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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/12/2024, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 836 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Palumbo Ottavia
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Riggio Rosario ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 26 novembre 2024;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 30 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto dalla prima e depositato in data 21 maggio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separa- zione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documen- tazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26 novembre
2024 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'acco- glimento del ricorso, allegando, altresì, la dichiarazione sottoscritta dall'Antona.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed eco- nomicamente indipendenti e considerato che le ulteriori condizioni obbligato- rie non sono contrastanti con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza
- 2 - n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modifi- cazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 26 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto pre- vede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a [...]- Parte_1
cata , il 22 settembre 1972 e , nato a [...], il 3 marzo Controparte_1
1969, i quali hanno contratto matrimonio il 14 luglio 1993 a Licata, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 78, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sen- tenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- 3 - Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 5 dicembre 2024
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 836 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari di
Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
, nata a [...], il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'avv. Palumbo Ottavia
E
, nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avv. Riggio Rosario ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO interveniente necessario
OGGETTO: Separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c. del 26 novembre 2024;
CONCLUSIONI DELLE PM.: cfr. visto del 30 maggio 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso ex art. 473 bis 51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. personalmente sottoscritto dalla prima e depositato in data 21 maggio 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a ca- rico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separa- zione e di divorzio alle condizioni concordate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare e provvedendo al deposito della documen- tazione di cui all'art 473 bis.51, comma 3, c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26 novembre
2024 innanzi il Giudice relatore i procuratori delle parti hanno insistito nell'acco- glimento del ricorso, allegando, altresì, la dichiarazione sottoscritta dall'Antona.
Il P.M., ritualmente sentito, non si è opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda diretta a ottenere la separazione personale merita di essere accolta, in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che i figli nati dal matrimonio sono maggiorenni ed eco- nomicamente indipendenti e considerato che le ulteriori condizioni obbligato- rie non sono contrastanti con norme di rango superiore, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Venendo alla domanda di divorzio, proposta dai medesimi ricorrenti nel ricorso introduttivo cumulativamente alla domanda di separazione, da ritenere ammissibile sulla scorta dell'interpretazione suggerita dalla Corte di Cassazione nella ordinanza
- 2 - n. 28727/2023, la stessa non è allo stato procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modifi- cazioni.
Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi
- trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi (dall'udienza del 26 novembre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta) provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto pre- vede l'art. 2 della legge n. 898/70;
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti e il P.M., non definitivamente pronunciando: autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
omologa la separazione consensuale dei coniugi, nata a [...]- Parte_1
cata , il 22 settembre 1972 e , nato a [...], il 3 marzo Controparte_1
1969, i quali hanno contratto matrimonio il 14 luglio 1993 a Licata, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Licata al n. 78, parte II, serie A, dell'anno 1993, alle condizioni concordate in ricorso, qui integralmente richiamate;
provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice relatore;
spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo dalla sen- tenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
- 3 - Così deciso in Agrigento nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, il 5 dicembre 2024
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -