Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 10/02/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, all'uopo delegata con decreto del Presidente della Corte di Appello in data 20 ottobre 2017, riunita in camera di conIGlio e composta dai IGg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti………….. ConIGliere dott.ssa Ginevra Chiné ConIGliere nella causa civile celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 639/2020 R.G. A.C. promosso DA
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria (C.F. ), presso i cui uffici, in Reggio Calabria alla Via del Plebiscito n. 15, è P.IVA_2 ex lege domicilia, pec Email_1 attore in revocazione CONTRO
CF ) nata in [...] il Controparte_1 C.F._1 07.10.1979, , CF , nata a [...] il Controparte_2 C.F._2
29.09.1985, , CF , nata in [...] il Controparte_3 CodiceFiscale_3
30.07.1982, quali eredi legittimi di e quali eredi legittimi di Persona_1 Per_2
[...] convenute contumaci
avente ad oggetto: revocazione decreto emesso della Corte d'Appello di Reggio Calabria nel procedimento, ex art. 5 ter L 89/2001, 302/2018 V.G., emesso il 27.11.2020, pubblicato il 02.12.2020 e in pari data comunicato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 2 L. 89/2001, le IGg.re , , Persona_2 Controparte_1
e - nella qualità di eredi legittimi di Controparte_3 Controparte_2 ER
, rispettivamente marito della prima e padre delle altre ricorrenti - adivano la Corte
[...] di Appello di Reggio Calabria, chiedendo il riconoscimento dell'indennizzo per irragionevole durata del processo promosso dal congiunto nell'anno 1980 innanzi al Tribunale di Locri e definito dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria nell'anno 2015. Con decreto emesso il 29.11.2017, la Corte di Appello di Reggio Calabria, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso e liquidava la somma di € 1.600,00, condannando il al relativo pagamento, oltre che alle spese del Parte_1 procedimento.
Avverso tale decreto il proponeva opposizione ex art. 5 ter Parte_1 L. 89/2001, chiedendo che ne fosse dichiarata l'inefficacia per essere stato tardivamente notificato, in data 28.04.2018, oltre il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 5, comma 2., L. 89/2001. Il procedimento di opposizione veniva dichiarato interrotto all'udienza del 22.11.2019, per morte di una delle parti opposte, . Persona_2 Il riassumeva il giudizio interrotto con ricorso depositato in data 10.02.2020. Parte_1 Nel corso del procedimento, la Corte ordinava all'opponente la rinnovazione delle notifiche nei confronti delle opposte, stante la non regolarità di quelle eseguite. Con decreto del 27.11.2020, pubblicato il 02.12.2020 e contestualmente comunicato all'Avvocatura dello Stato, la Corte di Appello così decideva:
“
1. Dichiara la contumacia di , e Controparte_2 Controparte_1 [...]
quali eredi della madre;
CP_3 Persona_2
2. rigetta l'opposizione del in relazione al rapporto Parte_1 processuale tra esso e , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
quali eredi del padre , per l'effetto, conferma l'impugnato CP_3 Persona_1 decreto anche in relazione alle spese;
3. condanna il alla rifusione delle spese della presente fase di opposizione Parte_1 in favore delle predette AN quali eredi del padre che liquida in complessivi CP_1
€ 236,00 per compensi oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
4. accoglie l'opposizione del in relazione al rapporto processuale con Parte_1
e ora per essa in relazione alle AN quali eredi della madre, Persona_2 CP_1 per la quota di € 533,33 e dichiara inefficace il decreto opposto in relazione alla predetta posizione processuale ed importo;
5. condanna , e quali Controparte_2 Controparte_1 Controparte_3 eredi della madre alla rifusione delle spese del giudizio in favore del Persona_2
che liquida in € 236,00 per compensi oltre accessori di legge”. Parte_1 La Corte emetteva, quindi, avverso il medesimo, decreto due distinte statuizioni, operando, per ragioni procedurali, differenti valutazioni sulla posizione delle opposte nella qualità di eredi del padre, , e nella qualità di eredi della madre, Persona_1 Per_2
.
[...]
1.a. Esponeva, infatti, che il ricorso in riassunzione, tempestivamente proposto, andava notificato “agli eredi nonché alle altre parti costituite ovvero alle Persona_2 AN rappresentate e difese dall'avv.to Mediati già costituite nella fase di CP_1 opposizione ma quali titolari dell'indennizzo loro liquidato quali eredi del padre”. Dagli atti di causa risultava che la notifica del ricorso in riassunzione alle AN era stata eseguita solo nella qualità di eredi della madre , mentre CP_1 Persona_2 non risultava eseguita nella qualità di eredi del padre, , relativamente Persona_1 alla porzione di credito loro precedentemente riconosciuta e divenuta oggetto del giudizio di opposizione ex art. 5 L. 89/2001, anche se regolarmente costituite con il patrocinio dell'Avv. Mediati. Avuto riguardo alla notifica eseguita nei confronti delle AN , “quali parti CP_1 in proprio (come eredi del padre) del giudizio di opposizione ex art. 5 L. 89/2001” (così decreto alla pag. 7), la Corte rilevava che la notifica nei confronti di tali parti processuali non risultava eseguita, pur se esse erano ritualmente costituite con l'Avv.to Mediati. Osserva al riguardo che “la sostanziale coincidenza delle eredi di Persona_2 con le parti già costituite con l'avv.to Mediati non esimeva l'Avvocatura dal dovere di compiere la notifica ex art. 303 co. 3 c.p.c anche al predetto difensore per le parti da lui rappresentate nella presente fase di opposizione. Infatti, le AN risultano CP_1 costituite con l'avv.to Mediati nella presente fase per la tutela del loro diritto all'indennizzo 3
iure hereditatis del padre, originaria parte del giudizio presupposto, pro quota;
al contrario esse risultano destinatarie del ricorso in opposizione in riassunzione quali eredi della madre per la quota parte di costei e pari a 1/3 dell'originario indennizzo Per_2 riconosciuto alla stessa sempre iure hereditatis quale coniuge superstite. Ne discende che in relazione alle parti già costituite AN è mancata la CP_1 valida ripresa del processo dopo l'ordinanza di interruzione con conseguente estinzione del giudizio di opposizione nei loro confronti non potendosi più dar luogo ad ulteriore rinnovo. … Nel caso in esame l'Avvocatura ha già disposto due volte del termine per rinnovare la notificazione del ricorso in riassunzione: una prima volta con l'ordinanza del 26 giugno 2020 e una seconda volta con l'ordinanza resa all'udienza del 25 settembre 2020 sicché alla mancata insaturazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti costituite AN con l'avv.to Mediati, ormai non più emendabile, segue la CP_1 declaratoria di estinzione parziale del presente giudizio di opposizione. Rispetto alle stesse non può pertanto più esaminarsi il motivo di opposizione sollevato dal circa l'inefficacia del decreto del giudice deIGnato 29 novembre Parte_1 2017 per tardiva notifica essendo esclusa la rilevabilità d'ufficio del vizio”, mentre “Il decreto cron. N. 8652/17 del 29 novembre 2017 rimane quindi efficace, per estinzione del giudizio di opposizione, relativamente alle posizioni delle AN e quindi per l'importo CP_1 di € 1066,67 ad esse spettante sul maggiore indennizzo liquidato di € 1.600,00, nella qualità di eredi della SI.ra ” Persona_2
1.b. La Corte esaminava, quindi, il motivo di opposizione relativo alle AN
“evocate nella presente fase di opposizione quali eredi della madre CP_1 Per_2
e quindi limitatamente alla quota parte di indennizzo alla stessa riconosciuto dal
[...] giudice deIGnato quale erede del marito e pari a € 533,33”. Persona_1 Verificata la corretta instaurazione del contraddittorio, a seguito della riassunzione, nei confronti delle AN n.q. di eredi della madre, ne dichiarava la contumacia CP_1 e accoglieva “l'opposizione del in relazione al rapporto processuale con Parte_1 Per_2
e ora per essa in relazione alle AN quali eredi della madre, per la
[...] CP_1 quota di € 533,33 e dichiara inefficace il decreto opposto in relazione alla predetta posizione processuale ed importo;
condannando le opposte alla rifusione delle spese di lite nei confronti del . Parte_1 Esponeva che il difensore, Avv.to Mediati, “nella propria comparsa ha contestato la tardività della notifica in quanto occorreva avere a riferimento non già la data di deposito del decreto del giudice deIGnato ma la comunicazione di questo effettuata dalla cancelleria alla parte ricorrente e sosteneva che tale comunicazione non aveva mai avuto luogo. Ebbene, dall'esame del fascicolo RG 326/16 RGVG (trattasi di fascicolo misto in parte cartaceo e in parte telematico) allegato al presente 302/18 RGVG in quanto ad esso collegato, emerge che il decreto cron. 8652 è stato emesso in data 29 novembre 2017 dal ConIGliere deIGnato in telematico e comunicato in data 1 dicembre 2017 dalla Cancelleria all'avv.to Mediati. Occorre consultare Com/Not di cancelleria, biglietto di cancelleria: attestazione telematica << si dà atto che in data 1 dicembre 2017 alle ore 8.27 la cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria in persona di ha Persona_3 inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con;
2017;1765148 a C.F._4 all'indirizzo di posta elettronica certificata: Testimone_1 Tale messaggio come emerge dalla ricevuta di Email_2 consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica del destinatario identificata con 6205010 è stata consegnata in data 1 dicembre 2017 alle ore 8.25 segue il testo inviato con la pec. 4
Tanto premesso avendo l'avv.to Mediati ricevuto comunicazione a mezzo pec in data 1 dicembre 2017 del decreto emesso dal conIGliere Crucitti in relazione al ricorso da lui proposto nell'interesse della ricorrente egli avrebbe dovuto notificare il decreto Per_2 all'Avvocatura nei 30 giorni successivi pena l'inefficacia del decreto e l'improponibilità di un nuovo ricorso per equa riparazione in relazione al medesimo giudizio presupposto. Il decreto notificato ad aprile 2018 risulta pertanto tardivo in quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 5 co. 2 ed il decreto suddetto è quindi divenuto inefficace limitatamente alla posizione di (e quindi per € 533,33)”, ponendo a loro Persona_2 carico le spese di lite “in relazione al rapporto processuale per il quale risultano evocate quali eredi della madre”.
2. Con atto di citazione in revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., notificato il 14.12.2020, il Ministero della Giustizia chiedeva la declaratoria di inefficacia del decreto emesso in data 29 novembre 2017, nel procedimento originario recante numero di ruolo 302/2018, reso ex art. 3 L. 89/2021, anche nei confronti delle AN “in proprio CP_1 (ossia quali eredi del SI. )”, perché tardivamente notificato, anche con Persona_4 riferimento alla statuizione in punto di spese di lite. La decisione era affetta dal vizio revocatorio di cui all'art. 395, comma 1 n. 4., c.p.c.. Esponeva che la Corte di Appello di Reggio Calabria, nel definire il giudizio di opposizione al decreto c.d. “Pinto”, aveva erroneamente omesso di accertare che “con le note di trattazione scritta depositate il 20 novembre 2020 e accettate dalla cancelleria il 23 novembre 2020, l'Avvocatura dello Stato aveva depositato, dandone atto nelle note medesime, le ricevute p.e.c. di accettazione e consegna, comprovanti la notifica dell'atto di riassunzione, eseguita in data 8 novembre 2020 (nel rispetto del termine concesso dal giudice), all'Avv. quale procuratore costituito delle SI.re Testimone_1 CP_1
e in proprio (ossia quali eredi di
[...] Controparte_2 Controparte_3
”. Persona_1 Il decreto di rigetto dell'opposizione, che pure aveva dato conto del deposito delle citate note scritte in sostituzione dell'udienza, non ne aveva esaminato il contenuto, in cui era stato affermato: “In data 8 ottobre 2021, sono stati depositati gli avvisi a/r delle notifiche alle IG.re nella qualità di eredi della IG.ra . Con il presente atto, CP_1 Persona_2 si deposita la copia dell'atto introduttivo notificata. La notifica alle IG.re in proprio CP_1 è stata effettuata all'avv. Mediati a mezzo pec, le cui ricevute di accettazione consegna sono state depositate all'atto dell'iscrizione a ruolo”. Non aveva dato atto, con riguardo all'atto di riassunzione notificato personalmente alle eredi della SI.ra , della presenza, nella documentazione versata in atti, delle Per_2 ricevute di consegna ed accettazione e non della sola relata di notifica, così come sostenuto in decreto. Solo a causa di tale erronea valutazione, era emersa la questione, non controversa fino ad allora, dell'omessa notifica della riassunzione del giudizio nei confronti delle parti già costituite le quali, peraltro, dopo la loro costituzione nel giudizio di opposizione, non avevano svolto alcuna attività processuale e, nella qualità di eredi della SI.ra , Per_2 erano state dichiarate contumaci. La Corte d'Appello, sussistendone i presupposti, “avrebbe dovuto dichiarare regolarmente riassunto il giudizio di opposizione anche nei confronti delle parti processuali già costituite, e, accertata la tardività del decreto opposto, ne avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia anche nei loro confronti” poiché notificato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, c.2., l. 89/2001, posto a presidio dell'efficacia del decreto medesimo. Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma del decreto pubblicato il 2 dicembre 2020, a definizione del giudizio iscritto al ruolo della volontaria giurisdizione con n. 302 del 2018, dichiarare, ai sensi dell'art. 5 ter L. 89/2001, 5
anche nei confronti delle IG.re , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in proprio (ossia quali eredi del IG. ) l'inefficacia del decreto
[...] Persona_4 emesso, ex art. 3 L. 89/2001, nel procedimento RG 326/2016 in data 29 novembre 2017 ed in pari data depositato telematicamente in cancelleria, perché tardivamente notificato, revocando in parte qua il decreto impugnato anche nella parte in cui dispone la condanna alle spese del Ministero della Giustizia, nei confronti delle odierna convenute. Con la condanna di controparte al pagamento di spese, competenze ed onorari del giudizio”.
3 Il giudizio veniva assegnato alla Sezione Civile di questa Corte che, con ordinanza del 24.03.2023, rilevato che la materia oggetto di domanda, secondo previsioni tabellari vigenti, era riservata alla Sezione per le controversie di lavoro, rimetteva il fascicolo a questa Sezione. Con ordinanza emessa il 01.12.2023, la Corte - rilevato che “la citazione risulta notificata il 14 dicembre 2020 (e depositata il 14 dicembre 2020) alle IGnore
[...]
, , presso l'Avv. CP_1 Controparte_3 Controparte_2 Testimone_1 (difensore domiciliatario delle stesse nel precedente grado di opposizione al decreto di equa riparazione quali eredi del padre) alla PEC REGINDE e che risulta, altresì, notificata mediante posta, Email_3 personalmente a e ( già contumaci nel giudizio di Controparte_1 Controparte_3 opposizione) in quanto chiamate nella qualità di eredi della madre;
rilevato che, viceversa, la notifica avvenuta personalmente a - nella qualità di erede della Controparte_2 madre - non risulta documentata, posto che la cartolina ar prodotta in atti e spedita il 15 dicembre 2020 non è stata compilata sicché non vi è prova che sussistessero i presupposti per procedere alla notifica con le forme dell'art.140 cpc, che è seguita, e quindi non è documentata la regolarità del procedimento notificatorio;
ritenuto perciò di dovere disporre, in virtù del litisconsorzio processuale, l'integrazione del contraddittorio ex art.331 cpc nei confronti di (personalmente) chiamata nella qualità di erede della Controparte_2 madre ” - ordinava “l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Persona_2
chiamata personalmente nella qualità di erede della madre Controparte_2 Per_2
e assegna al il termine fino al 2 febbraio 2024 per provvedere rinviando
[...] Parte_1 all'udienza del 22 marzo 2024”. Seguivano una serie di rinvii d'ufficio e da ultimo veniva fissata l'udienza del 30.01.2025, sostituita dal deposito di note scritte. Nelle note scritte depositate il 14.01.2025, il evidenziava che Parte_1 la domanda di revocazione atteneva esclusivamente al rigetto dell'opposizione del quanto alla posizione delle IG.re quali eredi del padre, mentre il Parte_1 CP_1 decreto aveva già accolto l'opposizione con riferimento alla posizione processuale delle IG.re quali eredi della madre. CP_1 Per tali ragioni, trovava applicazione la disposizione dell'art. 332 cpc (dettato con riferimento a tutti i mezzi di impugnazione, dunque anche all'azione per revocazione) che prevedeva, come unica sanzione per l'omessa notifica a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, la sospensione del giudizio fino alla scadenza dei termini per l'impugnazione per le altre parti.
“Quest'Avvocatura non ha effettuato la notifica alla IG.ra Controparte_2 disposta dalla Corte con provvedimento del 10 dicembre 2023, avvalendosi di siffatta disposizione. Si chiede pertanto, essendo scaduto il termine per l'impugnazione della IG.ra quale erede della madre, che venga dichiarato integro il Controparte_2 contraddittorio e che la causa venga trattenuta in decisione. In subordine, si chiede nuovo termine per effettuare la notifica, atteso che quello concesso con ordinanza del 10 dicembre 2023 non può essere ritenuto perentorio in 6
quanto non dichiarato tale dalla Corte e non essendo tale ex lege atteso che il vizio del procedimento notificatorio è dipeso unicamente da un errore del servizio postale”. All'udienza del 30.01.2025, veniva, quindi, riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. Preliminarmente, deve ritenersi che al giudizio in esame debba essere applicata la disciplina propria dei procedimenti camerali, osservato che - poiché il giudizio definito con il provvedimento oggetto di domanda di revocazione, è un giudizio di volontaria giurisdizione, svoltosi con rito camerale – è questo il rito che disciplina la presente controversia, stante la carenza di norme processuali di differente contenuto e, anzi, la previsione di cui all'art. 400 c.p.c., secondo cui davanti al giudice adito si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti a lui in quanto non derogate da quelle del presente capo. È questa anche l'interpretazione offerta dal giudice di legittimità, dalle cui pronunce, seppur riferite alle controversie in materia di lavoro e in materia divorzile, può trarsi il principio di carattere generale sopra enunciato ex art. 400 c.p.c.. E' stato infatti, affermato: “Pur nell'assenza di una particolare previsione nella l. 11 agosto 1973 n. 533, il rito speciale del lavoro è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenze pronunciate nelle controversie in materia di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo d'impugnazione - le norme stabilite per il procedimento davanti a lui (in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione), con la conseguenza che la domanda di revocazione deve reputarsi proposta nel termine di cui agli art. 325 e 326 c.p.c. allorché il ricorso introduttivo del relativo procedimento sia depositato, entro quel termine, nella cancelleria del giudice adito, anche se la notificazione del ricorso stesso e del decreto di fissazione dell'udienza avvenga successivamente. (Cass. civ. sez. III, 09/06/2010, n.13834).
“Pur nell'assenza di alcuna particolare previsione nell'art. 4 l. n. 898 del 1970, il rito camerale è applicabile al procedimento di revocazione relativo a sentenza di appello pronunciata in materia di divorzio, osservandosi davanti al giudice adito - ai sensi della disciplina generale di tale mezzo di impugnazione (art. 400 c.p.c.) - le norme stabilite davanti a lui, in quanto non derogate da quelle dettate in tema di revocazione. Deriva da quanto precede, pertanto, che la Corte di appello, investita della cognizione di divorzio da essa pronunciata, può decidere la controversia nella stessa prima udienza di comparizione e di trattazione, non trovando applicazione, in materia, in ragione dello svolgimento del procedimento secondo il rito camerale, la disposizione di cui all'art. 352 c.p.c.”. (Cass. civ. sez. I, 03/07/2008, n.18433). La causa, dunque, deve essere decisa secondo le regole del giudizio camerale e non deve essere assegnato termine per deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
5. Sempre in via preliminare, avuto riguardo a talune espressioni che si rinvengono nel decreto che ha definito l'opposizione, pedissequamente riportate nell'atto di citazione in revocazione, appare utile puntualizzare che le IGg.re , Controparte_1 [...]
e giammai hanno agito in proprio, vale a dire vantando un CP_2 Controparte_3 diritto insorto direttamente nella loro sfera giuridica. In contrario, esse, sin dal ricorso per conseguire l'indennizzo per irragionevole durata del processo, hanno dichiarato di agire, unitamente alla madre , quali eredi Persona_2 del padre , parte del giudizio presupposto, azionando, quindi, jure Persona_1 hereditatis, un diritto insorto nel patrimonio del loro dante causa. 7
Il decreto cron. n. 8652 emesso il 29.11.2017, che ha definito il procedimento n. 326/2016 VG, ha, conseguentemente, riconosciuto l'indennizzo nella complessiva somma di € 1.600,00 in favore di , , e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2
esclusivamente n. q di eredi legittimi di , Controparte_3 Persona_1 rispettivamente marito e padre delle ricorrenti. Alla morte di , avvenuta in costanza del giudizio di opposizione ex Persona_2 art. 5 ter L. 89/2001, la quota del diritto a quest'ultima spettante, si è trasmessa alle eredi legittime di quest'ultima, vale le IGg.re , e , già Controparte_1 CP_2 CP_3 titolari jure hereditatis del diritto loro spettante quali successori mortis causa del padre, in concorso con la madre, coniuge superstite. Non si ravvisa, dunque, alcun diritto di cui le odierne convenute fossero titolari in proprio, avendo esse legittimazione sostanziale e processuale prima quali eredi del padre in concorso con la madre e, dopo la morte di quest'ultima, anche quali eredi della madre, ma sempre e tutte con riferimento all'originario diritto all'indennizzo per irragionevole durata del processo maturato nel patrimonio del de cuius, . Persona_1 Quanto sopra è apparso utile precisare, onde evitare equivoci interpretativi di possibile insorgenza, avuto riguardo alla terminologia che talora si inviene in atti, anche se il decreto che ha definito l'opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, pur avendo talora utilizzato l'espressione in proprio, seguita dalla specificazione: quali eredi del padre ha chiaramente individuato e distinto i diritti spettanti alle AN quali successori del padre e CP_1 quali successori della madre.
6. Deve ora procedersi alla verifica dell'integrità del contraddittorio in questo giudizio di revocazione. Il , nell'atto di citazione in revocazione, ha evocato in giudizio le IG.re Parte_1 in proprio, specificando sia nel corpo dell'atto che nel petitum: CP_1 CP_1
e in proprio (ossia quali eredi del IG. Controparte_2 Controparte_3 Per_4
…”, mutuando l'espressione “quali parti in proprio (come eredi del padre)” da
[...] quella identica utilizzata nel decreto che ha definito l'opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001. Con ordinanza emessa in data 01.12.2023, la Corte rilevava che l'atto di citazione in revocazione risultava ritualmente notificato il 14 dicembre 2020 alle IGnore
[...]
, , , quali eredi del padre, presso l'Avv. CP_1 Controparte_3 Controparte_2
difensore domiciliatario delle stesse nel precedente grado di opposizione Testimone_1 al decreto di equa riparazione, e risultava notificato, mediante posta, personalmente alle AN già contumaci nel giudizio di opposizione quali eredi della madre. CP_1 Rilevava che la notifica eseguita nei confronti di , nella qualità Controparte_2 di erede della madre, non risultava documentata, posto che la cartolina a.r. prodotta in atti e spedita il 15 dicembre 2020 non era stata compilata sicché non vi era prova che sussistessero i presupposti per procedere alla notifica con le forme dell'art.140 c.p.c.. Ordinava, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
nella qualità di erede della madre . CP_2 Persona_2 Nelle note scritte depositate in data 14.01.2025, il , evidenziato che la Parte_1 domanda di revocazione atteneva esclusivamente al rigetto dell'opposizione del Parte_1 quanto alla posizione delle IG.re quali eredi del padre, affermava che trovava CP_1 applicazione la disposizione dell'art. 332 c.p.c. (dettato con riferimento a tutti i mezzi di impugnazione, dunque anche all'azione per revocazione) che prevedeva, come unica sanzione per l'omessa notifica a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio, la sospensione del giudizio fino alla scadenza dei termini per l'impugnazione per le altre parti e di non aver eseguito la notifica disposta dalla Corte avvalendosi di siffatta disposizione. Essendo scaduto il termine per l'impugnazione della IG.ra Controparte_2 quale erede della madre, chiedeva che venisse dichiarato integro il contraddittorio e che 8
la causa venisse trattenuta in decisione o, in subordine, chiedeva nuovo termine per effettuare la notifica.
6.1. Prendendo cognizione delle deduzioni e richieste di cui alle note scritte, necessita porre in rilievo che la domanda di revocazione è stata proposta dal , Parte_1 non avverso tutte le statuizioni del decreto che ha definito il giudizio di opposizione iscritto al n. 302/2018 V.G., ma solo avverso una parte di esse. In questo giudizio, infatti, il ha chiesto la declaratoria, ai sensi dell'art. 5 ter Parte_1
L. 89/2001, di inefficacia del decreto emesso, ex art. 3 L. 89/2001, nei confronti delle IG.re
, e “in proprio (ossia quali Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi del IG. )”. Persona_4 Si richiama, cfr. quanto esposto sub 1, vale a dire che il decreto che ha definito l'opposizione proposta dal , ha accolto “l'opposizione del in relazione al Parte_1 Parte_1 rapporto processuale con e ora per essa in relazione alle AN Persona_2 quali eredi della madre, per la quota di € 533,33 e dichiara inefficace il decreto CP_1 opposto in relazione alla predetta posizione processuale ed importo. In relazione al diritto vantato a titolo di successione di , invece ha Persona_1 dichiarato: “rigetta l'opposizione del in relazione al rapporto Parte_1 processuale tra esso e , e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 [...]
quali eredi del padre , per l'effetto, conferma l'impugnato CP_3 Persona_1 decreto anche in relazione alle spese”. Vi sono, dunque, due distinti e autonomi punti di decisione: 1. In relazione al diritto spettante alle AN quali eredi legittime che CP_1 concorrevano con la madre alla successione di , nella misura di € Persona_1
1.066,67 pari ai 2/3 dell'indennizzo liquidato (€ 1.600,00), - l'opposizione del Ministero è stata rigettata;
il decreto ha continuato ad essere efficace e tale punto di decisione, in quanto asseritamene inficiato da errore revocatorio, costituisce oggetto del presente giudizio;
2. In relazione al diritto spettante a (poi alle sue eredi, le figlie Persona_2
, e ) quale erede legittima che Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 concorreva alla successione di - in concorso con le tre figlie, nella Persona_1 misura di 1/3 dell'indennizzo liquidato, pari a € 533,33 - l'opposizione del Ministero è stata accolta e il decreto in parte qua è stato dichiarato inefficace. Tale statuizione non risulta gravata e non costituisce oggetto del presente giudizio.
6.2. Le due differenti statuizioni ora esaminate, consequenziali a questioni di natura squisitamente processuale, determinano a non ravvisare sussistente, in questo giudizio, quel litisconsorzio processuale di cui all'ordinanza del 01.12.2023, con cui era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di chiamata Controparte_2 personalmente nella qualità di erede della madre . Persona_2 Non si verte, invero, nella fattispecie di morte, nel corso di giudizio, di una delle parti (id est: ) e conseguente trasmissione della legittimazione attiva e passiva Persona_2 agli eredi, i quali versano in una situazione di litisconsorzio necessario di ordine processuale, sì che ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di uno soltanto degli eredi della parte deceduta, il giudice d'appello deve ordinare, anche d'ufficio ed a pena di nullità, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri coeredi. Nella fattispecie in esame non si tratta di pretermissione di un coerede, bensì di avvenuta scissione, operata dal giudice a quo, fra diritto pervenuto per successione paterna e diritto pervenuto per successione materna e la revocazione riguarda esclusivamente per il diritto derivato dalla successione paterna. 9
Ciò determina che, in questa sede, sia intangibile la statuizione sul diritto derivato dalla successione di , controvertendosi solo sulla quota di 2/3 Persona_5 dell'indennizzo, € 1.066,67, del diritto spettante a , Controparte_1 [...]
e esclusivamente nella qualità di eredi di CP_2 Controparte_3 ER
, mentre è estraneo al tema di decisione, perché non oggetto della domanda di
[...] revocazione, il diritto pro – quota spettante, per il medesimo titolo successorio, a Per_2
e trasmesso, alla morte di questa, alle sue eredi: tale diritto è stato già oggetto di
[...] pronuncia giudiziale e non è oggetto della domanda di revocazione. In questa fase processuale non si postula più, eventualmente, di cause scindibili, bensì di questioni già scisse, una delle quali già definita e rispetto alla quale questa Corte non avrebbe titolo a esercitare cognizione alcuna, giacché non coinvolta, né con efficacia diretta, né con efficacia indiretta, dalla domanda di revocazione. Pertanto, non può ritenersi che legittimate a contraddire in questo giudizio siano anche , e n.q. di eredi della Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 madre e considerato che esse, anche a tale titolo, sono state evocate in Persona_2 questo giudizio, deve essere dichiarato il loro difetto di legittimazione passiva. Peraltro, ed ad ogni buon fine, va richiamato che nei confronti di Controparte_2 nella qualità di erede di , in quanto già difesa dall'Avv. Mediati, era stata Persona_1 validamente eseguita la notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 14.12.2020, sì che, ove fosse stato sussistente un litisconsorzio, non sarebbe stata necessaria ulteriore notifica, quale erede di , posto che “nel caso in cui Persona_2 una stessa persona fisica cumuli in sé la qualità di parte e di erede di altro soggetto, anch'esso parte del precedente grado di giudizio, la conoscenza legale in proprio dell'atto di gravame esclude la necessità di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti quale erede, stante l'unicità della parte in senso sostanziale”. (Cass. civ. sez. II, 10/02/2020, n. 3050; Cass. civ. sez. II - 09/05/2019, n. 12317; Cass. n. 6844/2012; n. 13411/2008; n. 1613/2003). Per tutti i motivi esposti, essendo, in questo giudizio, legittimate passive
[...]
, e esclusivamente nella qualità di eredi CP_1 Controparte_2 Controparte_3 del padre, il contraddittorio risulta integro;
va dichiarato il difetto di legittimazione passiva delle AN quali eredi della madre e va revocata l'ordinanza emessa da CP_1 questa Corte in data 01.12.2023, con cui era stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di , nella qualità di erede della madre Controparte_2
. Persona_2 Considerato, poi, che l'atto di citazione in revocazione è stato ritualmente notificato a
, e n. q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 ER
, e le stesse non si sono costituite, ne va dichiarata la contumacia.
[...]
7. Può ora procedersi all'esame del merito della doglianza rassegnata dal , Parte_1 avente ad oggetto l'errore revocatorio ex art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., individuato nell'aver omesso di accertare che “con le note di trattazione scritta depositate il 20 novembre 2020 e accettate dalla cancelleria il 23 novembre 2020, l'Avvocatura dello Stato aveva depositato, dandone atto nelle note medesime, le ricevute p.e.c. di accettazione e consegna, comprovanti la notifica dell'atto di riassunzione, eseguita in data 8 novembre 2020 (nel rispetto del termine concesso dal giudice), all'Avv. quale Testimone_1 procuratore costituito delle SI.re , e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 in proprio (ossia quali eredi di ”.
[...] Persona_1 Di tale deposito era stato dato atto nelle citate note scritte in sostituzione dell'udienza, essendo stato affermato: “In data 8 ottobre 2021, sono stati depositati gli avvisi a/r delle notifiche alle IG.re nella qualità di eredi della IG.ra . Con il CP_1 Persona_2 presente atto, si deposita la copia dell'atto introduttivo notificata. La notifica alle IG.re 10
in proprio è stata effettuata all'avv. Mediati a mezzo pec, le cui ricevute di CP_1 accettazione consegna sono state depositate all'atto dell'iscrizione a ruolo”. Il contenuto di tali note scritte non era stato oggetto di disamina da parte del decidente, così come della presenza, nella documentazione versata in atti, delle ricevute di consegna ed accettazione e non della sola relata di notifica, come contrariamente affermato in decreto. Solo a causa di tale erronea valutazione, era emersa la questione, non controversa fino ad allora, dell'omessa notifica della riassunzione del giudizio nei confronti delle parti già costituite le quali, peraltro, dopo la loro costituzione nel giudizio di opposizione, non avevano svolto alcuna attività processuale e, nella qualità di eredi della SI.ra , Per_2 erano state dichiarate contumaci. La Corte, dunque, sussistendone i presupposti, “avrebbe dovuto dichiarare regolarmente riassunto il giudizio di opposizione anche nei confronti delle parti processuali già costituite, e, accertata la tardività del decreto opposto, ne avrebbe dovuto dichiarare l'inefficacia anche nei loro confronti” poiché notificato ben oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 5, c.2., l. 89/2001, posto a presidio dell'efficacia del decreto medesimo.
8. La domanda di revocazione, avuto riguardo all'errore prospettato - errore percettivo per aver omesso di prendere atto dell'avvenuta notifica, in data 08.11.2020, dell'atto di riassunzione all'Avv. difensore costituito delle IG.re , Testimone_1 Controparte_1
e quali eredi di ”, come da Controparte_2 Controparte_3 Persona_1 p.e.c. di accettazione e consegna depositate – è ammissibile. Invero, “In tema d'impugnazioni, la parte che lamenti che il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, sull'erroneo presupposto della non corretta notifica del suo atto introduttivo, ha l'onere di impugnare la sentenza con la revocazione ordinaria…., ove l'errore dipenda da una falsa percezione della realtà ovvero da una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile (nella specie, l'omesso esame dell'avviso di ricevimento), la quale abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti o documenti stessi risulti positivamente accertato, e che in nessun modo coinvolga l'attività valutativa del giudice di situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività” (Cass. Civ. II. Sez., 24/09/2020, n. 20113).
“Se il giudice per errore dispone l'estinzione del giudizio per mancata rinnovazione della citazione, quando in realtà la rinnovazione è stata regolarmente eseguita entro il termine prescritto, si delinea un errore di fatto che va contestato con ricorso per revocazione”. (Cass. civ. sez. I, 05/08/2024, n. 22113). Il decreto oggetto di domanda di revocazione - negando l'avvenuta notifica dell'atto di riassunzione alle AN quali parti in proprio (come eredi del padre) del CP_1 giudizio di opposizione ex art. 5 L. 89/2001, pur se ritualmente costituite con l'avv.to Mediati
– ha assunto l'inesistenza di un fatto, la cui esistenza, invece, secondo l'assunto attoreo, risultava dagli atti processuali. La prospettazione di siffatto errore integra l'errore revocatorio di cui all'art. 395, comma 1 n. 4, rivestendo il carattere “dell'assoluta evidenza e della rilevabilità sulla scorta del mero raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti del giudizio” (Cass. civ. sez. lav., 21/04/2006, n.9396).
9. Corretto il ricorso allo strumento della revocazione, se ne deve ora verificare la fondatezza nel merito. Con ordinanza emessa all'udienza del 25.09.2020, cfr. relativo verbale, la Corte di Appello aveva autorizzato il a rinnovare la notifica dell'atto di riassunzione del Parte_1 giudizio - dichiarato interrotto per decesso di – entro il 10.11.2020, Persona_2 11
rinviando all'udienza del 27.11.2020, poi, giusta decreto del Presidente di Sezione, sostituita dal deposito di note scritte. Agli atti risulta la ricevuta di accettazione dell'atto di riassunzione eseguita nei confronti dell'Avv. Mediati, difensore costituito delle IGg.re nella qualità di eredi CP_1 del padre: Ricevuta di accettazione Il giorno 08/10/2020 alle ore 10:44:35 (+0200) il messaggio "AL 2017/3050; Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Riassunzione procedimento CdA RC r.g. n. 302/18 VG" proveniente da
ed indirizzato a: Email_1 ("posta certificata") è stato accettato dal sistema Email_3 ed inoltrato. Identificativo messaggio:
[...]
CodiceFiscale_5 È stata altresì depositata la ricevuta di avvenuta consegna: Ricevuta di avvenuta consegna Il giorno 08/10/2020 alle ore 10:44:51 (+0200) il messaggio "AL 2017/3050; Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994 - Riassunzione procedimento CdA RC r.g. n. 302/18 VG" proveniente da " ed indirizzato a Email_1
è stato consegnato nella casella di Email_3 destinazione. Questa ricevuta, per Sua garanzia, è firmata digitalmente e la preghiamo di conservarla come attestato della consegna del messaggio alla casella destinataria. Identificativo messaggio:
[...]
CodiceFiscale_5 La documentazione ora esaminata attesta l'avvenuta esecuzione ed il corretto perfezionamento della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti delle AN quali eredi del padre, eseguita in data 08.10.2020, nel rispetto del termine CP_1 assegnato con l'ordinanza emessa all'udienza del 25.09.2020, presso il difensore costituito. Nelle note scritte del 20.11.2020 in sostituzione dell'udienza del 27.11.2020, il dichiarava di produrre le ricevute di accettazione e consegna comprovanti la Parte_1 notifica a mezzo posta elettronica certificata della riassunzione al difensore costituito delle IG.re , e . Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 Scrutinata, come sopra, la documentazione depositata dal , si impone Parte_1 prendere atto che la Corte di Appello, nel decreto che ha definito l'opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, ha errato nella affermare” … non risulta mai effettuata a cura dell'Avvocatura la notifica alle AN quali parti in proprio (come eredi del padre) del giudizio CP_1 di opposizione ex art. 5 L. 89/2001, pur se ritualmente costituite con l'avv.to Mediati”. Trattasi di un errore di mero fatto, integrante una svista sull'esame della documentazione relativa all'avvenuta notifica all'Avv. Mediati, di immediata evidenza, che ha determinato il giudice a quo ad affermare l'inesistenza di un fatto decisivo, notifica dell'atto di riassunzione all'Avv. Mediati, che, invece, dai documenti in atti risultava positivamente accertato e che è stato l'unico motivo che ha determinato il rigetto dell'opposizione, nella parte concernente l'indennizzo riconosciuto alle AN CP_1 quali eredi del padre.
10. Positivamente superata la fase rescindente, deve ora procedersi alla fase rescissoria, esaminando la questione già oggetto dell'opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, erroneamente definita dal giudice a quo in ragione dell'errore di fatto sopra accertato. 12
“Nella fase rescindente del giudizio di revocazione il giudice, una volta verificato l'errore di fatto ai sensi dell'articolo 395 - n. 4 del cpc, deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell'emendamento eseguito”. (Cass. civ. sez. II, 04/01/2024, n. 228). L'errore è decisivo, posto che è stato l'unico elemento determinante il rigetto dell'opposizione in parte qua. Ciò emerge con evidenza dal decreto: “Ne discende che in relazione alle parti già costituite AN è mancata la valida ripresa del processo dopo ordinanza di CP_1 interruzione con conseguente estinzione del giudizio di opposizione nei loro confronti non potendosi più dar luogo ad ulteriore rinnovo. … Rispetto alle stesse non può pertanto più esaminarsi il motivo di opposizione sollevato dal circa l'inefficacia del decreto del Parte_1 giudice deIGnato 29 novembre 2017 per tardiva notifica essendo esclusa la rilevabilità d'ufficio del vizio. Il decreto cron. n. 8652/17 del 29 novembre 2017 rimane quindi efficace, per estinzione del giudizio di opposizione, relativamente alle posizioni delle AN CP_1 e quindi per l'importo di € 1066,67 ad esse spettante sul maggiore indennizzo liquidato di
€ 1.600,00” (così decreto pagg. 7 – 9). Rimosso l'errore di fatto, ai fini della fase rescissoria, non resta che dare atto della fondatezza della domanda proposta nel ricorso in opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, nei confronti della AN quali eredi del padre, e in questa sede riproposta, vale CP_4 a dire dichiarare l'inefficacia del decreto del giudice monocratico emesso il 29 novembre 2018, in quanto notificato al Ministero il 28 aprile 2018 (con consegna all'ufficiale giudiziario il 26 aprile 2018), tardivamente rispetto al termine perentorio “di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento”. La doglianza è evidentemente fondata e tale è stata ritenuta anche nel decreto che ha definito il giudizio di opposizione, laddove decidendo sull'analogo motivo proposto per le AN quali eredi della madre, pur considerando il successivo dies a quo CP_1 ivi considerato a seguito dell'eccezioni proposte dall'Avv. Mediati. In quel decreto è stato, infatti, accertato e statuito: “L'avv.to Mediati nella propria comparsa ha contestato la tardività della notifica in quanto occorreva avere a riferimento non già la data di deposito del decreto del giudice deIGnato ma la comunicazione di questo effettuata dalla cancelleria alla parte ricorrente e sosteneva che tale comunicazione non aveva mai avuto luogo. Ebbene, dall'esame del fascicolo Rg 326/16 RGVG (trattasi di fascicolo misto in parte cartaceo e in parte telematico) allegato al presente 302/18 RGVG in quanto ad esso collegato, emerge che il decreto cron. 8652 è stato emesso in data 29 novembre 2017 dal ConIGliere deIGnato in telematico e comunicato in data 1 dicembre 2017 dalla Cancelleria all'avv.to Mediati. Occorre consultare Com/Not di cancelleria, biglietto di cancelleria: attestazione telematica << si dà atto che in data 1 dicembre 2017 alle ore 8.27 la cancelleria della Corte d'Appello di Reggio Calabria in persona di ha Persona_3 inviato il messaggio di posta elettronica certificata identificato con;
2017;1765148 a C.F._4 all'indirizzo di posta elettronica Testimone_1 certificata Tale messaggio come emerge dalla Email_2 ricevuta di consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica del destinatario identificata con 6205010 è stata consegnata in data 1 dicembre 2017 alle ore 8.25 segue il testo inviato con la pec. 13
Tanto premesso avendo l'avv.to Mediati ricevuto comunicazione a mezzo pec in data 1 dicembre 2017 del decreto emesso dal conIGliere Crucitti in relazione al ricorso da lui proposto nell'interesse della ricorrente egli avrebbe dovuto notificare il decreto Per_2 all'Avvocatura nei 30 giorni successivi pena l'inefficacia del decreto e l'improponibilità di un nuovo ricorso per equa riparazione in relazione al medesimo giudizio presupposto. Il decreto notificato ad aprile 2018 risulta pertanto tardivo in quanto notificato oltre il termine perentorio di cui all'art. 5 co. 2 ed il decreto suddetto è quindi divenuto inefficace limitatamente alla posizione di (e quindi per € 533,33)”. Persona_2
Stante l'identità del decreto cron. n. 8652/17 del 29 novembre 2017 e l'identità del difensore presso cui è stata eseguita la comunicazione ad opera della cancelleria, in accoglimento della domanda di revocazione proposta dal e in Parte_1 riforma del decreto pubblicato il 02.12.2020, a definizione del giudizio iscritto al n. 302/2018 V.G., deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 5 ter L. 89/2001, nei confronti di
[...]
, e n.q. di eredi del padre CP_1 Controparte_2 Controparte_3 Per_4
l'inefficacia del decreto emesso, ex art. 3 L. 89/2001, nel procedimento n. RGVG
[...] 326/2016 in data 29.11.2017, perché tardivamente notificato. Per l'effetto, il decreto va dichiarato inefficace anche nella parte in cui ha disposto la condanna del alla rifusione delle spese in favore delle AN Parte_1
CP_1 In ragione della soccombenza delle convenute, esse vanno condannate in solido alla rifusione, in favore del , delle spese di questo giudizio liquidate - Parte_1 valore della causa € 1.066,67 - in complessivi € 673,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 639/2020 R.G.A.C. promosso da , in persona del Parte_1
nei confronti di , e Parte_2 Controparte_1 Controparte_2 [...]
, n. q di eredi del padre , così provvede: CP_3 Persona_1
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di , Controparte_1 [...]
e n. q di eredi della madre . CP_2 Controparte_3 Persona_2
2. Revoca l'ordinanza emessa da questa Corte in data 01.12.2023.
3. Dichiara la contumacia di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
n. q di eredi del padre . CP_3 Persona_1
4. In accoglimento della domanda di revocazione proposta dal Parte_1 e in riforma del decreto pubblicato il 02.12.2020, che ha definito il giudizio iscritto al n. 302/2018 V.G., dichiara, ai sensi dell'art. 5 ter L. 89/2001, nei confronti di
, e n.q. di eredi del Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 padre, l'inefficacia del decreto emesso, ex art. 3 L. 89/2001, in data 29.11.2017 nel procedimento n. RGVG 326/2016.
5. Per l'effetto, dichiara l'inefficacia del decreto di cui al precedente n. 4) anche nella parte in cui ha disposto la condanna del Ministero della Giustizia alla rifusione delle spese in favore delle AN CP_1
6. Condanna , e , n. q di Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 eredi del padre, in solido fra loro, alla rifusione delle spese di questo giudizio, in favore del , liquidate in complessivi 673,00, oltre accessori Parte_1 di legge. Così deciso nella camera di conIGlio del 31 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti