Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
RG 17456/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 17456 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili;
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti MINOPOLI
GENNARO e MARTINO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia;
E
nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. FEBBRAIO
MARCO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 09.10.2024, e esponevano di Parte_1 CP_1
aver contratto matrimonio in data 05.05.2003 in Napoli (Atto n. 9, p.II, s.A sez.M, Reg.
ER Atti di Matrimonio Anno 2003); che dall'unione coniugale erano nati due figli, nato a Napoli il 31.08.2003, maggiorenne ed economicamente autosufficiente e , nata ER2
a Napoli il 06.02.2009, minorenne;
che tra i coniugi era intervenuta separazione personale in virtù di sentenza del Tribunale di Napoli n. 7841/2019 del 05.09.2019, emessa nel
1
procedimento di separazione giudiziale avente numero di R.G. 34773/2016; che la predetta sentenza aveva ratificato gli accordi raggiunti in corso di giudizio dalle parti, tra cui il versamento dell'intero importo del mutuo della casa coniugale, assegnata alla moglie, a carico dello , oltre all'assegno di mantenimento per i figli, sempre a suo carico, Pt_1
pari a 225,00 euro per ciascun figlio, oltre 50% delle spese straordinarie per gli stessi;
che dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale i coniugi non si erano più riconciliati né vi era alcuna volontà di riconciliazione o di ripresa della convivenza;
che il
ER figlio , oramai maggiorenne, aveva raggiunto l'autonomia finanziaria e pertanto sin dal mese di Luglio 2022, su accordo di entrambi i coniugi, veniva versato il mantenimento soltanto in favore della minore;
pertanto, i coniugi congiuntamente chiedevano al ER2
Tribunale di modificare le condizioni di separazione, revocando l'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne e disponendo a carico del padre un contributo economico per il mantenimento della figlia di euro 280,00, prevedendo l'attribuzione dell'AUU al 100% alla madre, nonché il versamento da parte del marito in favore della moglie degli arretrati
Istat non corrisposti, lasciando invariato ogni altro accordo di cui alla sentenza di separazione (accollo mutuo a carico del marito e spese straordinarie al 50%).
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“…Il sig. dovrà corrispondere un mantenimento mensile di € 280,00 Parte_1
esclusivamente per la figlia , da adeguare annualmente ad ISTAT dopo il primo ER2
anno (Gennaio 2025); la sig.ra potrà incassare per intero l'assegno unico corrisposto CP_1 dall'INPS in favore di , ed il sig. dovrà fornire agli enti Parte_2 Parte_1
competenti la relativa autorizzazione espressa se necessaria;
ER in considerazione del raggiungimento dell'autonomia patrimoniale del figlio , il quale
è attualmente maggiorenne, autonomo, e lavora quale collaboratore di agenzia immobiliare, si revoca l'obbligo di versamento del mantenimento a carico di Pt_1
;
[...]
2 RG 17456/2024
resta invariato ogni altro accordo di cui alla separazione ed alla sentenza sopra indicata, in particolare dovrà accollarsi il pagamento delle rate del mutuo della Parte_1
casa di abitazione di , già casa coniugale, ove la stessa vive unitamente CP_1
alla figlia minore;
ER2
resta immutata la ripartizione delle spese straordinarie, mediche e ricreative per , ER2
così come statuito nella detta sentenza di separazione, che le parti si impegnano a rispettare ed in relazione alle quali hanno sempre mostrato piena collaborazione;
il sig. verserà alla sig.ra l'importo di € 500,00 a titolo Parte_1 CP_1 di saldo per tutti gli arretrati ISTAT maturati ad oggi sull'assegno di mantenimento…”.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Napoli in data 05.05.2003 (Atto n. 9, p.II, s.A sez.M, Reg. Atti di Matrimonio Anno
2003);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g)
e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3 RG 17456/2024
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.3.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Raffaele Sdino
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