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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/04/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2997/2022 promosso
Da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34 presso lo studio degli
Avv.ti Rosaria Pollarà e Agostino Sansone che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
1 Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: disoccupazione agricola
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Il ricorrente con ricorso depositato in data 17.10.2022, Parte_1
conveniva in giudizio l' esponendo di avere presentato in data 01/02/2021 CP_1
domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 e relativi ANF,
essendo in possesso dei requisiti contributivi di legge.
Rilevava che la domanda era stata accolta parzialmente, come da comunicazione dell'01.06.2021 per 77 giornate lavorative, non risultando accreditate in favore del ricorrente le ulteriori 25 giornate per l'attività prestata nei mesi di novembre e dicembre 2020 e che era rimasto senza alcun esito il ricorso proposto al Comitato Provinciale in data 11.04.2022.
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1
pag. 2 disoccupazione agricola per l'anno 2020 per la differenza dovuta di giorni 25,
oltre interessi legali.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
All'udienza del 25.03.2024 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo
83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come esposto nelle note di trattazione scritta del 20.03.2024, con comunicazione del 31.03.2023 l' resistente ha provveduto al riconoscimento delle ulteriori CP_2
25 giornate lavorative prestate dal ricorrente nell'anno 2020 accreditandole,
come si evince dall'estratto conto previdenziale al 30.10.2023 versato in atti, nel quale figurano tutte le 102 giornate lavorative prestate dal ricorrente (77 già
riconosciute e pagate + 25 non pagate).
Alla luce del suddetto riconoscimento l'unico motivo addotto dall per il CP_1
rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 e per gli assegni familiari appare illegittimo.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione il ricorrente reclama il pagamento della indennità di disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2020, per le ulteriori 25 giornate lavorative prestate nell'anno 2020 inizialmente non riconosciute, che, invece, nell'estratto pag. 3 contributivo per il periodo 01.01.2020/31.12.2020 al 30.10.2023 figurano CP_1
tutte (102 giornate).
Tale precisazione si impone perché la pronuncia di accoglimento oggi resa sulla domanda formulata dal ricorrente e relativa alla indennità di disoccupazione agricola anno 2020 non implica alcun accertamento del rapporto di lavoro agricolo sottostante la predetta domanda, rapporto che, come abbiamo anticipato, non è stato posto in discussione dall' CP_1
Nella specie, pertanto, l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola consegue unicamente al riconoscimento da parte dell' in data 31.03.2023 CP_1
delle ulteriori 25 giornate lavorative prestate dal ricorrente nell'anno 2020 con relativo accredito e non all'accertamento della effettiva esistenza dei rapporti di lavoro agricolo denunciati per il predetto anno.
Ciò premesso il ricorrente ha dato prova documentale delle 102 giornate lavorative prestate nell'anno 2020 e, pertanto, ha diritto al pagamento della differenza dovuta di giorni 25 nella misura di legge, oltre interessi legali.
Pertanto, non essendo posta in discussione dall' l'attività di lavoratore CP_1
agricolo denunciata per il predetto anno, la domanda, per come proposta, va pienamente accolta.
In definitiva l' deve essere condannato al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della disoccupazione agricola per l'anno 2020 per la differenza pag. 4 dovuta di giorni 25, oltre gli accessori come per legge;
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo del mancato pagamento.
Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- condanna l' al pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2020 CP_1
per la differenza dovuta di giorni 25, oltre gli accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Rosaria Pollarà
e Agostino Sansone.
Così deciso in Termini Imerese in data 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
pag. 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
In funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Cusenza, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile R.G.N. 2997/2022 promosso
Da
, C.F. , elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio n. 34 presso lo studio degli
Avv.ti Rosaria Pollarà e Agostino Sansone che lo rappresentano e difendono per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma, Via
1 Ciro il Grande n. 21
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: disoccupazione agricola
CONCLUSIONI
Parte ricorrente conclude come da note a trattazione scritta cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
L'art. 45 co. 17 della L. 18/6/2009 n. 69, entrata in vigore il 4/7/2009, ha sostituito il n. 4) dell'art. 132 co. 2 c.p.c., prevedendo che la sentenza debba contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, mentre non è più necessaria l'esposizione dello svolgimento del processo.
Il ricorrente con ricorso depositato in data 17.10.2022, Parte_1
conveniva in giudizio l' esponendo di avere presentato in data 01/02/2021 CP_1
domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2020 e relativi ANF,
essendo in possesso dei requisiti contributivi di legge.
Rilevava che la domanda era stata accolta parzialmente, come da comunicazione dell'01.06.2021 per 77 giornate lavorative, non risultando accreditate in favore del ricorrente le ulteriori 25 giornate per l'attività prestata nei mesi di novembre e dicembre 2020 e che era rimasto senza alcun esito il ricorso proposto al Comitato Provinciale in data 11.04.2022.
Concludeva chiedendo la condanna dell' al pagamento dell'indennità di CP_1
pag. 2 disoccupazione agricola per l'anno 2020 per la differenza dovuta di giorni 25,
oltre interessi legali.
L' regolarmente citato in giudizio non si è costituito ed in questa sede se ne CP_1
dichiara la contumacia.
All'udienza del 25.03.2024 celebratasi secondo le modalità previste dall'articolo
83 del D.L. 17/03/2020 n. 18, comma 7, lett. h) è stata posta in decisione.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Come esposto nelle note di trattazione scritta del 20.03.2024, con comunicazione del 31.03.2023 l' resistente ha provveduto al riconoscimento delle ulteriori CP_2
25 giornate lavorative prestate dal ricorrente nell'anno 2020 accreditandole,
come si evince dall'estratto conto previdenziale al 30.10.2023 versato in atti, nel quale figurano tutte le 102 giornate lavorative prestate dal ricorrente (77 già
riconosciute e pagate + 25 non pagate).
Alla luce del suddetto riconoscimento l'unico motivo addotto dall per il CP_1
rigetto della domanda relativa all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2020 e per gli assegni familiari appare illegittimo.
Come anticipato nella parte narrativa della presente decisione il ricorrente reclama il pagamento della indennità di disoccupazione agricola e degli assegni nucleo familiare per l'anno 2020, per le ulteriori 25 giornate lavorative prestate nell'anno 2020 inizialmente non riconosciute, che, invece, nell'estratto pag. 3 contributivo per il periodo 01.01.2020/31.12.2020 al 30.10.2023 figurano CP_1
tutte (102 giornate).
Tale precisazione si impone perché la pronuncia di accoglimento oggi resa sulla domanda formulata dal ricorrente e relativa alla indennità di disoccupazione agricola anno 2020 non implica alcun accertamento del rapporto di lavoro agricolo sottostante la predetta domanda, rapporto che, come abbiamo anticipato, non è stato posto in discussione dall' CP_1
Nella specie, pertanto, l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola consegue unicamente al riconoscimento da parte dell' in data 31.03.2023 CP_1
delle ulteriori 25 giornate lavorative prestate dal ricorrente nell'anno 2020 con relativo accredito e non all'accertamento della effettiva esistenza dei rapporti di lavoro agricolo denunciati per il predetto anno.
Ciò premesso il ricorrente ha dato prova documentale delle 102 giornate lavorative prestate nell'anno 2020 e, pertanto, ha diritto al pagamento della differenza dovuta di giorni 25 nella misura di legge, oltre interessi legali.
Pertanto, non essendo posta in discussione dall' l'attività di lavoratore CP_1
agricolo denunciata per il predetto anno, la domanda, per come proposta, va pienamente accolta.
In definitiva l' deve essere condannato al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della disoccupazione agricola per l'anno 2020 per la differenza pag. 4 dovuta di giorni 25, oltre gli accessori come per legge;
In mancanza della costituzione dell' non si hanno ulteriori notizie circa il CP_1
motivo del mancato pagamento.
Questo è sufficiente all'accoglimento della domanda.
Le considerazioni innanzi svolte assorbono tutte le ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente in contestazione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' e si liquidano come in CP_1
dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori antistatari,
PQM
Il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
- condanna l' al pagamento della disoccupazione agricola per l'anno 2020 CP_1
per la differenza dovuta di giorni 25, oltre gli accessori come per legge;
- condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si CP_1
liquidano in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari Avv.ti Rosaria Pollarà
e Agostino Sansone.
Così deciso in Termini Imerese in data 16 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Cusenza
pag. 5 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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