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Sentenza 21 giugno 2024
Sentenza 21 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/06/2024, n. 1229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1229 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Federico Bressan Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 408 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
.F ché, i Parte_4 C.F._4 Per_1
),
[...] Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7 [...]
), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
.F. nonché
[...] C.F._9 Persona_2
tutti rappresenta . Parte_10 C.F._10
Andrea Berto con domicilio eletto presso il suo studio in EN, Contrà Porti n. 38 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE - APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._11 CP_2 tramb 'A C.F._12
1 con domicilio eletto presso il suo studio in EN, Contrà Pasini n.12 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE - APPELLATI
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 26707/2020, depositata in data 24 novembre 2020, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, sezione seconda, n. 113/2015, depositata in data 20 gennaio 2015 per l'appello avverso la sentenza del Tribunale di EN n. 309/2011 in data 10.11.2010/15.3.2011.
In punto: Proprietà – Violazione di distanze.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 12 febbraio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Venezia sez. II Civile n. 113/2015 in data 30.09.2014/20.1.2015 e della sentenza di primo grado del Tribunale di EN n. 309/2011 in data 10.11.2010/15.3.2011: 1) rigettare per infondatezza tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado dai signori Parte_11
nei confronti degli appellanti;
[...]
2) dandosi atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, gli appellanti hanno versato ai signori
la somma complessiva di euro 50.529,95 condannarsi gli appellati a restituire la Parte_12 re agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
3) Dandosi atto che il credito di euro 5836,48 vantato dagli appellati in relazione alle spese legali liquidate dalla Corte d'appello con la sentenza n. 113/2015 è stato compensato con un maggior credito vantato dagli appellanti, condannarsi gli appellati a versare agli appellanti la suddetta somma di euro 5836,28, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
4) dandosi atto che gli appellanti, in esecuzione della sentenza di primo grado, hanno provveduto all'arretramento del manufatto per tutta la sua estensione fino al rispetto della distanza di mt 5 dal confine con il fondo degli odierni appellati, condannarsi questi ultimi a ripristinarlo nello stato in cui si trovava prima dell'arretramento.
5) il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio (fase cautelare, primo grado, secondo grado, procedimento ex art 373 cpc, giudizio di cassazione, presente giudizio in riassunzione)”.
Per la parte appellata:
"In via principale 2 1) Confermare la sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Venezia sez.II Civile n.113/2015 resa in data 30.09.2014/20.01.2015 e della sentenza di primo grado del Tribunale di EN n.309/2011 resa in data 10.11.2010/15.03.2011.
2)Respingere la richiesta di restituzione delle somme legittimamente versate dalla ditta Parte_13 in esecuzione delle sentenze ut supra indicate
3)Respingere conseguentemente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le richieste derivanti dalla conferma delle sentenze nonché respingere il ripristino dello status quo ante In via istruttoria Disponga nuova CTU idonea ad accertare la violazione della distanza dai confini, in quanto con le attuali metodiche, è possibile ricostruire lo stato esistente all'epoca delle azioni intraprese, ed agli atti comunque vi sono numerose planimetrie e documenti fotografici, nonché tecnicamente la differenza tra scarpata inerbita e “terre armate”. Vittoria di spese diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio (reclamo, giudizio di Cassazione, presente giudizio in riassunzione)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con atto di citazione del 30 aprile Controparte_1 CP_2 in inario di EN , Persona_1
, e , nonché Per_2 Parte_2 Pt_1 Parte_3 do ne, da part n Parte_4 violazione delle distanze dal proprio fondo sito in Arcugnano (VI), meglio distinto in catasto terreni al foglio 35, mappale 354.
Premesso di aver introdotto un'azione di nunciazione in accoglimento della quale venne sospesa l'esecuzione delle opere, come peraltro confermato anche all'esito del reclamo proposto dagli odierni appellanti detto provvedimento inibitorio, gli attori introducevano quindi giudizio di merito specificando come la riferita violazione fosse conseguente alla presentazione di un piano di lottizzazione da parte dei convenuti, rispettivamente proprietari dei mappali 402 e 178 confinanti con il proprio immobile;
in particolare, precisavano l'avvenuta irregolare esecuzione dell'innalzamento di un terrapieno, con conseguente loro diritto ed interesse all'accertamento della illegittimità dell'opera realizzata, con correlativa condanna alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno.
Ritualmente costituitisi in giudizio, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea assumendo la piena legittimità degli intrapresi lavori.
La causa veniva pertanto istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di EN, con statuizione n. 309, depositata il 15 marzo 2011, accoglieva la domanda proposta dagli attori, ritenendo che la costruzione di tipo “terre armate” fosse in violazione delle distanze legali e conseguentemente condannando i convenuti all'arretramento del manufatto, fino alla distanza di metri 5 dal confine con il fondo degli
3 attori, nonché al risarcimento del danno che assumeva essere stato loro arrecato, quantificato nell'importo di € 200.000,00.
Avverso tale statuizione insorgevano i convenuti soccombenti dinanzi all'intestata Corte d'appello la quale, con sentenza n. 113 del 20 gennaio 2015, rigettava il gravame proposto confermando integralmente la sentenza di primo grado.
In particolare, i Giudici del gravame, hanno ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione del regolamento locale disciplinante una distanza di metri cinque dal confine per ogni costruzione, per l'effetto non ravvisando l'incoerenza motivazionale della sentenza impugnata denunciata dagli appellanti nell'aver erroneamente qualificato il manufatto dei convenuti una costruzione rilevante ai fini del calcolo delle distanze, trattandosi di un terrapieno stabilmente infisso al suolo e con un'altezza che andava da 70 centimetri fino a 2 metri.
Non poteva del resto ravvisarsi, secondo la Corte, l'esistenza di un muro di cinta ai fini della esenzione di cui all'art. 878 c.c., in considerazione della natura artificiale del dislivello esistente tra i due fondi.
Sempre secondo i Giudici di secondo grado non erano poi contestabili le risultanze della disposta CTU, essendo altresì irrilevante invocare la minore regolamentazione di cui all'art. 873 c.c. in quanto l'ausiliare aveva accertato che la distanza del manufatto rispetto al confine andava da metri 1,31 a metri 1,50, non risultando, quindi, rispettata la distanza di metri 3 prevista dal codice civile.
Nondimeno irrilevante doveva poi intendersi il rilascio di una concessione in sanatoria, posto che, anche volendo attribuire portata integrativa del regolamento comunale, la norma locale può solo stabilire distanze maggiori rispetto a quelle previste dal codice e non può fornire una definizione di costruzione diversa da quella recepita in giurisprudenza alla stregua del dettato dell'art. 873 c.c.
Conseguentemente risultava anche irrilevante la corretta individuazione del confine, posto che la distanza accertata dal consulente tecnico violava sia la previsione codicistica che quella regolamentare locale.
Quanto al profilo risarcitorio il Collegio precedentemente adito riteneva corretta la quantificazione attuata dal Giudice di prime cure trattandosi di liquidare un danno in re ipsa, avuto riguardo alla circostanza che gli attori avevano subito una limitazione oggettiva della potenzialità edificatoria del loro fondo, a causa della presenza del manufatto dei convenuti per circa un decennio, con la modifica del naturale decorso dell'acqua e con un oggettivo aggravio della loro proprietà, collocata ad un livello più basso.
I soccombenti avversavano pertanto anche tale statuizione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sostanzialmente denunciando (a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 4 c.c. e dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Arcugnano allegate alla perizia del CTU, che consentono al piano di lottizzazione di disciplinare autonomamente le distanze delle costruzioni, (b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che un piano di lottizzazione costituisce un regolamento locale che integra la disciplina civilistica in materia di distanze, (c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che la distanza di metri tre dal confine si applica anche alla distanza dei fabbricati dal confine e non solo tra costruzioni, (d) la violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di Arcugnano nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto che la normativa sulle distanze si applichi indistintamente ad ogni tipo di costruzione e non soltanto agli edifici, (e) la violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il danno subito dagli attori sia in re ipsa, laddove anche tale danno necessitava della dimostrazione di un danno effettivamente realizzatosi.
Con Ordinanza n. 26707/2020 i Giudici di legittimità, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, cassavano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione;
ciò richiamati i precedenti giurisprudenziali secondo i quali le norme dei regolamenti comunali edilizi ed i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 ed 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il Giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai Comuni.
A seguito di sopravvenuto decesso degli appellanti e , gli Persona_1 Persona_2 eredi, rispettivamente, , , Controparte_3 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9
p ne Parte_10 accoglie grafe e dunque pronunciare la totale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di EN n. 309/2011.
Ritualmente costituitisi anche nella presente fase di giudizio gli appellati CP_1
e resistono all'avverso gravame
[...] CP_2 conferma della sentenza impugnata.
La causa, già trattenuta in decisione, con ordinanza dell'8 febbraio 2023 veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre un approfondimento istruttorio mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. al . All'udienza del 2 novembre 2023, tenutasi in Controparte_4 trattazione scritta, in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente si osserva come in questa sede rescissoria sia demandato all'intestata Corte d'Appello l'obbligo di attenersi alle statuizioni della Suprema Corte la quale, nell'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha richiamato - in ambito di violazione delle distanze legali tra costruzioni - specifici arresti giurisprudenziali, così fissando i limiti e l'oggetto del contendere, rappresentativo di una fase ulteriore di quello originario definito con la precedente sentenza di questa Corte territoriale n. 113/2015.
Il Collegio, in ragione dunque delle coordinate interpretative fornite dai Giudici di legittimità, secondo le quali le norme dei regolamenti comunali edilizi ed i piani regolatori costituiscono, per effetto del richiamo contenuto nelle norme del codice civile, integrazione di esse, al fine di meglio individuare le norme applicabili alla fattispecie, ha quindi provveduto a disporre un approfondimento istruttorio mediante ordinanza interlocutoria dell'8 febbraio 2023.
In particolare è stato ritenuto indispensabile ai fini del decidere accertare con assoluta certezza, mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. all'ente comunale, le norme urbanistiche vigenti all'epoca dei fatti in merito alle distanze da osservarsi per la realizzazione di costruzioni rispetto al confine di fondi finitimi.
Nella fattispecie, si osserva, la costruzione del manufatto oggetto di lite risultava derivare dalla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione da parte del CP_4
che aveva appunto previsto la realizzazione di una scarpata ine
[...]
e cc.dd. terre armate in luogo del muro di contenimento, con un arretramento dalla linea di confine (al quale si erano pertanto conformati gli odierni appellanti) pari a metri 1,5.
Trattasi, più specificatamente, secondo le indicazioni rilevabili dalla CTU in atti, di una peculiare tecnologia di costruzione basata sull'impiego di specifici materiali strutturali, che si realizza generalmente con la stesa di particolari tipi di geotessile su strati successivi di rilevato, le cui scarpate sono contenute da una rete metallica elettrosaldata che serve a contenere il terreno vegetale ed evitarne franamenti sul fondo confinante. Detta rete è dunque trattenuta al terreno con delle opportune chiodature per essere successivamente seminata così da risultare in seguito, il paramento in vista, completamente vegetato.
Il terrapieno oggetto di causa, il quale corre per circa 26 metri di lunghezza con una altezza variabile tra mt. 1,70 e mt. 1,20 per poi raccordarsi con una scarpata naturale, oggi reso oggetto di arretramento fino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine con il fondo degli odierni appellati, risultava essere stato interamente realizzato all'interno del fondo di proprietà degli stessi appellanti (cfr. pag. 4 CTU) e dunque ad una distanza di circa 1,50 / 1,41 mt. dal confine della proprietà e Controparte_1 [...]
. CP_2
Le informazioni fornite dal Comune di Arcugnano con deposito telematico del 5 aprile 2023 hanno sostanzialmente confermato che l'area di interesse, risultava classificata
6 dall'allora PRG come C2/3, ovvero area residenziale di espansione individuata con il n. 3 nel Repertorio Normativo, soggetta a piano di Lottizzazione, per la quale trovava applicazione l'art. 8 delle NTA, peraltro riprodotto ed allegato alla nota dimessa in atti.
Simile comunicazione si pone del resto in linea con l'elaborato tecnico in atti a firma dell'Ing. il quale ha in effetti allegato (cfr. doc. 22 fascicolo di parte appellante, Persona_3 allegato ione del CTU) le NTA applicabili alla fattispecie in ragione della collocazione dell'opera realizzata dagli appellanti nella zona urbanistica C2.
Deve per l'effetto inficiarsi integralmente l'argomentazione decisoria di primo grado la quale, verosimilmente per una svista percettiva, ha poi in concreto applicato, nella risoluzione della controversia, la disciplina dettata per le costruzioni ricadenti nella zona C1 pervenendo, di conseguenza, ad applicare un erroneo computo delle distanze.
Il PRG vigente all'epoca dei fatti oggetto di causa, a ben considerare, suddivideva le zone C in C1 (quelle maggiormente edificate) ed in C2 (quelle meno edificate); l'art. 8 delle richiamate NTA subordinava l'edificazione alla preventiva adozione di uno strumento attuativo, specificando che tutti i parametri urbanistici, tra i quali le distanze, fossero da disciplinare con “strumento preventivo”.
L'amministrazione comunale ha invero precisato che qualora si intendesse considerare le terre armate quale costruzione, l'art. 873 del codice civile impone una distanza minima di 3 metri dai fabbricati e, secondo le norme tecniche di attuazione art. 8 già citato per le zone C2 in cui insiste il manufatto le altezze, superfici coperte, distanze: con intervento preventivo, secondo indicazioni planivolumetriche o moduli plano altimetrici.
Il ha quindi allegato la Tavola “Piano quotato e sezioni” facente parte Controparte_4
d lottizzazione dove è graficamente indicata e quotata la “scarpata in terre armate”, secondo le prescrizioni del citato art. 8.
Appare significativo evidenziare come con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18 gennaio 2001 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante) in sede di approvazione della variante al piano di lottizzazione che gli appellanti ebbero a presentare, venne espressamente sancito che …al fine di migliorare l'inserimento nel paesaggio della nuova strada di lottizzazione si propone che venga effettuato uno spostamento di un metro e mezzo della sede stradale onde permettere la realizzazione di una fascia di rispetto stradale costituita da una scarpata erbosa da sostenere eventualmente con terre armate.
Con detta deliberazione venne quindi disposto l'obbligo dell'arretramento della linea di confine lato campagna di mt 1,5 al fine di consentire la sostituzione delle mura di contenimento con una scarpata inerbita da costruire nello spazio oggetto di arretramento.
L'edificazione de qua realizzata dagli appellanti sui mappali 402 e 178 fg. 35 del Comune di Arcugnano, alla stregua dell'acquisito compendio probatorio non risulta
7 conseguentemente essere stata realizzata in violazione della normativa sulle distanze rispetto al fondo di proprietà e , Controparte_1 CP_2 mappale 354 fg. 35, avuto riguar a il terrapieno sia stato costruito interamente all'interno della proprietà dei convenuti. Il cordolo interno che delimita la strada ed i parcheggi, la cui distanza esatta dal confine può essere determinata solo successivamente alla apposizione esatta dello stesso, è posizionato a circa mt. 1,50 dal confine.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente appaiono pertanto pienamente condivisibili in quanto coerenti e logiche, frutto di approfondite misurazioni e peraltro suffragate da ulteriori elementi di riscontro a seguito delle informazioni fornite dal Comune di Arcugnano.
A riguardo, così dovendosi discostare dalle contrarie argomentazioni proposte dagli appellati, non appare rivestire rilevanza il fatto che un breve tratto del cordolo realizzato, in corrispondenza della sezione n. 2, sembrerebbe essere a circa 1,41 di distanza dal confine atteso che lo stesso ausiliare ha avuto modo di affermare l'impossibilità di accedere ad una più corretta misurazione proprio stante l'assenza di una esatta apposizione confinaria.
Fermo restando l'onere probatorio incombente sugli odierni appellati circa la dedotta violazione delle distanze legali, l'avvenuta immutazione dello stato dei luoghi determinato dalla esecuzione della statuizione appellata in ragione della sua provvisoria esecutività, della quale i medesimi si sono voluti avvalere procedendo alla esecuzione per obblighi di fare, non consente del resto ulteriori indagini tecniche e dunque più approfondite misurazioni.
Ne consegue, stante l'accertata conformità della edificazione realizzata dagli odierni appellanti, la riforma della sentenza del Tribunale di EN n. 309/2011 con consequenziale rigetto della domanda proposta dagli attori CP_1
e , non potendo quindi trovar
[...] CP_2
ult stessi proposte e non rese oggetto di specifico dibattito in prime cure.
Questi ultimi devono, per l'effetto, giusta domanda, essere condannati alla restituzione degli importi corrisposti dagli appellanti in spontaneo adempimento della statuizione di prime cure qui riformata, come meglio documentati in atti e non resi oggetto di specifica contestazione (cfr. docc. da 4 a 13 del fascicolo di parte appellante), nella misura di € 50.529,95 e di ulteriori € 5.836,48 a titolo di refusione delle spese di lite liquidate dalla intestata Corte nella sentenza poi cassata, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data dei rispettivi pagamenti al saldo effettivo.
Nondimeno, a mente dell'art. 389 c.p.c., gli appellati in solido devono essere condannati al ripristino della situazione di fatto modificata in virtù della decisione di secondo grado cassata, conforme alla statuizione di primo grado appellata, circostanza anch'essa non infirmata dalle difese di questi ultimi.
8 La riforma della decisione impugnata determina l'obbligo del Giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Nella fattispecie, inoltre, a questa Corte è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza di rinvio, mentre gli oneri processuali del primo giudizio di appello, conclusosi con la sentenza cassata, seguono come innanzi precisato la sorte della decisione e devono ritenersi non dovute e da restituire alla parte ivi soccombente che la ha in concreto rifuse in virtù della decisione posta nel nulla.
Tali spese, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 applicabile in quanto relative a prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, avuto riguardo al disputatum (valore indeterminabile), applicati i parametri medi e tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, in ragione della soccombenza, così si liquidano a carico degli appellati in solido:
- quanto al primo grado (tenuto conto anche della fase cautelare) nella complessiva misura di € 10.860,00 per compensi professionali (€ 2.127,00 fase di studio, € 1.416,00 fase introduttiva, € 3.738,00 fase istruttoria/trattazione, € 3.579,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità nella complessiva misura di € 6.585,00 per compensi professionali (€ 2.869,00 fase di studio, € 2.224,00 fase introduttiva, € 1.492,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- quanto al presente grado di appello nella complessiva misura di € 12.156,00 per compensi professionali (€ 2.518,00 fase di studio, € 1.665,00 fase introduttiva, € 3.686,00 fase istruttoria/trattazione, € 4.287,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi.
Le spese di CTU di primo grado vengono invece poste a definitivo carico solidale tra tutti gli odierni contendenti, in quanto rese nel generale interesse della giustizia e correlativamente di quello comune delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello n. 408/2021 di Ruolo Generale proposto da , Parte_1 [...]
, e i Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi di , , , Persona_1 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9 ronti di Persona_2 Parte_10 tenza n. 309/2011 Controparte_1 CP_2 pubblicata in data 15 marzo 2011, del Tribunale Ordinario di EN, nel giudizio di 9 rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 26707/2020 del 5 ottobre 2020, depositata il 24 novembre 2020, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. ACCOGLIE l'appello e le domande spiegate dagli appellanti in riassunzione e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 309/2011 del Tribunale Ordinario di EN, rigetta le domande proposte da e Controparte_1
. CP_2
2. ON e in solido, Controparte_1 CP_2 alla restituzion li risposti in spontaneo adempimento della statuizione di prime cure qui riformata, nella misura di € 50.529,95 e di ulteriori € 5.836,48 a titolo di refusione delle spese di lite liquidate dalla intestata Corte nella sentenza poi cassata;
somme da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data dei rispettivi pagamenti al saldo effettivo.
3. ON e in solido al Controparte_1 CP_2 ripristino della ir rimo grado qui riformata;
4. ON e in solido Controparte_1 CP_2 alla refusione d pe ano:
- quanto al primo grado nella complessiva misura di € 10.860,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità nella complessiva misura di € 6.585,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge se dovuto;
- quanto al presente grado di appello nella complessiva misura di € 12.156,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi.
5. Pone le spese di CTU di primo grado a definitivo carico solidale tra tutti gli odierni contendenti
Così deciso in Venezia il 12 febbraio 2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Federico Bressan)
10
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Federico Bressan Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 408 del Ruolo Generale dell'anno 2021
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ) e C.F._2 Parte_3 C.F._3
.F ché, i Parte_4 C.F._4 Per_1
),
[...] Parte_5 C.F._5 Parte_6
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._6 Parte_7 [...]
), C.F._7 Parte_8 C.F._8 Parte_9
.F. nonché
[...] C.F._9 Persona_2
tutti rappresenta . Parte_10 C.F._10
Andrea Berto con domicilio eletto presso il suo studio in EN, Contrà Porti n. 38 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
RICORRENTI IN RIASSUNZIONE - APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._11 CP_2 tramb 'A C.F._12
1 con domicilio eletto presso il suo studio in EN, Contrà Pasini n.12 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
RESISTENTI IN RIASSUNZIONE - APPELLATI
OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 26707/2020, depositata in data 24 novembre 2020, che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Venezia, sezione seconda, n. 113/2015, depositata in data 20 gennaio 2015 per l'appello avverso la sentenza del Tribunale di EN n. 309/2011 in data 10.11.2010/15.3.2011.
In punto: Proprietà – Violazione di distanze.
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 12 febbraio 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante:
"Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza disattesa, in totale riforma della sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Venezia sez. II Civile n. 113/2015 in data 30.09.2014/20.1.2015 e della sentenza di primo grado del Tribunale di EN n. 309/2011 in data 10.11.2010/15.3.2011: 1) rigettare per infondatezza tutte le domande svolte nel giudizio di primo grado dai signori Parte_11
nei confronti degli appellanti;
[...]
2) dandosi atto che, in esecuzione della sentenza di primo grado, gli appellanti hanno versato ai signori
la somma complessiva di euro 50.529,95 condannarsi gli appellati a restituire la Parte_12 re agli interessi dalla data del pagamento al saldo.
3) Dandosi atto che il credito di euro 5836,48 vantato dagli appellati in relazione alle spese legali liquidate dalla Corte d'appello con la sentenza n. 113/2015 è stato compensato con un maggior credito vantato dagli appellanti, condannarsi gli appellati a versare agli appellanti la suddetta somma di euro 5836,28, oltre agli interessi dalla domanda al saldo;
4) dandosi atto che gli appellanti, in esecuzione della sentenza di primo grado, hanno provveduto all'arretramento del manufatto per tutta la sua estensione fino al rispetto della distanza di mt 5 dal confine con il fondo degli odierni appellati, condannarsi questi ultimi a ripristinarlo nello stato in cui si trovava prima dell'arretramento.
5) il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio (fase cautelare, primo grado, secondo grado, procedimento ex art 373 cpc, giudizio di cassazione, presente giudizio in riassunzione)”.
Per la parte appellata:
"In via principale 2 1) Confermare la sentenza di appello resa dalla Corte di Appello di Venezia sez.II Civile n.113/2015 resa in data 30.09.2014/20.01.2015 e della sentenza di primo grado del Tribunale di EN n.309/2011 resa in data 10.11.2010/15.03.2011.
2)Respingere la richiesta di restituzione delle somme legittimamente versate dalla ditta Parte_13 in esecuzione delle sentenze ut supra indicate
3)Respingere conseguentemente, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le richieste derivanti dalla conferma delle sentenze nonché respingere il ripristino dello status quo ante In via istruttoria Disponga nuova CTU idonea ad accertare la violazione della distanza dai confini, in quanto con le attuali metodiche, è possibile ricostruire lo stato esistente all'epoca delle azioni intraprese, ed agli atti comunque vi sono numerose planimetrie e documenti fotografici, nonché tecnicamente la differenza tra scarpata inerbita e “terre armate”. Vittoria di spese diritti ed onorari di causa di tutti i gradi di giudizio (reclamo, giudizio di Cassazione, presente giudizio in riassunzione)”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e , con atto di citazione del 30 aprile Controparte_1 CP_2 in inario di EN , Persona_1
, e , nonché Per_2 Parte_2 Pt_1 Parte_3 do ne, da part n Parte_4 violazione delle distanze dal proprio fondo sito in Arcugnano (VI), meglio distinto in catasto terreni al foglio 35, mappale 354.
Premesso di aver introdotto un'azione di nunciazione in accoglimento della quale venne sospesa l'esecuzione delle opere, come peraltro confermato anche all'esito del reclamo proposto dagli odierni appellanti detto provvedimento inibitorio, gli attori introducevano quindi giudizio di merito specificando come la riferita violazione fosse conseguente alla presentazione di un piano di lottizzazione da parte dei convenuti, rispettivamente proprietari dei mappali 402 e 178 confinanti con il proprio immobile;
in particolare, precisavano l'avvenuta irregolare esecuzione dell'innalzamento di un terrapieno, con conseguente loro diritto ed interesse all'accertamento della illegittimità dell'opera realizzata, con correlativa condanna alla riduzione in pristino ed al risarcimento del danno.
Ritualmente costituitisi in giudizio, parte convenuta contestava la fondatezza della domanda attorea assumendo la piena legittimità degli intrapresi lavori.
La causa veniva pertanto istruita mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali ed espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale di EN, con statuizione n. 309, depositata il 15 marzo 2011, accoglieva la domanda proposta dagli attori, ritenendo che la costruzione di tipo “terre armate” fosse in violazione delle distanze legali e conseguentemente condannando i convenuti all'arretramento del manufatto, fino alla distanza di metri 5 dal confine con il fondo degli
3 attori, nonché al risarcimento del danno che assumeva essere stato loro arrecato, quantificato nell'importo di € 200.000,00.
Avverso tale statuizione insorgevano i convenuti soccombenti dinanzi all'intestata Corte d'appello la quale, con sentenza n. 113 del 20 gennaio 2015, rigettava il gravame proposto confermando integralmente la sentenza di primo grado.
In particolare, i Giudici del gravame, hanno ritenuto applicabile alla fattispecie la previsione del regolamento locale disciplinante una distanza di metri cinque dal confine per ogni costruzione, per l'effetto non ravvisando l'incoerenza motivazionale della sentenza impugnata denunciata dagli appellanti nell'aver erroneamente qualificato il manufatto dei convenuti una costruzione rilevante ai fini del calcolo delle distanze, trattandosi di un terrapieno stabilmente infisso al suolo e con un'altezza che andava da 70 centimetri fino a 2 metri.
Non poteva del resto ravvisarsi, secondo la Corte, l'esistenza di un muro di cinta ai fini della esenzione di cui all'art. 878 c.c., in considerazione della natura artificiale del dislivello esistente tra i due fondi.
Sempre secondo i Giudici di secondo grado non erano poi contestabili le risultanze della disposta CTU, essendo altresì irrilevante invocare la minore regolamentazione di cui all'art. 873 c.c. in quanto l'ausiliare aveva accertato che la distanza del manufatto rispetto al confine andava da metri 1,31 a metri 1,50, non risultando, quindi, rispettata la distanza di metri 3 prevista dal codice civile.
Nondimeno irrilevante doveva poi intendersi il rilascio di una concessione in sanatoria, posto che, anche volendo attribuire portata integrativa del regolamento comunale, la norma locale può solo stabilire distanze maggiori rispetto a quelle previste dal codice e non può fornire una definizione di costruzione diversa da quella recepita in giurisprudenza alla stregua del dettato dell'art. 873 c.c.
Conseguentemente risultava anche irrilevante la corretta individuazione del confine, posto che la distanza accertata dal consulente tecnico violava sia la previsione codicistica che quella regolamentare locale.
Quanto al profilo risarcitorio il Collegio precedentemente adito riteneva corretta la quantificazione attuata dal Giudice di prime cure trattandosi di liquidare un danno in re ipsa, avuto riguardo alla circostanza che gli attori avevano subito una limitazione oggettiva della potenzialità edificatoria del loro fondo, a causa della presenza del manufatto dei convenuti per circa un decennio, con la modifica del naturale decorso dell'acqua e con un oggettivo aggravio della loro proprietà, collocata ad un livello più basso.
I soccombenti avversavano pertanto anche tale statuizione dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, sostanzialmente denunciando (a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 4 c.c. e dell'art. 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Arcugnano allegate alla perizia del CTU, che consentono al piano di lottizzazione di disciplinare autonomamente le distanze delle costruzioni, (b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che un piano di lottizzazione costituisce un regolamento locale che integra la disciplina civilistica in materia di distanze, (c) la violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. nella parte in cui ha ritenuto che la distanza di metri tre dal confine si applica anche alla distanza dei fabbricati dal confine e non solo tra costruzioni, (d) la violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG di Arcugnano nella parte in cui la sentenza gravata ha ritenuto che la normativa sulle distanze si applichi indistintamente ad ogni tipo di costruzione e non soltanto agli edifici, (e) la violazione e falsa applicazione dell'art. 872 c.c. nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il danno subito dagli attori sia in re ipsa, laddove anche tale danno necessitava della dimostrazione di un danno effettivamente realizzatosi.
Con Ordinanza n. 26707/2020 i Giudici di legittimità, in accoglimento del primo motivo di ricorso ed assorbiti i restanti, cassavano la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione;
ciò richiamati i precedenti giurisprudenziali secondo i quali le norme dei regolamenti comunali edilizi ed i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872 ed 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il Giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai Comuni.
A seguito di sopravvenuto decesso degli appellanti e , gli Persona_1 Persona_2 eredi, rispettivamente, , , Controparte_3 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9
p ne Parte_10 accoglie grafe e dunque pronunciare la totale riforma della sentenza del Tribunale Ordinario di EN n. 309/2011.
Ritualmente costituitisi anche nella presente fase di giudizio gli appellati CP_1
e resistono all'avverso gravame
[...] CP_2 conferma della sentenza impugnata.
La causa, già trattenuta in decisione, con ordinanza dell'8 febbraio 2023 veniva rimessa sul ruolo al fine di disporre un approfondimento istruttorio mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. al . All'udienza del 2 novembre 2023, tenutasi in Controparte_4 trattazione scritta, in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 Preliminarmente si osserva come in questa sede rescissoria sia demandato all'intestata Corte d'Appello l'obbligo di attenersi alle statuizioni della Suprema Corte la quale, nell'ordinanza che ha disposto il presente giudizio di rinvio, ha richiamato - in ambito di violazione delle distanze legali tra costruzioni - specifici arresti giurisprudenziali, così fissando i limiti e l'oggetto del contendere, rappresentativo di una fase ulteriore di quello originario definito con la precedente sentenza di questa Corte territoriale n. 113/2015.
Il Collegio, in ragione dunque delle coordinate interpretative fornite dai Giudici di legittimità, secondo le quali le norme dei regolamenti comunali edilizi ed i piani regolatori costituiscono, per effetto del richiamo contenuto nelle norme del codice civile, integrazione di esse, al fine di meglio individuare le norme applicabili alla fattispecie, ha quindi provveduto a disporre un approfondimento istruttorio mediante ordinanza interlocutoria dell'8 febbraio 2023.
In particolare è stato ritenuto indispensabile ai fini del decidere accertare con assoluta certezza, mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c. all'ente comunale, le norme urbanistiche vigenti all'epoca dei fatti in merito alle distanze da osservarsi per la realizzazione di costruzioni rispetto al confine di fondi finitimi.
Nella fattispecie, si osserva, la costruzione del manufatto oggetto di lite risultava derivare dalla preventiva approvazione di un piano di lottizzazione da parte del CP_4
che aveva appunto previsto la realizzazione di una scarpata ine
[...]
e cc.dd. terre armate in luogo del muro di contenimento, con un arretramento dalla linea di confine (al quale si erano pertanto conformati gli odierni appellanti) pari a metri 1,5.
Trattasi, più specificatamente, secondo le indicazioni rilevabili dalla CTU in atti, di una peculiare tecnologia di costruzione basata sull'impiego di specifici materiali strutturali, che si realizza generalmente con la stesa di particolari tipi di geotessile su strati successivi di rilevato, le cui scarpate sono contenute da una rete metallica elettrosaldata che serve a contenere il terreno vegetale ed evitarne franamenti sul fondo confinante. Detta rete è dunque trattenuta al terreno con delle opportune chiodature per essere successivamente seminata così da risultare in seguito, il paramento in vista, completamente vegetato.
Il terrapieno oggetto di causa, il quale corre per circa 26 metri di lunghezza con una altezza variabile tra mt. 1,70 e mt. 1,20 per poi raccordarsi con una scarpata naturale, oggi reso oggetto di arretramento fino al rispetto della distanza di mt. 5 dal confine con il fondo degli odierni appellati, risultava essere stato interamente realizzato all'interno del fondo di proprietà degli stessi appellanti (cfr. pag. 4 CTU) e dunque ad una distanza di circa 1,50 / 1,41 mt. dal confine della proprietà e Controparte_1 [...]
. CP_2
Le informazioni fornite dal Comune di Arcugnano con deposito telematico del 5 aprile 2023 hanno sostanzialmente confermato che l'area di interesse, risultava classificata
6 dall'allora PRG come C2/3, ovvero area residenziale di espansione individuata con il n. 3 nel Repertorio Normativo, soggetta a piano di Lottizzazione, per la quale trovava applicazione l'art. 8 delle NTA, peraltro riprodotto ed allegato alla nota dimessa in atti.
Simile comunicazione si pone del resto in linea con l'elaborato tecnico in atti a firma dell'Ing. il quale ha in effetti allegato (cfr. doc. 22 fascicolo di parte appellante, Persona_3 allegato ione del CTU) le NTA applicabili alla fattispecie in ragione della collocazione dell'opera realizzata dagli appellanti nella zona urbanistica C2.
Deve per l'effetto inficiarsi integralmente l'argomentazione decisoria di primo grado la quale, verosimilmente per una svista percettiva, ha poi in concreto applicato, nella risoluzione della controversia, la disciplina dettata per le costruzioni ricadenti nella zona C1 pervenendo, di conseguenza, ad applicare un erroneo computo delle distanze.
Il PRG vigente all'epoca dei fatti oggetto di causa, a ben considerare, suddivideva le zone C in C1 (quelle maggiormente edificate) ed in C2 (quelle meno edificate); l'art. 8 delle richiamate NTA subordinava l'edificazione alla preventiva adozione di uno strumento attuativo, specificando che tutti i parametri urbanistici, tra i quali le distanze, fossero da disciplinare con “strumento preventivo”.
L'amministrazione comunale ha invero precisato che qualora si intendesse considerare le terre armate quale costruzione, l'art. 873 del codice civile impone una distanza minima di 3 metri dai fabbricati e, secondo le norme tecniche di attuazione art. 8 già citato per le zone C2 in cui insiste il manufatto le altezze, superfici coperte, distanze: con intervento preventivo, secondo indicazioni planivolumetriche o moduli plano altimetrici.
Il ha quindi allegato la Tavola “Piano quotato e sezioni” facente parte Controparte_4
d lottizzazione dove è graficamente indicata e quotata la “scarpata in terre armate”, secondo le prescrizioni del citato art. 8.
Appare significativo evidenziare come con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 18 gennaio 2001 (cfr. doc. 1 fascicolo di primo grado di parte appellante) in sede di approvazione della variante al piano di lottizzazione che gli appellanti ebbero a presentare, venne espressamente sancito che …al fine di migliorare l'inserimento nel paesaggio della nuova strada di lottizzazione si propone che venga effettuato uno spostamento di un metro e mezzo della sede stradale onde permettere la realizzazione di una fascia di rispetto stradale costituita da una scarpata erbosa da sostenere eventualmente con terre armate.
Con detta deliberazione venne quindi disposto l'obbligo dell'arretramento della linea di confine lato campagna di mt 1,5 al fine di consentire la sostituzione delle mura di contenimento con una scarpata inerbita da costruire nello spazio oggetto di arretramento.
L'edificazione de qua realizzata dagli appellanti sui mappali 402 e 178 fg. 35 del Comune di Arcugnano, alla stregua dell'acquisito compendio probatorio non risulta
7 conseguentemente essere stata realizzata in violazione della normativa sulle distanze rispetto al fondo di proprietà e , Controparte_1 CP_2 mappale 354 fg. 35, avuto riguar a il terrapieno sia stato costruito interamente all'interno della proprietà dei convenuti. Il cordolo interno che delimita la strada ed i parcheggi, la cui distanza esatta dal confine può essere determinata solo successivamente alla apposizione esatta dello stesso, è posizionato a circa mt. 1,50 dal confine.
Le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente appaiono pertanto pienamente condivisibili in quanto coerenti e logiche, frutto di approfondite misurazioni e peraltro suffragate da ulteriori elementi di riscontro a seguito delle informazioni fornite dal Comune di Arcugnano.
A riguardo, così dovendosi discostare dalle contrarie argomentazioni proposte dagli appellati, non appare rivestire rilevanza il fatto che un breve tratto del cordolo realizzato, in corrispondenza della sezione n. 2, sembrerebbe essere a circa 1,41 di distanza dal confine atteso che lo stesso ausiliare ha avuto modo di affermare l'impossibilità di accedere ad una più corretta misurazione proprio stante l'assenza di una esatta apposizione confinaria.
Fermo restando l'onere probatorio incombente sugli odierni appellati circa la dedotta violazione delle distanze legali, l'avvenuta immutazione dello stato dei luoghi determinato dalla esecuzione della statuizione appellata in ragione della sua provvisoria esecutività, della quale i medesimi si sono voluti avvalere procedendo alla esecuzione per obblighi di fare, non consente del resto ulteriori indagini tecniche e dunque più approfondite misurazioni.
Ne consegue, stante l'accertata conformità della edificazione realizzata dagli odierni appellanti, la riforma della sentenza del Tribunale di EN n. 309/2011 con consequenziale rigetto della domanda proposta dagli attori CP_1
e , non potendo quindi trovar
[...] CP_2
ult stessi proposte e non rese oggetto di specifico dibattito in prime cure.
Questi ultimi devono, per l'effetto, giusta domanda, essere condannati alla restituzione degli importi corrisposti dagli appellanti in spontaneo adempimento della statuizione di prime cure qui riformata, come meglio documentati in atti e non resi oggetto di specifica contestazione (cfr. docc. da 4 a 13 del fascicolo di parte appellante), nella misura di € 50.529,95 e di ulteriori € 5.836,48 a titolo di refusione delle spese di lite liquidate dalla intestata Corte nella sentenza poi cassata, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data dei rispettivi pagamenti al saldo effettivo.
Nondimeno, a mente dell'art. 389 c.p.c., gli appellati in solido devono essere condannati al ripristino della situazione di fatto modificata in virtù della decisione di secondo grado cassata, conforme alla statuizione di primo grado appellata, circostanza anch'essa non infirmata dalle difese di questi ultimi.
8 La riforma della decisione impugnata determina l'obbligo del Giudice di appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, alla stregua dell'esito finale della lite.
Nella fattispecie, inoltre, a questa Corte è demandata la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, secondo quanto disposto dalla Suprema Corte nella richiamata ordinanza di rinvio, mentre gli oneri processuali del primo giudizio di appello, conclusosi con la sentenza cassata, seguono come innanzi precisato la sorte della decisione e devono ritenersi non dovute e da restituire alla parte ivi soccombente che la ha in concreto rifuse in virtù della decisione posta nel nulla.
Tali spese, sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 applicabile in quanto relative a prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022, avuto riguardo al disputatum (valore indeterminabile), applicati i parametri medi e tenuto conto delle questioni giuridiche trattate, nonché delle attività in concreto espletate, in ragione della soccombenza, così si liquidano a carico degli appellati in solido:
- quanto al primo grado (tenuto conto anche della fase cautelare) nella complessiva misura di € 10.860,00 per compensi professionali (€ 2.127,00 fase di studio, € 1.416,00 fase introduttiva, € 3.738,00 fase istruttoria/trattazione, € 3.579,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità nella complessiva misura di € 6.585,00 per compensi professionali (€ 2.869,00 fase di studio, € 2.224,00 fase introduttiva, € 1.492,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- quanto al presente grado di appello nella complessiva misura di € 12.156,00 per compensi professionali (€ 2.518,00 fase di studio, € 1.665,00 fase introduttiva, € 3.686,00 fase istruttoria/trattazione, € 4.287,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi.
Le spese di CTU di primo grado vengono invece poste a definitivo carico solidale tra tutti gli odierni contendenti, in quanto rese nel generale interesse della giustizia e correlativamente di quello comune delle parti.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello n. 408/2021 di Ruolo Generale proposto da , Parte_1 [...]
, e i Parte_2 Parte_3 Parte_4 di eredi di , , , Persona_1 Parte_5 Parte_6 [...]
Parte_7 Parte_8 Parte_9 ronti di Persona_2 Parte_10 tenza n. 309/2011 Controparte_1 CP_2 pubblicata in data 15 marzo 2011, del Tribunale Ordinario di EN, nel giudizio di 9 rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con ordinanza n. 26707/2020 del 5 ottobre 2020, depositata il 24 novembre 2020, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. ACCOGLIE l'appello e le domande spiegate dagli appellanti in riassunzione e per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 309/2011 del Tribunale Ordinario di EN, rigetta le domande proposte da e Controparte_1
. CP_2
2. ON e in solido, Controparte_1 CP_2 alla restituzion li risposti in spontaneo adempimento della statuizione di prime cure qui riformata, nella misura di € 50.529,95 e di ulteriori € 5.836,48 a titolo di refusione delle spese di lite liquidate dalla intestata Corte nella sentenza poi cassata;
somme da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data dei rispettivi pagamenti al saldo effettivo.
3. ON e in solido al Controparte_1 CP_2 ripristino della ir rimo grado qui riformata;
4. ON e in solido Controparte_1 CP_2 alla refusione d pe ano:
- quanto al primo grado nella complessiva misura di € 10.860,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge;
- quanto al giudizio di legittimità nella complessiva misura di € 6.585,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge se dovuto;
- quanto al presente grado di appello nella complessiva misura di € 12.156,00 per compensi professionali oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge ed oltre € 804,00 per esborsi.
5. Pone le spese di CTU di primo grado a definitivo carico solidale tra tutti gli odierni contendenti
Così deciso in Venezia il 12 febbraio 2024.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Federico Bressan)
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