Sentenza 27 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/02/2002, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2002 |
Testo completo
# 2 9 25/ 02 Aula "B" RE PUBBLICA I TALIANA OGGETTO: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE Lavoro LA CORTE SUPREMA D I R.G.n. 5304/99 SEZIONE LAVORO Cron. 6519 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Est.- Rep. Prestipino Dott. Giovanni - Consigliere - Ud. 22.11.2001Putaturo Donati " MA LI " F Donato Roselli " " Federico Di Iasi FF Rel. "1 Camilla ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto Giammariapresso lo studio dell'Avv. Mi da UE Nicola, elett.te dom.to in Roma, Via del Tritone n. 91, Camici, che unitamente all'Avv. Italo Venturi 10 rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per cassazione. - Ricorrente
contro
L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI ISTITUTO NAZIONALE PER SUL LAVORO-INAIL, in persona del legale INFORTUNI rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via IV 0 53 4 Novembre n. 144, presso gli Avv. Antonino Catania e e difendono perRita Raspanti, che lo rappresentano procura speciale in calce al controricorso. - Controricorrente della sentenza del Tribunale di per l'annullamento Pistoia n. 23 del 21.10.1998 (R.G. n. 557/97). Udita nella pubblica udienza del 22.11.2001 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Camilla Di Iasi;
Sentito l'Avv. Giuseppe De Ferrà, per delega dell'Avv. Catania, per l'Istituto resistente;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto che ha Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, del secondo motivo del concluso per l'accoglimento ricorso, con il rigetto del primo motivo;
. Sostituito al Relatore Dott. Camilla Di Iasi, come estensore, il Presidente Dott. Giovanni Prestipino. Svolgimento del processo Con ricorso del 7 dicembre 1995 Nicola UE conveniva davanti al Pretore del lavoro di Pistoia contro gli l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione Infortuni sul Lavoro-INAIL e chiedeva che il convenuto fosse condannato ad erogargli le prestazioni previste dalla legge in relazione ad un infortunio occorsogli il 28 agosto 1994, mentre stava sollevando una troncatrice del peso di circa trenta chilogrammi. 2 Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto. Il Pretore, in base alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, rigettava il ricorso. Decidendo sull'appello proposto dal UE, il Tribunale di Pistoia, disposta una nuova consulenza tecnica, con sentenza del 21 ottobre 1998 rigettava l'impugnazione, in base al rilievo che la patologia denunciata dall'appellante era esclusivamente da uno stato morboso preesistente collegarsi ad occorso. Il giudice dell'appello all'infortunio parti le spese deldichiarava compensate fra le giudizio di secondo grado e poneva a carico dell'appellante le spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione il UE, che ha dedotto tre distinti motivi. L'INAIL ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo del ricorso il UE deduce il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.) e sostiene che il consulente 3 tecnico d'ufficio nominato nel giudizio di appello avrebbe errato nel ritenere che il sollevamento di uno strumento del peso di 30 o 35 Kg. non poteva causare l'evento lesivo denunciato, dal momento che il suddetto consulente non aveva tenuto conto delle osservazioni nella relazione tecnica di parte, con lecontenute stato evidenziato che la dinamica quali era dell'evento, inerente, di per sè, ad una normale prestazione lavorativa, era stata certamente la quale,influenzata dalla preesistente patologia, comportando una concreta situazione di menomazione, aveva contribuito a causare le conseguenze invalidanti. Aggiunge il ricorrente che il giudice dell'appello avrebbe acriticamente aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, senza considerare che le censure formulate dal consulente di parte erano tali da determinare un esito della controversia favorevole all'assicurato. Questo motivo è privo di fondamento. Il Tribunale, lungi dal limitarsi a generiche affermazioni di adesione alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio redatta nel giudizio di secondo grado che erano conformi a quelle del -consulente nominato dal primo giudice ha spiegato le ragioni che lo inducevano a far proprie tali 4 conclusioni, avendo precisato che il consulente, sulla base di articolate argomentazioni e rispondendo ai rilievi esposti dal consulente tecnico di parte, aveva tenuto conto sia della dinamica del sinistro, come riferita dallo stesso assicurato, sia della preesistente patologia di cui era affetto il UE, pervenendo ad escludere qualsiasi nesso di causalità fra il denunciato sinistro, asseritamente occorso il 28 agosto 1994, e la rottura del tendine del braccio destro, diagnosticata, oltre tutto, dopo circa un anno. nonLe censure contenute nel motivo del ricorso possono, quindi, essere prese in considerazione dalla Corte, giacché le stesse, a fronte della motivazione che sorregge la decisione impugnata nella quale non - sono stati trascurati né la dinamica del sinistro né il preesistente stato morboso in definitiva si risolvono - in una valutazione degli elementi di fatto acquisiti al giudizio diversa da quella compiuta dal giudice del merito e, come tale, inammissibile. Con i motivi secondo e terzo dell'impugnazione, che per ragioni di connessione vanno congiuntamente esaminati, il ricorrente, nel dedurre la violazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c., denuncia la nullità della sentenza, per contraddittorietà fra il 5 dispositivo e la motivazione, in relazione all'art. 360, primo comma n. 3 e 4, c.p.c. e lamenta che il che nel dispositivoTribunale, nonostante della sentenza fosse stata disposta la compensazione delle spese del grado e la condanna dell'assicurato - di per sé illegittima, non essendo stata rilevata la manifesta temerarietà o infondatezza della pretesa - solamente alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella motivazione abbia poi posto tutte le spese a totale carico dell'appellante. Queste censure sono fondate nei limiti che saranno indicati. Si deve preliminarmente rilevare che di nullità della sentenza non è il caso di parlare, giacché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, il contrasto denunciato dal ricorrente e nella specie effettivamente esistente, essendo relativo ad un punto marginale della pronuncia in quanto inerente alle spese di causa si risolve con il dare prevalenza al p deve farsi, al riguardo, ricorso al dispositivo: principio della intangibilità del dispositivo, che nel rito del lavoro è dotato di una sua rilevanza esterna proprio perché è letto in udienza ed è utilizzabile come un autonomo titolo esecutivo (Cass. 15 gennaio 1996 n. 279 e Cass. 27 gennaio 1993 n. 979; cfr. pure Cass. 12 ottobre 1998 n. 10095). Per il resto, va condiviso quanto afferma il ricorrente in ordine alla illegittimità della condanna al pagamento delle spese, sia a quelle di consulenza tecnica d'ufficio, come enunciato nel dispositivo della sentenza impugnata, sia a quelle sostenute dall'INAIL, come indicato nella motivazione della sentenza medesima (in contrasto con la pronuncia di compensazione contenuta nel dispositivo). Il Tribunale, infatti, non ha rilevato la manifesta infondatezza о la manifesta temerarietà dell'appello (v. l'art. 152 disp. att. c.p.c., come risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 13 aprile 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, d.l. 19 settembre 1992 n. 384, convertito in 1. 14 novembre 1992 n. 438), con la conseguenza che, in base alla regola generale posta dalla legge per le controversie aventi natura previdenziale, il UE, pur essendo soccombente, non poteva essere assoggettato al pagamento di qualsiasi spesa inerente al giudizio, sia collegata ad un atto processuale disposto dal giudice (la consulenza tecnica), sia riferita alla posizione dell'altra parte risultata vittoriosa. Tenuto conto di questi rilievi, dovendo i motivi 7 secondo e terzo del ricorso essere accolti nei limiti sopra indicati, la sentenza impugnata deve essere cassata nella parte relativa alle spese;
e, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384, primo comma, c.p.c. la causa deve essere decisa nel merito e deve essere dichiarato che il UE, ai sensi del suddetto art. 152 disp. att. c.p.c., non è del tenuto a pagare le spese giudizio di appello, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio. Giusti motivi sussistono, non avendo l'INAIL dato causa alla erronea pronuncia emanata dal giudice di appello, per compensare fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
P. Q. M.
La Corte rigetta il primo motivo del ricorso, accoglie per quanto di ragione i motivi secondo e terzo, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e, pronunciando nel merito, dichiara che il UE non è tenuto a pagare le spese del giudizio di appello, ivi comprese quelle della consulenza tecnica d'ufficio. Compensa per intero fra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 22 novembre 2001 Il Presidente estensore ستMisram in Loin IL CANCELLIERE Depositato Par 2002 oggi, CANCELLIERS