Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/02/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
R.G. N° 1280/2021
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di appello avverso la sentenza n. 309/21 del 4.2.21 resa dal
Giudice del Tribunale di Foggia, a definizione del giudizio iscritto al n. 81000093/10 R.G;
tra nata ad [...] il [...], Parte_1
nato ad [...] il [...], Controparte_1
rappresentati e difesi nel presente giudizio dall'Avv. Andrea Ruocco per mandato in calce alla comparsa di costituzione;
- appellanti –
e con sede legale in Milano, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Controparte_2
Chiara Antonacci, in virtù di mandato alle liti in calce alla comparsa in appello
- appellata -
per il tramite della propria mandataria Controparte_3 Controparte_4
in questa sede rappresentata dalla quale cessionaria
[...] Controparte_5
pro-soluto dei crediti c con e rappresentata e CP_2 Controparte_6
1
- cessionaria appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 26.05.2023 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per l'appellante: Accertare e dare atto che gli appellanti nulla devono alla in CP_7
quanto il negozio di garanzia invocato dalla Società appellata è giuridicamente nullo
ovvero e comunque invalido e/o prescritto e/o decaduto;
con vittoria di spese e competenze
di entrambi i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.;
Cont per la banca : In via preliminare dichiarare, anche d'ufficio, la propria
incompetenza, in quanto la presente controversia è riservata alla competenza inderogabile
della Sezione Specializzata in materia di Imprese della Corte d'Appello di Napoli,
emettendo i conseguenti provvedimenti che riterrà opportuni;
in via subordinata, rigettare
l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché inammissibili e
completamente destituite di fondamento oltre che non provate, confermando la sentenza di
primo grado, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
condannare gli appellanti al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre al
rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge.
per la società cessionaria intervenuta: riporta agli atti e alle domande che qui abbiasi
Cont integralmente richiamati e trascritti dalla banca cedente con vittoria di spese;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'1 aprile 2010, la Parte_2 Parte_3
conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Lucera, Sezione distaccata di Apricena, la
(ora ), al fine di ottenere il ricalcolo del Controparte_8 CP_2
rapporto di conto corrente n.8863, intrattenuto presso l'Agenzia di Apricena della stessa,
previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali, accertando l'esatto dare-avere tra
2 le parti con la condanna della al pagamento di eventuali somme risultanti a credito CP_7
della società.
La banca convenuta si costituiva in giudizio il 19/6/2010 contestando la domanda della società, e previa richiesta di chiamata in causa dei coobbligati, fideiussori della Pt_2
Part
. proponeva domanda riconvenzionale di condanna di tutti gli obbligati al
[...]
pagamento, in solido tra loro, e nei limiti della garanzia prestata, delle somme risultanti quale saldo passivo del conto corrente bancario n.8863.
Il giudice autorizzava la chiamata in causa dei garanti, e Parte_1 CP
, che avveniva con atto notificato il 4 -17 gennaio 2011.
[...]
Si costituivano in giudizio i fideiussori eccependo di aver sottoscritto i moduli di garanzia in bianco, o comunque che i moduli erano stati riempiti dalla banca contra pacta.
In corso di causa veniva disposta CTU tecnico ricostruttiva del rapporto in contestazione.
Il giudice, all'esito della CTU contabile, che determinava un saldo a debito della società
correntista al 30/9/2011 (data di chiusura del rapporto bancario come risultante dalla stessa relazione di CTU), pari ad Euro 84.003,73, alla data del 30.09.2011, condannava la società
attrice, in solido con i fideiussori, al pagamento di € 84.003,73, oltre interessi convenzionali dall'1.10.2011 al soddisfo, in favore di;
condannava la società Controparte_8
Cont attrice e i terzi fideiussori al pagamento delle spese di lite in favore di .
Con atto di appello del 04.09.2024, i fideiussori, e Parte_1 CP
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza di primo grado per erronea
[...]
valutazione di una circostanza decisiva e violazione della disposizione di cui all'art. 112 cpc,
oltre alla errata applicazione della disposizione di cui all'art. 1421 cc in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 2, 14, 20 e 33 L. n. 287/90.
Cont Si è costituita la chiedendo il rigetto in quanto inammissibile e manifestamente infondata in fatto ed in diritto.
Nel corso del giudizio si è costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c . la
[...]
per il tramite della propria mandataria in questa sede CP_3 Controparte_4
3 rappresentata dalla quale cessionaria del credito in data Controparte_5
07.06.2018 con e con contratto di cessione di CP_2 Controparte_6
crediti pecuniari ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7.1. della legge sulla Cartolarizzazione,
come da atto di cessione pubblicato in G.U. n. 65 del 07.06.2018.
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di legge.
Motivi della decisione
Con il motivo di gravame, gli appellanti fideiussori lamentano l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado nel rigettare l'eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto con l'articolo 2 della L. n. 287 del 1990 sollevata dagli odierni appellanti nella comparsa conclusionale.
A dire degli appellanti, l'eccezione è ammissibile e il giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare nulle le fideiussioni perché contrarie a norme imperative, (art. 2 L. n.
287/90 cc.dd. legge “antitrust”), in quanto le clausole contenute all'interno del contratto ricalcano le disposizioni di cui agli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione omnibus, così come denunciato già dalla Banca d'IA con provvedimento n. 55/05.
Inoltre, quand'anche la Corte non ravvisasse la nullità assoluta dei contratti fideiussori ma soltanto una nullità parziale delle singole clausole, la domanda della Banca nei confronti dei fideiussori non doveva essere comunque accolta in quanto decaduta ai sensi dell'art. 1957 c.c., tenuto conto che la Banca propose la domanda riconvenzionale ben oltre i sei mesi dalla scadenza.
I motivi sono infondati.
Gli appellanti hanno contestato la nullità totale delle fideiussione o in subordine, quella parziale delle disposizioni riproduttive dello schema ABI a sua volta dichiarato nullo da
Banca IA per violazione alla disciplina Antitrust affermando, quale conseguenza, la decadenza della Banca dal diritto di agire ex art. 1957 c.c..
Al fine di fare valere, quantomeno, la nullità parziale invocata da parte opponente, tenuto
4 conto della insussistenza della nullità totale delle fideiussioni invocata dagli appellanti
(Cassazione civile sez. un., 30/12/2021, n.41994), non potrà in questa sede attribuirsi al provvedimento n. 55/2005 emesso da Banca IA alcun speciale valore probatorio in ordine alla valutazione della sostanziale corrispondenza tra lo specifico contratto a valle in esame e l'intesa anticoncorrenziale a monte posto che la fideiussione rilasciata dagli appellanti nel 1998 è ben anteriore al periodo di accertamento preso in considerazione dall'autorità garante (e riguardante il noto “modello ABI 2003”), con la conseguenza che ciò imponeva agli appellanti un onere della prova più gravoso che non è stato assolto.
Manca, infatti, la prova della sussistenza di un'intesa illecita all'epoca della stipula del contratto di fideiussione e dell'avvenuta concreta violazione della normativa antitrust.
Ed infatti, ai fini dell'estensione del vizio, i fideiussori avrebbero dovuto fornire la prova del fatto che la fideiussione omnibus prestata fosse stata modellata sullo schema di contratto predisposto dall'ABI con la finalità di aderire allo stesso volendo espressamente escludere un ambito di differente negoziabilità, poiché nel provvedimento di censura reso dalla Banca d'IA n. 55/2005 non veniva evidenziato alcun disvalore in sé delle clausole di cui sopra, che piuttosto erano negativamente valutate in quanto contenenti disposizioni che, nella misura in cui venivano applicate in modo uniforme, erano in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90.
Dunque la fideiussione degli appellanti stipulata nel 1998 non subisce gli effetti del provvedimento della Banca d'IA riguardante le clausole anticoncorrenziali dello schema
ABI”, e ciò perché “l'accertamento compiuto dalla Banca d'IA, in forza del quale è stato emanato il provvedimento n. 55 del 2005 relativo alla normativa antitrust, riguarda il periodo ricompreso tra il 2002 e il maggio del 2005”.
Quindi, manca nel caso in questione il collegamento tra l'intesa illecita e l'atto di fideiussione del 1998.
Per tale ragione in questa tipologia di controversie l'attore ha l'onere di dimostrare che all'epoca della stipula della fideiussione era già esistente un'intesa anticoncorrenziale fra
5 banche per l'applicazione in modo uniforme delle tre clausole dello schema ABI oggetto delle censure della Banca d'IA nel 2005 per violazione dell'art. 2 della l. n. 287 del 1990,
poiché la parte che intende far valere la nullità, chiamata a dar prova dei fatti costitutivi della domanda, non può giovarsi - come nelle c.d. follow on actions - dell'accertamento dell'intesa illecita contenuto in un provvedimento dell'autorità amministrativa competente a vigilare sulla conservazione dell'assetto concorrenziale del mercato, e ciò perché un simile accertamento o manca del tutto o c'è, ma riguarda un periodo diverso da quello in cui si colloca la specifica vicenda negoziale che avrebbe leso la sfera giuridica del fideiussore” (Tribunale Sez. spec. Impresa - Milano, 14.2.2023, n. 1171; conforme:
Tribunale di Milano del 20.12.2023 n. 10296).
Per contro, in carenza di prova adeguata e sufficiente di un accordo anticoncorrenziale risalente all'epoca della stipulazione della specifica fideiussione in contestazione, “la
decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione
fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione
delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal
fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta
contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, per il
garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del
debitore” (Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28943 del 04/12/2017; Cass. civ. Sez. 6 - 1,
Ordinanza n. 21867 del 24/09/2013; Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 13078 del 21/05/2008).
Addivenendosi così all'accertamento della piena validità della clausola derogatoria al disposto ex art. 1957 contenuta nella fideiussione sottoscritte dagli odierni appellanti,
Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
In base al principio della soccombenza le spese sono da porsi a carico degli appellanti e sono liquidati in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000,00-260.000,00)
come liquidate in dispositivo.
PQM
6 La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 309/21 del 4.2.21 resa dal Giudice del Tribunale di Foggia così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna e al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1
Cont processuali in favore delle appellate, e della cessionaria nella Controparte_3
misura di Euro 7.100,00 per compensi per ognuna delle appellate, oltre spese generali, Cap
ed IVA;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico degli appellanti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 24.09.2024.
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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