CA
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/02/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 432/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.432/2023 promossa da
, nato ad [...] il [...] e residente a Parte_1
San Benedetto del Tronto, Via Giovanni da Procida n.3, C.F.:
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vitali C.F._1
Appellante
Contro
e per essa - Controparte_1 Controparte_2
con l'avv Colomba De Simone
[...] Controparte_3
Appellata
Nonché
pagina 1 di 15 a socio unico, (C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_1 legale in Biella, Via Aldo Moro n. 3/A, e per essa la in CP_4 qualità di con sede legale in Biella, Via Aldo Moro n. Controparte_5
3/A, (P.iva ), in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Rag. (C.F. CP_6
, rappresentata e difesa dall'Avv. Colomba De C.F._2
Simone
Appellata
nonchè
, nato ad [...] il [...], residente in Controparte_7
Ripatransone (AP) alla C.da Penna n.31 (C.F. ), C.F._3
, nato ad [...] il [...] e ivi residente in Controparte_8
Contrada Ciafone n.48/d (C.F. ), C.F._4 CP_9
(C.F. ) quale legale rappresentante p.t. della C.F._5
con sede legale in Controparte_10
ON (AP) via San Giacomo n°34, (C.F. e P.Iva
), (C.F. quale P.IVA_3 Controparte_11 C.F._6 legale rappresentante p.t. della con sede in Roma alla Via CP_12
Macchiavelli n.50 (C.F. , nella loro qualità di titolari, P.IVA_4 solidalmente e congiuntamente per l'intero, del credito acquistato con atto di cessione ai sensi dell'art.1260 cod civ. e seguenti in forza dell'atto stipulato in data 10.1.2025 autenticato dal notaio , Persona_1 rep.n.123.816, racc.n.25.054, registrato a San Benedetto del Tronto il
13.1.2025, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Gabrielli
appellati pagina 2 di 15 oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno
n. 731/22 pubblicata il 14.11.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, accogliere il presente appello, per l'annullamento e/o la modifica della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno n.731/2022, pubblicata il 14.11.2022 (Rif. Doc.1)nell'ambito del procedimento RGN 2296/2019 GOT Dott.ssa Luisella Lorenzi -non notificata-per le ragioni sopra espresse, e per lo stesso, accogliere le richieste di cui in atti e nelle conclusioni del giudizio di primo grado, come precisate, rigettando ogni domanda e/o richiesta avversaria, esistendone tutti i presupposti, per le ragioni già espresse e/o comunque sopra precisate da intendersi interamente ed integralmente riportate e trascritte, e quindi:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.731/2022 pubblicato il
14.11.2022 RGn.2296/2019 Rep.n.1218/2022 del 14.22.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, non notificata, rigettando le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti, in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, perché Voglia:
pagina 3 di 15 - accertare e dichiarare in primis la nullità della fideiussione "omnibus" de quo, per tutti i motivi esposti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, per omessa valutazione fatta dal Giudice di prime cure in merito alla presenza di clausole abusive in essa contenute, non essendo stati applicati, con colpa grave, in modo del tutto illegittimo, i principi dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e per le ragioni anzidette i principi derivanti -nello specifico -dalla Sentenza di
Cassazione -Sezioni Unite Civili n.41994 del 30.12.2021 in merito all'obbligo -posto a carico del Giudice, anche dell'esecuzione -di accertamento della esistenza di "clausole abusive" sulla fidejussione omnibus, posta a base del decreto ingiuntivo 187/2005 del Tribunale di
Ascoli Piceno per i motivi esposti, ad oggi non definitivo, avendo il giudice dell'Esecuzione - come sopra detto - autorizzato l'opposizione tardiva tuttora in corso dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno RGN 1159-
1159-23, nonchè anche in merito all'esecuzione su beni facenti parte di fondo patrimoniale e per l' effetto dichiarare nulli/ invalidi/ inefficaci tutti gli atti e provvedimenti giudiziari nonchè procedura esecutiva immobiliare da essa scaturenti ed afferenti, tra cui il decreto ingiuntivo
187/2005 del Tribunale di Ascoli Piceno, e tutti i successivi, conseguenti e connessi atti: precetto, pignoramento immobiliare oggetto della procedura esecutiva immobiliare n rg 26/2019 del Tribunale di Ascoli
Piceno, la relativa istanza di vendita, le relative iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, e revocarli, dichiarando di conseguenza la liberazione di tutti garanti sigg e dal debito Controparte_13 Controparte_14
e dal pignoramento per i motivi esposti e disporre la cancellazione delle relative trascrizioni presso la agenzia delle entrate ufficio del territorio e delle relative iscrizioni ipotecarie, con ogni conseguente nullità o e/o invalidità del pignoramento de quo, per i motivi esposti e con estinzione pagina 4 di 15 della procedura esecutiva e disporre la cancellazione delle relative trascrizioni presso la agenzia delle entrate ufficio del territorio e delle relative iscrizioni ipotecarie;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e /o invalidità dell'atto di pignoramento impugnato per erroneità dell'importo richiesto per i motivi esposti e conseguentemente disporre l'estinzione dell'intera procedura esecutiva de qua e rigetto delle pretese di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché Voglia dichiarare il pignoramento nullo e inefficace e per l' effetto revocarlo ovvero ridurre l' importo richiesto;
nel merito IN VIA SUBORDINATA:
sulla base dei principi derivanti dalla Sentenza di Cassazione -Sezioni
Unite Civili n.41994 del 30.12.2021 sempre in merito all'obbligo -posto a carico del Giudice -di accertamento della esistenza di "clausole abusive" sulla fidejussione omnibus, e quindi al fine di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, trattandosi di appello proposto dal debitore contro la sentenza emessa in primo grado nel giudizio di merito conseguente ad opposizione all'esecuzione, e considerando l'autorizzazione avuta dal Giudice dell'Esecuzione all'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo de quo, al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, Vorrà decidere conseguentemente, disponendo e ordinando -in merito alla procedura esecutiva tuttora in corso ancora non sospesa,Rg.Es.26/2019- non procedersi alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito, quanto meno sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva, sulla base della sentenza n.9479 del 6 aprile 2023 emessa dalle pagina 5 di 15 Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essendo il decreto ingiuntivo de quo ad oggi opposto ed oggetto di riesame, ai sensi dell'art.650 cpc. limitatamente alla sussistenza di clausole contrattuali abusive, non rilevate d'ufficio dal Giudice del monitorio o per omessa motivazione sul punto.
IN OGNI CASO, NEL MERITO:
- accertare, dichiarare e disporre la impignorabilità dei beni pignorati per esistenza del fondo patrimoniale e per l'effetto estinguere la presente procedura esecutiva disporre la cancellazione delle relative trascrizioni presso la agenzia delle entrate ufficio del territorio e delle relative iscrizioni ipotecarie;
- conseguentemente e/o comunque in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del pignoramento dei seguenti beni immobili: di 2/4 di nuda proprietà della signora del complesso immobiliare ad uso CP_13 civile abitazione, sito in San Benedetto del Tronto, AP, alla Via G. da
Procida n. 3, distinta al NCEU foglio 21 part. 1058, sub 11, ¼ di nuda proprietà e ¼ di proprietà del Signora del complesso Parte_1 immobiliare ad uso civile abitazione, sito in San Benedetto del Tronto,
AP, alla Via G. da Procida n. 3, distinta al NCEU foglio 21 part. 1058, sub
11; intera proprietà del Signor dei terreni, sito in San Parte_1
Benedetto del Tronto, AP, distinta al NCT foglio 21 part. 17, part. 984/985/986, in quanto facenti parte di un Fondo patrimoniale consolidatosi ai sensi di legge e non revocato o sottoposto ad azioni revocatorie o altre impugnazioni, con ogni conseguente provvedimento di cancellazione e/o ordine comunque opportuno e necessario al riguardo, liberando i proprietari da qualsiasi vincolo e/o onere e/o spese;
pagina 6 di 15 -conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore del di tutti i gravi danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 conseguenti all'accertamento e dichiarazione di nullità della fidejussione omnibus de quo prestata, tra cui l'iscrizione ipotecaria e l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per l'importo che risulterà di giustizia e/o quantificato in via equitativa dal Giudice.”
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e deduzione avversa formulata:
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'appello proposto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'appello perché inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che destituito di ogni e qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provato in fatto e in diritto, per ognuno e tutti i motivi esposti e per l'effetto confermare integralmente l'appellata sentenza emanata dal
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno n. 731/2022, pubblicata il
14.11.2022 nell'ambito del procedimento RGN 2296/2019 GOT Dott.ssa
Luisella Lorenzi;
- In ogni caso, con piena vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpp proposta da Parte_1 condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.
pagina 7 di 15 In particolare, la , acquisito il ramo di azienda della CP_1 [...]
tra cui era incluso anche quello derivante dal Decreto Ingiuntivo CP_15
n.187/2005 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno ingiungeva a
[...]
, e , quali fidejussori, il CP_13 Parte_1 Controparte_14 pagamento in solido di € 510.669,14, oltre interessi contrattuali al tasso del 4,366% annuo per utilizzo ordinario entro i limiti di fido e al tasso dell'8,366% annuo per extrafido, notificava, in data 7-17.11.2018, atto di precetto per la somma complessiva di € 750.000,00, instaurando procedura esecutiva RGEs 26/2019 e, in data 01.02.2019, trascriveva pignoramento immobiliare.
Contro la procedura esecutiva de qua veniva proposta dal Pt_1 opposizione ex art.615 cpc assumendo la nullità del pignoramento per insussistenza del diritto del creditore, la sussistenza del fondo patrimoniale consolidato, l'erroneità dell'importo del presunto credito, oltre che per nullità della fidejussione omnibus.
Con Il con provvedimento in data 1.10.2019, riduceva il pignoramento limitatamente all'Immobile censito al NCEU del San Benedetto del Tronto foglio 21, particella 1058, sub 2, nelle more alienato a terzi;
non sospendeva la procedura esecutiva, fissando per l'introduzione del giudizio di merito il termine di 60 giorni, giudizio che veniva introdotto dal e definito con la sentenza impugnata. Pt_1
Ha proposto appello avverso tale sentenza per i motivi di Parte_1 seguito riepilogati, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte.
Si è costituita cessionaria, a far data dal Controparte_17
1.3.2021, di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 187/2005, e per essa che, Controparte_2 preliminarmente ha eccepito la manifesta infondatezza dell'appello ex pagina 8 di 15 art 348 bis cpc e, nel merito, ha contestato integralmente i motivi di gravame, ritenendoli infondati.
In data 31.10.2024, si è costituita, ex art 111 cpc, Controparte_3
a socio unico e, per essa, la cessionaria, a far data dal CP_4
27.6.2024, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione denominata
Basket Loans Program ai sensi della Legge 130/99 di un pacchetto di crediti incluso anche quello derivante dal D.I., provvisoriamente esecutivo, n. 187/2005, surrogandosi nei diritti sostanziali della cedente, facendo propria la posizione processuale nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze da quest'ultima formulate.
In data 23.1.2025, si costituivano, ex artt 111 cpc, , Controparte_7
, quale legale rappresentante p.t. della Controparte_8 CP_9
e , Controparte_10 Controparte_11 quale legale rappresentante p.t. della quali acquirenti CP_12 dalla per quote indivise tra di loro, solidalmente e Controparte_3 congiuntamente per l'intero, del credito ipotecario nei confronti di
(già e di , CP_18 Controparte_19 Parte_1 [...]
e di cui al decreto ingiuntivo n. 187/2005 CP_13 Controparte_20 comprensivo di tutti i diritti, le azioni esecutive e le garanzie già spettanti alla cedente, incluse quelle derivanti dal pignoramento immobiliare, che facevano proprie tutte le difese della dante causa, chiedendo il rigetto dell'appello.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione con provvedimento del
9.11.2023, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 19.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 15 Prima di esaminare i singoli motivi di appello, occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc sollevata dall'appellata per evidenziare che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appellante, poi, con le comparse conclusionali, ribadite nelle note scritte per l'udienza del 12.2.2025, ha sollecitato il rilievo d'ufficio della nullità da cui sarebbe affetto il pignoramento immobiliare derivante dal tardivo deposito della nota di trascrizione, chiedendo dichiararsi l'estinzione dell'intera procedura esecutiva per violazione dei termini di cui all'art 557 cpc, come modificato dal Dlgs 149/22.
Orbene, risulta che, nel caso in esame, il pignoramento è stato notificato in data 1.2.2019 e trascritto il 6.3.2019 (cfr doc 15 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellata): l'inosservanza del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento (individuato nel momento di presentazione della istanza di vendita) è causa di estinzione tipica della procedura, rilevabile di ufficio, ex art 630 comma 2 cpc, al più tardi, all'udienza ex art. 569 c.p.c., sicché, nel caso di specie, essendo stata già adottata l'ordinanza di vendita del bene pignorato, quando, peraltro, il vizio era stato sanato dalla produzione della nota, avvenuta prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.. è già decorso il limite preclusivo all'esercizio del potere officioso di rilievo e dichiarazione dell'estinzione, puntualmente individuato nella "prima udienza successiva al verificarsi" della ragione di estinzione. (Cassazione civile sez. III, 26/07/2023, (ud.
21/03/2023, dep. 26/07/2023), n.22723)
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello Parte_1
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto
[...]
pagina 10 di 15 tardiva l'eccezione sollevata in merito alla nullità della fidejussione omnibus redatta su modello uniforme Abi, sul presupposto che l'esecuzione è iniziata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, con la conseguenza il Giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo sul contenuto del titolo, pur trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Con il secondo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente al primo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_1
Tribunale, ritenendo definitivo il decreto ingiuntivo, non ha tenuto conto della sentenza 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ammesso la possibilità di proporre opposizione tardiva ex art 650 cpc, proposta da esso appellante con conseguente non definitività del titolo posto a base dell'intrapresa esecuzione.
I motivi di appello sono infondati.
Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata solo su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass.
n. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, citate in sentenza) [così Cass. n.
3277/2015].
pagina 11 di 15 Nei procedimenti come quello che ci occupa, dunque, le contestazioni inerenti il titolo esecutivo possono riguardare esclusivamente fatti
(impeditivi) successivi alla sua formazione.
D'altra parte, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (Cass., 24752/2008).
Ne discende che, correttamente, il giudice di primo grado non ha esaminato le doglianze relative alla eccepita nullità della fideiussione, dovendosi peraltro evidenziare che, nel caso in esame, detta nullità, avendo il Giudice dell'esecuzione, in esecuzione del principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n.
9479, reso possibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, può e deve essere eccepita in detto giudizio.
Con il terzo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui non avrebbe considerato che il decreto ingiuntivo era stato posto a base di una diversa procedura esecutiva (es imm n.
8/2007 pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno) oggetto di rinuncia e dichiarata estinta.
Detto motivo di censura è inammissibile e, comunque, infondato, dovendosi osservare che giammai detta doglianza è stata posta nel primo grado di giudizio dall'odierno appellante e, in ogni caso, la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del singolo processo, ma non anche la caducazione del titolo esecutivo che ben potrà essere azionato in un diverso giudizio.
pagina 12 di 15 Con il quarto motivo di appello, il censura la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui aveva omesso di accertare, anche alla luce dei pagamenti intervenuti, l'effettivo credito della banca, rigettando le richieste istruttorie formulate sul punto.
Detto motivo di appello è infondato: deve, infatti, condividersi quanto affermato dal Giudice di primo grado in merito all'assoluta genericità del motivo di opposizione, essendosi lo stesso limitato ad affermare la mancanza del requisito della certezza del credito per l'illegittima applicazione degli interessi passivi e ad allegare, senza fornire alcuna prova in tal senso, che era stata pagata la somma di euro 29.085,84.
Orbene, l'eventuale applicazione di interessi anatocistici doveva farsi valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che con l'opposizione ex art 615 cpc le contestazioni inerenti il titolo esecutivo possono riguardare, come detto, esclusivamente fatti (impeditivi) successivi alla sua formazione, mentre, per quanto attiene l'asserito pagamento della somma di euro 29.085,84, il non ha Parte_1 fornito alcuna prova concreta a sostegno delle sue generiche allegazioni, ma, al contrario, l'importo di € 15.000,00 versato alla è CP_21 stato correttamente detratto dal credito complessivo, come risulta dalla tabella di calcolo allegata all'atto di precetto.
Nelle conclusioni rassegnate, l'appellante chiede dichiararsi l'impignorabilità dei beni, per esistenza di un fondo patrimoniale, senza tuttavia articolare alcun motivo di gravame sul punto.
Orbene, se è vero che la parte che decide di appellare la sentenza di primo grado è titolare di un diritto potestativo di impugnazione, diritto, questo, che costituisce la parte volitiva dell'atto d'appello, deve osservarsi che l'atto in questione, tuttavia, non si esaurisce solo nella pagina 13 di 15 parte volitiva, ma è costituito anche da una argomentativa. In buona sostanza, l'appellante che chiede che venga riformata la sentenza di primo grado ha l'onere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, di motivare gli argomenti che confutano l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice (Cass., n. 18932/2016). Si tratta del principio della specificità dei motivi di appello che assolve alla funzione di delimitare l'esame del giudice di secondo grado alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e che postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede.
Ne discende che, proprio per difetto di specificità, detta doglianza, si ribadisce solo indicata nelle conclusioni rassegnate, deve dichiararsi inammissibile.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti con gli appellati , Controparte_7
, , quale legale rappresentante p.t. Controparte_8 CP_9 della e Controparte_10 CP_11
, ultimi cessionari del credito di cui al decreto ingiuntivo posto a
[...] base dell'esecuzione, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi per ciascuna fase processuale, stante la non particolare complessità giuridica e fattuale delle questioni controverse.
Nei rapporti tra l'appellante e gli altri appellati, in considerazione della condotta processuale serbata, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pagina 14 di 15 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 731/2022 pubblicata il 14.11.2022 del
[...]
Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dagli appellati
, , , quale legale Controparte_7 Controparte_8 CP_9 rappresentante p.t. della Controparte_10
e per la difesa nel presente grado di giudizio,
[...] Controparte_11 liquidate nell'importo pari ad euro 15809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Compensa le spese di lite tra l'appellante e gli altri appellati.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.432/2023 promossa da
, nato ad [...] il [...] e residente a Parte_1
San Benedetto del Tronto, Via Giovanni da Procida n.3, C.F.:
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia Vitali C.F._1
Appellante
Contro
e per essa - Controparte_1 Controparte_2
con l'avv Colomba De Simone
[...] Controparte_3
Appellata
Nonché
pagina 1 di 15 a socio unico, (C.F. ), con sede Controparte_3 P.IVA_1 legale in Biella, Via Aldo Moro n. 3/A, e per essa la in CP_4 qualità di con sede legale in Biella, Via Aldo Moro n. Controparte_5
3/A, (P.iva ), in persona dell'Amministratore Unico e legale P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, Rag. (C.F. CP_6
, rappresentata e difesa dall'Avv. Colomba De C.F._2
Simone
Appellata
nonchè
, nato ad [...] il [...], residente in Controparte_7
Ripatransone (AP) alla C.da Penna n.31 (C.F. ), C.F._3
, nato ad [...] il [...] e ivi residente in Controparte_8
Contrada Ciafone n.48/d (C.F. ), C.F._4 CP_9
(C.F. ) quale legale rappresentante p.t. della C.F._5
con sede legale in Controparte_10
ON (AP) via San Giacomo n°34, (C.F. e P.Iva
), (C.F. quale P.IVA_3 Controparte_11 C.F._6 legale rappresentante p.t. della con sede in Roma alla Via CP_12
Macchiavelli n.50 (C.F. , nella loro qualità di titolari, P.IVA_4 solidalmente e congiuntamente per l'intero, del credito acquistato con atto di cessione ai sensi dell'art.1260 cod civ. e seguenti in forza dell'atto stipulato in data 10.1.2025 autenticato dal notaio , Persona_1 rep.n.123.816, racc.n.25.054, registrato a San Benedetto del Tronto il
13.1.2025, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Sergio Gabrielli
appellati pagina 2 di 15 oggetto: appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Ascoli Piceno
n. 731/22 pubblicata il 14.11.2022
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, accogliere il presente appello, per l'annullamento e/o la modifica della sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Ascoli
Piceno n.731/2022, pubblicata il 14.11.2022 (Rif. Doc.1)nell'ambito del procedimento RGN 2296/2019 GOT Dott.ssa Luisella Lorenzi -non notificata-per le ragioni sopra espresse, e per lo stesso, accogliere le richieste di cui in atti e nelle conclusioni del giudizio di primo grado, come precisate, rigettando ogni domanda e/o richiesta avversaria, esistendone tutti i presupposti, per le ragioni già espresse e/o comunque sopra precisate da intendersi interamente ed integralmente riportate e trascritte, e quindi:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.731/2022 pubblicato il
14.11.2022 RGn.2296/2019 Rep.n.1218/2022 del 14.22.2022 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, non notificata, rigettando le domande di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti, in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado, perché Voglia:
pagina 3 di 15 - accertare e dichiarare in primis la nullità della fideiussione "omnibus" de quo, per tutti i motivi esposti qui da intendersi integralmente riportati e trascritti, per omessa valutazione fatta dal Giudice di prime cure in merito alla presenza di clausole abusive in essa contenute, non essendo stati applicati, con colpa grave, in modo del tutto illegittimo, i principi dell'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e per le ragioni anzidette i principi derivanti -nello specifico -dalla Sentenza di
Cassazione -Sezioni Unite Civili n.41994 del 30.12.2021 in merito all'obbligo -posto a carico del Giudice, anche dell'esecuzione -di accertamento della esistenza di "clausole abusive" sulla fidejussione omnibus, posta a base del decreto ingiuntivo 187/2005 del Tribunale di
Ascoli Piceno per i motivi esposti, ad oggi non definitivo, avendo il giudice dell'Esecuzione - come sopra detto - autorizzato l'opposizione tardiva tuttora in corso dinanzi il Tribunale di Ascoli Piceno RGN 1159-
1159-23, nonchè anche in merito all'esecuzione su beni facenti parte di fondo patrimoniale e per l' effetto dichiarare nulli/ invalidi/ inefficaci tutti gli atti e provvedimenti giudiziari nonchè procedura esecutiva immobiliare da essa scaturenti ed afferenti, tra cui il decreto ingiuntivo
187/2005 del Tribunale di Ascoli Piceno, e tutti i successivi, conseguenti e connessi atti: precetto, pignoramento immobiliare oggetto della procedura esecutiva immobiliare n rg 26/2019 del Tribunale di Ascoli
Piceno, la relativa istanza di vendita, le relative iscrizioni e trascrizioni ipotecarie, e revocarli, dichiarando di conseguenza la liberazione di tutti garanti sigg e dal debito Controparte_13 Controparte_14
e dal pignoramento per i motivi esposti e disporre la cancellazione delle relative trascrizioni presso la agenzia delle entrate ufficio del territorio e delle relative iscrizioni ipotecarie, con ogni conseguente nullità o e/o invalidità del pignoramento de quo, per i motivi esposti e con estinzione pagina 4 di 15 della procedura esecutiva e disporre la cancellazione delle relative trascrizioni presso la agenzia delle entrate ufficio del territorio e delle relative iscrizioni ipotecarie;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità e /o invalidità dell'atto di pignoramento impugnato per erroneità dell'importo richiesto per i motivi esposti e conseguentemente disporre l'estinzione dell'intera procedura esecutiva de qua e rigetto delle pretese di controparte in quanto infondate in fatto e in diritto, nonché Voglia dichiarare il pignoramento nullo e inefficace e per l' effetto revocarlo ovvero ridurre l' importo richiesto;
nel merito IN VIA SUBORDINATA:
sulla base dei principi derivanti dalla Sentenza di Cassazione -Sezioni
Unite Civili n.41994 del 30.12.2021 sempre in merito all'obbligo -posto a carico del Giudice -di accertamento della esistenza di "clausole abusive" sulla fidejussione omnibus, e quindi al fine di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, trattandosi di appello proposto dal debitore contro la sentenza emessa in primo grado nel giudizio di merito conseguente ad opposizione all'esecuzione, e considerando l'autorizzazione avuta dal Giudice dell'Esecuzione all'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo de quo, al fine di far valere l'abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, Vorrà decidere conseguentemente, disponendo e ordinando -in merito alla procedura esecutiva tuttora in corso ancora non sospesa,Rg.Es.26/2019- non procedersi alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito, quanto meno sino alle determinazioni del giudice dell'opposizione tardiva, sulla base della sentenza n.9479 del 6 aprile 2023 emessa dalle pagina 5 di 15 Sezioni Unite della Corte di Cassazione, essendo il decreto ingiuntivo de quo ad oggi opposto ed oggetto di riesame, ai sensi dell'art.650 cpc. limitatamente alla sussistenza di clausole contrattuali abusive, non rilevate d'ufficio dal Giudice del monitorio o per omessa motivazione sul punto.
IN OGNI CASO, NEL MERITO:
- accertare, dichiarare e disporre la impignorabilità dei beni pignorati per esistenza del fondo patrimoniale e per l'effetto estinguere la presente procedura esecutiva disporre la cancellazione delle relative trascrizioni presso la agenzia delle entrate ufficio del territorio e delle relative iscrizioni ipotecarie;
- conseguentemente e/o comunque in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità del pignoramento dei seguenti beni immobili: di 2/4 di nuda proprietà della signora del complesso immobiliare ad uso CP_13 civile abitazione, sito in San Benedetto del Tronto, AP, alla Via G. da
Procida n. 3, distinta al NCEU foglio 21 part. 1058, sub 11, ¼ di nuda proprietà e ¼ di proprietà del Signora del complesso Parte_1 immobiliare ad uso civile abitazione, sito in San Benedetto del Tronto,
AP, alla Via G. da Procida n. 3, distinta al NCEU foglio 21 part. 1058, sub
11; intera proprietà del Signor dei terreni, sito in San Parte_1
Benedetto del Tronto, AP, distinta al NCT foglio 21 part. 17, part. 984/985/986, in quanto facenti parte di un Fondo patrimoniale consolidatosi ai sensi di legge e non revocato o sottoposto ad azioni revocatorie o altre impugnazioni, con ogni conseguente provvedimento di cancellazione e/o ordine comunque opportuno e necessario al riguardo, liberando i proprietari da qualsiasi vincolo e/o onere e/o spese;
pagina 6 di 15 -conseguentemente condannare la convenuta al pagamento in favore del di tutti i gravi danni patrimoniali e non patrimoniali Parte_1 conseguenti all'accertamento e dichiarazione di nullità della fidejussione omnibus de quo prestata, tra cui l'iscrizione ipotecaria e l'illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia per l'importo che risulterà di giustizia e/o quantificato in via equitativa dal Giudice.”
Per gli appellati:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, disattesa ogni contraria richiesta, istanza, eccezione e deduzione avversa formulata:
- IN VIA PRELIMINARE, dichiarare l'appello proposto manifestamente infondato ex art. 348 bis c.p.c.;
- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: respingere l'appello perché inammissibile, improcedibile ed improponibile, oltre che destituito di ogni e qualsivoglia fondamento in fatto ed in diritto e, comunque, non provato in fatto e in diritto, per ognuno e tutti i motivi esposti e per l'effetto confermare integralmente l'appellata sentenza emanata dal
Tribunale Ordinario di Ascoli Piceno n. 731/2022, pubblicata il
14.11.2022 nell'ambito del procedimento RGN 2296/2019 GOT Dott.ssa
Luisella Lorenzi;
- In ogni caso, con piena vittoria di spese e onorari del doppio grado del giudizio.”
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Ascoli Piceno rigettava l'opposizione all'esecuzione ex art 615 cpp proposta da Parte_1 condannando lo stesso al pagamento delle spese di lite.
pagina 7 di 15 In particolare, la , acquisito il ramo di azienda della CP_1 [...]
tra cui era incluso anche quello derivante dal Decreto Ingiuntivo CP_15
n.187/2005 con cui il Tribunale di Ascoli Piceno ingiungeva a
[...]
, e , quali fidejussori, il CP_13 Parte_1 Controparte_14 pagamento in solido di € 510.669,14, oltre interessi contrattuali al tasso del 4,366% annuo per utilizzo ordinario entro i limiti di fido e al tasso dell'8,366% annuo per extrafido, notificava, in data 7-17.11.2018, atto di precetto per la somma complessiva di € 750.000,00, instaurando procedura esecutiva RGEs 26/2019 e, in data 01.02.2019, trascriveva pignoramento immobiliare.
Contro la procedura esecutiva de qua veniva proposta dal Pt_1 opposizione ex art.615 cpc assumendo la nullità del pignoramento per insussistenza del diritto del creditore, la sussistenza del fondo patrimoniale consolidato, l'erroneità dell'importo del presunto credito, oltre che per nullità della fidejussione omnibus.
Con Il con provvedimento in data 1.10.2019, riduceva il pignoramento limitatamente all'Immobile censito al NCEU del San Benedetto del Tronto foglio 21, particella 1058, sub 2, nelle more alienato a terzi;
non sospendeva la procedura esecutiva, fissando per l'introduzione del giudizio di merito il termine di 60 giorni, giudizio che veniva introdotto dal e definito con la sentenza impugnata. Pt_1
Ha proposto appello avverso tale sentenza per i motivi di Parte_1 seguito riepilogati, rassegnando le conclusioni sopra ritrascritte.
Si è costituita cessionaria, a far data dal Controparte_17
1.3.2021, di un portafoglio di crediti, tra cui quello oggetto del decreto ingiuntivo n. 187/2005, e per essa che, Controparte_2 preliminarmente ha eccepito la manifesta infondatezza dell'appello ex pagina 8 di 15 art 348 bis cpc e, nel merito, ha contestato integralmente i motivi di gravame, ritenendoli infondati.
In data 31.10.2024, si è costituita, ex art 111 cpc, Controparte_3
a socio unico e, per essa, la cessionaria, a far data dal CP_4
27.6.2024, nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione denominata
Basket Loans Program ai sensi della Legge 130/99 di un pacchetto di crediti incluso anche quello derivante dal D.I., provvisoriamente esecutivo, n. 187/2005, surrogandosi nei diritti sostanziali della cedente, facendo propria la posizione processuale nonché tutte le domande, deduzioni ed istanze da quest'ultima formulate.
In data 23.1.2025, si costituivano, ex artt 111 cpc, , Controparte_7
, quale legale rappresentante p.t. della Controparte_8 CP_9
e , Controparte_10 Controparte_11 quale legale rappresentante p.t. della quali acquirenti CP_12 dalla per quote indivise tra di loro, solidalmente e Controparte_3 congiuntamente per l'intero, del credito ipotecario nei confronti di
(già e di , CP_18 Controparte_19 Parte_1 [...]
e di cui al decreto ingiuntivo n. 187/2005 CP_13 Controparte_20 comprensivo di tutti i diritti, le azioni esecutive e le garanzie già spettanti alla cedente, incluse quelle derivanti dal pignoramento immobiliare, che facevano proprie tutte le difese della dante causa, chiedendo il rigetto dell'appello.
Dichiarata inammissibile l'istanza di sospensione con provvedimento del
9.11.2023, preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione in data 19.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
pagina 9 di 15 Prima di esaminare i singoli motivi di appello, occorre soffermarsi sull'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art 348 bis cpc sollevata dall'appellata per evidenziare che tale istanza deve ritenersi già implicitamente respinta dal Collegio che ha rinviato la causa fissando l'udienza di precisazione delle conclusioni.
L'appellante, poi, con le comparse conclusionali, ribadite nelle note scritte per l'udienza del 12.2.2025, ha sollecitato il rilievo d'ufficio della nullità da cui sarebbe affetto il pignoramento immobiliare derivante dal tardivo deposito della nota di trascrizione, chiedendo dichiararsi l'estinzione dell'intera procedura esecutiva per violazione dei termini di cui all'art 557 cpc, come modificato dal Dlgs 149/22.
Orbene, risulta che, nel caso in esame, il pignoramento è stato notificato in data 1.2.2019 e trascritto il 6.3.2019 (cfr doc 15 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellata): l'inosservanza del termine per il deposito della nota di trascrizione del pignoramento (individuato nel momento di presentazione della istanza di vendita) è causa di estinzione tipica della procedura, rilevabile di ufficio, ex art 630 comma 2 cpc, al più tardi, all'udienza ex art. 569 c.p.c., sicché, nel caso di specie, essendo stata già adottata l'ordinanza di vendita del bene pignorato, quando, peraltro, il vizio era stato sanato dalla produzione della nota, avvenuta prima dell'udienza ex art. 569 c.p.c.. è già decorso il limite preclusivo all'esercizio del potere officioso di rilievo e dichiarazione dell'estinzione, puntualmente individuato nella "prima udienza successiva al verificarsi" della ragione di estinzione. (Cassazione civile sez. III, 26/07/2023, (ud.
21/03/2023, dep. 26/07/2023), n.22723)
Passando all'esame del merito, con il primo motivo di appello Parte_1
censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto
[...]
pagina 10 di 15 tardiva l'eccezione sollevata in merito alla nullità della fidejussione omnibus redatta su modello uniforme Abi, sul presupposto che l'esecuzione è iniziata sulla base di un titolo esecutivo giudiziale, con la conseguenza il Giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo sul contenuto del titolo, pur trattandosi di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Con il secondo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente al primo, il censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Pt_1
Tribunale, ritenendo definitivo il decreto ingiuntivo, non ha tenuto conto della sentenza 9479/2023 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che ha ammesso la possibilità di proporre opposizione tardiva ex art 650 cpc, proposta da esso appellante con conseguente non definitività del titolo posto a base dell'intrapresa esecuzione.
I motivi di appello sono infondati.
Invero, secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in sede di opposizione alla esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere alla esecuzione forzata può essere fondata solo su ragioni attinenti ai vizi di formazione del provvedimento fatto valere come titolo esecutivo solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, dovendo gli altri vizi del provvedimento e le ragioni di ingiustizia della decisione che ne costituiscano il contenuto, esser fatte valere, se ancora possibile, nel corso del processo in cui il provvedimento è stato emesso (così già Cass.
n. 1935/94, nonché Cass. n. 2742/99, citate in sentenza) [così Cass. n.
3277/2015].
pagina 11 di 15 Nei procedimenti come quello che ci occupa, dunque, le contestazioni inerenti il titolo esecutivo possono riguardare esclusivamente fatti
(impeditivi) successivi alla sua formazione.
D'altra parte, “il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo” (Cass., 24752/2008).
Ne discende che, correttamente, il giudice di primo grado non ha esaminato le doglianze relative alla eccepita nullità della fideiussione, dovendosi peraltro evidenziare che, nel caso in esame, detta nullità, avendo il Giudice dell'esecuzione, in esecuzione del principio di cui alla sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n.
9479, reso possibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, può e deve essere eccepita in detto giudizio.
Con il terzo motivo di appello, il censura la sentenza impugnata Pt_1 nella parte in cui non avrebbe considerato che il decreto ingiuntivo era stato posto a base di una diversa procedura esecutiva (es imm n.
8/2007 pendente innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno) oggetto di rinuncia e dichiarata estinta.
Detto motivo di censura è inammissibile e, comunque, infondato, dovendosi osservare che giammai detta doglianza è stata posta nel primo grado di giudizio dall'odierno appellante e, in ogni caso, la rinuncia agli atti del giudizio comporta l'estinzione del singolo processo, ma non anche la caducazione del titolo esecutivo che ben potrà essere azionato in un diverso giudizio.
pagina 12 di 15 Con il quarto motivo di appello, il censura la sentenza di primo Pt_1 grado nella parte in cui aveva omesso di accertare, anche alla luce dei pagamenti intervenuti, l'effettivo credito della banca, rigettando le richieste istruttorie formulate sul punto.
Detto motivo di appello è infondato: deve, infatti, condividersi quanto affermato dal Giudice di primo grado in merito all'assoluta genericità del motivo di opposizione, essendosi lo stesso limitato ad affermare la mancanza del requisito della certezza del credito per l'illegittima applicazione degli interessi passivi e ad allegare, senza fornire alcuna prova in tal senso, che era stata pagata la somma di euro 29.085,84.
Orbene, l'eventuale applicazione di interessi anatocistici doveva farsi valere con l'opposizione a decreto ingiuntivo, atteso che con l'opposizione ex art 615 cpc le contestazioni inerenti il titolo esecutivo possono riguardare, come detto, esclusivamente fatti (impeditivi) successivi alla sua formazione, mentre, per quanto attiene l'asserito pagamento della somma di euro 29.085,84, il non ha Parte_1 fornito alcuna prova concreta a sostegno delle sue generiche allegazioni, ma, al contrario, l'importo di € 15.000,00 versato alla è CP_21 stato correttamente detratto dal credito complessivo, come risulta dalla tabella di calcolo allegata all'atto di precetto.
Nelle conclusioni rassegnate, l'appellante chiede dichiararsi l'impignorabilità dei beni, per esistenza di un fondo patrimoniale, senza tuttavia articolare alcun motivo di gravame sul punto.
Orbene, se è vero che la parte che decide di appellare la sentenza di primo grado è titolare di un diritto potestativo di impugnazione, diritto, questo, che costituisce la parte volitiva dell'atto d'appello, deve osservarsi che l'atto in questione, tuttavia, non si esaurisce solo nella pagina 13 di 15 parte volitiva, ma è costituito anche da una argomentativa. In buona sostanza, l'appellante che chiede che venga riformata la sentenza di primo grado ha l'onere, a pena di inammissibilità, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, di motivare gli argomenti che confutano l'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice (Cass., n. 18932/2016). Si tratta del principio della specificità dei motivi di appello che assolve alla funzione di delimitare l'esame del giudice di secondo grado alle questioni dedotte dall'appellante attraverso specifici motivi e che postula la specificazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza di primo grado e non consente il generico richiamo alle difese svolte in tale sede.
Ne discende che, proprio per difetto di specificità, detta doglianza, si ribadisce solo indicata nelle conclusioni rassegnate, deve dichiararsi inammissibile.
Quanto alle spese di lite, nei rapporti con gli appellati , Controparte_7
, , quale legale rappresentante p.t. Controparte_8 CP_9 della e Controparte_10 CP_11
, ultimi cessionari del credito di cui al decreto ingiuntivo posto a
[...] base dell'esecuzione, le stesse seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi per ciascuna fase processuale, stante la non particolare complessità giuridica e fattuale delle questioni controverse.
Nei rapporti tra l'appellante e gli altri appellati, in considerazione della condotta processuale serbata, si ritiene sussistano giustificati motivi per disporne l'integrale compensazione tra le parti.
Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1 quater, va, infine, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da pagina 14 di 15 parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 731/2022 pubblicata il 14.11.2022 del
[...]
Tribunale di Ascoli Piceno, così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma in ogni sua parte la sentenza impugnata.
Pone a carico dell'appellante tutte le spese anticipate dagli appellati
, , , quale legale Controparte_7 Controparte_8 CP_9 rappresentante p.t. della Controparte_10
e per la difesa nel presente grado di giudizio,
[...] Controparte_11 liquidate nell'importo pari ad euro 15809,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
Compensa le spese di lite tra l'appellante e gli altri appellati.
Da' atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13 commi 1 bis e 1 quater D.P.R. 115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quanto dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annalisa Giusti dott. Guido Federico
pagina 15 di 15