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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/06/2025, n. 2515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2515 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 820/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del 29.01.2025
TRA
P. IVA n. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
EL (Sa) alla località Matinella, in persona del L.R.p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., dall'avv. Alfonso Amato, C.F.: , e dall'avv. Stefania C.F._1
Crocamo, C.F.: , elettivamente domiciliati presso il proprio C.F._2
studio in Sicignano degli Alburni (Sa) alla via Roma n. 19, p.e.c.
Email_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 17 , C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
12.09.1978 e residente in [...](Sa) alla C. da Serracchio n. 22, elettivamente domiciliato in Salerno (Sa) al c.so Vittorio Emanuele n. 203 presso lo studio dell'avv.
Paolo Antico, C.F.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù C.F._4
di procura in calce alla memoria di costituzione, p.e.c.
.salerno.it. Email_2 CP_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 25.01.2022, chiedeva Parte_1
al tribunale adito di accertare lo status di quale socio occulto e/o di Controparte_1
fatto nonché di amministratore di fatto dell'Azienda Agricola CO LU, quindi di dichiarare il medesimo, anche per interpretazione analogica dell'art. 147 L. Fall.,
illimitatamente responsabile delle obbligazioni derivanti dal contratto intervenuto tra la ricorrente e la indicata ditta in data 14.02.2020 ed avente ad oggetto la compravendita di latte bufalino nel periodo compreso tra il 01.09.2020 ed il 31 agosto
2022.
pagina 2 di 17 Chiedeva, altresì, sostenendo di aver corrisposto euro 68.000,00 all'Azienda Agricola
CO LU, di accertare e dichiarare la somma in questione quale caparra confirmatoria;
di ritenere conforme al diritto, il recesso dal richiamato contratto,
operato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 1385, comma 2 c.c.; di accertare la gravità o,
comunque, la non scarsa rilevanza dell'inadempimento contrattuale posto in essere, e di condannare , nella qualità di socio occulto e/o di fatto della Controparte_1
Azienda Agricola CO LU, al pagamento in favore del Parte_1
della somma di euro 136.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre
[...]
interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite.
La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, riportava integralmente nel contenuto il ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 31.01.2021 ed il ricorso per sequestro conservativo del 28.02.2021 (782/2021 R.G.), entrambi proposti dal nei Parte_1
confronti dell'Azienda Agricola CO LU e di . Produceva le Persona_1
copie degli antescritti ricorsi e dei documenti tutti ad essi allegati.
si costituiva in giudizio deducendo la totale infondatezza in fatto e Controparte_1
in diritto della domanda proposta in via di sommaria cognizione. Rilevava al riguardo che, nel caso di specie, non fossero ravvisabili i presupposti per l'applicabilità della procedura sommaria ex art. 702bis c.p.c., nonché la nullità del ricorso in quanto assolutamente carente dei presupposti di legge.
Nel merito della vicenda si riportava a quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata nell'ambito del pagina 3 di 17 procedimento recante n. 782/2021 R.G., originato dall'incardinato ricorso per sequestro conservativo, rappresentando al riguardo che non avesse Controparte_1
avuto alcun ruolo attivo nella vicenda in contestazione tale da legittimarlo alla partecipazione al giudizio.
La parte resistente, previa espressa richiesta di mutamento del rito da sommario a cognizione ordinaria, concludeva pertanto chiedendo al Tribunale adito di rigettare il ricorso ex art. 702bis c.p.c. nei confronti di poiché inammissibile ed Controparte_1
improponibile, oltre che infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare, quindi, la totale carenza di legittimazione passiva di alla partecipazione al Controparte_1
presente giudizio per i motivi innanzi esposti. Ciò con vittoria di spese, diritti ed onorari dello stesso.
Il tribunale, con decreto del 14.01.2022, fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 28.06.2022, assegnando termine per la costituzione in giudizio alla parte convenuta sino a dieci giorni prima della stessa. Con decreto, reso a tale ultima data,
disponeva il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 17.10.2022 e la trattazione scritta della controversia mediante il deposito di note.
Con memoria del 16.10.2022, per la parte resistente, si costituiva in giudizio nuovo difensore che, sostituendosi al precedente, si riportava alla già spiegata difesa ed agli scritti di parte depositati.
Il Tribunale, con decreto del 17.10.2022, assegnava alle parti i termini ex art. 183,
comma VI, c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dello stesso, e fissava per il pagina 4 di 17 prosieguo l'udienza del 16.10.2023. Quest'ultima veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con decreto del 13.09.2023, con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.
Con provvedimento reso in data 20.12.2023 disponeva, poi, che la parte ricorrente provvedesse all'effettivo e non avvenuto deposito, come pure dalla stessa dichiarato nelle note del 13.10.2023, della sentenza resa dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento avente n. 782/2021 R.G., a ciò rinviando al 12.02.2024.
Con decreto del 03.01.2024, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 12.02.2024, il deposito di note scritte.
Il resistente, con istanza del 14.02.2024, depositava atto di transazione sottoscritto il
14.11.2023 da nella qualità di legale rappresentante p.t. del Controparte_3
chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del Parte_1
contendere.
Il tribunale, con provvedimento del 05.06.2024, lette le note depositate nel termine come assegnato in sostituzione dell'udienza, ex art. 127bis c.p.c., e rilevato le differenti richieste delle parti in ordine alla prosecuzione del giudizio, fissava l'udienza del 15.10.2024 per chiarire la situazione in essere. Anch'essa veniva sostituita, con decreto del 15.09.2024, dal deposito di note scritte.
Con provvedimento dell'11.12.2024, rilevato il mancato deposito da parte della ricorrente delle note di udienza - a differenza della parte convenuta che nelle note ritualmente depositate, riportandosi all'atto di transazione intervenuto fra le parti,
pagina 5 di 17 chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere - fissava l'udienza del 27.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La parte ricorrente, con note di udienza del 24.01.2025, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese. Ciò
impugnando ogni avversa richiesta, memoria ed istanza.
Il tribunale, all'esito dell'udienza del 27.01.2025, tenuta a mezzo di deposito di note scritte in sostituzione, in forza del decreto emesso in data 17.12.2024, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
Il resistente, con comparsa conclusionale del 31.03.2025, evocando il principio della soccombenza virtuale, chiedeva al Tribunale in via principale di dichiarare la
cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, con
dichiarazione di estinzione del presente giudizio e cancellazione della causa dal ruolo,
e con condanna del in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1
delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sig.
[...]
da distrarsi in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi antistatario;
in CP
via subordinata, di rigettare la domanda attorea poiché inammissibile ed
improponibile, oltre che infondata sia in fatto sia in diritto, ovvero accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. alla Controparte_1
partecipazione al presente giudizio, con condanna del in Parte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari del presente
pagina 6 di 17 giudizio in favore del sig. da distrarsi in favore dello scrivente Controparte_1
avvocato dichiaratosi antistatario.
In data 23.04.2025 il fascicolo veniva rimesso al g,iudice per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere in accoglimento delle richieste formulate dalle parti. La declaratoria in questione presuppone, infatti, che le parti si siano date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ed abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sez. II, sent. n. 27979/2022 del 23.09.2022).
Nel caso di specie, in osservanza del richiamato principio, pur essendo le parti in causa riuscite a transigere al di fuori del giudizio, essendovi disaccordo delle stesse in ordine alle spese, occorre in ogni caso deliberare il fondamento della domanda ed esaminare il merito della vicenda, pur se solo per decidere sulle spese, e, dunque, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito;
in definitiva, valutando se, in assenza della sopravvenienza della raggiunta transazione, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale.
Richiamate, pertanto, le considerazioni già svolte sul perimetro dell'odierno procedimento, è possibile sostenere come da un'attenta disamina della pagina 7 di 17 documentazione agli atti di causa si palesi, ai limitati fini che qui ancora rilevano, la fondatezza delle istanze della ricorrente.
Il riferimento è, in particolare, ai diversi documenti prodotti in giudizio dai quali si evince pacificamente lo status di socio di fatto di all'interno Controparte_1
dell'Azienda Agricola CO LU.
Tra essi vi è certamente l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Salerno il
03.02.2022 nell'ambito del procedimento recante n. 0052/2022 R.T.L.P. (all. 1 alle note di udienza di parte ricorrente del 24.06.2022). Di questa, che richiama nella parte introduttiva altra ordinanza del riesame pronunciata in data 21.06.2021, si riportano alcuni significativi passaggi: sia nel corpo della querela che Controparte_1
formalizza, sia dalla lettura delle trascrizioni delle conversazioni captate al telefono e
in ambientale emerge, con chiarezza, che è stato a gestire la Controparte_1
trattativa con la (pag. 2); le fonti di prova emergenti in atti Controparte_3
forniscono contezza del fatto che tutto il rapporto contrattuale con la è Parte_1
stato gestito da . In tal senso, significative sono le s.i.t. rese dal Controparte_1
padre CO LU il quale, escusso il 06.12.2020 (all. 6 alla memoria n. 2 di parte ricorrente del 16.12.2022), dopo aver affermato di essere titolare dell'azienda
agricola CO LU con sede in Castelcivita, aggiunge che la gestione della
stessa è di competenza sua e del figlio;
di non ricordare i rapporti lavorativi CP
avuti con il di EL in quanto l'intera vicenda è stata Parte_1
curata dal figlio;
di aver firmato il contratto con il Controparte_1 Parte_1
pagina 8 di 17 al cospetto di un uomo e di una donna mentre egli era accompagnato dal Parte_1
figlio ; di non conoscere per nulla gli accordi stipulati perché tutta la questione CP
l'ha seguita, materialmente, il figlio . Si aggiungono ad esse le conversazioni CP
intercorse il 31.08.2020 e il 19.10.2020 tra l'avv.to LU UD e CP
in cui il primo rimprovera il secondo perché gli ha fatto fare una brutta
[...]
figura…. Il loro contenuto stigmatizza ulteriormente il pieno e diretto coinvolgimento
di nel rapporto contrattuale con , il quale ha Controparte_1 Controparte_3
agito sicuramente nell'ambito di questo rapporto come titolare di fatto dell'azienda
agricola paterna, rimasto del tutto estraneo, per sua stessa ammissione, al rapporto
economico in atto se non per la mera sottoscrizione del contratto di fornitura, quale
formale intestatario della stessa (pag. 5).
Sovvengono, ulteriormente, in tal senso, le dichiarazioni rese il 17.06.2021, in sede di indagini difensive, dallo stesso UD LU, allegate da parte ricorrente al proposto ricorso e pure richiamate nel contenuto dell'ordinanza del Tribunale del riesame di
Salerno del 21.06.2021 (verbale del 17.06.2021 di ricezione di dichiarazioni ed assunzione di informazioni da parte del difensore ex art. 391bis c.p.p. - p.p. n°
9402/2021 R.G.N.R.).
Egli, per come si legge, ha confermato che il dominus dell'intera vicenda contrattuale
è stato che, sin dall'inizio, si è relazionato con Controparte_1 Controparte_3
ricevendo da lei delle cospicue somme di denaro, ragione per la quale la l.r.p.t. del
Caseificio La Bufalat S.r.l. avrebbe inteso azionare verso di lui la propria pretesa pagina 9 di 17 restitutoria del credito. Lo stesso si evince dal contenuto della trascrizione integrale della conversazione telefonica registrata da UD LU, avente come interlocutore e formante oggetto della relazione di consulenza del 19.06.2021 a Controparte_1
firma del consulente fonico e grafologo dr. (all. 4 alla memoria n. 2 di Persona_2
parte ricorrente del 16.12.2022).
Altro indicatore dello stato di socio di fatto assunto all'interno dell'azienda agricola di
CO LU è racchiuso nelle s.i.t. rese dall'odierno resistente in data 06.12.2020
(all. 5 alla memoria n. 2 di parte ricorrente del 16.12.2022), precedute dalla denuncia sporta dal medesimo il 16.09.2020.
, in esse, riferendosi al plurale, nell'affermare “non ricordo con Controparte_1
esattezza il periodo ma credo che sia stato il mese di ottobre novembre dell'anno
2019, quando stipulammo il primo contratto per la fornitura del latte di bufala” …, ha confermato di avere ricevuto a mani dalla l.r.p.t. del Caseificio La Bufalat S.r.l. la somma di euro 68.000,00 in assegni bancari da lui posti all'incasso. Nel medesimo verbale, a domanda specifica rivoltagli dal P.M., su come intendesse sanare il debito contratto con la ha così risposto la mia volontà è Controparte_3 Controparte_1
quella di ripianare il debito con un piano di rientro mensile…(omissis)…, a voler confermare con ciò il proprio ruolo attivo nella compravendita e nei rapporti con l'odierna ricorrente. si è espresso al plurale anche nelle s.i.t. rese in Controparte_1
data 06.10.2021, pure richiamate nell'ordinanza del Tribunale del riesame del pagina 10 di 17 03.02.2022, coinvolgendo sé stesso nell'accordo intercorso con Controparte_3
nella ricezione del denaro e nella ripianazione del debito.
Egli, inoltre, nella medesima sede, nel descrivere l'organizzazione aziendale, ha riferito che la proprietà in questione apparteneva al fratello e che la Persona_1
stessa venne divisa in due parti, l'una concessa in affitto a sua moglie di nome
[...]
l'altra costituente oggetto di stipula di contratto di affitto con Persona_3
CO LU. Nell'ordinanza richiamata è posto in evidenza come, molto probabilmente, abbia costituito una strategia familiare quella di trasferire la titolarità
formale della proprietà terriera, suddividendola in due distinte aziende agricole, a soggetti privi di pendenze giudiziarie e debitorie, la moglie e il padre di CP
. Ciò restando di fatto la gestione della stessa in capo ai fratelli
[...] Persona_1
e .
[...] Controparte_1
Si aggiungano a quanto sinora esposto le ammissioni dello stesso resistente circa la titolarità passiva, di fatto, del debito esistente nei confronti di Controparte_3
racchiuse nella conversazione telefonica intercorsa con tale . Nelle Persona_4
s.i.t. rese il 07.10.2020 è lo stesso a riferire, testualmente, quanto Controparte_1
segue: detto incontro veniva fortemente richiesto, a mezzo telefonico, da PE
, al fine di riavere il denaro spettante a , quale credito del
[...] Controparte_3
latte che io dovevo fornire.
Particolarmente ed ulteriormente rilevante, al riguardo, è anche quanto espresso dalla sentenza n. 14533/2022, emessa il 06.04.2022 dalla Corte Suprema di Cassazione
pagina 11 di 17 (allegato 7 alla memoria n. 2 di parte ricorrente del 16.12.2022) sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza del
Tribunale del riesame di Salerno del 03.02.2022.
A pagina 4 della medesima, al punto n. 3, si legge: …. (omissis) in sede di rinvio il
Tribunale di Salerno ha spiegato, in maniera adeguata e con una analitica disamina
degli elementi di prova, come la persona offesa avesse agito quale Controparte_1
rappresentante ovvero quale socio di fatto dell'azienda intestata al padre LU, delle
cui vicende gestionali si era continuativamente interessato. In tale ottica, lungi dal
dover delibare su questioni strettamente civilistiche - quali quelle prospettate dal
ricorrente in relazione ad una possibile assegnazione alla persona offesa delle veste
formale di mero institore del genitore - ciò che conta è che i dati di conoscenza a
disposizione, nei termini in cui sono stati portati in rassegna dai giudici di merito,
riscontrano in termini netti la ricostruzione degli accadimenti in base alla quale è
stato possibile affermare che aveva operato agli occhi dei terzi Controparte_1
come rappresentante del padre, titolare dell'azienda, con pieni poteri gestori.
Infine, va rilevato che nelle premesse dell'atto di transazione del 14.11.2023 (pag. 1),
prodotto in giudizio dalla parte resistente, è precisato che le trattative per la fornitura
del latte antecedenti alla stipula del contratto e le successive interlocuzioni sono
intercorse con , figlio di LU CO. Controparte_1
La parte resistente, sul punto, nella comparsa di costituzione e risposta e nei propri scritti difensivi, si è limitata sempre e solo ad affermare che non Controparte_1
pagina 12 di 17 avesse mai rivestito alcun ruolo attivo nella vicenda per cui è controversia oltre che in altre riguardanti l'Azienda Agricola del di lui padre CO LU, tale in ogni caso da legittimarlo alla partecipazione al presente giudizio. Egli, secondo quanto esposto,
avrebbe solo collaborato con i propri familiari allo svolgimento dell'attività zootecnica familiare, qualificandosi in querela e negli atti successivi come un semplice coadiutore
dell'azienda agricola.
Al contrario, come detto, i dati tutti ricavabili dai provvedimenti e dai documenti citati
- in particolare, la titolarità di una parte della proprietà in capo a , Persona_3
moglie di , la promiscuità della stessa con la proprietà di CO Controparte_1
LU, le ammissioni di ed il suo relazionarsi contrattualmente ed Controparte_1
intessere rapporti non solo con ma anche con altre società operanti Controparte_3
nel settore, tra cui il Caseificio Tre Stelle di Gennaro La Marca, le dichiarazioni rese da CO LU e da UD LU, il contenuto delle conversazioni captate e registrate - inducono ad affermare con certezza che non può affatto Controparte_1
ritenersi persona assolutamente estranea al rapporto contrattuale con l'odierna ricorrente avendo agito quale socio di fatto dell'Azienda Agricola CO LU.
In relazione a quest'ultima, tra l'altro occorre evidenziare che essa - con sentenza n.
2933/2023 resa il 27.06.2023 dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile,
nell'ambito del procedimento n. 782/2021 R.G. (all. 1 alle note di udienza di parte ricorrente del 07.02.2024) - è stata condannata per grave inadempimento, in solido con
, al pagamento, a favore del della somma Persona_1 Parte_1
pagina 13 di 17 di € 136.000,00, a titolo di restituzione del doppio della caparra ricevuta, oltre interessi legali dalla data della messa in mora del 25.01.2021 e sino al soddisfo. La pronuncia in questione riconosce la natura di caparra confirmatoria delle somme versate in acconto dalla odierna ricorrente alla indicata azienda agricola con riferimento alla scrittura privata del 14.02.2020 (allegato a note di udienza di parte ricorrente del 07.02.2024).
Nel contratto di compravendita di latte bufalino alla base del rapporto controverso,
infatti, è previsto (art. 12) che l'acquirente verserà al Parte_1
venditore (Azienda Agricola CO LU) un anticipo fornitura, da ritenersi a tutti gli effetti caparra confirmatoria, pari ad euro 75.000,00. Di questa somma, come ampiamente provato e ribadito nella motivazione del richiamato provvedimento,
l'odierna ricorrente ha versato all'azienda in questione la somma di euro 68.000,00,
corrispondente alle prime tre tranches della caparra confirmatoria pattuita.
Il Tribunale di Salerno, in hoc ipso, ha ritenuto, altresì, configurabile un rilevante inadempimento dell'Azienda Agricola CO LU, tale da giustificare e ritenere assolutamente legittimo il recesso del che in tale sede ha Parte_1
inteso agire nei confronti di al quale, per le ragioni innanzi espresse, Persona_1
può essere estesa la responsabilità derivante dalle obbligazioni di cui al contratto del
14.02.2020.
Alla luce di tutto ciò, può quindi concludersi che la domanda formulata dalla parte ricorrente, in assenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
verosimilmente sarebbe risultata meritevole di accoglimento, sussistendo quindi pagina 14 di 17 sufficienti elementi per formulare la c.d. prognosi di fondatezza necessaria per la regolazione delle spese di lite.
Il Tribunale, valutata la soccombenza virtuale della parte resistente in giudizio, deve tuttavia anche tenere conto dell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti, prodotto in giudizio dalla parte resistente e posto dalla stessa alla base dell'istanza di cessazione della materia del contendere del 14.02.2024. Questo accordo, sottoscritto e mai disconosciuto dalla parte ricorrente - che, con le note di udienza del 24.01.2025
conferma l'avvenuta transazione - ed avallato nel contenuto dalla parte resistente,
rappresenta una manifestazione di volontà delle stesse che il giudice non può ignorare.
Nell'atto di transazione del 14.11.2023, al punto n. 8, è previsto che ciascuna delle
parti provvederà alla liquidazione dei compensi professionali dei rispettivi legali,
senza alcun diritto di rivalsa;
al punto n. 9, altresì, che le parti, rispettivamente,
dichiarano cessata la materia del contendere e di non avere reciprocamente più nulla
a pretendere in relazione alla vicenda sintetizzata in premessa e dalla quale si sono
sviluppati i procedimenti civili ed il procedimento penale sopra indicati.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, in presenza di giusti, gravi ed eccezionali motivi. Essi
includerebbero la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, l'incertezza oggettiva sull'esito della lite al momento in cui è cessata la materia del contendere.
pagina 15 di 17 È importante sottolineare che, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, il giudice può compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre a quelle espressamente previste dall'art. 92 c.p.c. La valutazione di tali ragioni è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare adeguatamente la sua decisione.
L'esistenza di un accordo stragiudiziale tra le parti, ricorrente nella fattispecie concreta, può sicuramente essere considerata una valida ragione da porre alla base di una compensazione delle spese, in particolare se in presenza di una richiesta congiunta circa l'esito del giudizio.
Ciò anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 92, comma 3, c.p.c., il quale stabilisce che, se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo
che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione. Sebbene in questo caso non si tratti di una conciliazione in senso stretto,
l'accordo stragiudiziale potrebbe essere equiparato a una conciliazione ai fini della regolamentazione delle spese.
Pertanto, nonostante la richiesta di condanna alle spese da parte del resistente, il
Tribunale propende per una compensazione delle spese, in ossequio all'accordo raggiunto dalle parti fuori dal giudizio. Questa soluzione rispetterebbe sia il principio dell'autonomia negoziale delle parti, sia la disposizione dell'art. 92, comma 3, c.p.c.,
sulla compensazione delle spese in caso di conciliazione. Ciò maggiormente pagina 16 di 17 considerato che la parte ricorrente ha espressamente richiesto, nelle note di udienza del
24.01.2025, la compensazione delle spese di lite.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, con la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e quella resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- Dichiara, per i motivi esposti, cessata la materia del contendere
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 6 giugno 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In persona del giudice unico monocratico, dott.ssa Maria Stefania Picece, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 820 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con decreto del 29.01.2025
TRA
P. IVA n. , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
EL (Sa) alla località Matinella, in persona del L.R.p.t., rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 702 bis
c.p.c., dall'avv. Alfonso Amato, C.F.: , e dall'avv. Stefania C.F._1
Crocamo, C.F.: , elettivamente domiciliati presso il proprio C.F._2
studio in Sicignano degli Alburni (Sa) alla via Roma n. 19, p.e.c.
Email_1
RICORRENTE
E
pagina 1 di 17 , C.F.: , nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
12.09.1978 e residente in [...](Sa) alla C. da Serracchio n. 22, elettivamente domiciliato in Salerno (Sa) al c.so Vittorio Emanuele n. 203 presso lo studio dell'avv.
Paolo Antico, C.F.: , dal quale è rappresentato e difeso in virtù C.F._4
di procura in calce alla memoria di costituzione, p.e.c.
.salerno.it. Email_2 CP_2
RESISTENTE
AVENTE AD OGGETTO
Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Il con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 25.01.2022, chiedeva Parte_1
al tribunale adito di accertare lo status di quale socio occulto e/o di Controparte_1
fatto nonché di amministratore di fatto dell'Azienda Agricola CO LU, quindi di dichiarare il medesimo, anche per interpretazione analogica dell'art. 147 L. Fall.,
illimitatamente responsabile delle obbligazioni derivanti dal contratto intervenuto tra la ricorrente e la indicata ditta in data 14.02.2020 ed avente ad oggetto la compravendita di latte bufalino nel periodo compreso tra il 01.09.2020 ed il 31 agosto
2022.
pagina 2 di 17 Chiedeva, altresì, sostenendo di aver corrisposto euro 68.000,00 all'Azienda Agricola
CO LU, di accertare e dichiarare la somma in questione quale caparra confirmatoria;
di ritenere conforme al diritto, il recesso dal richiamato contratto,
operato dalla ricorrente ai sensi dell'art. 1385, comma 2 c.c.; di accertare la gravità o,
comunque, la non scarsa rilevanza dell'inadempimento contrattuale posto in essere, e di condannare , nella qualità di socio occulto e/o di fatto della Controparte_1
Azienda Agricola CO LU, al pagamento in favore del Parte_1
della somma di euro 136.000,00, pari al doppio della caparra versata, oltre
[...]
interessi, nonché alla rifusione delle spese di lite.
La ricorrente, nell'atto introduttivo del giudizio, riportava integralmente nel contenuto il ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 31.01.2021 ed il ricorso per sequestro conservativo del 28.02.2021 (782/2021 R.G.), entrambi proposti dal nei Parte_1
confronti dell'Azienda Agricola CO LU e di . Produceva le Persona_1
copie degli antescritti ricorsi e dei documenti tutti ad essi allegati.
si costituiva in giudizio deducendo la totale infondatezza in fatto e Controparte_1
in diritto della domanda proposta in via di sommaria cognizione. Rilevava al riguardo che, nel caso di specie, non fossero ravvisabili i presupposti per l'applicabilità della procedura sommaria ex art. 702bis c.p.c., nonché la nullità del ricorso in quanto assolutamente carente dei presupposti di legge.
Nel merito della vicenda si riportava a quanto già dedotto nella comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale depositata nell'ambito del pagina 3 di 17 procedimento recante n. 782/2021 R.G., originato dall'incardinato ricorso per sequestro conservativo, rappresentando al riguardo che non avesse Controparte_1
avuto alcun ruolo attivo nella vicenda in contestazione tale da legittimarlo alla partecipazione al giudizio.
La parte resistente, previa espressa richiesta di mutamento del rito da sommario a cognizione ordinaria, concludeva pertanto chiedendo al Tribunale adito di rigettare il ricorso ex art. 702bis c.p.c. nei confronti di poiché inammissibile ed Controparte_1
improponibile, oltre che infondato in fatto e in diritto;
accertare e dichiarare, quindi, la totale carenza di legittimazione passiva di alla partecipazione al Controparte_1
presente giudizio per i motivi innanzi esposti. Ciò con vittoria di spese, diritti ed onorari dello stesso.
Il tribunale, con decreto del 14.01.2022, fissava l'udienza per la comparizione delle parti al 28.06.2022, assegnando termine per la costituzione in giudizio alla parte convenuta sino a dieci giorni prima della stessa. Con decreto, reso a tale ultima data,
disponeva il mutamento del rito, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c. al 17.10.2022 e la trattazione scritta della controversia mediante il deposito di note.
Con memoria del 16.10.2022, per la parte resistente, si costituiva in giudizio nuovo difensore che, sostituendosi al precedente, si riportava alla già spiegata difesa ed agli scritti di parte depositati.
Il Tribunale, con decreto del 17.10.2022, assegnava alle parti i termini ex art. 183,
comma VI, c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione dello stesso, e fissava per il pagina 4 di 17 prosieguo l'udienza del 16.10.2023. Quest'ultima veniva sostituita ex art. 127 ter c.p.c., con decreto del 13.09.2023, con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e le conclusioni delle parti.
Con provvedimento reso in data 20.12.2023 disponeva, poi, che la parte ricorrente provvedesse all'effettivo e non avvenuto deposito, come pure dalla stessa dichiarato nelle note del 13.10.2023, della sentenza resa dal Tribunale di Salerno nell'ambito del procedimento avente n. 782/2021 R.G., a ciò rinviando al 12.02.2024.
Con decreto del 03.01.2024, disponeva ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del giorno 12.02.2024, il deposito di note scritte.
Il resistente, con istanza del 14.02.2024, depositava atto di transazione sottoscritto il
14.11.2023 da nella qualità di legale rappresentante p.t. del Controparte_3
chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del Parte_1
contendere.
Il tribunale, con provvedimento del 05.06.2024, lette le note depositate nel termine come assegnato in sostituzione dell'udienza, ex art. 127bis c.p.c., e rilevato le differenti richieste delle parti in ordine alla prosecuzione del giudizio, fissava l'udienza del 15.10.2024 per chiarire la situazione in essere. Anch'essa veniva sostituita, con decreto del 15.09.2024, dal deposito di note scritte.
Con provvedimento dell'11.12.2024, rilevato il mancato deposito da parte della ricorrente delle note di udienza - a differenza della parte convenuta che nelle note ritualmente depositate, riportandosi all'atto di transazione intervenuto fra le parti,
pagina 5 di 17 chiedeva che venisse dichiarata cessata la materia del contendere - fissava l'udienza del 27.01.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La parte ricorrente, con note di udienza del 24.01.2025, chiedeva di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese. Ciò
impugnando ogni avversa richiesta, memoria ed istanza.
Il tribunale, all'esito dell'udienza del 27.01.2025, tenuta a mezzo di deposito di note scritte in sostituzione, in forza del decreto emesso in data 17.12.2024, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di rito per il deposito degli scritti conclusionali e di replica.
Il resistente, con comparsa conclusionale del 31.03.2025, evocando il principio della soccombenza virtuale, chiedeva al Tribunale in via principale di dichiarare la
cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione, con
dichiarazione di estinzione del presente giudizio e cancellazione della causa dal ruolo,
e con condanna del in persona del l.r.p.t., al pagamento Parte_1
delle spese di lite, diritti ed onorari del presente giudizio in favore del sig.
[...]
da distrarsi in favore dello scrivente avvocato dichiaratosi antistatario;
in CP
via subordinata, di rigettare la domanda attorea poiché inammissibile ed
improponibile, oltre che infondata sia in fatto sia in diritto, ovvero accertare e
dichiarare la carenza di legittimazione passiva del sig. alla Controparte_1
partecipazione al presente giudizio, con condanna del in Parte_1
persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari del presente
pagina 6 di 17 giudizio in favore del sig. da distrarsi in favore dello scrivente Controparte_1
avvocato dichiaratosi antistatario.
In data 23.04.2025 il fascicolo veniva rimesso al g,iudice per la decisione.
Preliminarmente va dichiarata cessata la materia del contendere in accoglimento delle richieste formulate dalle parti. La declaratoria in questione presuppone, infatti, che le parti si siano date reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio ed abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso, Cass. civ. sez. II, sent. n. 27979/2022 del 23.09.2022).
Nel caso di specie, in osservanza del richiamato principio, pur essendo le parti in causa riuscite a transigere al di fuori del giudizio, essendovi disaccordo delle stesse in ordine alle spese, occorre in ogni caso deliberare il fondamento della domanda ed esaminare il merito della vicenda, pur se solo per decidere sulle spese, e, dunque, considerando a tal fine l'intera vicenda processuale, ipotizzando quello che avrebbe potuto essere l'esito del giudizio qualora fosse proseguito;
in definitiva, valutando se, in assenza della sopravvenienza della raggiunta transazione, il ricorso originario sarebbe risultato meritevole di accoglimento e la parte ricorrente sarebbe risultata vittoriosa in sede giurisdizionale.
Richiamate, pertanto, le considerazioni già svolte sul perimetro dell'odierno procedimento, è possibile sostenere come da un'attenta disamina della pagina 7 di 17 documentazione agli atti di causa si palesi, ai limitati fini che qui ancora rilevano, la fondatezza delle istanze della ricorrente.
Il riferimento è, in particolare, ai diversi documenti prodotti in giudizio dai quali si evince pacificamente lo status di socio di fatto di all'interno Controparte_1
dell'Azienda Agricola CO LU.
Tra essi vi è certamente l'ordinanza emessa dal Tribunale del riesame di Salerno il
03.02.2022 nell'ambito del procedimento recante n. 0052/2022 R.T.L.P. (all. 1 alle note di udienza di parte ricorrente del 24.06.2022). Di questa, che richiama nella parte introduttiva altra ordinanza del riesame pronunciata in data 21.06.2021, si riportano alcuni significativi passaggi: sia nel corpo della querela che Controparte_1
formalizza, sia dalla lettura delle trascrizioni delle conversazioni captate al telefono e
in ambientale emerge, con chiarezza, che è stato a gestire la Controparte_1
trattativa con la (pag. 2); le fonti di prova emergenti in atti Controparte_3
forniscono contezza del fatto che tutto il rapporto contrattuale con la è Parte_1
stato gestito da . In tal senso, significative sono le s.i.t. rese dal Controparte_1
padre CO LU il quale, escusso il 06.12.2020 (all. 6 alla memoria n. 2 di parte ricorrente del 16.12.2022), dopo aver affermato di essere titolare dell'azienda
agricola CO LU con sede in Castelcivita, aggiunge che la gestione della
stessa è di competenza sua e del figlio;
di non ricordare i rapporti lavorativi CP
avuti con il di EL in quanto l'intera vicenda è stata Parte_1
curata dal figlio;
di aver firmato il contratto con il Controparte_1 Parte_1
pagina 8 di 17 al cospetto di un uomo e di una donna mentre egli era accompagnato dal Parte_1
figlio ; di non conoscere per nulla gli accordi stipulati perché tutta la questione CP
l'ha seguita, materialmente, il figlio . Si aggiungono ad esse le conversazioni CP
intercorse il 31.08.2020 e il 19.10.2020 tra l'avv.to LU UD e CP
in cui il primo rimprovera il secondo perché gli ha fatto fare una brutta
[...]
figura…. Il loro contenuto stigmatizza ulteriormente il pieno e diretto coinvolgimento
di nel rapporto contrattuale con , il quale ha Controparte_1 Controparte_3
agito sicuramente nell'ambito di questo rapporto come titolare di fatto dell'azienda
agricola paterna, rimasto del tutto estraneo, per sua stessa ammissione, al rapporto
economico in atto se non per la mera sottoscrizione del contratto di fornitura, quale
formale intestatario della stessa (pag. 5).
Sovvengono, ulteriormente, in tal senso, le dichiarazioni rese il 17.06.2021, in sede di indagini difensive, dallo stesso UD LU, allegate da parte ricorrente al proposto ricorso e pure richiamate nel contenuto dell'ordinanza del Tribunale del riesame di
Salerno del 21.06.2021 (verbale del 17.06.2021 di ricezione di dichiarazioni ed assunzione di informazioni da parte del difensore ex art. 391bis c.p.p. - p.p. n°
9402/2021 R.G.N.R.).
Egli, per come si legge, ha confermato che il dominus dell'intera vicenda contrattuale
è stato che, sin dall'inizio, si è relazionato con Controparte_1 Controparte_3
ricevendo da lei delle cospicue somme di denaro, ragione per la quale la l.r.p.t. del
Caseificio La Bufalat S.r.l. avrebbe inteso azionare verso di lui la propria pretesa pagina 9 di 17 restitutoria del credito. Lo stesso si evince dal contenuto della trascrizione integrale della conversazione telefonica registrata da UD LU, avente come interlocutore e formante oggetto della relazione di consulenza del 19.06.2021 a Controparte_1
firma del consulente fonico e grafologo dr. (all. 4 alla memoria n. 2 di Persona_2
parte ricorrente del 16.12.2022).
Altro indicatore dello stato di socio di fatto assunto all'interno dell'azienda agricola di
CO LU è racchiuso nelle s.i.t. rese dall'odierno resistente in data 06.12.2020
(all. 5 alla memoria n. 2 di parte ricorrente del 16.12.2022), precedute dalla denuncia sporta dal medesimo il 16.09.2020.
, in esse, riferendosi al plurale, nell'affermare “non ricordo con Controparte_1
esattezza il periodo ma credo che sia stato il mese di ottobre novembre dell'anno
2019, quando stipulammo il primo contratto per la fornitura del latte di bufala” …, ha confermato di avere ricevuto a mani dalla l.r.p.t. del Caseificio La Bufalat S.r.l. la somma di euro 68.000,00 in assegni bancari da lui posti all'incasso. Nel medesimo verbale, a domanda specifica rivoltagli dal P.M., su come intendesse sanare il debito contratto con la ha così risposto la mia volontà è Controparte_3 Controparte_1
quella di ripianare il debito con un piano di rientro mensile…(omissis)…, a voler confermare con ciò il proprio ruolo attivo nella compravendita e nei rapporti con l'odierna ricorrente. si è espresso al plurale anche nelle s.i.t. rese in Controparte_1
data 06.10.2021, pure richiamate nell'ordinanza del Tribunale del riesame del pagina 10 di 17 03.02.2022, coinvolgendo sé stesso nell'accordo intercorso con Controparte_3
nella ricezione del denaro e nella ripianazione del debito.
Egli, inoltre, nella medesima sede, nel descrivere l'organizzazione aziendale, ha riferito che la proprietà in questione apparteneva al fratello e che la Persona_1
stessa venne divisa in due parti, l'una concessa in affitto a sua moglie di nome
[...]
l'altra costituente oggetto di stipula di contratto di affitto con Persona_3
CO LU. Nell'ordinanza richiamata è posto in evidenza come, molto probabilmente, abbia costituito una strategia familiare quella di trasferire la titolarità
formale della proprietà terriera, suddividendola in due distinte aziende agricole, a soggetti privi di pendenze giudiziarie e debitorie, la moglie e il padre di CP
. Ciò restando di fatto la gestione della stessa in capo ai fratelli
[...] Persona_1
e .
[...] Controparte_1
Si aggiungano a quanto sinora esposto le ammissioni dello stesso resistente circa la titolarità passiva, di fatto, del debito esistente nei confronti di Controparte_3
racchiuse nella conversazione telefonica intercorsa con tale . Nelle Persona_4
s.i.t. rese il 07.10.2020 è lo stesso a riferire, testualmente, quanto Controparte_1
segue: detto incontro veniva fortemente richiesto, a mezzo telefonico, da PE
, al fine di riavere il denaro spettante a , quale credito del
[...] Controparte_3
latte che io dovevo fornire.
Particolarmente ed ulteriormente rilevante, al riguardo, è anche quanto espresso dalla sentenza n. 14533/2022, emessa il 06.04.2022 dalla Corte Suprema di Cassazione
pagina 11 di 17 (allegato 7 alla memoria n. 2 di parte ricorrente del 16.12.2022) sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno avverso l'ordinanza del
Tribunale del riesame di Salerno del 03.02.2022.
A pagina 4 della medesima, al punto n. 3, si legge: …. (omissis) in sede di rinvio il
Tribunale di Salerno ha spiegato, in maniera adeguata e con una analitica disamina
degli elementi di prova, come la persona offesa avesse agito quale Controparte_1
rappresentante ovvero quale socio di fatto dell'azienda intestata al padre LU, delle
cui vicende gestionali si era continuativamente interessato. In tale ottica, lungi dal
dover delibare su questioni strettamente civilistiche - quali quelle prospettate dal
ricorrente in relazione ad una possibile assegnazione alla persona offesa delle veste
formale di mero institore del genitore - ciò che conta è che i dati di conoscenza a
disposizione, nei termini in cui sono stati portati in rassegna dai giudici di merito,
riscontrano in termini netti la ricostruzione degli accadimenti in base alla quale è
stato possibile affermare che aveva operato agli occhi dei terzi Controparte_1
come rappresentante del padre, titolare dell'azienda, con pieni poteri gestori.
Infine, va rilevato che nelle premesse dell'atto di transazione del 14.11.2023 (pag. 1),
prodotto in giudizio dalla parte resistente, è precisato che le trattative per la fornitura
del latte antecedenti alla stipula del contratto e le successive interlocuzioni sono
intercorse con , figlio di LU CO. Controparte_1
La parte resistente, sul punto, nella comparsa di costituzione e risposta e nei propri scritti difensivi, si è limitata sempre e solo ad affermare che non Controparte_1
pagina 12 di 17 avesse mai rivestito alcun ruolo attivo nella vicenda per cui è controversia oltre che in altre riguardanti l'Azienda Agricola del di lui padre CO LU, tale in ogni caso da legittimarlo alla partecipazione al presente giudizio. Egli, secondo quanto esposto,
avrebbe solo collaborato con i propri familiari allo svolgimento dell'attività zootecnica familiare, qualificandosi in querela e negli atti successivi come un semplice coadiutore
dell'azienda agricola.
Al contrario, come detto, i dati tutti ricavabili dai provvedimenti e dai documenti citati
- in particolare, la titolarità di una parte della proprietà in capo a , Persona_3
moglie di , la promiscuità della stessa con la proprietà di CO Controparte_1
LU, le ammissioni di ed il suo relazionarsi contrattualmente ed Controparte_1
intessere rapporti non solo con ma anche con altre società operanti Controparte_3
nel settore, tra cui il Caseificio Tre Stelle di Gennaro La Marca, le dichiarazioni rese da CO LU e da UD LU, il contenuto delle conversazioni captate e registrate - inducono ad affermare con certezza che non può affatto Controparte_1
ritenersi persona assolutamente estranea al rapporto contrattuale con l'odierna ricorrente avendo agito quale socio di fatto dell'Azienda Agricola CO LU.
In relazione a quest'ultima, tra l'altro occorre evidenziare che essa - con sentenza n.
2933/2023 resa il 27.06.2023 dal Tribunale di Salerno, seconda sezione civile,
nell'ambito del procedimento n. 782/2021 R.G. (all. 1 alle note di udienza di parte ricorrente del 07.02.2024) - è stata condannata per grave inadempimento, in solido con
, al pagamento, a favore del della somma Persona_1 Parte_1
pagina 13 di 17 di € 136.000,00, a titolo di restituzione del doppio della caparra ricevuta, oltre interessi legali dalla data della messa in mora del 25.01.2021 e sino al soddisfo. La pronuncia in questione riconosce la natura di caparra confirmatoria delle somme versate in acconto dalla odierna ricorrente alla indicata azienda agricola con riferimento alla scrittura privata del 14.02.2020 (allegato a note di udienza di parte ricorrente del 07.02.2024).
Nel contratto di compravendita di latte bufalino alla base del rapporto controverso,
infatti, è previsto (art. 12) che l'acquirente verserà al Parte_1
venditore (Azienda Agricola CO LU) un anticipo fornitura, da ritenersi a tutti gli effetti caparra confirmatoria, pari ad euro 75.000,00. Di questa somma, come ampiamente provato e ribadito nella motivazione del richiamato provvedimento,
l'odierna ricorrente ha versato all'azienda in questione la somma di euro 68.000,00,
corrispondente alle prime tre tranches della caparra confirmatoria pattuita.
Il Tribunale di Salerno, in hoc ipso, ha ritenuto, altresì, configurabile un rilevante inadempimento dell'Azienda Agricola CO LU, tale da giustificare e ritenere assolutamente legittimo il recesso del che in tale sede ha Parte_1
inteso agire nei confronti di al quale, per le ragioni innanzi espresse, Persona_1
può essere estesa la responsabilità derivante dalle obbligazioni di cui al contratto del
14.02.2020.
Alla luce di tutto ciò, può quindi concludersi che la domanda formulata dalla parte ricorrente, in assenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
verosimilmente sarebbe risultata meritevole di accoglimento, sussistendo quindi pagina 14 di 17 sufficienti elementi per formulare la c.d. prognosi di fondatezza necessaria per la regolazione delle spese di lite.
Il Tribunale, valutata la soccombenza virtuale della parte resistente in giudizio, deve tuttavia anche tenere conto dell'accordo stragiudiziale raggiunto dalle parti, prodotto in giudizio dalla parte resistente e posto dalla stessa alla base dell'istanza di cessazione della materia del contendere del 14.02.2024. Questo accordo, sottoscritto e mai disconosciuto dalla parte ricorrente - che, con le note di udienza del 24.01.2025
conferma l'avvenuta transazione - ed avallato nel contenuto dalla parte resistente,
rappresenta una manifestazione di volontà delle stesse che il giudice non può ignorare.
Nell'atto di transazione del 14.11.2023, al punto n. 8, è previsto che ciascuna delle
parti provvederà alla liquidazione dei compensi professionali dei rispettivi legali,
senza alcun diritto di rivalsa;
al punto n. 9, altresì, che le parti, rispettivamente,
dichiarano cessata la materia del contendere e di non avere reciprocamente più nulla
a pretendere in relazione alla vicenda sintetizzata in premessa e dalla quale si sono
sviluppati i procedimenti civili ed il procedimento penale sopra indicati.
Ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., il giudice può compensare le spese tra le parti,
parzialmente o per intero, in presenza di giusti, gravi ed eccezionali motivi. Essi
includerebbero la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, l'incertezza oggettiva sull'esito della lite al momento in cui è cessata la materia del contendere.
pagina 15 di 17 È importante sottolineare che, come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018, il giudice può compensare le spese tra le parti anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, oltre a quelle espressamente previste dall'art. 92 c.p.c. La valutazione di tali ragioni è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve motivare adeguatamente la sua decisione.
L'esistenza di un accordo stragiudiziale tra le parti, ricorrente nella fattispecie concreta, può sicuramente essere considerata una valida ragione da porre alla base di una compensazione delle spese, in particolare se in presenza di una richiesta congiunta circa l'esito del giudizio.
Ciò anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 92, comma 3, c.p.c., il quale stabilisce che, se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo
che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di
conciliazione. Sebbene in questo caso non si tratti di una conciliazione in senso stretto,
l'accordo stragiudiziale potrebbe essere equiparato a una conciliazione ai fini della regolamentazione delle spese.
Pertanto, nonostante la richiesta di condanna alle spese da parte del resistente, il
Tribunale propende per una compensazione delle spese, in ossequio all'accordo raggiunto dalle parti fuori dal giudizio. Questa soluzione rispetterebbe sia il principio dell'autonomia negoziale delle parti, sia la disposizione dell'art. 92, comma 3, c.p.c.,
sulla compensazione delle spese in caso di conciliazione. Ciò maggiormente pagina 16 di 17 considerato che la parte ricorrente ha espressamente richiesto, nelle note di udienza del
24.01.2025, la compensazione delle spese di lite.
In conclusione, va dichiarata la cessazione della materia del contendere del presente giudizio, con la compensazione delle spese di lite tra la parte ricorrente e quella resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, difesa ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
- Dichiara, per i motivi esposti, cessata la materia del contendere
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, lì 6 giugno 2025.
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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