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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/03/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3832/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Renata Diana Parte_1
ATTORE contro
( ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Torino in data
25/09/2004 – matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Torino al 741, parte
2 serie A Uff. 2 anno 2004, tra la signora e il sig. , Parte_1 Controparte_1 ordinando conseguentemente all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza.
Per il Pubblico Ministero
Visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO, il 25/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
741 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati: , il 24/04/2008 e il 12/02/2012. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/12/2019. pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 01.03.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice delegato parte convenuta non compariva e veniva dato atto della regolarità della notifica. Parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il difensore chiedeva sentenza parziale di divorzio.
All'udienza del 09/01/2025 parte ricorrente precisava le conclusioni in punto status e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Poiché il giudizio deve continuare sulle domande relative all'affidamento dei figli e alle questioni economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice Delegato, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile sono precisati in narrativa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle annotazioni e incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino, il 28.02.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori Magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3832/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Renata Diana Parte_1
ATTORE contro
( ) Controparte_1 C.F._1
CONVENUTO
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Torino in data
25/09/2004 – matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Torino al 741, parte
2 serie A Uff. 2 anno 2004, tra la signora e il sig. , Parte_1 Controparte_1 ordinando conseguentemente all'Ufficiale di Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza.
Per il Pubblico Ministero
Visto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in TORINO, il 25/09/2004.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n.
741 parte II Seria A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004).
Dal matrimonio sono nati: , il 24/04/2008 e il 12/02/2012. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 05/12/2019. pagina 1 di 2 Con ricorso depositato il 01.03.2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
Avanti al Giudice delegato parte convenuta non compariva e veniva dato atto della regolarità della notifica. Parte ricorrente veniva sentita ed all'esito il difensore chiedeva sentenza parziale di divorzio.
All'udienza del 09/01/2025 parte ricorrente precisava le conclusioni in punto status e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge
1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Poiché il giudizio deve continuare sulle domande relative all'affidamento dei figli e alle questioni economiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo per la prosecuzione avanti al Giudice Delegato, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando,
PRONUNZIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dai signori e cui estremi di trascrizione nei registri Parte_1 Controparte_1 dello stato civile sono precisati in narrativa.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di provvedere alle annotazioni e incombenze di legge.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso in Torino, il 28.02.2025
Il Presidente
Dott. Alberto Tetamo
Il Giudice Est.
Dott.ssa Isabella Messina
pagina 2 di 2