TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 416
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Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge, carenza di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, ingiustizia manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che l'amministrazione gode di ampia discrezionalità nella valutazione dell'affidabilità del richiedente. Ha sottolineato che la detenzione di armi è un'eccezione al divieto generale e che l'amministrazione può considerare anche la mera possibilità di comportamenti inappropriati. Ha inoltre affermato che la valutazione dell'amministrazione può basarsi sulla natura dei fatti-reato, indipendentemente dalla loro formale estinzione o archiviazione, e che la riabilitazione è un presupposto normativo necessario che non può essere equiparato all'estinzione del reato o al patteggiamento ai fini del rilascio del titolo di polizia.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. V, sentenza 21/01/2026, n. 416
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 416
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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