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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 8572/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. BOVOLI PIER GIORGIO Parte_1 C.F._1
Contro
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
Conclusioni per il ricorrente: “Nel merito, 1) Annullare il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari perché fratello convivente di cittadina italiana pronunciato dal Questore d ata 15/4/2024, notificato il 15/5/2024, ed in totale riforma riconoscere al sig. 2) in via principale permesso di soggiorno per motivi di Parte_1 famiglia, 3) in via sub per motivi di protezione speciale. Con vittoria delle spese competenze ed onorari”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 13/06/2024, il ricorrente, cittadino albanese nato il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari in considerazione della sua convivenza con la sorella cittadina italiana e in subordine un permesso di soggiorno per protezione speciale, impugnando il provvedimento della Questura di Bologna con il quale gli è stata negata la conversione del suo permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento di rigetto richiama la pericolosità sociale dell'istante: “condanna, con sentenza emessa in data 14.6.2005 dal Tribunale in composizione monocratica di Ferrara, alla pena di mesi 1 di reclusione e multa di euro 100,00 per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 c.p.; condanna, con sentenza emessa in data 11.1.2008 dal GUP del Tribunale di Bologna alla pena di anni 2 mesi 3 e gg 10 di reclusione ed euro 260,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 629 C.p. e art. 4 comma 2 L. 110/65; condanna, con sentenza emesso in data 18.2.2009 del Gup del Tribunale di Bologna alla pena di mesi 8 giorni 20 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 3 n. 5 L. 75/58”. E, quanto alla possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98, come richiesto dal ricorrente in seguito alla notifica dell'avviso ex art. 10 bis L. 241/90, l'amministrazione procedente ha evidenziato come i controlli eseguiti presso l'abitazione della sorella avessero avuto esito negativo. L'istante ha rappresentato, in sede di ricorso, che l'amministrazione aveva già valutato favorevolmente la pericolosità del ricorrente tanto che gli erano stati rilasciati precedenti permessi di soggiorno per motivi di famiglia dal 2019 sino a quello scaduto di validità in data 15/01/2023, evidenziando come i precedenti fossero risalenti e non espressione di una pericolosità attuale. Ha inoltre richiamato la propria integrazione lavorativa. Complessivamente ha ritenuto il provvedimento impugnato lesivo del suo diritto alla vita familiare, per cui ne ha chiesto in via principale l'accertamento con il rilascio del relativo permesso di soggiorno, oltre che lesivo del suo diritto alla vita privata come realizzata sul territorio italiano durante gli anni di permanenza, ragion per cui, in subordine, ha richiesto anche l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale. Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si è re il contraddittorio. Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
L ediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia dal 2001; nel 2002 mi sono regolarizzato e sono rimasto regolare fino al 2009; quindi sono tornato in Albania e sono rimasto 10 anni. Sono tornato nel 2019. E ho avuto il permesso di soggiorno per la convivenza con mia sorella. Questa estate quando sono venuti i cc a controllare ero al lavoro. Era il 30 agosto. Anche il 2 e il 3 settembre ero al lavoro. Quando è stato fatto il co a casa ma evidentemente non ho sentito il campanello. Il mio datore di lavoro è Vivo con mia sorella a Loiano. Non ricordo Persona_1 la via. Anzi ora ricordo che la via è via Zena n. 10/1. Mia sorella ha due ingressi l'altro e 10/2. Forse ero agitato e non ho ricordato subito. Dopo i problemi che ho avuto con la giustizia non ho più commesso reati. Che io sappia. Il mio contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Sono sposato. Mia moglie è albanese. Vive a Pieve di Cento. Mia moglie lavoro. Ha un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono sposato dal 1988. Abbiamo dei figli. Lei vive altrove ma solo perché fa la badante e quindi vive con il datore di lavoro. Mio figlio ha 35 anni e mia figlia 33. Sono entrambi
Pag. 2 di 6 sposati”. All'esito dell'udienza il giudice ha confermato il provvedimento di sospensiva e disposto l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. Alla successiva udienza del 25 è stata sentita come testimone la sorella del ricorrente (“sono la sorella di mio fratello aveva avuto un pds perché era con me Parte_1 convivente. Mio fratello vive ancora con me. Ha la residenza in via Zena 10/2; ci sono due entrate. Una volta sono venuti i CC e mio fratello era al lavoro;
sono venuti un pomeriggio ma comunque prima che lui finisse di lavorare. Può darsi che una volta siano venuti quando non c'era nessuno. Per quanto riguarda l'accesso di notte forse non abbiamo sentito. Ho uno stretto legame con mio fratello. Con noi vive anche mio figlio che ha 25 anni e talvolta il mio convivente. ADR del difensore: mio fratello da quando ha ottenuto il primo permesso di soggiorno perché convivente con me ha sempre ininterrottamente convissuto da me e con me presso la mia abitazione”. Si è quindi dato corso alla discussione. Il difensore del ricorrente formulato le proprie conclusioni come da ricorso.
2. I motivi della decisione. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato al ricorrente (anche) il rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. n. 286/1998 per convivenza con la sorella cittadina italiana. In questa sede, il ricorrente ha chiesto, come precisato nelle conclusioni, l'accertamento del suo diritto a beneficiare, in via principale, del titolo di soggiorno per convivenza con parente cittadino italiano, ovvero, in via subordinata, di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) nonché all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”). Dunque, per la presenza della domanda subordinata, si procede con il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., in composizione collegiale ex art. 19-ter D.lgs. n. 150/2011. Le domande volte all'accertamento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. n. 286/1998, ovvero, in subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 devono ritenersi preliminarmente ammissibili. La prima, in quanto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari è stato espressamente negato dal Questore in ragione della ritenuta mancanza di convivenza con la sorella. Quanto al permesso di soggiorno per protezione speciale può affermarsi che per le ragioni di pericolosità sociale per le quali ha negato la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il Questore abbia implicitamente negato il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, nella specie, per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, norma che tollera un minor grado di pericolosità del richiedente rispetto al disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) cit.. E ciò avuto riguardo al disposto di cui all'art. 5 co. 5 D.lgs. n. 286/1998, letto alla luce della declaratoria incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 202/2013. Difatti, la disposizione impone, in caso di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo per permesso di soggiorno dello straniero che abbia legami
Pag. 3 di 6 sul territorio dello Stato, di tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tale norma, in combinato disposto con l'art. 5 co. 9 D.lgs. n. 286/1998, consente, a determinate condizioni, di rilasciare un diverso tipo di permesso di soggiorno in favore dello straniero che non abbia i requisiti necessari per il rilascio, il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno specificamente richiesto, purché la pubblica autorità disponga di elementi sufficienti per rilasciarlo (e non debba attivarsi d'ufficio per acquisirli). Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi che il Questore abbia ritenuto del tutto carenti i presupposti per il rilascio in favore del ricorrente del diverso titolo di soggiorno per la protezione speciale, nonostante la lunga permanenza in Italia, la pregressa titolarità di un permesso per motivi di lavoro e poi per motivi familiari e la presenza di legami familiari sul territorio, e ciò in ragione della pericolosità sociale del richiedente. Tra l'altro la domanda era stata avanzata quando era vigente la formulazione dell'art. 19 D.lgs 296/98 nella versione risultante dal DL 130/2020; con l'effetto che non sarebbero applicabili le disposizioni più restrittive introdotte dal Decreto Cutro. E che sussisteva il potere della Questura di procedere in tal senso. Tanto premesso, venendo all'esame della domanda proposta in via principale, volta all'accertamento del diritto del ricorrente a beneficiare di un titolo di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. n. 286/1998, quale fratello convivente di cittadino italiano, va considerato il disposto di cui all'art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. 286/199: “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere, nel caso di specie, fratello convivente con cittadino italiano. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Nel caso di specie, è contestato il requisito della convivenza con la sorella, cittadina italiana mentre la pericolosità non ha costituito, limitatamente al rinnovo di questo permesso, una condizione ostativa. In buona sostanza, l'amministrazione procedente ha valutato di non poter rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari esclusivamente per la ritenuta mancanza di prova della convivenza. Mentre non ha valutato negativamente, sotto questo profilo, la pericolosità. Del resto gli stessi delitti erano noti sin dal primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e ciononostante, appunto, il permesso di soggiorno era stato rilasciato e, da quanto si apprende, anche rinnovato. Dall'esame della documentazione acquisita non risultano ulteriori pregiudizi penali né definitivi né pendenti. Limitatamente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett. C) dl.gs 286/98 non appare quindi necessaria la disamina della pericolosità ostativa per la valutazione positiva effettuata dall'autorità amministrativa che qui si condivide, posto che in concreto e all'attualità i precedenti di cui si è dato conto in
Pag. 4 di 6 esordio non consentono di esprimere un giudizio di pericolosità che raggiunge il livello di gravità richiesto dall'art. 13 co. 1 D.lgs. n. 286/1998, il solo in grado di limitare la regola dell'inespellibilità per i conviventi di secondo grado con i cittadini italiani. Venendo al requisito della convivenza con la sorella cittadina italiana è opportuno evidenziare che la mera coabitazione non può dirsi di per sé sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno in parola, dovendosi valutare all'attualità e in concreto il legame effettivamente intercorrente tra lo straniero e il familiare cittadino italiano. Nel caso di specie occorre anche tenere in considerazione quanto emerso in sede istruttoria. Se infatti è provato che nel corso dei quattro accessi, peraltro temporalmente assai contigui, presso l'abitazione della sorella il ricorrente non sia stato rintracciato, non può omettersi di considerare che almeno due di essi sono stati eseguiti in orari in cui può ritenersi altamente probabile che l'interessato fosse al lavoro mentre, con riferimento all'accesso notturno, il fatto che nessuno avesse aperto la porta non è circostanza univoca della prova del difetto di convivenza. Le verifiche della convivenza, per dirsi positive, non possono richiedere la permanenza continua nell'abitazione e devono necessariamente tollerare la possibilità che una persona si trovi all'esterno per i più svariati motivi di cui dovrà esser dato conto anche in via presuntiva. Ebbene, nel caso di specie, valutando congiuntamente gli esiti delle verifiche effettuate dai carabinieri e la testimonianza della sorella, della cui autenticità non v'è motivo di dubitare, può ritenersi provata la convivenza secondo la regola poc'anzi indicata. Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, appare soddisfatto in concreto e all'attualità il requisito di convivenza tra l'istante e la sorella cittadina italiana, richiesto dall'art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. n. 286/1998. In conclusione, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, debba essere tutelato l'interesse del ricorrente all'unità familiare con la sorella convivente cittadina italiana. È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. La domanda proposta in via principale merita accoglimento. Resta assorbita la domanda avanzata in via subordinata e volta all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e al fatto che la presente decisione si fonda su elementi sopravvenuti in corso di causa, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta in capo al ricorrente il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 286/1998 e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente
Pag. 5 di 6 Dott. Luca Minniti
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 8572/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Luca Minniti Presidente
Angela Baraldi Giudice rel.
Emanuela Romano Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. BOVOLI PIER GIORGIO Parte_1 C.F._1
Contro
, C.F. , con l'Avv. AVVOCATURA Controparte_1 P.IVA_1
DELLO STATO DI BOLOGNA
Conclusioni per il ricorrente: “Nel merito, 1) Annullare il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari perché fratello convivente di cittadina italiana pronunciato dal Questore d ata 15/4/2024, notificato il 15/5/2024, ed in totale riforma riconoscere al sig. 2) in via principale permesso di soggiorno per motivi di Parte_1 famiglia, 3) in via sub per motivi di protezione speciale. Con vittoria delle spese competenze ed onorari”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato. Vinte le spese”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Lo svolgimento del processo. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 13/06/2024, il ricorrente, cittadino albanese nato il [...], ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari in considerazione della sua convivenza con la sorella cittadina italiana e in subordine un permesso di soggiorno per protezione speciale, impugnando il provvedimento della Questura di Bologna con il quale gli è stata negata la conversione del suo permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98 in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Il provvedimento di rigetto richiama la pericolosità sociale dell'istante: “condanna, con sentenza emessa in data 14.6.2005 dal Tribunale in composizione monocratica di Ferrara, alla pena di mesi 1 di reclusione e multa di euro 100,00 per il reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 c.p.; condanna, con sentenza emessa in data 11.1.2008 dal GUP del Tribunale di Bologna alla pena di anni 2 mesi 3 e gg 10 di reclusione ed euro 260,00 di multa, per i reati di cui agli artt. 110, 629 C.p. e art. 4 comma 2 L. 110/65; condanna, con sentenza emesso in data 18.2.2009 del Gup del Tribunale di Bologna alla pena di mesi 8 giorni 20 di reclusione per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 3 n. 5 L. 75/58”. E, quanto alla possibilità di rinnovare il permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs 286/98, come richiesto dal ricorrente in seguito alla notifica dell'avviso ex art. 10 bis L. 241/90, l'amministrazione procedente ha evidenziato come i controlli eseguiti presso l'abitazione della sorella avessero avuto esito negativo. L'istante ha rappresentato, in sede di ricorso, che l'amministrazione aveva già valutato favorevolmente la pericolosità del ricorrente tanto che gli erano stati rilasciati precedenti permessi di soggiorno per motivi di famiglia dal 2019 sino a quello scaduto di validità in data 15/01/2023, evidenziando come i precedenti fossero risalenti e non espressione di una pericolosità attuale. Ha inoltre richiamato la propria integrazione lavorativa. Complessivamente ha ritenuto il provvedimento impugnato lesivo del suo diritto alla vita familiare, per cui ne ha chiesto in via principale l'accertamento con il rilascio del relativo permesso di soggiorno, oltre che lesivo del suo diritto alla vita privata come realizzata sul territorio italiano durante gli anni di permanenza, ragion per cui, in subordine, ha richiesto anche l'accertamento del suo diritto alla protezione speciale. Sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, si è re il contraddittorio. Il si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso. Controparte_1
L ediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia dal 2001; nel 2002 mi sono regolarizzato e sono rimasto regolare fino al 2009; quindi sono tornato in Albania e sono rimasto 10 anni. Sono tornato nel 2019. E ho avuto il permesso di soggiorno per la convivenza con mia sorella. Questa estate quando sono venuti i cc a controllare ero al lavoro. Era il 30 agosto. Anche il 2 e il 3 settembre ero al lavoro. Quando è stato fatto il co a casa ma evidentemente non ho sentito il campanello. Il mio datore di lavoro è Vivo con mia sorella a Loiano. Non ricordo Persona_1 la via. Anzi ora ricordo che la via è via Zena n. 10/1. Mia sorella ha due ingressi l'altro e 10/2. Forse ero agitato e non ho ricordato subito. Dopo i problemi che ho avuto con la giustizia non ho più commesso reati. Che io sappia. Il mio contratto di lavoro è a tempo indeterminato. Sono sposato. Mia moglie è albanese. Vive a Pieve di Cento. Mia moglie lavoro. Ha un permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Sono sposato dal 1988. Abbiamo dei figli. Lei vive altrove ma solo perché fa la badante e quindi vive con il datore di lavoro. Mio figlio ha 35 anni e mia figlia 33. Sono entrambi
Pag. 2 di 6 sposati”. All'esito dell'udienza il giudice ha confermato il provvedimento di sospensiva e disposto l'acquisizione del casellario giudiziale e del certificato dei carichi pendenti. Alla successiva udienza del 25 è stata sentita come testimone la sorella del ricorrente (“sono la sorella di mio fratello aveva avuto un pds perché era con me Parte_1 convivente. Mio fratello vive ancora con me. Ha la residenza in via Zena 10/2; ci sono due entrate. Una volta sono venuti i CC e mio fratello era al lavoro;
sono venuti un pomeriggio ma comunque prima che lui finisse di lavorare. Può darsi che una volta siano venuti quando non c'era nessuno. Per quanto riguarda l'accesso di notte forse non abbiamo sentito. Ho uno stretto legame con mio fratello. Con noi vive anche mio figlio che ha 25 anni e talvolta il mio convivente. ADR del difensore: mio fratello da quando ha ottenuto il primo permesso di soggiorno perché convivente con me ha sempre ininterrottamente convissuto da me e con me presso la mia abitazione”. Si è quindi dato corso alla discussione. Il difensore del ricorrente formulato le proprie conclusioni come da ricorso.
2. I motivi della decisione. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna, con il quale è stato negato al ricorrente (anche) il rinnovo del permesso di soggiorno di cui all'art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. n. 286/1998 per convivenza con la sorella cittadina italiana. In questa sede, il ricorrente ha chiesto, come precisato nelle conclusioni, l'accertamento del suo diritto a beneficiare, in via principale, del titolo di soggiorno per convivenza con parente cittadino italiano, ovvero, in via subordinata, di un permesso di soggiorno per protezione speciale. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”) nonché all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”). Dunque, per la presenza della domanda subordinata, si procede con il rito semplificato di cognizione ex art. 281-decies c.p.c., in composizione collegiale ex art. 19-ter D.lgs. n. 150/2011. Le domande volte all'accertamento del diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. n. 286/1998, ovvero, in subordine, un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998 devono ritenersi preliminarmente ammissibili. La prima, in quanto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari è stato espressamente negato dal Questore in ragione della ritenuta mancanza di convivenza con la sorella. Quanto al permesso di soggiorno per protezione speciale può affermarsi che per le ragioni di pericolosità sociale per le quali ha negato la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il Questore abbia implicitamente negato il rilascio di un diverso titolo di soggiorno, nella specie, per protezione speciale ex art. 19 co.
1.1 D.lgs. n. 286/1998, norma che tollera un minor grado di pericolosità del richiedente rispetto al disposto di cui all'art. 19 comma 2 lett. c) cit.. E ciò avuto riguardo al disposto di cui all'art. 5 co. 5 D.lgs. n. 286/1998, letto alla luce della declaratoria incostituzionalità pronunciata con sentenza n. 202/2013. Difatti, la disposizione impone, in caso di rifiuto di rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo per permesso di soggiorno dello straniero che abbia legami
Pag. 3 di 6 sul territorio dello Stato, di tenere conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale. Tale norma, in combinato disposto con l'art. 5 co. 9 D.lgs. n. 286/1998, consente, a determinate condizioni, di rilasciare un diverso tipo di permesso di soggiorno in favore dello straniero che non abbia i requisiti necessari per il rilascio, il rinnovo o la conversione del titolo di soggiorno specificamente richiesto, purché la pubblica autorità disponga di elementi sufficienti per rilasciarlo (e non debba attivarsi d'ufficio per acquisirli). Ebbene, nel caso di specie, può ritenersi che il Questore abbia ritenuto del tutto carenti i presupposti per il rilascio in favore del ricorrente del diverso titolo di soggiorno per la protezione speciale, nonostante la lunga permanenza in Italia, la pregressa titolarità di un permesso per motivi di lavoro e poi per motivi familiari e la presenza di legami familiari sul territorio, e ciò in ragione della pericolosità sociale del richiedente. Tra l'altro la domanda era stata avanzata quando era vigente la formulazione dell'art. 19 D.lgs 296/98 nella versione risultante dal DL 130/2020; con l'effetto che non sarebbero applicabili le disposizioni più restrittive introdotte dal Decreto Cutro. E che sussisteva il potere della Questura di procedere in tal senso. Tanto premesso, venendo all'esame della domanda proposta in via principale, volta all'accertamento del diritto del ricorrente a beneficiare di un titolo di soggiorno ex art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. n. 286/1998, quale fratello convivente di cittadino italiano, va considerato il disposto di cui all'art. 19, co. 2, lett. c) D.lgs. 286/199: “non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1, nei confronti […] c) degli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana”. Il permesso di soggiorno previsto dal combinato disposto degli artt. 19 cit. e 28 d.p.r. 394/99 viene rilasciato ai soggetti che, in virtù della loro convivenza con parenti entro il secondo grado cittadini italiani, risultano inespellibili, se non pericolosi. La norma contenuta nell'art. 19 cit., collocata tra le disposizioni di carattere umanitario sotto l'omnicomprensiva intitolazione «Divieti di espulsione e di respingimento», prevede al co. 2 lett. c), salvi i casi di cui all'art. 13, co. 1, il divieto di espulsione – si ribadisce – in virtù di una condizione familiare ovvero l'essere, nel caso di specie, fratello convivente con cittadino italiano. A chi si trovi in queste condizioni sarà rilasciato il permesso di soggiorno previsto dall'art. 28 d.p.r. 394/1999, se irregolare sul territorio nazionale. Nel caso di specie, è contestato il requisito della convivenza con la sorella, cittadina italiana mentre la pericolosità non ha costituito, limitatamente al rinnovo di questo permesso, una condizione ostativa. In buona sostanza, l'amministrazione procedente ha valutato di non poter rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari esclusivamente per la ritenuta mancanza di prova della convivenza. Mentre non ha valutato negativamente, sotto questo profilo, la pericolosità. Del resto gli stessi delitti erano noti sin dal primo rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia e ciononostante, appunto, il permesso di soggiorno era stato rilasciato e, da quanto si apprende, anche rinnovato. Dall'esame della documentazione acquisita non risultano ulteriori pregiudizi penali né definitivi né pendenti. Limitatamente alla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 comma 2 lett. C) dl.gs 286/98 non appare quindi necessaria la disamina della pericolosità ostativa per la valutazione positiva effettuata dall'autorità amministrativa che qui si condivide, posto che in concreto e all'attualità i precedenti di cui si è dato conto in
Pag. 4 di 6 esordio non consentono di esprimere un giudizio di pericolosità che raggiunge il livello di gravità richiesto dall'art. 13 co. 1 D.lgs. n. 286/1998, il solo in grado di limitare la regola dell'inespellibilità per i conviventi di secondo grado con i cittadini italiani. Venendo al requisito della convivenza con la sorella cittadina italiana è opportuno evidenziare che la mera coabitazione non può dirsi di per sé sufficiente al rilascio del permesso di soggiorno in parola, dovendosi valutare all'attualità e in concreto il legame effettivamente intercorrente tra lo straniero e il familiare cittadino italiano. Nel caso di specie occorre anche tenere in considerazione quanto emerso in sede istruttoria. Se infatti è provato che nel corso dei quattro accessi, peraltro temporalmente assai contigui, presso l'abitazione della sorella il ricorrente non sia stato rintracciato, non può omettersi di considerare che almeno due di essi sono stati eseguiti in orari in cui può ritenersi altamente probabile che l'interessato fosse al lavoro mentre, con riferimento all'accesso notturno, il fatto che nessuno avesse aperto la porta non è circostanza univoca della prova del difetto di convivenza. Le verifiche della convivenza, per dirsi positive, non possono richiedere la permanenza continua nell'abitazione e devono necessariamente tollerare la possibilità che una persona si trovi all'esterno per i più svariati motivi di cui dovrà esser dato conto anche in via presuntiva. Ebbene, nel caso di specie, valutando congiuntamente gli esiti delle verifiche effettuate dai carabinieri e la testimonianza della sorella, della cui autenticità non v'è motivo di dubitare, può ritenersi provata la convivenza secondo la regola poc'anzi indicata. Alla luce delle risultanze istruttorie, dunque, appare soddisfatto in concreto e all'attualità il requisito di convivenza tra l'istante e la sorella cittadina italiana, richiesto dall'art. 19 co. 2 lett. c) D.lgs. n. 286/1998. In conclusione, ritiene il Collegio che, nel caso di specie, debba essere tutelato l'interesse del ricorrente all'unità familiare con la sorella convivente cittadina italiana. È comunque bene chiarire che l'accertamento effettuato in questa sede non ha natura permanente, ben potendo elementi sopravvenuti, tra cui la commissione di nuovi reati, condurre tanto ad una revoca del permesso rilasciato quanto ad un diniego di rinnovo, non avendo l'inespellibilità carattere assoluto. La domanda proposta in via principale merita accoglimento. Resta assorbita la domanda avanzata in via subordinata e volta all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e al fatto che la presente decisione si fonda su elementi sopravvenuti in corso di causa, si ritengono sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accoglie il ricorso e per l'effetto accerta in capo al ricorrente il diritto del ricorrente al rinnovo del permesso di soggiorno ex art. 19 comma 2 lett. c) D.lgs. n. 286/1998 e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate. Così deciso in Bologna, il 16 gennaio 2025
Il Giudice est. Dott. Angela Baraldi Il Presidente
Pag. 5 di 6 Dott. Luca Minniti
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