indicate, realizza la frattura del vincolo di accessorietà.
Di qui, pertanto, la natura di garanzia atipica propria della “fideiussione” rilasciata su modulo sottoscritto il 24.1.2007.
Non incidono sulla valenza probatoria del documento, nel senso della sua idoneità a sorreggere la pretesa monitoria - così respingendosi, ad un tempo, il motivo di opposizione con cui si lamenta la insussistenza dei requisiti di forma per l'ottenimento del decreto, ex art. 633 e ss. c.p.c., articolato al motivo sub n. II dell'opposizione, stante la produzione del titolo (scrittura del 24.1.2007 recante assunzione di garanzia fino a concorrenza dell'importo di euro 1.464.000,00, con sottoscrizione non disconosciuta dall'opponente) e, quanto al rapporto garantito in via autonoma, ove la censura veicolata al citato motivo sia tesa a contestare l'esistenza del rapporto di provvista, stante la produzione, in sede pag. 14/28 monitoria, del contratto di apertura del conto corrente, unitamente alla certificazione, rilasciata dalla banca in calce all'estratto conto al
28.5.2019, ai sensi dell'art. 50 T.U.B., che il credito, rappresentato nell'estratto conto conforme alle scritture contabili, “è vero e liquido” (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio sub doc. n. 7 fascicolo opposta) superata, comunque, ogni contestazione inerente alla prova del credito (inclusa quella relativa alla illeggibilità della firma del dirigente dell'istituto di credito, oltreché alla prova “dell'avvenuta ricezione dell'estratto conto da parte del cliente”) articolata al motivo sub n. III dell'opposizione (sempre ammesso che la stessa sia deducibile dal garante autonomo in quanto impingente sulla esistenza del rapporto garantito) alla luce degli estratti conto prodotti in sede di opposizione, a partire dall'estratto conto dal
18.3.2003 al 31.3.2003 e conto scalare al 31.3.2003 sino all'estratto conto dal 31.3.2019 al 28.5.2019 e allo scalare al 28.5.2019 (cfr. doc. n. 4 fascicolo opposta) – le circostanze invocate dalla difesa dell'opponente, con le quali, segnatamente, si lamenta il doppio vizio che affligge la fideiussione in oggetto, ovvero sotto l'ulteriore profilo relativo al fatto che
“il timbro della posta, per accertare la data certa (25.01.2007) è successivo e non contestuale alla data della stipula (24.01.2007)” e, inoltre, “perché il documento di sintesi – parte integrale e sostanziale della fideiussione – è privo del tutto della data certa, ne consegue pertanto, la relativa totale inopponibilità a terzi” (cfr. da ultimo, note conclusive dell'8.4.25).
pag. 15/28 L'apposizione del timbro sulla scheda contrattuale non è requisito di validità del negozio ma rileva, al più, ai soli fini della opponibilità della scrittura privata ai sensi dell'art. 2704 c.c.
Sicché, inidonea a condurre all'esito anelato è la contestazione svolta dall'opponente con l'inciso, non meglio precisato, in termini di
“fideiussione in oggetto doppiamente viziata”.
Valida, altresì, è – in difetto di disconoscimento - la rilevanza probatoria del documento di sintesi – documento, comunque, dalla portata meramente ricognitiva e meglio esplicativa del contenuto del negozio sottoscritto – a nulla rilevando la dedotta mancanza di timbro di postale apposto per la data certa tenuto conto, peraltro, della contiguità documentale ricavabile dalla identità di data, di sottoscrizione e di compilazione su medesimo modulo
(mod. GB 1181 (ed 22.11.06) (cfr. doc. n. 6 fascicolo monitorio sub doc. n.
7 fascicolo opposta).
Sicché, in quanto prestazione di garanzia autonoma (Garantievertrag) al garante è precluso sollevare eccezioni relative al rapporto di provvista le quali, quindi, sono da intendersi inammissibili.
Fanno eccezione, come anticipato, a tale regola, non solo la nullità della garanzia per violazione di normativa sulla concorrenza – tipicamente afferente al rapporto autonomo del garante – ma, altresì, quelle ipotesi di nullità del rapporto sottostante (i.e. rapporto di provvista) riconducibili a violazione di norme imperative ovvero a violazione del principio della pag. 16/28 buona fede tale da legittimare la proposizione di cd. exceptio doli generalis seu presentis.
Nella specie, ponendo meno al quadro assertivo cristallizzato in citazione – non ulteriormente ampliato nella prima memoria istruttoria, dotata di porata meramente ricognitiva - le uniche eccezioni scrutinabili veicolate dai motivi di opposizione al D.I. n. 392/2019 – perché relative a violazione di norme imperative – sono quelle di nullità per usurarietà (paragrafo sub n. 3) atto di citazione) e per violazione del divieto di anatocismo bancario
(paragrafo sub n. 5) e sub n. 6) atto di citazione).
E tuttavia, poiché l'usura e l'anatocismo sono stati contestati già, in relazione al medesimo contratto di conto corrente n. 8005181 stipulato in data 18.03.2003 – data apposta sul contratto prodotto in allegato al fascicolo monitorio, quale “benestare di lettera di apertura di conto corrente di corrispondenza” unitamente al timbro della società correntista e alla sigla del legale rappresentante (cfr. doc. n. 4 sub doc. n. 7 fascicolo opposta) – come deduce la difesa dello stesso opponente – e come risulta, altresì, dalle ordinanze di riunione e separazione in corso di causa adottate - ne è preclusa, in questa sede, la cognizione.
È, al riguardo, lo stesso opponente a ribadire “anche in questa sede quanto già rilevato nell'altro contezioso civile ancora pendente” ponendo a base della iniziativa/reazione processuale la “verifica tecnico-contabile del Dott.
pag. 17/28 del 13.04.2015 che si allega anche in questo giudizio” (cfr. atto di Per_1
citazione).
Tale preclusione – operante in termini di inammissibilità – riguarda, quantomeno, il periodo cui si riferisce l'oggetto e l'accertamento del procedimento n. R.G. 1432/2015, ovvero sino alla data di chiusura dell'estratto conto 31/12/2014 dedotta dall'opponente medesimo ed evincibile dalla lettura del provvedimento definitorio del procedimento n.
R.G. 1432/2015 (cfr. doc. prodotto in allegato alle note conclusive parte opposta).
Sicché, procedendo allo scrutinio delle eccezioni di nullità per violazione di norma imperativa derivante dal divieto di applicazione di interessi usurani
(art. 1815 co. II c.c., L. 108/96 e art. 644 c.p.) e dal divieto di anatocismo
(art. 1283 c.c.) in relazione ai periodi ulteriori a quelli a cui si arresta l'accertamento condotto nel precedente giudizio – come detto deducibili anche dal garante autonomo odierno opponente, a fronte di preclusione per la società in virtù della tardività dell'opposizione dalla stessa spiegata – le stesse, anche in questa sede, si rivelano inidonee ad attingere ad esiti di accoglibilità.
Quanto, infatti, all'usura, il motivo di opposizione è, in via troncante, genericamente dedotto limitandosi, l'opponente, a dedurre “per quanto concerne la rilevazione di usura, risulta, come da perizia in atti, che in 21 trimestri il TEG ha superato il tasso soglia” senza, peraltro, procedere a individuare il momento – successivo a quell'arco temporale già oggetto di pag. 18/28 accertamento e, quindi, di cui è precluso il riesame, a meno di non accedere ad una violazione del divieto del ne bis in idem – in cui sul rapporto di c/c si sarebbe realizzata la esazione di interessi usurani derivanti da concessione di finanziamento (scopertura, anticipazione o altra forma tecnico bancaria appoggiata sul c/c di corrispondenza) né a dedurre la natura (usura originaria, ricorrendone i presupposti in dipendenza della modifica contrattuale ovvero sopravvenuta per effetto delle variazioni dei tassi legate all'avvicendamento dei DM del tesoro).
Tale estrema genericità espositiva – non sanabile nemmeno tramite l'allegazione tecnico difensiva che si condensa nella CTP prodotta giacché, tra le altre, identica a quella già prodotta nel giudizio oggetto di definizione con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 187/2022 del 16/02/2022 – conduce al rigetto del motivo di opposizione.
Analogo ordine di considerazioni – in punto di allegazione tecnica riferita al periodo del rapporto già preso in esame nel precedente giudizio e, comunque, di genericità espositiva – vale per la nullità derivante dalla dedotta applicazione di interessi anatocistici.
La genericità, in particolare, è apprezzabile – e impedisce di accedere ad una valutazione di fondatezza dell'opposizione – alla luce del mero richiamo a stralcio della perizia del Dott. – come detto, peraltro, Per_1
limitata al periodo già oggetto di accertamento in separato giudizio, ovvero alla data dell'ultimo estratto disponibile (31.12.2014) (cfr. pag. 15 sub doc.
n. 2 fascicolo opponente) – e, segnatamente, al paragrafo rubricato pag. 19/28 “clausole reciprocità” ove si legge: “nella fattispecie analizzata, per quanto concerne i criteri utilizzati per la capitalizzazione degli interessi, non si riscontra la presenza nel contratto di conto corrente della espressa accettazione della clausola di reciprocità” (cfr. pag. 21 citazione;
del pari, prima memoria istruttoria opponente).
In ogni caso, la eccezione di nullità ex art. 1283 c.c. si risolve, a ben vedere, nella enunciazione di principi giurisprudenziali disancorati dal riferimento alla fattispecie negoziale dedotta in lite (e, in particolare, all'arco temporale per cui essa è deducibile).
Quanto, poi, alla eccezione – sollevata dall'opponente nella prima memoria istruttoria, successivamente al deposito della comparsa responsiva e, da ultimo, ribadita negli scritti conclusivi – di “mancata fornita prova, da parte della cessionaria (di Controparte_7
seguito ), della cessione del credito ceduto, avvenuta tra la titolare CP_3
originaria – e l'odierna parte opposta, in Controparte_6
forza del citato – da controparte - contratto, concluso in data 12 marzo
2020, con il quale il ha ceduto in blocco ex art. 58 Controparte_6
TUB alla un portafoglio di crediti classificati a sofferenza alla data CP_3
del 30 settembre 2019 e tra i quali crediti ceduti ad vi CP_3
rientrerebbero quelli vantati nei confronti della società Parte_2
e di ” si osserva che – pur
[...] Controparte_2
postulandone la sua deducibilità, in questa sede, dal garante autonomo, in quanto diretta a contestare l'esistenza, sotto il profilo soggettivo, del pag. 20/28 rapporto di provvista in capo alla cessionaria – ove con la stessa,
l'opponente lamenti la mera mancata produzione di copia della
“comunicazione di cessione, spedita dalla cedente all'odierno opponente, con annessi i relativi, avvisi di ricevimento delle raccomandate in questione” senza, invece, contestare in maniera chiara e inequivoca, l'esistenza stessa del contratto di cessione – omessa contestazione riscontrabile nel caso di specie come si ricava, altresì, dalle ulteriori difese in cui così si condensa la doglianza: “risulta logicamente indispensabile che il debitore conosca che la persona del creditore è cambiata. Diversamente egli potrebbe in buona fede effettuare
l'adempimento nelle mani di colui che ormai ha perduto la qualità di soggetto attivo del rapporto obbligatorio” (cfr. prima memoria istruttoria opponente) – l'eccezione è inidonea a paralizzare la pretesa monitoria (azionata dalla dante causa della odierna opposta).
In particolare, per la dimostrazione della cessione del credito, anche se realizzata – come nella specie con riferimento al subentro di a CP_3
VA (quale titolare del rapporto prima di individuata già in virtù CP_3
del riferimento contenuto nelle lettere di messa in mora e decadenza dal beneficio del termine: cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio sub doc. n. 7 fascicolo opposta) - nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, può essere sufficiente la produzione in giudizio, da parte del cessionario, dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti oggetto di cartolarizzazione, senza una specifica pag. 21/28 enumerazione di ciascuno di essi, Ciò, quantomeno, quando gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.
«In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione» (cfr. Cass. Civ. 28.06.2022 n. 20739; Cass. Civ. 2020/4334;
Cass. Civ. 2019/15884; Cass. Civ. 2019/17110).
Nella specie, a fronte della delimitazione dell'eccezione alla contestazione relativa alla prova della comunicazione della avvenuta cessione – così qualificata, come sopra esposto, la doglianza – dalla documentazione prodotta dalla opposta si ricava che con avviso pubblicato in GU Parte seconda n. 35 del 21.3.2020, ha acquistato in blocco e pro soluto, CP_3
in forza di sottostante contratto del 12.3.2020, da potere di
[...]
(denominazione sintetica CREVAL) i crediti identificabili in CP_6
base ai requisiti di cui alle lettere a) e b) dell'avviso (cfr. doc. n. 2 fascicolo opposta).
pag. 22/28 Sicché, poiché questi requisiti sono riscontrabili anche con riguardo alla posizione di credito fatta valere in via monitoria dalla cedente, in epoca anteriore al contratto di cessione (12.3.2020) – segnatamente: a) crediti derivanti da finanziamenti nascenti da qualsiasi congegno tecnico bancario
(come mutui, scoperture, aperture di credito in conto corrente) essendo, il debito della opposta, derivante da saldo debitore del c/c e, soprattutto, da mutuo (n. 61823) espresso in euro e regolato da legge italiana (cfr. doc. n. 7 fascicolo monitorio sub doc. n. 7 fascicolo opposta); b) crediti vantati verso debitore principale classificati a sofferenza, risultando, il passaggio a sofferenza del credito in questione, nell'estratto conto al 28.5.19, ove è registrata l'operazione “accredito per estinzione rapporto per giro esposizione a sofferenza” (cfr. doc. n. 5 fascicolo monitorio sub doc. n. 7 fascicolo opposta); c) crediti individuabili dai CDG indicati nella lista scambiata tra cedente e cessionario, nella specie quella al 30.9.19, quale momento fino a cui è considerato il passaggio a sofferenza, prodotta in atti dalla cessionaria e non attinta da specifica contestazione avversaria (cfr. doc. n. 9 allegato alla seconda memoria istruttoria di parte opposta)-
l'eccezione proposta dall'opponente va respinta dovendosi, specularmente, affermare la conseguente titolarità acquisita in capo alla società
[...]
Controparte_7
Resta da esaminare l'eccezione di nullità (totale) della garanzia prestata da in forza della sua conformazione allo schema ABI, in Controparte_2
violazione del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2,
pag. 23/28 comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 (“Si insiste nell'ulteriore eccezione di nullità della fideiussione bancaria del 24.01.2007 allegata al procedimento monitorio ed in forza della quale si pretendono somme dall'odierno opponente. E ciò poiché la stessa è stata redatta su modulo uniforme ABI, ed a riguardo si rileva che i fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall'ABI non rispondono dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio”: cfr., da ultimo, note conclusive datate 8.4.25).
Anzitutto, l'invalidità discendente, in via generale, dalla presenza, nel contratto a valle, di clausole riproduttive dello schema ABI dichiarato anticoncorrenziale con provvedimento della AN di IT, nel suo ruolo di Autorità Garante della concorrenza e del mercato, è – al cospetto dei presupposti per la sua declaratoria - quella relativa.
Di nullità assoluta, infatti, si può parlare solo quando sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti provata, una diversa volontà delle parti, con onere a carico della parte che invoca la nullità totale (cfr. Cassazione civile sez.
III, 04/07/2023, n.18794).
Ai fini della declaratoria della nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., operante solo in relazione alle clausole contrastanti con l'art. 2 comma 2 lett. a) della l. n. 287 del 1990 - ossia solo in relazione alle clausole riproduttive dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata (clausole del modello ABI 2003) perché restrittiva della libera concorrenza
(segnatamente clausole di reviviscenza, di rinuncia del fideiussore ai pag. 24/28 termini previsti dall'art. 1957 c.c. e di sopravvivenza) - della fideiussione stipulata a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'autorità garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la l. n. 287 del 1990 art. 2 comma 2 lett. a), occorre allegare e dimostrare che le clausole presenti nel contratto coincidono con le condizioni oggetto dell'intesa restrittiva non essendo sufficiente il richiamo ai soli princìpi giuridici.
Elemento imprescindibile per la prova è la produzione dell'accertamento effettuato in sede amministrativa, ovvero il provvedimento n. 55/2005 di
AN d'IT (cfr. Cassazione civile sez. III, 13/01/2025, n.863 nella cui parte motiva si afferma, confermando la centralità della produzione del provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT: « La nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata
d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi
e per gli effetti dell' art. 115, comma 2, c.p.c.»).
Nella specie, premesso che dalle allegazioni dell'opponente – oltreché dal testo del contratto del 24.1.2007 – non è dato ricostruire una diversa volontà, ovvero che i contraenti non avrebbero concluso il negozio senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità - così escludendosi la fondatezza della eccezione di nullità assoluta - all'omessa produzione del provvedimento della AN d'IT si giustappone pag. 25/28 l'ulteriore dato relativo alla omessa produzione di altri modelli di fideiussione relativi al periodo successivo a quello in cui è stato sottoscritto il modulo ABI colpito dal provvedimento n. 55/2005 della AN d'IT
(Autorità Garante pro-tempore).
Sicché, poiché la garanzia autonoma omnibus oggetto di causa risulta sottoscritta (24.1.207) a distanza di ragionevole lasso di tempo dalla adozione del provvedimento della AN d'IT n. 55/2005 – peraltro non prodotto in atti - ad essa non può riferirsi l'accertamento compiuto nel
2005.
In definitiva, omessa la produzione del provvedimento amministrativo – della cui centralità, ai fini dell'accertamento richiesto, si è detto – nonché omessa la produzione di testi “fideiussori” analoghi a quello oggetto di contestazione, provenienti da diversi istituti bancari e coevi, nel tempo, a quello sottoscritto dall'opponente, non può predicarsi alcun effetto estensivo dell'accertamento della natura anticoncorrenziale alla fideiussione stipulata in un momento successivo a quello preso in considerazione (2003-2005).
Anche sotto tale profilo, dunque, l'opposizione proposta va respinta.
Il rigetto/inammissibilità dei motivi di opposizione conduce alla conferma del decreto monitorio e, quindi, alla regolazione delle spese secondo soccombenza.
La liquidazione va operata tenuto conto dello scambio delle memorie costituenti appendice di trattazione scritta, in relazione al valore del credito pag. 26/28 portato dal decreto opposto (scaglione fino a euro 260.000,00) ai valori minimi (fermo il pregio della difesa tecnica esplicata) stante la continuità dei principi giurisprudenziali applicati per la risoluzione delle questioni veicolate dai motivi di opposizione.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 1064/2020, così provvede:
DICHIARA, infondata l'opposizione proposta Parte_3
e , nei limiti e per le ragioni spiegate in
[...] Controparte_2
motivazione e, per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
392/2019 (reso nel procedimento n. 1490/2019 R.G.);
CONDANNA parte opponente soccombente – in solido - al pagamento delle SPESE di lite – che liquida in misura pari a complessivi euro 7.052,00 oltre rimborso generale al 15%, IVA, CPA come per legge.
Barcellona P.G. 15.6.2025
La Giudice
Dott.ssa Elisa Di Giovanni
pag. 27/28 pag. 28/28