Articolo 46 della Legge 3 febbraio 1963, n. 528
Articolo 45Articolo 47
Versione
11 maggio 1963
Art. 46.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1948-49, sono stabiliti nella seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accer-
tate per la competenza propria dell'eserci-
zio finanziario 1948-49 (articolo 42)...... L. 9.455.608,36 Somme rimasto da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 44).......... " 11.499.880,50
---------------------- Residui passivi al 30 giugno 1949... L. 20.954.988,94
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Entrata in vigore il 11 maggio 1963