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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 19/07/2025, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 666/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(p.iva: ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. GRAZIELLA GRASSI
-parte ricorrente-
CONTRO
(p. iva: ), (cod. fisc.: Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2 [...]
) e (cod. fisc.: ), con C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
l'avv. ROBERTO ROVERO
-parte resistente-
E
[...]
(p.iva: CP_2 P.IVA_3
-resistente contumace-
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, ed Controparte_1 Parte_2 chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge, di Parte_3 revocare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e seguenti, il contratto di compravendita stipulato tra la ed i soci della medesima ed Controparte_1 Parte_2 Parte_3 con atto a rogito Notaio Dott. in data 30/11/2023, Rep. n. 184297, Racc. n. Persona_1
63564 e trascritto in data 15/12/2023 ai nn. 18099 R.G. e 13651 R.P presso l'Agenzia delle
Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare di , avente ad oggetto il compendio Pt_1 immobiliare meglio identificato in atti e per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti di in quanto effettuato in pregiudizio delle sue legittime Controparte_3 ragioni di credito, ordinando al Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Piacenza -Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza.
Si costituivano in giudizio ed chiedendo, Controparte_1 Parte_2 Parte_3 in primo luogo, al Tribunale di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della trattandosi di litisconsorte principale ed eccependo, nel merito, la mancanza di una CP_2 ragione di credito in capo a per azioni idonea a Parte_1 giustificare l'azione revocatoria promossa dalla medesima e concludevano, pertanto, per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
All'udienza del 16 luglio 2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice e veniva fissata la nuova udienza del 10 dicembre 2024, in CP_2 occasione della quale veniva dichiarata la contumacia di che nonostante la ritualità CP_2 della notifica non si era costituita in giudizio e udita la richiesta delle Parti di concedere un rinvio di udienza per pendenza trattative, la causa veniva differita al 20 marzo 2025 che veniva celebrata in modalità cartolare.
Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le Parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali, autorizzando il Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio
Provinciale di Piacenza - Territorio - Agenzia delle Entrate a provvedere alla cancellazione della domanda revocatoria trascritta presso detto Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
17.4.2024 ai nn. 5410 R.G. e 4237 R.P. nonché della relativa annotazione in data 19.4.2024 ai nn. 5585 R.G. e 557 R.P., avendo trovato definizione l'esposizione debitoria di nei CP_2 confronti della Banca ricorrente e veniva, pertanto, fissata l'udienza del 10 luglio 2025 per la decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
***
Nel corso del giudizio le Parti costituite hanno dichiarato e documentato che: - Parte_1
ha azionato in via monitoria il credito residuo di euro 114.700,24 vantato nei confronti
[...] della società e del suo fideiussore in forza del decreto ingiuntivo CP_2 Parte_2 ottenuto, intervenendo nelle procedure di pignoramento riunite (Tribunale di Piacenza RGEM
709/2024, 711/2024 e 712/2024) nel frattempo radicate dalla stessa ed aventi ad oggetto Pt_1 le quote di partecipazione sociale nella e nella società Centro Diagnostica Controparte_1
Rocca S.rl., costituite in pegno da - nell'ambito delle procedure riunite RGEM Parte_2
709/2024, 711/2024 e 712/2024, ha presentato istanza di conversione ai sensi Parte_2 dell'art. 495 c.p.c. e con provvedimento in data 7 febbraio 2025, dato atto del regolare versamento dell'importo di € 140.000,00, pari ad oltre un sesto dei crediti precettati e per cui è stato svolto intervento, il Giudice dell'Esecuzione ha ammesso il debitore esecutato
[...]
alla conversione dei beni sottoposti a pignoramento, con termine per il versamento Pt_2 della somma residua di euro 736.122,10 in numero di quarantotto rate mensili di uguale importo da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2025; - il primo rateo è stato regolarmente corrisposto a mezzo bonifico bancario.
Alla luce di quanto sopra, avendo trovato definizione l'esposizione debitoria di nei CP_2 confronti della Banca, le Parti costituite hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed hanno chiesto, congiuntamente, dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese legali compensate.
Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta delle Parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, come è noto, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia
e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr. Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Ed invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998,
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
A ben vedere, si tratta di ipotesi accumunate dalla circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass.,
S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
Applicando tali principi al caso di specie, essendo venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con espressa autorizzazione al Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Piacenza - Territorio - Agenzia delle Entrate di provvedere alla cancellazione della domanda revocatoria trascritta presso detto Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 17/04/2024 ai nn.
5410 R.G. e 4237 R.P. nonché della relativa annotazione in data 19/04/2024 ai nn. 5585 R.G. e
557 R.P.; cancellazione che verrà effettuata a cura e spese di parte resistente.
***
La materia litigiosa e stata interamente regolata, anche con riferimento alle spese di lite di cui si chiede di dichiarare l'integrale compensazione tra le Parti costituite mentre devono dichiararsi irripetibili le spese della Resistente contumace.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- autorizza il Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Piacenza - Territorio - Agenzia delle Entrate a provvedere alla cancellazione della domanda revocatoria, trascritta presso detto Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
17/04/2024 ai nn. 5410 R.G. e 4237 R.P. nonché della relativa annotazione in data
19/04/2024 ai nn. 5585 R.G. e 557 R.P.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le Parti costituite;
- dichiara irripetibili le spese di lite della Resistente contumace.
Così deciso in Piacenza, 19 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
In funzione di giudice unico nella persona del dott.ssa Laura VENTRIGLIA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
(p.iva: ), Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. GRAZIELLA GRASSI
-parte ricorrente-
CONTRO
(p. iva: ), (cod. fisc.: Controparte_1 P.IVA_2 Parte_2 [...]
) e (cod. fisc.: ), con C.F._1 Parte_3 CodiceFiscale_2
l'avv. ROBERTO ROVERO
-parte resistente-
E
[...]
(p.iva: CP_2 P.IVA_3
-resistente contumace-
Fatto e Diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Piacenza, ed Controparte_1 Parte_2 chiedendo, previo accertamento della sussistenza dei presupposti di legge, di Parte_3 revocare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2901 c.c. e seguenti, il contratto di compravendita stipulato tra la ed i soci della medesima ed Controparte_1 Parte_2 Parte_3 con atto a rogito Notaio Dott. in data 30/11/2023, Rep. n. 184297, Racc. n. Persona_1
63564 e trascritto in data 15/12/2023 ai nn. 18099 R.G. e 13651 R.P presso l'Agenzia delle
Entrate - Servizio di Pubblicità Immobiliare di , avente ad oggetto il compendio Pt_1 immobiliare meglio identificato in atti e per l'effetto, dichiararne l'inefficacia nei confronti di in quanto effettuato in pregiudizio delle sue legittime Controparte_3 ragioni di credito, ordinando al Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di
Piacenza -Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare la trascrizione della sentenza.
Si costituivano in giudizio ed chiedendo, Controparte_1 Parte_2 Parte_3 in primo luogo, al Tribunale di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti della trattandosi di litisconsorte principale ed eccependo, nel merito, la mancanza di una CP_2 ragione di credito in capo a per azioni idonea a Parte_1 giustificare l'azione revocatoria promossa dalla medesima e concludevano, pertanto, per il rigetto della stessa in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata.
All'udienza del 16 luglio 2024 veniva ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti della società debitrice e veniva fissata la nuova udienza del 10 dicembre 2024, in CP_2 occasione della quale veniva dichiarata la contumacia di che nonostante la ritualità CP_2 della notifica non si era costituita in giudizio e udita la richiesta delle Parti di concedere un rinvio di udienza per pendenza trattative, la causa veniva differita al 20 marzo 2025 che veniva celebrata in modalità cartolare.
Con note scritte depositate in sostituzione della predetta udienza, le Parti chiedevano congiuntamente dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese legali, autorizzando il Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio
Provinciale di Piacenza - Territorio - Agenzia delle Entrate a provvedere alla cancellazione della domanda revocatoria trascritta presso detto Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
17.4.2024 ai nn. 5410 R.G. e 4237 R.P. nonché della relativa annotazione in data 19.4.2024 ai nn. 5585 R.G. e 557 R.P., avendo trovato definizione l'esposizione debitoria di nei CP_2 confronti della Banca ricorrente e veniva, pertanto, fissata l'udienza del 10 luglio 2025 per la decisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c..
***
Nel corso del giudizio le Parti costituite hanno dichiarato e documentato che: - Parte_1
ha azionato in via monitoria il credito residuo di euro 114.700,24 vantato nei confronti
[...] della società e del suo fideiussore in forza del decreto ingiuntivo CP_2 Parte_2 ottenuto, intervenendo nelle procedure di pignoramento riunite (Tribunale di Piacenza RGEM
709/2024, 711/2024 e 712/2024) nel frattempo radicate dalla stessa ed aventi ad oggetto Pt_1 le quote di partecipazione sociale nella e nella società Centro Diagnostica Controparte_1
Rocca S.rl., costituite in pegno da - nell'ambito delle procedure riunite RGEM Parte_2
709/2024, 711/2024 e 712/2024, ha presentato istanza di conversione ai sensi Parte_2 dell'art. 495 c.p.c. e con provvedimento in data 7 febbraio 2025, dato atto del regolare versamento dell'importo di € 140.000,00, pari ad oltre un sesto dei crediti precettati e per cui è stato svolto intervento, il Giudice dell'Esecuzione ha ammesso il debitore esecutato
[...]
alla conversione dei beni sottoposti a pignoramento, con termine per il versamento Pt_2 della somma residua di euro 736.122,10 in numero di quarantotto rate mensili di uguale importo da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese a partire dal mese di marzo 2025; - il primo rateo è stato regolarmente corrisposto a mezzo bonifico bancario.
Alla luce di quanto sopra, avendo trovato definizione l'esposizione debitoria di nei CP_2 confronti della Banca, le Parti costituite hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere ed hanno chiesto, congiuntamente, dichiararsi l'estinzione del giudizio a spese legali compensate.
Così ricostruito l'iter processuale, conformemente alla richiesta delle Parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Ed invero, come è noto, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa
"materia" su cui si fonda la controversia.
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti
(rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
Al fine di individuare i presupposti per la corretta ammissibilità dell'istituto anche nel processo civile, la Suprema Corte ha condivisibilmente ritenuto che "la cessazione della materia del contendere, che costituisce il riflesso processuale del venire meno della ragion d'essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, in tanto può essere dichiarata, in quanto i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione revocata in controversia
e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione cennata" (cfr. Cass. 15 marzo 2005, n. 5607).
Ed invero, l'interesse ad agire, sancito dall'art. 100 c.p.c., consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. 20 gennaio 1998,
n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione ed il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce, quale condizione o presupposto processuale dell'azione, un requisito per l'esame del merito della domanda (cfr. Cass. 7 giugno 1999, n. 5593).
Gli eventi idonei a determinare la cessazione della materia del contendere possono essere di natura variegata, tanto di tipo fattuale, quanto discendenti da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti.
A ben vedere, si tratta di ipotesi accumunate dalla circostanza che sia venuto meno l'interesse delle parti medesime ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, in ordine ai quali - anche se enunciati o risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass.. S.U. 18 maggio 2000, n. 368, Cass.,
S.U., 28 settembre 2000, n. 1048, Cass. 25 luglio 2002, n. 10977).
Applicando tali principi al caso di specie, essendo venuto meno l'interesse sostanziale alla decisione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere con espressa autorizzazione al Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Piacenza - Territorio - Agenzia delle Entrate di provvedere alla cancellazione della domanda revocatoria trascritta presso detto Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 17/04/2024 ai nn.
5410 R.G. e 4237 R.P. nonché della relativa annotazione in data 19/04/2024 ai nn. 5585 R.G. e
557 R.P.; cancellazione che verrà effettuata a cura e spese di parte resistente.
***
La materia litigiosa e stata interamente regolata, anche con riferimento alle spese di lite di cui si chiede di dichiarare l'integrale compensazione tra le Parti costituite mentre devono dichiararsi irripetibili le spese della Resistente contumace.
La presente sentenza è dichiarata provvisoriamente esecutiva ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- autorizza il Conservatore del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Ufficio Provinciale di Piacenza - Territorio - Agenzia delle Entrate a provvedere alla cancellazione della domanda revocatoria, trascritta presso detto Servizio di Pubblicità Immobiliare in data
17/04/2024 ai nn. 5410 R.G. e 4237 R.P. nonché della relativa annotazione in data
19/04/2024 ai nn. 5585 R.G. e 557 R.P.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le Parti costituite;
- dichiara irripetibili le spese di lite della Resistente contumace.
Così deciso in Piacenza, 19 luglio 2025
Il Giudice dott.ssa Laura Ventriglia