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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5145 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. AN NI, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 11298/2019, avente ad oggetto: risarcimento del danno
derivante da cose in custodia, vertente
TRA
, c.f. rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NN GR ed elettivamente domiciliata in Battipaglia (Sa) presso lo Studio
del predetto difensore, giusta procura in calce alla citazione;
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Ernesta Iorio e dall'avv. Carla Concilio, con domicilio presso gli
Uffici dell'avvocatura comunale in Piazza Aldo Moro n.1;
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione e decisione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
il esponendo che: Controparte_1
• il giorno 05.07.2019 verso le ore 20:30 circa in Battipaglia (Sa) nel mentre camminava lungo la piazzetta antistante il Santuario S. Maria della Speranza
rovinava al suolo dopo aver messo il piede in fallo sulla pavimentazione dissestata e rialzata ivi esistente;
• la sconnessione era non segnalata tantomeno visibile, come da reperti fotografici rilevati nell'immediatezza del fatto, ed era coperta da fogliame e carte varie per la festa patronale in corso;
• a seguito della caduta riportava lesioni personali per “frattura composta rotula
sx” giusto referto del locale Pronto Soccorso;
• vano era stato il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, anche mediante invito alla negoziazione assistita, rimasto senza esito;
• evidente era la responsabilità del quale custode del Controparte_1
tratto di strada ex art. 2051 c.c..
1.1. Insisteva, pertanto, previo accertamento di responsabilità, per la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni per lesioni alla persona e rimborso delle spese mediche documentate, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento al soddisfo e vittoria di spese e competenze professionali, con diretta attribuzione al difensore antistatario.
2. Integrato il contraddittorio si costituiva il chiedendo il Controparte_1
rigetto delle avverse domande per infondatezza.
2.1. Deduceva che non era stato possibile individuare il luogo preciso del sinistro e che, in ogni caso, ben avrebbe potuto l'attrice accorgersi dell'ostacolo evitando il
2 danno anche in considerazione della zona – notevolmente trafficata – e della buona visibilità.
2.2. Insisteva, pertanto, per la declaratoria di responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del danno o, quantomeno, della sussistenza di un concorso di colpa alla stessa ascrivibile.
3. Alla prima udienza venivano concessi i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prove testimoniali e CTU medico-legale.
4. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale il Tribunale
la tratteneva in decisione.
***
5. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità del
[...]
nella sua qualità di custode della strada. CP_1
5.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla
3 concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
5.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato la giurisprudenza ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida
del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote),
è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del
trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su
quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee
a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo
occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024,
n.11140).
5.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La
giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare
4 il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa,
mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
(Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
5.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
5.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex
multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la
Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della
ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri
il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla
dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del
5 danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450
del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
5.6 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico (art. 1227, co.2,
c.c.) mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023,
n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere –
secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima concretizzatesi in una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale
6 del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile
con l'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).
6. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da Pt_1
è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
[...]
7. In via preliminare, è pacifica la custodia e, per l'effetto, la legittimazione passiva in capo al , alla luce del principio di non contestazione nonché Controparte_1
della documentazione versata in atti.
8. Con riferimento alla dinamica del sinistro, deve ritenersi provato – alla stregua dell'espletata istruttoria – che la sera del 5.07.2019 in , l'attrice nel mentre CP_1
camminava lungo la piazzetta antistante il Santuario S. Maria della Speranza rovinava al suolo a causa della pavimentazione dissestata e rialzata ivi esistente.
8.1 In tal senso informano le lineari dichiarazioni, non smentite da alcun elemento contrario, rese dal teste all'udienza dell'11.11.2021, indifferente, Tes_1
presente al momento della caduta della sig.ra . Il Tribunale ritiene genuine le Pt_1
dichiarazioni rilasciate dallo stesso, della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare.
8.2. Egli ha premesso di aver assistito al fatto, così descrivendo l'accaduto: “Ero
presente al momento del sinistro. Mi sembra che fossero i primi di luglio del 2019 e
siccome c'era la festa “della Speranza” ci trovavamo di fronte la chiesa della
Speranza, nella piazzetta, e c'era diversa gente sui luoghi. Ricordo che eravamo io e
la mia compagna che seguivamo l'attrice. Erano circa le 20.30, ad un certo punto ho
visto cade improvvisamente l'attrice in avanti e l'abbiamo soccorsa, e lamentava
dolore alla gamba sinistra che già era gonfia. Ricordo che dove era il luogo della
caduta vi era un alberello con un marciapiede e un rialzo che non era segnalato.
Riconosco i luoghi dove si verificò il sinistro che sono riprodotti nelle foto allegate
7 alla produzione di parte attrice, è visibile la disconnessione vicino all'albero di cui
ho parlato. L'area era comunque pulita. Ricordo che dopo la caduta abbiamo
chiamato i parenti della signora per aiutarla ed è arrivata anche l'autombulanza.
Successivamente ci siamo allontanati. La mia compagna dopo ha chiesto informazioni
su come stesse l'attrice e le è stato riferito che la stessa era stata ricoverata a causa
della caduta”.
Anche la teste escussa all'udienza del 16.02.2022, ha Testimone_2
confermato di aver visto l'attrice cadere precisando: “Quando mi sono avvicinata ho
visto che nel luogo della caduta vi era un rialzamento della pavimentazione della
piazza in quanto lì è presente un albero. Riconosco nelle produzioni di parte attrice i
luoghi di cui ho parlato. In esse è visibile proprio il rialzamento di cui ho riferito in
precedenza...”.
9. Nel caso di specie, dunque, è provato che:
a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un rialzo rispetto al manto stradale;
b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza del dislivello, in sostanza, l'attrice non sarebbe rovinata al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
8 9.1 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita;
anzi, la responsabilità non può
che gravare in capo al che non ha rimosso né segnalato l'ostacolo pericoloso. CP_1
L' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di CP_2
manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei pedoni, soprattutto in periodo festivo, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
10. Ciò posto, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attrice un'esclusiva responsabilità, può di certo ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co 1.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227,
I co. Va, infatti, evidenziato che il fatto è successo nel pieno di una festività e nei pressi di un alberello comunque presente vicino al marciapiedi, la cui area si presentava pulita, come riferito dal teste Tes_1
Circostanze che avrebbero dovuto indurre l'attrice a maggiore prudenza;
il che porta a ritenere che effettivamente la stessa sia incorsa nel pericolo anche per sua disattenzione.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità
- affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità ( Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene,
ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in
9 rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, di cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento possa interrompere il nesso causale (Cass. Ord. n. 9315/2019; Cass. ord. n. 4178/2020).
Si ritiene che la condotta della danneggiata, nella specie, tenuto conto della conformazione dei luoghi, delle condizioni di tempo di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 30% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
11. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attrice abbia riportato una frattura di rotula sinistra e un trauma contusivo della spalla destra (cfr. documentazione medica e conclusioni della CTU a firma del dott. ). Persona_1
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
11.1. È possibile ritenersi accertate a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal CTU, che si ritiene di condividere, nei seguenti termini:
“• 30 (trenta) giorni di temporanea totale, relativi alla prognosi di P.S.
• 30 (trenta) giorni di temporanea parziale al 50%, relativa al periodo riabilitativo;
10 • 40 (quaranta) giorni di temporanea parziale al 25% quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale;
danno biologico permanente con un tasso del 5%
(cinque per cento)”.
12. Venendo alla quantificazione del danno si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d. “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139
c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
13. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 84 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.094,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.325,00
11 Totale generale: € 11.419,00
13.1. All'importo così calcolato non può essere applicato né l'incremento per sofferenza soggettiva (già incluso nel suo valore “base” del sistema punto) né
l'ulteriore personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie,
stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né
provati danni ulteriori, a fronte della prova rigorosa che la giurisprudenza richiede
(Cfr. Cass. civ. n. 6444/2023). Si ricorda, infatti, sul punto, che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, che per sua natura intrinseca costituisce componente del danno biologico stesso. (Cfr. Cass. Civ., S.U., n.
26972/08).
14. Non risultano documentate spese mediche da rimborsare e il CTU ha chiarito che non sono prevedibili spese future.
15. In conclusione, in accoglimento della domanda di il Parte_1 [...]
, tenuto conto del concorso di colpa al 30% gravante sull'attrice, è CP_1
condannato al pagamento della somma di € 7.993,30 (11.419,00 – 3.425,70) in favore della predetta attrice.
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data della caduta ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità
sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
16. Sulle spese di lite, si osserva che, atteso l'esito complessivo della controversia,
vanno poste a carico del , in applicazione del principio della Controparte_1
12 soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, stante le attività espletate sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste definitivamente e per intero a carico del . Controparte_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, come da dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1. accerta che la caduta in oggetto si è verificata per responsabilità del
[...]
con un concorso di colpa dell'attrice al 30%; CP_1
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 7.993,30 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
3. condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 2.800,00 a titolo di onorari,
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto,
definitivamente e per intero a carico del;
Controparte_1
5. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. NN
GR, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 16.12.2025
Il giudice
AN NI
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
In persona del Giudice dott. AN NI, all'esito dell'udienza di discussione ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 11298/2019, avente ad oggetto: risarcimento del danno
derivante da cose in custodia, vertente
TRA
, c.f. rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NN GR ed elettivamente domiciliata in Battipaglia (Sa) presso lo Studio
del predetto difensore, giusta procura in calce alla citazione;
ATTRICE
E
, c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Ernesta Iorio e dall'avv. Carla Concilio, con domicilio presso gli
Uffici dell'avvocatura comunale in Piazza Aldo Moro n.1;
CONVENUTO
Conclusioni: come da verbale dell'udienza di discussione e decisione del 10.12.2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
il esponendo che: Controparte_1
• il giorno 05.07.2019 verso le ore 20:30 circa in Battipaglia (Sa) nel mentre camminava lungo la piazzetta antistante il Santuario S. Maria della Speranza
rovinava al suolo dopo aver messo il piede in fallo sulla pavimentazione dissestata e rialzata ivi esistente;
• la sconnessione era non segnalata tantomeno visibile, come da reperti fotografici rilevati nell'immediatezza del fatto, ed era coperta da fogliame e carte varie per la festa patronale in corso;
• a seguito della caduta riportava lesioni personali per “frattura composta rotula
sx” giusto referto del locale Pronto Soccorso;
• vano era stato il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia, anche mediante invito alla negoziazione assistita, rimasto senza esito;
• evidente era la responsabilità del quale custode del Controparte_1
tratto di strada ex art. 2051 c.c..
1.1. Insisteva, pertanto, previo accertamento di responsabilità, per la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni per lesioni alla persona e rimborso delle spese mediche documentate, nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dì dell'evento al soddisfo e vittoria di spese e competenze professionali, con diretta attribuzione al difensore antistatario.
2. Integrato il contraddittorio si costituiva il chiedendo il Controparte_1
rigetto delle avverse domande per infondatezza.
2.1. Deduceva che non era stato possibile individuare il luogo preciso del sinistro e che, in ogni caso, ben avrebbe potuto l'attrice accorgersi dell'ostacolo evitando il
2 danno anche in considerazione della zona – notevolmente trafficata – e della buona visibilità.
2.2. Insisteva, pertanto, per la declaratoria di responsabilità esclusiva dell'attrice nella causazione del danno o, quantomeno, della sussistenza di un concorso di colpa alla stessa ascrivibile.
3. Alla prima udienza venivano concessi i termini per le memorie ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. e la causa veniva istruita mediante produzioni documentali,
prove testimoniali e CTU medico-legale.
4. Completata l'istruttoria, la causa veniva assegnata allo scrivente magistrato in servizio a far data dal 22.01.2024 e rinviata per discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 10.12.2025, all'esito della quale il Tribunale
la tratteneva in decisione.
***
5. In via preliminare ed in punto di diritto sulla qualificazione della domanda, occorre evidenziare che l'azione è stata correttamente inquadrata ai sensi dell'art. 2051 c.c.,
atteso il riferimento espresso fatto dall'attore alla responsabilità del
[...]
nella sua qualità di custode della strada. CP_1
5.1. Quanto alla responsabilità degli enti proprietari della strada, è ormai consolidato e pacifico l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cass. civ., sez.
III, n. 13/05/2024, n.12988), che ammette la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.
delle pubbliche amministrazioni per danni connessi alla manutenzione delle strade. Il
presupposto di operatività della fattispecie si ravvisa nella relazione di fatto tra un soggetto e la cosa, che si traduce nel potere effettivo di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa:
pertanto, l'esonero da responsabilità richiede una prova rigorosa in ordine alla
3 concreta ed effettiva impossibilità di esercitare sul bene la “signoria di fatto sulla cosa”, da valutare con particolare e determinante riguardo alla natura e alla posizione dell'area teatro del sinistro. In subordine, qualora non sia applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 c.c., in quanto resti accertata in concreto l'impossibilità dell'effettiva custodia sul bene demaniale, l'ente pubblico risponde dei danni subiti dall'utente in forza delle regole generali di cui all'art. 2043 c.c.
5.2. In punto di onere della prova in capo al danneggiato la giurisprudenza ha ribadito quanto già consolidato ossia che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa.
Sul punto, si legge: “il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti in
conseguenza di una caduta avvenuta, mentre circolava sulla pubblica via alla guida
del proprio ciclomotore” (ma il principio è estensibile ad ogni veicolo a due ruote),
è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con
la cosa in custodia, non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del
trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su
quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la
responsabilità ex art. 2051 cod. civ., la prova di aver adottato tutte le misure idonee
a prevenire che il bene demaniale presentasse, per l'utente, una situazione di pericolo
occulto“ (Cass. civ. sez. III, 08/07/2024, n. 18518, Cass. civ., sez. III, 24/04/2024,
n.11140).
5.3. Come noto, il criterio di imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo e determina un'inversione dell'onere della prova. La
giurisprudenza ha ribadito, sulla scorta di quanto già consolidato con la pronuncia delle Sezioni Unite, che a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare
4 il fatto, la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa,
mentre incombe sul custode la prova liberatoria della sussistenza del caso fortuito.
(Cass. civ. n. 18518/2024; Cass. civ., n. 14228/2023; Cass. sez. un. n. 20943/2022).
5.4. Ai fini della prova liberatoria che quest'ultimo deve fornire per sottrarsi alla propria responsabilità occorre distinguere tra la situazione di pericolo connessa alla struttura ed alla conformazione della strada e delle sue pertinenze e quella dovuta ad una repentina e imprevedibile alterazione dello stato della cosa, poiché solo in quest'ultima ipotesi può configurarsi il caso fortuito, in particolare quando l'evento dannoso si sia verificato prima che il medesimo ente proprietario abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo espletata con diligenza per tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile condizione di pericolo determinatasi.
5.5. È infatti consolidato l'orientamento in forza del quale la PA deve dimostrare che l'evento è stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero che l'evento stesso ha esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (ex
multis cft. Cass. civ. sez. III, 24 aprile 2024, n. 11140). Ancor più di recente, la
Suprema Corte ha argomentato precisando che "la responsabilità ex art. 2051 c.c.,
per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della
ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri
il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla
dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o
concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del
5 danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo" (Cass. civ., sez. III, ord. n. 8450
del 31/03/2025).
Più in generale, si ricorda che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare
“dovrà avere ad oggetto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un
atto (del danneggiato o del terzo), che si pone esso stesso in relazione causale con
l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'art. 41, co.2, c.p., come causa
esclusiva di tale evento.” (cfr. Cass. civ., sez. III, n. 26142/2023).
5.6 L'esistenza di un comportamento colposo dell'utente danneggiato esclude la responsabilità della pubblica amministrazione solo qualora si concretizzi in un comportamento idoneo ad interrompere del tutto il nesso eziologico (art. 1227, co.2,
c.c.) mentre in caso contrario esso integra un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227,
co.1, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante, in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso, valutabile dal giudice alla stregua degli elementi processuali acquisiti (cfr. Cass. civ., sez., III, 20/07/2023,
n.21675).
Sul punto, la giurisprudenza è giunta ad un approdo – che si ritiene di condividere –
secondo il quale non risulta applicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa della vittima concretizzatesi in una mera disattenzione o distrazione, richiedendosi, per l'integrazione del fortuito, che detta condotta presenti anche caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità tali da interrompere il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, così da degradare la condizione della cosa al rango di mera occasione dell'evento di danno. (cfr. Cass. civ.,
sez. III, 19 dicembre 2022, n. 37057), con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento stesso sul danno. A tal proposito, si legga: “della rilevanza causale
6 del fatto del danneggiato è la colpa, intesa come oggettiva inosservanza del
comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile
con l'ordinaria diligenza” (Cfr. Cass. civ., sez. III, n. 18518 del 2024).
6. Applicando i principi richiamati al caso di specie, la domanda proposta da Pt_1
è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
[...]
7. In via preliminare, è pacifica la custodia e, per l'effetto, la legittimazione passiva in capo al , alla luce del principio di non contestazione nonché Controparte_1
della documentazione versata in atti.
8. Con riferimento alla dinamica del sinistro, deve ritenersi provato – alla stregua dell'espletata istruttoria – che la sera del 5.07.2019 in , l'attrice nel mentre CP_1
camminava lungo la piazzetta antistante il Santuario S. Maria della Speranza rovinava al suolo a causa della pavimentazione dissestata e rialzata ivi esistente.
8.1 In tal senso informano le lineari dichiarazioni, non smentite da alcun elemento contrario, rese dal teste all'udienza dell'11.11.2021, indifferente, Tes_1
presente al momento della caduta della sig.ra . Il Tribunale ritiene genuine le Pt_1
dichiarazioni rilasciate dallo stesso, della cui attendibilità non c'è motivo di dubitare.
8.2. Egli ha premesso di aver assistito al fatto, così descrivendo l'accaduto: “Ero
presente al momento del sinistro. Mi sembra che fossero i primi di luglio del 2019 e
siccome c'era la festa “della Speranza” ci trovavamo di fronte la chiesa della
Speranza, nella piazzetta, e c'era diversa gente sui luoghi. Ricordo che eravamo io e
la mia compagna che seguivamo l'attrice. Erano circa le 20.30, ad un certo punto ho
visto cade improvvisamente l'attrice in avanti e l'abbiamo soccorsa, e lamentava
dolore alla gamba sinistra che già era gonfia. Ricordo che dove era il luogo della
caduta vi era un alberello con un marciapiede e un rialzo che non era segnalato.
Riconosco i luoghi dove si verificò il sinistro che sono riprodotti nelle foto allegate
7 alla produzione di parte attrice, è visibile la disconnessione vicino all'albero di cui
ho parlato. L'area era comunque pulita. Ricordo che dopo la caduta abbiamo
chiamato i parenti della signora per aiutarla ed è arrivata anche l'autombulanza.
Successivamente ci siamo allontanati. La mia compagna dopo ha chiesto informazioni
su come stesse l'attrice e le è stato riferito che la stessa era stata ricoverata a causa
della caduta”.
Anche la teste escussa all'udienza del 16.02.2022, ha Testimone_2
confermato di aver visto l'attrice cadere precisando: “Quando mi sono avvicinata ho
visto che nel luogo della caduta vi era un rialzamento della pavimentazione della
piazza in quanto lì è presente un albero. Riconosco nelle produzioni di parte attrice i
luoghi di cui ho parlato. In esse è visibile proprio il rialzamento di cui ho riferito in
precedenza...”.
9. Nel caso di specie, dunque, è provato che:
a) sussiste un oggettivo dinamismo intrinseco della cosa, di fatto conseguente alla presenza di un rialzo rispetto al manto stradale;
b) sussiste il nesso causale tra il dinamismo della cosa e l'evento dannoso, atteso che ove il custode avesse sostituito la sua attività omissiva con un'azione positiva concreta l'evento dannoso – in forza di un giudizio prognostico altamente attendibile – non si sarebbe verificato (in assenza del dislivello, in sostanza, l'attrice non sarebbe rovinata al suolo).
La detta presunzione potrebbe essere esclusa soltanto se l'ente convenuto dimostrasse di avere posto in essere tutta la normale attività di vigilanza e manutenzione, esigibile in relazione alla specificità della cosa (così provando in via presuntiva che la situazione pericolosa si è originata in modo assolutamente imprevedibile ed inevitabile e, dunque, per caso fortuito).
8 9.1 Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita;
anzi, la responsabilità non può
che gravare in capo al che non ha rimosso né segnalato l'ostacolo pericoloso. CP_1
L' convenuto - lungi dall'aver posto in essere la normale dovuta attività di CP_2
manutenzione - è rimasto inerte pur di fronte all'evidente stato di precarietà della strada: a maggior ragione trattandosi pacificamente di un luogo di frequente passaggio da parte dei pedoni, soprattutto in periodo festivo, che avrebbe dovuto presentare i caratteri della transitabilità senza insidie.
10. Ciò posto, attese le circostanze con cui è avvenuta la caduta, sebbene non possa ascriversi all'attrice un'esclusiva responsabilità, può di certo ravvisarsi un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 co 1.
Deve ritenersi, infatti, che alla produzione del fatto abbia concorso la condotta della danneggiata, cui è imputabile una disattenzione idonea ad essere valutata ex art. 1227,
I co. Va, infatti, evidenziato che il fatto è successo nel pieno di una festività e nei pressi di un alberello comunque presente vicino al marciapiedi, la cui area si presentava pulita, come riferito dal teste Tes_1
Circostanze che avrebbero dovuto indurre l'attrice a maggiore prudenza;
il che porta a ritenere che effettivamente la stessa sia incorsa nel pericolo anche per sua disattenzione.
In proposito appare opportuno il richiamo al generale principio di autoresponsabilità
- affermato dalla Corte Costituzionale proprio in materia di insidie stradali - per il quale gli utenti dei beni sia pubblici che privati hanno un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario di tali beni, al fine appunto di salvaguardare la propria incolumità ( Corte Costituzionale 156/99); tale onere di attenzione non si esaurisce in quello dell'utilizzo normale e conforme alla destinazione dei singoli bene,
ma comporta anche il dovere di prestare particolare attenzione nell'uso degli stessi, in
9 rapporto alle caratteristiche intrinseche di ciascuno di essi ed al rischio specifico che l'utilizzo di ciascun bene comporta.
Quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, di cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento impudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento possa interrompere il nesso causale (Cass. Ord. n. 9315/2019; Cass. ord. n. 4178/2020).
Si ritiene che la condotta della danneggiata, nella specie, tenuto conto della conformazione dei luoghi, delle condizioni di tempo di cui si è dato conto, abbia inciso nella misura del 30% nel verificarsi del danno, il cui risarcimento deve dunque essere proporzionalmente ridotto.
11. Sul danno non patrimoniale ritiene, poi, il giudicante che può ritenersi provato il nesso causale tra la caduta ed il danno e che l'attrice abbia riportato una frattura di rotula sinistra e un trauma contusivo della spalla destra (cfr. documentazione medica e conclusioni della CTU a firma del dott. ). Persona_1
Tanto può dirsi alla stregua della documentazione esibita e della espletata consulenza tecnica medica d'ufficio, condivisibile in quanto scientificamente elaborata e frutto dell'attenta disamina della documentazione medica a seguito di esame del periziato.
11.1. È possibile ritenersi accertate a titolo di danno non patrimoniale le seguenti poste, quantificate dal CTU, che si ritiene di condividere, nei seguenti termini:
“• 30 (trenta) giorni di temporanea totale, relativi alla prognosi di P.S.
• 30 (trenta) giorni di temporanea parziale al 50%, relativa al periodo riabilitativo;
10 • 40 (quaranta) giorni di temporanea parziale al 25% quale sintesi del più lungo periodo utile al recupero funzionale;
danno biologico permanente con un tasso del 5%
(cinque per cento)”.
12. Venendo alla quantificazione del danno si precisa che nel caso di specie, seppur trattandosi di lesioni c.d. “micropermanenti” (fino al 9%), per la liquidazione dello stesso non si applicano le tabelle indicate nel d.lgs. n. 209/2005, fonte normativa destinata a trovare applicazione unicamente nei casi di "danni alla persona derivanti
da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti" ex art. 139
c.a.p.), come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
32373/2023 ma il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque liquidato applicando le Tabelle di Milano, come da ultimo aggiornate nell'anno 2024.
13. Il danno non patrimoniale da invalidità permanente va dunque così liquidato:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età della danneggiata alla data del sinistro 84 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 40
Danno non patrimoniale risarcibile € 5.094,00
Invalidità temporanea totale € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.150,00
Totale danno biologico temporaneo € 6.325,00
11 Totale generale: € 11.419,00
13.1. All'importo così calcolato non può essere applicato né l'incremento per sofferenza soggettiva (già incluso nel suo valore “base” del sistema punto) né
l'ulteriore personalizzazione delle voci di danno, in aumento rispetto alle ordinarie,
stante l'inesistenza dei presupposti per un incremento, non risultando allegati né
provati danni ulteriori, a fronte della prova rigorosa che la giurisprudenza richiede
(Cfr. Cass. civ. n. 6444/2023). Si ricorda, infatti, sul punto, che le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ricomprendono e liquidano congiuntamente al biologico anche il c.d. danno morale soggettivo, ossia le sofferenze psichiche, la sofferenza morale determinata dal non poter fare quelle attività, la frazione c.d. morale del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, che per sua natura intrinseca costituisce componente del danno biologico stesso. (Cfr. Cass. Civ., S.U., n.
26972/08).
14. Non risultano documentate spese mediche da rimborsare e il CTU ha chiarito che non sono prevedibili spese future.
15. In conclusione, in accoglimento della domanda di il Parte_1 [...]
, tenuto conto del concorso di colpa al 30% gravante sull'attrice, è CP_1
condannato al pagamento della somma di € 7.993,30 (11.419,00 – 3.425,70) in favore della predetta attrice.
Tale somma, espressa all'attualità, va devalutata alla data della caduta ed anno per anno rivalutata secondo gli indici Istat;
sull'importo come determinato all'attualità
sono successivamente dovuti gli ulteriori interessi legali, dalla pubblicazione della presente pronuncia e fino al soddisfo.
16. Sulle spese di lite, si osserva che, atteso l'esito complessivo della controversia,
vanno poste a carico del , in applicazione del principio della Controparte_1
12 soccombenza, determinate secondo il DM 55/14, calcolate in base ai valori compresi tra minimi e medi, stante le attività espletate sulla base dello scaglione corrispondente all'importo di cui al decisum come in concreto liquidato.
Parimenti, le spese di consulenza, come liquidate in corso di causa con separato decreto, vanno poste definitivamente e per intero a carico del . Controparte_1
Va disposta, infine, l'attribuzione delle predette spese di lite al procuratore di parte attrice, come da dichiarazione di antistatarietà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da disattesa ogni diversa e/o ulteriore istanza così provvede: Parte_1
1. accerta che la caduta in oggetto si è verificata per responsabilità del
[...]
con un concorso di colpa dell'attrice al 30%; CP_1
2. per l'effetto, condanna il , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_1
pagamento in favore di della somma complessiva di € 7.993,30 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione come indicati in motivazione;
3. condanna il , in persona del Sindaco p.t., alla rifusione delle Controparte_1
spese processuali in favore di parte attrice, che liquida in € 2.800,00 a titolo di onorari,
oltre al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
4. pone le spese di CTU, come liquidate in corso di causa con separato decreto,
definitivamente e per intero a carico del;
Controparte_1
5. dispone la distrazione delle predette spese di lite in favore dell'Avv. NN
GR, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Salerno, in data 16.12.2025
Il giudice
AN NI
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