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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8364 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Christian Bernardini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nobile, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 25/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartucciu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25/10/2003 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Quartucciu, anno 2003, numero 19, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) La ex casa familiare sita in Quartucciu Via Osilo 51/53 di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno è rimasta nella disponibilità della moglie con diritto di abitazione come stabilito in sede di separazione ed non sono intervenute nuove circostanze al riguardo.
Pag. 2 di 3 b) A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali esistenti i coniugi, comproprietari al 50% della casa coniugale, convengono che il Sig. Pt_1
trasferirà senza corrispettivo alla Sig.ra la propria
[...] Controparte_1
quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in Quartucciu, Via Osilo
51/53, (immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Quartucciu foglio 8 numero 2651 sub. 14 cat. A/3 classe 3 consistenza vani 7) entro 45 giorni dall'emanazione della sentenza di divorzio, costituendo tale accordo elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
I coniugi chiederanno in sede di trasferimento, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'Art. 19 L.
74/1987 costituendo tale accordo elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le spese notarili saranno a carico della Sig.ra Controparte_1
c) Nulla per assegno divorzile in quanto i coniugi possiedono entrambi mezzi adeguati per garantirsi un'autosufficienza economica.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8364 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Christian Bernardini, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Nobile, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 25/10/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Quartucciu.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
25/10/2003 tra e trascritto presso il registro dello Parte_1 Controparte_1
stato civile del Comune di Quartucciu, anno 2003, numero 19, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) La ex casa familiare sita in Quartucciu Via Osilo 51/53 di proprietà di entrambi i coniugi al 50% ciascuno è rimasta nella disponibilità della moglie con diritto di abitazione come stabilito in sede di separazione ed non sono intervenute nuove circostanze al riguardo.
Pag. 2 di 3 b) A definizione dei reciproci rapporti patrimoniali esistenti i coniugi, comproprietari al 50% della casa coniugale, convengono che il Sig. Pt_1
trasferirà senza corrispettivo alla Sig.ra la propria
[...] Controparte_1
quota del 50% di proprietà della casa coniugale sita in Quartucciu, Via Osilo
51/53, (immobile censito al catasto fabbricati del Comune di Quartucciu foglio 8 numero 2651 sub. 14 cat. A/3 classe 3 consistenza vani 7) entro 45 giorni dall'emanazione della sentenza di divorzio, costituendo tale accordo elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
I coniugi chiederanno in sede di trasferimento, in relazione a tale attribuzione patrimoniale, l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'Art. 19 L.
74/1987 costituendo tale accordo elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
Le spese notarili saranno a carico della Sig.ra Controparte_1
c) Nulla per assegno divorzile in quanto i coniugi possiedono entrambi mezzi adeguati per garantirsi un'autosufficienza economica.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3