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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/03/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 25/03/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 25/03/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Parte_1
GALIZIA SIMONETTA, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
, in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato ROTUNNO DIANA ANNA resistente
oggetto: indennizzo capitale e/o rendita per malattia professionale
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30/12/2022 il ricorrente, come in epigrafe indicato, ha concluso per la dichiarazione della natura professionale della propria malattia e del diritto ad un indennizzo o rendita commisurati al grado di inabilità da accertare in corso di causa, con la condanna dell' alla corresponsione del dovuto. CP_1
Costituitosi in giudizio, l ha concluso per il rigetto del ricorso CP_1 in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Istruita la causa con la prova testimoniale e con una consulenza tecnica d'ufficio, all'odierna udienza le parti hanno proceduto alla discussione orale ed all'esito il giudice ha deciso con contestuale motivazione.
______________ Il ricorso va rigettato.
Si definisce generalmente "malattia professionale" l'evento dannoso che agisce in modo lento e progressivo sull'organismo del lavoratore e che può essere scaturito da proprietà nocive delle sostanze utilizzate o da movimenti violenti e ripetuti, non naturali, cui la struttura corporea risulta adattarsi. La malattia professionale è quindi l'effetto nocivo di materiale o lavoro, protratto nel tempo, sicché si distingue dall'infortunio, poiché non avviene per “causa violenta” (art. 2 comma 1 t.u. n.1124/65) ma secondo un'azione graduale nel tempo. Ciò posto, all'esito di una visita approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, il consulente tecnico d'ufficio, sulla scorta di un percorso logico-argomentativo condivisibile, ha accertato che “La documentazione sanitaria prodotta, in particolare la TC torace del 23.9.2024, effettuata presso il Centro Diagnostico Omega di Mesagne è priva delle alterazioni diagnostiche tipiche della pneumoconiosi che, si rammenta, è malattia irreversibile e progressiva, pertanto allo stato attuale, sulla base degli accertamenti prodotti, non si rilevano relazioni causali tra la malattia denunciata e l'attività lavorativa svolta… …La stessa TC torace del 23.9.2024, effettuata presso il Centro Diagnostico
Omega di Mesagne, precedentemente esaminata, è priva anche delle alterazioni radiologiche tipiche delle placche pleuriche, pertanto allo stato attuale, sulla base degli accertamenti prodotti, non può porsi diagnosi di “placche pleuriche”. Ha, pertanto, concluso che: “… … dalla documentazione sanitaria agli atti e dall'esame strumentale (TAC TORACE HRTC non sono rilevabili noduli silicotici e non sono rilevabili placche pleuriche. 2) non si rilevano relazioni causali tra la malattia sofferta e l'attività lavorativa svolta … … ”.
2 In seguito alle note inviate da parte ricorrente e alla consulenza tecnica di parte del 19.12.2024 redatta dal dott. il consulente Per_1
d'ufficio, rispondendo in modo compiuto e chiaro alle deduzioni ivi contenute, ha precisato: “ … … Per l'attribuzione di una causa professionale di malattia è necessario accertarsi di una serie di parametri:
- certezza diagnostica
- presenza della sostanza nel luogo di lavoro
- potere della sostanza nociva sospetta,
- nesso di causalità tra l'esposizione al rischio lavorativo e la malattia denunciata utilizzando anche criteri epidemiologici.
- congruo periodo di latenza tra esposizione e comparsa della malattia, Il parametro carente è, come spiegato, la certezza diagnostica che per entrambe le malattie si avvale di tipici segni radiologici, spesso occasionali. Le placche da asbestosi appaiono come ispessimenti pleurici diffusi o circoscritti, bilaterali e simmetrici, posti sulla porzione aponeurotica del disframma e sulla prete laterale o postero laterale della gabbia toracica, tra la VII e la X costa. Le calcificazioni sono generalmente di forma e di dimensione molto varie, da piccole ombre lineari a spesse cotenne che possono arrivare a rivestire tutto il polmone a colata di cera o ad assumere la foggia di osso di seppia ( – Per_2 pag. 337) Per quanto riguarda la silicosi, secondo la Per_3
Classificazione internazionale delle radiografie delle pneumoconiosi secondo l'ILO i quadri radiologici di silicosi sono caratterizzati dalla presenza di opacità nodulari rotondeggianti nei lobi superiori di entrambi i polmoni classificate in relazione al numero (profusione) e alla grandezza. La progressione della profusione dei noduli nei due polmoni è graduata da 0/- (assenza di noduli e quindi di silicosi) a 3/+. Per quanto riguarda la grandezza sono classificate con p le opacità nodulari di diametro inferiore a mm 1,5, con q quelle di diametro compreso tra 1,5 e 3 mm e con r quelle con diametro superiore a 3 mm. La TAC torace del 30.9.2024 non documenta nulla ti tutto questo: Confermo che non si rilevano relazioni causali tra le patologie denunciate e l'attività lavorativa svolta … …”. Dall'esame della consulenza emerge, pertanto, che, diversamente da quanto opinato da parte ricorrente il CTU ha compiutamente esaminato le malattie denunciate, ossia la pneumoconiosi e la asbestosi, essendo tra l'altro pacifico, come emerge dalla letteratura medico scientifica, che sia la silicosi che l'asbestosi (da amianto) sono pneumoconiosi, ovvero malattie polmonari causate dall'inalazione di polveri. Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami
3 specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi dovendosi ovviamente rimarcare che “nelle controversie in materia di prestazioni previdenziali o, come nella specie, assistenziali - relative al requisito sanitario per l'accesso alle prestazioni (lo stato invalidante, appunto) - la consulenza tecnica d'ufficio integra, per relationem ... ... la motivazione in fatto della sentenza impugnata - che la richiami, a sostegno dell'accertamento di detto requisito - con la conseguenza che - secondo la giurisprudenza di questa Corte ... ... - il giudice, in tale caso, è dispensato da qualsiasi motivazione ulteriore, e l'accertamento dello stesso requisito può essere sindacato, in sede di legittimità, soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) - con onere, per il ricorrente, di denunciare specificamente lacune obiettive o logiche contraddizioni della motivazione (anche per relationem) - mentre risulta inammissibile la mera prospettazione - sia pure motivata - del dissenso del ricorrente rispetto alle conclusioni del consulente, condivise dalla sentenza” (così, in motivazione, Cass. Lav. 27 luglio 2006 n.17178, la quale a sua volta richiama le sentenze nn. 125/2003, 12466, 3492/2002, 3557, 9300/2004, 10668/2005, nonché la n.9929/94). Tanto, evidentemente, come nella specie, ove le contrarie argomentazioni delle parti ovvero i vizi e le omissioni rilevate non sono tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche Cass. Sez. III, 30 aprile 2009 n.10123). Va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico ( in sostanza, non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115 c.p.c. Né contrasta con tale conclusione la facoltà per il giudice di sindacare l'errore compiuto dal consulente in merito alle definizioni scientifiche, trattandosi in tal caso, con tutta
4 evidenza, di sindacato di legittimità, e comunque di valutazione fondata su fatti notori. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. ad es. Cass. Sez. L, Sentenza n. 4254 del 20/02/2009). La relazione del predetto consulente risulta sufficientemente approfondita e priva di evidenti vizi logici o tecnici, sicché le relative conclusioni possono essere condivise ed utilizzate ai fini della decisione, senza necessità di rinnovo dell'esame peritale. La domanda va, pertanto, rigettata. Spese legali irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c. Le spese di ctu sono poste a carico di CP_1
p.q.m.
il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 30/12/2022 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- rigetta il ricorso;
- dichiara le spese legali irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate CP_1 con separato decreto. Brindisi, 25/03/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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