Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 5176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5176 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05176/2025REG.PROV.COLL.
N. 08720/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8720 del 2024, proposto da
Codere Network s.p.a., Codwin s.r.l., Cristaltec Service s.r.l., Operbingo Italia s.p.a. e Se.Bi.Lot. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Filippo Lattanzi, Diego Campugiani e Sarah Parachini, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Lattanzi in Roma, via G. P. Da Palestrina n.47;
contro
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Tiziana Ciotola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Adm - Agenzia delle dogane e dei monopoli, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 10594/2024, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2025 il Cons. Sara Raffaella Molinaro e uditi per le parti gli avvocati Lattanzi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La controversia riguarda la disciplina delle sale gioco nell’ambito della Regione Lazio.
2. Codere Network s.p.a., Codwin s.r.l., Gaming Re s.r.l., Cristaltec Service s.r.l., Operbingo Italia s.p.a., Se.Bi.Lot. s.r.l., “ concessionarie, gestrici ed esercenti del gioco lecito ed in quanto tali sono variamente coinvolti nella gestione di molteplici sale giochi e sale bingo, dislocate sull’intero territorio nazionale ”, hanno impugnato in parte qua la nota della Regione Lazio 11 gennaio 2023 n. 32218, avente ad oggetto chiarimenti sulla legge della Regione Lazio n. 5 del 2013, come modificata dalla l.r. n. 16 del 2022, nonché tutti gli atti presupposti, connessi o correlati, anche non conosciuti.
3. Il Tar Lazio – Roma, con sentenza 27 maggio 2024 n. 10594, ha respinto il ricorso.
4. Le suddette società hanno appellato la sentenza con ricorso n. 8720 del 2024.
5. Nel corso del presente grado di giudizio si è costituita la Regione Lazio.
6. All’udienza del 15 maggio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. L’appello è infondato.
8. L’esito del giudizio esime il Collegio dal valutare le eccezioni di rito dedotte da controparte.
8.1. Nondimeno il Collegio rileva che la pronuncia resa nel presente giudizio non presenta le tematiche che hanno indotto il Collegio ha pronunciare una sentenza di nullità della pronuncia gravata e di rimessione al Tar per nullità della stessa in un caso di impugnazione della stessa nota qui gravata (sentenza 25 marzo 2025 n. 2447).
La questione risulta già evidente sulla base del ricorso in appello qui in esame, che, diversamente dal ricorso in appello deciso con la richiamata sentenza n. 2447 del 2025, non contiene alcuna domanda di dichiarare nulla la sentenza di primo grado ai sensi dell’art. 105 c.p.a., limitandosi a dedurre l’omessa pronuncia sui primi due motivi del ricorso introduttivo, che l’appellante ha riproposto. Nella restante parte il ricorso in appello contiene censure avverso la decisione di primo grado, quanto ai rimanenti profili dedotti con il ricorso introduttivo ed esaminati dal Tar.
Del resto con il ricorso introduttivo del presente giudizio le ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità della nota impugnata in quanto la Regione Lazio:
- ha adottato tardivamente detta nota, senza tenere conto delle osservazioni presentate durante le consultazioni;
- ha imposto “ adempimenti non previsti dall’art. 4, comma 1, lett. b), punto 3), ritenuti necessari per la corretta applicazione della norma presupposta, consistenti nell’introduzione in tutte le sale giochi del Lazio di orologi, del cartello, del segnale acustico e del messaggio vocale, finalizzati ad evidenziare e scandire il tempo e la durata dell’utilizzo degli apparecchi da gioco ”, con applicazione delle sanzioni pecuniarie ex art. art. 12 comma 1 della l.r. n. 5 del 2013, (in tesi) non previste dalla legge.
Le ricorrenti hanno poi sollevato dubbi di costituzionalità della “novella complessivamente rinveniente dall’art. 6, co. 1 LR n. 16/22 (che ha introdotto la lett. b) all’interno dell’art. 4, co. 1 LR n. 5/13) e dall’art. 9, comma 91 LR n. 19/22”, oltre ad avere evidenziato l’impraticabilità di alcune prescrizioni specifiche, aventi contenuto tecnico, e il mancato rispetto delle competenze statali sul punto.
A fronte del contenuto del ricorso (non del tutto sovrapponibile al ricorso introduttivo del giudizio di cui alla sentenza n. 2447 del 2025) il Tar si è pronunciato con una decisione che affronta profili in parte diversi da quelli decisi con la sentenza dichiarata nulla dalla Sezione con la pronuncia n. 2447 del 2025.
In particolare, il giudice di primo grado ha illustrato il contenuto delle disposizioni normative richiamate e della nota impugnata, qualificandola come applicativa. Ha poi argomentato in ordine al potere della Regione di adottare nella materia disposizioni più restrittive se funzionali alla tutela della salute, facendo riferimento alla giurisprudenza costituzionale e amministrativa, ritenendo quindi di superare la censura di incompetenza regionale.
Il giudice di primo grado ha inoltre affermato che la nota “ può essere sindacata solo laddove manifestamente sproporzionato rispetto agli interessi perseguiti o eccessivamente gravosa per i suoi destinatari ”, e, nel caso in esame, “ la disciplina introdotta mira a tutelare un diritto fondamentale costituzionalmente garantito e ritenuto prevalente rispetto ad altri interessi pure tutelati dall’ordinamento (qual è il diritto alla libera iniziativa economica) ”.
Infine il Tar ha argomentato in merito agli oneri aggiuntivi che graverebbero sugli esercenti, ritenendo che “ il provvedimento non incide sull’hardware o sul software delle macchine da gioco ”.
Pertanto, rispetto al ricorso introduttivo del presente giudizio, non può ritenersi, al contrario di quanto dalla Sezione deciso con sentenza n. 2447 del 2025, che la sentenza sia “meramente assertiva” e quindi “apparente” e nulla ai sensi dell’art. 105 c.p.a., anche considerando l’interpretazione resa dall’Adunanza plenaria n. 16 del 2024.
9. Prima di scrutinare il ricorso in appello si rileva quanto segue.
9.1. E’ impugnata la nota della Regione Lazio 11 gennaio 2023 n. 32218, recante “ chiarimenti sulla LR Lazio 5/13, come modificata dalla Legge Regionale 11 agosto 2022, n. 16 ”.
Essa fa riferimento all’art. 2, alle modifiche introdotte nell’art. 4 comma 1 lett b, modificata anche, da ultimo dall’art. 9 comma 91 della l.r. n. 19 del 2022, a decorrere dal 25 novembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 9 comma 176 della medesima legge) e al regime introdotto con l’art. 11 bis della l.r. n. 5 del 2013.
9.2. Per quanto di interesse in questa sede l’art. 4 comma 1 della l.r. n. 5 del 2013, sostituito dalla l.r. n. 16 del 2022, dispone che, “ Fermo restando il rispetto della normativa statale in materia, al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP, l’apertura di nuove sale gioco è consentita a condizione che: […] b) rispettino le seguenti prescrizioni: 1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931; 2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi; 3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente; 4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale; 5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati; 6) interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del R.D. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno; 7) fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del R.D. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285(Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto ”.
Dette prescrizioni, appunto introdotte con la l.r. n. 16 del 2022, sono applicabili agli esercizi già esistenti ai sensi dell’art. 11 bis comma 1 della l.r. n. 5 del 2013, anch’esso introdotto nel 2022, in base al quale “ Agli esercizi pubblici e commerciali nonché alle sale da gioco già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e si applicano esclusivamente le limitazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b) ”.
Il termine per adeguarsi a quanto sopra per gli esercenti già esistenti è stabilito dall’art. 11 bis comma 2: “ Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d’azzardo collocati all’interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera b) ”. La data di entrata in vigore della disposizione, in base all’art. 27 della l.r. n. 16 del 2022, è il 17 agosto 2022, dovendo quindi da tale termine conteggiarsi i centocinquanta giorni.
Nei suddetti termini, pertanto, le nuove disposizioni sono applicabili agli attuali esercenti.
9.3. Con riferimento a quanto sopra con la impugnata nota 11 gennaio 2023 n. 32218 la Regione Lazio ha disposto quanto segue.
9.4. Per quanto concerne il punto 3), contenuto nel nuovo art. 4 comma 1 lett b) della l.r. n. 5 del 2013, la Regione ha rappresentato come tale disposizione “ trovi adeguata applicazione attraverso l’adozione delle seguenti misure:
1 ) Collocazione di un orologio di diametro non inferiore a cm. 35 ogni n. 3 videoterminali purché rientri nel raggio visivo di ogni giocatore che utilizza tali apparecchi;
2) Collocazione di un cartello di formato minimo di cm 100X70 (vedi mod. allegato) che indichi la prescrizione dell’interruzione del gioco per 5 min. ogni 30 min. di gioco, nonché le ragioni di tutela della salute individuale alla base di tale prescrizione. Si specifica che in tale cartello ogni esercente dovrà inserire il riferimento telefonico dell’Unità Operativa Dipendenze Patologiche dell’ASL competente per territorio rispetto all’ubicazione dell’esercizio commerciale;
3) Installazione di un sistema di diffusione sonora dove un segnale acustico è seguito da un messaggio vocale programmato ogni trenta minuti, preregistrato, dal seguente contenuto: “si ricorda ai signori clienti di fare una pausa di 5 minuti ogni 30 minuti di gioco”, al fine di scandire lo scorrere del tempo ed evitare che i giocatori perdano un riferimento temporale reale ”.
L’impugnata nota 11 gennaio 2023 n. 32218 è indirizzata innanzitutto ai Comuni del Lazio, oltre che alla Federazione Sistema Gioco Italia e, per conoscenza, all’Anpi Lazio). Essa è pertanto rivolta, in primo luogo, a dipendenti e uffici per fornire indicazioni, interpretazioni o istruzioni sull'applicazione delle norme contenute nella fonte primaria, al fine di consentire una uniforme applicazione della legge da parte degli uffici pubblici in indirizzo.
Anche in ragione di ciò l’atto deve essere interpretato in modo compatibile con il contenuto della l.r. n. 5 del 2013.
La nota gravata, infatti, ha innanzitutto specificato alcune modalità di adempimento alle prescrizioni recate dall’art. 4 comma 1 lett. b punto 3 della l.r. n. 5 del 2013.
L’Amministrazione si è pertanto autovincolata a considerare che l’adozione delle misure dalla stessa indicate costituiscano adempimento degli obblighi legislativi: l’invio della nota agli uffici pubblici è finalizzato ad assicurare l’efficacia di detto autovincolo.
La stessa Regione non ha invece precluso agli esercenti la possibilità di ottemperare alle prescrizioni legislative con altre modalità, che saranno di volta in volta valutate dall’Amministrazione.
Specularmente l’art. 12 della l.r. n. 5 del 2013, che disciplina le sanzioni amministrative di settore, dispone che il parametro di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (nella misura compresa tra 5.000 e 15.000 euro) sia costituito dalla “ violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 7 ”.
La stessa sanzione della chiusura dell’esercizio è prevista per il caso della reiterata, per più di due volte, “ violazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1 ”.
Pertanto non è di per sé l’adozione di misure di ottemperanza all’obbligo di assicurare una “ pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente ”, contenuto nell’art. 4 comma 1 lett. b punto 3 della l.r. n. 5 del 2013, diverse da quelle previste dalla nota a essere causa di applicazione delle sanzioni previste dall’art. 12 della l.r. n. 5 del 2013, ma il fatto che l’obbligo non venga adempiuto.
Piuttosto l’adozione delle misure indicate nella nota da parte degli esercenti vincola la parte pubblica a ritenerle esaustive, non esercitando il potere afflittivo.
Pertanto, il contenuto della nota sul punto è tale da assicurare il vantaggio della certezza per coloro che hanno adottato le misure previste nella nota, ma non produce effetti sfavorevoli nei confronti di coloro che intendono adempiere diversamente.
9.5. La Regione Lazio, con la nota gravata, ha poi fornito chiarimenti per l’interpretazione e il coordinamento della normativa primaria regionale:
- “ Le prescrizioni di cui ai numeri 1), 2) e 6) [ndr dell’art. 4 comma 1 lett b) della l.r. n. 5 del 2013] si riferiscono espressamente agli “apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931”,
- relativamente al punto 4) dell’art. 4 comma 1 lett b) della l.r. n. 5 del 2013 - dove è prevista l’“ interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 691 del codice penale” – non essendo stata inserita alcuna limitazione, deve ritenersi applicabile a tutte le sale da gioco così come definite dalla lettera c) del comma 1, dell’articolo 2 della LR. 5/2013”;
- per quanto concerne i punti 3), 5) e 7) dell’art. 4 comma 1 lett b) della l.r. n. 5 del 2013 “il riferimento sia comunque da intendere al “gioco d’azzardo” e, conseguentemente, agli “apparecchi di cui all’articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ”;
- alla luce del combinato disposto dell’art. 11-bis comma 2 e dell’art. 4 comma 1 lett. b) della l.r. n. 5 del 2013, si ritiene che le prescrizioni relative al divieto di fumo trovino applicazione nei luoghi dove sono installati gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7 del r.d. n. 773 del 1931.
In particolare, presentano un contenuto interpretativo, di mera esplicazione della portata della prescrizione normativa, le delucidazioni riguardanti l’ambito oggettivo degli apparecchi interessati dalle prescrizioni, individuati facendo riferimento all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7 del r.d. n. 773 del 1931.
Infatti in base all’art. 2 della l.r. n. 5 del 2023 il gioco d'azzardo è “ il gioco praticato mediante gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6, lettere a) e b) e 7 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ”.
Pertanto, laddove l’art. 11-bis comma 2 dispone che “ Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, gestiscono apparecchi per il gioco d'azzardo collocati all'interno di esercizi pubblici commerciali o di sale da gioco ovvero i titolari di concessioni si adeguano, entro centocinquanta giorni successivi a tale data, a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b)e dell’art. 4 comma 1 lett. b) della l.r. n. 5 del 2013 ”, fa riferimento al gioco d’azzardo così come definito dal richiamato art. 2, che lo delinea sulla base del richiamo normativo contenuto nella nota impugnata (all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7 del r.d. n. 773 del 1931), che non presenta pertanto contenuto novativo.
Lo stesso è a dirsi con riferimento al richiamo alla definizione di sala da gioco, contenuta nell’art. 2 della l.r. n. 5 del 2013 come “ un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente ”, richiamata nella nota impugnata rispetto al punto 4) dell’art. 4 comma 1 lett b) della l.r. n. 5 del 2013.
10. Premesso quanto sopra possono essere scrutinati i motivi di appello.
11. Con il primo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza per il fatto che il Tar non si è pronunciato rispetto a tutte le censure proposte in primo grado.
In particolare, il giudice di primo grado non si sarebbe pronunciato in merito alla tempistica di adozione della nota gravata, “ ad appena due giorni dalla scadenza del termine concesso ai gestori per conformarsi ai nuovi obblighi imposti dalla normativa regionale ” e all’omessa considerazione delle osservazioni presentate dagli operatori di settore in sede di consultazione (primo profilo).
Il Tar non avrebbe poi tenuto conto della portata innovativa della nota, laddove “ dispone adempimenti non previsti dall’art. 4, comma 1, lett. b), punto 3), ritenuti necessari per la corretta applicazione della norma presupposta, consistenti nell’introduzione in tutte le sale giochi del Lazio di orologi, del cartello, del segnale acustico e del messaggio vocale, finalizzati ad evidenziare e scandire il tempo e la durata dell’utilizzo degli apparecchi da gioco ” (secondo profilo).
11.1. Il motivo è infondato.
11.2. L’obbligo di assicurare una “ pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente ” è stato introdotto dalla l.r. n. 16 del 2022, attraverso la modifica dell’art. 4 della l.r. n. 5 del 2013, con particolare riferimento al comma 1 lett. b punto 3 della l.r. n. 5 del 2013), prevedendo un periodo transitorio di 150 giorni per l’adeguamento alle stesse.
L’obbligo di adeguarsi trova fonte quindi nella legge e preesiste alla nota.
Le indicazioni, contenute nella nota, relative agli orologi, al cartello, al segnale acustico e al messaggio vocale costituiscono, come anticipato, modalità per adempiere all’obbligo di assicurare la pausa obbligatoria di cui all’art. 4 comma 1 lett. b punto 3 della l.r. n. 5 del 2013.
Dette indicazioni non precludono invece agli esercenti, come anticipato, di ottemperare al suddetto obbligo con altre modalità.
Di conseguenza, come illustrato, il potere sanzionatorio riconosciuto dall’art. 12 della l.r. n. 5 del 2013 sarà esercitato avendo come parametro la prescrizione legislativa.
Il sopra richiamato autovincolo, che deriva dalla nota, non pregiudica pertanto coloro che intendono adempiere diversamente e che hanno saputo di dover adempiere a far data dall’entrata in vigore delle modifiche di cui alla l.r. n. 16 del 2022.
Ne deriva che non può convenirsi:
- in merito alla portata novativa di dette indicazioni;
- in merito alla rilevanza della tempistica di adozione della nota, atteso che l’obbligo è stato introdotto con legge regionale, che ha previsto un termine di 150 giorni per l’adeguamento, e che la fonte primaria non condiziona l’entrata in vigore degli obblighi all’adozione di futuri provvedimenti amministrativi;
- in merito all’asserita violazione della riserva di legge in materia sanzionatoria dal momento che la sanzione e la fattispecie da sanzionare sono determinati dalla fonte primaria.
11.3. Neppure è conducente il profilo di censura riguardante le osservazioni presentate dagli operatori, che la Regione non avrebbe recepito, dal momento che la “ circolare si è limitata a confermare la necessaria applicazione della controversa normativa, sebbene la competente DG fosse stata tempestivamente avvertita dell’impossibilità tecnica di una sua concreta implementazione ”. Ciò in quanto:
- una nota amministrativa non può far venir meno gli effetti cogenti prodotti da una fonte primaria;
- la Regione non è tenuta ad accogliere le osservazioni presentate;
- “ La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale ” (art. 3 comma 2 della legge n., 241 del 1990).
12. Con il secondo motivo l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha ritenuto, per un verso, che la Regione “ si sarebbe strettamente attenuta alla propria competenza in materia della tutela della salute ” e, per altro verso, che “ le misure adottate non possano avere alcun tipo di implicazione sugli aspetti tecnici e logistici degli apparecchi e dei sistemi di gioco ”. In particolare l’appellante fa riferimento alla “ parte in cui impongono, non solo la riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi, ma anche la pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi ”.
12.1. Il motivo, per come formulato, è infondato, rimandandosi al successivo mezzo per i profili coinvolti nel relativo scrutinio.
12.2. Considerata la portata (non novativa e non vincolante in merito alle modalità di adempimento delle prescrizioni legislative) della nota gravata, già sopra analizzata, le doglianze debbono intendersi riferite alla legge regionale, che non può che essere valutate alla luce del parametro costituzionale.
Pertanto la censura può essere scrutinata, facendo riferimento direttamente alla legge regionale, al quale sono ascrivibili le imposizioni di cui si controverte. E ciò anche considerando che la necessità di distinguere la materia della salute da quella dell’ordine pubblico e della sicurezza, per come dedotta, attiene alla suddivisione delle competenze legislative di cui all’art. 117 Cost.
La suddivisione delle competenze amministrative (alle quali è riconducibile detta nota non avendo portata novativa, come visto) risponde invece a criteri diversi, indicati dall’art. 118 Cost. nel principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
13. Con successivo (e subordinato) motivo l’appellante ha dedotto, criticando sul punto la pronuncia del giudice di primo grado, l’illegittimità costituzionale della “ novella complessivamente rinveniente dall’art. 6, co. 1 LR n. 16/22 (che ha introdotto la lett b) all’interno dell’art. 4, co. 1 LR n. 5/13) e dall’art. 9, comma 91 LR n. 19/22 (il quale ha successivamente modificato il punto n. 1 dell’art. 4 comma 1 della stessa l.r. n. 5 del 2013) ”, oltre ad avere dedotto l’impraticabilità di alcune prescrizioni e la violazione delle competenze statali.
13.1. Il motivo è infondato.
13.2. Non rileva in questa sede il modello organizzativo di esercizio del gioco pubblico (richiamato dall’appellante), caratterizzato in Italia da un sistema a doppio binario, basato su una concessione rilasciata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (conseguenza della riserva contenuta nell’art. 1 della legge n. 496 del 1948) e sull’autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all’art. 88 del r.d. n. 773 del 1931.
Piuttosto rileva constatare, per quanto di interesse in questa sede, che la regolamentazione dei giochi è volta a limitarne l’esercizio, in considerazione di motivi di interesse generale.
Nella prospettiva del diritto dell’Unione europea, infatti, le restrizioni alle libertà economiche debbono sono giustificate se basate su motivi imperativi di interesse generale (Cgue, 8 settembre 2016, C-225/15) e se proporzionate (Cgue, 24 gennaio 2013, C-186/11).
In particolare, “ gli obiettivi perseguiti dalle normative nazionali adottate nell’ambito dei giochi e delle scommesse, considerati complessivamente, si ricollegano, di regola, alla tutela dei destinatari dei servizi interessati e, più in generale, dei consumatori nonché alla tutela dell’ordine sociale. Essa ha altresì sottolineato che siffatti obiettivi rientrano nel novero dei motivi imperativi di interesse generale che possono giustificare limitazioni alla libera prestazione dei servizi ” (Cgue, sez. VIII, 30 giugno 2011, C 212/08)
In tale contesto la disciplina italiana di settore è preordinata al soddisfacimento di interessi generali variegati, mirando a prevenire fenomeni di criminalità connessi alla gestione dei giochi e a tutelare la salute contrastando la ludopatia, con conseguenze sulla competenza legislativa (l’ordine pubblico e la sicurezza rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e la tutela della salute rientra nella competenza legislativa concorrente).
La disciplina dei giochi leciti è riconducibile alla “materia di «ordine pubblico e sicurezza» per le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e per l’individuazione dei giochi leciti ”.
Nondimeno ciò non comporta che ogni aspetto concernente la disciplina dei giochi leciti ricada nella competenza statale sull’ordine pubblico, “ ben potendo le Regioni intervenire con misure tese a inibire il fenomeno della ludopatia ”, e quindi a tutela della salute (Corte cost. 27 febbraio 2019 n. 27) .
Ai fini dell'individuazione della materia nella quale si collocano le disposizioni censurate, “ si deve tener conto dell'oggetto, della ratio e della finalità della disciplina da essa stabilita, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi ”, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato (Corte cost. 11 maggio 2017 n. 108).
13.3. Con la l.r. n. 5 del 2013, recante “ Disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico ”, la Regione Lazio ha dettato alcune prescrizioni volte a tutelare i soggetti vulnerabili nonché a prevenire e contrastare fenomeni di GAP (gioco d’azzardo patologico). L’ incipit del comma 1 dell’art. 4 reca l’espressa indicazione della finalità perseguita dal legislatore: “ al fine di tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e prevenire fenomeni di GAP ”.
Le prescrizioni contenute nell’art. 4 comma 1 lett. b della l.r. n. 5 del 2013 richiedono la “ 1) riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi per gli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931; 2) separazione dello spazio dedicato agli apparecchi indicati all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del r.d. 773/1931 dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi; 3) pausa obbligatoria di cinque minuti delle operazioni di gioco ogni trenta minuti consecutivi di utilizzo dell’apparecchio di gioco da parte del singolo cliente; 4) interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 691 del codice penale; 5) divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco e collocazione delle postazioni installate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione in luoghi dove siano assenti o disattivati gli impianti per l’aspirazione del fumo generato dall’uso di tabacchi o succedanei lavorati, combusti, riscaldati o vaporizzati; 6) interruzione dell'attività degli apparecchi indicati all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del R.D. 773/1931 nelle fasce orarie individuate dai comuni, prevedendo una durata complessiva delle interruzioni non inferiore a otto ore al giorno; 7) fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del R.D. 773/1931, divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile di cui alla legge 28 agosto 1997, n. 285(Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e successive modifiche, centri anziani, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale, luoghi di culto ”.
Fra di esse, le prescrizioni specificamente richiamate dall’appellante, cioè la riduzione della frequenza delle singole giocate e la prescrizione della pausa obbligatoria, oltre che l’interruzione dell'attività nelle fasce orarie individuate dai comuni per non meno di otto ore al giorno, sono preordinate a tutelare la salute pubblica. La frequenza delle giocate e le pause di gioco sono infatti accorgimenti funzionali a evitare la tendenza all’ossessione per il gioco, che si esplica anche in relazione al tempo impiegato per lo stesso e all’incapacità di sottrarsi all’attrazione patologica.
L’interdizione dal gioco ai soggetti in stato di manifesta ubriachezza e il divieto di ubicazione delle apparecchiature di gioco all'interno di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile sono finalizzati a tutelare i soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché in stato confusionale.
La stessa separazione dello spazio dedicato agli apparecchi per il gioco dalla restante struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, mediante installazione di pannelli o pareti divisorie, e il distanziamento minimo di due metri tra i suddetti apparecchi non è volto a stabilire le regole di svolgimento dell’attività in concessione, così come l’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 e le disposizioni da esso richiamate, ma è funzionale a evitare comportamenti emulativi che potrebbero incentivare, anche per tale via, l’attrazione per il gioco.
Rientrano infatti nella competenza legislativa concorrente delle regioni in materia di tutela della salute gli interventi volti a “ evitare la prossimità delle sale e degli apparecchi da gioco a determinati luoghi, ove si radunano soggetti ritenuti psicologicamente più esposti all'illusione di conseguire vincite e facili guadagni e, quindi, al rischio di cadere vittime della “dipendenza da gioco d'azzardo ” (Corte cost. 11 maggio 2017 108). Sicché è la stessa Corte costituzionale a ritenere che le scelte di ubicazione dei macchinari possano rilevare ai fini del contrasto alla ludopatia e quindi nella prospettiva della tutela della salute pubblica.
Il divieto di fumo nei luoghi dove sono installate le postazioni per il gioco è evidentemente una misura posta a tutela della salute, anche nel senso che impedisce lo svolgimento di un’attività piacevole in prossimità degli apparecchi per il gioco, così compulsando un allontanamento dalla “tentazione” al fine di soddisfare l’esigenza del fumatore.
Il complesso delle prescrizioni, pertanto, risulta finalizzato a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, o comunque a “ prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo ” attraverso varie misure concrete (Corte cost. 27 febbraio 2019 n. 27).
Secondo la Corte di giustizia, infatti, “ la facilità tutta particolare e la permanenza dell’accesso ai giochi proposti su Internet, nonché il volume e la frequenza potenzialmente elevati di una simile offerta a carattere internazionale, in un ambiente per di più caratterizzato dall’isolamento del giocatore, dall’anonimato e da un’assenza di controllo sociale, costituiscono altrettanti fattori idonei a favorire uno sviluppo della dipendenza dal gioco e delle spese eccessive legate a quest’ultimo e, di conseguenza, ad accrescere le conseguenze sociali e morali negative che vi si ricollegano, così come evidenziate da una costante giurisprudenza ” (Cgue, 8 settembre 2009, C-42/07).
Le disposizioni censurate contengono quindi misure di prevenzione della ludopatia mentre non si rinviene in dette disposizioni una finalità di ordine pubblico e sicurezza, “ attinente alla prevenzione dei reati ed al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale ” (Corte cost. 11 maggio 2017 n. 108).
Né la circostanza che l’attuazione delle sopra richiamate prescrizioni possa richiedere alcuni accorgimenti tecnici consente di ricondurle alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza.
La tecnica non è infatti fine a sé stessa, non contiene, di norma, uno scopo intrinseco, costituendo piuttosto uno strumento a disposizione per perseguire gli scopi che l’ordinamento si prefigge.
Laddove la Corte costituzionale ha affermato che ricade nella materia dell’ordine pubblico e della sicurezza la disciplina delle “ modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti ” (Corte cost. 11 maggio 2017 n. 108) non ha inteso dire che sempre le prescrizioni tecniche siano finalizzate al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza, in quanto lo ha fatto in riferimento all’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931.
Infatti la Corte ha richiamato sul punto due precedenti pronunce (Corte cost. 27 febbraio 2010 n. 72 e 22 giugno 2006 n. 237).
Entrambe si riferiscono all'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, che attiene alla materia dell'“ordine pubblico e sicurezza”.
L’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931, dopo avere definito gli apparecchi e congegni per il gioco lecito al comma 7, dispone, per quanto di interesse in questa sede, che, “ al fine di garantire la prevenzione dei rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta ” (comma 7 ter ).
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con determinazione primo giugno 2021 n. 172999/RU, ha stabilito le regole amministrative per la produzione, l’importazione, l’installazione e l’utilizzo in locali aperti al pubblico degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110 comma 7 del r.d. n. 773 del 1931, ivi compresi i parametri numerici dei medesimi apparecchi installabili nei punti di offerta.
Nel successivo art. 9 si legge che “ Il numero di apparecchi installabili è previsto in relazione alle diverse tipologie di punti di offerta individuati nell’articolo 7, nonché all’estensione della superficie degli stessi, secondo quanto riportato nei commi successivi ”, laddove l’art. 7 contiene l’elenco della “ tipologia dei punti di offerta ”.
In tale prospettiva la regolamentazione del numero di apparecchi installabili in ogni tipologia di locale è funzionale ad assicurare una uniforma applicazione delle regole che disciplinano le specifiche tipologie di locali nei quali possono essere installati.
Le regole tecniche per la produzione, l’importazione e la verifica degli apparecchi da intrattenimento approvate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli con determinazione 18 maggio 2021 n. 151294/RU definiscono invece gli standard necessari a prevenire i rischi connessi al gioco d'azzardo (art. 110 comma 7 ter del r.d. n. 773 del 1931).
In tal senso detta regolamentazione tutela “ l’interesse pubblico ad una regolare e civile convivenza perseguite dal legislatore statale ”, considerato il “ carattere comune dei giochi ” in termini di “ aleatorietà e possibilità di vincite in denaro, cui si riconnette un disvalore sociale, la conseguente forte capacità di attrazione e concentrazione di utenti e la probabilità altrettanto elevata di usi illegali degli apparecchi impiegati per lo svolgimento degli stessi anche nel caso dei giochi leciti ”, con la precisazione che “ il luogo o il locale in cui si sono realizzati certi comportamenti (installazione ed uso di apparecchi da gioco) è solo un elemento fattuale che non può spostare l’ordine delle competenze ” (Corte cost. 27 febbraio 2010 n. 72).
Il fatto che la regolamentazione statale individui i parametri per la produzione e l’installazione degli apparecchi per il gioco non comporta che tutte le discipline tecniche di settore attengano alla materia dell’ordine pubblico e della sicurezza.
Dipende infatti dalla finalità che è attribuita alle regole tecniche.
Nel caso di specie le regole sono dettate, come visto, per finalità di prevenzione della ludopatia, potendosi al più ritenere che vi siano marginali profili che interessano altre materie.
Il contenuto dele disposizioni controverse, infatti, non incide direttamente sulla individuazione e installazione dei giochi leciti (invece disciplinato dalla normativa statale di cui alla disciplina sopra richiamata di cui all’art. 110 del r.d. n. 773 del 1931), ma su fattori che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili o immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni e, dall’altro, compulsare una pratica eccessiva del gioco (Corte cost. 10 novembre 2011 n. 300).
Sicché risulta rispettato il limite entro il quale la Regione, nell’esercizio della predetta competenza concorrente in materia sanitaria, può introdurre restrizioni al gioco pubblico, individuato nel fatto che il legislatore regionale non intervenga “ per contrastare il gioco illegale, né per disciplinare direttamente le modalità di installazione e di utilizzo degli apparecchi da gioco leciti e nemmeno per individuare i giochi leciti ” (Corte cost. 11 maggio 2017 108).
La disposizione censurata persegue, piuttosto, in via preminente finalità di carattere socio-sanitario, estranea alla materia della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, e rientrante piuttosto nella materia di legislazione concorrente della tutela della salute (art. 117, comma 3, Cost.), nella quale la Regione può legiferare nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale (Corte cost. 11 maggio 2017 108). Né la mancata definizione a livello nazionale di regole uniformi sul punto potrebbe costituire un ostacolo all’approvazione di norme specifiche a livello regionale (“ non potendosi ritenere che la mancanza di detto decreto paralizzi sine die la competenza legislativa regionale ”, così la Corte costituzionale nella sentenza n. 108 del 2017).
13.4. Neppure si può pervenire a ritenere violata la libertà di impresa muovendo, come fa l’appellante, dall’asserita impraticabilità delle prescrizioni ritenute di natura tecnica, quali la possibilità che le apparecchiature in commercio siano idonee ad assicurare che non sia svolta più di una partita ogni 30 secondi, o dall’asserito sovrapporsi a regole tecniche statali.
Invero l’art. 4 comma 1 lett. b) n. 1, laddove prescrive la “ riduzione della frequenza delle singole giocate a non più di una giocata ogni trenta secondi ”, non fa necessariamente riferimento a impostazioni predefinite dei software degli apparecchi o dei sistemi di gioco, cioè a nuove regole tecniche di produzione degli stessi, che restano di competenza dell’Agenzia delle dogane. Ciò trova conferma nella nota 6 ottobre 2022 (l’asserito deposito tardivo della stessa non risulta determinante ai fini della presente decisione in quanto la nota è richiamata a titolo di mera conferma e comunque acquisibile d’ufficio da questo Giudice).
Detta nota non solo contiene rassicurazioni sul fatto che la norma regionale (non) intende riferirsi a “ impostazioni predefinite dei software degli apparecchi o dei sistemi di gioco o a nuove regole tecniche di produzione degli apparecchi e dei sistemi stessi, che restano di competenza dell’Agenzia delle dogane ”, ma contiene altresì precisazioni altresì sulle concrete modalità di attuazione delle suddette prescrizioni da parte degli esercenti. In particolare si legge che “ gli stessi potranno ricorrere, a titolo esemplificativo, all’utilizzo di ulteriori messaggi visibili nei locali e/o direttamente sull’apparecchio videoterminale, in armonia con quanto previsto dall’articolo 14 (Tutela del giocatore) del decreto ADM 4 aprile 2017 ”.
Pertanto risulta confermato che le concrete modalità di attuazione delle prescrizioni saranno prescelte da parte degli esercenti e dei gestori delle sale avendo come parametro la necessità di promuovere comportamenti responsabili di gioco. Del resto, che le prescrizioni non richiedano di intervenire sulle caratteristiche tecniche degli apparecchi si desume anche dal contenuto della nota impugnata.
Quest’ultima, laddove prevede modalità di attuazione della prescrizione relativa alla pausa obbligatoria, avente la stessa valenza cogente relativa alla frequenza delle giocate e la stessa caratteristica relativa alla tempistica del gioco, individua misure, quali la collocazione di un orologio, di un cartello informativo e di un sistema di diffusione sonora, che non richiedono di intervenire sugli apparecchi di gioco ma compulsano altrimenti la finalità perseguita.
Sicché non si pone un tema di uniformità nazionale degli apparecchi per il gioco.
13.5. Né si rileva la violazione della libertà di impresa sotto altro profilo.
L’iniziativa economica privata infatti, enunciata dall’art. 41 Cost, esprime la tutela dell’attività d’impresa (alla luce anche dei Trattati dell’Unione europea e dell’art. 16 della Carta di Nizza) nel rispetto dell’”utilità sociale”.
La Corte costituzionale ha precisato come non sia “configurabile una lesione della libertà d'iniziativa economica allorché l'apposizione di limiti di ordine generale al suo esercizio corrisponda all’utilità sociale”, purché, per un verso, l'individuazione dell’utilità sociale “ non appaia arbitraria ” e, “ per altro verso, gli interventi del legislatore non la perseguano mediante misure palesemente incongrue ” (Corte cost. 31 marzo 2015 n. 56).
Nel caso di specie il fine di utilità sociale che viene in rilievo, come possibile limite della libertà di attività economica privata, attiene alla tutela della salute.
Con specifico riferimento al bilanciamento fra libertà di impresa e tutela della salute la Corte costituzionale ha riconosciuto la competenza legislativa delle regioni, nei termini già sopra richiamati.
Né si pone un tema di proporzionalità fra mezzo e fine, considerata la sopra enunciata portata delle prescrizioni introdotte.
E ciò a maggior ragione se si considera che la libertà di iniziativa economica nel settore si pone in termini peculiari rispetto ad altri settori di mercato.
Invero, come si evince (anche) dalle fattispecie penali di cui agli artt. 718 e ss. C.p., la disciplina è informata alla consapevolezza che il fenomeno “ si presta a fornire l'habitat ad attività criminali ”.
Inoltre essa è occasione per lo sviluppo di patologie comportamentali che costituiscono un costo per la società, non solo direttamente economico, con la conseguenza che l’utilità sociale di cui all’art. 41 Cost. richiede al decisore pubblico di considerare le peculiarità (di sviluppo di patologie) connesse all’attività del gioco, che la distinguono da altre attività economiche. Sicché il fatto che il gioco sia espressione, al pari di altre attività, di propensioni individuali (impiego del tempo libero, svago, divertimento) che appartengono ai differenti stili di vita dei consociati, i quali, in una società pluralistica, non sono di norma oggetto di aprioristici giudizi di disvalore, non esaurisce le possibili considerazioni del decisore pubblico.
Proprio in entrambe le suddette direzioni, che rientrano rispettivamente nella materia dell’ordine pubblico e della tutela della salute, si inseriscono e si giustificano le prescrizioni che riguardano il settore dei giochi. Queste ultime, infatti, non possono che tenere conto della “pericolosità” del settore, che richiede interventi più incisivi rispetto ad altri segmenti di mercato, che non evidenziano altrettanti profili patologici.
Nel settore, infatti, la comparazione fra libertà di impresa e restrizioni deve tenere conto del fatto che le derive patologiche sono connaturali al settore, così da rendere prioritario l’adozione di misure ostative rispetto ad esse: la Corte costituzionale ha osservato che al regime concessorio, in questa materia, è “ connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica, che rispondono alla protezione di tali interessi ”, considerato che si tratta di “ un settore che, per le ragioni già indicate, presenta profili di delicatezza del tutto particolari, connessi alla rischiosità e ai pericoli propri della peculiare attività economica soggetta al regime di concessione ” (Corte cost. 31 marzo 2015 n. 56).
In tal senso anche la proporzionalità delle misure adottate dalla Regione a tutela della salute deve tenere conto delle peculiarità dell’attività di gioco. Sicché risulta determinante, nel giudizio di proporzionalità, la valutazione dell’inidoneità delle stesse a raggiungere il risultato, nel caso di specie non comprovata. Risulta invece residuale, in un ambito siffatto, la prospettiva del principio di proporzionalità che richiede di valutare che le misure imposte non vadano oltre quanto è necessario per conseguire gli obiettivi (Cgue, sez. VIII, 26 settembre 2024, C-403/2023 e C-404/2023). Infatti il settore, come visto, è permeato da una disciplina informata alla tutela della salute, oltre che all’ordine pubblico, sicché difficilmente una misura a ciò finalizzata può risultare esorbitante.
Secondo la Corte costituzionale, infatti, il contrasto con l’art. 41 Cost. non discende “ dal solo fatto che l’intervento normativo censurato incide, anche in modo rilevante, sull’organizzazione imprenditoriale del concessionario, condizionandone le scelte e i programmi di investimento ”, ma “ richiede che a questi effetti limitativi della libertà d’impresa si accompagni l’arbitraria individuazione dell’utilità sociale perseguita dal legislatore o la palese incongruità delle misure adottate per perseguirla ” (Corte cost. 31 marzo 2015 n. 56): la tutela della saluta e l’ordine pubblico superano il vaglio della non arbitrarietà dell’utilità sociale. Né è comprovato che le misure decise dalla Regione Lazio risultino incongrue rispetto al fine, considerato quanto sopra illustrato.
In tale prospettiva deve essere valutata anche la prescrizione riguardante la distanza di due metri lineari tra un apparecchio e l’altro: la disposizione, come visto, è funzionale alla tutela della salute, né richiede particolari accorgimenti tecnici. Pertanto non risulta determinante la circostanza che non coincida con le previsioni statali riguardanti i metri quadrati minimi richiesti per l’installazione di ogni singolo apparecchio (art. 9 della determinazione primo giugno 2021 n. 172999/RU), preordinata a perseguire altre finalità.
Né può addebitarsi al legislatore regionale la regolamentazione della sorte dei macchinari che, in tesi, non potrebbero essere più utilizzati.
In disparte la valutazione concreta di quanto possa essere l’impatto della misura, che sconta considerazioni connesse alla specifica struttura dei locali, si rileva che non è demandato alla Regione di valutare l’incidenza riflessa dei vincoli imposti. Sul punto la Corte costituzionale ha infatti affermato che “ la supposta perdita totale o parziale del capitale investito (di cui l’ordinanza di rimessione non fornisce tuttavia alcun riscontro, a fronte del presumibile ammortamento dei relativi costi, come ha rilevato la difesa dello Stato) costituirebbe al più un’incidenza solo riflessa dei vincoli di gestione imposti dalle norme denunciate, e si collocherebbe, come tale, fuori dall’ambito di protezione della norma costituzionale ” (Corte cost. 31 marzo 2015 n. 56).
14. Tanto basta per respingere l’appello, assorbita ogni altra deduzione, considerazione ed eccezione.
15. La complessità e la novità delle questioni sottese alla presente controversia giustificano la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, per l’effetto, la sentenza impugnata.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sara Raffaella Molinaro | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO