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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/11/2024, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 910/2024 V.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da
, n. a CATANIA il 03/07/1980 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. TESTA DANIELA VENERA, presso il cui studio legale in Catania via
Messina n. 355 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, n. a CATANIA il 22/01/1975 (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. GRASSO ANGELA LILIANA, presso il cui studio legale in Catania via Luigi
Sturzo n. 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 06/11/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 23/02/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in CATANIA il 09/04/2005. Dalla loro unione sono nati i figli il Persona_1
16/11/2004 ed il 13/02/2009, quest'ultimo ancora minorenne. Per_2
Esponevano di essersi separati consensualmente mediante negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 L. 10 novembre 2014 n. 162 e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano copia della negoziazione assistita della separazione personale depositata presso la Procura di
Catania sezione affari civili il 16/06/2020, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il Presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 12/06/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note scritte entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto e la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza dell'11/07/2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, atteso che la copia della negoziazione assistita della separazione personale non era munita del nulla osta autorizzativo del Pubblico Ministero, nonché, al fine di consentire alle parti di integrare l'accordo di divorzio nella clausola sub “f” relativa alle spese straordinarie in favore del figlio minore Per_2
All'udienza del 06/11/2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisita agli atti del processo la documentazione mancante, la causa veniva posta in decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 5 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia Parte_2
della negoziazione assistita della separazione personale dei coniugi ex art. 6 co. 2 L. 10 novembre 2014 n. 162, depositata il 16/06/2020 presso la Procura della Repubblica di
Catania – sezione affari civili ed autorizzata dal Pubblico Ministero il 26/06/2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 06/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“a) il figlio è maggiorenne. Il figlio , minore, è congiuntamente affidato ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, che vivono già separati, con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
entrambi i figli avranno collocazione stabile nella casa del padre, in Catania Via Vincenzo
Casagrandi n. 22, dove avranno la propria residenza. I genitori continueranno congiuntamente ad esercitare la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggior importanza, relative all'istruzione, educazione e salute, verranno prese di comune accordo, nell'esclusivo e primario interesse del figlio minore;
in ogni caso, i coniugi s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, per garantire un equilibrato e continuativo rapporto coi figli;
b) quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione del minore, il padre e la madre continueranno a mettersi d'accordo liberamente, nell'interesse del figlio e del suo benessere
e nel rispetto dei suoi desideri e degli impegni scolastici, in modo da garantire una situazione familiare, continuativa, senza disagi e costrizioni.
pagina 3 di 5 Solo in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà alle condizioni minime di seguito specificate:
- la madre terrà con sé il figlio tre pomeriggi durante la settimana ed il fine settimana alternato (dal sabato al lunedì mattina);
- durante il periodo natalizio, il figlio minore permarrà presso la madre per sette giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, della festività di Natale o di quella del Capodanno;
- durante il periodo pasquale, il figlio permarrà presso la madre per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, la SI.ra terrà con sé i figli per venti giorni Parte_1
consecutivi, anche frazionabili in due periodi;
- il giorno del compleanno del genitore materno ed il giorno della festa della mamma, sarà trascorso con la sig.ra ; Parte_1
c) per la casa familiare, come detto, i coniugi, avendo dovuto trovare altra personale sistemazione e dovendo entrambi pagare un canone di locazione, si sono determinati di vendere l'appartamento in modo da poter estinguere il mutuo;
d) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo per il mantenimento;
e) per quanto riguarda i figli, uno maggiorenne e l'altro minore, considerati i diversi redditi dei genitori, concordano di non fissare alcun contributo fisso, ma s'impegnano, secondo le proprie possibilità a mantenere i figli;
f) le spese straordinarie per i figli saranno suddivise al 50%.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Il Collegio osserva che tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive pagina 4 di 5 posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti, attesa la natura congiunta del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo su ricorso congiunto n. VG 910/2024:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CATANIA il 09/04/2005 tra e matrimonio trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CATANIA dell'anno 2005, al n. 98, della parte 1;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
statuisce in ordine all'affidamento e collocamento del minore nonchè al contributo di mantenimento dello stesso, così come specificato in motivazione;
dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania in data 8/11/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg: dott. Massimo Escher Presidente rel. est. dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice dott.ssa Lidia Greco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 910/2024 V.G. avente ad oggetto scioglimento del matrimonio promossa da
, n. a CATANIA il 03/07/1980 (C.F.: , Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. dall'avv. TESTA DANIELA VENERA, presso il cui studio legale in Catania via
Messina n. 355 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, n. a CATANIA il 22/01/1975 (C.F.: , Parte_2 C.F._2
rappr. e dif. dall'avv. GRASSO ANGELA LILIANA, presso il cui studio legale in Catania via Luigi
Sturzo n. 9 è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Posta in decisione all'udienza del 06/11/2024 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 23/02/2024 ai sensi 473-bis. 51 c.p.c. come introdotto dal d.lvo. 149 del 2022, e Parte_1 Parte_2
chiedevano a questo Tribunale la pronuncia dello scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in CATANIA il 09/04/2005. Dalla loro unione sono nati i figli il Persona_1
16/11/2004 ed il 13/02/2009, quest'ultimo ancora minorenne. Per_2
Esponevano di essersi separati consensualmente mediante negoziazione assistita ex art. 6 co. 2 L. 10 novembre 2014 n. 162 e di non essersi più riconciliati, a tal fine allegavano copia della negoziazione assistita della separazione personale depositata presso la Procura di
Catania sezione affari civili il 16/06/2020, esponendo quindi di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il Presidente nominava sé stesso relatore ed assegnava termine fino al 12/06/2024 per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza.
In seno alle note scritte entrambe le parti confermavano la richiesta di divorzio congiunto e la causa veniva posta in decisione.
Con ordinanza dell'11/07/2024 il Collegio rimetteva la causa sul ruolo, atteso che la copia della negoziazione assistita della separazione personale non era munita del nulla osta autorizzativo del Pubblico Ministero, nonché, al fine di consentire alle parti di integrare l'accordo di divorzio nella clausola sub “f” relativa alle spese straordinarie in favore del figlio minore Per_2
All'udienza del 06/11/2024 tenutasi ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., acquisita agli atti del processo la documentazione mancante, la causa veniva posta in decisione.
Il P.M. concludeva chiedendo pronunciarsi sentenza di divorzio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
pagina 2 di 5 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi e Parte_1 [...]
per il prescritto periodo, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia Parte_2
della negoziazione assistita della separazione personale dei coniugi ex art. 6 co. 2 L. 10 novembre 2014 n. 162, depositata il 16/06/2020 presso la Procura della Repubblica di
Catania – sezione affari civili ed autorizzata dal Pubblico Ministero il 26/06/2020.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Per quanto concerne gli aspetti patrimoniali e l'affidamento della prole va rilevato che, con note scritte in sostituzione dell'udienza del 06/11/2024, le parti hanno congiuntamente chiesto che il divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“a) il figlio è maggiorenne. Il figlio , minore, è congiuntamente affidato ad Per_1 Per_2
entrambi i genitori, che vivono già separati, con l'obbligo del mutuo rispetto reciproco;
entrambi i figli avranno collocazione stabile nella casa del padre, in Catania Via Vincenzo
Casagrandi n. 22, dove avranno la propria residenza. I genitori continueranno congiuntamente ad esercitare la responsabilità genitoriale e le decisioni di maggior importanza, relative all'istruzione, educazione e salute, verranno prese di comune accordo, nell'esclusivo e primario interesse del figlio minore;
in ogni caso, i coniugi s'impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, per garantire un equilibrato e continuativo rapporto coi figli;
b) quanto all'esercizio del diritto di visita e frequentazione del minore, il padre e la madre continueranno a mettersi d'accordo liberamente, nell'interesse del figlio e del suo benessere
e nel rispetto dei suoi desideri e degli impegni scolastici, in modo da garantire una situazione familiare, continuativa, senza disagi e costrizioni.
pagina 3 di 5 Solo in ipotesi di eventuale disaccordo tra i genitori, ci si atterrà alle condizioni minime di seguito specificate:
- la madre terrà con sé il figlio tre pomeriggi durante la settimana ed il fine settimana alternato (dal sabato al lunedì mattina);
- durante il periodo natalizio, il figlio minore permarrà presso la madre per sette giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, della festività di Natale o di quella del Capodanno;
- durante il periodo pasquale, il figlio permarrà presso la madre per tre giorni consecutivi, comprensivi, ad anni alterni, della festività della Pasqua o del Lunedì dell'Angelo;
- durante il periodo estivo, la SI.ra terrà con sé i figli per venti giorni Parte_1
consecutivi, anche frazionabili in due periodi;
- il giorno del compleanno del genitore materno ed il giorno della festa della mamma, sarà trascorso con la sig.ra ; Parte_1
c) per la casa familiare, come detto, i coniugi, avendo dovuto trovare altra personale sistemazione e dovendo entrambi pagare un canone di locazione, si sono determinati di vendere l'appartamento in modo da poter estinguere il mutuo;
d) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni contributo per il mantenimento;
e) per quanto riguarda i figli, uno maggiorenne e l'altro minore, considerati i diversi redditi dei genitori, concordano di non fissare alcun contributo fisso, ma s'impegnano, secondo le proprie possibilità a mantenere i figli;
f) le spese straordinarie per i figli saranno suddivise al 50%.
I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono.”
Il Collegio osserva che tali accordi vanno confermati non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed apparendo adeguati a garantire alla prole minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c. di cui al D.lgs n. 154/2013. Valutazione positiva che riguarda anche le previsioni accessorie d'ordine economico, le quali risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive pagina 4 di 5 posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla prole minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Le spese di giudizio vanno dichiarate compensate tra le parti, attesa la natura congiunta del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo su ricorso congiunto n. VG 910/2024:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CATANIA il 09/04/2005 tra e matrimonio trascritto nel Parte_1 Parte_2
registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di CATANIA dell'anno 2005, al n. 98, della parte 1;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
statuisce in ordine all'affidamento e collocamento del minore nonchè al contributo di mantenimento dello stesso, così come specificato in motivazione;
dichiara compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Catania in data 8/11/2024 nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Presidente est.
Dott. Massimo Escher
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