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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/06/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 221 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021,
promosso da:
, nato a [...], il [...] ed ivi elettivamente domiciliato in Parte_1
presso lo studio dell'Avv. BALZANO LUCA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
, nata a [...], il [...] ed elettivamente domiciliata Controparte_1
in Selargius (CA), presso lo studio dell'Avv. ZONCHELLO SIMONA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale.
Ai fini anagrafici, il minore continuerà a risiedere unitamente alla madre in Serdiana.
1. I genitori, nel rispetto delle aspirazioni e delle inclinazioni del figlio minore, adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alle cure mediche ed alle vaccinazioni, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza abituale, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi d'istruzione e di svago, alle attività sportive e ricreative.
2. Con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita del figlio, ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza dello stesso presso di sé.
3. Ciascun genitore, in caso di malattie e/o emergenze che riguardano il figlio, si obbliga ad informare immediatamente, con ogni mezzo possibile, l'altro genitore.
4. Il calendario dei tempi di permanenza del minore presso ogni genitore potrà subire variazioni, anche sensibili, in caso di malattia e/o indisposizione del minore e i genitori avranno cura di determinare un nuovo calendario che tenga conto dei suddetti giorni di malattia e della necessaria convalescenza.
5. Ciascun genitore si impegna a garantire l'esercizio del diritto del figlio a conservare rapporti continuativi e significativi con i nonni ed i parenti dell'altro genitore.
6. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
7. Salvo diversi accordi, il figlio minore starà con ciascun genitore con le seguenti modalità: ❖
Durante la settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, quest'ultimo lo terrà con sé dal venerdì, quando la madre lo porterà presso la casa paterna all'uscita di scuola
o alle ore 9:00 quando non c'è scuola, ed il padre provvederà a riportarlo alla madre il lunedì alle ore 13 o a scuola alle ore 8:30.
Pagina 2 ❖ Durante la settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, starà con il padre dal martedì, dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle ore 9:00) fino al venerdì quando lo porterà a scuola o a casa della madre alle ore 13:00 quando non c'è scuola.
❖ Ciascun genitore, o terza persona da loro delegata, provvederà ad accompagnare il figlio dall'altro genitore e a riprenderlo secondo il criterio dell'alternanza tra genitori.
❖ Resta inteso che entrambi i genitori, quando il bambino è presso ciascuno di essi, seguiranno il figlio negli impegni scolastici e garantiranno, laddove possibile, la frequentazione e la partecipazione ad ogni attività sportiva, ricreativa o impegno da loro precedentemente e concordemente assunto.
❖ Il minore trascorrerà ogni anno, come da tradizione familiare, la Vigilia di Natale con il padre e la giornata di Natale con la madre, l'Epifania ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
per quanto concerne le festività di Capodanno, ad anni alterni il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo consecutivo di 3-7 giorni dal 29 dicembre al 4 gennaio, e così anche per le vacanze
Pasquali per un periodo consecutivo di 7 giorni secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori da un anno all'altro. ❖ Il figlio minore potrà inoltre trascorrere, durante l'anno, ulteriori periodi di vacanza di 7 giorni continuativi con ciascuno dei genitori, da concordare con congruo reciproco preavviso, comunque non inferiore a 15 giorni.
❖ Il figlio minore potrà trascorrere la giornata del suo compleanno con entrambi i genitori, anche disgiuntamente, salvo diversi accordi che saranno assunti dai genitori di anno in anno in considerazione delle esigenze del minore;
trascorrerà, altresì, con ciascun genitore la giornata del compleanno di questi.
❖ Salvo diversi accordi, ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche ed in concomitanza col proprio periodo di ferie, terrà con sé il figlio per un periodo di complessivi 14 giorni non consecutivi, da suddividere in periodi di una settimana ciascuna durante il mese di luglio e di agosto, secondo le esigenze del minore. I genitori avranno cura di concordare tali periodi preferibilmente entro la conclusione dell'anno scolastico o comunque entro il mese antecedente le suddette ferie.
❖ Resta inteso che tutte le condizioni di cui sopra potranno essere di volta in volta modificate in base alle contingenti esigenze del figlio minore e di ciascun genitore, sempre previo ragionevole accordo.
8. Ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio minore nel periodo di permanenza presso di sé.
9. Ciascun genitore concorrerà, nella misura della metà per ciascuno, alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive relative al figlio (in particolare: visite mediche specialistiche ed
Pagina 3 acquisto di eventuali supporti prescritti;
spese relative alla frequenza scolastica, compreso
l'acquisto del materiale didattico e dei tickets per la mensa, eventuali sportiva, comprensive di rette di frequenza ed attrezzature).
10. I genitori presteranno il proprio consenso, obbligandosi a riprodurlo, nelle sedi e nelle forme richieste, al rinnovo e/o rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé medesimi e per il figlio minore.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per il divorzio tra e , con ricorso Parte_1 Controparte_1
depositato da in data 15/01/2021 e regolare costituzione della convenuta in data Parte_1
12.05.2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, pronunciata con sentenza non definitiva n. 1249/2022 in data 06.05.2022 la cessazione degli effetti civili matrimoniale tra loro,
all'udienza del 04.10.2024, svolta con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è
stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
****
Preliminarmente, deve essere richiamata la sentenza non definitiva n. 1249/ 2022 del 06.05.2022 con cui è già stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti.
Devono inoltre essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni dalle stesse parti stabilite, in quanto eque e conformi agli interessi della prole.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, dato atto che con sentenza non definitiva n. 1249/2022 del
06.05.2022, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti,
definitivamente decidendo:
Sull'accordo delle parti:
1. affida il figlio minore (nato a [...] il [...]) ad entrambi i genitori, i Persona_1
Pagina 4 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale. Ai fini anagrafici, il minore continuerà a risiedere unitamente alla madre in Serdiana.
2. Dispone che i genitori, nel rispetto delle aspirazioni e delle inclinazioni del figlio minore,
adotteranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione,
all'educazione, alle cure mediche ed alle vaccinazioni, all'eventuale indirizzo religioso, alla residenza abituale, alla partecipazione alle attività formative extrascolastiche, ai viaggi d'istruzione e di svago, alle attività sportive e ricreative.
3. Con riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita del figlio, ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale nel periodo di permanenza dello stesso presso di sé.
4. Ciascun genitore, in caso di malattie e/o emergenze che riguardano il figlio, si obbliga ad informare immediatamente, con ogni mezzo possibile, l'altro genitore.
5. Il calendario dei tempi di permanenza del minore presso ogni genitore potrà subire variazioni,
anche sensibili, in caso di malattia e/o indisposizione del minore e i genitori avranno cura di determinare un nuovo calendario che tenga conto dei suddetti giorni di malattia e della necessaria convalescenza.
6. Ciascun genitore si impegna a garantire l'esercizio del diritto del figlio a conservare rapporti continuativi e significativi con i nonni ed i parenti dell'altro genitore.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna,
evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
8. Dispone che, salvo diversi accordi, il figlio minore starà con ciascun genitore con le seguenti modalità: ❖ Durante la settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre,
quest'ultimo lo terrà con sé dal venerdì, quando la madre lo porterà presso la casa paterna
Pagina 5 all'uscita di scuola o alle ore 9:00 quando non c'è scuola, ed il padre provvederà a riportarlo alla madre il lunedì alle ore 13 o a scuola alle ore 8:30.
❖ Durante la settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, starà con il padre dal martedì, dal termine delle lezioni scolastiche (in mancanza dalle ore 9:00) fino al venerdì quando lo porterà a scuola o a casa della madre alle ore 13:00 quando non c'è scuola.
❖ Ciascun genitore, o terza persona da loro delegata, provvederà ad accompagnare il figlio dall'altro genitore e a riprenderlo secondo il criterio dell'alternanza tra genitori.
❖ Resta inteso che entrambi i genitori, quando il bambino è presso ciascuno di essi, seguiranno il figlio negli impegni scolastici e garantiranno, laddove possibile, la frequentazione e la partecipazione ad ogni attività sportiva, ricreativa o impegno da loro precedentemente e concordemente assunto.
❖ Il minore trascorrerà ogni anno, come da tradizione familiare, la Vigilia di Natale con il padre e la giornata di Natale con la madre, l'Epifania ad anni alterni con l'uno e l'altro genitore;
per quanto concerne le festività di Capodanno, ad anni alterni il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo consecutivo di 3-7 giorni dal 29 dicembre al 4 gennaio, e così anche per le vacanze Pasquali per un periodo consecutivo di 7 giorni secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori da un anno all'altro. ❖ Il figlio minore potrà inoltre trascorrere, durante l'anno, ulteriori periodi di vacanza di 7 giorni continuativi con ciascuno dei genitori, da concordare con congruo reciproco preavviso, comunque non inferiore a 15 giorni.
❖ Il figlio minore potrà trascorrere la giornata del suo compleanno con entrambi i genitori, anche disgiuntamente, salvo diversi accordi che saranno assunti dai genitori di anno in anno in considerazione delle esigenze del minore;
trascorrerà, altresì, con ciascun genitore la giornata del compleanno di questi.
❖ Salvo diversi accordi, ciascun genitore, durante le vacanze scolastiche ed in concomitanza col proprio periodo di ferie, terrà con sé il figlio per un periodo di complessivi 14 giorni non consecutivi, da suddividere in periodi di una settimana ciascuna durante il mese di luglio e di agosto, secondo le esigenze del minore. I genitori avranno cura di concordare tali periodi preferibilmente entro la conclusione dell'anno scolastico o comunque entro il mese antecedente le suddette ferie.
❖ Resta inteso che tutte le condizioni di cui sopra potranno essere di volta in volta modificate in base alle contingenti esigenze del figlio minore e di ciascun genitore, sempre previo ragionevole accordo.
9. Dispone che ciascun genitore provvederà al mantenimento del figlio minore nel periodo di permanenza presso di sé.
Pagina 6 10. dispone che ciascun genitore concorrerà, nella misura della metà per ciascuno, alle spese straordinarie mediche, scolastiche e sportive relative al figlio (in particolare: visite mediche specialistiche ed acquisto di eventuali supporti prescritti;
spese relative alla frequenza scolastica, compreso l'acquisto del materiale didattico e dei tickets per la mensa, eventuali sportiva, comprensive di rette di frequenza ed attrezzature)
11. I genitori presteranno il proprio consenso, obbligandosi a riprodurlo, nelle sedi e nelle forme richieste, al rinnovo e/o rilascio del passaporto o altro documento valido per l'espatrio per sé medesimi e per il figlio minore.
12. Compensa, tra le parti, le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 27.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Chiara Mazzaroppi dott. Giorgio Latti
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