Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 13/06/2025, n. 1143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1143 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01143/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 488 del 2025, proposto da Tra.Vel.Mar S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaello Cocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Ranieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
F.LL Grassi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Ugo Torsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio - rigetto parziale formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata dalla ricorrente, in data 09.01.2025, ad oggetto la concessione demaniale marittima rilasciata in favore della Società F.LL Grassi s.r.l.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Positano e di F.Lli Grassi S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone in fatto la ricorrente:
- di essere azienda leader nel settore del trasporto marittimo di passeggeri;
- di aver presentato in data 09.01.2025 al Comune di Positano istanza di accesso agli atti, ex artt. 22 e ss. L n. 241/90 ed art. 5, comma 2, del D.Lgs n. 33/2013, per l’ostensione dei seguenti atti con finalità difensiva:
a) concessione demaniale marittima della società F.LL Grassi s.r.l. rilasciata dal Comune di Positano per l’occupazione di una porzione di area demaniale per l’installazione di un chiosco biglietteria;
b) atti di proroga della suddetta concessione demaniale rilasciati, nel corso degli anni, dall’Ente anche a mediante atti deliberativi di proroga automatica del titolo;
c) autorizzazione di sub - ingresso e/o di sub - affidamento per la gestione dell’attività di biglietteria in favore di soggetti terzi;
- che, esperito il contraddittorio procedimentale con la controinteressata F.LL Grassi s.r.l., il Comune di Positano, in data 06.02.2025 comunicava un diniego parziale dell’istanza con riferimento agli atti sub b) e c), mentre, con riguardo alla concessione demaniale marittima (atto sub a), così disponeva: “ trattandosi nella specie di accesso ad atti pubblici (Concessioni e Autorizzazioni), inseriti in raccolte pubbliche i medesimi trovano diretta ed immediata espressa regolamentazione direttamente nella c.d. Legge sulla Trasparenza (D. Lgs n. 33/2013 e ss.mm.ii.), pertanto, si trasmette in allegato la concessione demaniale marittima n. 12 del 02.04.2003” (avente scadenza al 31 dicembre 2008 e rilasciata alla diversa società “Positano Stella Maris pcc. Soc. Coop. a.r.l.”) ;
- che, pertanto, con nota del 07.02.2025, la Tra.vel.mar. s.r.l. diffidava il Comune a provvedere all’ostensione integrale di tutta la documentazione richiesta con l’istanza di accesso agli atti del 09.01.2025;
- che, calato il silenzio dell’amministrazione civica configurante rigetto parziale, in grave pregiudizio del diritto di difesa della Società ricorrente, la stessa proponeva il presente ricorso volto ad ottenere l’immediata ed integrale esibizione della documentazione, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., per i seguenti motivi di diritto:
I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 3 E 22 E SS. L. N. 241/90 - ART. 5 D. LGS. N. 33/2013) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ) ;
II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 2, 3 E 22 E SS. L. N. 241/90 - ART. 5 D. LGS. N. 33/2013) - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DI ISTRUTTORIA – ARBITRARIETÀ).
Si è costituita in giudizio la società controinteressata FrateLL Grassi s.r.l.
Si è costituito, altresì, il Comune di Positano eccependo l’inammissibilità del gravame proposto e l’infondatezza nel merito.
Con memoria del 23.05.2025, in vista della camera di consiglio, la società controinteressata ha eccepito l’irricevibilità per tardività nonché l’inammissibilità per carenza di interesse.
Nel merito ha chiesto la reiezione del gravame per infondatezza nel merito.
Alla camera di consiglio del 27 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
7. Preliminarmente, il Collegio ritiene che vadano disattese le eccezioni di irricevibilità per tardività e di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e per finalità emulative dell’istanza ostensiva.
Come noto, presupposto dell’accesso documentale è, in prospettiva generale, la sussistenza di un “ interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ” (art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990).
Ai fini del riconoscimento del diritto di accesso, è necessario che il richiedente sia titolare di una situazione giuridicamente tutelata e, collegato a questa, di un interesse diretto, concreto e attuale ad acquisire documenti amministrativi detenuti dall’Amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 dicembre 2019, n. 8904).
Come affermato dalla giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6603 e Consiglio di Stato, Sez. V, 27 dicembre 2019, n. 8829) l’interesse sotteso all’accesso deve connotarsi per essere:
a) diretto, cioè correlato alla sfera individuale e personale del soggetto richiedente, il che esclude una legittimazione generale, indifferenziata ed inqualificata in capo a chiunque;
b) concreto, e quindi specificamente finalizzato, in prospettiva conoscitiva, all’acquisizione di dati ed informazioni rilevanti o anche solo potenzialmente utili nella vita di relazione;
c) attuale, cioè non meramente prospettico od eventuale, il che va apprezzato avendo riguardo all’attitudine dell’auspicata acquisizione informativa o conoscitiva ad incidere, anche in termini di concreta potenzialità, sulle personali scelte esistenziali o relazionali e sulla acquisizione, conservazione o gestione di rilevanti beni della vita;
d) strumentale, avendo riguardo sia, sul piano soggettivo, alla necessaria correlazione con situazioni soggettive meritevoli di protezione alla luce di quanto rileva per l’ordinamento giuridico, sia, sul piano oggettivo, alla specifica connessione con il documento materialmente idoneo a veicolare le informazioni.
Con riferimento al caso di specie, risulta che la ricorrente, operatore economico attivo nel settore dei collegamenti marittimi, nel tempo sia stata mossa dall’interesse ad ottenere, al pari della controinteressata, un proprio punto per l’emissione di biglietteria, oggetto di potere concessorio intestato al Comune di Positano.
Ciò pone la ricorrente e la controinteressata in una posizione di concorrenza e fa sì che la stessa rimanga esposta alle conseguenze della eventuale non corretta assegnazione dello spazio da adibire a chiosco biglietteria, oggetto di concessioni demaniali (e connesse proroghe) con conseguente sussistenza dell’interesse richiesto dalla norma ai fini del riconoscimento del diritto di accesso (cfr. TAR Lombardia – Milano, Sez. III, 19 marzo 2024, n. 821).
Infatti l’interesse della ricorrente si rivela diretto, per l’identità del settore di attività imprenditoriale svolta dalla ricorrente e dalla controinteressata (collegamenti marittimi) e con riferimento agli stessi servizi collegati all’attività principale (servizio biglietteria), rivolti pertanto alla medesima clientela.
L’interesse alla conoscenza si rivela, inoltre, concreto e attuale, in quanto gli atti da acquisire risultano rilevanti nel contesto di una valutazione necessaria ai fini della gestione dei propri interessi da eventualmente tutelare anche in via stragiudiziale, a nulla rilevando che si sia cristaLLzzato il diniego di concessione di spazi demaniali ( id est manufatti) ad oggi non assegnati, opposto in precedenza dall’amministrazione resistente alla società ricorrente.
Occorre inoltre considerare che tale documentazione è detenuta dall'Amministrazione comunale a cui è stata correttamente indirizzata all'istanza, della quale non si ravvisa la ritenuta finalità meramente esplorativa, essendo stati adeguatamente illustrati gli scopi difensivi sottesi.
Per consolidata giurisprudenza “ il diniego di accesso agli atti può essere, infatti, legittimamente opposto ogni qualvolta l'istanza risulti generica, sia sotto il profilo dei documenti richiesti, sia sotto quello del labile interesse all'ostensione. L'accesso agli atti, infatti, deve avere ad oggetto una specifica documentazione in possesso del detentore dei documenti, indicata in modo sufficientemente preciso e circoscritto e non può riguardare un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto, e soprattutto la pertinenza rispetto alla condizione della richiedente, assumendo altrimenti l'istanza un sostanziale carattere di natura meramente esplorativa, inammissibile ex art. 24, comma 3, L. n. 241/1990 ” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 5 febbraio 2024, n. 1139).
Nel caso di specie, invece, l’istanza di accesso individua in maniera circoscritta e precisa la documentazione richiesta, connessa (come già evidenziato) a una situazione giuridica soggettiva preesistente alla domanda e ad un individuato interesse ostensivo nonché a una altrettanto ben delineata vicenda amministrativa e procedimentale.
Rileva ancora, ad ulteriormente connotare la fattispecie in esame, che l’operatore economico controinteressato, F.LL Grassi s.r.l., in sede procedimentale, non abbia palesato alcun valido motivo ostativo per ragioni di riservatezza, risultando generici e non comprovati gli addotti rischi di divulgazione di informazioni sensibili e strategiche (vd. nota di opposizione all’istanza di accesso del 22.01.2025).
8. In conclusione, l’azione proposta dalla ricorrente è fondata e pertanto va accolta, con conseguente annullamento del silenzio-diniego impugnato e affermazione del diritto della medesima ricorrente all’accesso ai documenti dei quali è stata richiesta l’ostensione e che non sono stati ostesi dall'Amministrazione ovvero ai documenti di cui alle lettere b) e c) dell’istanza.
Il Comune di Positano dovrà quindi consentire l’accesso ai suddetti atti entro il termine di trenta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, mediante esame ed estrazione di copia della predetta documentazione.
I profili di peculiarità della controversia, evidenziati in motivazione, rendono equa l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti al netto del contributo unificato da porre a carico dell’amministrazione soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie e, per l’effetto, dichiara il diritto della ricorrente all’accesso ai documenti indicati in motivazione, nei termini pure ivi indicati.
Spese compensate.
Condanna il Comune di Positano al rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO