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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/02/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 475/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 475/2021 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F._2
elettivamente domiciliati in Milano viale dei Mille n. 32, presso lo studio dell'avv. Emanuela Preiti,
del Foro di Torino, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,
appellanti
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Cuglieri, via Azuni n. 12, elettivamente domiciliata in Oristano, via Giovanni XXIII n. 10, presso lo
Pagina 1 studio dell'avv. Francesco Campanelli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lorenzo Campanelli, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in primo grado del 8.11.2017,
appellata
All'udienza del 08/11/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in riforma della
sentenza impugnata, cosi statuire: In Via Preliminare: 1) dichiarare ammissibile il presente appello
e conseguentemente revocare la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Nel merito: a)
accertare e dichiarare il difetto di capacità processuale dell'appellata e per Controparte_2
l'effetto dichiarare nulla l'opposta sentenza;
b) rigettare la domanda avversaria di risoluzione
contrattuale per l'inesistenza dell'invocato inadempimento contrattuale;
c) Accoglimento della
domanda riconvenzionale, per le motivazioni spiegate nell'atto introduttivo dell'appello e con gli
atti di causa;
d) Accoglimento di tutte le conclusioni richieste in primo grado sia con comparsa
costitutiva e di risposta che con ogni atto di causa;
e) in ogni caso con vittoria di spese. Diritti ed
onorari e compensi di entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore costituito, oltre il
rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Nell'interesse dell'appellata: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa istanza
eccezione e deduzione disattesa 1) rigettare l'appello avversariamente proposto perché infondato,
correggendo il capo 1) del dispositivo della sentenza di primo grado nel punto in cui appare la
parola "di conseguenza" eliminando dal dispositivo la stessa e fermo restando l'ordine di rilascio
dell'immobile per cui è causa. 2) In via meramente subordinata e salvo gravame, dichiarare la
nullità del contratto ex art. 1418 c.c per impossibilità originaria della causa. 3) Dichiarare cessata
Pagina 2 la materia del contendere in ordine alla richiesta di condanna alla restituzione dell'immobile, come
conseguenza della cessazione del rapporto di comodato, avendo, gli odierni appellanti
riconsegnato l'immobile per cui è causa nel corso del giudizio di appello, a seguito dell'intervento
dell'Ufficiale Giudiziario. 4) In accoglimento dell'appello incidentale, condannare gli appellanti al
risarcimento dei danni in favore della da accertarsi e liquidarsi in separato CP_2 CP_2
giudizio, ivi compresi quelli relativi alla ritardata restituzione dell'immobile. 5)Nel caso in cui non
venga ritenuto semplice errore materiale emendabile senza specifica impugnazione, correggere il
capo 1 del dispositivo della sentenza di primo grado nel punto in cui appare la parola "di
conseguenza" eliminando dal dispositivo la stessa e fermo restando l'ordine di rilascio
dell'immobile per cui è causa nello stesso dispositivo contenuto. 6) Vinte le spese del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 16.11.2017 convenne in giudizio sua figlia Controparte_2
e il genero domandando al Tribunale di Oristano di dichiarare risolto Controparte_1 Parte_1
il contratto stipulato in data 13.05.2014, a rogito notaio dottoressa Rep. n. 9193, Persona_1
Racc. 5620, con il quale aveva trasferito loro, riservandosene l'usufrutto, la nuda proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione, sito in Nurachi, via Azuni 55, distinto in catasto al Fg. 2,
mapp. 1904, categoria A/2, classe 4, vani 7.5, in cambio del mantenimento da parte di questi,
comprensivo di alloggio, vitto, medicinali e quant'altro necessario a consentirle una decorosa e serena esistenza.
L'attrice lamentò che i convenuti si erano resi gravemente inadempienti alle obbligazioni assunte,
non avendola inserita nella loro casa familiare, ma, piuttosto, essendo andati a vivere con il proprio nucleo nella sua abitazione in Nurachi, finendo col gravare su di lei per consumi e utenze;
quanto al vitto era lei a provvedervi consegnando a tal fine mensilmente alla figlia e al genero € 500,00, oltre ad acquistare personalmente alimentari, medicinali e quant'altro. Lamentò, infine, che a causa della loro condotta morale, caratterizzata da rimproveri e insofferenza nei suoi confronti, era stata
Pagina 3 costretta a lasciare la propria abitazione di Nurachi per andare a vivere a Cuglieri in un'altra abitazione.
Si costituirono i convenuti resistendo ed eccependo che il contratto prevedeva solo che la CP_2
venisse accolta nella loro famiglia, non già nella loro casa di Narbolia, peraltro inidonea ad ospitarla sia per le dimensioni ridotte che per gli spazi già molto angusti per lo stesso nucleo di essi convenuti, senza contare che tale trasferimento sarebbe stato contrario al desiderio espresso dalla medesima. Sostennero, per contro, di aver adempiuto alle prestazioni, avendo assistito la CP_2
anche una volta che quest'ultima si era trasferita da sola in un altro immobile, recandosi da lei quasi tutti i giorni per fare le pulizie di casa, la spesa e prepararle da mangiare. Allegarono altresì che era stata la stessa attrice a proporre loro, già prima di addivenire alla stipula dell'atto pubblico di cessione, di occuparsi della ultimazione dei lavori del primo piano della casa di Nurachi in modo da consentirvi il loro trasferimento, ed evidenziarono, infine, di avere provveduto, a proprie spese, a fare eseguire i necessari lavori di realizzazione e posa in opera di controsoffitti, intonacatura,
tinteggiatura, pavimentazione e placcaggio, realizzazione di impianto elettrico e sanitario nonché
realizzazione del bagno compreso di tutti sanitari, per un ammontare di circa 15.000,00 euro.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, venne decisa con sentenza n.
416/2022, pubblicata in data 3.08.2021, con la quale il Tribunale di Oristano statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1 - Accoglie la domanda proposta da parte attrice, e per l'effetto, dichiara la
risoluzione, per grave inadempimento dei vitalizianti del contratto di mantenimento del 13.05.2014,
rogito notaio Dott.ssa Rep. n. 9193, Racc. 5620, avente ad oggetto la nuda Persona_1
proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione sito in Nurachi, via Azuni 55, distinto in catasto
al Fg. 2, mapp. 1904, categoria A/2, classe 4, vani 7.5 e di conseguenza, ordina il rilascio
dell'immobile in favore di 2 - Rigetta la domanda riconvenzionale;
3 - Controparte_2
Condanna i convenuti, a rimborsare ad oltre il contributo unificato, le spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”.
Pagina 4 Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
- il contratto oggetto di causa doveva essere qualificato vitalizio alimentare, avendo i convenuti assunto, quale corrispettivo per il trasferimento della nuda proprietà, l'obbligo di provvedere a tutti
i bisogni materiali e morali della vitalizata, quali alloggio, vitto, assistenza domiciliare etc.
nessuno escluso anche se imprevedibile o sopravvenuto;
- essendo il contratto evidentemente caratterizzato dalla causa sinallagmatica dell'attribuzione
onerosa, alla luce dei principi generali in materia di onere della prova in caso di azione per risoluzione contrattuale (cfr. ordinanza Cass. n. 1080 del 20/01/2020 che a sua volta rinvia a quanto stabilito in via generale da Cass. sez. unite n. 13533 del 2001), doveva ritenersi, da un lato, che la producendo il contratto di mantenimento e allegando l'inadempimento dei convenuti, avesse CP_2
correttamente assolto al proprio onere probatorio, dall'altro lato, che i convenuti non avessero fornito la prova dell'avvenuto adempimento agli obblighi di mantenimento, come loro onere;
- il contratto di mantenimento doveva dunque dichiararsi risolto per inadempimento dei convenuti e doveva conseguentemente disporsi in ordine agli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.;
- non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni, in quanto solo enunciata dalla parte attrice, senza nessuna indicazione degli elementi necessari a consentirne un
accertamento, essendosi la stessa riservata di effettuare la liquidazione della effettiva lesione
patrimoniale in separato giudizio;
alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II,
sentenza 27/01/2012 n° 1216, nonché Cass. civ. n. 7923/1992), doveva ritenersi infondata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, i quali, qualificati comodatari, per essere stato
l'immobile messo a loro disposizione per esigenze della famiglia non potevano avere diritto al rimborso per gli asseriti miglioramenti né ai sensi dell'art. 1150 c.c. né in forza dell'art. 936 c.c.,
ma neppure ai sensi dell'art. 1808 c.c. essendosi trattato di spese sostenute per il godimento della cosa.
Pagina 5 ***
Hanno proposto appello e articolando quattro motivi di censura. Controparte_1 Parte_1
ha resistito e proposto appello incidentale con riguardo al rigetto della domanda Controparte_2
di condanna generica delle controparti al risarcimento dei danni in suo favore.
1. Nullità della sentenza per difetto di capacità processuale dell'appellata Controparte_2
Secondo gli appellanti, sarebbe emerso in corso di causa in maniera palese il difetto di capacità
processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., in capo all'attrice. Tanto si evincerebbe dal certificato medico della dottoressa datato 14.11.2019, prodotto all'udienza del 18.11.2019, Persona_2
attestante il decadimento cognitivo con deficit memonici della tale da attestare che CP_2
quest'ultima non è nelle condizioni, per la grave malattia di cui è affetta, di poter agire sul piano
sostanziale del processo. Tale certificazione avrebbe, inoltre, cagionato loro un grave pregiudizio
per aver determinato la revoca dell'interrogatorio formale dell'attrice, così impendendo loro di esercitare appieno il diritto di difesa.
2. Valutazione dei mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel dare rilevanza alla testimonianza di (comandante della Stazione Testimone_1
dei carabinieri di Riola Sardo), ritenendo invece inattendibili tutte le altre prove testimoniali. La sua testimonianza, oltre ad essere caratterizzata da scarsa genuinità, dovrebbe essere considerata nulla,
trattandosi di teste de relato actoris, avendo deposto su fatti riferiti direttamente dall'attrice.
Segnatamente, la sentenza fondata su una dichiarazione de relato actoris sarebbe affetta da nullità
perché priva della motivazione. Per contro non si comprenderebbe la ragione per cui il Tribunale
non abbia ritenuto rilevante la dichiarazione della teste (non parente delle parti in Testimone_2
causa ed informata sui fatti in quanto vicina di casa), la quale, sentita all'udienza del 28.10.2019,
aveva confermato che “…dall'anno 2013 la e si [erano] occupati Controparte_1 Parte_1
della accogliendola nella loro famiglia occupandosi del vitto, alloggio della stessa ed CP_2
accompagnandola alle visite mediche” precisando inoltre che “… la figlia si occupava delle pulizie
Pagina 6 della casa mentre il marito faceva la spesa anche quando la si [era] trasferita nella casa di CP_2
Nurachi”.
Non sarebbe rispondente al vero, inoltre, a detta degli appellanti, quanto rilevato dal giudice di primo grado, per cui gli stessi non avrebbero avuto il denaro necessario per mantenere la In CP_2
proposito costoro hanno sostenuto che “il Sig. è un operaio dove svolge lavori per conto Pt_1
terzi con introiti quotidiani e i due figli degli appellanti, e , entrambi Persona_3 Per_4
conviventi con i genitori, sono lavoratori dipendenti, uno lavora al CRAI Supermercati in Oristano,
l'altra presso una pizzeria in Oristano, con uno stipendio mensile ciascuno a disposizione del
nucleo familiare”. La loro capacità economica sarebbe poi dimostrata dall'aver provveduto a loro spese alla ristrutturazione della casa di cui trattasi per un importo di euro 15.000,00.
3. Nullità della sentenza per mancata intimazione ad adempiere ex art. 1219 c.c. Gli appellanti sostengono che la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. avrebbe dovuto essere preceduta da un atto di costituzione in mora del presunto inadempiente (Cass. Civ., sez. lavoro n.
12078 del 18.08.2003). Secondo il disposto dell'art. 1453 c.c., infatti, il presunto debitore non può
considerarsi inadempiente al momento in cui viene proposta la domanda di risoluzione, a meno che non sia stato preventivamente costituito in mora. Nel caso di specie, non essendo stato notificato alcun atto di costituzione in mora, non potrebbe applicarsi l'art. 1453 c.c. posto che “…, anche se la
domanda giudiziale di risoluzione può valere come atto di intimazione o richiesta di adempimento
ex art. 1219 c.c., un tale atto deve pur sempre lasciare al convenuto la possibilità materiale di
adempiere, in caso contrario manca di ogni colpa da parte sua.”.
Dalle dichiarazioni testimoniali, anche da quelle ritenute inattendibili, emergerebbe palesemente
che l'appellata aveva preferito seguire la figlia a Cuglieri, in quanto bisognosa “di Persona_5
aiuto, sia materiale che economico, abbandonando la casa di Nurachi, oggetto di contratto di
mantenimento, e che sicuramente la costituzione in mora non era stata notificata agli appellanti per
non dare loro la possibilità di adempiere.”.
Pagina 7
4. Errata valutazione della domanda riconvenzionale. Gli appellanti, infine, senza contestare la qualità di comodanti loro attribuita dal Tribunale, sostengono di avere effettuato i lavori sul fabbricato col consenso della e di avere diritto al rimborso delle relative spese, pari ad euro CP_2
15.000,00, trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione necessari e urgenti, perché tendenti
alla tutela della salute e all'incolumità fisica dei conviventi tutti all'interno dell'immobile de quo
(Cass. 1216/ 2012 – 21023/2016). La sentenza sarebbe dunque errata, non avendo correttamente valutato questo profilo né considerato che, a mente del disposto dell'art. 1804 c.c., se da un lato il comodatario non può pretendere il pagamento delle migliorie, dall'altro ha però il diritto al rimborso degli interventi utili, necessari e/o urgenti.
Con la comparsa conclusionale, l'appellata ha reso noto alla Corte che i coniugi a Parte_2
seguito dell'intrapresa azione esecutiva avevano, nel corso del presente grado di giudizio,
provveduto a riconsegnarle l'immobile, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione del bene.
***
1. L'eccezione di nullità della sentenza impugnata per asserito difetto di capacità processuale di
è manifestamente infondata. In proposito, in disparte la novità della questione, è Controparte_2
sufficiente richiamare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte
secondo cui: “L'art. 75 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il
libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di
agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di
un rappresentante e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o
inabilitate” (Cassazione civile sez. III, 01/06/2022, n.17914). La invero non risulta privata CP_2
della capacità di agire a seguito di una sentenza di interdizione o di inabilitazione, sicché il suo stato di salute psichica certificato dal medico curante -peraltro descrittivo di una serie di disturbi di per sé
neppure tali da attestare una incapacità naturale dell'attrice- non ha alcuna incidenza sulla sua capacità processuale.
Pagina 8 In maniera inconcludente poi, gli appellanti si dolgono del fatto che a causa delle condizioni della come certificate il Giudice non aveva espletato l'interrogatorio formale, con lesione del loro CP_2
diritto di difesa, non avendo gli stessi rappresentato l'erroneità della decisione assunta.
2. Gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
Anche tale censura è manifestamente infondata.
Si condivide anzitutto la valorizzazione della testimonianza resa dal comandante della stazione dei
Carabinieri di Riola Sardo, . Il teste, per la funzione svolta e per il ruolo rivestito Testimone_1
non solo gode di particolare attendibilità, ma in un paese di così ridotte dimensioni, rappresenta verosimilmente anche punto di riferimento per i paesani in difficoltà. Ebbene, egli ha effettivamente riferito quanto appreso dall'attrice (“mi riferiva che non poteva fare nulla nella propria casa di
abitazione, nè portare via niente dalla stessa in quanto la figlia e il genero Controparte_1 Pt_1
glielo impedivano” “mi disse di essere stata anche spinta dal nipote, figlio del ”
[...] Pt_1
“riferiva che la figlia non ottemperava agli accordi non provvedendo alla sua cura” “mi riferiva
che veniva ingiuriata, offesa e che le parlavano male”) nella sua veste di soggetto preposto a ricevere segnalazioni, denunzie, querele dei cittadini, ma ha al contempo potuto apprezzare la gravità e serietà di tali dichiarazioni attraverso la propria, personale, diretta percezione di un forte turbamento della denunciante (la signora che lo aveva contattato in diverse occasioni, si era CP_2
recata in caserma piangendo). Ora, è evidente, che le forze dell'ordine che raccolgono una denunzia ben possano riferirne in qualità di testimoni in sede civile, salva una valutazione di attendibilità/veridicità delle dichiarazioni raccolte. Più in generale,
la testimonianza de relato actioris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass. n. 21568/2020; Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass. 11844/2006; Cass.
8358/2007). In sostanza, le deposizioni de relato actoris, in conformità all'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, da cui non si ha ragione di dissentire, sono prive di forza probatoria ove
Pagina 9 isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire - come nello specifico - la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali
(Cass. 11844/2006). La scelta di tener conto di dette deposizioni non richiede una specifica motivazione, poiché il giudice, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni delle soluzioni accolte, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 21568/2020; Cass. 16056/2016; Cass.
17097/2010; Cass. 12362/2006).
Peraltro, nella specie la motivazione resa dal primo giudice deve e può essere opportunamente integrata. Anzitutto non si coglie una contrapposizione rispetto alla testimonianza resa dalla sig.ra la quale secondo la doglianza espressa, non sarebbe stata presa nella debita Testimone_3
considerazione dal primo giudice. Il tribunale, invero, del tutto condivisibilmente, ha rilevato in proposito: “Il fatto poi che i convenuti manifestassero all'esterno, durante quei pochi anni tra la
stipulazione del contratto e la domanda giudiziale, una serenità familiare, come affermato dalla
teste quale vicina di casa, non toglie rilevanza al fatto che gli stessi non stessero Testimone_3
provvedendo a fornire alloggio, vitto, medicinali e vestiario alla anche perché il fatto che la CP_2
spesa la facesse materialmente il non vuol dire che la pagasse quest'ultimo, in Pt_1
considerazione del fatto che non avevano entrate a disposizione”. Trattasi di valutazioni non seriamente confutabili, posto che l'intero nucleo familiare dei convenuti si era addirittura trasferito nella casa della a cui avrebbero dovuto assicurare, fra l'altro, alloggio, vitto, medicinali ecc. CP_2
Per_ A tal proposito, nel prendere atto della nuova allegazione svolta in questa sede dai coniugi
, peraltro ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo cui sarebbero stati, all'epoca, in
[...]
grado di fare fronte con proprie risorse alle obbligazioni assunte [il , in qualità di operaio, Pt_1
svolgerebbe lavori per conto terzi con introiti quotidiani e i due figli, e entrambi Per_3 Per_4
conviventi con i genitori, sarebbero lavoratori dipendenti, con uno stipendio mensile a disposizione
Pagina 10 del nucleo familiare] se ne evidenzia, a tacer d'altro la contraddittorietà rispetto a quanto riferito dagli stessi in primo grado, secondo cui la prima era disoccupata e il secondo titolare di una pensione pari ad euro 280,00. Inconsistente è poi l'assunto secondo cui la capacità economica degli appellanti potrebbe desumersi dell'esborso di euro 15.000,00 effettuato per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile, atteso che, in disparte quanto si dirà appresso, tale circostanza è
rimasta tutt'altro che dimostrata.
3. Del tutto nuova è l'eccezione relativa alla mancata intimazione ad adempiere ex art. 1219 c.c.,
peraltro anch'essa manifestamente infondata, non rinvenendosi nel sistema una norma che obblighi colui che domanda la risoluzione del contratto per inadempimento a notificare previamente un'intimazione ad adempiere. Invero, la risoluzione del contratto per inadempimento non presuppone, in generale, un atto di costituzione in mora. Come anche fatto rilevare nell'interesse dell'appellata, secondo un orientamento costante in giurisprudenza, anche di legittimità, “… la
formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui
preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta
impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine
della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo
dell'inadempimento di non scarsa importanza” (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2024,
n.20021). D'altra parte a fronte di obbligazioni connotate da prestazioni di natura continuativa quali quelle assunte nel contratto di cui è causa è evidente che l'intimazione sarebbe stata del tutto superflua essendosi l'inadempimento già irrimediabilmente verificato.
4. Merita di essere disattesa anche la censura, formulata ai limiti della sua ammissibilità,
concernente il mancato accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
I coniugi si sono invero limitati ad allegare di aver effettuato a proprie spese dei lavori Parte_2
di ristrutturazione dell'immobile in Nurachi, per un importo pari ad euro 15.000,00, senza peraltro fornire la relativa prova. Difatti essi hanno prodotto in primo grado un preventivo della Parte_3
di ” - che peraltro indica quale committente – che
[...] Persona_7 Controparte_2
Pagina 11 ammonta a complessivi euro 9.000,00 oltre IVA di legge. Inoltre, in calce al predetto documento,
risultano riportati a mano gli importi versati, per un totale di euro 9.400,00 (cfr. doc. 2, parte convenuta primo grado). Non si comprende dunque, anzitutto, da dove derivi l'importo di euro
15.000,00 richiesto da parte appellante. Peraltro, l'unica fattura riguardante la casa in Nurachi
sarebbe la n. 101095 del 16.05.2014 di euro 184,44, che comunque nulla rivela sulla provenienza del denaro mentre la fattura di Bricomania, relativa a delle porte di ciliegio, pari ad euro 820,00,
non contiene alcun riferimento all'immobile in Nurachi. Anzi, dall'analisi dello stesso preventivo,
nonché da quanto dichiarato dai coniugi non risultano essere stati preventivati né effettuati lavori di sostituzione di porte. Gli odierni appellati avevano infatti affermato di aver provveduto a far eseguire i “necessari lavori di realizzazione e posa in opera di controsoffitti, di intonacatura,
tinteggiatura, pavimentazione e placcaggio, realizzazione di impianto elettrico e sanitario nonché
realizzazione del bagno compreso di tutti sanitari”, senza far alcuna menzione alla sostituzione delle porte (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Né il pagamento dei lavori da parte degli appellanti può dirsi provato attraverso la dichiarazione del testimone
, titolare dell'impresa edile, escusso all'udienza del 06.06.2019, il quale aveva Persona_7
affermato che per eseguire i pagamenti in contati si erano presentati da lui due volte la ed il CP_2
insieme, e che un'altra volta il pagamento era stato eseguito solo da nel Pt_1 Controparte_2
suo domicilio, precisando di non essere in grado di riferire se i soldi erano della o del CP_2
. Pt_1
Ma, in ogni caso, anche laddove volesse ritenersi dimostrato il pagamento dei lavori da parte dei coniugi, questi ultimi non avrebbero diritto al rimborso, in quanto l'abitazione era stata concessa loro a titolo di comodato precario e, per espressa previsione dell'art. 1808 c.c., il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Fermo restando che non risultano provati né la reale entità dei lavori di ristrutturazione, né i costi, né chi li avesse effettivamente sopportati, appare chiaro che si sia trattato di lavori finalizzati a soddisfare gli interessi dei
Pagina 12 comodatari, come in effetti accaduto da metà del 2014 fino a quando l'immobile non era stato rilasciato, in corso di causa, a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, in data 21.09.2022.
Da ultimo va rilevata l'inammissibilità dell'allegazione, del tutto nuova, e, peraltro, priva di oggettivi riscontri, per cui si sarebbe trattato di lavori necessari e urgenti, in quanto tendenti alla
tutela della salute e all'incolumità fisica dei conviventi tutti all'interno dell'immobile.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Appello incidentale. si duole del rigetto della sua domanda risarcitoria, ritenuta Controparte_2
dal Tribunale “ … solo enunciata dalla parte attrice, senza nessuna indicazione degli elementi
necessari a consentirne un accertamento, essendosi la stessa riservata di effettuare la liquidazione
dell'effettiva lesione patrimoniale in separato giudizio”.
A sostegno della doglianza l'appellante incidentale richiama l'orientamento della Suprema Corte
secondo cui "… la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e
sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un
giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in
concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro
effettiva liquidazione”. (Cass.- Civ. 20444/2016; Cass. Civ. 10482/2001; Cass. Civ.6690/ 2000).
Specificatamente, l'inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive e la sua risoluzione costituirebbero di per sé una fonte potenziale di danni, come confermato dal disposto dell'art 1453
c.c. che fa “salvo in ogni caso, il risarcimento del danno".
La richiesta di risarcimento dei danni sarebbe stata formulata anche per la mancata (o meglio,
tardiva) restituzione dell'immobile, che avrebbe causato all'esponente delle perdite economiche,
essendo ella titolare del diritto di usufrutto.
Da ultimo la sentenza richiederebbe di essere più che altro corretta, trattandosi evidentemente di
una mera svista ed in ogni caso riformata, nella parte del dispositivo (capo 1) là dove, dopo aver
dichiarato la risoluzione del contratto, cosi dispone: "di conseguenza ordina il rilascio
dell'immobile in favore di . La restituzione del bene non sarebbe, difatti, una Controparte_2
Pagina 13 "conseguenza" della risoluzione del contratto di mantenimento, bensì del rapporto di comodato in virtù del quale gli appellanti abitavano l'immobile.
L'appello incidentale è infondato.
Deve premettersi che per ottenere una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni è
necessario allegare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza (Cass., n. 24/1995, richiamata da Cass. civ., n. 10/2019). Segnatamente, «non è
sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche valutarne, sia pure in modo
sommario e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al
risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. In tale ipotesi
ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua
determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa
devono essere esaminati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure
sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto» (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/09/2022, n.27016, nonché Cass., nn. 21326/2018; 25638/2010; 10453/2010, richiamate da Cass.
civ., n. 10/2019).
Ebbene, alla stregua dei principi espressi deve concludersi che la assoluta mancanza di allegazione prima ancora che di prova (non sono emersi specifici episodi di maltrattamenti o prevaricazione nei confronti della porti ad escludere anzitutto la sussistenza dei presupposti per pronunciare la CP_2
condanna generica per i danni derivanti dalla risoluzione del contratto di mantenimento.
Stesso discorso vale per la domanda di condanna generica per i danni derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile fino all'effettivo rilascio (avvenuto nel corso del presente grado di giudizio). Difatti tale domanda è stata meramente enunciata senza alcuna allegazione di supporto,
come sarebbe stato onere della parte attrice, salva la prova inerente al quantum da riservare al separato giudizio di liquidazione.
Deve, infine, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dell'immobile, stante la pacifica riconsegna dell'immobile, come detto, intervenuta nel
Pagina 14 corso del presente grado del giudizio. Resta, assorbita la questione (terminologica) sollevata dall'appellante incidentale in ordine all'utilizzo dell'espressione “di conseguenza” ricollegata alla pronuncia di risoluzione, piuttosto che al venir meno del comodato precario (con la precisazione che i due momenti, praticamente, coincidono, essendo, il comodato precario, inscindibilmente collegato al contratto di mantenimento di cui è stata domandata la risoluzione).
Le spese del presente grado devono essere compensate nella misura di un terzo stante la soccombenza della sull'appello incidentale, e poste a carico degli appellanti principali per la CP_2
restante parte secondo il criterio di prevalente soccombenza;
le stesse sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale e quelli minimi per la trattazione/istruttoria stante la trascurabile attività
svolta in tale fase.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da e , avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 Parte_1
di Cagliari n. 416/2021, pubblicata in data 3.08.2021;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la citata sentenza;
Controparte_2
3) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dell'immobile;
4) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese processuali relative al presente grado e
Pagina 15 condanna e in solido alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
della restante parte, che liquida in € 3.253,33 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
5) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
II sottosezione civile composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 475/2021 del ruolo affari generali del contenzioso civile promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...], e (C.F.: Parte_1
), nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], C.F._2
elettivamente domiciliati in Milano viale dei Mille n. 32, presso lo studio dell'avv. Emanuela Preiti,
del Foro di Torino, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione in appello,
appellanti
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente in Controparte_2 C.F._3
Cuglieri, via Azuni n. 12, elettivamente domiciliata in Oristano, via Giovanni XXIII n. 10, presso lo
Pagina 1 studio dell'avv. Francesco Campanelli, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Lorenzo Campanelli, giusta procura posta a margine dell'atto di citazione in primo grado del 8.11.2017,
appellata
All'udienza del 08/11/2024 la causa è stata tenuta a decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse degli appellanti: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari, in riforma della
sentenza impugnata, cosi statuire: In Via Preliminare: 1) dichiarare ammissibile il presente appello
e conseguentemente revocare la provvisoria esecuzione della sentenza impugnata. Nel merito: a)
accertare e dichiarare il difetto di capacità processuale dell'appellata e per Controparte_2
l'effetto dichiarare nulla l'opposta sentenza;
b) rigettare la domanda avversaria di risoluzione
contrattuale per l'inesistenza dell'invocato inadempimento contrattuale;
c) Accoglimento della
domanda riconvenzionale, per le motivazioni spiegate nell'atto introduttivo dell'appello e con gli
atti di causa;
d) Accoglimento di tutte le conclusioni richieste in primo grado sia con comparsa
costitutiva e di risposta che con ogni atto di causa;
e) in ogni caso con vittoria di spese. Diritti ed
onorari e compensi di entrambi i gradi da distrarsi in favore del difensore costituito, oltre il
rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge”.
Nell'interesse dell'appellata: “Piaccia all' Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni avversa istanza
eccezione e deduzione disattesa 1) rigettare l'appello avversariamente proposto perché infondato,
correggendo il capo 1) del dispositivo della sentenza di primo grado nel punto in cui appare la
parola "di conseguenza" eliminando dal dispositivo la stessa e fermo restando l'ordine di rilascio
dell'immobile per cui è causa. 2) In via meramente subordinata e salvo gravame, dichiarare la
nullità del contratto ex art. 1418 c.c per impossibilità originaria della causa. 3) Dichiarare cessata
Pagina 2 la materia del contendere in ordine alla richiesta di condanna alla restituzione dell'immobile, come
conseguenza della cessazione del rapporto di comodato, avendo, gli odierni appellanti
riconsegnato l'immobile per cui è causa nel corso del giudizio di appello, a seguito dell'intervento
dell'Ufficiale Giudiziario. 4) In accoglimento dell'appello incidentale, condannare gli appellanti al
risarcimento dei danni in favore della da accertarsi e liquidarsi in separato CP_2 CP_2
giudizio, ivi compresi quelli relativi alla ritardata restituzione dell'immobile. 5)Nel caso in cui non
venga ritenuto semplice errore materiale emendabile senza specifica impugnazione, correggere il
capo 1 del dispositivo della sentenza di primo grado nel punto in cui appare la parola "di
conseguenza" eliminando dal dispositivo la stessa e fermo restando l'ordine di rilascio
dell'immobile per cui è causa nello stesso dispositivo contenuto. 6) Vinte le spese del giudizio”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 16.11.2017 convenne in giudizio sua figlia Controparte_2
e il genero domandando al Tribunale di Oristano di dichiarare risolto Controparte_1 Parte_1
il contratto stipulato in data 13.05.2014, a rogito notaio dottoressa Rep. n. 9193, Persona_1
Racc. 5620, con il quale aveva trasferito loro, riservandosene l'usufrutto, la nuda proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione, sito in Nurachi, via Azuni 55, distinto in catasto al Fg. 2,
mapp. 1904, categoria A/2, classe 4, vani 7.5, in cambio del mantenimento da parte di questi,
comprensivo di alloggio, vitto, medicinali e quant'altro necessario a consentirle una decorosa e serena esistenza.
L'attrice lamentò che i convenuti si erano resi gravemente inadempienti alle obbligazioni assunte,
non avendola inserita nella loro casa familiare, ma, piuttosto, essendo andati a vivere con il proprio nucleo nella sua abitazione in Nurachi, finendo col gravare su di lei per consumi e utenze;
quanto al vitto era lei a provvedervi consegnando a tal fine mensilmente alla figlia e al genero € 500,00, oltre ad acquistare personalmente alimentari, medicinali e quant'altro. Lamentò, infine, che a causa della loro condotta morale, caratterizzata da rimproveri e insofferenza nei suoi confronti, era stata
Pagina 3 costretta a lasciare la propria abitazione di Nurachi per andare a vivere a Cuglieri in un'altra abitazione.
Si costituirono i convenuti resistendo ed eccependo che il contratto prevedeva solo che la CP_2
venisse accolta nella loro famiglia, non già nella loro casa di Narbolia, peraltro inidonea ad ospitarla sia per le dimensioni ridotte che per gli spazi già molto angusti per lo stesso nucleo di essi convenuti, senza contare che tale trasferimento sarebbe stato contrario al desiderio espresso dalla medesima. Sostennero, per contro, di aver adempiuto alle prestazioni, avendo assistito la CP_2
anche una volta che quest'ultima si era trasferita da sola in un altro immobile, recandosi da lei quasi tutti i giorni per fare le pulizie di casa, la spesa e prepararle da mangiare. Allegarono altresì che era stata la stessa attrice a proporre loro, già prima di addivenire alla stipula dell'atto pubblico di cessione, di occuparsi della ultimazione dei lavori del primo piano della casa di Nurachi in modo da consentirvi il loro trasferimento, ed evidenziarono, infine, di avere provveduto, a proprie spese, a fare eseguire i necessari lavori di realizzazione e posa in opera di controsoffitti, intonacatura,
tinteggiatura, pavimentazione e placcaggio, realizzazione di impianto elettrico e sanitario nonché
realizzazione del bagno compreso di tutti sanitari, per un ammontare di circa 15.000,00 euro.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, venne decisa con sentenza n.
416/2022, pubblicata in data 3.08.2021, con la quale il Tribunale di Oristano statuì nei seguenti termini: “…definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1 - Accoglie la domanda proposta da parte attrice, e per l'effetto, dichiara la
risoluzione, per grave inadempimento dei vitalizianti del contratto di mantenimento del 13.05.2014,
rogito notaio Dott.ssa Rep. n. 9193, Racc. 5620, avente ad oggetto la nuda Persona_1
proprietà del fabbricato adibito a civile abitazione sito in Nurachi, via Azuni 55, distinto in catasto
al Fg. 2, mapp. 1904, categoria A/2, classe 4, vani 7.5 e di conseguenza, ordina il rilascio
dell'immobile in favore di 2 - Rigetta la domanda riconvenzionale;
3 - Controparte_2
Condanna i convenuti, a rimborsare ad oltre il contributo unificato, le spese di Controparte_2
lite, che si liquidano in € 7.254,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge”.
Pagina 4 Si espone, in sintesi, il percorso motivazionale posto dal Tribunale a fondamento della pronuncia:
- il contratto oggetto di causa doveva essere qualificato vitalizio alimentare, avendo i convenuti assunto, quale corrispettivo per il trasferimento della nuda proprietà, l'obbligo di provvedere a tutti
i bisogni materiali e morali della vitalizata, quali alloggio, vitto, assistenza domiciliare etc.
nessuno escluso anche se imprevedibile o sopravvenuto;
- essendo il contratto evidentemente caratterizzato dalla causa sinallagmatica dell'attribuzione
onerosa, alla luce dei principi generali in materia di onere della prova in caso di azione per risoluzione contrattuale (cfr. ordinanza Cass. n. 1080 del 20/01/2020 che a sua volta rinvia a quanto stabilito in via generale da Cass. sez. unite n. 13533 del 2001), doveva ritenersi, da un lato, che la producendo il contratto di mantenimento e allegando l'inadempimento dei convenuti, avesse CP_2
correttamente assolto al proprio onere probatorio, dall'altro lato, che i convenuti non avessero fornito la prova dell'avvenuto adempimento agli obblighi di mantenimento, come loro onere;
- il contratto di mantenimento doveva dunque dichiararsi risolto per inadempimento dei convenuti e doveva conseguentemente disporsi in ordine agli effetti restitutori previsti dall'art. 1458 c.c.;
- non poteva trovare accoglimento la domanda di risarcimento dei danni, in quanto solo enunciata dalla parte attrice, senza nessuna indicazione degli elementi necessari a consentirne un
accertamento, essendosi la stessa riservata di effettuare la liquidazione della effettiva lesione
patrimoniale in separato giudizio;
alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. II,
sentenza 27/01/2012 n° 1216, nonché Cass. civ. n. 7923/1992), doveva ritenersi infondata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, i quali, qualificati comodatari, per essere stato
l'immobile messo a loro disposizione per esigenze della famiglia non potevano avere diritto al rimborso per gli asseriti miglioramenti né ai sensi dell'art. 1150 c.c. né in forza dell'art. 936 c.c.,
ma neppure ai sensi dell'art. 1808 c.c. essendosi trattato di spese sostenute per il godimento della cosa.
Pagina 5 ***
Hanno proposto appello e articolando quattro motivi di censura. Controparte_1 Parte_1
ha resistito e proposto appello incidentale con riguardo al rigetto della domanda Controparte_2
di condanna generica delle controparti al risarcimento dei danni in suo favore.
1. Nullità della sentenza per difetto di capacità processuale dell'appellata Controparte_2
Secondo gli appellanti, sarebbe emerso in corso di causa in maniera palese il difetto di capacità
processuale, ai sensi dell'art. 75 c.p.c., in capo all'attrice. Tanto si evincerebbe dal certificato medico della dottoressa datato 14.11.2019, prodotto all'udienza del 18.11.2019, Persona_2
attestante il decadimento cognitivo con deficit memonici della tale da attestare che CP_2
quest'ultima non è nelle condizioni, per la grave malattia di cui è affetta, di poter agire sul piano
sostanziale del processo. Tale certificazione avrebbe, inoltre, cagionato loro un grave pregiudizio
per aver determinato la revoca dell'interrogatorio formale dell'attrice, così impendendo loro di esercitare appieno il diritto di difesa.
2. Valutazione dei mezzi istruttori rilevanti ai fini della decisione. Il giudice di primo grado avrebbe errato nel dare rilevanza alla testimonianza di (comandante della Stazione Testimone_1
dei carabinieri di Riola Sardo), ritenendo invece inattendibili tutte le altre prove testimoniali. La sua testimonianza, oltre ad essere caratterizzata da scarsa genuinità, dovrebbe essere considerata nulla,
trattandosi di teste de relato actoris, avendo deposto su fatti riferiti direttamente dall'attrice.
Segnatamente, la sentenza fondata su una dichiarazione de relato actoris sarebbe affetta da nullità
perché priva della motivazione. Per contro non si comprenderebbe la ragione per cui il Tribunale
non abbia ritenuto rilevante la dichiarazione della teste (non parente delle parti in Testimone_2
causa ed informata sui fatti in quanto vicina di casa), la quale, sentita all'udienza del 28.10.2019,
aveva confermato che “…dall'anno 2013 la e si [erano] occupati Controparte_1 Parte_1
della accogliendola nella loro famiglia occupandosi del vitto, alloggio della stessa ed CP_2
accompagnandola alle visite mediche” precisando inoltre che “… la figlia si occupava delle pulizie
Pagina 6 della casa mentre il marito faceva la spesa anche quando la si [era] trasferita nella casa di CP_2
Nurachi”.
Non sarebbe rispondente al vero, inoltre, a detta degli appellanti, quanto rilevato dal giudice di primo grado, per cui gli stessi non avrebbero avuto il denaro necessario per mantenere la In CP_2
proposito costoro hanno sostenuto che “il Sig. è un operaio dove svolge lavori per conto Pt_1
terzi con introiti quotidiani e i due figli degli appellanti, e , entrambi Persona_3 Per_4
conviventi con i genitori, sono lavoratori dipendenti, uno lavora al CRAI Supermercati in Oristano,
l'altra presso una pizzeria in Oristano, con uno stipendio mensile ciascuno a disposizione del
nucleo familiare”. La loro capacità economica sarebbe poi dimostrata dall'aver provveduto a loro spese alla ristrutturazione della casa di cui trattasi per un importo di euro 15.000,00.
3. Nullità della sentenza per mancata intimazione ad adempiere ex art. 1219 c.c. Gli appellanti sostengono che la domanda di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c. avrebbe dovuto essere preceduta da un atto di costituzione in mora del presunto inadempiente (Cass. Civ., sez. lavoro n.
12078 del 18.08.2003). Secondo il disposto dell'art. 1453 c.c., infatti, il presunto debitore non può
considerarsi inadempiente al momento in cui viene proposta la domanda di risoluzione, a meno che non sia stato preventivamente costituito in mora. Nel caso di specie, non essendo stato notificato alcun atto di costituzione in mora, non potrebbe applicarsi l'art. 1453 c.c. posto che “…, anche se la
domanda giudiziale di risoluzione può valere come atto di intimazione o richiesta di adempimento
ex art. 1219 c.c., un tale atto deve pur sempre lasciare al convenuto la possibilità materiale di
adempiere, in caso contrario manca di ogni colpa da parte sua.”.
Dalle dichiarazioni testimoniali, anche da quelle ritenute inattendibili, emergerebbe palesemente
che l'appellata aveva preferito seguire la figlia a Cuglieri, in quanto bisognosa “di Persona_5
aiuto, sia materiale che economico, abbandonando la casa di Nurachi, oggetto di contratto di
mantenimento, e che sicuramente la costituzione in mora non era stata notificata agli appellanti per
non dare loro la possibilità di adempiere.”.
Pagina 7
4. Errata valutazione della domanda riconvenzionale. Gli appellanti, infine, senza contestare la qualità di comodanti loro attribuita dal Tribunale, sostengono di avere effettuato i lavori sul fabbricato col consenso della e di avere diritto al rimborso delle relative spese, pari ad euro CP_2
15.000,00, trattandosi di lavori di straordinaria manutenzione necessari e urgenti, perché tendenti
alla tutela della salute e all'incolumità fisica dei conviventi tutti all'interno dell'immobile de quo
(Cass. 1216/ 2012 – 21023/2016). La sentenza sarebbe dunque errata, non avendo correttamente valutato questo profilo né considerato che, a mente del disposto dell'art. 1804 c.c., se da un lato il comodatario non può pretendere il pagamento delle migliorie, dall'altro ha però il diritto al rimborso degli interventi utili, necessari e/o urgenti.
Con la comparsa conclusionale, l'appellata ha reso noto alla Corte che i coniugi a Parte_2
seguito dell'intrapresa azione esecutiva avevano, nel corso del presente grado di giudizio,
provveduto a riconsegnarle l'immobile, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di restituzione del bene.
***
1. L'eccezione di nullità della sentenza impugnata per asserito difetto di capacità processuale di
è manifestamente infondata. In proposito, in disparte la novità della questione, è Controparte_2
sufficiente richiamare il principio più volte affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte
secondo cui: “L'art. 75 c.p.c. nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il
libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state private della capacità di
agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione, ovvero con provvedimento di nomina di
un rappresentante e non anche a quelle colpite da incapacità naturale, ma non interdette o
inabilitate” (Cassazione civile sez. III, 01/06/2022, n.17914). La invero non risulta privata CP_2
della capacità di agire a seguito di una sentenza di interdizione o di inabilitazione, sicché il suo stato di salute psichica certificato dal medico curante -peraltro descrittivo di una serie di disturbi di per sé
neppure tali da attestare una incapacità naturale dell'attrice- non ha alcuna incidenza sulla sua capacità processuale.
Pagina 8 In maniera inconcludente poi, gli appellanti si dolgono del fatto che a causa delle condizioni della come certificate il Giudice non aveva espletato l'interrogatorio formale, con lesione del loro CP_2
diritto di difesa, non avendo gli stessi rappresentato l'erroneità della decisione assunta.
2. Gli appellanti lamentano l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di primo grado.
Anche tale censura è manifestamente infondata.
Si condivide anzitutto la valorizzazione della testimonianza resa dal comandante della stazione dei
Carabinieri di Riola Sardo, . Il teste, per la funzione svolta e per il ruolo rivestito Testimone_1
non solo gode di particolare attendibilità, ma in un paese di così ridotte dimensioni, rappresenta verosimilmente anche punto di riferimento per i paesani in difficoltà. Ebbene, egli ha effettivamente riferito quanto appreso dall'attrice (“mi riferiva che non poteva fare nulla nella propria casa di
abitazione, nè portare via niente dalla stessa in quanto la figlia e il genero Controparte_1 Pt_1
glielo impedivano” “mi disse di essere stata anche spinta dal nipote, figlio del ”
[...] Pt_1
“riferiva che la figlia non ottemperava agli accordi non provvedendo alla sua cura” “mi riferiva
che veniva ingiuriata, offesa e che le parlavano male”) nella sua veste di soggetto preposto a ricevere segnalazioni, denunzie, querele dei cittadini, ma ha al contempo potuto apprezzare la gravità e serietà di tali dichiarazioni attraverso la propria, personale, diretta percezione di un forte turbamento della denunciante (la signora che lo aveva contattato in diverse occasioni, si era CP_2
recata in caserma piangendo). Ora, è evidente, che le forze dell'ordine che raccolgono una denunzia ben possano riferirne in qualità di testimoni in sede civile, salva una valutazione di attendibilità/veridicità delle dichiarazioni raccolte. Più in generale,
la testimonianza de relato actioris, pur avendo un valore probatorio fortemente attenuato, resta elemento di cui il giudice può tener conto ai fini della decisione nel contesto delle altre risultanze di causa (Cass. n. 21568/2020; Cass. 18352/2013; Cass. 11733/2013; Cass. 11844/2006; Cass.
8358/2007). In sostanza, le deposizioni de relato actoris, in conformità all'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, da cui non si ha ragione di dissentire, sono prive di forza probatoria ove
Pagina 9 isolatamente considerate, ma ciò non esclude che possano costituire - come nello specifico - la fonte del convincimento del giudice ove invece valutate unitamente alle altre emergenze processuali
(Cass. 11844/2006). La scelta di tener conto di dette deposizioni non richiede una specifica motivazione, poiché il giudice, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni delle soluzioni accolte, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, risultino logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 21568/2020; Cass. 16056/2016; Cass.
17097/2010; Cass. 12362/2006).
Peraltro, nella specie la motivazione resa dal primo giudice deve e può essere opportunamente integrata. Anzitutto non si coglie una contrapposizione rispetto alla testimonianza resa dalla sig.ra la quale secondo la doglianza espressa, non sarebbe stata presa nella debita Testimone_3
considerazione dal primo giudice. Il tribunale, invero, del tutto condivisibilmente, ha rilevato in proposito: “Il fatto poi che i convenuti manifestassero all'esterno, durante quei pochi anni tra la
stipulazione del contratto e la domanda giudiziale, una serenità familiare, come affermato dalla
teste quale vicina di casa, non toglie rilevanza al fatto che gli stessi non stessero Testimone_3
provvedendo a fornire alloggio, vitto, medicinali e vestiario alla anche perché il fatto che la CP_2
spesa la facesse materialmente il non vuol dire che la pagasse quest'ultimo, in Pt_1
considerazione del fatto che non avevano entrate a disposizione”. Trattasi di valutazioni non seriamente confutabili, posto che l'intero nucleo familiare dei convenuti si era addirittura trasferito nella casa della a cui avrebbero dovuto assicurare, fra l'altro, alloggio, vitto, medicinali ecc. CP_2
Per_ A tal proposito, nel prendere atto della nuova allegazione svolta in questa sede dai coniugi
, peraltro ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo cui sarebbero stati, all'epoca, in
[...]
grado di fare fronte con proprie risorse alle obbligazioni assunte [il , in qualità di operaio, Pt_1
svolgerebbe lavori per conto terzi con introiti quotidiani e i due figli, e entrambi Per_3 Per_4
conviventi con i genitori, sarebbero lavoratori dipendenti, con uno stipendio mensile a disposizione
Pagina 10 del nucleo familiare] se ne evidenzia, a tacer d'altro la contraddittorietà rispetto a quanto riferito dagli stessi in primo grado, secondo cui la prima era disoccupata e il secondo titolare di una pensione pari ad euro 280,00. Inconsistente è poi l'assunto secondo cui la capacità economica degli appellanti potrebbe desumersi dell'esborso di euro 15.000,00 effettuato per eseguire i lavori di ristrutturazione dell'immobile, atteso che, in disparte quanto si dirà appresso, tale circostanza è
rimasta tutt'altro che dimostrata.
3. Del tutto nuova è l'eccezione relativa alla mancata intimazione ad adempiere ex art. 1219 c.c.,
peraltro anch'essa manifestamente infondata, non rinvenendosi nel sistema una norma che obblighi colui che domanda la risoluzione del contratto per inadempimento a notificare previamente un'intimazione ad adempiere. Invero, la risoluzione del contratto per inadempimento non presuppone, in generale, un atto di costituzione in mora. Come anche fatto rilevare nell'interesse dell'appellata, secondo un orientamento costante in giurisprudenza, anche di legittimità, “… la
formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui
preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta
impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine
della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo
dell'inadempimento di non scarsa importanza” (cfr. Cassazione civile sez. III, 19/07/2024,
n.20021). D'altra parte a fronte di obbligazioni connotate da prestazioni di natura continuativa quali quelle assunte nel contratto di cui è causa è evidente che l'intimazione sarebbe stata del tutto superflua essendosi l'inadempimento già irrimediabilmente verificato.
4. Merita di essere disattesa anche la censura, formulata ai limiti della sua ammissibilità,
concernente il mancato accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dai convenuti.
I coniugi si sono invero limitati ad allegare di aver effettuato a proprie spese dei lavori Parte_2
di ristrutturazione dell'immobile in Nurachi, per un importo pari ad euro 15.000,00, senza peraltro fornire la relativa prova. Difatti essi hanno prodotto in primo grado un preventivo della Parte_3
di ” - che peraltro indica quale committente – che
[...] Persona_7 Controparte_2
Pagina 11 ammonta a complessivi euro 9.000,00 oltre IVA di legge. Inoltre, in calce al predetto documento,
risultano riportati a mano gli importi versati, per un totale di euro 9.400,00 (cfr. doc. 2, parte convenuta primo grado). Non si comprende dunque, anzitutto, da dove derivi l'importo di euro
15.000,00 richiesto da parte appellante. Peraltro, l'unica fattura riguardante la casa in Nurachi
sarebbe la n. 101095 del 16.05.2014 di euro 184,44, che comunque nulla rivela sulla provenienza del denaro mentre la fattura di Bricomania, relativa a delle porte di ciliegio, pari ad euro 820,00,
non contiene alcun riferimento all'immobile in Nurachi. Anzi, dall'analisi dello stesso preventivo,
nonché da quanto dichiarato dai coniugi non risultano essere stati preventivati né effettuati lavori di sostituzione di porte. Gli odierni appellati avevano infatti affermato di aver provveduto a far eseguire i “necessari lavori di realizzazione e posa in opera di controsoffitti, di intonacatura,
tinteggiatura, pavimentazione e placcaggio, realizzazione di impianto elettrico e sanitario nonché
realizzazione del bagno compreso di tutti sanitari”, senza far alcuna menzione alla sostituzione delle porte (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione e risposta in primo grado). Né il pagamento dei lavori da parte degli appellanti può dirsi provato attraverso la dichiarazione del testimone
, titolare dell'impresa edile, escusso all'udienza del 06.06.2019, il quale aveva Persona_7
affermato che per eseguire i pagamenti in contati si erano presentati da lui due volte la ed il CP_2
insieme, e che un'altra volta il pagamento era stato eseguito solo da nel Pt_1 Controparte_2
suo domicilio, precisando di non essere in grado di riferire se i soldi erano della o del CP_2
. Pt_1
Ma, in ogni caso, anche laddove volesse ritenersi dimostrato il pagamento dei lavori da parte dei coniugi, questi ultimi non avrebbero diritto al rimborso, in quanto l'abitazione era stata concessa loro a titolo di comodato precario e, per espressa previsione dell'art. 1808 c.c., il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Fermo restando che non risultano provati né la reale entità dei lavori di ristrutturazione, né i costi, né chi li avesse effettivamente sopportati, appare chiaro che si sia trattato di lavori finalizzati a soddisfare gli interessi dei
Pagina 12 comodatari, come in effetti accaduto da metà del 2014 fino a quando l'immobile non era stato rilasciato, in corso di causa, a seguito dell'intervento dell'ufficiale giudiziario, in data 21.09.2022.
Da ultimo va rilevata l'inammissibilità dell'allegazione, del tutto nuova, e, peraltro, priva di oggettivi riscontri, per cui si sarebbe trattato di lavori necessari e urgenti, in quanto tendenti alla
tutela della salute e all'incolumità fisica dei conviventi tutti all'interno dell'immobile.
L'appello deve, pertanto, essere rigettato.
Appello incidentale. si duole del rigetto della sua domanda risarcitoria, ritenuta Controparte_2
dal Tribunale “ … solo enunciata dalla parte attrice, senza nessuna indicazione degli elementi
necessari a consentirne un accertamento, essendosi la stessa riservata di effettuare la liquidazione
dell'effettiva lesione patrimoniale in separato giudizio”.
A sostegno della doglianza l'appellante incidentale richiama l'orientamento della Suprema Corte
secondo cui "… la sentenza di condanna generica postula, quale presupposto necessario e
sufficiente a legittimarne l'adozione, solo l'accertamento di un fatto ritenuto, alla stregua di un
giudizio di probabilità, potenzialmente produttivo di danni, mentre il riscontro dell'esistenza, in
concreto, di questi ultimi, benché già ivi possibile, può anche essere differito alla fase della loro
effettiva liquidazione”. (Cass.- Civ. 20444/2016; Cass. Civ. 10482/2001; Cass. Civ.6690/ 2000).
Specificatamente, l'inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive e la sua risoluzione costituirebbero di per sé una fonte potenziale di danni, come confermato dal disposto dell'art 1453
c.c. che fa “salvo in ogni caso, il risarcimento del danno".
La richiesta di risarcimento dei danni sarebbe stata formulata anche per la mancata (o meglio,
tardiva) restituzione dell'immobile, che avrebbe causato all'esponente delle perdite economiche,
essendo ella titolare del diritto di usufrutto.
Da ultimo la sentenza richiederebbe di essere più che altro corretta, trattandosi evidentemente di
una mera svista ed in ogni caso riformata, nella parte del dispositivo (capo 1) là dove, dopo aver
dichiarato la risoluzione del contratto, cosi dispone: "di conseguenza ordina il rilascio
dell'immobile in favore di . La restituzione del bene non sarebbe, difatti, una Controparte_2
Pagina 13 "conseguenza" della risoluzione del contratto di mantenimento, bensì del rapporto di comodato in virtù del quale gli appellanti abitavano l'immobile.
L'appello incidentale è infondato.
Deve premettersi che per ottenere una sentenza di condanna generica al risarcimento dei danni è
necessario allegare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, del quale deve essere dimostrata l'esistenza (Cass., n. 24/1995, richiamata da Cass. civ., n. 10/2019). Segnatamente, «non è
sufficiente accertare l'illegittimità della condotta, ma occorre anche valutarne, sia pure in modo
sommario e con valutazione probabilistica, la portata dannosa, senza la quale il diritto al
risarcimento, di cui si chiede anticipatamente la tutela, non può essere configurato. In tale ipotesi
ciò che viene rinviato al separato giudizio è soltanto l'accertamento in concreto del danno nella sua
determinazione quantitativa, mentre l'esistenza del fatto illecito e della sua potenzialità dannosa
devono essere esaminati nel giudizio relativo all'an debeatur e di essi va data la prova sia pure
sommaria e generica, in quanto ne costituiscono il presupposto» (cfr. Cassazione civile sez. III,
14/09/2022, n.27016, nonché Cass., nn. 21326/2018; 25638/2010; 10453/2010, richiamate da Cass.
civ., n. 10/2019).
Ebbene, alla stregua dei principi espressi deve concludersi che la assoluta mancanza di allegazione prima ancora che di prova (non sono emersi specifici episodi di maltrattamenti o prevaricazione nei confronti della porti ad escludere anzitutto la sussistenza dei presupposti per pronunciare la CP_2
condanna generica per i danni derivanti dalla risoluzione del contratto di mantenimento.
Stesso discorso vale per la domanda di condanna generica per i danni derivanti dalla ritardata restituzione dell'immobile fino all'effettivo rilascio (avvenuto nel corso del presente grado di giudizio). Difatti tale domanda è stata meramente enunciata senza alcuna allegazione di supporto,
come sarebbe stato onere della parte attrice, salva la prova inerente al quantum da riservare al separato giudizio di liquidazione.
Deve, infine, essere dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dell'immobile, stante la pacifica riconsegna dell'immobile, come detto, intervenuta nel
Pagina 14 corso del presente grado del giudizio. Resta, assorbita la questione (terminologica) sollevata dall'appellante incidentale in ordine all'utilizzo dell'espressione “di conseguenza” ricollegata alla pronuncia di risoluzione, piuttosto che al venir meno del comodato precario (con la precisazione che i due momenti, praticamente, coincidono, essendo, il comodato precario, inscindibilmente collegato al contratto di mantenimento di cui è stata domandata la risoluzione).
Le spese del presente grado devono essere compensate nella misura di un terzo stante la soccombenza della sull'appello incidentale, e poste a carico degli appellanti principali per la CP_2
restante parte secondo il criterio di prevalente soccombenza;
le stesse sono liquidate con riferimento allo scaglione di valore da euro 5.201,00 a 26.000,00, applicando i valori medi per le fasi di studio,
introduttiva e decisionale e quelli minimi per la trattazione/istruttoria stante la trascurabile attività
svolta in tale fase.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17,
L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da e , avverso la sentenza del Tribunale Controparte_1 Parte_1
di Cagliari n. 416/2021, pubblicata in data 3.08.2021;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la citata sentenza;
Controparte_2
3) dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di rilascio dell'immobile;
4) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese processuali relative al presente grado e
Pagina 15 condanna e in solido alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
della restante parte, che liquida in € 3.253,33 per compensi di avvocato, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
5) dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte degli appellanti principali e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 20 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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