Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/1982, n. 4739
CASS
Sentenza 1 settembre 1982

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Ai fini della sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 cod. proc. civ. non basta che fra due liti sussiste una mera pregiudizialità logica, essendo invece necessaria l'esistenza di un obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica, il quale ricorre solo quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico e giuridico dell'altra, l'accertamento del quale sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di tali presupposti la sospensione non è necessaria, ma solamente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in Sede di legittimità. ( Conf 93/81, mass n 410478).*

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, l'inammissibilità di nuove eccezioni, stabilite, per il giudizio di appello, dall'art. 437 comma primo, cod. proc. civ., riguarda le eccezioni in senso proprio ma non anche quelle in senso improprio che si concretano in attività difensiva volta a contrastare la fondatezza della domanda e riguardano fatti che già risultano accertati e che sono rilevabili anche d'ufficio dal giudice. ( V 4080/80, mass n 407976; ( V 407/80, mass n 403782; ( Conf 5424/80, mass n 409298).*

La durata del periodo di prova si determina in base alla effettiva attività svolta dal lavoratore, senza tenere conto dei periodi di sospensione dell'attività stessa, tra essi compresi quelli causati da malattia o da infortunio. ( Conf 5381/79, mass n 401969).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/1982, n. 4739
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4739
    Data del deposito : 1 settembre 1982

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