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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/07/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4412/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Dalle Parte_1 C.F._1
Carbonare (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
Antonella Donà (C.F. ) e Ezio Longo (C.F. ) C.F._4 C.F._5
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi sig.ri
[...]
e autorizzandoli a vivere separati, senza obbligo di fedeltà, ma con Pt_1 Controparte_1 reciproco rispetto.
2) Affidare i figli minori e congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
pagina 1 di 5 collocamento paritetico e residenza presso la madre quando questa avrà trovato idonea abitazione.
3) Disporre che i genitori possano vedere liberamente il figlio , previe intese dirette con lo Per_3 stesso, prossimo alla maggiore età.
4) Disporre che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé, salvo diverso accordo, la figlia Per_2 nei seguenti periodi:
[...]
• fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
• i giorni in cui la madre avrà il turno lavorativo 14.00 – 22.00, starà il pomeriggio con il padre e dormirà dalla madre;
• i giorni in cui la madre avrà il turno lavorativo 06.00 - 14.00, starà il pomeriggio con la madre e dormirà dal padre;
• festività e compleanni alternati;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascun genitore, da concordare fra i medesimi entro il 30 giugno;
• i periodi di vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà tra i genitori prevedendo un ugual periodo ciascuno, con alternanza dei giorni del Natale e della Pasqua di anno in anno;
• durante i Ponti e le altre festività infrasettimanali il calendario resterà invariato, salvo diverso accordo tra i genitori.
Il presente calendario potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori in base alle loro esigenze ed ai bisogni della figlia tenendo conto del suo preminente interesse.
5) Prendere atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig. disponendo Parte_1 che la sig.ra provveda a rilasciare l'immobile entro il 30.09.2025. Controparte_1
6) Disporre che ciascun genitore si impegni a mantenere la figlia in via diretta senza Persona_2 versare all'altro alcun assegno di mantenimento ordinario.
7) Considerato che il figlio , il quale diventerà maggiorenne il prossimo 7.6.2025, deve Per_1 terminare l'ultimo anno di studi in Burkina Faso, disporre che ciascun genitore provveda a versargli direttamente, a titolo di mantenimento ordinario, la somma mensile di € 100,00 ciascuno, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, sino a quando lo stesso studierà in Burkina Faso. Tale somma deve ritenersi congrua e adeguata al suo mantenimento considerato il costo della vita in Burkina Faso
e considerato che il figlio gode dell'alloggio messogli a disposizione di proprietà del padre.
8) Considerato che il figlio maggiorenne sta per rientrare in Italia entro giugno 2025 e Per_4 dovrebbe lavorare nella stessa azienda del padre per almeno un anno, disporre che ciascun genitore si impegni a mantenerlo in via diretta, senza versare all'altro alcun assegno di mantenimento ordinario, qualora lo stesso non disponga di sufficienti entrate economiche. pagina 2 di 5 9) Disporre che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie riguardanti i figli non economicamente autosufficienti, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Vicenza, che le parti dichiarano di ben conoscere.
10) Prendere atto che l'assegno unico per i figli a carico verrà ripartito al 50% fra i genitori.
11) Conseguentemente, revocare l'incarico ai Servizi Sociali competenti.
12) Prendere atto che l'avvocato della sig.ra si impegna ad abbandonare il giudizio di CP_1 reclamo R.G. n. 603/2025 radicato presso la Corte di Appello di Venezia, depositando dichiarazione di rinuncia agli atti.
13) Disporre la compensazione delle spese legali fra le parti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.10.2024 l'attore premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la convenuta in Boussouma (Burkina Faso) il 20.10.2003, che dal matrimonio erano nati i figli Per_5
(2.11.2005) maggiorenne e non autosufficiente, (n. 7.6.2007) minorenne alla
[...] Persona_6 proposizione del ricorso e non autosufficiente e (n. il 17.8.2014), che il Persona_7 matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Veniva quindi fissata udienza al 9.1.2025, specificamente per tentare di raggiungere un'intesa tra le parti in punto condizioni della separazione. La convenuta si costituiva con comparsa del 20.12.2024, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle articolate dall'attore.
All'udienza del 23.11.2023, stante il mancato raggiungimento di una intesa, la causa veniva rinviata ex art. 473bis.21 c.p.c. all'11.3.2025, con termine alla convenuta per depositare una memoria di costituzione integrativa e concessione dei termini 473bis.17 c.p.c. La causa veniva quindi rinviata per sentire la figlia minore al 19.3.2025. Ascoltata la minore, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 21.5.2024 venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., conferito incarico ai
SS e la causa rinviata al 10.10.2025 per verificare l'esito della relazione dei SS.
Successivamente le parti davano atto che la convenuta aveva reclamato i predetti provvedimenti, ma che nelle more era stato raggiunta una intesa per la regolamentazione delle condizioni di separazione, depositando note congiunte in cui precisavano le conclusioni riportate in epigrafe. Veniva quindi fissata udienza di p.c./discussione all'udienza del 21.5.2025. A detta udienza, ricevuti dai difensori chiarimenti sulla collocazione della figlia minore e sulle sue modalità, il GD revocava l'incarico già conferito ai
SS; i difensori precisavano le conclusioni riportate in epigrafe, e rinunciavano ai termini per scritti pagina 3 di 5 conclusivi. La causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM, che ha espresso parere favorevole in data 27.6.2025.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto ad affido e collocamento dei figli, si dà atto che nelle more il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne, sicché con riferimento a quest'ultimo e su tali aspetti nulla deve prevedersi;
nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Persona_7 disciplina dei tempi di visita da parte dei genitori;
- non vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore e del figlio e neppure vi è motivo di disattendere la Per_2 Per_4 determinazione del contributo al mantenimento del figlio da parte di entrambi i genitori - Per_1 considerato che questi, maggiorenne, studierà all'estero per il prossimo anno, così come concordato dalle parti - che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del ragazzo, così come la ripartizione delle spese straordinarie per i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese compensate, come da intese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Boussouma (Burkina Faso) il 20.10.2003, alle condizioni in epigrafe riportate, salvo per quanto concerne quanto concordato tra le parti circa affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio divenuto maggiorenne successivamente alla precisazione delle conclusioni delle Persona_6 parti;
ii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e pagina 4 di 5 dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 4412/2024 promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Dalle Parte_1 C.F._1
Carbonare (C.F. ) C.F._2
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._3
Antonella Donà (C.F. ) e Ezio Longo (C.F. ) C.F._4 C.F._5
CONVENUTA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza
In punto: separazione giudiziale
Conclusioni comuni delle parti: “1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi sig.ri
[...]
e autorizzandoli a vivere separati, senza obbligo di fedeltà, ma con Pt_1 Controparte_1 reciproco rispetto.
2) Affidare i figli minori e congiuntamente a entrambi i genitori, con Per_1 Persona_2
pagina 1 di 5 collocamento paritetico e residenza presso la madre quando questa avrà trovato idonea abitazione.
3) Disporre che i genitori possano vedere liberamente il figlio , previe intese dirette con lo Per_3 stesso, prossimo alla maggiore età.
4) Disporre che ciascun genitore possa vedere e tenere con sé, salvo diverso accordo, la figlia Per_2 nei seguenti periodi:
[...]
• fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera;
• i giorni in cui la madre avrà il turno lavorativo 14.00 – 22.00, starà il pomeriggio con il padre e dormirà dalla madre;
• i giorni in cui la madre avrà il turno lavorativo 06.00 - 14.00, starà il pomeriggio con la madre e dormirà dal padre;
• festività e compleanni alternati;
• due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive con ciascun genitore, da concordare fra i medesimi entro il 30 giugno;
• i periodi di vacanze natalizie e pasquali verranno divisi a metà tra i genitori prevedendo un ugual periodo ciascuno, con alternanza dei giorni del Natale e della Pasqua di anno in anno;
• durante i Ponti e le altre festività infrasettimanali il calendario resterà invariato, salvo diverso accordo tra i genitori.
Il presente calendario potrà essere modificato di comune accordo tra i genitori in base alle loro esigenze ed ai bisogni della figlia tenendo conto del suo preminente interesse.
5) Prendere atto che la casa coniugale rimarrà nella disponibilità del sig. disponendo Parte_1 che la sig.ra provveda a rilasciare l'immobile entro il 30.09.2025. Controparte_1
6) Disporre che ciascun genitore si impegni a mantenere la figlia in via diretta senza Persona_2 versare all'altro alcun assegno di mantenimento ordinario.
7) Considerato che il figlio , il quale diventerà maggiorenne il prossimo 7.6.2025, deve Per_1 terminare l'ultimo anno di studi in Burkina Faso, disporre che ciascun genitore provveda a versargli direttamente, a titolo di mantenimento ordinario, la somma mensile di € 100,00 ciascuno, annualmente rivalutabili in base agli indici ISTAT, sino a quando lo stesso studierà in Burkina Faso. Tale somma deve ritenersi congrua e adeguata al suo mantenimento considerato il costo della vita in Burkina Faso
e considerato che il figlio gode dell'alloggio messogli a disposizione di proprietà del padre.
8) Considerato che il figlio maggiorenne sta per rientrare in Italia entro giugno 2025 e Per_4 dovrebbe lavorare nella stessa azienda del padre per almeno un anno, disporre che ciascun genitore si impegni a mantenerlo in via diretta, senza versare all'altro alcun assegno di mantenimento ordinario, qualora lo stesso non disponga di sufficienti entrate economiche. pagina 2 di 5 9) Disporre che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie riguardanti i figli non economicamente autosufficienti, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di
Vicenza, che le parti dichiarano di ben conoscere.
10) Prendere atto che l'assegno unico per i figli a carico verrà ripartito al 50% fra i genitori.
11) Conseguentemente, revocare l'incarico ai Servizi Sociali competenti.
12) Prendere atto che l'avvocato della sig.ra si impegna ad abbandonare il giudizio di CP_1 reclamo R.G. n. 603/2025 radicato presso la Corte di Appello di Venezia, depositando dichiarazione di rinuncia agli atti.
13) Disporre la compensazione delle spese legali fra le parti.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento delle conclusioni congiuntamente formulate
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 21.10.2024 l'attore premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la convenuta in Boussouma (Burkina Faso) il 20.10.2003, che dal matrimonio erano nati i figli Per_5
(2.11.2005) maggiorenne e non autosufficiente, (n. 7.6.2007) minorenne alla
[...] Persona_6 proposizione del ricorso e non autosufficiente e (n. il 17.8.2014), che il Persona_7 matrimonio era entrato in irreversibile crisi, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
Veniva quindi fissata udienza al 9.1.2025, specificamente per tentare di raggiungere un'intesa tra le parti in punto condizioni della separazione. La convenuta si costituiva con comparsa del 20.12.2024, aderendo alla domanda di separazione, ma a condizioni diverse da quelle articolate dall'attore.
All'udienza del 23.11.2023, stante il mancato raggiungimento di una intesa, la causa veniva rinviata ex art. 473bis.21 c.p.c. all'11.3.2025, con termine alla convenuta per depositare una memoria di costituzione integrativa e concessione dei termini 473bis.17 c.p.c. La causa veniva quindi rinviata per sentire la figlia minore al 19.3.2025. Ascoltata la minore, fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 21.5.2024 venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., conferito incarico ai
SS e la causa rinviata al 10.10.2025 per verificare l'esito della relazione dei SS.
Successivamente le parti davano atto che la convenuta aveva reclamato i predetti provvedimenti, ma che nelle more era stato raggiunta una intesa per la regolamentazione delle condizioni di separazione, depositando note congiunte in cui precisavano le conclusioni riportate in epigrafe. Veniva quindi fissata udienza di p.c./discussione all'udienza del 21.5.2025. A detta udienza, ricevuti dai difensori chiarimenti sulla collocazione della figlia minore e sulle sue modalità, il GD revocava l'incarico già conferito ai
SS; i difensori precisavano le conclusioni riportate in epigrafe, e rinunciavano ai termini per scritti pagina 3 di 5 conclusivi. La causa veniva trattenuta in decisione e rimessa al Collegio, previa acquisizione del parere del PM, che ha espresso parere favorevole in data 27.6.2025.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-quanto ad affido e collocamento dei figli, si dà atto che nelle more il figlio è divenuto Per_1 maggiorenne, sicché con riferimento a quest'ultimo e su tali aspetti nulla deve prevedersi;
nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso della figlia minore alla prevalente collocazione della stessa presso la madre ed alla Persona_7 disciplina dei tempi di visita da parte dei genitori;
- non vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario della figlia minore e del figlio e neppure vi è motivo di disattendere la Per_2 Per_4 determinazione del contributo al mantenimento del figlio da parte di entrambi i genitori - Per_1 considerato che questi, maggiorenne, studierà all'estero per il prossimo anno, così come concordato dalle parti - che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze del ragazzo, così come la ripartizione delle spese straordinarie per i figli;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
- spese compensate, come da intese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Boussouma (Burkina Faso) il 20.10.2003, alle condizioni in epigrafe riportate, salvo per quanto concerne quanto concordato tra le parti circa affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio divenuto maggiorenne successivamente alla precisazione delle conclusioni delle Persona_6 parti;
ii) compensa le spese.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e pagina 4 di 5 dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 1° luglio 2025
Il Giudice relatore ed estensore
Ludovico Rossi
Il Presidente
Elena Sollazzo
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