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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 27.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 313 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Viceconte ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al corso Garibaldi n. 256, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. ), CP_1 C.F._2
pagina 1 di 8 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castrovillari, alla via Crotone n. 29, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(C.F. , CP_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO - CONTUMACE
NONCHÉ
P.I. ), Controparte_3 P.IVA_2 in personale del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino
Belli n. 86, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
CP_ e il Patronato al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità professionale
[...] contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, quantificati in € 24.800,00.
Parte attrice, in particolare, deduceva che nel maggio dell'anno 2020 si era rivolta al Patronato
CP_
nella persona di per essere assistito in ordine alla possibilità di ottenere il CP_1
pensionamento anticipato;
che riteneva che vi fossero i requisiti per poter ottenere CP_1 il predetto pensionamento anticipato;
che in data 21.05.2020 esso attore conferiva l'incarico al pagina 2 di 8 predetto convenuto;
che lo stesso avrebbe dovuto istruire la pratica e richiedere all'INPS
l'erogazione delle citate prestazioni previdenziali;
che, attesa la prossima erogazione delle somme pensionistiche, esso attore rifiutava importanti offerte lavorative;
che in data 25.01.2021, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dal conferimento dell'incarico, esso attore di rivolgeva direttmente all'INPS; che il predetto istituto rappresentava che non era mai stata fatta alcuna istanza volta a ottenere l'erogazione della pensione e che, comunque, la stessa non sarebbe stata erogata per mancanza dei requisiti;
che ammetteva l'inadempimento. CP_1
Per tale ragione, come visto, parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati, in €
24.800,00, avendo lo stesso rinunciato a contratti di lavoro, in vista della prossima erogazione della pensione, deducendo che il convenuto avesse sbagliato a calcolare i requisiti necessari a ottenere il pensionamento anticipato, non avesse dato seguito all'incarico conferito e avesse fornito informazioni non veritiere, sostenendo nel corso del tempo che la pratica fosse in corso.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via CP_1 preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa Lloyd's- Rappresentanza Generale per l'Italia, al fine di essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio;
in via principale, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio il
CP_ Patronato e, pertanto, all'udienza del 19.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
4. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_3
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Gr0000000690-Lb, che
[...] chiedeva di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata e, per l'effetto, di dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva e, in ogni caso, di dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei propri confronti;
in via subordinata, di dichiarare l'inoperatività della polizza n. GR0000000690-LB.
5. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 27.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
6. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che la Legge n. 152/2001 e s.m.i. ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a nuove sfere di attività in precedenza non previste.
pagina 3 di 8 Ai sensi dell'art. 7 di tale legge, “gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da
Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra, inoltre, tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici”.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 8 della medesima legge, le attività di consulenza e assistenza riguardano il conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare, di un contratto di mandato che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e che attribuisce a essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 34475/2023).
Ebbene, l'esecuzione del mandato rimane disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in materia di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.). In particolare, in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai Patronati nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. Il mandatario, come parte di un contratto, è inoltre tenuto ad agire secondo il principio di buona fede oggettiva o correttezza, che si specifica, principalmente, nell'obbligo di comunicazione, cioè di informare il mandante di ogni circostanza che possa modificare l'equilibrio delle posizioni contrattuali ovvero possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.
Ciò premesso, è opportuno sottolineare che, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218,
1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 4 di 8 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
In materia di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve allegare e provare la concreta condotta colposa del danneggiante, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Si precisa che anche al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a provare l'evento, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno e tra la condotta del creditore e l'inadempimento.
A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno pagina 5 di 8 sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12760/2024).
7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, dalle evidenze documentali emerge che l'attore ha provato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, tenuto conto, altresì, che risulta essere circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. il conferimento dell'incarico, volto a ottenere il CP_ pensionamento anticipato, al Patronato nella persona di e ha allegato CP_1
l'inadempimento del Patronato, che non ha calcolato correttamente i requisiti necessari a ottenere il pensionamento anticipato, non ha eseguito l'incarico conferito e ha fornito informazioni non veritiere, sostenendo nel corso del tempo che la pratica fosse in corso.
Ciò detto, si rileva, tuttavia, che risulta insussistente il nesso eziologico tra il comportamento asseritamente inadempiente dei convenuti e il danno.
Invero, per quanto riguarda le somme non percepite a titolo di pensione anticipata, si segnala che per riconoscere l'addebito di mala gestio della pratica, formulato dall'attore, doveva, al fine di giustificare l'accoglimento dell'istanza risarcitoria, necessariamente sussistere una diretta responsabilità dei convenuti nel rigetto del pensionamento anticipato, causalmente collegato al danno derivante dal mancato percepimento della somme previste per il detto pensionamento.
Ebbene, si rileva che seppure parte convenuta avesse calcolato correttamente i requisiti necessari a ottenere il pensionamento anticipato e avesse richiesto l'erogazione della detta prestazione previdenziale all'INPS, l'erogazione delle somme, comunque, non sarebbe stata conseguita, atteso che, come riconosciuto dallo stesso attore, lo stesso non aveva i requisiti necessari a ottenere la predetta misura previdenziale.
Per quanto riguarda, invece, il danno derivante dalla mancata conclusione di rapporti di lavoro da parte dell'attore, giustificati dallo sperato pensionamento anticipato, si segnala che la scelta di rinunciare alle offerte lavorative è imputabile esclusivamente a parte attrice, non potendo addebitarsi ai convenuti una scelta discrezionale e del tutto volontaria della stessa, che ha deciso consapevolmente di non accogliere le proposte lavorative in vista di un pensionamento anticipato del tutto ipotetico e potenziale nel momento delle predette scelte.
Per tali ragioni, l'errato calcolo dei requisiti necessari al pensionamento anticipato, la mancata richiesta all'INPS e la falsa informazione non hanno cagionato alcun danno a parte attrice.
8. Infine, si segnala che la domanda va, altresì, respinta poiché il quantum richiesto è connotato da lacune assertive e probatorie.
pagina 6 di 8 Invero, gli atti di parte attrice sono affetti da deficit allegatorio, rinviando alla documentzione in atti, rinvio inammissibile, dovendo la parte allegare nei propri atti gli elementi idonei a quantificare la somma pretesa, non potendo gli stessi rinviare meramente agli atti allegati.
Inoltre, non poteva farsi ricorso alla valutazione equitativa, come richiesto da parte attrice nelle more del giudizio, che ha in tal modo ammesso al propria lacuna assertiva.
Invero, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e
2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (Cass. civ, sez. III, sent. n. 127/2016).
Pertanto, atteso che i danni risarcibili potevano, nella specie, essere provati dall'attrice, producendo ad esempio i contratti collettivi nazionali relativa alle scelte lavorative rifiutate e allegando il reddito familiare e gli eventuali benefici fiscali goduti, e che, pertanto, il danno non era di difficile o impossibile prova, del tutto ingiustificato sarebbe stato il ricorso alla liquidazione equitativa.
Per completezza, si segnala che la consulenza tecnica d'ufficio è stata ritenuta esplorativa in ragione delle dette lacune assertive.
9. Per tali ragioni la domanda va rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario di CP_1
[...]
Con riferimento alla liquidazione delle spese di lite di si Controparte_3 segnala che, in forza dei principi di causazione e di soccombenza, il rimborso delle spese pagina 7 di 8 processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore, in quanto risulta sussistente la regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e attesa l'astratta fondatezza della chiamata in manleva.
CP_ Si compensano le spese nei confronti del Patronato attesa la contumacia dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 2.650,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale) per comensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in € 2.650,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, €
[...]
400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale) per comensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
4. compensa le spese di lite nei confronti del Patronato CP_2
Castrovillari, 04.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina, all'udienza del 27.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., preso atto delle note d'udienza depositate dalle parti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 313 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Viceconte ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Castrovillari, al corso Garibaldi n. 256, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
C.F. ), CP_1 C.F._2
pagina 1 di 8 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Pucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Castrovillari, alla via Crotone n. 29, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(C.F. , CP_2 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t.;
CONVENUTO - CONTUMACE
NONCHÉ
P.I. ), Controparte_3 P.IVA_2 in personale del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Batini ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla via Giuseppe Gioacchino
Belli n. 86, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
CP_ e il Patronato al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità professionale
[...] contrattuale ed extracontrattuale dei convenuti e la condanna degli stessi al risarcimento dei danni, quantificati in € 24.800,00.
Parte attrice, in particolare, deduceva che nel maggio dell'anno 2020 si era rivolta al Patronato
CP_
nella persona di per essere assistito in ordine alla possibilità di ottenere il CP_1
pensionamento anticipato;
che riteneva che vi fossero i requisiti per poter ottenere CP_1 il predetto pensionamento anticipato;
che in data 21.05.2020 esso attore conferiva l'incarico al pagina 2 di 8 predetto convenuto;
che lo stesso avrebbe dovuto istruire la pratica e richiedere all'INPS
l'erogazione delle citate prestazioni previdenziali;
che, attesa la prossima erogazione delle somme pensionistiche, esso attore rifiutava importanti offerte lavorative;
che in data 25.01.2021, tenuto conto del lungo lasso di tempo trascorso dal conferimento dell'incarico, esso attore di rivolgeva direttmente all'INPS; che il predetto istituto rappresentava che non era mai stata fatta alcuna istanza volta a ottenere l'erogazione della pensione e che, comunque, la stessa non sarebbe stata erogata per mancanza dei requisiti;
che ammetteva l'inadempimento. CP_1
Per tale ragione, come visto, parte attrice chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati, in €
24.800,00, avendo lo stesso rinunciato a contratti di lavoro, in vista della prossima erogazione della pensione, deducendo che il convenuto avesse sbagliato a calcolare i requisiti necessari a ottenere il pensionamento anticipato, non avesse dato seguito all'incarico conferito e avesse fornito informazioni non veritiere, sostenendo nel corso del tempo che la pratica fosse in corso.
2. Si costituiva in giudizio che, contestando gli assunti attorei, chiedeva, in via CP_1 preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa Lloyd's- Rappresentanza Generale per l'Italia, al fine di essere manlevato dalle conseguenze pregiudizievoli del presente giudizio;
in via principale, di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto.
3. Nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione, non intendeva costituirsi in giudizio il
CP_ Patronato e, pertanto, all'udienza del 19.10.2023 ne veniva dichiarata la contumacia.
4. Autorizzata la chiamata in causa del terzo, si costituiva in giudizio Controparte_3
con riferimento al rischio assunto con il certificato n. Gr0000000690-Lb, che
[...] chiedeva di rigettare la domanda, poiché infondata in fatto e in diritto e non provata e, per l'effetto, di dichiarare l'inammissibilità della domanda di manleva e, in ogni caso, di dichiarare l'infondatezza di qualsivoglia domanda avanzata nei propri confronti;
in via subordinata, di dichiarare l'inoperatività della polizza n. GR0000000690-LB.
5. Durante il procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte, la causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 27.03.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva discussa e decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
***
6. Preliminarmente, in punto di diritto, si osserva che la Legge n. 152/2001 e s.m.i. ha fissato nuove modalità di espletamento del servizio svolto dai patronati, allargandolo a nuove sfere di attività in precedenza non previste.
pagina 3 di 8 Ai sensi dell'art. 7 di tale legge, “gli istituti di patronato e di assistenza sociale esercitano attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione ed emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi e altre fonti normative, erogate da amministrazioni ed enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da
Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero. Rientra, inoltre, tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici”.
Inoltre, ai sensi del successivo art. 8 della medesima legge, le attività di consulenza e assistenza riguardano il conseguimento delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, i Patronati assumono, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale. Si tratta, in particolare, di un contratto di mandato che abilita i Patronati a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni e che attribuisce a essi un pieno potere di rappresentanza (cfr. Cass. civ., sez. III, ord. n. 34475/2023).
Ebbene, l'esecuzione del mandato rimane disciplinata dalle regole generali dettate dal codice civile in materia di adempimento (art. 1176 e ss. c.c.). In particolare, in considerazione della specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta ai Patronati nell'adempimento del mandato va valutata ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. Il mandatario, come parte di un contratto, è inoltre tenuto ad agire secondo il principio di buona fede oggettiva o correttezza, che si specifica, principalmente, nell'obbligo di comunicazione, cioè di informare il mandante di ogni circostanza che possa modificare l'equilibrio delle posizioni contrattuali ovvero possa incidere sulla corretta esecuzione del rapporto contrattuale.
Ciò premesso, è opportuno sottolineare che, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218,
1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempiuta, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova.
pagina 4 di 8 In virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione.
Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione.
A tal proposito, si segnala che la Corte di Cassazione ha statuito che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”
(Cass. civ., SS.UU., sent. n. 13533/2001).
In materia di responsabilità extracontrattuale, il danneggiato deve allegare e provare la concreta condotta colposa del danneggiante, il danno ingiusto e il nesso di causalità tra la condotta e il danno.
Si precisa che anche al fine di ottenere il risarcimento del danno derivante da inadempimento contrattuale, il creditore è tenuto a provare l'evento, il danno e il nesso di causalità tra l'inadempimento e il danno e tra la condotta del creditore e l'inadempimento.
A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che “In tema di risarcimento del danno da responsabilità contrattuale, la previsione dell'art. 1218 c.c. esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e l'inadempimento, fonte del danno di cui si chiede il risarcimento, atteso che il cosiddetto "assorbimento" del nesso eziologico nell'inadempimento non deve essere inteso come sua irrilevanza tanto sul piano sostanziale quanto in punto di ricadute di carattere processuale e di distribuzione dell'onere probatorio, bensì come prova "evidenziale" della sua esistenza, giustificata dal fatto che quel nesso, di norma, non è funzionalmente scindibile dall'inadempimento, in quanto quest'ultimo si sostanzia nella lesione dell'interesse del creditore che a sua volta identifica l'evento di danno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione risarcitoria proposta, in forza di un contratto atipico di skipass, nei confronti del gestore di una area sciistica, da uno pagina 5 di 8 sciatore caduto sulla pista sulla quale erano presenti lastre di ghiaccio, ritenendo non provato, neppure in via presuntiva, il nesso eziologico tra la condotta del gestore e l'evento dannoso)” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 12760/2024).
7. Ebbene, applicati detti principi al caso di specie, dalle evidenze documentali emerge che l'attore ha provato la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti, tenuto conto, altresì, che risulta essere circostanza pacifica ex art. 115 c.p.c. il conferimento dell'incarico, volto a ottenere il CP_ pensionamento anticipato, al Patronato nella persona di e ha allegato CP_1
l'inadempimento del Patronato, che non ha calcolato correttamente i requisiti necessari a ottenere il pensionamento anticipato, non ha eseguito l'incarico conferito e ha fornito informazioni non veritiere, sostenendo nel corso del tempo che la pratica fosse in corso.
Ciò detto, si rileva, tuttavia, che risulta insussistente il nesso eziologico tra il comportamento asseritamente inadempiente dei convenuti e il danno.
Invero, per quanto riguarda le somme non percepite a titolo di pensione anticipata, si segnala che per riconoscere l'addebito di mala gestio della pratica, formulato dall'attore, doveva, al fine di giustificare l'accoglimento dell'istanza risarcitoria, necessariamente sussistere una diretta responsabilità dei convenuti nel rigetto del pensionamento anticipato, causalmente collegato al danno derivante dal mancato percepimento della somme previste per il detto pensionamento.
Ebbene, si rileva che seppure parte convenuta avesse calcolato correttamente i requisiti necessari a ottenere il pensionamento anticipato e avesse richiesto l'erogazione della detta prestazione previdenziale all'INPS, l'erogazione delle somme, comunque, non sarebbe stata conseguita, atteso che, come riconosciuto dallo stesso attore, lo stesso non aveva i requisiti necessari a ottenere la predetta misura previdenziale.
Per quanto riguarda, invece, il danno derivante dalla mancata conclusione di rapporti di lavoro da parte dell'attore, giustificati dallo sperato pensionamento anticipato, si segnala che la scelta di rinunciare alle offerte lavorative è imputabile esclusivamente a parte attrice, non potendo addebitarsi ai convenuti una scelta discrezionale e del tutto volontaria della stessa, che ha deciso consapevolmente di non accogliere le proposte lavorative in vista di un pensionamento anticipato del tutto ipotetico e potenziale nel momento delle predette scelte.
Per tali ragioni, l'errato calcolo dei requisiti necessari al pensionamento anticipato, la mancata richiesta all'INPS e la falsa informazione non hanno cagionato alcun danno a parte attrice.
8. Infine, si segnala che la domanda va, altresì, respinta poiché il quantum richiesto è connotato da lacune assertive e probatorie.
pagina 6 di 8 Invero, gli atti di parte attrice sono affetti da deficit allegatorio, rinviando alla documentzione in atti, rinvio inammissibile, dovendo la parte allegare nei propri atti gli elementi idonei a quantificare la somma pretesa, non potendo gli stessi rinviare meramente agli atti allegati.
Inoltre, non poteva farsi ricorso alla valutazione equitativa, come richiesto da parte attrice nelle more del giudizio, che ha in tal modo ammesso al propria lacuna assertiva.
Invero, per giurisprudenza ampiamente consolidata, “il concreto esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice del merito dagli artt. 1226 e
2056 c.c., s'inquadra nel potere generale attribuitogli dal disposto dell'art. 115 c.p.c., sì che non si estrinseca in un giudizio d'equità ma in un giudizio di diritto caratterizzato dall'equità giudiziale correttiva od integrativa, e trova ingresso a condizione che la sussistenza di un danno risarcibile nell'an debeatur sia stata dimostrata ovvero sia incontestata o infine debba ritenersi in re ipsa in quanto discendente in via diretta ed immediata dalla stessa situazione illegittima rappresentata in causa, nel solo caso di obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di fornire la prova del quantum debeatur. Grava, pertanto, sulla parte interessata dimostrare, secondo la regola generale posta dall'art. 2697 c.c., ogni elemento di fatto, di cui possa ragionevolmente disporre nonostante la riconosciuta difficoltà, al fine di consentire che l'apprezzamento equitativo esplichi la sua peculiare funzione di colmare soltanto le lacune riscontrate insuperabili nell'iter della precisa determinazione della misura del danno stesso” (Cass. civ, sez. III, sent. n. 127/2016).
Pertanto, atteso che i danni risarcibili potevano, nella specie, essere provati dall'attrice, producendo ad esempio i contratti collettivi nazionali relativa alle scelte lavorative rifiutate e allegando il reddito familiare e gli eventuali benefici fiscali goduti, e che, pertanto, il danno non era di difficile o impossibile prova, del tutto ingiustificato sarebbe stato il ricorso alla liquidazione equitativa.
Per completezza, si segnala che la consulenza tecnica d'ufficio è stata ritenuta esplorativa in ragione delle dette lacune assertive.
9. Per tali ragioni la domanda va rigettata.
10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo e secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario di CP_1
[...]
Con riferimento alla liquidazione delle spese di lite di si Controparte_3 segnala che, in forza dei principi di causazione e di soccombenza, il rimborso delle spese pagina 7 di 8 processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore, in quanto risulta sussistente la regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, e attesa l'astratta fondatezza della chiamata in manleva.
CP_ Si compensano le spese nei confronti del Patronato attesa la contumacia dello stesso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. rigetta le domande attoree;
2. condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 2.650,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, € 400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale) per comensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
3. condanna alla refusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 Controparte_3
che si liquidano in € 2.650,00 (di cui € 500,00 per la fase di studio, €
[...]
400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione ed € 900,00 per la fase decisionale) per comensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge;
4. compensa le spese di lite nei confronti del Patronato CP_2
Castrovillari, 04.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
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