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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 16/12/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1244/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Anna Apolito giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
( , con sede in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Pinciana n. 35, in persona del procuratore speciale, rappresentato dal prof. avv. Mattia Persiani e dagli avv.ti Giovanni Beretta e Stefano Salimbene, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/09/2021 dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla fase amministrativa in seno al procedimento per il riconoscimento della chiesta provvidenza (assegno mensile ai sensi e per gli effetti di cui agli art 5 e 6 Legge 30/12/1991 n.414), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accertare e dichiarare che la capacità di esercizio della professione del ricorrente è ridotta in modo continuativo a meno di un terzo”, fin dal giorno della presentazione della domanda, o in subordine dalla diversa data che venisse accertata in corso di causa, ai fini e per gli effetti di cui agli art 5 e 6
Legge 30/12/1991 n.414 e successive modificazioni e integrazioni, a causa di patologie ed infermità non preesistenti alla data di iscrizione alla cassa.”; 2)
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità, ex agli art 5 e 6 Legge 30/12/1991 n.414 e successive modifiche ed integrazioni, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto;
”; 3)
“Condannare l'
[...]
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MA ,
[...]
Via Pinciana, n.35, a corrispondere le relative provvidenze di legge, da maturazione del diritto a soddisfo, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e accessori, come per legge”;
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la
[...]
Controparte_1 la quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato
[...]
inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta la CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1
stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si premette che oggetto della causa è l'accertamento relativo alla sussistenza
Pag. 2 di 4 del solo requisito sanitario, atteso che parte resistente nulla contesta in ordine al requisito contributivo, comunque oggetto di prova documentale da parte del ricorrente).
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, valutando anche nuova documentazione prodotta in giudizio (attestanti, secondo l'assunto del ricorrente, un significativo peggioramento delle condizioni fisiche del professionista istante), con l'elaborato depositato in data 06/10/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva in remoto accidente cerebrale ischemico in assenza di compromissioni funzionali. Note artrosiche con particolare interessamento del rachide in toto. Diabete mellito tipo II in terapia orale in assenza di complicanze. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno in trattamento con CPAP”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente le condizioni sanitarie proprie per l'ottenimento dei benefici di cui sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 30/12/1991 n° 414 e successive modifiche ed integrazioni, quale ragioniere iscritto alla Controparte_1
a favore dei IO e ER aderendo pertanto alle
[...] CP_1 valutazioni già rese in sede amministrativa.
Orbene, si impone il rigetto della domanda, tanto alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_1 origine da una ponderata ed articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, in ragione della materia trattata e dell'attività difensiva svolta, gli stessi vanno calcolati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto del criterio di cui
Pag. 3 di 4 all'art. 13 comma 2 seconda parte cpc ( v. Cass. n. 23274/2004), secondo il principio del disputatum;
per lo stesso motivo le spese di CTU vanno poste in capo alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) pone le spese di giudizio in capo alla parte ricorrente, spese liquidate in euro
2.697,00 per compensi, il tutto oltre IVA, CA ed accessori;
3) pone le spese relative alla CTU sempre a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1244/2021 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Anna Apolito giusta procura in atti;
ricorrente
E
Controparte_1
( , con sede in
[...] P.IVA_1
Roma, Via Pinciana n. 35, in persona del procuratore speciale, rappresentato dal prof. avv. Mattia Persiani e dagli avv.ti Giovanni Beretta e Stefano Salimbene, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 16/09/2021 dopo aver contestato Parte_1 le risultanze medico-legali emergenti dalla fase amministrativa in seno al procedimento per il riconoscimento della chiesta provvidenza (assegno mensile ai sensi e per gli effetti di cui agli art 5 e 6 Legge 30/12/1991 n.414), chiedeva che il giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: 1) “Accertare e dichiarare che la capacità di esercizio della professione del ricorrente è ridotta in modo continuativo a meno di un terzo”, fin dal giorno della presentazione della domanda, o in subordine dalla diversa data che venisse accertata in corso di causa, ai fini e per gli effetti di cui agli art 5 e 6
Legge 30/12/1991 n.414 e successive modificazioni e integrazioni, a causa di patologie ed infermità non preesistenti alla data di iscrizione alla cassa.”; 2)
“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla pensione di invalidità, ex agli art 5 e 6 Legge 30/12/1991 n.414 e successive modifiche ed integrazioni, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, o, in subordine dalla diversa data da cui si ritenesse insorto il diritto;
”; 3)
“Condannare l'
[...]
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in MA ,
[...]
Via Pinciana, n.35, a corrispondere le relative provvidenze di legge, da maturazione del diritto a soddisfo, oltre ad interessi legali, rivalutazione monetaria e accessori, come per legge”;
Il tutto con vittoria di spese e competenze.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la
[...]
Controparte_1 la quale contrastava il ricorso, chiedendo fosse dichiarato
[...]
inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposta la CTU (dott. ), all'odierna udienza la causa è Persona_1
stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Si premette che oggetto della causa è l'accertamento relativo alla sussistenza
Pag. 2 di 4 del solo requisito sanitario, atteso che parte resistente nulla contesta in ordine al requisito contributivo, comunque oggetto di prova documentale da parte del ricorrente).
Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, valutando anche nuova documentazione prodotta in giudizio (attestanti, secondo l'assunto del ricorrente, un significativo peggioramento delle condizioni fisiche del professionista istante), con l'elaborato depositato in data 06/10/2023, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie: “Sindrome ansiosa depressiva endoreattiva in remoto accidente cerebrale ischemico in assenza di compromissioni funzionali. Note artrosiche con particolare interessamento del rachide in toto. Diabete mellito tipo II in terapia orale in assenza di complicanze. Sindrome delle apnee ostruttive del sonno in trattamento con CPAP”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico non determina in parte ricorrente le condizioni sanitarie proprie per l'ottenimento dei benefici di cui sensi degli articoli 5 e 6 della Legge 30/12/1991 n° 414 e successive modifiche ed integrazioni, quale ragioniere iscritto alla Controparte_1
a favore dei IO e ER aderendo pertanto alle
[...] CP_1 valutazioni già rese in sede amministrativa.
Orbene, si impone il rigetto della domanda, tanto alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare affidamento in quanto traggono Per_1 origine da una ponderata ed articolata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corrette sotto il profilo logico.
D'altro canto, le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Le spese seguono la soccombenza;
quanto ai compensi, in ragione della materia trattata e dell'attività difensiva svolta, gli stessi vanno calcolati in applicazione dei valori minimi di cui allo scaglione di riferimento ( cause di valore da euro 5.200,00 ad euro 26.000,00), tenuto conto del criterio di cui
Pag. 3 di 4 all'art. 13 comma 2 seconda parte cpc ( v. Cass. n. 23274/2004), secondo il principio del disputatum;
per lo stesso motivo le spese di CTU vanno poste in capo alla parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) pone le spese di giudizio in capo alla parte ricorrente, spese liquidate in euro
2.697,00 per compensi, il tutto oltre IVA, CA ed accessori;
3) pone le spese relative alla CTU sempre a carico di parte ricorrente, spese liquidate in euro 270,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott. . Persona_1
Vallo della Lucania, così deciso il 16/12/2025
Il giudice
Dott. Angelo Scarpati
Pag. 4 di 4