Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00416/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00606/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2025, proposto da
-OMISSIS-rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Noviello, Giosuè Nebiante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento -OMISSIS-emesso dal Questore di Caserta in data 25/11/2024 e notificato al ricorrente in data 26/11/2024 avente ad oggetto il respingimento della richiesta presentata dall’odierno ricorrente in data 02/08/2024 volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto d’armi uso sport;
- del parere sfavorevole espresso dal Commissariato P.S. di Aversa (CE);
- della comunicazione di avvio del procedimento negativo ricevuta dall’odierno ricorrente in data 31 dicembre 2024 mediante l’invio del provvedimento -OMISSIS-;
- di ogni altro atto ad esso pregresso presupposto e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Caserta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il dott. UC Di TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
E’ impugnato il provvedimento del Questore della provincia di Caserta, preceduto da preavviso di rigetto ex art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, recante rigetto dalla istanza volta ad ottenere il rilascio della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
A sostegno dell’atto gravato l’amministrazione ha addotto l’insussistenza della affidabilità e della buona condotta del richiedente, richieste dalla vigente normativa in materia di armi e per il rilascio dei titoli di polizia, in ragione dei seguenti elementi ostativi, poiché il medesimo risulta gravato da:
- un decreto penale di condanna per i reati di ricettazione e violazione delle norme sul diritto d’autore (2002);
- una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per i reati di incendio in concorso, simulazione di reato, fraudolento danneggiamento di beni assicurati (2007);
- deferimenti alla Autorità giudiziaria per i reati di truffa e sostituzione di persona (2013, 2016).
L’istante affida il gravame ai seguenti motivi di diritto: violazione di legge, carenza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta.
In sintesi afferma di essere un soggetto dedito a regolare attività lavorativa e privo di controlli sul territorio con persone pregiudicate, aggiunge che i deferimenti all’A.G. non avrebbero condotto ad alcuna condanna mentre, in riferimento alla sentenza di condanna ex art. 444 c.p.p. del 2007, sarebbe intervenuta estinzione del reato e, in ogni caso, essa si riferisce a vicende risalenti, il reato del 2013 non rientrerebbe tra quelli preclusivi al rilascio del titolo di polizia ai sensi dell’art. 43 T.U.L.P.S. e comunque è stato definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Si è costituita l’amministrazione che replica alle censure e chiede il rigetto del gravame.
All’udienza del 13.1.2026 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
Merita di essere evidenziato, in termini generali, che per giurisprudenza consolidata, pienamente condivisa dal Collegio:
- in tema di provvedimenti attinenti il porto e la detenzione di armi, l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare - con prudente apprezzamento - l'affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862);
- la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto sancito dall'art. 699 c.p. e ribadito dall'art. 4 della L. n. 110 del 1975 (T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 113);
- la discrezionalità che l'art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 attribuisce alla Autorità di Pubblica Sicurezza nel valutare l'affidabilità di un soggetto nell'uso delle armi è abbastanza ampia da consentirle di tenere conto anche della mera possibilità che quegli ponga in essere comportamenti inappropriati, e questo in coerenza con il fatto che in tal caso non si tratta di determinare ex post la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra un evento già accaduto ed una condotta antecedente, richiedendosi all'esatto opposto di prevedere quelli che possono essere i futuri comportamenti di un soggetto, comportamenti che però non sono determinabili ex ante in base a regole scientifiche (T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 febbraio 2017, n. 235);
- l'amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità a essa spettante in subiecta materia, mantiene il potere di valutare il fatto - reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto (T.A.R. Lombardia, Milano, n. 1062 del 2024).
Ed invero, mentre il processo penale è orientato principalmente e in via immediata verso obiettivi di repressione, diverse sono le finalità dell'attività di controllo esercitata dall'amministrazione sulla disponibilità delle armi da parte dei singoli, in quanto tesa a prevenire qualsiasi abuso o pericolo di abuso (T.A.R. Valle d'Aosta, n. 19 del 2017).
Applicando tali coordinate alla fattispecie in esame deve darsi atto che il provvedimento impugnato si fonda legittimamente sulla carenza del presupposto dell’affidabilità del richiedente, posto che per orientamento consolidato appare necessario che la condotta del detentore di armi sia irreprensibile, immune da mende anche remote e caratterizzata da adeguato autocontrollo in famiglia e nelle relazioni civili con gli altri consociati, sicché anche episodi di modesto o di nessun rilievo criminale possono comunque giustificare l'adozione di provvedimenti restrittivi o interdittivi dell'uso delle armi allorché siano tali da ingenerare nell'amministrazione anche il semplice sospetto che il detentore delle stesse ne possa abusare perché privo di un pieno autocontrollo (Cons. Stato, sez. I, n. 821 del 2024; T.A.R. Puglia, Lecce, n. 802 del 2024; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 177 del 2024).
Alla luce della natura dei provvedimenti abilitativi all'uso delle armi (cautelari e non sanzionatori), anche un unico episodio può essere sintomatico dell'inaffidabilità del privato a detto uso e giustificare il divieto di detenzione e la revoca del porto d'armi (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, n. 3361 del 2023).
Va peraltro rammentato che la detenzione delle armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando invece un'eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l'ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività, essendo il giudizio che compie l'Autorità di pubblica sicurezza conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all'abnormità, alla palese contraddittorietà, all'irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, o travisamento dei fatti (T.A.R. Lombardia, Brescia, n. 387 del 2024), ipotesi non ricorrenti nella fattispecie in esame.
Nella fattispecie, va rilevato che non risulta che il ricorrente abbia ottenuto la riabilitazione, difettando pertanto la condizione normativamente prescritta per paralizzare l'efficacia preclusiva delle condanne riportate alle quali l’amministrazione ha legittimamente attribuito rilievo ostativo.
Sul punto il ricorrente si è limitato ad invocare l'assimilabilità degli effetti dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. (per decorso del termine quinquennale dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento) a quelli della riabilitazione, prospettandone la piena sovrapponibilità, sul rilievo che da entrambe consegua la cessazione di ogni effetto penale della condanna.
Tale assunto non può all'evidenza essere condiviso, ostandovi, al di là del pregiudiziale rilievo della differente natura giuridica dei due istituti - costituendo la riabilitazione una causa di estinzione della pena ed integrando invece la previsione processuale in tema di patteggiamento una causa di estinzione del reato - la diversità dei presupposti richiesti per la relativa operatività. Ed infatti, mentre l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445 c.p.p. opera di diritto per il solo fatto del decorso del tempo stabilito dalla norma, sicché l'eventuale provvedimento giudiziale che ne certifichi l'effetto assume mera natura dichiarativa, la concessione della riabilitazione, da disporsi con sentenza, richiede non soltanto un requisito di natura temporale (potendo essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o sia in altro modo estinta) ma altresì un presupposto implicante una valutazione diagnostica di ravvedimento del richiedente, essendo infatti richiesto che il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.
Ne consegue, allora, la cogente diversità dei due fenomeni, essendo estranea alla declaratoria di estinzione del reato ex art. 445, comma 2, c.p.p. qualsivoglia valutazione in ordine alla condotta tenuta dal condannato nel tempo successivo alla sentenza di patteggiamento.
In conclusione, il ricorso va rigettato con le conseguenze di legge in ordine alla regolazione delle spese di giudizio che sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell’amministrazione costituita che liquida in € 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA BB, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
UC Di TA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC Di TA | IA BB |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.