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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/10/2025, n. 8890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8890 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1894/2025 R.Gen.Aff.Cont.
Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Immacolata Cozzolino Presidente
Dott. Rosaria Gatti Giudice
Dott. Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1894 del R.G.N.C. del 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, al C.F._1
Corso Duca D'Aosta n. 37 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Fontana, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F: CP_1
, residente in [...]
20;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2025, esponeva che in Parte_1 data 22.07.1995 aveva contratto matrimonio civile in Napoli con la sig.ra (atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile al CP_1
n.183 , parte II, serie AR, anno 1995); che da tale unione era nata la figlia che con sentenza pubblicata il 12.12.2016 il Per_1
Tribunale di Napoli aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, assegnando alla sig.ra la casa coniugale condotta in CP_1 locazione dalla medesima e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di CP_1 mantenimento pari ad euro 200,00 e un assegno mensile di contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad euro
400,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che, dall'epoca della separazione personale la convivenza non era stata più ripresa ed il tempo aveva reso impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che il reddito che percepiva all'attualità, lavorando come elettricista, era inferiore a quello dell'epoca della separazione, non essendo più in grado di sostenere la somma di complessivi euro 600,00 mensili;
che la signora a sua volta aveva una relazione stabile con un altro CP_1 uomo ed aveva iniziato a lavorare da qualche anno in maniera costante ed assidua;
che, pertanto, nei confronti della medesima non sussistevano i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, essendo divenuta economicamente autosufficiente;
che, quanto all'assegno di mantenimento per la figlia Per_1 quest'ultima aveva conseguito la laurea magistrale alla facoltà di
Farmacia, lavorando attualmente presso una farmacia del quartiere
Vomero, con inquadramento contrattuale a tempo determinato, già
- 2 -
più volte rinnovato, ella essendo pertanto perfettamente in grado di produrre reddito;
alla stregua di tanto chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con revoca del mantenimento sia per la coniuge che per la figlia ormai autosufficiente, con Per_1 accertamento della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della CP_1
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 29.09.2025 compariva solo la parte ricorrente, mentre la resistente rimane contumace, nonostante la regolarità della notifica;
il Giudice relatore procedeva dunque al libero interrogatorio del ricorrente, il quale confermava la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio;
riferiva che sua figlia in procinto di compiere Per_1
28 anni e in possesso della laurea magistrale in farmacia, stava lavorando orami da tempo in una farmacia, con contratto a tempo indeterminato;
che sia il predetto che la resistente avevano nuovi compagni e che, da sue informazioni, la lavorava come CP_1 cameriera, egli essendo elettricista.
All'esito, il Giudice relatore, non ravvisando la necessità dell'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, e ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava il ricorrente alla discussione orale della causa;
il ricorrente si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento e il Giudice disponeva assegnarsi la causa in decisione al Collegio, con trasmissione atti al PM per le sue conclusioni, il quale chiedeva pronunciarsi il divorzio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non costituitosi in giudizio.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, dichiarata con sentenza n°
- 3 -
13319/2016, pubblicata il 12.12.2016, all'esito del procedimento recante R.G. 15895/2015, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno dunque disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Per ciò che riguarda le altre condizioni necessarie, deve essere accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento, stabilito nella sentenza di separazione, per la figlia maggiorenne Per_1
Ed invero, il ricorrente ha dedotto la raggiunta indipendenza economica della figlia.
In tal senso, deve essere evidenziato che il giudice della nomofilachia, con la pronuncia n. 17183/2020, ricognitiva dei vari precedenti orientamenti giurisprudenziali in tema, è intervenuto delineando i presupposti di riconoscimento e permanenza dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
con tale recente arresto, in via generale, si è precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei
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genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori, o uno di essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ( Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 12.3.2018, n.
5883).
Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni e al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26.1.2011, n 1830).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba essere condotta “con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. 22.6.2016, n. 12952;
Cass. 7.7.2004, n. 12477) e che oltre “tali ragionevoli limiti”,
l'assistenza economica protratta all'infinito “potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass. 6.4.1993, n. 4108;
Cass. 22.6.2016 n. 12952). Dunque, ormai è acquisita “la funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Ne discende che non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto
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permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto intorno al quale ruota l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia e attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire e di voto: salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto, e anzi può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315 bis c.c., co 4 di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa”.
Alla luce dei predetti principi di diritto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato che la figlia di Per_1 quasi 28 anni, è in possesso di laurea in Farmacia, lavorando all'attualità presso una farmacia del Vomero, né nulla di diverso ha richiesto o provato la resistente, rimasta contumace nel presente procedimento.
In ragione di tanto, il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia deve essere revocato a far data Per_1 dal deposito del ricorso.
Parimenti deve essere revocato, a decorrere dal presente provvedimento, il contributo disposto in sede di separazione a
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carico del ricorrente per il mantenimento della resistente, in assenza di domanda proposta dalla nel presente procedimento. CP_1
Nulla sulle spese in ragione dell'esito della lite e dalla mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data 22.07.1995 tra , nato Parte_1
a Napoli il 02.09.1967 e nata a [...] il CP_1
15.11.1967 (atto n. 183 Parte II s. A trascritto all'Ufficio dello Stato Civile dell'anno 1995);
-revoca il contributo a carico di per il Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne ed Per_1 autosufficiente a far data dal deposito del ricorso;
-revoca il contributo a carico di per il Parte_1 mantenimento di a decorrere dal presente CP_1 provvedimento;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data
3.10.2025.
- 7 -
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dr. ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
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Il Tribunale di Napoli, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott. Immacolata Cozzolino Presidente
Dott. Rosaria Gatti Giudice
Dott. Giulia d'Alessandro Giudice rel. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 1894 del R.G.N.C. del 2025
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
elettivamente domiciliato in Napoli, al C.F._1
Corso Duca D'Aosta n. 37 presso lo studio dell'avv. Maria Cristina
Fontana, dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], C.F: CP_1
, residente in [...]
20;
RESISTENTE CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.01.2025, esponeva che in Parte_1 data 22.07.1995 aveva contratto matrimonio civile in Napoli con la sig.ra (atto trascritto all'Ufficio dello Stato Civile al CP_1
n.183 , parte II, serie AR, anno 1995); che da tale unione era nata la figlia che con sentenza pubblicata il 12.12.2016 il Per_1
Tribunale di Napoli aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi, assegnando alla sig.ra la casa coniugale condotta in CP_1 locazione dalla medesima e ponendo a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere alla sig.ra un assegno mensile di CP_1 mantenimento pari ad euro 200,00 e un assegno mensile di contributo al mantenimento in favore della figlia Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, pari ad euro
400,00, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie;
che, dall'epoca della separazione personale la convivenza non era stata più ripresa ed il tempo aveva reso impossibile ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che il reddito che percepiva all'attualità, lavorando come elettricista, era inferiore a quello dell'epoca della separazione, non essendo più in grado di sostenere la somma di complessivi euro 600,00 mensili;
che la signora a sua volta aveva una relazione stabile con un altro CP_1 uomo ed aveva iniziato a lavorare da qualche anno in maniera costante ed assidua;
che, pertanto, nei confronti della medesima non sussistevano i presupposti per la concessione dell'assegno divorzile, essendo divenuta economicamente autosufficiente;
che, quanto all'assegno di mantenimento per la figlia Per_1 quest'ultima aveva conseguito la laurea magistrale alla facoltà di
Farmacia, lavorando attualmente presso una farmacia del quartiere
Vomero, con inquadramento contrattuale a tempo determinato, già
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più volte rinnovato, ella essendo pertanto perfettamente in grado di produrre reddito;
alla stregua di tanto chiedeva dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, con revoca del mantenimento sia per la coniuge che per la figlia ormai autosufficiente, con Per_1 accertamento della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della CP_1
Disposta la comparizione delle parti, all'udienza del 29.09.2025 compariva solo la parte ricorrente, mentre la resistente rimane contumace, nonostante la regolarità della notifica;
il Giudice relatore procedeva dunque al libero interrogatorio del ricorrente, il quale confermava la volontà di addivenire allo scioglimento del matrimonio;
riferiva che sua figlia in procinto di compiere Per_1
28 anni e in possesso della laurea magistrale in farmacia, stava lavorando orami da tempo in una farmacia, con contratto a tempo indeterminato;
che sia il predetto che la resistente avevano nuovi compagni e che, da sue informazioni, la lavorava come CP_1 cameriera, egli essendo elettricista.
All'esito, il Giudice relatore, non ravvisando la necessità dell'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti, e ritenuta la causa matura per la decisione, in assenza di istanze istruttorie, invitava il ricorrente alla discussione orale della causa;
il ricorrente si riportava al ricorso, chiedendone l'accoglimento e il Giudice disponeva assegnarsi la causa in decisione al Collegio, con trasmissione atti al PM per le sue conclusioni, il quale chiedeva pronunciarsi il divorzio.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia della resistente, regolarmente citata e non costituitosi in giudizio.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi, dichiarata con sentenza n°
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13319/2016, pubblicata il 12.12.2016, all'esito del procedimento recante R.G. 15895/2015, passata in giudicato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett.
b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L 55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno dunque disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Per ciò che riguarda le altre condizioni necessarie, deve essere accolta la domanda del ricorrente di revoca dell'assegno di mantenimento, stabilito nella sentenza di separazione, per la figlia maggiorenne Per_1
Ed invero, il ricorrente ha dedotto la raggiunta indipendenza economica della figlia.
In tal senso, deve essere evidenziato che il giudice della nomofilachia, con la pronuncia n. 17183/2020, ricognitiva dei vari precedenti orientamenti giurisprudenziali in tema, è intervenuto delineando i presupposti di riconoscimento e permanenza dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne;
con tale recente arresto, in via generale, si è precisato come la valutazione delle circostanze che giustificano il permanere dell'obbligo dei
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genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori, o uno di essi, vada effettuata dal giudice del merito caso per caso ( Cass. 22.6.2016, n. 12952; Cass. 12.3.2018, n.
5883).
Si è pure condivisibilmente osservato come il relativo accertamento non possa che ispirarsi a criteri di relatività, in quanto necessariamente ancorato alle occupazioni e al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto e alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il medesimo abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione, investendo impegno personale ed economie familiari (Cass. 26.1.2011, n 1830).
È stato puntualizzato, inoltre, come la valutazione debba essere condotta “con rigore proporzionalmente crescente, in rapporto all'età dei beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo assistenziale, sul piano giuridico, possa essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura” (Cass. 22.6.2016, n. 12952;
Cass. 7.7.2004, n. 12477) e che oltre “tali ragionevoli limiti”,
l'assistenza economica protratta all'infinito “potrebbe finire col risolversi in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (Cass. 6.4.1993, n. 4108;
Cass. 22.6.2016 n. 12952). Dunque, ormai è acquisita “la funzione educativa del mantenimento”, in una con il “principio di autoresponsabilità”, anche tenendo conto, di contro, dei doveri gravanti sui figli adulti. Ne discende che non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno, in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova che il diritto
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permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o di una sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto intorno al quale ruota l'assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia e attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire e di voto: salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto, e anzi può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315 bis c.c., co 4 di “contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia, finché convive con essa”.
Alla luce dei predetti principi di diritto, osserva il Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato che la figlia di Per_1 quasi 28 anni, è in possesso di laurea in Farmacia, lavorando all'attualità presso una farmacia del Vomero, né nulla di diverso ha richiesto o provato la resistente, rimasta contumace nel presente procedimento.
In ragione di tanto, il contributo a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia deve essere revocato a far data Per_1 dal deposito del ricorso.
Parimenti deve essere revocato, a decorrere dal presente provvedimento, il contributo disposto in sede di separazione a
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carico del ricorrente per il mantenimento della resistente, in assenza di domanda proposta dalla nel presente procedimento. CP_1
Nulla sulle spese in ragione dell'esito della lite e dalla mancata costituzione della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso sopra indicato, così provvede:
- pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli in data 22.07.1995 tra , nato Parte_1
a Napoli il 02.09.1967 e nata a [...] il CP_1
15.11.1967 (atto n. 183 Parte II s. A trascritto all'Ufficio dello Stato Civile dell'anno 1995);
-revoca il contributo a carico di per il Parte_1 mantenimento della figlia maggiorenne ed Per_1 autosufficiente a far data dal deposito del ricorso;
-revoca il contributo a carico di per il Parte_1 mantenimento di a decorrere dal presente CP_1 provvedimento;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data
3.10.2025.
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Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dr. ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Valentina Pennarola, m.o.t. nominata con d.m. 22.10.2024.
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