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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 04/06/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1759/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1759/2024 avente ad oggetto accertamento accettazione eredità, promossa DA
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Maero e dell'Avv. Davide Ghione, come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 29 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente ha introdotto il presente procedimento nei Parte_1 confronti della ex coniuge , divenuta erede di , Controparte_1 PE chiedendo di essere autorizzato ad accettare l'eredità in luogo della convenuta, previo accertamento della rinuncia di quest'ultima e al contempo dichiarare il diritto di agire in via esecutiva sui beni ereditari oggetto di rinuncia, per il soddisfacimento dei propri crediti. Nel dettaglio, il ricorrente premette di essere creditore della somma di euro 49.083,76 nei confronti della convenuta, in conseguenza di diversi provvedimenti giudiziali e di aver vanamente tentato il recupero del credito. Nelle more, la convenuta aveva pubblicato, nel marzo 2021, testamento olografo di , che l'aveva A_ istituita erede universale;
il ricorrente aveva pertanto promosso procedura di espropriazione immobiliare sui beni ereditati dalla convenuta, sospesa in ragione dell'opposizione di terzo presentata da altri chiamati all'eredità, che hanno impugnato il testamento per nullità, proponendo al contempo querela nei confronti della CP_1 per aver falsificato la scheda testamentaria.
1 1.1. Il procedimento penale si è concluso con sentenza di patteggiamento, mentre il giudizio civile si è concluso con declaratoria di nullità del testamento in ragione della adesione della odierna convenuta alla domanda di nullità. La convenuta è risultata essere erede altresì della zia , deceduta nel 2022 e a sua volta erede di PE
, e del fratello , deceduto nel settembre 2022; per A_ Persona_3 entrambe le eredità la convenuta aveva formalizzato la rinuncia. In considerazione dell'esito negativo delle procedure esecutive, il ricorrente aveva chiesto il sequestro conservativo dei beni della , modificando quindi la domanda e chiedendo il CP_1 sequestro dei beni ereditari caduti in successione dei terzi coeredi. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, trattandosi di beni estranei alla massa ereditaria, richiamando tuttavia la disciplina dell'art. 524 c.c., che consente al creditore l'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte del debitore, qualora la rinuncia costituisca un danno ai propri diritti. Per l'effetto, il ricorrente ha promosso il presente giudizio ai sensi della richiamata norma, al fine di impugnare la rinuncia all'eredità della convenuta e accettarla in sua vece e, conseguentemente, agire in via esecutiva sui beni oggetto di rinuncia all'eredità. All'udienza fissata per la discussione è stata dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi. La causa, di natura documentale è stata pertanto rinviata per discussione orale, passando in decisione all'esito, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. 2. La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento. Il ricorrente, creditore della convenuta , agisce ai sensi dell'art. 524 c.c., impugnando Controparte_1 la rinuncia all'eredità della convenuta, in quanto espressa in danno delle sue ragioni creditorie, chiedendo conseguentemente di accettare l'eredità in vece della convenuta e al fine di agire in via esecutiva sui beni ereditari. La norma, nello specifico, prevede espressamente che se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Ai fini dell'impugnazione della rinuncia all'eredità è pertanto sufficiente che la rinuncia sia pregiudizievole per i creditori, a prescindere dell'eventuale frode che possa aver ispirato la rinuncia del debitore, poiché la norma mira a tutelare le ragioni dei creditori che verrebbero frustrate dal rinunziante che, con la rinuncia all'eredità, farebbe conseguire un vantaggio a favore degli altri eredi in danno alle ragioni dei suoi creditori.
2.1. Presupposti per l'applicazione della norma sono pertanto la sussistenza di un danno per i creditori, derivante dall'incapienza del patrimonio personale dell'erede rinunciante e la presenza di una posta attiva nella massa ereditaria. Incombe pertanto sul creditore la prova della sussistenza del danno, dimostrando che la rinuncia ha determinato la totale compromissione o la maggiore difficoltà di soddisfazione delle garanzie creditorie, mentre spetta al debitore rinunciante la dimostrazione della capienza del proprio patrimonio residuo (Trib. Vicenza n. 627/2024). La tutela è pertanto apprestata per l'ipotesi in cui la rinuncia, legittima e tempestiva, possa pregiudicare le ragioni dei creditori, tanto che in tale ipotesi l'accoglimento della domanda giudiziale non comporta che il chiamato all'eredità acquisti la qualità di erede, ma determina il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni ereditari, come chiarito dalla giurisprudenza di
2 legittimità: “in tema di successione “mortis causa”, ove il chiamato all'eredità via abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore – in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia – non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo” (C. Civ. n. 24524/2021). 3. Tanto premesso in ordine alle coordinate interpretative applicabili al caso di specie e alla distribuzione dell'onere probatorio, nel caso di specie non è in discussione, in primo luogo, l'esistenza del credito del ricorrente nei confronti della convenuta, per la complessiva somma di euro 49.083,76, portata da atto di precetto del 3 gennaio 2024 (doc. 1), per spese processuali conseguenti a diverse pronunce giudiziali di condanna (doc. 2). Risulta altresì che la convenuta era stata istituita erede universale di R_
, in forza di testamento pubblicato il 25 marzo 2021 (doc. 3), avverso il quale gli
[...] altri chiamati all'eredità avevano proposto azione di nullità (doc. 4), al contempo querelando la convenuta per aver falsificato il testamento. In quel giudizio, la convenuta si era costituita aderendo alla domanda di nullità (doc. 6), con conseguente apertura della successione legittima di . La convenuta è altresì chiamata all'eredità A_ della zia – a sua volta erede di – per PE A_ rappresentazione della madre della , e del fratello CP_1 Persona_4 [...]
, deceduto nel 2022. Dalla produzione del ricorrente, risulta che la convenuta _3 ha rinunciato a entrambe le eredità, di e di (doc. Persona_3 PE
9).
3.1. Il ricorrente, ai fini dell'impugnazione ex art. 524 c.c., ha attestato altresì l'incapienza del patrimonio della convenuta: tanto si evince dalla dichiarazione negativa del terzo, ex art. 547 c.p.c., nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi promossa dinanzi al Tribunale di Padova (docc. 10-11) e dalla comparsa di risposta della convenuta nel procedimento di sequestro conservativo promosso dal ricorrente nei confronti della medesima, in cui la convenuta ammette di essere incapiente, sia pur “non volontariamente”, ma a causa dei costi sostenuti nelle molteplici cause tra le odierne parti del giudizio, ex coniugi. Per l'effetto, si deve ritenere che il ricorrente, in conformità ai principi innanzi richiamati, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, abbia fornito la prova dell'incapienza del patrimonio della convenuta. La mancata costituzione in giudizio della convenuta, per quanto costituisca libera scelta processuale e non anche ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente, nondimeno ha precluso una diversa prospettazione dei fatti, anche in ordine alla capienza del patrimonio. La domanda del ricorrente deve pertanto essere integralmente accolta.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni
3 giuridiche affrontate si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la convenuta soccombente dovrà rifondere al ricorrente in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda del ricorrente, dichiara inefficace la rinuncia della convenuta all'eredità morendo Controparte_1 dismessa da , formulata in data 17 marzo 2023 nel procedimento PE rgvg 1345/2023 e, per l'effetto, autorizza il ricorrente ad accettare l'eredità morendo dismessa da Parte_1
in nome e in luogo di , allo scopo di soddisfarsi sui PE Controparte_1 beni ereditari, fino alla concorrenza del suo credito come indicato in narrativa;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità; condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 20 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di Cuneo, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1759/2024 avente ad oggetto accertamento accettazione eredità, promossa DA
, con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
Giancarlo Maero e dell'Avv. Davide Ghione, come da procura in atti RICORRENTE CONTRO
) Controparte_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 29 gennaio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il ricorrente ha introdotto il presente procedimento nei Parte_1 confronti della ex coniuge , divenuta erede di , Controparte_1 PE chiedendo di essere autorizzato ad accettare l'eredità in luogo della convenuta, previo accertamento della rinuncia di quest'ultima e al contempo dichiarare il diritto di agire in via esecutiva sui beni ereditari oggetto di rinuncia, per il soddisfacimento dei propri crediti. Nel dettaglio, il ricorrente premette di essere creditore della somma di euro 49.083,76 nei confronti della convenuta, in conseguenza di diversi provvedimenti giudiziali e di aver vanamente tentato il recupero del credito. Nelle more, la convenuta aveva pubblicato, nel marzo 2021, testamento olografo di , che l'aveva A_ istituita erede universale;
il ricorrente aveva pertanto promosso procedura di espropriazione immobiliare sui beni ereditati dalla convenuta, sospesa in ragione dell'opposizione di terzo presentata da altri chiamati all'eredità, che hanno impugnato il testamento per nullità, proponendo al contempo querela nei confronti della CP_1 per aver falsificato la scheda testamentaria.
1 1.1. Il procedimento penale si è concluso con sentenza di patteggiamento, mentre il giudizio civile si è concluso con declaratoria di nullità del testamento in ragione della adesione della odierna convenuta alla domanda di nullità. La convenuta è risultata essere erede altresì della zia , deceduta nel 2022 e a sua volta erede di PE
, e del fratello , deceduto nel settembre 2022; per A_ Persona_3 entrambe le eredità la convenuta aveva formalizzato la rinuncia. In considerazione dell'esito negativo delle procedure esecutive, il ricorrente aveva chiesto il sequestro conservativo dei beni della , modificando quindi la domanda e chiedendo il CP_1 sequestro dei beni ereditari caduti in successione dei terzi coeredi. Il Tribunale aveva rigettato il ricorso, trattandosi di beni estranei alla massa ereditaria, richiamando tuttavia la disciplina dell'art. 524 c.c., che consente al creditore l'impugnazione della rinuncia all'eredità da parte del debitore, qualora la rinuncia costituisca un danno ai propri diritti. Per l'effetto, il ricorrente ha promosso il presente giudizio ai sensi della richiamata norma, al fine di impugnare la rinuncia all'eredità della convenuta e accettarla in sua vece e, conseguentemente, agire in via esecutiva sui beni oggetto di rinuncia all'eredità. All'udienza fissata per la discussione è stata dichiarata la contumacia della convenuta non costituitasi. La causa, di natura documentale è stata pertanto rinviata per discussione orale, passando in decisione all'esito, ai sensi dell'art. 281 sexies co. 3 c.p.c. 2. La domanda del ricorrente è fondata e merita accoglimento. Il ricorrente, creditore della convenuta , agisce ai sensi dell'art. 524 c.c., impugnando Controparte_1 la rinuncia all'eredità della convenuta, in quanto espressa in danno delle sue ragioni creditorie, chiedendo conseguentemente di accettare l'eredità in vece della convenuta e al fine di agire in via esecutiva sui beni ereditari. La norma, nello specifico, prevede espressamente che se taluno rinunzia, benchè senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti. Ai fini dell'impugnazione della rinuncia all'eredità è pertanto sufficiente che la rinuncia sia pregiudizievole per i creditori, a prescindere dell'eventuale frode che possa aver ispirato la rinuncia del debitore, poiché la norma mira a tutelare le ragioni dei creditori che verrebbero frustrate dal rinunziante che, con la rinuncia all'eredità, farebbe conseguire un vantaggio a favore degli altri eredi in danno alle ragioni dei suoi creditori.
2.1. Presupposti per l'applicazione della norma sono pertanto la sussistenza di un danno per i creditori, derivante dall'incapienza del patrimonio personale dell'erede rinunciante e la presenza di una posta attiva nella massa ereditaria. Incombe pertanto sul creditore la prova della sussistenza del danno, dimostrando che la rinuncia ha determinato la totale compromissione o la maggiore difficoltà di soddisfazione delle garanzie creditorie, mentre spetta al debitore rinunciante la dimostrazione della capienza del proprio patrimonio residuo (Trib. Vicenza n. 627/2024). La tutela è pertanto apprestata per l'ipotesi in cui la rinuncia, legittima e tempestiva, possa pregiudicare le ragioni dei creditori, tanto che in tale ipotesi l'accoglimento della domanda giudiziale non comporta che il chiamato all'eredità acquisti la qualità di erede, ma determina il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni ereditari, come chiarito dalla giurisprudenza di
2 legittimità: “in tema di successione “mortis causa”, ove il chiamato all'eredità via abbia rinunciato, il creditore di questi che ne risulti pregiudicato può impugnare la rinuncia ai sensi dell'art. 524 c.c., onde ottenerne la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti e così agire sul patrimonio ereditario, fino a concorrenza delle proprie ragioni, senza che il chiamato stesso acquisisca la qualità di erede. Pertanto, non può neanche in astratto configurarsi un pregiudizio a carico del predetto creditore – in relazione ad un accordo fra rinunciante e chiamati per rappresentazione, finalizzato a circoscrivere o limitare nei soli rapporti interni l'efficacia della rinuncia – non potendo egli pretendere, al di là della tutela offertagli dal citato art. 524 c.c., che il proprio debitore acquisisca il titolo di erede in luogo dei chiamati di ordine successivo” (C. Civ. n. 24524/2021). 3. Tanto premesso in ordine alle coordinate interpretative applicabili al caso di specie e alla distribuzione dell'onere probatorio, nel caso di specie non è in discussione, in primo luogo, l'esistenza del credito del ricorrente nei confronti della convenuta, per la complessiva somma di euro 49.083,76, portata da atto di precetto del 3 gennaio 2024 (doc. 1), per spese processuali conseguenti a diverse pronunce giudiziali di condanna (doc. 2). Risulta altresì che la convenuta era stata istituita erede universale di R_
, in forza di testamento pubblicato il 25 marzo 2021 (doc. 3), avverso il quale gli
[...] altri chiamati all'eredità avevano proposto azione di nullità (doc. 4), al contempo querelando la convenuta per aver falsificato il testamento. In quel giudizio, la convenuta si era costituita aderendo alla domanda di nullità (doc. 6), con conseguente apertura della successione legittima di . La convenuta è altresì chiamata all'eredità A_ della zia – a sua volta erede di – per PE A_ rappresentazione della madre della , e del fratello CP_1 Persona_4 [...]
, deceduto nel 2022. Dalla produzione del ricorrente, risulta che la convenuta _3 ha rinunciato a entrambe le eredità, di e di (doc. Persona_3 PE
9).
3.1. Il ricorrente, ai fini dell'impugnazione ex art. 524 c.c., ha attestato altresì l'incapienza del patrimonio della convenuta: tanto si evince dalla dichiarazione negativa del terzo, ex art. 547 c.p.c., nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi promossa dinanzi al Tribunale di Padova (docc. 10-11) e dalla comparsa di risposta della convenuta nel procedimento di sequestro conservativo promosso dal ricorrente nei confronti della medesima, in cui la convenuta ammette di essere incapiente, sia pur “non volontariamente”, ma a causa dei costi sostenuti nelle molteplici cause tra le odierne parti del giudizio, ex coniugi. Per l'effetto, si deve ritenere che il ricorrente, in conformità ai principi innanzi richiamati, in ordine alla distribuzione dell'onere probatorio, abbia fornito la prova dell'incapienza del patrimonio della convenuta. La mancata costituzione in giudizio della convenuta, per quanto costituisca libera scelta processuale e non anche ammissione dei fatti dedotti dal ricorrente, nondimeno ha precluso una diversa prospettazione dei fatti, anche in ordine alla capienza del patrimonio. La domanda del ricorrente deve pertanto essere integralmente accolta.
4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione di riferimento determinato dal valore della controversia. Tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni
3 giuridiche affrontate si ritiene congruo liquidare le spese di lite che la convenuta soccombente dovrà rifondere al ricorrente in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
PQM
Il Tribunale di Cuneo in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede: in accoglimento della domanda del ricorrente, dichiara inefficace la rinuncia della convenuta all'eredità morendo Controparte_1 dismessa da , formulata in data 17 marzo 2023 nel procedimento PE rgvg 1345/2023 e, per l'effetto, autorizza il ricorrente ad accettare l'eredità morendo dismessa da Parte_1
in nome e in luogo di , allo scopo di soddisfarsi sui PE Controparte_1 beni ereditari, fino alla concorrenza del suo credito come indicato in narrativa;
ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, con esonero di responsabilità; condanna la convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore del Controparte_1 ricorrente, spese che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Cuneo, 20 maggio 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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