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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 14/04/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Luigi Pagliuca - Presidente rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
dott. Cristiana Bottazzi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 70/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
RM AH DE HM, con gli avv.ti Amedeo Bufi e Alberto Graziani
RICORRENTE
nei confronti di
The New edil SR
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di The New edil SR;
rilevato che parte resistente nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel procedimento e non è comparsa all'udienza;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha trasferito la propria sede in Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
ritenuto che
sussista la legittimazione attiva del ricorrente in quanto titolare di un residuo credito da lavoro di euro 1.242,04 fondato su diffida accertativa esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 3
Dlgs 124/04;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non ed atteso che dai bilanci e dalle dichiarazioni Iva acquisiti risulta il superamento, nel triennio, delle soglie relative sia all'attivo patrimoniale (nell'anno 2022) che ai ricavi lordi (negli anni 2022 e 2023), sicché risulta dimostrato che non si tratta di imprenditore minore;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b)
e 121 C.C.I, come comprovato: 1) dalla sussistenza di ingenti debiti anche verso l'RA (euro
317.044,00) e gli enti previdenziali (euro 50.484,83 verso INAIL in fase amministrativa); 2) dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2022; 3) dall'esito negativo della procedura esecutiva tentata dal ricorrente, elementi tutti che – complessivamente considerati – comprovano che la resistente non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di The New edil SR
(p.iva 04893500233), con sede in Verona, vicolo Pietrone n. 1/B, in persona della legale rappresentante Chiriches Iosif Daniel, nato a [...] il [...] e domiciliato a
Coman (Romania) str. Padurii n. 122;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore l'avv. Giorgia Lapolla in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8 ottobre 2025 ad ore 9,35 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 11.04.2025
Il Presidente rel
Dott. Luigi Pagliuca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
dott. Luigi Pagliuca - Presidente rel
dott. Francesco Bartolotti - Giudice
dott. Cristiana Bottazzi - Giudice
nel giudizio iscritto al n. 70/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
RM AH DE HM, con gli avv.ti Amedeo Bufi e Alberto Graziani
RICORRENTE
nei confronti di
The New edil SR
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
visto il ricorso ex art. 40 C.C.I. proposto dalla sopra indicata parte ricorrente per l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di The New edil SR;
rilevato che parte resistente nonostante la regolarità della notifica non si è costituita nel procedimento e non è comparsa all'udienza;
ritenuta la propria competenza per territorio ex art. 27 C.C.I. atteso che la parte debitrice ha trasferito la propria sede in Verona;
vista la documentazione allegata dal ricorrente e quella acquisita dal Tribunale;
ritenuto che
sussista la legittimazione attiva del ricorrente in quanto titolare di un residuo credito da lavoro di euro 1.242,04 fondato su diffida accertativa esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 3
Dlgs 124/04;
rilevato che la parte resistente è soggetta alle disposizioni sui procedimenti concorsuali, ai sensi degli artt. 121 e 2, c. 1 lett. d) CCI, in quanto come risulta dalla visura camerale in atti è imprenditore commerciale esercente attività di costruzione di edifici residenziali e non ed atteso che dai bilanci e dalle dichiarazioni Iva acquisiti risulta il superamento, nel triennio, delle soglie relative sia all'attivo patrimoniale (nell'anno 2022) che ai ricavi lordi (negli anni 2022 e 2023), sicché risulta dimostrato che non si tratta di imprenditore minore;
rilevato che dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile anche che la parte resistente ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art.49, c. 5 CCI;
ritenuto che la parte resistente versi in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2, c. 1 lett. b)
e 121 C.C.I, come comprovato: 1) dalla sussistenza di ingenti debiti anche verso l'RA (euro
317.044,00) e gli enti previdenziali (euro 50.484,83 verso INAIL in fase amministrativa); 2) dal mancato deposito dei bilanci dopo il 2022; 3) dall'esito negativo della procedura esecutiva tentata dal ricorrente, elementi tutti che – complessivamente considerati – comprovano che la resistente non è più in grado di far fronte alle proprie obbligazioni;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,
1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di The New edil SR
(p.iva 04893500233), con sede in Verona, vicolo Pietrone n. 1/B, in persona della legale rappresentante Chiriches Iosif Daniel, nato a [...] il [...] e domiciliato a
Coman (Romania) str. Padurii n. 122;
2) NOMINA giudice delegato il Dott. Luigi Pagliuca;
3) NOMINA curatore l'avv. Giorgia Lapolla in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358
C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma degli artt. 39 e 41, c. 4 C.C.I.);
5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 8 ottobre 2025 ad ore 9,35 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima dell'udienza di cui al punto precedente, per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater,155-quinquies e 155- sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal Dlgs 5.8.15 n. 127;
d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49, c. 4 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.
Verona, 11.04.2025
Il Presidente rel
Dott. Luigi Pagliuca