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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5496 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57930/2019
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai seguenti Magistrati
Dott. Roberto Parziale Presidente
Dott. Daniela D'Auria Giudice
Dott. Lucia De Bernardin Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 57930/2019
PROMOSSA DA
AVV. (C.F: , rapp.ta e difesa ex se ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 86 c.p.c.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Guglielmo Frigenti (Cod. Fisc. ). C.F._2
CONVENUTA
E CON LA PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO MINISTERO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di querela incidentale di falso sollevata nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa R.G. n. 65310/2017 dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
l'odierna attrice ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la falsità della contestazione resa dall'ausiliare del traffico, nel verbale di accertamento n. 22170511353 elevato in Testimone_1 data 25 luglio 2017 nei termini di cui appresso: “il giorno 25 luglio 2017 alle ore 15:18 in CP_1
Viale Giulio Cesare fronte 61, il conducente del veicolo Autovettura Smart fortwo targa DZ742WD sostava senza esporre il titolo di pagamento”.
Pagina 1 Con ordinanza del 20 giugno 2019 il Giudice di Pace di ha sospeso il giudizio innanzi CP_1
indicato al fine di consentirne la riassunzione dinanzi a codesto Tribunale limitatamente alla proposizione della querela incidentale di falso.
L'odierna attrice si è costituita con comparsa di riassunzione datata 18.9.2019 deducendo in sintesi:
i) Che il contenuto del verbale di accertamento n. 22170511353 elevato dall'ausiliario del traffico, in data 25 luglio 2017 non sarebbe corrispondente al vero, atteso Testimone_1
che nella data della presunta infrazione la querelante aveva apposto in bella vista sul cruscotto della propria autovettura il voucher parking mensile relativo al mese di luglio
2017 che ne consentiva il parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce blu senza limite di orario;
ii) Che la circostanza di cui sopra era stata confermata in sede di prova testimoniale resa nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di dall'Avv. Anna Rita Fera, passeggera della CP_1
autovettura al momento della presunta infrazione, la quale ha attestato la regolare esibizione dell'originale del voucher mensile sul cruscotto del veicolo di cui trattasi nella data e nell'ora della contestazione;
iii) Che nell'ambito del medesimo giudizio R.G. 65310/2017 incardinato dalla querelante, si era costituita producendo copia dell'avviso di accertamento in questione CP_1 sul quale risulta apposta dall'ausiliario del traffico la dicitura: “espone fotocopia abbonamento mensile” (RECTIUS: Fot. ABB M543125); iv) che chiamato a fornire chiarimenti dinanzi al Giudice di Pace di ha Testimone_1 CP_1
attestato che sul cruscotto del veicolo sarebbe stata esposta la semplice fotocopia del parking voucher relativa al mese di luglio 2017 in luogo dell'originale e che sul titolo non era indicato il numero di targa della vettura;
v) Che le contestazioni elevate dall'ausiliario del traffico, non sarebbero investite di fede pubblica, in quanto nominato ai sensi dell'art. 17 comma 133 (e non 132) della L.
127/1997 quale incaricato di un pubblico servizio (e non quale pubblico ufficiale) e che tuttavia la querela di falso si era resa necessaria stante l'espressa indicazione nell'avviso di accertamento di cui trattasi della nomina del medesimo ausiliario con ordinanza sindacale n. 7 del 8.10.2010 ai sensi della L. 127 del 15.05.97 art. 17 comma 132 e L. 488/99 art. 68;
La comparsa in riassunzione dinanzi al Tribunale così conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati nel surriportato atto di querela incidentale di falso, la falsità della seguente attestazione”(il giorno 25 luglio 2017 alle ore
15:18 in Viale Giulio Cesare 61 il conducente del veicolo Autovettura Smart fortwo targa CP_1
Pagina 2 DZ742WD) sostava senza esporre il titolo di pagamento” contenuta nel verbale di accertamento di violazione n. 22170511353 elevato in data 25.07.2017 dall'agente accertatore, Testimone_1 impugnato nel giudizio pendente dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di dott.ssa Pozzuoli, CP_1
R.G. n. 65310/2017. Il tutto con vittoria di spese, compensi del presente giudizio, oltre spese generali, C.A. e I.V.A.”.
si è costituita deducendo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva sulla base della circostanza per cui “l'Amministrazione capitolina non è il soggetto nei cui confronti l'azione doveva essere esercitata, essendo, in realtà, tale ruolo rivestito dall'ausiliare che ha redatto il verbale per cui è causa”. Testimone_1
La convenuta ha altresì eccepito il difetto di interesse ad agire della attrice ai sensi dell'art. 100 c.p.c. tenuto conto dell'assenza dei presupposti previsti dagli artt. 221-227 c.p.c. ai fini della proponibilità della querela di falso, posto che, secondo la prospettazione di parte, tale strumento non potrebbe estendersi alla veridicità delle dichiarazioni ovvero al contenuto del documento, in quanto contestabili con qualsiasi mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso.
Da ultimo, nel merito parte convenuta ha eccepito in ogni caso l'infondatezza delle domande avversarie alla luce delle risultanze della prova testimoniale resa da nel giudizio Testimone_1
dinanzi al Giudice di Pace di il quale ha attestato come nella vettura di proprietà della attrice CP_1 fosse esposta una semplice fotocopia dell'abbonamento mensile priva della indicazione della targa dello stesso veicolo.
La comparsa di Roma capitale così conclude: “in via preliminare: 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del 2) dichiarare la domanda inammissibile e/o CP_2
improponibile per difetto di interesse ad agire;
nel merito: 3) rigettare la domanda proposta perché totalmente infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 3.2.2020: i. parte attrice ha chiesto che fosse ordinata a la CP_1 produzione in giudizio dell'originale del verbale di accertamento e al contempo ha richiesto l'accertamento che il redattore del verbale in questione fosse stato nominato con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 17 della legge 127 del 1997 ii. Parte convenuta nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta ha insistito per la inammissibilità della istanza relativa alla produzione dell'ordinanza sindacale di cui sopra;
iii. Il Giudicante ha ordinato a
[...]
l'esibizione del verbale di accertamento originale n. 22170511353, successivamente CP_1
depositato dalla difesa del convenuto.
Alla udienza del 29.10.2021 parte attrice ha insistito per la acquisizione da parte della cancelleria del fascicolo avente R.G. n. 65310/2017 dinanzi al Giudice di Pace e all'esito il
Pagina 3 Giudicante ritenendo sufficiente la dichiarazione di proposizione di querela di falso presente in atti in copia conforme ha ammesso prova testimoniale sui capitoli da 1 a 4 formulati da parte attrice, rinviando per tale incombente alla successiva udienza del 25.2.2022.
Alla predetta udienza del 25.2.2022 ha reso prova per testimoni l'Avv. Anna Rita Fera, testimone di parte attrice, sui capitoli di prova di seguito indicati:
“1. Vero che il giorno 25 luglio 2017 la vettura Smart Fortwo targata DZ742WD di proprietà della sig.ra veniva dalla stessa parcheggiata alle ore 15:10 in Parte_1
viale Giulio Cesare fronte 61 e nella immediatezza di tale manovra, prima di scendere dalla macchina, la stessa apponeva in bella vista sul cruscotto del predetto mezzo il parking voucher valido per l'intero mese di luglio 2017 in originale”;
“2. Vero che il parking voucher con l'indicazione “Luglio 2017”, il giorno 25 luglio ore
15:10 veniva preso dal cassettino presente nella vettura di fronte al passeggero dall'avv. Anna Rita
Fera e da quest'ultima consegnato all'Avv. che lo apponeva sul Parte_1 cruscotto della vettura in modo visibile”;
“3. Vero che il parking voucher datato Luglio 2017 era in originale”;
“4. Vero che nel parking voucher datato Luglio 2017 vi era l'indicazione del numero di targa DZ742WD inserito nell'apposito spazio con un pennarello nero”;
La testimone di parte attrice ha così riferito relativamente ai capitoli di prova ammessi:
“ : “Nelle circostanze di tempo e di luogo che mi si leggono io ero nella macchina Tes_2 dell'attrice e stavamo cercando un parcheggio per recarci nel suo studio dove avevamo un appuntamento. Eravamo in ritardo e controllavo l'orario sul telefonino. Ricordo che verso le 15:10 abbiamo trovato parcheggio in viale Giulio Cesare, poco prima dell'incrocio con via Damiata.
Una volta parcheggiato, io ho preso il voucher dal cassetto del cruscotto e la mia collega l'ha posizionato sul cruscotto. Ricordo che si trattava di un voucher dell'ATAC con indicazione del mese e della targa;
riconosco la conformità dello stesso all'originale che viene esibito da parte attrice. In particolare ricordo che il voucher aveva una riga marrone nella parte superava e sembrava che all'estremità ci fosse una freccia”. “A.D.R.: “abbiamo percorso la corsia laterale posta alla destra con direzione Lungotevere;
rispetto a questa corsa abbiamo parcheggiato sulla sinistra, di fronte ad un palazzo di cui ora non ricordo il civico, viaggiavamo su una Smart di colore nero”. “A.D.R.: “è capitato altre volte che sono andata in macchina con la mia collega, ma
è stata la prima volta che abbiamo parcheggiato in viale Giulio Cesare;
di solito mi reco con miei mezzi allo studio della collega. Ricordo che sul voucher era apposto un numero di targa scritto a mano con pennarello, ma non ho verificato nell'occasione la sua corrispondenza a quella dell'autovettura”.
Pagina 4 Nel merito, quanto alla eccezione preliminare formulata da parte convenuta in ordine al presunto difetto di legittimazione passiva della stessa, si osserva come per giurisprudenza consolidata: “la querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione” (si cfr., tra le altre, Cass. Civ. sent. n. 330/1967 e Cass. Civ. sent. n. 223/1967). E ancora “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità”
(si cfr. Cass. Civ. sent. n. 19281/2019).
Nel caso in esame, è evidente come non sussista il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla parte convenuta avendo correttamente la querelante citato in giudizio in via esclusiva il soggetto che intende servirsi del documento impugnato, ossia proprio in luogo del semplice CP_1 redattore dell'avviso di accertamento, il tutto in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Tale eccezione deve essere pertanto respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione formulata da parte convenuta relativamente al presunto difetto di interesse ad agire della querelante ex art. 100 c.p.c. sul presupposto per cui, secondo la prospettazione di parte convenuta, le dichiarazioni rese dall'ausiliario del traffico nell'avviso di accertamento non dovrebbero essere provate mediante la querela di falso, bensì mediante la semplice prova contraria nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa.
In argomento i Giudici di merito hanno chiarito che: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (si cfr. Sent. Tribunale
Roma sez. XIII, 28/12/2020, n.18597). Di nuovo “….. è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo
Pagina 5 svolgersi dei fatti” (si cfr. Sent. Tribunale Teramo sez. I, 02/02/2022, n.75).
Nella fattispecie la querela di falso avanzata ha ad oggetto proprio la presunta alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti per avere l'ausiliario contestato fatti, ossia l'assenza del voucher mensile o in ogni caso la presenza di una fotocopia, in difformità ai reali accadimenti avvenuti in propria presenza, la cui prova, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, è riservata proprio allo strumento processuale di cui all'art. 221 c.p.c. invocato dalla querelante.
Fermo quanto sopra in ordine agli aspetti processuali, venendo al merito del presente giudizio si osserva come a sostegno della propria domanda parte attrice abbia: i. prodotto in giudizio il parking voucher relativo alla mensilità di Luglio 2017; ii. richiamato le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dall'Avv. Anna Rita Fera a sostegno della esibizione del predetto titolo sul cruscotto della vettura di proprietà della attrice al momento della contestazione.
D'altra parte, l'agente accertatore ha confermato in sede di chiarimenti dinanzi al Testimone_1
Giudice di Pace, a sostegno delle tesi di parte convenuta, come: “la macchina di proprietà della querelante sostasse in sosta a pagamento esponendo una fotocopia dell'abbonamento mensile”, in conformità a quanto risulta indicato nel verbale di accertamento in questione prodotto in originale dalla difesa di CP_1
Ora, si ritiene che il quadro probatorio fornito da parte querelante non sia idoneo a fornire la piena dimostrazione della falsità delle dichiarazioni rese dall'agente accertatore nell'avviso di accertamento in questione.
La circostanza per cui la parte attrice abbia effettivamente acquistato il voucher mensile relativo al mese di luglio 2017 non è di per sé idonea a provare che il titolo fosse esibito in originale proprio al tempo dell'accertamento e che le dichiarazioni rese dal verbalizzante siano quindi false.
Né si ritengono sufficientemente attendibili, e in ogni caso idonee a superare quanto attestato da un incaricato di pubblico servizio, le dichiarazioni rese dalla testimone di parte attrice, Avv. Fera, la quale verosimilmente potrebbe aver estratto dal cassetto del cruscotto la semplice fotocopia del titolo in luogo dell'originale.
Inoltre, non è dato comprendere, e né in ogni caso sono state provate, le motivazioni per cui l'ausiliare del traffico, avrebbe dovuto verbalizzare fatti accaduti in propria presenza in difformità ai reali accadimenti.
La querela di falso proposta va quindi rigettata perché non provata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
RIGETTA la domanda;
Pagina 6 NA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 662,00 per onorari, oltre accessori come per legge nonché rimborso forfettario 15%;
NA parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di euro 20 ai sensi dell'articolo 226 cpc.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lucia De Bernardin dott. Roberto Parziale
Pagina 7
TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Collegio composto dai seguenti Magistrati
Dott. Roberto Parziale Presidente
Dott. Daniela D'Auria Giudice
Dott. Lucia De Bernardin Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 57930/2019
PROMOSSA DA
AVV. (C.F: , rapp.ta e difesa ex se ai Parte_1 C.F._1 sensi dell'art. 86 c.p.c.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Guglielmo Frigenti (Cod. Fisc. ). C.F._2
CONVENUTA
E CON LA PARTECIPAZIONE DEL
PUBBLICO MINISTERO
CONCISA ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di querela incidentale di falso sollevata nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa R.G. n. 65310/2017 dinanzi al Giudice di Pace di CP_1
l'odierna attrice ha chiesto che fosse accertata e dichiarata la falsità della contestazione resa dall'ausiliare del traffico, nel verbale di accertamento n. 22170511353 elevato in Testimone_1 data 25 luglio 2017 nei termini di cui appresso: “il giorno 25 luglio 2017 alle ore 15:18 in CP_1
Viale Giulio Cesare fronte 61, il conducente del veicolo Autovettura Smart fortwo targa DZ742WD sostava senza esporre il titolo di pagamento”.
Pagina 1 Con ordinanza del 20 giugno 2019 il Giudice di Pace di ha sospeso il giudizio innanzi CP_1
indicato al fine di consentirne la riassunzione dinanzi a codesto Tribunale limitatamente alla proposizione della querela incidentale di falso.
L'odierna attrice si è costituita con comparsa di riassunzione datata 18.9.2019 deducendo in sintesi:
i) Che il contenuto del verbale di accertamento n. 22170511353 elevato dall'ausiliario del traffico, in data 25 luglio 2017 non sarebbe corrispondente al vero, atteso Testimone_1
che nella data della presunta infrazione la querelante aveva apposto in bella vista sul cruscotto della propria autovettura il voucher parking mensile relativo al mese di luglio
2017 che ne consentiva il parcheggio nelle aree delimitate dalle strisce blu senza limite di orario;
ii) Che la circostanza di cui sopra era stata confermata in sede di prova testimoniale resa nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace di dall'Avv. Anna Rita Fera, passeggera della CP_1
autovettura al momento della presunta infrazione, la quale ha attestato la regolare esibizione dell'originale del voucher mensile sul cruscotto del veicolo di cui trattasi nella data e nell'ora della contestazione;
iii) Che nell'ambito del medesimo giudizio R.G. 65310/2017 incardinato dalla querelante, si era costituita producendo copia dell'avviso di accertamento in questione CP_1 sul quale risulta apposta dall'ausiliario del traffico la dicitura: “espone fotocopia abbonamento mensile” (RECTIUS: Fot. ABB M543125); iv) che chiamato a fornire chiarimenti dinanzi al Giudice di Pace di ha Testimone_1 CP_1
attestato che sul cruscotto del veicolo sarebbe stata esposta la semplice fotocopia del parking voucher relativa al mese di luglio 2017 in luogo dell'originale e che sul titolo non era indicato il numero di targa della vettura;
v) Che le contestazioni elevate dall'ausiliario del traffico, non sarebbero investite di fede pubblica, in quanto nominato ai sensi dell'art. 17 comma 133 (e non 132) della L.
127/1997 quale incaricato di un pubblico servizio (e non quale pubblico ufficiale) e che tuttavia la querela di falso si era resa necessaria stante l'espressa indicazione nell'avviso di accertamento di cui trattasi della nomina del medesimo ausiliario con ordinanza sindacale n. 7 del 8.10.2010 ai sensi della L. 127 del 15.05.97 art. 17 comma 132 e L. 488/99 art. 68;
La comparsa in riassunzione dinanzi al Tribunale così conclude: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: accertare e dichiarare, per i motivi tutti indicati nel surriportato atto di querela incidentale di falso, la falsità della seguente attestazione”(il giorno 25 luglio 2017 alle ore
15:18 in Viale Giulio Cesare 61 il conducente del veicolo Autovettura Smart fortwo targa CP_1
Pagina 2 DZ742WD) sostava senza esporre il titolo di pagamento” contenuta nel verbale di accertamento di violazione n. 22170511353 elevato in data 25.07.2017 dall'agente accertatore, Testimone_1 impugnato nel giudizio pendente dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di dott.ssa Pozzuoli, CP_1
R.G. n. 65310/2017. Il tutto con vittoria di spese, compensi del presente giudizio, oltre spese generali, C.A. e I.V.A.”.
si è costituita deducendo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione CP_1 passiva sulla base della circostanza per cui “l'Amministrazione capitolina non è il soggetto nei cui confronti l'azione doveva essere esercitata, essendo, in realtà, tale ruolo rivestito dall'ausiliare che ha redatto il verbale per cui è causa”. Testimone_1
La convenuta ha altresì eccepito il difetto di interesse ad agire della attrice ai sensi dell'art. 100 c.p.c. tenuto conto dell'assenza dei presupposti previsti dagli artt. 221-227 c.p.c. ai fini della proponibilità della querela di falso, posto che, secondo la prospettazione di parte, tale strumento non potrebbe estendersi alla veridicità delle dichiarazioni ovvero al contenuto del documento, in quanto contestabili con qualsiasi mezzo di prova senza necessità di ricorrere alla querela di falso.
Da ultimo, nel merito parte convenuta ha eccepito in ogni caso l'infondatezza delle domande avversarie alla luce delle risultanze della prova testimoniale resa da nel giudizio Testimone_1
dinanzi al Giudice di Pace di il quale ha attestato come nella vettura di proprietà della attrice CP_1 fosse esposta una semplice fotocopia dell'abbonamento mensile priva della indicazione della targa dello stesso veicolo.
La comparsa di Roma capitale così conclude: “in via preliminare: 1) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del 2) dichiarare la domanda inammissibile e/o CP_2
improponibile per difetto di interesse ad agire;
nel merito: 3) rigettare la domanda proposta perché totalmente infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
All'udienza del 3.2.2020: i. parte attrice ha chiesto che fosse ordinata a la CP_1 produzione in giudizio dell'originale del verbale di accertamento e al contempo ha richiesto l'accertamento che il redattore del verbale in questione fosse stato nominato con ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 17 della legge 127 del 1997 ii. Parte convenuta nel riportarsi al contenuto della propria comparsa di costituzione e risposta ha insistito per la inammissibilità della istanza relativa alla produzione dell'ordinanza sindacale di cui sopra;
iii. Il Giudicante ha ordinato a
[...]
l'esibizione del verbale di accertamento originale n. 22170511353, successivamente CP_1
depositato dalla difesa del convenuto.
Alla udienza del 29.10.2021 parte attrice ha insistito per la acquisizione da parte della cancelleria del fascicolo avente R.G. n. 65310/2017 dinanzi al Giudice di Pace e all'esito il
Pagina 3 Giudicante ritenendo sufficiente la dichiarazione di proposizione di querela di falso presente in atti in copia conforme ha ammesso prova testimoniale sui capitoli da 1 a 4 formulati da parte attrice, rinviando per tale incombente alla successiva udienza del 25.2.2022.
Alla predetta udienza del 25.2.2022 ha reso prova per testimoni l'Avv. Anna Rita Fera, testimone di parte attrice, sui capitoli di prova di seguito indicati:
“1. Vero che il giorno 25 luglio 2017 la vettura Smart Fortwo targata DZ742WD di proprietà della sig.ra veniva dalla stessa parcheggiata alle ore 15:10 in Parte_1
viale Giulio Cesare fronte 61 e nella immediatezza di tale manovra, prima di scendere dalla macchina, la stessa apponeva in bella vista sul cruscotto del predetto mezzo il parking voucher valido per l'intero mese di luglio 2017 in originale”;
“2. Vero che il parking voucher con l'indicazione “Luglio 2017”, il giorno 25 luglio ore
15:10 veniva preso dal cassettino presente nella vettura di fronte al passeggero dall'avv. Anna Rita
Fera e da quest'ultima consegnato all'Avv. che lo apponeva sul Parte_1 cruscotto della vettura in modo visibile”;
“3. Vero che il parking voucher datato Luglio 2017 era in originale”;
“4. Vero che nel parking voucher datato Luglio 2017 vi era l'indicazione del numero di targa DZ742WD inserito nell'apposito spazio con un pennarello nero”;
La testimone di parte attrice ha così riferito relativamente ai capitoli di prova ammessi:
“ : “Nelle circostanze di tempo e di luogo che mi si leggono io ero nella macchina Tes_2 dell'attrice e stavamo cercando un parcheggio per recarci nel suo studio dove avevamo un appuntamento. Eravamo in ritardo e controllavo l'orario sul telefonino. Ricordo che verso le 15:10 abbiamo trovato parcheggio in viale Giulio Cesare, poco prima dell'incrocio con via Damiata.
Una volta parcheggiato, io ho preso il voucher dal cassetto del cruscotto e la mia collega l'ha posizionato sul cruscotto. Ricordo che si trattava di un voucher dell'ATAC con indicazione del mese e della targa;
riconosco la conformità dello stesso all'originale che viene esibito da parte attrice. In particolare ricordo che il voucher aveva una riga marrone nella parte superava e sembrava che all'estremità ci fosse una freccia”. “A.D.R.: “abbiamo percorso la corsia laterale posta alla destra con direzione Lungotevere;
rispetto a questa corsa abbiamo parcheggiato sulla sinistra, di fronte ad un palazzo di cui ora non ricordo il civico, viaggiavamo su una Smart di colore nero”. “A.D.R.: “è capitato altre volte che sono andata in macchina con la mia collega, ma
è stata la prima volta che abbiamo parcheggiato in viale Giulio Cesare;
di solito mi reco con miei mezzi allo studio della collega. Ricordo che sul voucher era apposto un numero di targa scritto a mano con pennarello, ma non ho verificato nell'occasione la sua corrispondenza a quella dell'autovettura”.
Pagina 4 Nel merito, quanto alla eccezione preliminare formulata da parte convenuta in ordine al presunto difetto di legittimazione passiva della stessa, si osserva come per giurisprudenza consolidata: “la querela di falso deve essere proposta soltanto contro chi voglia servirsi del documento impugnato, per fondarvi una domanda o un'eccezione e non anche contro coloro che non intendono concretamente avvalersene e neppure contro l'autore vero o presunto della falsificazione” (si cfr., tra le altre, Cass. Civ. sent. n. 330/1967 e Cass. Civ. sent. n. 223/1967). E ancora “legittimato passivo rispetto alla querela di falso civile è solo il soggetto che del documento intende valersi in giudizio e non già l'autore del falso o chi comunque sia concorso nella falsità”
(si cfr. Cass. Civ. sent. n. 19281/2019).
Nel caso in esame, è evidente come non sussista il difetto di legittimazione passiva eccepito dalla parte convenuta avendo correttamente la querelante citato in giudizio in via esclusiva il soggetto che intende servirsi del documento impugnato, ossia proprio in luogo del semplice CP_1 redattore dell'avviso di accertamento, il tutto in conformità alla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Tale eccezione deve essere pertanto respinta.
Parimenti infondata è l'eccezione formulata da parte convenuta relativamente al presunto difetto di interesse ad agire della querelante ex art. 100 c.p.c. sul presupposto per cui, secondo la prospettazione di parte convenuta, le dichiarazioni rese dall'ausiliario del traffico nell'avviso di accertamento non dovrebbero essere provate mediante la querela di falso, bensì mediante la semplice prova contraria nell'ambito del procedimento di opposizione a sanzione amministrativa.
In argomento i Giudici di merito hanno chiarito che: “Nel procedimento di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativa al pagamento di una sanzione amministrativa, sono ammesse la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto, inerenti alla violazione, che non siano attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre sono riservati al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti, pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale” (si cfr. Sent. Tribunale
Roma sez. XIII, 28/12/2020, n.18597). Di nuovo “….. è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo
Pagina 5 svolgersi dei fatti” (si cfr. Sent. Tribunale Teramo sez. I, 02/02/2022, n.75).
Nella fattispecie la querela di falso avanzata ha ad oggetto proprio la presunta alterazione nel verbale della realtà degli accadimenti per avere l'ausiliario contestato fatti, ossia l'assenza del voucher mensile o in ogni caso la presenza di una fotocopia, in difformità ai reali accadimenti avvenuti in propria presenza, la cui prova, come chiarito dalla giurisprudenza di merito, è riservata proprio allo strumento processuale di cui all'art. 221 c.p.c. invocato dalla querelante.
Fermo quanto sopra in ordine agli aspetti processuali, venendo al merito del presente giudizio si osserva come a sostegno della propria domanda parte attrice abbia: i. prodotto in giudizio il parking voucher relativo alla mensilità di Luglio 2017; ii. richiamato le dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dall'Avv. Anna Rita Fera a sostegno della esibizione del predetto titolo sul cruscotto della vettura di proprietà della attrice al momento della contestazione.
D'altra parte, l'agente accertatore ha confermato in sede di chiarimenti dinanzi al Testimone_1
Giudice di Pace, a sostegno delle tesi di parte convenuta, come: “la macchina di proprietà della querelante sostasse in sosta a pagamento esponendo una fotocopia dell'abbonamento mensile”, in conformità a quanto risulta indicato nel verbale di accertamento in questione prodotto in originale dalla difesa di CP_1
Ora, si ritiene che il quadro probatorio fornito da parte querelante non sia idoneo a fornire la piena dimostrazione della falsità delle dichiarazioni rese dall'agente accertatore nell'avviso di accertamento in questione.
La circostanza per cui la parte attrice abbia effettivamente acquistato il voucher mensile relativo al mese di luglio 2017 non è di per sé idonea a provare che il titolo fosse esibito in originale proprio al tempo dell'accertamento e che le dichiarazioni rese dal verbalizzante siano quindi false.
Né si ritengono sufficientemente attendibili, e in ogni caso idonee a superare quanto attestato da un incaricato di pubblico servizio, le dichiarazioni rese dalla testimone di parte attrice, Avv. Fera, la quale verosimilmente potrebbe aver estratto dal cassetto del cruscotto la semplice fotocopia del titolo in luogo dell'originale.
Inoltre, non è dato comprendere, e né in ogni caso sono state provate, le motivazioni per cui l'ausiliare del traffico, avrebbe dovuto verbalizzare fatti accaduti in propria presenza in difformità ai reali accadimenti.
La querela di falso proposta va quindi rigettata perché non provata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
RIGETTA la domanda;
Pagina 6 NA parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore della parte convenuta che liquida in euro 662,00 per onorari, oltre accessori come per legge nonché rimborso forfettario 15%;
NA parte attrice al pagamento della pena pecuniaria di euro 20 ai sensi dell'articolo 226 cpc.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28.03.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott. Lucia De Bernardin dott. Roberto Parziale
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