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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 09/06/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. , avente ad oggetto: separazione giudiziale tra coniugi P.IVA_1
TRA
, nata a [...] il [...] (avv. Cecilia Del Grosso, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (avv. Massimiliano Ciervo, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione dell'udienza del
31/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in LA (BN) in data 11/12/1993, che da tale unione Controparte_1
sono nati (1995) e (2002), entrambi maggiorenni, ma economicamente non Per_1 Per_2
autosufficienti, e che la vita la vita di coppia è diventata intollerabile sin da subito a causa della condotta tenuta dal marito, che si è disinteressato alla famiglia e ha tenuto comportamenti violenti e aggressivi, oltre ad averla tradita plurime volte. Sulla base di tale prospettazione, l'istante chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
p. 1/4 l'assegnazione della casa coniugale;
l'assegno di mantenimento mensile in favore dei soli figli, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio parte resistente, che, non si opponeva alla domanda di separazione personale, come in atti motivato. Negli scritti conclusionali parte ricorrente reiterava la richiesta di condanna del resistente al pagamento del mantenimento per i figli, con assegnazione della causa coniugale. A tali richieste parte resistente non si è opponeva, chiedendo solo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli stabilito con l'ordinanza presidenziale.
2. La domanda di separazione è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto e prospettato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò rileva che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di separarsi e che allo stato non vi è stata riconciliazione. Da tali elementi si ricava, pertanto, in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. e, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale, disponendo le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In ordine alla richiesta di addebito formulata da , va ricordato che l'art. 151, Parte_1
co. 2, c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia formulata richiesta, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2) che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(Cass. n. 18618/2011). In altri termini, l'asserita negligenza deve essere stata causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 3923/2018).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il collegio che non sia stata raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”. Invero, parte ricorrente si è solo limitata a riferire genericamente il disinteresse di alla vita Controparte_1
p. 2/4 familiare, il susseguirsi di litigi continui caratterizzati da atteggiamenti dispotici ed anaffettivi e di tradimenti subiti nel corso della vita coniugale, senza tuttavia articolare alcun capitolo di prova sul punto. Le asserzioni di hanno trovato, d'altronde, smentita nelle controdeduzioni di Parte_1
parte resistente. Pertanto, in assenza di prove circa la sussistenza delle condotte ascritte a quest'ultimo – invero, sul punto la ricorrente non ha neppure articolato specifiche richieste istruttorie – non può essere individuata, neppure genericamente, la causa determinante il fallimento della convivenza.
4. In ordine al mantenimento dei figli, si rileva che i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli ex art. 337 ter c.c., obbligo che persiste anche oltre la maggiore età, sino all'indipendenza economica. Ai sensi del disposto di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Sul punto, “il dovere dei genitori
di mantenere i figli non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto” (Cassazione, sez. I,
sent. nr. 12121/2025). Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che il resistente, anche negli scritti conclusionali, ha chiesto il rigetto della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, e ha chiesto la riduzione di tale importo. Dunque, neppure negli scritti conclusionali si è opposto in modo chiaro ed espresso a corrispondere detto assegno, nonostante la maggiore età dei figli, ma ne ha chiesto una congrua riduzione. Invero, neppure si è opposto all'assegnazione della causa coniugale.
5. Ciò premesso, va tenuto conto che i figli hanno rispettivamente 30 e 23 anni, dunque, hanno raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi scolastici – nessuno dei figli risulta che abbia intrapreso percorsi di studio e/o formativi post-scolastici – nella normalità dei casi
è concluso, di modo che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive) che nel caso di specie non sono state dedotte, né
specificamente allegate, costituisce un indicatore di una “significativa” inerzia nella ricerca del lavoro e dell'indipendenza economica (Cassazione, sez. I, sent. nr. 31564/2024). Pertanto, ritiene il
Collegio di accogliere la richiesta di rideterminazione dell'assegno di mantenimento formulata dal resistente, assegno che, pertanto, è quantificato in complessivi €.250 mensili (€.125 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, somma che dovrà Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, il tutto oltre obbligo di contribuzione Parte_1
p. 3/4 alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Benevento.
6. Spese di lite compensate, atteso che entrambe le parti hanno formulato domanda di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, uniti in matrimonio in data 11/12/1993 a LA (BN) (atto nr. 24; parte
[...]
2; serie A;
anno 1993; ufficio 1);
- rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile di LA (BN);
- assegna a la casa coniugale sita in LA (BN), via Tito Livio nr. Parte_1
21;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'assegno di Controparte_1
mantenimento mensile in favore dei figli nella misura complessiva di €.250 (pari a
€.125 per ciascun figlio), da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 9 giugno 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
p. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott. Aldo De Luca Presidente rel.
dott. Leonardo Papaleo Giudice dott.ssa Valeria Protano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. , avente ad oggetto: separazione giudiziale tra coniugi P.IVA_1
TRA
, nata a [...] il [...] (avv. Cecilia Del Grosso, giusta procura in atti) Parte_1
parte ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (avv. Massimiliano Ciervo, giusta procura in atti) Controparte_1
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c. depositata in sostituzione dell'udienza del
31/10/2024, che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato e notificato, ha dedotto di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con in LA (BN) in data 11/12/1993, che da tale unione Controparte_1
sono nati (1995) e (2002), entrambi maggiorenni, ma economicamente non Per_1 Per_2
autosufficienti, e che la vita la vita di coppia è diventata intollerabile sin da subito a causa della condotta tenuta dal marito, che si è disinteressato alla famiglia e ha tenuto comportamenti violenti e aggressivi, oltre ad averla tradita plurime volte. Sulla base di tale prospettazione, l'istante chiedeva: dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito;
p. 1/4 l'assegnazione della casa coniugale;
l'assegno di mantenimento mensile in favore dei soli figli, oltre contribuzione al 50% delle spese straordinarie. Si costituiva in giudizio parte resistente, che, non si opponeva alla domanda di separazione personale, come in atti motivato. Negli scritti conclusionali parte ricorrente reiterava la richiesta di condanna del resistente al pagamento del mantenimento per i figli, con assegnazione della causa coniugale. A tali richieste parte resistente non si è opponeva, chiedendo solo la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per i figli stabilito con l'ordinanza presidenziale.
2. La domanda di separazione è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto e prospettato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò rileva che entrambe le parti hanno manifestato la volontà di separarsi e che allo stato non vi è stata riconciliazione. Da tali elementi si ricava, pertanto, in modo univoco il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui ricorrono le condizioni di cui all'art. 151 c.c. e, in accoglimento della domanda formulata da entrambe le parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale, disponendo le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
3. In ordine alla richiesta di addebito formulata da , va ricordato che l'art. 151, Parte_1
co. 2, c.c. prevede che il giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia formulata richiesta, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. Pertanto, la pronuncia di addebito presuppone che sia raggiunta la prova, con onere a carico di chi la richiede, di due circostanze: 1) che il coniuge abbia posto in essere, volontariamente e consapevolmente, uno o più comportamenti contrari ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); 2) che sussista il nesso di causalità tra le dette violazioni e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei citati doveri “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(Cass. n. 18618/2011). In altri termini, l'asserita negligenza deve essere stata causa scatenante la crisi del rapporto e non conseguenza di una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 3923/2018).
Applicando tali principi al caso di specie, ritiene il collegio che non sia stata raggiunta la prova che proprio il o i comportamenti posti in essere dal coniuge in violazione dei doveri nascenti dal matrimonio “sia o siano stati la causa efficiente del fallimento della convivenza”. Invero, parte ricorrente si è solo limitata a riferire genericamente il disinteresse di alla vita Controparte_1
p. 2/4 familiare, il susseguirsi di litigi continui caratterizzati da atteggiamenti dispotici ed anaffettivi e di tradimenti subiti nel corso della vita coniugale, senza tuttavia articolare alcun capitolo di prova sul punto. Le asserzioni di hanno trovato, d'altronde, smentita nelle controdeduzioni di Parte_1
parte resistente. Pertanto, in assenza di prove circa la sussistenza delle condotte ascritte a quest'ultimo – invero, sul punto la ricorrente non ha neppure articolato specifiche richieste istruttorie – non può essere individuata, neppure genericamente, la causa determinante il fallimento della convivenza.
4. In ordine al mantenimento dei figli, si rileva che i genitori sono tenuti al mantenimento dei figli ex art. 337 ter c.c., obbligo che persiste anche oltre la maggiore età, sino all'indipendenza economica. Ai sensi del disposto di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c., ogni genitore deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. Sul punto, “il dovere dei genitori
di mantenere i figli non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto” (Cassazione, sez. I,
sent. nr. 12121/2025). Applicando tali principi alla fattispecie, si rileva che il resistente, anche negli scritti conclusionali, ha chiesto il rigetto della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento per i figli, rispetto a quanto stabilito nell'ordinanza presidenziale, e ha chiesto la riduzione di tale importo. Dunque, neppure negli scritti conclusionali si è opposto in modo chiaro ed espresso a corrispondere detto assegno, nonostante la maggiore età dei figli, ma ne ha chiesto una congrua riduzione. Invero, neppure si è opposto all'assegnazione della causa coniugale.
5. Ciò premesso, va tenuto conto che i figli hanno rispettivamente 30 e 23 anni, dunque, hanno raggiunto un'età nella quale il percorso formativo e di studi scolastici – nessuno dei figli risulta che abbia intrapreso percorsi di studio e/o formativi post-scolastici – nella normalità dei casi
è concluso, di modo che la condizione di persistente mancanza di autosufficienza economico reddituale, in mancanza di ragioni individuali specifiche (di salute, o dovute ad altre peculiari contingenze personali, od oggettive) che nel caso di specie non sono state dedotte, né
specificamente allegate, costituisce un indicatore di una “significativa” inerzia nella ricerca del lavoro e dell'indipendenza economica (Cassazione, sez. I, sent. nr. 31564/2024). Pertanto, ritiene il
Collegio di accogliere la richiesta di rideterminazione dell'assegno di mantenimento formulata dal resistente, assegno che, pertanto, è quantificato in complessivi €.250 mensili (€.125 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, somma che dovrà Controparte_1
corrispondere a entro il giorno 5 di ogni mese, il tutto oltre obbligo di contribuzione Parte_1
p. 3/4 alle spese straordinarie nella misura del 50%, come da protocollo adottato dal Tribunale di
Benevento.
6. Spese di lite compensate, atteso che entrambe le parti hanno formulato domanda di separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni ulteriore e/o diversa domanda, istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
- pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, uniti in matrimonio in data 11/12/1993 a LA (BN) (atto nr. 24; parte
[...]
2; serie A;
anno 1993; ufficio 1);
- rigetta la richiesta di addebito della separazione formulata da;
Parte_1
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D),
DPR 3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato
Civile di LA (BN);
- assegna a la casa coniugale sita in LA (BN), via Tito Livio nr. Parte_1
21;
- pone a carico di l'obbligo di corrispondere l'assegno di Controparte_1
mantenimento mensile in favore dei figli nella misura complessiva di €.250 (pari a
€.125 per ciascun figlio), da versarsi a entro il giorno 5 di ogni mese, Parte_1
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre obbligo di contribuzione nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, 9 giugno 2025
Il Presidente rel.
dott. Aldo De Luca
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