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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1571/2023
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg.1571/2023, promossa da: in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Pt_1 difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bari ed elettivamente domiciliata in via Melo n. 97;
appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Patrizia Daleno ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bari n. 4499/23 pubblicata in data
9.11.2023 e notificata in data 4.12.2023;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
14.1.2025.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 14.12.2023, l' Parte_2 impugnava la sentenza n. 4499/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data
[...]
9.11.2023 e notificata in data 4.12.2023, esponendo:
- che, con ricorso depositato in data 15.6.2020, non notificato al difensore erariale,
[...]
proponeva opposizione avverso la delibera n. 391 del 29 aprile 2020, con la CP_1 quale l' aveva irrogato nei suoi confronti, ai sensi Parte_2 dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, perché, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione del per l'Area di Parte_3 pagina 1 di 5 (per brevità , aveva omesso di adottare, nei termini Controparte_2 CP_3 previsti di legge, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) per il triennio 2019-2021;
- che, a sostegno dell'opposizione, deduceva: 1) inesattezza, genericità, incompletezza ed arbitrarietà della delibera impugnata, insufficienza dei fatti contestati;
2) la carenza di responsabilità di esso opponente, che era stato nominato il 13.09.2019 quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI e, in data 10.01.2020,
l'Autorità opposta aveva notificato l'avvio del procedimento sanzionatorio;
- che il Tribunale di Bari aveva rilevato che il procedimento notificatorio si era regolarmente compiuto e che l' era rimasta contumace;
nel merito, aveva Pt_1 accolto il ricorso e annullato la delibera n. 391 del 29 aprile 2020 dell' Parte_2
nei confronti del notificata
[...] Parte_4 al ricorrente in data 20.05.2020, condannandola al pagamento delle spese di lite;
- che la sentenza era nulla per violazione del principio del contraddittorio e, in particolare, dell'art. 101 c.p.c., posto che l'atto introduttivo del giudizio non era mai stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato di Bari ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e 11 R.D.
30.10.1933 n. 1611, essendo, invece, stato irritualmente notificato direttamente presso l' , in persona del legale rappresentate in carica p.t., Parte_2 nonostante quest'ultima godesse del patrocinio esclusivo ed organico dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 1611/1933;
- che l' godeva del patrocinio esclusivo ed organico dell'Avvocatura dello Stato, Pt_1 per cui le spettavano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della
Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 43 del medesimo R.D., che riguardava la difesa di enti diversi dallo Stato;
tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità della notificazione del ricorso introduttivo con conseguente nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 101 c.p.c. e applicazione dell'art. 354 c.p.c.
Si costituiva l'Avv. , il quale evidenziava che la notifica del ricorso (e del CP_1 decreto di fissazione di udienza) era stato effettuato – su ordine del Giudice – direttamente dalla cancelleria all' e che non vi era una rappresentanza generale Pt_1 della stessa Autorità da parte dell'Avvocatura dello Stato, tant'è che, in base al protocollo di intesa tra l' e l'Avvocatura dello Stato, le parti dovevano individuare in via Pt_1
pagina 2 di 5 preventiva e generale i casi in cui l'Avvocatura ne avrebbe assunto la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 14.1.2025 con termine per note sino a 10 gg. prima e sino a 5 per repliche.
Diritto.
Con un solo motivo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1, 6 e 11, per avere il Tribunale ritenuto regolare la notifica del ricorso effettuata presso la sede dell'Autorità, ove invece la notifica avrebbe dovuto essere fatta presso l'Avvocatura dello Stato, che ha il patrocinio obbligatorio ed esclusivo per le amministrazioni statali.
Il motivo è fondato.
Deve preliminarmente richiamarsi il disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, secondo cui "la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle
Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato".
L'art. 144 c.p.c., prevede anche che "per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli Uffici della Avvocatura dello Stato".
Il dettato delle disposizioni richiamate evidenzia come non solo per le amministrazioni statali, ma anche per quelle che siano organizzate autonomamente, e tra esse certamente le autorità indipendenti come l' il patrocinio legale sia riservato Pt_1 all'avvocatura dello Stato, presso la quale devono quindi essere dirette le notificazioni degli atti giudiziari.
La Suprema Corte, in fattispecie relativa ad altra amministrazione autonoma statale, ha avuto modo di chiarire che "nei confronti dell'Amministrazione Controparte_4 di Stato, trattandosi di Amministrazione Autonoma statale per la quale è previsto il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie in cui sia parte, si applica il regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari di cui al R.D. n. 1611 del
1933, art. 11, comma 2, che devono essere eseguite presso l'Ufficio dell'Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza;
tale disciplina non muta se l'Amministrazione
pagina 3 di 5 sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, poichè la domiciliazione è CP_4 prevista dalla legge e spiega efficacia in tutti i gradi di giudizio, indipendentemente dalla scelta discrezionale dell'Amministrazione di costituirsi, o meno, in giudizio" (Cass.n.
15415/2017).
Ha anche precisato che "ogni atto finalizzato alla introduzione di un giudizio nei confronti di una Amministrazione dello Stato, e ogni successivo atto giudiziale indirizzato ad una
Amministrazione dello Stato che debba essere notificato in pendenza di giudizio, deve essere notificato alla Avvocatura dello Stato, senza che possa operarsi una distinzione a seconda che la parte si sia costituita nel giudizio pendente o sia rimasta contumace, senza che la mancata applicazione della disciplina della contumacia alle Amministrazioni dello Stato possa costituire una violazione del principio di uguaglianza, atteso che
l'Avvocatura dello Stato è l'organo al quale è istituzionalmente affidata la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, e pertanto la cognizione diretta dell'atto da parte dell'Amministrazione non potrebbe assicurarle una miglior difesa rispetto a quella che
l'Avvocatura dello Stato le appresta con continuità ed in riferimento a tutte le questioni in cui essa è coinvolta"(v. Cass. n. 7315/2004).
I principi esposti evidenziano la necessaria notifica di ogni atto giudiziario riguardante amministrazioni, anche autonome, statali, presso l'Avvocatura dello Stato e la conseguente nullità di notifiche effettuate direttamente presso l'Amministrazione o l'Ente.
In conseguenza della dichiarata nullità della notifica, devono rimettersi le parti al primo giudice, ai sensi del disposto dell'art. 354 c.p.c.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che l'errore non è dipeso dall'opponente in primo grado, ma dalla cancelleria sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Bari n. 4499/23 pubblicata in data 9.11.2023 e notificata in data 4.12.2023 così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza per nullità della notifica;
- per l'effetto, rimette la causa al primo Giudice;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 14.1.2025.
pagina 4 di 5 Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
pagina 5 di 5
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione Prima CIVILE
La Corte di Appello di Bari, prima sezione civile, raccolta in camera di consiglio, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Maria Mitola - Presidente
Dott. Alessandra Piliego - Consigliere
Dott. Gaetano Labianca - Consigliere rel./est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al nr. Rg.1571/2023, promossa da: in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Pt_1 difesa dall'Avvocatura dello Stato di Bari ed elettivamente domiciliata in via Melo n. 97;
appellante - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Patrizia Daleno ed CP_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio;
- appellata -
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bari n. 4499/23 pubblicata in data
9.11.2023 e notificata in data 4.12.2023;
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza cartolare del
14.1.2025.
Fatto.
Con ricorso in appello depositato in data 14.12.2023, l' Parte_2 impugnava la sentenza n. 4499/2023 emessa dal Tribunale di Bari in data
[...]
9.11.2023 e notificata in data 4.12.2023, esponendo:
- che, con ricorso depositato in data 15.6.2020, non notificato al difensore erariale,
[...]
proponeva opposizione avverso la delibera n. 391 del 29 aprile 2020, con la CP_1 quale l' aveva irrogato nei suoi confronti, ai sensi Parte_2 dell'art. 19, comma 5, del D.L. n. 90/2014, la sanzione pecuniaria di € 1.000,00, perché, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione del per l'Area di Parte_3 pagina 1 di 5 (per brevità , aveva omesso di adottare, nei termini Controparte_2 CP_3 previsti di legge, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) per il triennio 2019-2021;
- che, a sostegno dell'opposizione, deduceva: 1) inesattezza, genericità, incompletezza ed arbitrarietà della delibera impugnata, insufficienza dei fatti contestati;
2) la carenza di responsabilità di esso opponente, che era stato nominato il 13.09.2019 quale componente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ASI e, in data 10.01.2020,
l'Autorità opposta aveva notificato l'avvio del procedimento sanzionatorio;
- che il Tribunale di Bari aveva rilevato che il procedimento notificatorio si era regolarmente compiuto e che l' era rimasta contumace;
nel merito, aveva Pt_1 accolto il ricorso e annullato la delibera n. 391 del 29 aprile 2020 dell' Parte_2
nei confronti del notificata
[...] Parte_4 al ricorrente in data 20.05.2020, condannandola al pagamento delle spese di lite;
- che la sentenza era nulla per violazione del principio del contraddittorio e, in particolare, dell'art. 101 c.p.c., posto che l'atto introduttivo del giudizio non era mai stato notificato presso l'Avvocatura dello Stato di Bari ai sensi dell'art. 25 c.p.c. e 11 R.D.
30.10.1933 n. 1611, essendo, invece, stato irritualmente notificato direttamente presso l' , in persona del legale rappresentate in carica p.t., Parte_2 nonostante quest'ultima godesse del patrocinio esclusivo ed organico dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1 del R.D. 1611/1933;
- che l' godeva del patrocinio esclusivo ed organico dell'Avvocatura dello Stato, Pt_1 per cui le spettavano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della
Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 1, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, restando esclusa l'applicabilità dell'art. 43 del medesimo R.D., che riguardava la difesa di enti diversi dallo Stato;
tanto premesso, chiedeva dichiararsi la nullità della notificazione del ricorso introduttivo con conseguente nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 101 c.p.c. e applicazione dell'art. 354 c.p.c.
Si costituiva l'Avv. , il quale evidenziava che la notifica del ricorso (e del CP_1 decreto di fissazione di udienza) era stato effettuato – su ordine del Giudice – direttamente dalla cancelleria all' e che non vi era una rappresentanza generale Pt_1 della stessa Autorità da parte dell'Avvocatura dello Stato, tant'è che, in base al protocollo di intesa tra l' e l'Avvocatura dello Stato, le parti dovevano individuare in via Pt_1
pagina 2 di 5 preventiva e generale i casi in cui l'Avvocatura ne avrebbe assunto la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza.
Tanto premesso, chiedeva dichiararsi inammissibile e/o infondato l'appello, con conferma della sentenza di primo grado.
Senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza del 14.1.2025 con termine per note sino a 10 gg. prima e sino a 5 per repliche.
Diritto.
Con un solo motivo, viene denunciata la violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, artt. 1, 6 e 11, per avere il Tribunale ritenuto regolare la notifica del ricorso effettuata presso la sede dell'Autorità, ove invece la notifica avrebbe dovuto essere fatta presso l'Avvocatura dello Stato, che ha il patrocinio obbligatorio ed esclusivo per le amministrazioni statali.
Il motivo è fondato.
Deve preliminarmente richiamarsi il disposto del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 1, secondo cui "la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle
Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato".
L'art. 144 c.p.c., prevede anche che "per le Amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli Uffici della Avvocatura dello Stato".
Il dettato delle disposizioni richiamate evidenzia come non solo per le amministrazioni statali, ma anche per quelle che siano organizzate autonomamente, e tra esse certamente le autorità indipendenti come l' il patrocinio legale sia riservato Pt_1 all'avvocatura dello Stato, presso la quale devono quindi essere dirette le notificazioni degli atti giudiziari.
La Suprema Corte, in fattispecie relativa ad altra amministrazione autonoma statale, ha avuto modo di chiarire che "nei confronti dell'Amministrazione Controparte_4 di Stato, trattandosi di Amministrazione Autonoma statale per la quale è previsto il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato nelle controversie in cui sia parte, si applica il regime speciale delle notifiche degli atti giudiziari di cui al R.D. n. 1611 del
1933, art. 11, comma 2, che devono essere eseguite presso l'Ufficio dell'Avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha emesso la sentenza;
tale disciplina non muta se l'Amministrazione
pagina 3 di 5 sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado, poichè la domiciliazione è CP_4 prevista dalla legge e spiega efficacia in tutti i gradi di giudizio, indipendentemente dalla scelta discrezionale dell'Amministrazione di costituirsi, o meno, in giudizio" (Cass.n.
15415/2017).
Ha anche precisato che "ogni atto finalizzato alla introduzione di un giudizio nei confronti di una Amministrazione dello Stato, e ogni successivo atto giudiziale indirizzato ad una
Amministrazione dello Stato che debba essere notificato in pendenza di giudizio, deve essere notificato alla Avvocatura dello Stato, senza che possa operarsi una distinzione a seconda che la parte si sia costituita nel giudizio pendente o sia rimasta contumace, senza che la mancata applicazione della disciplina della contumacia alle Amministrazioni dello Stato possa costituire una violazione del principio di uguaglianza, atteso che
l'Avvocatura dello Stato è l'organo al quale è istituzionalmente affidata la difesa in giudizio delle Amministrazioni statali, e pertanto la cognizione diretta dell'atto da parte dell'Amministrazione non potrebbe assicurarle una miglior difesa rispetto a quella che
l'Avvocatura dello Stato le appresta con continuità ed in riferimento a tutte le questioni in cui essa è coinvolta"(v. Cass. n. 7315/2004).
I principi esposti evidenziano la necessaria notifica di ogni atto giudiziario riguardante amministrazioni, anche autonome, statali, presso l'Avvocatura dello Stato e la conseguente nullità di notifiche effettuate direttamente presso l'Amministrazione o l'Ente.
In conseguenza della dichiarata nullità della notifica, devono rimettersi le parti al primo giudice, ai sensi del disposto dell'art. 354 c.p.c.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto che l'errore non è dipeso dall'opponente in primo grado, ma dalla cancelleria sussistono giusti motivi per compensarle integralmente.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso ogni diverso motivo, istanza o deduzione, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza del Pt_1
Tribunale di Bari n. 4499/23 pubblicata in data 9.11.2023 e notificata in data 4.12.2023 così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza per nullità della notifica;
- per l'effetto, rimette la causa al primo Giudice;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bari in data 14.1.2025.
pagina 4 di 5 Il Consigliere est.
Dr. Gaetano Labianca
Il Presidente
Dr.ssa Maria Mitola
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