Sentenza 27 giugno 1985
Massime • 1
La responsabilità risarcitoria del debitore, a norma dell'art. 1218 cod. civ., per i danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta, se non viene meno per il solo fatto che il creditore abbia accettato senza riserve l'adempimento tardivo, resta esclusa quando da siffatta accettazione emerga la volontà del creditore medesimo di ritenere integralmente soddisfatto ogni suo interesse.*
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- 1. Mancata comunicazione della domanda di concessione di mutuo agevolatoAvv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 18 gennaio 2005
Ai sensi dell'art.8 L590/1965 il proprietario di un fondo rustico che voglia mettere in vendita il proprio terreno, dovrà notificare (mediante raccomandata a/r) il preliminare di compravendita al proprio conduttore (qualora esista) nonché a tutti gli altri coltivatori diretti aventi causa di prelazione sul terreno posto in vendita. Il coltivatore avente diritto alla prelazione, che voglia acquistare il fondo in accettazione della ” denuntiatio ” del proprietario (ovverosia della rituale notifica del preliminare di compravendita), avrà trenta giorni di tempo per comunicarlo al venditore, ed ulteriori tre mesi per pagare il prezzo o per dare prova al venditore di aver presentato domanda di …
Leggi di più… - 2. Mancata comunicazione della domanda di concessione di mutuo agevolato per l'esercizio del diritto di prelazione "Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 14 marzo 2004
Ai sensi dell'art.8 L590/1965 il proprietario di un fondo rustico che voglia mettere in vendita il proprio terreno, dovrà notificare (mediante raccomandata a/r) il preliminare di compravendita al proprio conduttore (qualora esista) nonché a tutti gli altri coltivatori diretti aventi causa di prelazione sul terreno posto in vendita. Il coltivatore avente diritto alla prelazione, che voglia acquistare il fondo in accettazione della ” denuntiatio ” del proprietario (ovverosia della rituale notifica del preliminare di compravendita), avrà trenta giorni di tempo per comunicarlo al venditore, ed ulteriori tre mesi per pagare il prezzo o per dare prova al venditore di aver presentato domanda di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/1985, n. 3858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3858 |
| Data del deposito : | 27 giugno 1985 |
Testo completo
La responsabilità risarcitoria del debitore, a norma dell'art. 1218 cod. civ., per i danni derivanti dal ritardo nell'esecuzione della prestazione dovuta, se non viene meno per il solo fatto che il creditore abbia accettato senza riserve l'adempimento tardivo, resta esclusa quando da siffatta accettazione emerga la volontà del creditore medesimo di ritenere integralmente soddisfatto ogni suo interesse.*