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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/12/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 13/05/2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28/11/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2965 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Salvatore
TA e dall'avv. Andrea TA, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dei difensori:
PEC: Email_1 Email_2
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai Funzionari dott. , dott. CP_2
e dott.ssa , elettivamente domiciliati ai fini del Controparte_3 Controparte_4
1 presente giudizio presso l Controparte_5
, via Monticelli-loc Fuorni;
[...]
PEC: Email_3
Resistente
OGGETTO: Altre ipotesi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 11/05/2025 agiva nei confronti del in Parte_1 CP_6
persona del Ministro p.t., dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, adducendo in fatto:
- di essere stato docente precario del in base a diversi rapporti di lavoro a tempo CP_6
determinato, negli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e, segnatamente, di aver prestato servizio:
-- nell'a.s. 2020/2021 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 23/09/2020 al 30/06/2021 a orario completo;
-- nell'a.s. 2021/2022 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dal 04/09/2021 al 30/06/2022 a orario completo;
-- nell'a.s. 2022/2023 con contratto di supplenza annuale, con decorrenza dal 08/09/2022 al
31/08/2023 a orario completo;
-- nell'a.s. 2023/2024 con contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche, con decorrenza dall'01/09/2023 al 30/06/2024 a orario completo;
-- nell'a.s. 2024/2025 con contratto di supplenza annuale, con decorrenza dall'11/09/2024
al 31/08/2025 a orario completo;
- che durante detto periodo di servizio a tempo determinato il profilo professionale e le mansioni svolte erano pienamente equiparate a quelle dei docenti assunti con contratto a tempo indeterminato;
2 - che in detti anni non aveva fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione…, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d.
«Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della Legge n. 107/2015 e i successivi D.P.C.M. adottati in attuazione di tale testo normativo avevano riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Sulla scorta di tali presupposti fattuali asseriva che la mancata concessione della citata
“Carta Elettronica” ai docenti a tempo determinato aveva integrato una palese violazione della clausola 4, secondo cui “
1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a
tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a
tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a
tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e della clausola 6
dell'accordo quadro del 18/03/1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva
1999/70/CE.
Inoltre, evidenziava che il diritto ad ottenere la Carta docenti discendeva anche dall'applicazione, da un lato, della clausola 6 dell'accordo quadro del 18/03/1999, e,
dall'altro, dell'art. 14 della CDFUE, il quale annovera il diritto alla formazione tra i diritti fondamentali, sancendo che “ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla
formazione professionale e continua” e che l'attribuzione della Carta docenti ai soli lavoratori con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si poneva in contrasto anche con i principi generali del diritto dell'Unione europea di uguaglianza, parità di trattamento e di non discriminazione in materia di impiego, nonché con i principi previsti dagli artt. 3, 35, 51 e 97
della Costituzione.
Rimarcava che la Legge n. 107/2015, nella parte in cui aveva negato la Carta docenti al personale a tempo determinato era illegittima e, in particolare, si era posta in contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto
Scuola, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con rapporti a
3 termine, svolgevano le stesse mansioni ed avevano l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Per tali ragioni chiedeva conclusivamente al Tribunale di:
<< ACCERTARE E DICHIARARE
il diritto dell'odierno ricorrente ad ottenere il beneficio economico della “Carta elettronica del
docente” dal valore nominale di € 500,00 annui prevista dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015,
per i contratti di supplenza annuali e fino al termine delle attività didattiche stipulati negli anni
scolastici 2020/21,2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25.
ACCERTARE E DICHIARARE
l'obbligo - con consequenziale CONDANNA giudiziale - a carico della resistente
amministrazione scolastica ad erogare in favore del ricorrente la “Carta elettronica del
docente”, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto
negli anni scolastici 2020/21, 2021/22,2022/23, 2023/24 e 2024/25 pari ad € 2.500,00, oltre
interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data
del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.>>.
Con vittoria delle spese del giudizio con attribuzione in favore dei procuratori antistatari.
2. Il si costituiva tardivamente in giudizio con memoria difensiva telematica del CP_6
27/11/2025, con la quale evidenziava innanzitutto che per l'anno scolastico 2024/2025, il ricorrente era stato destinatario della Carta docente in quanto oggetto di riconoscimento ex
lege per i docenti con contratto di supplenza annuale e che, quindi, avrebbe potuto presentare la relativa domanda a partire dal 24 giugno 2025, data in cui sarebbero state aperte le funzioni di accesso alla piattaforma.
Rappresentava, inoltre, l'infondatezza della domanda della ricorrente, in quanto la legge espressamente riservava al solo personale docente di ruolo l'attribuzione della carta docente.
4 Inoltre, deduceva la mancanza di violazione della clausola di cui all'art. 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato oggetto della direttiva n. 99/70/CEE,
avendo la “carta docente” precipua ed esclusiva funzione di assicurare la formazione continua del personale docente, formazione obbligatoria soltanto per il personale docente di ruolo, mentre alcun obbligo al riguardo era analogamente statuito con riguardo ai docenti a tempo determinato.
Precisava, infine, la necessità che le parti e i loro difensori seguissero le indicazioni fornite dal con nota prot. n. 15783 del 04/10/2024, relative all'esecuzione delle sentenze in CP_6
materia di carta docente, nel caso in cui il giudizio in esame si fosse concluso con una sentenza di accoglimento
3. La causa, documentalmente istruita, veniva calendarizzata per la discussione per l'udienza del 28/11/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi alle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, mentre nulla depositava il CP_6
Il G.d.L., infine, nel rispetto del termine previsto dal già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall'odierno ricorrente, è fondato e va, pertanto, accolto, nei termini che seguono.
Come già evidenziato nella parte espositiva, il ricorrente ha agito in giudizio rivendicando il diritto all'attribuzione della c.d. carta docenti per gli anni in cui ha espletato l'attività lavorativa con contratti a termine alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, arco temporale per
5 il quale tale beneficio è stato a lui negato sul presupposto che esso spettasse al solo personale assunto con contratto a tempo indeterminato.
Quindi, ai fini di una compiuta disamina della materia sottoposta all'attenzione di questo giudice ed allo scopo di vagliare la fondatezza delle pretese economiche de quibus, non si può fare a meno di analizzare la normativa che disciplina la fruizione della “carta docente”,
anche alla luce degli autorevoli arresti giurisprudenziali nazionali e comunitari che l'hanno interessata, nonché delle conclusioni cui la Sezione Lavoro di questo Tribunale è già
approdata sulla scorta degli stessi.
1.1. In tal senso, l'attenzione va focalizzata sull'art 1, comma 121, della Legge n. 107/2015,
il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di
valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al
comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo
delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro
500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi,
anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento
professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di
aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati
presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_7
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post
lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali
e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo,
nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale
dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La
somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Inoltre, il comma 122 del medesimo articolo stabilisce che: “con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_8
6 e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità
di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare
nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico
per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni
e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
La stessa disposizione, poi, al comma 124, sancisce che: “nell'ambito degli adempimenti
connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria,
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni
scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai
piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali
indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del
[...]
, sentite le organizzazioni sindacali Controparte_8
rappresentative di categoria”.
Orbene, la ratio dell'attribuzione e, quindi della fruizione, della carta da parte del docente è
stata individuata dal legislatore nella necessità di aggiornamento e formazione dell'educatore per rendere quanto più possibile efficiente l'espletamento della sua professione.
Con tale principio di rango primario mal si concilia quello poi introdotto dall'art. 2 del
D.P.C.M. del 23 settembre 2015, il quale - al fine di regolamentare l'attribuzione del beneficio de quo - ha previsto la fruizione della carta solo per alcuni docenti e, nello specifico, che: “i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche
statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di
formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa,
personale e non trasferibile. Il assegna Controparte_7
7 la Carta a ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche.
Le Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al
, secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_7
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione
medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal
verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_7
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo
[...]
a tempo indeterminato. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo,
esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in
cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo
di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la
sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione
dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta
e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il
[...]
disciplina le modalità di revoca della Carta nel Controparte_7
caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. La Carta deve
essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha
un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico
di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quanto previsto dai
commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015,
relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della
medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente
rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad
incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua
eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento
8 rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo
a quello della mancata utilizzazione.”.
1.2. Quindi, nell'ottica della parità di trattamento e proprio secondo tale prospettiva interpretativa, il Supremo Consesso Amministrativo è stato investito della questione afferente alla limitazione soggettiva nell'attribuzione di tale beneficio e, con sentenza n.
1842/2022, ha annullato il richiamato art. 2 del D.P.C.M. del 23 settembre 2015 –
affermando che fosse illegittima l'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato in esso prevista.
Orbene, secondo il Consiglio di Stato, negando il sussidio ai docenti a tempo determinato il aveva creato un sistema a “doppia trazione”, ponendo, da un lato, gli insegnanti CP_7
di ruolo - la cui formazione è obbligatoria e viene sostenuta attraverso l'erogazione del beneficio de quo - e, dall'altro, quella dei docenti non di ruolo - per i quali, al contrario,
l'attività formativa sembrava non essere necessaria, in quanto si rendeva di fatto impossibile la fruizione da parte loro della carta.
Una simile restrizione nell'attribuzione del beneficio in questione, come poi attentamente rimarcato anche dalla giurisprudenza civile e, di recente, da altri giudici di questa Sezione,
collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo, sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A., e si scontra con l'esigenza del sistema scolastico di far sì
che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità
dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Sotto questo profilo, la normativa primaria istitutiva della carta (art. 1 comma 121 e 124 della
Legge n. 107/2015) dev'essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata e del suddetto benefico dev'essere consentita la fruizione a tutto il personale docente,
indipendentemente dalla temporaneità o definitività del contratto di assunzione.
9 Ciò non solo in omaggio al principio sancito dal C.d.S. con la pronuncia n. 1842/2022, ma anche sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria, in tema di formazione della classe docente.
Tale impostazione serve, infatti, a dare effettività non solo al diritto alla formazione degli insegnanti, ma anche e soprattutto alla qualità dell'insegnamento e all'arricchimento del bagaglio culturale degli alunni stessi.
Al riguardo, il Consiglio di Stato, con la medesima pronuncia innanzi richiamata (n.
1842/2022), ha precisato che: “l'interpretazione dei commi 121 e 124 deve tenere conto
delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del
C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire
a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a
tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in
servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e
anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare
che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così
colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona
i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata
necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via
interpretativa la predetta lacuna”.
1.3. L'impostazione dei giudici italiani in materia è stata poi rafforzata e avallata da quella degli organi giurisdizionali sovranazionali, le cui pronunce sono vincolanti per il nostro Stato,
in omaggio al principio di cui art. 11 Cost.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul Funzionamento
della Corte Europea.
10 A tal proposito, la CGUE, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la: “la clausola 4, punto 1,
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura
nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel
senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a
tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo Controparte_7
determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EU. 500 CP_7
all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne
le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque
utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a
corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi
di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale,
ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per
rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi
culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di
connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha, perciò, affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” dev'essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “conformemente all'articolo 1, comma 121,
della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua
dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per
11 quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze CP_7
professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta
indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento,
da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_7
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in
modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] La
circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e
servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi
determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come
«condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha, inoltre, affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro
e delle competenze professionali richieste e, dall'altro, che esiste una differenza di
trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal nell'ambito CP_7
di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del
vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La stessa Corte ha, ancora, verificato l'inesistenza di una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustificasse la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante: “la
nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia
giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il
rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri
oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità,
sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi
12 possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento
delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti
alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica
sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18,
EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi riportata)”.
Dunque, ad avviso dei giudici europei, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41).
La Corte ha aggiunto che: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo
determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo
indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione
e le condizioni di impiego”.
1.4. Infine, in sintonia con i principi sovranazionali appena richiamati, la Corte di Cassazione
si è di recente espressa sull'argomento (con la sentenza del 27 ottobre 2023, n. 29961) e,
in particolare, proprio sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale, ex art. 363-bis c.p.c.,
concernente la spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1,
comma 121, L. n. 107 del 2015).
Le regole cristallizzate dal giudice nazionale con tale rilevante pronuncia sono state le seguenti:
-- 1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, Legge n. 124 del 1999, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 124 del
13 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_7
-- 2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Legge n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
-- 3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Legge n.
107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
-- 4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, Legge n.
124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata
14 attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è
decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Sulla scorta dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, nonché dell'orientamento dei giudici europei in materia, l'art. 1, comma 121, della Legge 107/2015 dev'essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali
(art. 4, comma 1, Legge n. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 4, comma
2, Legge n. 124/1999).
Va chiarito che il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla S.C. di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato (sul punto, si cfr. la suddetta sentenza della Cass. Civ. n. 29961/23, secondo cui l'intera operazione è condizionata dalla
destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o
funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma
liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato
l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi
formativi, e non somme in quanto tali).
Non osta, quindi, al riconoscimento del beneficio l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro, né tantomeno è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio.
15 1.5. Da ultimo, sul punto, con la sentenza del 03/07/2025 n. 268 la Corte di Giustizia dell'UE
ha stabilito che il beneficio della Carta spetta anche ai docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata, se essi si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati, poiché i primi, come i secondi, hanno i medesimi doveri di formazione personale e di insegnamento nei confronti degli alunni.
A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto
2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Invero, ad avviso della CGUE, il principio di non discriminazione, con specifico riferimento al riconoscimento del beneficio della c.d. carta docenti, non è violato se c'è una reale esigenza di trattamento differenziato.
Tale necessità non si rinviene quando l'unico criterio distintivo, ai fini dell'attribuzione del beneficio della Carta, è il dato cronologico, ossia la durata della supplenza, mentre sono identiche le mansioni espletate e le modalità entro le quali esse si dispiegano.
2. Nella specie risulta provato documentalmente che il ricorrente ha svolto supplenza sino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024,
nonché con incarico annuale per gli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025 (cfr., al riguardo,
stato matricolare e contratti depositati dal ricorrente).
Ne consegue che, avendo il ricorrente dimostrato di essere attualmente iscritto nelle GPS
di I e II fascia della Provincia di , deve pervenirsi all'accoglimento del ricorso, CP_5
risultando dimostrato il diritto del docente a fruire della “carta docente” per gli aa.ss.
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025.
3. Conseguentemente, il va condannato all'erogazione, Controparte_1
in favore del ricorrente, nel rispetto delle finalità di cui alla L. n. 107/2015 e delle modalità
16 attuative di cui al D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (dovendo, ovviamente, operare il limite del biennio dal concreto accredito dell'importo) del relativo importo, pari alla complessiva somma di € 2.500,00, cioè, nello specifico, € 500,00 per ciascun anno scolastico in cui il ricorrente ha prestato servizio a tempo determinato oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994.
4. Le spese di lite, in virtù del mancato spontaneo adempimento da parte del CP_6
nonostante la succitata pronuncia chiarificatrice della Suprema Corte dell'ottobre 2023, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura determinata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 147/2022, attenendosi ai valori minimi del parametro di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ex art. 4, comma 4, del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2965 del ruolo generale lavoro dell'anno 2025, promosso da Pt_1
nei confronti del , in persona del p.t., così
[...] Controparte_1 CP_8
provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accertato il diritto del ricorrente all'attribuzione del beneficio economico derivante dalla fruizione della c.d. “carta docenti” per gli anni scolastici
2020/2021; 2021/2022; 2022/2023; 2023/2024 e 2024/2025, condanna il
[...]
, in favore di tramite l'assegnazione Controparte_9 Parte_1
della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n.
107/2015, nel rispetto delle finalità indicate dalla legge e delle modalità attuative di cui al
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (dovendo, ovviamente, operare il limite del biennio dal momento del concreto accredito dell'importo), dell'importo di € 2.500,00, (nello specifico, €
17 500,00 per ciascuno dei suddetti anni scolastici) oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della Legge n. 724 del 1994;
2) condanna il , in persona del al Controparte_1 CP_10
pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 721,00 (€ 1.030,00 ridotti del
30% ad € 721,00), oltre maggiorazione spese generali nella misura del 15%, nonché Iva e c.p.a. come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Salerno, 9.12.2025 Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
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