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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 590/2024 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.03.2024
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentato e difeso dall'Avvocato BOTTEGA PABLO, come da mandato in calce al ricorso,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Conegliano, via F. Cristofoli, n.1.
con tro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
- resistente –
rappresentata e difesa dall'Avvocato ORIONE MAURIZIO, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Piazza Corvetto 2/5 -
Genova
O G G ETTO : retri buzi one.
CO NC LU SIO NI
Per parte ricorrente:
1 1. Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente, nel corso del rapporto lavorativo intercorso con la società (P.I. con sede in Alvignano (CE), via Genovesi n.38/B, CP_2 P.IVA_1
ha sempre operato presso il cantiere navale sito in Marghera - Venezia, Via delle Industrie di proprietà della società (P.I. con sede legale in Trieste, via Controparte_1 P.IVA_2
Genova n.1 e che ivi si trovava una dipendenza/unità locale della stessa . CP_2
2. Accertarsi e dichiararsi che nel corso dell'intero rapporto lavorativo la datrice di lavoro del ricorrente ha operato in regime di appalto/sub-appalto per conto della società CP_2
, presso il cantiere Controparte_1
navale di quest'ultima sito in Marghera -Venezia, Via delle Industrie.
3. Accertarsi e dichiararsi che il ricorrente è sempre stato addetto alle mansioni indicate in premessa prestando attività lavorativa con gli orari, nei giorni e con le modalità sempre ivi indicate.
4. Accettarsi e dichiararsi che la formale datrice di lavoro del ricorrente ha omesso di corrispondergli integralmente le retribuzioni maturate per l'attività lavorativa resa visto l'orario di lavoro osservato come indicato in premessa ed ha altresì omesso di corrispondergli il TF maturato nel corso del rapporto lavorativo.
5. Per l'effetto, condannarsi la (P.I. con sede in Trieste, via Controparte_1 P.IVA_2
Genova n.1 in persona del l.r.p.t. a corrispondere al ricorrente per i titoli indicati in premessa l'importo di € 2.289,23 lordi in quanto solidalmente responsabile ex art.29, comma II, D.Lgs
276/03, salvo diversa maggiore e/o minore stima;
oltre ad interessi e rivalutazione.
Per tutti i crediti azionati si richiedono interessi e rivalutazione monetaria.
Spese, diritti ed onorari rifusi.
Per parte resistente:
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, reiectis contrariis, respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente nei confronti di essa per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte le CP_1
pretese vantate dal ricorrente e per carenza di legittimazione passiva di in relazione al CP_1
pagamento di crediti privi di natura strettamente retributiva richiesti dal ricorrente.
Vinti gli onorari e le spese di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2 Il ricorrente esponeva di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze di CP_2
dal 06/09/2022 al 13/10/2022, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo
[...]
indeterminato – tempo pieno (40 ore settimanali) ed inquadrato nel 2° (ora D1) Livello del
CCNL Metalmeccanici Industria applicato dalla società stessa, sempre adibito alle mansioni di molatore – manovale di officina, esclusivamente impiegato nell'appalto commissionatole da presso il relativo stabilimento in Porto Marghera (VE); lamentava il mancato CP_1
pagamento di alcune voci stipendiali - in particolare mensilità di settembre e ottobre 2022,
relativi ratei di 13esima mensilità e TF e chiedeva che quale responsabile in solido CP_1
ex art. 29 D.Lgs. 276/03, fosse condannata a corrispondergli gli importi con natura strettamente retributiva, per complessivi € 2.289,23 lordi (ricavabili dalle buste paga al doc. 3 ric.), di cui €
157,87 per TF (come da conteggio ricostruito in ricorso), maggiorati di accessori.
Si costituiva in giudizio negando fondatezza alle pretese di cui al ricorso, CP_1
evidenziando l'onere probatorio in capo al ricorrente quanto alla sussistenza dei presupposti per le azioni svolte nei suoi confronti;
argomentava inoltre circa l'inapplicabilità della responsabilità ex art. 29 D.Lgs. 276/03 in relazione ai crediti non aventi natura strettamente retributiva.
La causa senza espletamento di attività istruttoria veniva decisa all'udienza del 04.12.2024
con dispositivo e riserva di deposito di successiva motivazione.
§ § § § § § § § § § § § § § § §
La domanda di cui al ricorso va accolta in quanto fondata.
A tal proposito osserva il giudicante quanto segue:
- anzitutto non è stata contestata la circostanza che il ricorrente per l'intera durata del rapporto alle dipendenze di fosse impiegato nello stabilimento di in Porto CP_2 CP_1
Marghera (VE) nell'ambito di appalto da questa commissionato a : la società CP_2
convenuta sul punto in memoria di costituzione ha infatti solo evidenziato gli oneri probatori in capo a parte ricorrente, ma non smentito le deduzioni precise contenute in ricorso a questo
3 proposito, peraltro suffragate dagli elementi indiziari ricavabili dalla documentazione (doc. 2
ric.);
- inoltre, quanto appena argomentato consente di affermare la sussistenza di una responsabilità
solidale di ex art. 29 D.Lgs. 276/03 in relazione ai crediti azionati in questa sede, CP_1
ovvero quelli riferiti alle retribuzioni, ai ratei di tredicesima mensilità ed al TF, aventi natura strettamente retributiva;
si fa presente che non sono azionati in questa sede l'indennità mensa
(art. 8 CCNL Metalmecc. Industria), il rimborso chilometrico e l'esonero contributivo;
- per concludere va condannata, quale responsabile solidale, a corrispondere al CP_1
ricorrente l'importo di € 2.289,23 lordi (di cui € 157,87 per TF), oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole debenze al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo tenuto conto per un verso della maggiorazione dovuta ex art. 4, co. 1 bis DM 55/14 e per altro verso della serialità della controversia, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, condanna ex art. 29 D.Lgs. CP_1
276/03 a corrispondere al ricorrente l'importo lordo di € 2.289,23, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo.
Condanna a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € CP_1
1.030,00, maggiorate del 30% ex art. 4, co. 1 bis del DM 55/14, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%.
Riserva il deposito della motivazione in 60 giorni.
Venezia, 04/12/2024.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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