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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/06/2025, n. 7522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7522 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA 3° SEZIONE LAVORO - V.le G. Cesare n. 54
Il giudice designato dott.ssa IZ RU all'udienza del 25/06/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14287/2025: tra con l'avv. CAPUA MICHELANGELO Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. PETRAGLIA FAUSTO Controparte_1
Parte convenuta ai sensi dell'art. 429 c.p.c. c.p.c ha pronunziato la presente SENTENZA dandone pubblica lettura all'esito della camera di consiglio OGGETTO: Altre ipotesi CONCLUSIONI: come da scritti in atti
Fatto e diritto
Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale;
letto l'art. 132 n. 4 cpc;
letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att cpc
Con ricorso depositato il 16.04.2025 la proponeva Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto in rinnovazione notificato in data 7 aprile 2025 dalla Sig.ra con il quale gli intimava il pagamento Controparte_1 della complessiva somma di € 6.326/74 oltre spese successive.
Più precisamente deduceva la inesistenza di valido titolo esecutivo in quanto il precetto è fondato sull'ordinanza del Tribunale di Roma n. 5337/2023 del 17 gennaio 2023 emessa all'esito della fase sommaria del giudizio ex art. 1, commi 48-51, della L. 92/2012 (procedimento R.G. n. 1057/2022), che, a seguito di opposizione, è stata integralmente sostituita – anche con riferimento alla statuizione sulle spese di lite, con la sentenza n° 9253/23 del medesimo Tribunale. Ha quindi specificato di avere ottemperato al pagamento delle spese di lite di cui alla sentenza n° 9253/23 come da fattura dell'avv. Petraglia n° 2/24 con bonifico del 06.02.2024.
Per tutti questi motivi, concludeva chiedendo, - In via pregiudiziale, inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, sospendere, parzialmente o totalmente, l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo fatto oggetto di precetto, ai sensi dell'art. 615, I co. c.p.c.; - In via principale, accertata la revoca dell'Ordinanza 5337/2023 del 17 gennaio 2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro da parte della Sentenza n. 9256/2023 emessa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, dichiarare la nullità del precetto notificato per inesistenza del titolo su cui si fonda. - In ogni caso, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite, da determinarsi ex art. 96 cpc, oltre che secondo il d.m. 55/2014 e s.m.i., nonché del rimborso del contributo unificato di iscrizione a ruolo della presente causa.
Con memoria del 12.06.2025 si costituiva in giudizio la dott.ssa CP_1
che ha ripercorso le vicende processuali -allo stato- concluse con la
[...] sentenza della Corte di Appello di Roma n. 1057/2024, pubblicata il 13 marzo 2024, che ha respinto il reclamo proposto da e l'ha condannata al Parte_1 pagamento delle spese del grado di Appello in favore della dott.ssa , CP_1 liquidate in € 5.000,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ha dedotto in particolare che nell'atto di precetto opposto è stato fatto erroneo riferimento all'Ordinanza n. 5337/2023 quale titolo esecutivo, come sostenuto dall'opponente e ha concluso chiedendo;
In via principale: Prendere atto della riconosciuta inefficacia del precetto notificato in data 7 aprile 2025, in quanto fondato sull'Ordinanza n. 5337/2023 del 17 gennaio 2023, la quale è stata assorbita e sostituita dalla Sentenza n. 9256/2023. In via consequenziale: Dichiarare la nullità del precetto opposto per inesistenza del titolo su cui si fonda, così come richiesto dall'Opponente. In ogni caso: Disporre l'integrale compensazione delle spese di lite relative al presente procedimento di opposizione ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
All'udienza di discussione ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice ha deciso la causa con la presente sentenza contestuale.
L'opposizione è fondata e, pertanto deve essere accolta, dovendosi ritenere la nullità del precetto per erronea indicazione del titolo esecutivo come peraltro riconosciuto da entrambe le parti.
La pronuncia in rito e la sussistenza di un contesto di oggettiva complessità giuridica derivante dalla successione dei provvedimenti giurisdizionali giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità dell'atto di precetto notificato in data 7 aprile 2025
Compensa le spese di lite tra le parti.
Roma, 25/06/2025
Il Giudice
IZ RU