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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 05/02/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 274/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 05/02/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. BRUNO in sostituzione dell'avv. RAMELLA CINZIA;
per parte convenuta, l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO .
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai relativi scritti
L'avv. BRUNO insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. BIGI richiama la memoria difensiva e le relative conclusioni.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Verbania, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 274/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 274/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.6.1959 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Cinzia Ramella ed elettivamente domiciliata in Novara, via S. Francesco d'Assisi
n. 26, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di
VE OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv.
Franco Pasut, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio
n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice del Lavoro, accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto dell'esponente all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e 508/88 a decorrere dal 1/6/2022, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, o da data meglio vista nonché dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 o da data meglio vista, e condannare l' alla corresponsione degli importi dovuti CP_2 con interessi e rivalutazione. Spese rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento tecnico preventivo dello stato di handicap grave ex art. 3 Legge n. 104/92; NEL MERITO accertare e dichiarare che non versa nelle Parte_1 condizioni di salute per l'invocata prestazione e, per l'effetto, rigettare il ricorso avverso e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte proposte nei CP_1 propri confronti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 18.6.2024 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 cpc,
contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico a Parte_1
seguito dell'espletato accertamento tecnico preventivo (n. 184/2023 R.G.), chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento alla stessa del diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 nonché dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 a decorrere dal 1.6.2022, (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) o da successiva data da accertarsi mediante CTU.
Si costituiva in giudizio l' per contestare la fondatezza del ricorso, CP_2
invocandone il rigetto.
La causa, disposta la rinnovazione della CTU, viene decisa all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Con l'originario ricorso per ATP, aveva domandato Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento nonché dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Il CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, dott. Persona_2
concludeva nel senso che la ricorrente dovesse considerarsi quale invalida
[...]
con totale e permanente inabilità lavorativa, non sussistendo, tuttavia, i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, reputando pertanto corretta la valutazione effettuata in sede amministrativa;
a giudizio del CTU, inoltre, doveva altresì considerarsi quale portatrice di handicap (ex comma 1 art. 3 della legge 104/92), con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992), non sussistendo i requisiti per il riconoscimento della connotazione di gravità (comma 3 art. 3 della legge 104/92), in accordo con il giudizio formulato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL VCO.
Ritualmente contestato il giudizio medico legale formulato in sede di atp, è stata espletata nuova consulenza nel presente giudizio di opposizione.
Il CTU medico-legale nominato, dott.ssa , ha quindi Persona_3
accertato che di anni 65, “è affetta da infermità i cui reverberi Parte_1
invalidanti gravano sullo stesso apparato organo-funzionale. Sussiste infatti una condizione obesità di grado grave e artrosi degenerativa poliarticolare, che concorrono nel determinismo di un quadro di sindrome ipocinetica.
A margine si aggiunge ipoacusia neurosensoriale bilaterale con acufene sinistro.
All'esame obiettivo condotto in corso di operazioni peritali si è apprezzata limitazione funzionale globale alla spalla destra, compatibile con la documentata tendinopatia della cuffia dei rotatori, e limitazione funzionale flessoria ad entrambe le ginocchia, maggiore a sinistra, in esito ad impianto di artroprotesi bilaterale per grave artropatia degenerativa. È descritta inoltre agli esami strumentali, una discopatia protrusiva lombare, cui si correla canale stretto spinale, che ulteriormente avvalora le difficoltà motorie agli arti inferiori. La sunnominata è apparsa in grado di deambulare, seppure per tragitti limitati ed in piano, con l'ausilio di due canadesi. Non sono infine emersi deficit cognitivi di rilievo”.
Secondo la valutazione del CTU, in conseguenza sussistono in capo alla ricorrente
“le condizioni sanitarie di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, trattandosi di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381 D.P.R. 495/1992). Il riconoscimento decorre dalla data dell'intervento di artroprotesi del ginocchio destro, ovvero dal
16/1/2024. Non sussistono invece i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”.
In particolare, quanto al mancato riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 1 della legge n° 18/80 (indennità di accompagnamento), la CTU, anche in risposta alle osservazioni di parte ricorrente che sottolineava in senso opposto la necessità di assistenza continua stante il rischio di cadute, ha ulteriormente precisato: “non
è emersa anamnesticamente alcuna notizia relativa al verificarsi di cadute domestiche o extradomestiche. Nel corso delle visite specialistiche eseguite nel passato non si è mai ravvisata la necessità di sottoporre la ricorrente a valutazioni specifiche, quali la “Scala Tinetti”, volte ad indagare eventuali disturbi dell'equilibrio e/o instabilità alla deambulazione, a conforto del fatto che tali episodi non si sono al momento verificati. All'atto della visita medico-legale la periziata ha deambulato in discreta sicurezza con sue canadesi, seppure lentamente, per brevi tragitti e in ambiente protetto”.
Le risultanze della CTU medico legale svolta nella presente fase di opposizione appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità; il CTU risulta avere esaustivamente risposto anche alle osservazioni delle parti, come sopra richiamato.
In definitiva, deve quindi accertarsi che in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, trattandosi di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381 D.P.R. 495/1992), con decorrenza dal 16.1.2024.
Il ricorso deve essere rigettato, invece, quanto alla domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Visto il parziale accoglimento della domanda e la decorrenza della riconosciuta prestazione (successiva sia alla domanda amministrativa sia anche alla data della visita effettuata dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo), le spese processuali, comprese quelle di ATP, vanno interamente compensate tra parte ricorrente e CP_2
Le spese delle CTU espletate sia in sede di ATP che nella presente fase di merito sono definitivamente poste a carico dell' , come già liquidate con separati CP_2
provvedimenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 274/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa o respinta
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, trattandosi di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381 D.P.R. 495/1992), con decorrenza dal 16.1.2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa interamente le spese del giudizio.
- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU svolta nella presente fase di CP_2
opposizione e le spese di CTU svolta nella fase di ATP.
Verbania, 5.2.2025
Il Giudice Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 05/02/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per il ricorrente, l'avv. BRUNO in sostituzione dell'avv. RAMELLA CINZIA;
per parte convenuta, l'avv. BIGI in sostituzione dell'avv. PASUT FRANCO .
I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai relativi scritti
L'avv. BRUNO insiste per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. BIGI richiama la memoria difensiva e le relative conclusioni.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Verbania, 05/02/2025
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 274/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del
Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 274/2024 R.G. Lav. promossa da:
, (c.f. nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.6.1959 e ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Cinzia Ramella ed elettivamente domiciliata in Novara, via S. Francesco d'Assisi
n. 26, giusta procura in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
(c.f. , in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di
VE OC (VB), in Corso Marconi n. 99, rappresentato e difeso dall'Avv.
Franco Pasut, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio
n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma Persona_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, quale Giudice del Lavoro, accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento del diritto dell'esponente all'indennità di accompagnamento ex lege 18/80 e 508/88 a decorrere dal 1/6/2022, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, o da data meglio vista nonché dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 o da data meglio vista, e condannare l' alla corresponsione degli importi dovuti CP_2 con interessi e rivalutazione. Spese rifuse da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Parte Resistente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito IN VIA PRELIMINARE, dichiarare inammissibile la domanda di accertamento tecnico preventivo dello stato di handicap grave ex art. 3 Legge n. 104/92; NEL MERITO accertare e dichiarare che non versa nelle Parte_1 condizioni di salute per l'invocata prestazione e, per l'effetto, rigettare il ricorso avverso e mandare l' resistente assolto dalle domande tutte proposte nei CP_1 propri confronti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta omettendo l'esposizione dello svolgimento del processo, a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009, salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio.
Con ricorso depositato il 18.6.2024 ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 cpc,
contestando le conclusioni rassegnate dal consulente tecnico a Parte_1
seguito dell'espletato accertamento tecnico preventivo (n. 184/2023 R.G.), chiedeva l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento alla stessa del diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 nonché dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 a decorrere dal 1.6.2022, (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa) o da successiva data da accertarsi mediante CTU.
Si costituiva in giudizio l' per contestare la fondatezza del ricorso, CP_2
invocandone il rigetto.
La causa, disposta la rinnovazione della CTU, viene decisa all'esito della discussione svoltasi all'odierna udienza, mediante la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso può trovare accoglimento nei limiti di seguito precisati.
Con l'originario ricorso per ATP, aveva domandato Parte_1
l'accertamento del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento nonché dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Il CTU nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, dott. Persona_2
concludeva nel senso che la ricorrente dovesse considerarsi quale invalida
[...]
con totale e permanente inabilità lavorativa, non sussistendo, tuttavia, i requisiti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, reputando pertanto corretta la valutazione effettuata in sede amministrativa;
a giudizio del CTU, inoltre, doveva altresì considerarsi quale portatrice di handicap (ex comma 1 art. 3 della legge 104/92), con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (art. 381 del DPR 495/1992), non sussistendo i requisiti per il riconoscimento della connotazione di gravità (comma 3 art. 3 della legge 104/92), in accordo con il giudizio formulato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL VCO.
Ritualmente contestato il giudizio medico legale formulato in sede di atp, è stata espletata nuova consulenza nel presente giudizio di opposizione.
Il CTU medico-legale nominato, dott.ssa , ha quindi Persona_3
accertato che di anni 65, “è affetta da infermità i cui reverberi Parte_1
invalidanti gravano sullo stesso apparato organo-funzionale. Sussiste infatti una condizione obesità di grado grave e artrosi degenerativa poliarticolare, che concorrono nel determinismo di un quadro di sindrome ipocinetica.
A margine si aggiunge ipoacusia neurosensoriale bilaterale con acufene sinistro.
All'esame obiettivo condotto in corso di operazioni peritali si è apprezzata limitazione funzionale globale alla spalla destra, compatibile con la documentata tendinopatia della cuffia dei rotatori, e limitazione funzionale flessoria ad entrambe le ginocchia, maggiore a sinistra, in esito ad impianto di artroprotesi bilaterale per grave artropatia degenerativa. È descritta inoltre agli esami strumentali, una discopatia protrusiva lombare, cui si correla canale stretto spinale, che ulteriormente avvalora le difficoltà motorie agli arti inferiori. La sunnominata è apparsa in grado di deambulare, seppure per tragitti limitati ed in piano, con l'ausilio di due canadesi. Non sono infine emersi deficit cognitivi di rilievo”.
Secondo la valutazione del CTU, in conseguenza sussistono in capo alla ricorrente
“le condizioni sanitarie di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, trattandosi di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381 D.P.R. 495/1992). Il riconoscimento decorre dalla data dell'intervento di artroprotesi del ginocchio destro, ovvero dal
16/1/2024. Non sussistono invece i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.”.
In particolare, quanto al mancato riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 1 della legge n° 18/80 (indennità di accompagnamento), la CTU, anche in risposta alle osservazioni di parte ricorrente che sottolineava in senso opposto la necessità di assistenza continua stante il rischio di cadute, ha ulteriormente precisato: “non
è emersa anamnesticamente alcuna notizia relativa al verificarsi di cadute domestiche o extradomestiche. Nel corso delle visite specialistiche eseguite nel passato non si è mai ravvisata la necessità di sottoporre la ricorrente a valutazioni specifiche, quali la “Scala Tinetti”, volte ad indagare eventuali disturbi dell'equilibrio e/o instabilità alla deambulazione, a conforto del fatto che tali episodi non si sono al momento verificati. All'atto della visita medico-legale la periziata ha deambulato in discreta sicurezza con sue canadesi, seppure lentamente, per brevi tragitti e in ambiente protetto”.
Le risultanze della CTU medico legale svolta nella presente fase di opposizione appaiono pienamente condivisibili, essendo l'espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità; il CTU risulta avere esaustivamente risposto anche alle osservazioni delle parti, come sopra richiamato.
In definitiva, deve quindi accertarsi che in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, trattandosi di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381 D.P.R. 495/1992), con decorrenza dal 16.1.2024.
Il ricorso deve essere rigettato, invece, quanto alla domanda di accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento.
Visto il parziale accoglimento della domanda e la decorrenza della riconosciuta prestazione (successiva sia alla domanda amministrativa sia anche alla data della visita effettuata dal Ctu in sede di accertamento tecnico preventivo), le spese processuali, comprese quelle di ATP, vanno interamente compensate tra parte ricorrente e CP_2
Le spese delle CTU espletate sia in sede di ATP che nella presente fase di merito sono definitivamente poste a carico dell' , come già liquidate con separati CP_2
provvedimenti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 274/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e difesa, disattesa o respinta
- accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente le condizioni sanitarie di cui all'art. 3 co. 3 L. 104/92, trattandosi di soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (ex art. 381 D.P.R. 495/1992), con decorrenza dal 16.1.2024;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa interamente le spese del giudizio.
- pone a definitivo carico dell' le spese di CTU svolta nella presente fase di CP_2
opposizione e le spese di CTU svolta nella fase di ATP.
Verbania, 5.2.2025
Il Giudice Claudio Michelucci