Parere definitivo 9 settembre 2014
Improcedibile
Sentenza breve 20 ottobre 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 09/09/2014, n. 2885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2885 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 02885/2014 e data 09/09/2014
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 marzo 2014
NUMERO AFFARE 00182/2014
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensiva, proposto dal signor EL AL, nato a Khouribg in [...] il [...] e residente a [...], contro il provvedimento dell’ufficio “sportello unico per l’immigrazione” della prefettura di Como 29 dicembre 2010 prot. P-CO/L/N/2009/103899, notificatogli il 27 dicembre 2010, di rigetto dell’istanza d’emersione da lavoro irregolare.
LA SEZIONE
Vista la relazione 18 dicembre 2013 n. 7636 con il quale il ministero dell’interno, dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso;
visto il ricorso, datato 13 aprile 2011;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Adolfo Metro.
Premesso:
il sig. EL AL presentava dichiarazione di emersione da lavoro irregolare in favore del cittadino straniero UA RA, nato in [...] l’[...].
La questura di Como accertava, a carico di quest’ultimo, l’esistenza di condanna penale per il reato di cui all’art. 16, comma, 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e, pertanto, respingeva la domanda d’emersione.
Avverso tale atto veniva proposto ricorso straordinario, con il quale si sosteneva che il reato per il quale il beneficiario della domanda di emersione era stato condannato non poteva considerarsi ostativo a tale procedura.
Considerato:
La corte costituzionale con sentenza n. 172 del 2012 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1-ter, comma 13 lett. c), del decreto-legge 1 luglio 2009 convertito nella legge 3 agosto 2009 n. 102 “nella parte in cui fa derivare automaticamente il rigetto dell’istanza di regolarizzazione … dalla pronuncia … dalla sentenza di condanna per uno dei reati (di cui) all’art. 381 cod. pen…” (reati per i quali, com’è per quello che interessa, è previsto l’arresto facoltativo in flagranza).
Dopo la sentenza la prefettura di Como ha comunicato che la procedura di emersione oggetto del presente ricorso è stata definita favorevolmente e che il 6/3/13 il datore di lavoro ed il lavoratore hanno provveduto alla sottoscrizione del contratto, che costituisce atto prodromico al rilascio del permesso di soggiorno.
Ciò considerato, deve ritenersi la sopravvenuta carenza d’interesse al ricorso in esame, con assorbimento della domanda di sospensione dell’atto.
P.Q.M.
esprime il parere che ricorso debba essere dichiarato improcedibile.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Adolfo Metro | Raffaele Carboni |
IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi