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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/03/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Crotone, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1321/2024 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 04.02.2025, vertente tra
, nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in Mantova, p.zza Cesare Mozzarelli n. 18 C.F._1
- presso lo studio dell'avv. PASETTI CEDRIK (cod. fisc. - pec: C.F._2
, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al Email_1 ricorso;
ricorrente
e
, nata il [...] a [...], cod. fisc. CP_1
1 , elettivamente domiciliata in Crotone, alla via Venezia n. 14 - presso C.F._3
lo studio dell'avv. FRONTERA FELICIA (cod. fisc. - pec: C.F._4
, che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
Email_2
resistente
PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: regolamentazione della responsabilità genitoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis 51. cod. proc. civ., depositato il 10.12.2024,
[...]
e esponevano: di aver avuto una relazione Parte_1 CP_1 sentimentale e di aver convissuto more uxorio dal 2016; che dalla loro relazione erano nati due figli, entrambi riconosciuti e ad oggi minorenni: ( ), Per_1 C.F._5 nato il [...] a [...] e ( ), nata il Parte_2 C.F._6
27/05/2021 a Crotone;
che nel luglio 2024 il rapporto sentimentale tra la GN CP_1
ed il Signor si era irrimediabilmente compromesso tanto da rendere intollerabile Pt_1 la prosecuzione della convivenza;
che, in un primo momento la sig.ra unitamente CP_1
ai figli minori aveva vissuto presso la casa familiare mentre poi, la stessa, sin dal mese di agosto 2024, dimorava presso l'abitazione di proprietà del padre, sita in Cutro (KR) alla via
Londra n. 42, avendo trasferito la propria residenza e quella dei minori;
tanto premesso i signori e chiedevano Parte_1 CP_1
congiuntamente al Tribunale di procedere ad una regolamentazione dei diritti e degli interessi dei minori, sulla base di alcune condizioni concordate nei termini seguenti:
1. affido in via condivisa ad entrambi i genitori dei figli minori e Per_1 Parte_2 con collocazione preferenziale presso la residenza della madre. I genitori assumono, quindi, uguali poteri e responsabilità nello sviluppo dei figli e nel rapporto educativo, dovendosi confrontare e concordando ogni scelta di una certa rilevanza relativa all'educazione, all'istruzione ed a quant'altro concerne gli stessi, sempre avendo come fine il loro superiore interesse. I genitori proseguiranno a gestire in modo condiviso le decisioni di ordinaria amministrazione legate alle esigenze quotidiane dei figli, le decisioni educative (scolastiche, religiose, sportive e tempo
2 libero) e le decisioni sanitarie. Per quanto concerne le informazioni sui risultati scolastici, gli esiti delle visite mediche e specialistiche ed i referti medici dei figli, i genitori si avviseranno immediatamente e reciprocamente e prenderanno le decisioni di comune accordo. I genitori si impegnano a concordare quali tipi di attività extrascolastiche e/o ludiche intendono iscrivere i figli minori.
2. la precedente casa familiare, di proprietà della madre del Sig. , rimarrà al Pt_1
medesimo assegnata. La Sig.ra vivrà, con i figli ove attualmente risiede, CP_1
ovvero nell'immobile di proprietà del di lei padre;
3. il padre potrà tenere con sé i figli minori ogni volta che vorrà, compatibilmente con le necessità scolastiche ed extrascolastiche degli stessi e della madre e, ad ogni buon conto, secondo le seguenti modalità:
- a settimane alterne, nel fine settimana, il sabato mattina dalle 8,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 nonché, durante la settimana quando non ha i figli al fine settimana, due pernottamenti serali, il martedì ed il mercoledì, dalle 18 sino al giovedì mattina quando li riporterà a scuola e nella settimana nella quale avrà i figli al fine settimana, il mercoledì dalle 18:00 sino al giorno dopo, quando riporterà i figli a scuola;
- i genitori si impegnano a far mantenere buoni rapporti fra i figli ed i nonni paterni/materni ed i rispettivi zii;
in particolare nel periodo in cui il padre vivrà fuori regione, le modalità di visita di cui sopra potranno, secondo la loro volontà, essere godute dai nonni paterni;
- i genitori prestano sin d'ora il proprio consenso a che i figli minori possano eventualmente frequentare un centro estivo.;
- i genitori potranno inoltre, trascorrere un periodo di vacanza di quindici giorni
(anche non consecutivi) con i figli minori, con accordo da raggiungere entro il 15 maggio di ogni anno. I genitori dovranno previamente comunicarsi i recapiti in cui intendono portare i figli minori in vacanza;
- in caso di disaccordo, la madre deciderà negli anni pari ed il padre in quelli dispari;
- nel corso del periodo anzidetto, il genitore che non avrà con sé i figli, avrà facoltà di contattarli telefonicamente almeno una volta al giorno alle ore 20,00;
- : salvo diverso accordo tra i genitori, i minori Controparte_2
3 trascorreranno i giorni festivi natalizi dal 20/12 al 28/12 con il padre ed i giorni dal 29/12 al 6/01 con la madre e così, alternativamente, di anno in anno;
- salvo diverso accordo tra i genitori, i minori, Controparte_3 trascorreranno con ciascun genitore, tre giorni delle vacanze scolastiche e così pure, ad anni alterni, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo;
- salvo diverso accordo, per il primo anno i minori, trascorreranno con la madre il giorno di Pasqua e con il padre il Lunedì dell'Angelo.
4. il Signor verserà alla GN , sul conto corrente intestato alla Pt_1 CP_1 stessa, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile totale di €
350,00 (€ 175,00 a figlio) entro il giorno 27 di ogni mese, somma che verrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di novembre 2025;
5. i genitori contribuiranno al pagamento, secondo il protocollo del C.N.F., ed in particolare nella misura del 50% ciascuno, senza necessità di previo accordo e con l'obbligo di rimborso entro 20 giorni, a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie dei figli: a) spese mediche: tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche, debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale, ma solo in ambito privato;
quelle per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi (sempre su prescrizione medica); b) spese scolastiche: tasse di iscrizione alla scuola elementare, media di primo e secondo grado, all'università pubblica (ivi comprese eventuali assicurazioni obbligatorie richieste dall'istituto); acquisto dei libri di testo;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria); saranno altresì suddivise nella misura del 50% le spese di seguito elencate purché previamente concordate: c) spese extrascolastiche: un'attività sportiva per figlio e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
d) altre spese straordinarie: tutte le altre spese di natura straordinaria
(a titolo meramente esemplificativo: per cure -anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche - erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali 4 e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per l'acquisto di computer o telefono cellulare;
per l'acquisto di motorino o autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione;
attività sportive ad esclusione di quelle già concordate sopra;
ricreative ludiche e pertinenti attrezzature;
ecc. A tal fine il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore, richiesta scritta di adesione in cui si è specificata la tipologia della spesa e del suo esatto ammontare.
L'altro genitore dovrà fornire risposta, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta. In mancanza di risposta entro il suddetto termine, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi, essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di diniego di consenso alla spesa invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
6. l'assegno unico erogato dall' spetterà nella misura del 50% a ciascun genitore. CP_4
In data 27.12.2024, il Presidente del., con decreto, assegnava la causa al giudice istruttore ed autorizzava la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note in trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.01.2025, con ordinanza del 04.02.2025 resa in sostituzione d'udienza, il Giudice dava atto dell'avvenuto deposito di note scritte con le quali, le parti si riportavano all'accordo contenuto nel ricorso, riservando, pertanto, la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto premesso, deve darsi atto che le parti hanno stabilito alcune condizioni concordate e che tale accordo appare congruo nell'interesse dei figli minori.
Il suddetto accordo tra le parti, come sopra trascritto e riportato, pertanto, può essere recepito nella presente sentenza, nella parte in cui stabilisce la regolamentazione dei rapporti tra i genitori per la gestione dei figli minori.
In ragione dell'accordo concluso, le spese debbono ritenersi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella suddetta composizione collegiale,
5 visti ed applicati gli artt. 337 bis c.c.; dispone la regolamentazione dell'affido, del collocamento dei minori e Persona_2
del loro mantenimento, alle condizioni concordate tra le parti Persona_3 come su riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Crotone, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
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