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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 31/03/2025, n. 594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 594 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:
1) dott. Andrea Palma presidente
2) dott.ssa Giusi Ianni giudice
3) dott.ssa Ermanna Grossi giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3172/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 26/2/2025, vertente TRA (c.f.: ) rappresentata e Parte_1 CodiceFiscale_1 ra all , dall'avv. Alessia Petrone ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza, al corso Luigi Fera, n. 6; E (c.f.: ), nato a [...], il Controparte_1 CodiceFiscale_2
9/12/1979; con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede.
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni: come da atti e verbale dell'udienza del 26/2/2025.
PREMESSO IN FATTO Con ricorso depositato in data 12/11/2024, ha premesso di Parte_1 aver contratto matrimonio concordatario i 0 con CP_1
dalla cui unione sono nate le figlie gemelle e
[...] Persona_1 [...] in data 16/10/2007. Per_2
La ricorrente ha riferito che il venir meno del legame affettivo ha condotto alla disgregazione del consorzio familiare, oltre che alla convivenza e che il marito da più anni è detenuto presso la casa circondariale di Nuoro. Si è pertanto rivolta a questo tribunale per ottenere la separazione giudiziale dal coniuge, con affidamento condiviso delle figlie minori da collocarsi presso la madre nella casa coniugale da assegnarsi a lei in via F. Perris, in abitazione di edilizia popolare, la previsione del diritto di visita del padre secondo quanto 2
previsto dal regolamento penitenziario, fermo restando la possibilità per le figlie di frequentarlo liberamente in caso di mutamento del regime di detenzione e l'obbligo del di provvedere al mantenimento delle minori CP_1 mediante il versamento di un assegno mensile di € 600,00, da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie. Non si è costituito pur avendo ricevuto regolarmente la Controparte_1 notifica del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti davanti al giudice, onde ne è stata dichiarata la contumacia. All'udienza del 26/2/2025 è stata sentita personalmente la ricorrente, la quale ha riferito di essere disoccupata e di percepire solo € 340,00 mensili a titolo di pensione di invalidità, oltre ad € 400,00 a titolo di assegno unico familiare erogato dall' e da lei percepito per intero. Ha pure dichiarato di ricevere CP_2 mensilmente dal marito detenuto, per il tramite della suocera, una somma oscillante fra cinquecento e seicento euro per il mantenimento delle figlie. Ha poi aggiunto che le figlie, prossime alla maggiore età, sentono regolarmente il padre in via chiamata e hanno con lui un ottimo rapporto. All'esito dell'audizione il difensore della ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio. RILEVATO IN DIRITTO La domanda di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. L'esame degli atti e il contegno delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza. Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi. Quanto alla regolamentazione dei rapporti genitoriali, va confermato il regime di affidamento condiviso, per come richiesto dalla stessa ricorrente, la quale ha ribadito che lo stato di detenzione non ha impedito al di intrattenere CP_1 un buon rapporto con le figlie che sente regolarmente i iamata. Per quanto riguarda le modalità di esercizio del diritto di visita del padre, deve tenersi conto dello stato di detenzione del genitore, che di conseguenza potrà vedere e sentire le figlie mediante videochiamata, ferma restando la facoltà per la madre di accompagnare le figlie minori a visitare il padre in carcere secondo le prescrizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario. Con riguardo al mantenimento, il collegio osserva che lo stato detentivo del soggetto obbligato di per sé non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, tenuto conto che il detenuto può richiedere di svolgere attività lavorativa anche nell'istituto di reclusione e potrebbe in ogni caso godere di ulteriori introiti reddituali. D'altra parte, anche l'eventuale stato di disoccupazione di un genitore non esime quest'ultimo dagli obblighi contributivi nei confronti dei figli, obblighi che in tale ipotesi vanno parametrati sulla base della capacità lavorativa generica del genitore onerato. Tuttavia, tenuto conto dell'attuale stato di detenzione del che non gli CP_1 consente di prestare attività lavorativa con regolarità, atto che la 3
ha dichiarato di percepire per intero l'assegno unico universale pari Parte_1 ad € 400,00, il collegio ritiene che il contributo al mantenimento delle due figlie possa essere stabilito in € 300,00 (€ 150,00 per ciascuna figlia). Nulla per le spese tenuto conto del contegno dell'altro coniuge che non si è opposto alle richieste della ricorrente, rimanendo contumace.
P.Q.M.
Il tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Cosenza, il Controparte_1
25/3/2000, trascritto nel Registro dello Stato Civile del predetto Comune al n. 7 serie A, parte I, del medesimo anno;
- ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R. n. 396/2000;
- le figlie minori e nate il 16/10/2007, Persona_1 Persona_2 sono affidate congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale che viene a lei assegnata sita in Cosenza, alla via Francesco Perris, n. 20;
- dispone che il padre eserciti il diritto di visita mediante videochiamata e comunque secondo le prescrizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario;
- pone a carico di l'obbligo di versare ad Controparte_1 [...]
a titolo di contributo per il mantenimento ordinario delle Parte_1 figlie minori, la somma di € 300,00 mensili (€ 150,00 per ciascuna figlia), annualmente rivalutabili secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordarsi preventivamente fra i genitori e da documentarsi, fatti salvi i casi d'urgenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.
Il giudice est. Il presidente
dott.ssa Ermanna Grossi dott. Andrea Palma