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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 22/07/2024, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice Rel.
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 42/2023 – 2
R.G. P.U., riunito al procedimento di concordato preventivo iscritto al n. 42/2023 – 1
R.G. P.U.;
PROMOSSO DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. , rappresentate e difesa dall'avv. Gianfranco
[...] C.F._5
Solazzi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DI
C.F. ), che si difende in Controparte_1 C.F._6
proprio;
C.F. ), che si difende in proprio;
Controparte_2 C.F._7
(C.F. ), Parte_6 C.F._8 rappresentato e difeso dall'avv. Oscar Di Rosa, giusta procura in atti;
1 (P.I. , C.F. CP_3 Parte_7 CP_4 P.IVA_1 Parte_8
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosa Curseri, giusta C.F._9
procura in atti;
C.F. ), che si difende in Controparte_1 C.F._6
proprio;
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
CONTRO
(P.I. ), con sede legale in Caltanissetta, c.da Controparte_5 P.IVA_2
Calderaro nn. 16/18, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Osnato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
_____________
Visti gli atti del procedimento;
udito il giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta il giorno .05.06.2024;
considerato che
con decreto depositato il 06.04.2024 il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII, proposto dalla società
[...]
per il deposito della proposta di concordato preventivo, disponendo la CP_5
prosecuzione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto per quanto sopra che deve procedersi al vaglio della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura richiesta a carico della società sulla base delle risultanze che seguono;
Controparte_5
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII;
pag. 2 di 7 considerata la legittimazione attiva a proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale dei ricorrenti originari e dei creditori intervenuti;
rilevato che i creditori ricorrenti hanno ricevuto dalla debitrice, nelle more del procedimento, il pagamento della sorte capitale del debito, ma che essi vantano ancora un credito per spese legali ed ulteriori voci di precetto;
considerato che
il credito dedotto dai creditori intervenuti non risulta esser stato contestato dalla debitrice, salvo il credito vantato dall'avv. di cui è Controparte_1
stata contestata la quantificazione operata in sede di intervento;
ritenuto che
il credito sussiste in ragione dell'attività difensiva posta in essere dal professionista in favore della debitrice (il cui esercizio non è stato da quest'ultima contestato) e che l'ammontare del credito sarà accertato in sede di verifica del passivo;
considerata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal Pubblico
Ministero;
considerato che
la società con memoria depositata il 3.06.2024, ha Controparte_5
chiesto accogliersi la domanda formulata dalla Procura della Repubblica;
considerato il superamento delle soglie minime di cui all'art. 2, lett. d), CCII nel periodo temporale previsto dalla suddetta disposizione;
ritenuto che
la società debitrice versa effettivamente nello stato di insolvenza di cui alla lett. b) dell'art. 2 CCII;
esaminati tutti i documenti acquisiti dal Tribunale e depositati dalle parti;
considerate le risultanze che emergono dagli atti del procedimento per concordato preventivo;
lette le relazioni depositate dal Commissario Giudiziale nel suddetto procedimento;
considerato l'ammontare complessivo dei debiti, indicato dalla stessa società richiedente l'ammissione al concordato, per € 11.256.739,32 quali debiti verso fornitori, professionisti, nonché debiti previdenziali ed erariali e per € 1.119.019,81 quali debiti verso i lavoratori dipendenti;
ritenuto che
dalle informative trasmesse dagli enti fiscali e previdenziali risulta un carico debitorio della società pari ad € 4.052.773,75 quali debiti verso l'Agenzia delle Entrate,
€ 2.701.571,88 quali debiti verso l'INPS (di questi € 2.592.010,80 risultano già iscritti a ruolo), infine € 58.968,38 quali debiti verso l'INAIL;
pag. 3 di 7 ritenuto per quanto sopra, considerato il rilevantissimo ammontare dei debiti risultanti dall'istruttoria, che la società si trova in una situazione di gravissimo indebitamento;
considerate le risultanze dei bilanci depositati e ritenuto che si registra a carico della resistente un evidente e grave squilibrio sia finanziario che economico;
considerato che
le voci indicate all'attivo dell'ultimo bilancio depositato (quello relativo all'esercizio 2022) risultano insufficienti al pagamento dei debiti ed in ogni caso di non pronta liquidazione, trattandosi per lo più di poste creditorie ed avuto riguardo alla irrisorietà del valore delle immobilizzazioni;
ritenuto, quindi, che l'impresa si trova in stato di squilibrio finanziario, non essendo in grado di provvedere al pagamento dei debiti, alle scadenze dovute;
considerato che
dal bilancio al 31.12.2022 risulta una perdita di esercizio di circa €
1.600.000,00 e che la stessa debitrice, in seno alla memoria di costituzione depositata, ha riferito di una perdita di esercizio, alla data del 31.03.2024, pari ad € 3.260.740,50; ritenuto, pertanto, che sussiste a carico dell'impresa anche un grave squilibrio economico, non essendo la stessa più in grado di realizzare ricavi sufficienti a coprire i costi fissi e variabili ed a consentire di remunerare il capitale;
considerato, inoltre, il rilevantissimo numero di procedure esecutive a carico della debitrice come riconosciuto dalla stessa e dedotto dai creditori ricorrenti ed intervenuti;
considerato che
la stessa società resistente ha dichiarato di non trovarsi più nelle condizioni economiche per proseguir l'attività di impresa;
letta l'istanza formulata dalla Procura della Repubblica;
rilevato che la società è stata costituita in data 20.04.2018 per effetto di Controparte_5
scissione parziale della società la quale è già stata Controparte_6
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 29.04.2022; considerate le circostanze che emergono dalla relazione particolareggiata sulle scritture contabili redatta dal coadiutore contabile e fiscale della Parte_9
il quale ha attestato l'assenza delle necessarie scritture contabili
[...] relative alle attività ed alle passività di cui all'originario progetto di scissione;
considerate le circostanze che emergono dalla nota della Guardia di Finanza allegata all'istanza della Procura, ed in particolare quella per cui, nell'ambito della superiore operazione di scissione mediante costituzione di nuova società, i debiti maturati al 31.12.2017
pag. 4 di 7 in capo alla società scissa non appaiono esser transitati in capo alla società di nuova costituzione, per rilevantissimi importi verso l'erario e verso dipendenti e fornitori;
ritenuto che
nel caso di scissione ciascuna società è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, ai sensi dell'art. 2506 quater c.c.; ritenuto, pertanto, che la situazione debitoria della appare ulteriormente Controparte_5
aggravata; ritenuto, per tutto quanto sopra, che sussiste lo stato di insolvenza richiesto dalla legge ai fini della apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, conclusivamente, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 111 e 121 CCII;
p.q.m.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società CP_5
(P.I. ), con sede legale in Caltanissetta, c.da Calderaro nn. 16/18; n.
[...] P.IVA_2
REA CL-115274, in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_7
[...]
nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F. ) Curatore (il suddetto professionista Persona_1 C.F._10 alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII); autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 5 di 7 1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2
CCII; stabilisce il giorno 10 dicembre 2024 (considerata la particolare complessità della procedura), ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e pag. 6 di 7 la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto
pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Gabriella Canto Presidente
dott.ssa Ester R. Difrancesco Giudice Rel.
dott.ssa Alessandra Frasca Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 42/2023 – 2
R.G. P.U., riunito al procedimento di concordato preventivo iscritto al n. 42/2023 – 1
R.G. P.U.;
PROMOSSO DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , (C.F. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F. , Parte_4 C.F._4 Parte_5
(C.F. , rappresentate e difesa dall'avv. Gianfranco
[...] C.F._5
Solazzi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DI
C.F. ), che si difende in Controparte_1 C.F._6
proprio;
C.F. ), che si difende in proprio;
Controparte_2 C.F._7
(C.F. ), Parte_6 C.F._8 rappresentato e difeso dall'avv. Oscar Di Rosa, giusta procura in atti;
1 (P.I. , C.F. CP_3 Parte_7 CP_4 P.IVA_1 Parte_8
), rappresentati e difesi dall'avv. Maria Rosa Curseri, giusta C.F._9
procura in atti;
C.F. ), che si difende in Controparte_1 C.F._6
proprio;
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
CONTRO
(P.I. ), con sede legale in Caltanissetta, c.da Controparte_5 P.IVA_2
Calderaro nn. 16/18, rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Osnato, giusta procura in atti;
RESISTENTE
_____________
Visti gli atti del procedimento;
udito il giudice relatore;
sciogliendo la riserva assunta il giorno .05.06.2024;
considerato che
con decreto depositato il 06.04.2024 il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso ex art. 44 comma 1 lett. a) CCII, proposto dalla società
[...]
per il deposito della proposta di concordato preventivo, disponendo la CP_5
prosecuzione del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto per quanto sopra che deve procedersi al vaglio della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto che
sussistono tutti i presupposti per l'apertura della procedura richiesta a carico della società sulla base delle risultanze che seguono;
Controparte_5
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che la società ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt.
1, 2 e 121 CCII;
pag. 2 di 7 considerata la legittimazione attiva a proporre la domanda di apertura della liquidazione giudiziale dei ricorrenti originari e dei creditori intervenuti;
rilevato che i creditori ricorrenti hanno ricevuto dalla debitrice, nelle more del procedimento, il pagamento della sorte capitale del debito, ma che essi vantano ancora un credito per spese legali ed ulteriori voci di precetto;
considerato che
il credito dedotto dai creditori intervenuti non risulta esser stato contestato dalla debitrice, salvo il credito vantato dall'avv. di cui è Controparte_1
stata contestata la quantificazione operata in sede di intervento;
ritenuto che
il credito sussiste in ragione dell'attività difensiva posta in essere dal professionista in favore della debitrice (il cui esercizio non è stato da quest'ultima contestato) e che l'ammontare del credito sarà accertato in sede di verifica del passivo;
considerata l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale formulata dal Pubblico
Ministero;
considerato che
la società con memoria depositata il 3.06.2024, ha Controparte_5
chiesto accogliersi la domanda formulata dalla Procura della Repubblica;
considerato il superamento delle soglie minime di cui all'art. 2, lett. d), CCII nel periodo temporale previsto dalla suddetta disposizione;
ritenuto che
la società debitrice versa effettivamente nello stato di insolvenza di cui alla lett. b) dell'art. 2 CCII;
esaminati tutti i documenti acquisiti dal Tribunale e depositati dalle parti;
considerate le risultanze che emergono dagli atti del procedimento per concordato preventivo;
lette le relazioni depositate dal Commissario Giudiziale nel suddetto procedimento;
considerato l'ammontare complessivo dei debiti, indicato dalla stessa società richiedente l'ammissione al concordato, per € 11.256.739,32 quali debiti verso fornitori, professionisti, nonché debiti previdenziali ed erariali e per € 1.119.019,81 quali debiti verso i lavoratori dipendenti;
ritenuto che
dalle informative trasmesse dagli enti fiscali e previdenziali risulta un carico debitorio della società pari ad € 4.052.773,75 quali debiti verso l'Agenzia delle Entrate,
€ 2.701.571,88 quali debiti verso l'INPS (di questi € 2.592.010,80 risultano già iscritti a ruolo), infine € 58.968,38 quali debiti verso l'INAIL;
pag. 3 di 7 ritenuto per quanto sopra, considerato il rilevantissimo ammontare dei debiti risultanti dall'istruttoria, che la società si trova in una situazione di gravissimo indebitamento;
considerate le risultanze dei bilanci depositati e ritenuto che si registra a carico della resistente un evidente e grave squilibrio sia finanziario che economico;
considerato che
le voci indicate all'attivo dell'ultimo bilancio depositato (quello relativo all'esercizio 2022) risultano insufficienti al pagamento dei debiti ed in ogni caso di non pronta liquidazione, trattandosi per lo più di poste creditorie ed avuto riguardo alla irrisorietà del valore delle immobilizzazioni;
ritenuto, quindi, che l'impresa si trova in stato di squilibrio finanziario, non essendo in grado di provvedere al pagamento dei debiti, alle scadenze dovute;
considerato che
dal bilancio al 31.12.2022 risulta una perdita di esercizio di circa €
1.600.000,00 e che la stessa debitrice, in seno alla memoria di costituzione depositata, ha riferito di una perdita di esercizio, alla data del 31.03.2024, pari ad € 3.260.740,50; ritenuto, pertanto, che sussiste a carico dell'impresa anche un grave squilibrio economico, non essendo la stessa più in grado di realizzare ricavi sufficienti a coprire i costi fissi e variabili ed a consentire di remunerare il capitale;
considerato, inoltre, il rilevantissimo numero di procedure esecutive a carico della debitrice come riconosciuto dalla stessa e dedotto dai creditori ricorrenti ed intervenuti;
considerato che
la stessa società resistente ha dichiarato di non trovarsi più nelle condizioni economiche per proseguir l'attività di impresa;
letta l'istanza formulata dalla Procura della Repubblica;
rilevato che la società è stata costituita in data 20.04.2018 per effetto di Controparte_5
scissione parziale della società la quale è già stata Controparte_6
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Caltanissetta del 29.04.2022; considerate le circostanze che emergono dalla relazione particolareggiata sulle scritture contabili redatta dal coadiutore contabile e fiscale della Parte_9
il quale ha attestato l'assenza delle necessarie scritture contabili
[...] relative alle attività ed alle passività di cui all'originario progetto di scissione;
considerate le circostanze che emergono dalla nota della Guardia di Finanza allegata all'istanza della Procura, ed in particolare quella per cui, nell'ambito della superiore operazione di scissione mediante costituzione di nuova società, i debiti maturati al 31.12.2017
pag. 4 di 7 in capo alla società scissa non appaiono esser transitati in capo alla società di nuova costituzione, per rilevantissimi importi verso l'erario e verso dipendenti e fornitori;
ritenuto che
nel caso di scissione ciascuna società è solidalmente responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato, ai sensi dell'art. 2506 quater c.c.; ritenuto, pertanto, che la situazione debitoria della appare ulteriormente Controparte_5
aggravata; ritenuto, per tutto quanto sopra, che sussiste lo stato di insolvenza richiesto dalla legge ai fini della apertura della liquidazione giudiziale;
ritenuto, conclusivamente, che ricorrono tutti i presupposti previsti dalla legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54, 111 e 121 CCII;
p.q.m.
dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della società CP_5
(P.I. ), con sede legale in Caltanissetta, c.da Calderaro nn. 16/18; n.
[...] P.IVA_2
REA CL-115274, in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_7
[...]
nomina la dott.ssa Ester Rita Difrancesco Giudice Delegato per la procedura;
nomina il dott. (C.F. ) Curatore (il suddetto professionista Persona_1 C.F._10 alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCII); autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
pag. 5 di 7 1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
invita il debitore a presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale a norma dell'art.198 co.2 CCI;
invita il curatore a procedere all'adempimento di cui al punto che precede in caso di omissione da parte del debitore, segnalando la circostanza al pubblico ministero a norma dell'art.130 co.2
CCII; stabilisce il giorno 10 dicembre 2024 (considerata la particolare complessità della procedura), ore 09:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e pag. 6 di 7 la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02
n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE dott.ssa Ester R. Difrancesco dott.ssa Gabriella Canto
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