CA
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 21/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. 352/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 352/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 13.10.2023
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ), in proprio e quali eredi di
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) e (C.F. Persona_1 CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
) con il proc. e dom. avv. Antonella Gobbo del Foro di Pordenone giusta procura in C.F._5
calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
1 (C.F. - P.IVA con il proc. e dom. avv. Andrea Genovese CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Foro di Viterbo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata in
data 15.03.2023
Causa iscritta a ruolo il 17.10.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19.02.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“- IN VIA PRELIMINARE, si eccepisce e si chiede che controparte venga dichiarata decaduta dalla facoltà/diritto di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio non essendosi controparte costituita in primo grado di giudizio nei termini di legge.
-NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste
annullare/riformare l'impugnata sentenza in ogni suo punto e capo in cui il Giudice di primo grado non accoglie e rigetta le domande proposte da parte attrice e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di ctu, e Voglia invece condannare in persona del suo legale CP_1
rappresentante protempore (e/o procuratore speciale), in proprio nonchè quale mandataria di CP_2
precedentemente denominata società soggetta all'attività di
[...] Controparte_3
direzione, coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede in Roma Viale CP_1
Giorgio Ribotta n. 51 cf , cessionaria del ramo d'azienda costituito dal complesso dei P.IVA_3
beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine,
2 ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice-
appellante di cui è causa, e conseguentemente Voglia accogliere tutte le domande/conclusioni/eccezioni/istanze avanzate, anche nel giudizio di primo grado, dagli attori appellanti che qui si riportano:
-In via preliminare si eccepisce la tardività, la decadenza ed inammissibilità di tutte le domande ed eccezioni formulate da e da in comparsa di risposta, ai sensi degli artt. 166 e CP_1 CP_2
167 c.p.c., in quanto costituitesi in giudizio tardivamente ed in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Se ne chiede in ogni caso il rigetto.
Si eccepisce la novità, tardività ed inammissibilità di quanto rappresentato da controparte nella sua memoria ex art. 183 VI c, n. 2, c.p.c. anche per quanto riguarda l'esposizione di nuovi fatti e circostanze, nuove allegazioni e la formulazione di nuove eccezioni. Se ne chiede il rigetto e che non se ne tenga conto ai fini del decidere.
In particolare si eccepisce la novità, tardività ed inammissibilità delle nuove eccezioni/affermazioni formulate da controparte nella sua memoria n. 2 e se ne chiede il rigetto, laddove sostiene per la prima volta che “manca la certezza tra l'identità della bombola custodita dagli attori con quella esplosa” e laddove afferma che lo stato dei luoghi può essere stato modificato dagli attori. Se ne chiede il rigetto e che non se ne tenga conto ai fini del decidere.
Si contesta l'intera produzione documentale di controparte. Si contesta in ogni sua parte la perizia a firma dell'ing. dimessa da controparte solo con la memoria n. 2 (doc. 25 di controparte), Per_2
pertanto se ne eccepisce la novità, tardività ed inammissibilità, anche per i fatti e le circostanze nuove ivi esposte, oltre che essere assolutamente infondata. Con richiesta di rigetto ed espunzione dal procedimento.
Si contesta tutto quanto asserito nel documento 33 depositato da controparte con la memoria n.3, di cui pure si eccepisce l'infondatezza, novità, tardività ed inammissibilità, ossia l'integrazione/replica della perizia dell'ing. Con richiesta di rigetto ed espunzione dal procedimento. Per_2
3 Si contesta e si eccepisce la novità, tardività ed inammissibilità di tutto quanto indicato da controparte anche nelle sue note di trattazione scritta datate 09.02.2021, infondate in fatto ed in diritto, ed irrituali e si chiede che non se ne tenga conto ai fini del decidere anche in quanto trattasi di memoria non autorizzata. Con richiesta di rigetto ed espunzione dal procedimento.
Fatta salva ogni altra eccezione, deduzione, domanda e conclusione da noi svolta nel presente procedimento, che dunque non si intendono rinunciate.
, in via principale: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art.2050 CP_4
c.c. (o, in subordine ai sensi di ogni altra norma di legge applicabile alla fattispecie in esame) della società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (e/o procuratore speciale), CP_1
con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 CF , P.IVA , in proprio P.IVA_1 P.IVA_2
nonché quale mandataria di precedentemente denominata CP_2 Controparte_3
società soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo della stessa ex
[...] CP_1
art. 2359 c.c., con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51 cf , cessionaria del ramo P.IVA_3
d'azienda costituito dal complesso dei beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti,
contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o di CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) nella causazione degli eventi dannosi da noi descritti in atto di citazione, nelle memorie autorizzate e a verbale di udienza
(comprese le note di trattazione scritta), e del decesso di e Persona_1 Parte_4
nonché nella causazione dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli stessi deceduti e dagli attori-appellanti di cui è causa, e condannarle in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento in favore dei IG.ri Pt_1
, e della complessiva somma di € 6.139.897,88, ciascuno
[...] Parte_2 Parte_3
per la quota di propria spettanza come indicato in atti, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non-patrimoniali dagli stessi subiti iure proprio e iure hereditatis , per le causali indicate
4 e rappresentate nei nostri atti, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento CP_4
della domanda da noi formulata nel merito in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità
ai sensi dell'art. 2051 c.c. (o, in via di ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi la responsabilità a titolo contrattuale di parte convenuta-appellata) della società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore (e/o procuratore speciale) con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1
CF , P.IVA , in proprio nonchè quale mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
precedentemente denominata società soggetta all'attività di direzione, Controparte_3
coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede in Roma Viale Giorgio CP_1
Ribotta n. 51 cf cessionaria del ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni P.IVA_3
mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi,
personale, contenziosi e quant'altro, e/o di in persona del suo legale rappresentante pro CP_2
tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) nella causazione degli eventi dannosi da noi descritti in atto di citazione, nelle memorie autorizzate e a verbale di udienza (comprese le note di trattazione scritta) e del decesso di e nonché nella causazione dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali Persona_1 Pt_4
patiti e patiendi dagli stessi deceduti e dagli attori-appellanti di cui è causa, e condannarle in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento in favore dei IG.ri e della complessiva somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
6.139.897,88, ciascuno per la quota di propria spettanza, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non-patrimoniali dagli stessi subiti iure proprio e iure hereditatis , per le causali indicate e rappresentate nei nostri atti, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in
5 corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato CP_4
accoglimento delle domande da noi formulate nel merito in via principale ed in via subordinata,
accertarsi e dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. della società in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore (e/o procuratore speciale), con sede in Roma, Piazzale
Enrico Mattei n. 1 CF P.IVA in proprio nonchè quale mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2
precedentemente denominata società soggetta CP_2 Controparte_3
all'attività di direzione, coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede CP_1
in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51 cf cessionaria del ramo d'azienda costituito dal P.IVA_3
complesso dei beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o di in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) nella causazione degli eventi dannosi da noi descritti in atto di citazione, nelle memorie autorizzate e a verbale di udienza (comprese le note di trattazione scritta) e del decesso di e nonché nella causazione dei danni Persona_1 Pt_4
tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli stessi deceduti e dagli attori-appellanti di cui è causa, e condannarle in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento in favore dei IG.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
della complessiva somma di € 6.139.897,88, ciascuno per la quota di propria spettanza, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non-patrimoniali dagli stessi subiti iure proprio e iure hereditatis , per le causali indicate e rappresentante nei nostri atti, o di quella diversa somma,
maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
6 , in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato CP_4
accoglimento delle domande da noi formulate nel merito in via principale ed in via subordinata,
accertarsi e dichiararsi per i fatti ed i danni di cui è causa la responsabilità di in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in proprio nonchè quale mandataria di precedentemente denominata società soggetta CP_2 Controparte_3
all'attività di direzione, coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede CP_1
in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51 cf cessionaria del ramo d'azienda costituito dal P.IVA_3
complesso dei beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o di in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) ai sensi dell'art. 1228 c.c. (o, in subordine ai sensi dell'art. 2049 c.c.) chiedendo che in proprio nonchè quale mandataria di CP_1 CP_2
precedentemente denominata società soggetta all'attività di
[...] Controparte_3
direzione, coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede in Roma Viale CP_1
Giorgio Ribotta n. 51 cf , cessionaria del ramo d'azienda costituito dal complesso dei P.IVA_3
beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine,
ciascuna per quanto di rispettiva competenza) siano tenute a rispondere e siano condannate (in via esclusiva e/o in via solidale tra loro e/o pro quota sulla base del tipo e grado di responsabilità
eventualmente accertato in capo ad ognuna di loro, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento dei danni già chiesti in atto di citazione anche per l'opera, l'attività ed il comportamento di tutti quei soggetti che verranno individuati in corso di causa di cui e/o si sia CP_1 CP_5
avvalsa nella propria attività di commercio di GPL con la bombola di cui è causa, per cui dalla fase di costruzione della bombola alla fase di vendita finale del prodotto / e consegna CP_1 CP_2
7 della bombola al consumatore finale, ed ogni altra fase (riempimento di bombola con GPL, collaudo,
revisione, controlli su bombola esplosa etc.) nessuna esclusa, ove in corso di causa dovesse emergere la responsabilità di codesti soggetti.
, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato CP_4
accoglimento delle domande da noi formulate nel merito in via principale, in via subordinata e in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui in corso di giudizio dovesse emergere o ipotizzarsi la responsabilità di soggetti terzi nella causazione dei fatti e dei danni per cui è causa si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa codesti soggetti anche ai sensi di cui all'art. 106 c.p.c. (o, in subordine,
si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia ordinarne l'intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c. o di ogni altra norma eventualmente ritenuta applicabile) chiedendo che gli stessi vengano condannati, per le medesime domande da noi già svolte nei confronti di e di nel merito in via CP_1 CP_2
principale, in via subordinata ed in via ulteriormente subordinata o per ogni altro titolo di responsabilità venisse accertato, al risarcimento in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 6.139.897,88, ciascuno per la quota di propria Parte_3
spettanza come indicato in atti, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti iure proprio e iure hereditatis, per le causali indicate e rappresentate nei nostri atti,
o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
-Si chiede di essere autorizzati anche ai sensi dell'art. 106 c.p.c. a CHIAMARE IN CAUSA LA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la responsabilità civile ed il risarcimento dei danni di cui è causa di cui al Decreto Legislativo n. 128
del 2006 art. 16 chiedendo che questa assicurazione venga condannata a risarcire i danni di cui è
causa (e/o a tenere indenni i soggetti responsabili chiunque essi siano) ai sensi del predetto art. 16
(perciò non solo per il fatto imputabile ad e/o a ma anche per fatto CP_1 CP_2
eventualmente imputabile a qualunque altro soggetto), ed estendendo alla medesima anche tutte le
8 domande da noi formulate nei confronti di e di e/o nei confronti di ogni altro CP_1 CP_2
soggetto fosse ritenuto responsabile dei fatti per cui è causa. In subordine, si chiede che la S.V. Ill.ma
Voglia ordinarne l'intervento in causa anche ai sensi dell'art. 107 c.p.c. - Si chiede pertanto che la
S.V. Ill.ma Voglia ordinare ad e a di indicare nominativo, generalità, sede, CP_1 CP_2
indirizzo ed ogni dato utile di questa assicurazione, al fine di consentirne l'individuazione e la chiamata in causa.
-Si insiste altresì per l'accoglimento del nostro reclamo/ricorso di data 18.04.2024 che si intende qui integralmente trascritto.
si chiede espressamente che tutte le domande da noi formulate nei confronti della CP_4
convenuta e di (e/o di eventuali ulteriori terzi) vengano estese anche alla CP_1 CP_2
compagnia di assicurazione di cui si è chiesta la chiamata in causa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per quanto di rispettiva competenza.
-Nella quantificazione dei danni non patrimoniali, di cui si domanda in questa sede il risarcimento, si chiede l'applicazione delle relative Tabelle aggiornate elaborate dal Tribunale di Milano (si depositano anche le ultime Tabelle del Tribunale di Milano). Fatte salve le domande risarcitorie formulate nei nostri atti.
-Fatta salva ogni domanda da noi formulata nel presente procedimento che dunque non si intende rinunciata.
-Si contesta tutto quanto esposto da controparte nel giudizio di primo grado e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato, siccome infondato sia in linea di fatto che in principio di diritto.
-Si chiede il rigetto di ogni conclusione, domanda, istanza ed eccezione, di merito ed istruttoria,
formulate da controparte in primo ed in secondo grado di giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande, eccezioni, allegazioni, deduzioni o istanze eventualmente formulate da controparte.
9 -In ogni caso spese e competenze di causa interamente rifuse, per entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede dunque la riforma e modifica della sentenza impugnata anche nella parte in cui dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di ctu, in favore di una sentenza che condanni controparte alla loro rifusione in favore di parte attrice-appellante.
-Si chiede che tutto quanto da noi rappresentato e richiesto in atti e nel corso del giudizio di primo grado, in atto di citazione d'appello e nel corso del relativo giudizio e nel presente atto, sia da intendersi anche nei confronti di con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51 cf CP_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore/procuratore speciale, e che tutte P.IVA_3
le conclusioni, domande, eccezioni ed istanze, sia di merito che istruttorie, del primo grado di giudizio e quelle presentate in atto di citazione in appello nei confronti di siano estese anche nei CP_1
confronti di in via solidale tra ed oppure, in subordine, CP_2 CP_1 CP_2
ciascuna per quanto di sua competenza, e così anche le conclusioni indicate nella presente nota scritta.
-Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, sia nel merito che in via istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede l'ammissione di tutte le nostre istanze istruttorie formulate in primo grado di giudizio,
onde consentire alla difesa di parte appellante di poter ulteriormente dimostrare la fondatezza delle proprie domande ed ottenere il richiesto risarcimento danni. Ciò in ossequio al principio dell'equo contraddittorio, ed ai principi di cui agli artt. 112, 113, 115, 116, 132, c.p.c., art. 118 disp. Att.c.p.c.
e agli artt. 24 e 111 Costituzione. Si insiste pertanto espressamente affinchè la causa venga rimessa in istruttoria onde consentire a parte attrice appellante di poter ottenere l'ammissione e l'assunzione di tutti i propri mezzi di prova non ammessi e/o rigettati in primo grado. Si chiede la revoca dell'ordinanza emessa dal Giudice Francesco Petrucco Toffolo in data 20.05.2022 laddove fissa udienza per la precisazione delle conclusioni, e non ammette le prove richieste, e di ogni ordinanza che non ha ammesso le nostre istanze istruttorie.
10 -Si chiede che venga disposta l'acquisizione dei verbali, degli atti e dei documenti tutti relativi al fascicolo del procedimento di primo grado n. 3133/19 RG Tribunale di Pordenone, Giudici dott.
Leanza e Toffolo.
Senza voler invertire l'onere della prova nè accettare tale inversione, si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
A) Si chiede l'ammissione di PROVA PER TESTIMONI sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il giorno 16 maggio 2015, alle ore 18.40 circa, presso l'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Livenza (VE), via Condulmer Persona_1
n. 10, si verificava l'esplosione di una bombola di gas GPL ed un incendio?”
2. “Vero che al momento della sua esplosione la bombola si trovava all'interno del garage?”
3. “Vero che al momento dell'esplosione della bombola i sigg. e si Persona_1 Pt_4
trovavano fuori dal garage?”
4. “Vero che nell'occorso vedevo i IG.ri e avvolti dalle fiamme, Persona_1 Parte_4
ed i loro corpi bruciati e ustionati?”
5. “Vero che vedevo che era all'esterno del garage incastrato in una siepe, e Persona_1 Pt_4
era riverso a terra sul cortile all'esterno del garage, come da documento che mi viene rammostrato
(doc. 66quater)?”
6. “Vero che la sig.ra cercava di aiutare e che erano avvolti dalle fiamme, Parte_1 Per_1 Pt_4
e si bruciava anche lei?”
7. “Vero che il giorno 16.05.2015 alle ore 18.40 circa si trovava nella sua camera Parte_4
da letto e stava scrivendo con il suo computer, come da documento che mi viene rammostrato, doc.98
?”
8. “Vero che il documento 98 che mi viene rammostrato rappresenta la schermata del computer di e indica le operazioni fatte su detto computer il giorno 16.05.2015?” Parte_4
9. “Vero che intervenivano subito sul luogo del sinistro i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale
11 di Venezia, i Carabinieri di San Stino di Livenza, il Pronto Soccorso?”
10. “Vero che i signori , e venivano subito portati in Persona_1 Parte_4 Parte_1
ospedale?”
11. “Vero che i signori e venivano subito portati con l'elicottero all'ospedale Persona_1 Pt_4
di Padova e ricoverati al reparto grandi ustionati?”
12. “Vero che il sig. presentava “ustioni di II e III grado sull'80% della superficie Parte_4
corporea, anche alla testa e al volto, insufficienza respiratoria, stato di shock, insufficienza renale acuta”come da documenti che mi vengono rammostrati (docc. 21-86)?
13. “Vero che il sig. presentava “ustioni di II e III grado coinvolgenti il 90% o più Persona_1
della superficie corporea, ustioni di terzo grado, insufficienza respiratoria, insufficienza renale acuta
”, carbonizzazione della mano destra, degli arti inferiori e dei genitali, sanguinamento orale, marcato deterioramento dei parametri vitali, come da documenti che si rammostrano (docc. 22-86)?”
14. “Vero che il sig. decedeva in data 18.05.2015 presso l'ospedale S. Antonio di Persona_1
Padova, ed il sig. decedeva in data 19.05.2015 presso il policlinico di Padova?” Parte_4
15. “Vero che i medici dichiaravano che il sig. decedeva a seguito di “ustioni da Persona_1
incendio da esplosione bombola gpl ” ed il sig. a seguito di “ustioni da incendio Parte_4
da esplosione bombola gpl ” come da documenti che mi vengono rammostrati (docc. 5-6-7-8-9-86)?”
16. “Vero che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova disponeva accertamento autoptico sui corpi di e effettuato dal Prof. come da documenti Per_1 Pt_4 Persona_3
che mi vengono rammostrati (docc. 5-6-7-8-9-86)?”
17. “Vero che nell'occorso la IG.ra riportava ustioni alle braccia, alle mani, al volto, ai Parte_1
piedi come da documenti che mi vengono rammostrati (docc. 10-11-96-96bis)?
18. “Vero che giungevano sul luogo del sinistro i Vigili del Fuoco di Venezia che si adoperavano per spegnere l'incendio?”
19. “Vero che il giorno 16.05.2015 al termine delle operazioni dei Vigili del Fuoco lo stabile veniva
12 dichiarato inagibile e l'intero immobile e la zona circostante, i terreni destinati ad orto giardino e vigneto, e la bombola esplosa, venivano posti sotto sequestro, ed i residenti venivano fatti evacuare?”
20. “Vero che mentre si trovava in Ospedale il sig. era sveglio, rispondeva alle Parte_4
domande, diceva di avere fortissimi dolori?”
21. “Vero che durante i quattro giorni di ricovero in ospedale era sveglio, diceva che stava Pt_4
per morire, che non era giusto, che era troppo giovane per morire?”
22. “Vero che diceva che il suo corpo era stato devastato e mutilato dalle fiamme, che non Pt_4
avrebbe mai più recuperato la funzionalità degli organi danneggiati, e che la sua vita, nell'ipotesi remota di sopravvivenza, non sarebbe più stata quella di prima?”
23. “Vero che durante il ricovero in ospedale il sig. era sveglio e diceva che stava Persona_1
per morire, e che stava patendo fortissimi dolori?”
24. “Vero che il sig. diceva che il suo corpo era orrendamente devastato e mutilato Persona_1
dalle fiamme, che non avrebbe mai più recuperato la funzionalità degli organi danneggiati, e che la sua vita, nell'ipotesi remota di sopravvivenza, non sarebbe più stata quella di prima?”
25. “Vero che il dottor Prof. incaricato dalla Procura del Tribunale di Padova Persona_3
effettuava indagine autoptica sui corpi di e e dichiarava che Per_1 Pt_4 Persona_1
presentava “ustioni di II e III grado diffuse al 90% della superficie corporea;
escarotomie terapeutiche a livello del tronco, addome ed arto superiore destro” (un tanto dall'ispezione esterna del cadavere);
la sezione cadaverica ed i successivi esami istologici evidenziavano: “edema cerebrale, contusione al muscolo temporale di sinistra che raggiungeva l'area parietale omolaterale, infiltrazione emorragica in regione temporo-parietale destra;
enfisema polmonare in presenza di muco nerastro in bronchi,
esofago trachea;
pregresso infarto cardiaco al margine libero del ventricolo sinistro al terzo inferiore,
in presenza di pacemaker precedentemente impiantato, aterosclerosi della coronaria destra e della valvola aortica, insufficienza mitralica e tricuspidale;
versamento sieroematico endotoracico ed endoperitoneale”, (doc. 7 e doc. 86 che si rammostrano al teste prof. di Padova)?” Persona_3
13 26. “Vero che il dott. dichiarava che la causa di morte del sig. è ascrivibile Per_3 Persona_1
ad Insufficienza Multiorgano (MOF) in un quadro generale di malattia da ustioni fino al III grado,
estese a più del 90% della superficie corporea”, come da docc. 7 e 86 che si rammostrano al teste?”
27. “Vero che il dottor Prof. dichiarava che presentava: Persona_3 Parte_4
“ustioni di I, II e III grado diffuse al 50% della superficie corporea;
escarotomie terapeutiche a livello del tronco, fianchi e cosce “ (un tanto dall'ispezione esterna del cadavere); la sezione cadaverica ed i successivi esami istologici hanno evidenziato: “edema cerebrale;
sindrome da distress respiratorio acuto;
versamento sieroematico endotoracico ed endoperitoneale ” come da docc. 7 e 86 che si rammostrano al teste?”
28. “Vero che il dott. dichiarava che la causa di morte del sig. è ascrivibile Per_3 Persona_1
ad Insufficienza Multiorgano (MOF) in un quadro generale di malattia da ustioni fino al III grado,
estese a più del 90% della superficie corporea”, come da docc. 7 e 86 che si rammostrano al teste?”.
29. “Vero che il dott. dichiarava di individuare un rapporto di diretta causalità tra lo scoppio Per_3
della bombola di GPL avvenuto presso la rimessa dell'abitazione, il successivo immediato incendio provocato dallo stesso ed il decesso dei signori e (come da doc. 7 e 86 che Persona_1 Pt_4
si rammostrano al teste)?”
30. “Vero che e dal loro ricovero in ospedale, il giorno 16.05.2015, fino al Persona_1 Pt_4
loro decesso, sono rimasti svegli e parlavano?”
31. “Vero che nel lasso di tempo di cui al precedente capitolo di prova i sigg. e Persona_1
hanno detto che non ce l'avrebbero fatta, che stavano per morire, che l'immensa sofferenza Pt_4
ed i dolori che li stavano dilaniando li avrebbero portati alla morte?”
32. “Vero che la bombola esplosa in data 16.05.2015 presso l'abitazione dei signori era Per_1
una bombola da Kg 25 marchiata “AGIPGAS” e con marchiata la scritta del numero “80”, ed è quella rappresentata nelle foto che mi vengono rammostrate (docc. 46, 67B, 84, 85, 93)?”
14 33. “Vero che le foto che mi vengono rammostrate (doc. 67B) sono state scattate in data 18 e 20
maggio 2015 sul luogo del sinistro e garage e sulla bombola esplosa mentre erano posti sotto sequestro, dai Vigili del Fuoco intervenuti il 16.05.2015 presso l'abitazione ” Per_1
34. “Vero che le foto che mi vengono rammostrate (doc. 84) sono state scattate in data 16, 18 e 20
maggio 2015 sul luogo del sinistro, sull'abitazione e garage e sulla bombola esplosa mentre erano posti sotto sequestro, dai Carabinieri della Stazione di San Stino di Livenza intervenuti il 16.05.2015
presso l'abitazione ” Per_1
35. “Vero che le foto che mi vengono rammostrate (doc. 46) sono state scattate dall'ing.
[...]
sulla bombola esplosa in data 16 maggio 2015 presso l'abitazione le foto da Persona_4 Per_1
8329 a 8336 e da 311 a 330 sono state scattate in sede di operazioni peritali presso ing. in Per_5
data 09.07.2015, le foto 8329 e 8330 sono foto di esempio di una bombola in stato integro;
le foto da
050 a 126 sono state scattate in data 12.06.2015 alla presenza dell'ing. e dei Carabinieri in sede Per_6
di indagini peritali;
le foto da 2215 a 2316 sono state scattate in data 12.01.2016 presso l'ing.
[...]
in sede di operazioni peritali?” Per_7
36. “Vero che le foto di cui al precedente capitolo di prova sono state scattate mentre la bombola esplosa si trovava sotto sequestro?”
37. “Vero che il video che mi viene rammostrato (docc. 66) è stato effettuato dai Carabinieri della
Stazione di San Stino di Livenza in data 16.05.2015 presso l'abitazione dei sigg. sita in Per_1
San Stino di Livenza (VE) in via Condulmer n. 10, su detta abitazione e sulla zona interessata dall'esplosione e dall'incendio?”
38. “Vero che le foto nn. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 allegate all'indagine diagnostica effettuata dall'Istituto che mi viene rammostrata (doc. 93) sono state effettuate sulla bombola esplosa Per_8
in data 16.05.2015 presso l'abitazione dei sigg. sita in San Stino di Livenza (VE) in via Per_1
Condulmer n. 10, e sulla sua valvola?”
15 39. “Vero che la bombola, con relativa valvola, esplosa in data 16.05.2015 presso l'abitazione dei sigg. sita in San Stino di Livenza (VE) in via Condulmer n. 10 ad oggi si presenta nelle Per_1
medesime condizioni in cui si trovava quando è stata dissequestrata in data 20.10.2017?”
40. “Vero che la bombola con relativa valvola che mi viene rammostrata è quella esplosa in data
16.05.2015 presso l'abitazione dei sigg. sita in San Stino di Livenza (VE) in via Condulmer Per_1
n.10?”
41. “Vero che la bombola esplosa, con valvola, dal giorno in cui è stata dissequestrata il 20.10.2017,
è sempre stata tenuta in San Stino di Livenza (VE) Viale Trieste n. 68 presso lo studio dell'avvocato
Antonella Gobbo?”
42. “E' forse vero che la bombola esplosa è stata alterata o modificata dopo il suo dissequestro?”
43. “Vero che il sig. era andato a prendere la bombola esplosa la sera del giorno Persona_1
prima dell'esplosione, ossia il 15 maggio 2015, dalla ditta di San Stino Controparte_6
di Livenza (VE)?”
44. “Vero che la ditta autotrasporti di San Stino di Livenza (VE) effettua la vendita CP_6
di GPL in bombole marchiate AgipGas per conto della GA RL ?”
45. “Vero che la bombola era stata presa piena di gas GPL?”
46. “Vero che la bombola era stata collocata nell'autorimessa, e lì era stata lasciata fino al momento della sua esplosione?”
47. “Vero che al momento dell'esplosione la bombola era collocata dentro al garage, locale dotato di finestra e di portone prospiciente l'esterno?”
48. “E' forse vero che la bombola era stata utilizzata prima della sua esplosione?”
49. “Vero che il sig. aveva preso la bombola perchè la moglie gli aveva detto che Persona_1
doveva fare le conserve, ed aveva bisogno di una bombola del gas?”
50. “Vero che quando preparava le conserve la sig.ra si metteva a cucinare all'aperto, nel Parte_1
16 cortile prospiciente il garage, con un fornello che tenevano nella legnaia e che veniva collegato alla bombola del gas tramite il tubo di raccordo di cui alle foto che mi vengono rammostrate (doc. 67B)?”
51. “Vero che il fornello di cui al precedente capitolo di prova al momento dell'esplosione della bombola si trovava nella legnaia?”
52. “Vero che la bombola esplosa era di proprietà di società convenuta?” CP_1
53. “Vero che vende il proprio gas GPL mediante bombole marchiate AgipGas che sono e CP_1
restano di sua proprietà?”
54. “Vero che la bombola esplosa era stata prodotta nell'anno 1980?”
55. “Vero che in sede di indagini peritali effettuate dagli ing. e emergeva che la Per_6 Per_5
guarnizione della valvola di chiusura della bombola fin da prima DELL'ESPLOSIONE ERA POSTA
ATTRAVERSO IL FORO DI USCITA DEL GPL?”
56. “Vero che i periti dell'Istituto accertavano che una bombola come quella di cui è causa Per_8
esplode nella parte cilindrica e non in una zona dove solitamente non si verificano esplosioni per sovrappressione?”
57. “Vero che l'esplosione del fondo senza provocare deformazioni nella parte cilindrica denota un cedimento strutturale dovuto a difetti operativi nell'esecuzione della saldatura corpo valvola-fondo bombola?”
58. “Vero che la rottura della bombola è avvenuta nella saldatura corpo valvola-fondo bombola come da foto che mi vengono rammostrate (foto 4,5 del doc. 93, docc. 3, 45, 46, 67B, 84, 85)?”
59. “Vero che per oltre il 70% della lunghezza della saldatura è presente una mancanza di penetrazione che mediamente raggiunge il 40-50% dello spessore della bombola (3 mm) come rappresentato in figura 6 e 7 della perizia che mi viene rammostrata-doc. 93?”
60. “Vero che la mancanza di penetrazione di cui al precedente capitolo di prova cresce in ampiezza fino alla rottura totale?”
17 61. “Vero che sul lembo della lamiera del fondo sono state effettuate in differenti zone micrografie atte ad evidenziare la mancanza di penetrazione e la zona di saldatura, e nella saldatura sono state evidenziate evidenti soffiature, come da documento che mi viene rammostrato (doc. 93)?”
62. “Vero che l'unica parte della saldatura rimasta attaccata al fondo della bombola, piegandosi a cerniera durante lo scoppio, è il tratto di circa 50 mm (doc. 93 che mi viene rammostrato) in cui la saldatura corpo valvola-fondo bombola era a piena penetrazione?”
63. “Vero che nella normativa che riguarda tutte le tipologie di bombole, l'esplosione durante i test di prova deve sempre avvenire nella parte cilindrica?”
64. “Vero che le foto nn. 13A e B del doc. 93 che mi viene rammostrato sono quelle del garage in cui
è avvenuta la deflagrazione?”
65. “Vero che le due bombole piccole da campeggio, di cui alle foto che mi vengono rammostrate
(doc. 67B), trovate nel garage, erano vuote e in disuso da più di trent'anni?”
66. “Vero che l'abitazione dei sigg. di cui è causa era ed è priva di collegamento con la Per_1
linea pubblica di distribuzione del gas?”
67. “Vero che da più di cinquant'anni i sigg. andavano a prendere le bombole piene di gas Per_1
Contr GPL da 25 kg dal rivenditore autorizzato i zona, e poi le restituivano vuote allo stesso e ne prendevano un'altra piena?”
68. “Vero che la struttura metallica sostenuta da catene di cui parla controparte producendo il video dei vigili del fuoco (doc. 23 ctp) è un porta vasi da fiori ed il cerchio è quel che rimane del coperchio di un secchio di vernice, come da foto che mi vengono rammostrate (docc. 55, 67B, 84, 99)?”
69. “E' forse vero che le sei bombole GPL da 25 kg e le due bombole piccole da campeggio sequestrate presso l'abitazione in occasione dell'incendio del 16.05.2015 sono state restituite agli Per_1
odierni attori?”
18 70. “Vero che al momento dei fatti di cui è causa viveva con i propri genitori e Parte_4
diceva che voleva stare con loro perchè stavano diventando anziani ed avevano bisogno di lui, e che lui si sarebbe occupato di loro?”
71. “Vero che la sig.ra ha sempre fatto, e fa tuttora, la casalinga da quando si è sposata Parte_1
con il sig. ?” Persona_1
72. “Vero che la IG.ra è sempre stata accanto al figlio e al marito in ospedale, cercando di Pt_1
confortarli per i dolori e l'angoscia che provavano?”
73. “Vero che dopo la morte di e la IG.ra è rimasta a vivere da sola nella Per_1 Pt_4 Parte_1
casa di via Condulmer, luogo dell'esplosione?”
74. “Vero che la casa di via Condulmer è situata in campagna, fuori dal centro abitato?”
75. “Vero che la sig.ra dice di avere paura a vivere da sola?” Pt_1
76. “Vero che la sig.ra appena deceduti si recava tutti i giorni al cimitero a trovare Parte_1 Per_1
e a portare loro dei fiori?” Pt_4
77. “Vero che continua a ripetere che doveva morire lei al posto del figlio ” Pt_1 Pt_4
78. “Vero che la IG.ra piange spesso, dorme 4-5 ore per notte e si sveglia pensando ai Parte_1
corpi straziati di e ” Per_1 Pt_4
79. “Vero che prima della morte di e la sig.ra si recava in paese, andava a Per_1 Pt_4 Pt_1
passeggiare, parlava con le persone che incontrava, era allegra, espansiva, andava a cena e a pranzo fuori, in vacanza o a fare delle gite, a ballare, con il marito?”
80. “Vero che dopo la morte di e la sig.ra se ne sta sempre in casa e ha rinunciato Per_1 Pt_4 Pt_1
a divertirsi, a cene e pranzi fuori, a ballare, ad andare in vacanza, dice che non se la sente e non trova giusto divertirsi?”
81. “Vero che ultimamente la sig.ra ha iniziato a “rifiutare” il cimitero, dice che la sconvolge Pt_1
entrare in cimitero, la sconvolge vedere la lapide e sulla lapide la foto del figlio e del marito?”
82. “Vero che ogni cosa nella stanza di è rimasta tale e quale il giorno della sua morte, il letto Pt_4
19 è fatto, stesse lenzuola, stessi copriletti, stesso cuscino, stesse tende, TA pulisce sempre la camera?”
83. “Vero che il giorno di compleanno dei congiunti e porta loro un mazzo di fiori, Per_1 Pt_4
e prepara una torta “per loro”?”
84. “Vero che e hanno visto la sofferenza dei familiari, hanno cercato di Pt_3 Parte_2
tranquillizzarli negli ultimi istanti della loro vita?”
85. “Vero che e facevano sempre feste nella casa natia interessata Pt_3 Parte_2
dall'incendio, prima della morte di e poi vi hanno rinunciato?” Per_1 Pt_4
86. “Vero che era molto legato ed affezionato al padre ed al fratello Parte_2 Per_1 Pt_4
e passava a trovarli 3-4 volte la settimana prima che morissero?”
87. “Vero che e si frequentavano la domenica, in occasione di gite Pt_2 Per_1 Parte_4
al mare, in montagna, le cene durante la settimana, i compleanni, gli anniversari, le varie ricorrenze e festività natalizie, pasquali?”
88. “Vero che tutti e tre insieme hanno anche costruito la casa di ” Pt_2
89. “Vero che e lavoravano nella stessa ditta, la di Motta di Pt_4 Pt_2 Controparte_7
Livenza e si vedevano tutti i giorni?”
90. “Vero che dopo la morte del fratello, ha voluto avere il badge del fratello stesso con il Pt_2
numero di operaio di badge che tuttora sta usando?” Pt_4
91. “Vero che era molto legata sia al fratello che al padre, e all'epoca dei fatti Parte_3
viveva ancora in famiglia nella casa in cui si è verificato l'incendio di cui è causa?”
92. “Vero che dopo la morte del fratello e del padre se ne è andata di casa ed è andata a Pt_3
convivere con quello che oggi è suo marito, con il quale si è sposata il 24.09.2016?”
93. “Vero che quando aveva qualche problema si confidava sempre con il fratello Pt_3 Pt_4
quando aveva bisogno di uscire o di un passaggio in auto lui era sempre disponibile, e l'ha Pt_4
anche aiutata economicamente durante gli studi universitari?”
20 94. “Vero che il terreno di proprietà del sig. , adiacente all'abitazione di via Persona_1
Condulmer, era coltivato a vigneto personalmente dal sig. e dopo la sua morte il vigneto è Per_1
stato tolto?”
95. “Vero che l'esplosione della bombola e l'incendio provocavano danni all'autorimessa e a quanto ivi contenuto, all'abitazione, alle tende da sole esterne della casa, al cortile, alla zona scoperta antistante dei siti in San Stino di Livenza in via Condulmer 10, ed al veicolo Renault Clio Per_1
targato EM504LZ di proprietà del sig. , che era parcheggiato in giardino?” Persona_1
96. “Vero che i danni di cui al precedente capitolo di prova sono quelli rappresentati nelle foto e nei video che mi vengono rammostrati (docc. 46, 66, 67, 67B, 84)?”
97. “Vero che l'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro dichiarava che l'immobile ad uso abitazione di proprietà al piano superiore risultava “devastato dallo spostamento d'aria dell'esplosione Per_1
e quindi pericolante ”, come da documento che mi viene rammostrato (doc. 17)?”
98. “Vero che i danni subiti dall'abitazione di proprietà dei sig.ri e le spese fatte per Per_1
sistemarli ammontano ad € 46.750,00, come da documenti che mi vengono rammostrati (docc. 37-
87)?”
99. “Vero che i danni relativi alle tende da sole a cappottina esterne dell'abitazione ammontano ad €
1.620,00, come da documento che mi viene rammostrato (docc. 39-91)?”
100. “Vero che i danni subiti dal garage di proprietà dei sig.ri e le spese necessarie per Per_1
sistemarli, ammontano ad € 14.350,00+IVA 10%, come da documenti che mi vengono rammostrati
(doc. 88)?”
101. “Vero che i beni mobili ed oggetti che si trovavano nel garage e sono andati distrutti a causa dell'esplosione e dell'incendio sono quelli elencati nel doc. 89 che mi viene rammostrato?”
102. “Vero che il danno complessivo dei beni mobili di cui al precedente capitolo di prova ammonta ad € 2.500,00 ?”
103. “Vero che il danno auto Renault Clio targata EM504LZ di proprietà di rimasta Persona_1
21 danneggiata nell'esplosione e nell'incendio ammonta ad € 3.200,00 come da documenti che mi vengono rammostrati (doc. 38-90)?”
104. “Vero che le spese funerarie sostenute per e ammontano ad € 5.660,00, come da Per_1 Pt_4
documenti che mi vengono rammostrati (doc. 92)?”
105. “Vero che il documento/DVD n. 66 che mi viene rammostrato è stato da me rilasciato all'avvocato Antonella Gobbo ed è conforme a quello presente nel fascicolo del procedimento penale
RGN 1108/2015 Tribunale di Pordenone?”
106. “E' forse vero che nel DVD di cui al precedente capitolo di prova la cartella di file CD CRL RX
Bombola si apre e si legge?”
Si indicano a testi sui predetti capitoli di prova i signori:
-I sigg. , , tutti di San Stino di Livenza (VE) e la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
sig.ra di Belluno sui capitoli di prova nn. Da 1 a 6, e nn 9, 10, 17. Controparte_8
-I sigg. e di San Stino di Livenza (VE) sui capitoli di Tes_4 CP_6 Testimone_5
prova nn. 43, 44, 45
- La IG.ra residente in [...], il sig. Testimone_6 [...]
residente in [...], sui capitoli di prova nn. 7, 8, da Tes_7
20 a 24, 30, 31, 49, 50, 51, da 65 a 104
-Il sig. residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_8
66, 67
-La sig.ra di San Stino di Livenza (VE), il sig. di Motta di Testimone_9 Testimone_10
Livenza (TV), sui capitoli di prova nn. da 20 a 24, 30, 31, da 65 a 94,
-Il prof. di Padova, ed il personale medico intervenuto degli ospedali di Padova Persona_3
dove erano ricoverati i sigg. sui capitoli di prova nn. da 11 a 16, da 25 a 29 Per_1
-Il personale medico dell'ospedale di Portogruaro che ha avuto in cura la sig.ra sul Parte_1
capitolo di prova n. 17
22 - Il Maresciallo il Maresciallo il Carabiniere Controparte_9 CP_10 CP_11
tutti in servizio presso la Caserma dei Carabinieri di San Stino di Livenza all'epoca dei fatti,
[...]
o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 1, 2, 10, 11, 18, 19, 32, 34, 37,
47, 95, 96
Contr Contr Pers Il , il VC il , il il DV Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_13
ing. il SE del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Persona_14 Testimone_11
Venezia, Ufficio di Polizia Giudiziaria – Sezione Investigativa, o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 1, 2, 18, 19, 32, 33, 47, 95, 96
-L'ingegner di Treviso sui capitoli di prova nn. 32, 35, 36, 39, 40, 42, 46, 47, Persona_4
48, da 52 a 64, -Il legale rappresentante pro-tempore della società di Folzano Controparte_13
(BS) o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 38, 39, 42, da 56 a 64,
-I IGg. , entrambi di San Stino di Livenza (VE) , e Testimone_12 Testimone_13 Tes_14
di Eraclea (VE) sui capitoli di prova nn. 39, 40, 41, 42,
[...]
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa di Controparte_14
San Stino di Livenza o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova da 95 a 98,
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa MA RU di San Stino di Livenza o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova 95, 96,100
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa di San Stino di Livenza o chi Controparte_15
per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova 95, 96, 103
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa o chi per esso a conoscenza dei Controparte_16
fatti di causa, sui capitoli di prova 95, 96, 99,
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa di San Stino di Livenza o chi per esso CP_17
a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova 104,
-Il funzionario della cancelleria della Procura del Tribunale di Pordenone che ha rilasciato la copia del DVD doc. 66, o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 105, 106.
23 - Si precisa che i testimoni sopraindicati potranno essere sentiti anche su capitoli di prova diversi da quelli per essi indicati.
-Con riserva di indicare ulteriori testimoni.
-Si contestano e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte nella sua memoria ex art. 183 c.p.c. , VI c, n. 2, del giudizio di primo grado, per quanto da noi già dedotto in atti.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria per
testimoni sugli stessi capitoli di prova, e si indicano quali testimoni:
- Il Maresciallo il Maresciallo il Carabiniere Controparte_9 CP_10 CP_11
tutti in servizio presso la Caserma dei Carabinieri di San Stino di Livenza (VE) all'epoca dei
[...]
fatti per cui è causa, o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova di controparte nn. 1, 2, 3, 4
- La IG.ra residente in [...], il sig. Testimone_6 [...]
residente in [...], sui capitoli di prova di controparte Tes_7
nn. 6, 7, 8, 9, 10
- L'ingegner domiciliato in Treviso (TV) via Carlo Alberto n. 55 sui capitoli Persona_4
di prova di controparte nn. 1, 2, 3, 4, 11 e 12
Si chiede inoltre l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova contraria:
1) Vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti nn. 3, 46, 51, 93
e 102 che pure mi vengono rammostrati è quella esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40
circa, nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino Persona_1
di Livenza (VE), via Condulmer n. 10”?
2) Vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti nn. 67B, 102 che
24 pure mi vengono rammostrati è quella esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10?
3) Vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti n. 84, 102 che pure mi vengono rammostrati è quella esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10?
4) E' forse vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti n. 67B,
84, 102 che pure mi vengono rammostrati, esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10, in sede di indagini peritali disposte dalla Procura del Tribunale
di Pordenone è stata martellata? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
5) E' forse vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti n. 67B,
84, 102 che pure mi vengono rammostrati, esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10, in sede di indagini peritali disposte dalla Procura del Tribunale
di Pordenone è stata oggetto di interventi distruttivi o modificativi nella parte in cui il corpo valvola era saldato alla bombola come da foto che mi vengono rammostrate (docc. 93, 67B, 84, 102)? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
6) Vero che la zona di saldatura corpo valvola/bombola, di cui al precedente capitolo di prova, che mi viene rammostrata e di cui ai documenti nn. 93, 67B, 84, 102 che mi vengono rammostrati, è stata lasciata intatta in sede di indagini peritali disposte dalla Procura del Tribunale di Pordenone?
7) Vero che il garage pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino Persona_1
di Livenza (VE), via Condulmer n. 10, in cui è esplosa la bombola del gas marchiata Agip Gas, in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa, è quello rappresentato nelle foto che mi vengono
25 rammostrate, documenti nn. 3, 66, 67A, 67B, 93 che rappresentano lo stato e le condizioni del garage dopo l'esplosione e mentre era posto sotto sequestro?
8) Vero che il garage pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino Persona_1
di Livenza (VE), via Condulmer n. 10, in cui è esplosa la bombola del gas marchiata Agip Gas, in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa, ad oggi si trova nello stato e nelle condizioni in cui è
rappresentato nelle foto che mi vengono rammostrate, documenti nn. 3, 66, 67A, 67B, 93?
9) E' forse vero che il garage di cui al precedente capitolo di prova dopo l'esplosione della bombola del gas del 16.05.2015 di cui al precedente capitolo di prova è stato sottoposto a modifiche, interventi,
o ristrutturato? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
10) E' forse vero che la ditta con sede in San Stino di Livenza (VE) via CP_6 Controparte_6
La Pira n. 5 rilasciava fattura al sig. ogni volta che lui andava da loro a prendere Persona_1
una bombola di GPL? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
11) E' forse vero che il giorno 24.01.2018 in sede di dissequestro sono state consegnate e restituite alla sig.ra le bombole di GPL di cui al documento n. 103 che mi viene rammostrato e le Parte_1
due bombole piccole da campeggio rinvenute nel garage dell'abitazione interessato Per_1
dall'esplosione del 16.05.2015 di cui ai precedenti capitoli di prova? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
12) E' forse vero che il giorno 20 ottobre 2017, in occasione del dissequestro di cui al doc. 72 che mi viene rammostrato, le due bombole piccole da campeggio, il tubo ed i resti del tappetino di cui al documento n. 105 che mi viene rammostrato sono stati restituiti alla sig.ra ai sigg. Parte_1
o all'avvocato Antonella Gobbo? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il Per_1
contrario)
13) E' forse vero che le due bombole piccole da campeggio, il tubo ed i resti del tappetino di cui al documento n. 105 che mi viene rammostrato sono stati restituiti alla sig.ra ai sigg. Parte_1
26 o all'avvocato Antonella Gobbo dopo che sono stati dissequestrati? (questo capitolo di Per_1
prova è diretto a dimostrare il contrario)
14) Vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui alle foto che mi vengono rammostrate (docc. 67B, 84 e 93), esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10, al momento dell'esplosione si trovava in posizione verticale con il corpo valvola rivolto verso l'alto?
15) Vero che il sig. da circa 10 anni prima dell'esplosione del 16.05.2015 andava a Persona_1
prendere le bombole del gas/GPL sempre dalla ditta con sede in San Controparte_6
Stino di Livenza (VE) via La Pira n. 5?
Si indicano a testimoni sui predetti capitoli di prova i signori:
- l'ingegner domiciliato in Preganziol (TV) via Bragato n. 6 e il perito Tes_15 Persona_7
con domicilio in Grumolo delle Abbadesse (VI) via Riva n. 3, sui capitoli di prova nn. 1, 2, 5, 6, 7;
- l'ingegner domiciliato in Treviso (TV) via Carlo Alberto n. 55 sui capitoli di Persona_4
prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.
- il Maresciallo il Maresciallo il Carabiniere Controparte_9 CP_10 CP_11
tutti in servizio presso la Caserma dei Carabinieri di San Stino di Livenza all'epoca dei fatti
[...]
di cui è causa, o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12, 13
- La IG.ra residente in [...], il sig. Testimone_6 [...]
residente in [...], sui capitoli di prova nn. 7, 8, 9, Tes_7
10, 11, 12, 13, 15.
- Il RE , il VC IGnora, il RE , il SE il DV Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_13
ing. il SE , il CS del Comando Provinciale Persona_14 Testimone_11 CP_18
Vigili del Fuoco di Venezia, Ufficio di Polizia Giudiziaria – Sezione Investigativa, con domicilio in
27 Mestre- Venezia, Strada della Motorizzazione Civile n. 6 o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa,
sui capitoli di prova nn. 2, 3, 5, 7, 11, 13.
- La sig.ra con domicilio in San Stino di Livenza (VE) via Buozzi n. 5, il sig. Testimone_9
con domicilio in Motta di Livenza (TV) Borgo Guglielmo Marconi n. 23 sui Testimone_10
capitoli di prova nn. 8, 9, 15
- Il legale rappresentante pro-tempore della società con domicilio in Folzano Controparte_13
(BS) via della Cascina Pontevica n. 21, o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14
- Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa con Controparte_14
domicilio in San Stino di Livenza (VE) via Morana n. 11, o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sul capitolo di prova n. 9
- Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa MA RU con domicilio in San Stino di
Livenza (VE) in via Prese n. 46B, o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sul capitolo di prova n. 9
- B) Si chiede disporsi CTU tecnica, volta ad accertare le cause dell'esplosione della bombola e dell'incendio, con particolare riguardo alla presenza di vizi/difetti problemi di vario tipo presenti nella bombola esplosa, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni ed il decesso dei sig.ri e e lo scoppio della bombola e l'incendio, di cui è causa. Si rappresenta che Persona_1 Pt_4
la bombola esplosa è disponibile per effettuare ogni utile accertamento, non è stata modificata, si trova nelle medesime condizioni in cui si trovava quando era sotto sequestro, la zona di saldatura che ha ceduto non è mai stata interessata da alcun accertamento distruttivo, demolitivo o modificativo.
In ogni caso i vizi della saldatura e della bombola emergono anche dai DVD, video, foto prodotti e provenienti dai Vigili del Fuoco, Carabinieri, CT e CTP, in formato digitale e che si possono ingrandire al bisogno.
- C) Si chiede disporsi CTU medico-legale al fine di accertare le cause delle lesioni e del decesso dei
28 sig.ri e di cui è causa, l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite, Persona_1 Pt_4
il decesso degli stessi e lo scoppio della bombola ed il conseguente incendio, l'entità del danno biologico terminale temporaneo e permanente, del danno tanatologico, del danno morale catastrofale,
e tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che i sig.ri e hanno subito. Persona_1 Pt_4
- D) Si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia ordinare agli ospedali di Padova in cui erano ricoverati i sig.ri e e/o all'ente/struttura di competenza e/o al Prof. Dott. Persona_1 Pt_4 Persona_3
l'esibizione nel presente giudizio, e ne disponga l'acquisizione, dei reperti biologici, materiali biologici,
esami istologici o altro utile ai fini degli accertamenti della presente CTU medico-legale.
- E) Si chiede disporsi CTU estimo-tecnica volta ad accertare i danni subiti, in seguito agli eventi di cui è causa, dall'auto Renault Clio targata EM 504 LZ di proprietà del sig. e Persona_1
dall'abitazione dei signori di cui è causa, abitazione da intendersi comprensiva anche di Per_1
autorimessa, orto, giardino, beni mobili, materiali tutti come indicati nella parte espositiva dei nostri atti e di cui si chiede il risarcimento, la loro causa, la loro entità, i costi necessari per la eliminazione ed il ripristino e quant'altro ritenuto utile ai fini delle domande risarcitorie da noi formulate.
- F) Si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia disporre l'acquisizione e/o ordinare l'esibizione all'ufficio di competenza nel presente giudizio di tutti gli atti, documenti, DVD, foto, video, provvedimenti del procedimento penale RGNR 1108/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone, e RG Gip 319/16 dello stesso Tribunale, di cui è causa.
- G) Si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia ordinare agli ingegneri e Tes_15 Persona_7
l'esibizione delle foto, anche in formato digitale, e dei video effettuati sulla bombola esplosa e sui luoghi del sinistro in sede di indagini peritali disposte dal Tribunale di Pordenone di cui è causa, e ne disponga l'acquisizione nel presente giudizio,
- H) Si chiede altresì che la S.V. Ill.ma Voglia ordinare ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Venezia, Ufficio di Polizia Giudiziaria – Sezione Investigativa, e ai Carabinieri
29 della Stazione di San Stino di Livenza l'esibizione nel presente giudizio di tutte le foto, anche in formato digitale, e di tutti i video effettuati appunto dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Venezia, Ufficio di Polizia Giudiziaria – Sezione Investigativa, e dai Carabinieri
della Stazione di San Stino di Livenza sulla zona interessata dall'esplosione, sulla bombola esplosa,
sull'abitazione, sull'auto e comunque tutte le foto e video da loro effettuati in occasione e per gli eventi di cui è causa, e ne disponga l'acquisizione nel presente giudizio.
- I) Si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia ordinare ad di esibire in giudizio la polizza CP_1
assicurativa da lei stipulata sulla bombola esplosa di cui è causa ai sensi del D. Legs. 128/2006 (ed anche altra eventuale polizza assicurativa per la responsabilità civile), e di indicare nominativo,
generalità, sede, indirizzo ed ogni dato utile di queste assicurazioni.
- Viene qui richiamata l'intera nostra produzione documentale prodotta anche in primo grado di giudizio, che si chiede espressamente l'Ecc.ma Corte di Appello voglia esaminare, poiché la documentazione richiamata nei motivi di appello non esaurisce i documenti probatori rilevanti ai fini della decisione. Così come si chiede che la S.V. Ill.ma voglia esaminare anche la documentazione prodotta da controparte in primo grado di giudizio e da noi richiamata in atti, e tutti gli atti e la documentazione CTU medico legali comprese contenute nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
- Fatta salva ogni ulteriore istanza istruttoria da noi formulata in entrambi i gradi di giudizio, che dunque non si intende rinunciata.
- Si contestano e si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in entrambi i gradi di giudizio.
- Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre sia nel merito che in via istruttoria.
- Ci si oppone alla produzione documentale di controparte, in particolare dei documenti nn. 5,6,7,8,9
30 in quanto nuovi e diversi rispetto a quelli indicati da controparte nel suo atto di costituzione in appello,
e se ne chiede l'espunzione eccependo la tardività, novità ed inammissibilità degli stessi e di tutti i fatti nuovi indicati e non provati da controparte.”
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis reiectiis, per i motivi tutti di cui alla narrativa
- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità dell'avverso atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
- nel merito:
(a) in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri IG.ra , c.f. Parte_1 C.F._6
, c.f. e c.f.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._7
, perché infondato in fatto e in diritto e non provato in ogni sua parte e motivo;
[...]
(b) in via eventualmente gradata, e a condizione che la Ecc.ma Corte ritenesse di dover accogliere in tutto o in parte uno degli avversi motivi di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
- In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pordenone deducendo di essere la prima moglie e madre, il secondo e la terza figli e fratelli, CP_1
rispettivamente, di e e chiedendo venisse accertata la Persona_1 Parte_4
responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in ulteriore subordine a titolo contrattuale o in estremo subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione dell'evento costituito dall'esplosione, avvenuta il 16 maggio 2015, nell'autorimessa della casa di abitazione della famiglia di una bombola di gas, a seguito della quale persero la Per_1
31 vita i loro congiunti e con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei Per_1 Pt_4
danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditario patiti, quantificati nella complessiva somma di € 6.139.897,88, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio chiedendo venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva, e in subordine insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto di tutte le domande proposte dalla parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
Cont Alla prima udienza la parte attrice formulava ulteriore domanda nei confronti di anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. (e in subordine ai sensi dell'art. 2049 c.c.) chiedendo che la stessa fosse tenuta a rispondere e condannata al risarcimento dei danni già richiesti in citazione anche per l'attività e il comportamento di tutti quei soggetti terzi della cui opera ella si avvaleva nello svolgimento della propria attività di distribuzione di gpl in bombole oggetto di causa, e quindi dalla fase della
Cont costruzione delle bombole fino alla vendita finale del prodotto al consumatore finale. Chiedeva
inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa l'assicurazione per la responsabilità civile per i fatti di causa, di cui al d.lgs 22.2.2006 n. 128, art. 16, chiedendo la condanna dell'assicurazione a risarcire
Cont i danni ai sensi dell'art. 16 cit., estendendo alla medesima le domande presentate nei confronti di
Cont anche qualora il fatto fosse risultato imputabile a soggetti diversi da eccepiva l'inammissibilità delle nuove domande ed istanze e con ordinanza il giudice, CP_1
ritenuta inammissibile la richiesta di parte attrice di chiamata in causa di terzo in persona della compagnia assicuratrice della convenuta, proponeva alle parti una soluzione conciliativa accettata dagli attori ma non dalla convenuta;
quindi il giudice dispone ctu medica sulla persona di , Parte_1
volta ad accertare natura ed entità delle lesioni dalla stessa lamentate.
Con la sentenza impugnata, il giudice cui la causa era stata nelle more assegnata rigettava le domande.
A fondamento delle loro pretese gli attori avevano dedotto che in data 16.5.2015, alle ore 18:30 circa, avvenivano una esplosione ed un incendio presso l'autorimessa di pertinenza dell'abitazione di proprietà di in San Stino di Livenza (VE), causati dallo scoppio di una “bombola Persona_1
di gas GPL da kg 25 marchiata 'AGIPGAS' e con marchiata la scritta del numero «80», che indica l'anno di fabbricazione della bombola, ossia il 1980.
32 A seguito dell'incendio erano rimasti gravemente feriti ed il figlio Persona_1 [...]
i quali al momento dell'esplosione si sarebbero trovati fuori dell'autorimessa -il cui Parte_4
portone di accesso era chiuso ma fu divelto per effetto dello scoppio –ma nelle immediate vicinanze della stessa;
i due decedevano successivamente al trasporto in Ospedale. , coniuge di Parte_1
era intervenuta sul posto subito dopo l'esplosione per aiutare i famigliari feriti, ed Persona_1
aveva riportato ustioni soprattutto su mani, braccia e piedi.
Secondo quanto dedotto dagli attori, la bombola esplosa sarebbe stata consegnata a Persona_1
la sera del giorno prima dell'esplosione, ossia il 15 maggio 2015, dalla ditta Controparte_6
di San Stino di Livenza (VE), e sarebbe stata depositata nell'autorimessa, dove sarebbe
[...]
rimasta nelle ore successive senza alcun utilizzo, dopodiché sarebbe esplosa da sola, senza che alcuno l'avesse toccata;
l'esplosione sarebbe pertanto dipesa da vizi o difetti della bombola stessa.
Gli attori individuavano quale responsabile di tutti i danni subiti dalle vittime e dai loro prossimi congiunti società che costruisce, produce, fornisce, commercializza e distribuisce le CP_1
bombole marchiate AgipGas ed il gas GPL in esse contenuto.
La domanda era stata proposta in via principale ex art. 2050 c.c., norma che il giudice riconosceva astrattamente pertinente in relazione al caso di specie, essendo l'attività di produzione e fornitura di bombole di gas GPL inclusa nelle “attività pericolose”; la domanda veniva tuttavia rigettata, non ritenendosi acquisita la necessaria certezza circa la riconducibilità eziologica dell'esplosione all'attività esercitata dalla convenuta.
Il giudice riteneva non condivisibile il risalente orientamento che riteneva l'art.2050 c.c. un'ipotesi di presunzione di responsabilità (e non soltanto di colpa) per la quale l'esercente attività pericolosa doveva rispondere anche per il caso di causa ignota, e riteneva invece che “in tema di responsabilità
per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art.
2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento
dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cass.n. 19872/2014).
33 Anzitutto il giudice rilevava che non era stato adeguatamente provato che la bombola esplosa fosse quella acquistata la sera prima dal la casa dei non aveva fornitura diretta di gas Per_1 Per_1
metano e nell'abitazione subito dopo l'incidente furono rinvenute, oltre a quella esplosa, altre sei bombole di gas gpl, una sola delle quali del tutto piena di gas.
aveva dichiarato ai Carabinieri che il 14 maggio, quindi due sere prima dell'esplosione, Parte_1
aveva accompagnato il marito presso la ditta per acquistare una bombola di gas, ma non aveva CP_6
saputo dire se quella esplosa fosse la stessa ed aveva dichiarato che il 15 maggio sera, giorno precedente al fatto, non c'era nessuna bombola nel garage perché lei aveva fatto le pulizie.
Nel garage furono rinvenute anche due piccole bombole da campeggio;
la aveva riferito che Pt_5
solo una di queste veniva saltuariamente usata e di non sapere come venisse ricaricata.
Anche la figlia aveva dichiarato che aveva accompagnato il 15 (o il 14 non è Persona_15
chiaro) il padre e la madre da a prendere una bombola, che era stata portata da padre e fratello CP_6
sul lato della casa ove c'era lo scaldabagno.
I avevano invece riferito di un unico acquisto di bombola da parte di CP_6 Persona_1
accompagnato dalla moglie il 15 maggio, per scaldare l'acqua sanitaria, ed avevano escluso di fare servizio di ricarica di bombole.
Il giudice evidenziava una contraddizione nelle allegazioni degli attori, che nell'atto di citazione avevano indicato l'acquisto della bombola esplosa il giorno prima, il 15, indicando che questa era stata depositata provvisoriamente in garage e poi era esplosa senza che nessuno l'avesse toccata,
mentre nella comparsa conclusionale facevano riferimento a due acquisti, uno il 14 e uno il 15;
l'acquisto del 15 sarebbe stato effettuato da solo dal che avrebbe messo la bombola in Per_1
garage dopo che la moglie aveva fatto le pulizie.
Il giudice evidenziava che il procedimento penale dopo approfondite indagini anche peritali era stato archiviato e l'opposizione all'archiviazione respinta.
Secondo il perito incaricato dalla Procura la bombola non presentava anomalie strutturali o cedimenti,
escludendosi che lo scoppio fosse dovuto al recipiente e rilevato che la valvola potrebbe essere stata non completamente chiusa e da tale piccola apertura poteva essere uscito il gas che avrebbe saturato
34 il garage chiuso e aumentato la pressione interna. Altro perito del P.M. era giunto alla stessa conclusione, precisando che il frigorifero funzionante avrebbe fatto da innesco.
Nella sentenza impugnata si evidenziava che nel 2017 il GIP aveva restituito la bombola ai familiari in quanto non era possibile fare altri accertamenti, in particolare circa difetti di fabbricazione.
Il giudice richiamava una perizia di parte prodotta dagli attori che concludeva nel senso del
“cedimento strutturale dovuto a difetti operativi nell'esecuzione della saldatura corpo valvola –fondo bombola”, e ciò sulla base di una analisi visiva della bombola messa a disposizione degli attori, ai quali era stata restituita seguito del dissequestro intervenuto nel 2017.
Evidenziava il giudice che la convenuta aveva replicato con ampia relazione di un proprio perito, il quale aveva sottoposto a severa critica la perizia degli attori ed evidenziato che gli accertamenti distruttivi svolti dai periti del P.M. (su precisa autorizzazione) rendevano inverosimile la tesi attorea.
La convenuta aveva prodotto un'integrazione alla propria perizia secondo la quale l'incidente sarebbe stato cagionato dall'operazione avviata dai (e vietata ai soggetti non autorizzati) di travaso Per_1
del gas gpl dalla bombola da 25 kg ad una più piccola dagli stessi usata per alimentare il fornello a gas di periodico utilizzo, specie da parte della , nell'area esterna dell'abitazione. Pt_1
Il giudice riteneva tale ipotesi verosimile, ma non provata;
evidenziava come in ogni caso gli attori non avessero fornito la prova, su di loro incombente, della derivazione casuale dell'esplosione da un difetto della bombola acquistata, invece che dal suo utilizzo, e pertanto non poteva ritenersi sussistente una correlazione del fatto con lo svolgimento dell'attività pericolosa della convenuta;
riteneva poi il giudice che non fosse possibile effettuare una ulteriore consulenza tecnica circa le cause dello scoppio, poichè erano state fatte analisi parzialmente distruttive ed erano trascorsi anni dall'episodio, durante i quali la bombola era rimasta nella disponibilità degli attori.
Il giudice concludeva quindi affermando che la causa dello scoppio era rimasta ignota;
evidenziava che il nesso di causalità deve essere escluso quando risulti incerto il collegamento causale con l'attività pericolosa, e osservava che gli oneri di custodia, sorveglianza e prudenza si erano trasferiti
Contr da d altri.
35 Il giudice escludeva anche una responsabilità ex art.2051, 2043 o 2049 o una responsabilità
Cont contrattuale di con cui non era intercorso alcun contratto.
Inoltre secondo il giudice parte attrice non poteva essere autorizzata, come richiesto, a chiamare in causa terzi soggetti non avendoli indicati quali responsabili del danno, né come tali CP_1
avendoli inquadrati parte attrice, né infine essendone emersi chiari profili di responsabilità.
Neppure parte attrice poteva essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione di in quanto l'art. 16 d. lgs. n. 128 del 2006 prevede bensì l'obbligo dell'impresa distributrice CP_1
di recipienti riempiti con gpl di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile ma non prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione.
***
Avverso la sentenza proponevano appello e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
cinque motivi.
Contr Con il primo motivo gli appellanti impugnavano la sentenza per non avere il giudice dichiarato decaduta dal diritto di proporre eccezioni, essendosi la convenuta costituita tardivamente. Gli appellanti osservavano che la prima udienza, fissata per il 20.3.2020, era stata rinviata d'ufficio al
Cont 13.10.2020 e che i era costituita il 18.6.2020, mentre avrebbe dovuto costituirsi già per l'udienza del 20.3.2020.
Cont Deducevano che veva pertanto eccepito tardivamente il proprio difetto di legittimazione passiva;
Cont inoltre il giudice aveva escluso la responsabilità di anche applicando l'art.1227 c.c., norma che tuttavia è applicabile solo su eccezione di parte, mentre tale eccezione non era mai stata sollevata.
Con il secondo motivo gli appellanti deducevano che l'evento era stato causato dalla bombola di proprietà di e dall'esercizio da parte di quest'ultima di attività pericolosa;
in assenza di CP_1
elementi tali da interrompere il nesso causale tra svolgimento di attività pericolosa ed evento dannoso,
il nesso causale doveva essere considerato certo.
36 Secondo gli appellanti le perizie di parte attrice (ing. e ing. ) e la stessa relazione Per_8 Per_16
dei Vigili del Fuoco intervenuti dimostravano che la causa dello scoppio era da ricondursi ad un vizio/difetto della bombola e del corpo valvola, e precisamente della saldatura del corpo- valvola.
Quanto all'identificazione della bombola, sostenevano gli appellanti che doveva ritenersi dimostrato che la bombola esplosa fosse quella acquistata dal la sera del 15 maggio 2015, essendo in Per_1
Cont ogni modo tale circostanza irrilevante, posto che certamente la bombola era di proprietà
Sostenevano gli appellanti che dalle foto della bombola si evincevano chiaramente i difetti della stessa, e in particolare il punto di rottura della bombola causa dell'esplosione, le “soffiature” rilevate dall' e la guarnizione verde della valvola che era posta in posizione anomala. Parte_6
Secondo gli appellanti la perizia del consulente della Procura ing. sarebbe stata superficiale, e Per_6
comunque il consulente non avrebbe affermato con certezza che il rubinetto della valvola non era perfettamente serrato. Secondo la ricostruzione dell'ing. fatta propria dal giudice, il gas uscito Per_6
dalla valvola avrebbe saturato l'ambiente, il frigorifero avrebbe innescato l'incendio e solo dopo sarebbe esplosa la bombola;
al contrario i Vigili del Fuoco avevano indicato tale ipotesi come la meno probabile, avanzando l'ipotesi che prima fosse scoppiata la bombola rompendosi la saldatura e solo dopo si fosse verificato l'incendio; peraltro con probabilità l'incendio sarebbe avvenuto con la bombola già orizzontale, ed infatti il tappetino di gomma sotto la bombola era stato trovato intatto.
Contr Secondo gli appellanti erroneamente il giudice aveva dato credito alle perizia di parte Per_2
che aveva sostenuto che i stessero effettuando una operazione di travaso di gpl, circostanza Per_1
esclusa dai Vigili del Fuoco e dall'ing. secondo i quali i due si trovavano all'esterno del garage, Per_6
il cui portone era chiuso.
L'operazione di travaso doveva in ogni modo escludersi perché le due bombole piccole trovate nel garage non avevano una valvola né un rubinetto, e pertanto non potevano contenere gas;
infatti non erano scoppiate perché erano vuote.
Evidenziavano gli appellanti che i Vigili del Fuoco avevano fatto rifermento ad una uscita quasi istantanea di gas infiammabile, il che contrasterebbe con una uscita lenta per parziale serraggio della valvola.
37 Gli appellanti richiamavano la perizia di parte dell' (ingg. e Parte_6 Per_16 Per_8
secondo la quale le bombole in condizioni di sovrapressione esplodono sulla parte cilindrica e non sulla saldatura del corpo valvola;
pertanto l'esplosione del fondo senza provocare deformazioni nella parte cilindrica (che non erano state riscontrate) denotava un cedimento strutturale dovuto a difetti nell'esecuzione della saldatura corpo valvola- fondo bombola. La perizia aveva evidenziato Per_8
che per oltre il 70% della lunghezza della saldatura era presente una mancanza di penetrazione che mediamente raggiungeva il 40-50% dello spessore della bombola, e aveva precisato che quando la difettosità raggiunge questi valori il giunto diventa instabile nel tempo;
si trattava di una bombola costruita nel 1980 e durante le successive cariche il difetto cresce in ampiezza fino alla rottura totale.
Evidenziavano gli appellanti che sul lembo della lamiera del fondo erano state effettuate in differenti zone micrografie che avevano rilevato la mancanza di penetrazione e la zona di saldatura, dove erano evidenti soffiature;
l'unica parte della saldatura rimasta attaccata al fondo della bombola era il tratto in cui la saldatura era a piena penetrazione, come visibile da una radiografia.
Sostenevano pertanto gli appellanti che la bombola era deflagrata a causa di un grave difetto quale mancanza di penetrazione nella saldatura corpo valvola- fondo bombola, e solo successivamente si era sviluppato l'incendio all'interno del garage.
Gli stessi Vigili del Fuoco avevano rilevato che “Si può ipotizzare un cedimento della saldatura della
bombola dovuto ad un difetto di costruzione...altresì si riferisce che statisticamente appare anomalo
il punto di cedimento sulla bombola, che in questo caso corrisponde alla saldatura del gruppo
valvolare. Solitamente le bombole sottoposte a sovrappressione cedono sul mantello, ma la saldatura
“tiene””.
Sostenevano gli appellanti che vi sono agli atti foto “certificate” della bombola e dei luoghi e che la bombola stessa è ancora in loro possesso, e tali elementi sarebbero sufficienti per disporre una c.t.u.;
contestavano l'affermazione del giudice secondo cui gli accertamenti distruttivi svolti dai periti del
P.M. rendevano inverosimili e inaffidabili le deduzioni svolte dall'Istituto deducevano che Per_8
la zona di saldatura corpo valvola/bombola, interessata dal vizio di saldatura, era rimasta intatta, e che il CT del P.M. non aveva effettuato nessuno degli accertamenti svolti dall'Istituto e Per_8
nulla aveva detto circa la saldatura che aveva ceduto, non prendendola neppure in considerazione.
38 Secondo gli appellanti il primo giudice aveva errato perché nel processo civile deve applicarsi il principio del “più probabile che non”: il nesso di causa tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso deve ritenersi provato quando la tesi a suo favore è più probabile di quella contraria;
il giudice aveva invece preteso la certezza o l'elevata probabilità; aveva ritenuto prima la causa dell'evento ignota, e poi più probabile che l'evento fosse riferibile alla fase di utilizzo della bombola.
Cont Gli appellanti deducevano che non aveva dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno come imposto dall'art.2050 c.c., né l'intervento di un evento straordinario tale da interrompere il nesso di causalità tra attività pericolosa e danno.
Evidenziavano che la bombola era del 1980 e ancora in circolazione, mentre le bombole hanno una
Cont durata di vita media di 10 anni;
peraltro aveva ammesso di avere riavuto la disponibilità della bombola poco prima dell'esplosione, poiché aveva sostituito la valvola precedente con una nuova fabbricata nel settembre 2013.
Con il terzo motivo di appello la sentenza veniva censurata nella parte in cui aveva escluso una
Cont responsabilità, dedotta dagli attori in via subordinata, di ex art.2051, 2043 o 1228 o 2049 c.c.;
erroneamente il giudice avrebbe ritenuto che la custodia della bombola fosse passata al Per_1
Cont Cont quando sulla base del contratto stipulato tra GA s.r.l. le bombole restavano di proprietà
Cont il gpl era imbottigliato da in propri recipienti a marchio AgipGas, e GA si impegnava a commercializzare il prodotto.
Sostenevano gli appellanti che i non erano divenuti proprietari della bombola ma solo del Per_1
Cont gas contenuto, e pertanto ra responsabile e custode, tenuta a obblighi di controllo e vigilanza;
le
Cont bombole vuote vanno restituite a he ne mantiene la proprietà e provvede a riempirle.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentavano la mancata chiamata in causa della
Cont compagnia assicuratrice di
Con il quinto motivo gli appellanti lamentavano la mancata ammissione dei mezzi di prova, prove testimoniali e c.t.u..
Cont Si costituiva in giudizio l'appellata evidenziando che la bombola esplosa era nella disponibilità
del da lungo tempo, e non era noto quando e quale rivenditore l'avesse venduta o riempita. Per_1
39 Eni contestava poi la perizia dell'Istituto rilevando che non vi era prova che la bombola Per_8
esaminata fosse quella esplosa, e che la stessa era rimasta a lungo nella disponibilità della sig.ra Pt_1
dopo il dissequestro;
in sede penale la bombola era stata inoltre oggetto di interventi demolitivi a cura dei periti del P.M. che ne avevano mutato le condizioni e le caratteristiche.
Cont videnziava poi che secondo la perizia dell'ing. per parte convenuta, la saldatura della Per_17
calotta avrebbe potuto scoppiare solo se interessata da una fonte di calore superiore a 60/65 gradi, e comunque da una fiamma viva, ed inoltre quando era avvenuta la deflagrazione la bombola si trovava già in posizione orizzontale.
Il supplemento della ctu dell'ing. aveva poi evidenziato che le due bombole piccole non Per_2
erano provviste della valvola analoga a quella delle più grandi da 25 kg, ma di una tipologia di rubinetto dotata di attacco superiore, perfettamente compatibile con il flessibile di collegamento di metri 1,5 normalmente venduto come rubinetto per bombola ricaricabile con valvola di sicurezza,
munito di sfiato laterale che permette di riempire la bombola.
Cont roponeva appello incidentale condizionato evidenziando che la domanda avrebbe dovuto essere
Cont rigettata in rito perché inammissibile per difetto di legittimazione passiva di che non era più
titolare degli obblighi di custodia e sorveglianza.
Con riguardo al primo motivo di appello l'appellata rilevava che stante il rinvio d'ufficio la costituzione in primo grado era tempestiva.
Quanto al secondo motivo evidenziava la non attendibilità delle conclusioni dell' Parte_6
osservando che nella prima perizia di parte redatta dall'ing. la causa dell'esplosione era Persona_4
stata invece indicata in un vizio della valvola.
Cont Circa il terzo motivo evidenziava che vi era prova della manutenzione eseguita sulla bombola esplosa, con la sostituzione della valvola nel 2013. Sul quarto motivo deduceva che l'istanza di chiamata in causa era tardiva e comunque inammissibile per carenza di azione diretta.
***
L'appello non può trovare accoglimento.
40 1. Con riguardo al primo motivo di gravame, si deve rilevare che anche reputando tardiva la
Cont costituzione di n primo grado, nessuna conseguenza potrebbe conseguire in ordine alle difese dell'odierna appellata, ed in particolare all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Secondo Cass,n.17385/2025 “La questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur
attenendo al merito e non alla legittimazione "ad causam", non costituisce eccezione in senso
stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo,
modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto
oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore”.
2. Il secondo motivo di appello concerne le cause dell'incidente. In relazione ad esso deve essere anzitutto esaminata la questione dell'identificazione della bombola coinvolta nello scoppio.
Contr 2.1 È pacifico anzitutto che la bombola rinvenuta nel garage dei fosse di proprietà Per_1
mentre non è certo quando e da chi sia stata acquistata, e neppure chi e quando avesse provveduto a riempirla;
ugualmente certo è che il corpo della bombola risalisse al 1980, mentre la valvola era stata sostituita nel 2013.
È emerso nel corso del procedimento penale che la famiglia utilizzasse da sempre bombole Per_1
di gas, che deteneva in un certo numero, rifornendosi dalla ditta . CP_6
Come evidenziato nella sentenza impugnata, con riguardo la data di acquisto della bombola depositata nel garage gli attori hanno fornito in corso di causa versioni diverse: in un primo momento avevano indicato un solo acquisto di una bombola in data 15 maggio, per poi riferirne un altro avvenuto il 14
maggio; più precisamente il primo acquisto sarebbe stato effettuato da Persona_1
accompagnato da moglie e figlia, mentre il secondo dal solo;
entrambi gli acquisti Persona_1
sarebbero stati fatti presso la ditta . CP_6
Nelle loro dichiarazioni, la signora e la figlia riferiscono di un acquisito il 14 maggio (ma nelle Pt_1
dichiarazioni di di data 26.5.2015 viene indicata prima la data del 14 e poi del 15 Parte_3
maggio, evidentemente per errore), mentre i signori hanno indicato un solo acquisto il 15. CP_6
Si osserva al riguardo che non pare verosimile che si sia recato una seconda volta Persona_1
dai il 15 maggio da solo per prendere una seconda bombola;
ciò è improbabile posto che ne CP_6
41 aveva acquistata una il giorno prima;
i signori non hanno riferito di due acquisti consecutivi, CP_6
e peraltro hanno dichiarato che era accompagnato dalla moglie, come riferito anche Persona_1
da quest'ultima. Si osserva inoltre che a il sig. aveva riferito che la bombola gli CP_6 Per_1
serviva per l'acqua sanitaria e che la figlia ha riferito di avere visto il padre e il fratello Pt_3
che scaricavano la bombola e la portavano dal lato della casa dove c'era l'allaccio dello Pt_4
scaldabagno, dove dopo il fatto sono state ritrovate una bombola quasi svuota e una piena (l'unica delle sei trovate sul posto piena). Deve pertanto ritenersi che vi sia stato un unico acquisto,
verosimilmente il 14 maggio, ma l'individuazione esatta dalla data non è rilevante.
La mattina del 16 la sig.ra chiese al marito di portare una bombola per cucinare nel capannone, Pt_1
e gliene indicò una che era sul retro della casa;
era venerdì e il giorno dopo dovevano fare un ritrovo con gli amici nel capannone, che infatti la stava pulendo al momento del fatto;
pertanto è anche Pt_1
possibile che in garage il 15 maggio non vi fosse una bombola (come infatti riferito dalla che Pt_1
vi aveva fatto le pulizie) ma che una delle varie bombole presenti sia stata spostata da il Per_1
16 maggio per poi essere utilizzata per cucinare nel capannone. Nel garage sono state ritrovate due bombole piccole ed il tubo di raccordo, e una di queste è stata identificata dalla sig.ra come Pt_1
quella utilizzata per cucinare, pur non sapendo riferire ella come venisse riempita.
La tesi secondo cui i sig.ri fossero in garage intenti a riempire tramite la bombola grande Per_1
quella piccola da campeggio è suggestiva, ma i Vigili del Fuoco hanno ritenuto improbabile che padre e figlio stessero effettuando delle operazioni di travaso, mentre il consulente P.M. ing. ha Per_6
affermato che i sig.ri si trovavano fuori del garage. L'ing. ha infatti ritenuto che al Per_1 Per_6
momento della deflagrazione il portone del garage fosse chiuso e le vittime si trovassero certamente all'esterno della rimessa, molto prossimo ad essa e il figlio a qualche metro Persona_1 Pt_4
di distanza.
Cont
2.2 Quanto alle cause dello scoppio, la tesi di econdo la quale la bombola sarebbe caduta a terra durante un illecito tentativo di riempimento, come sopra esposto, non può essere condivisa in quanto deve ritenersi che il garage fosse in quel momento chiuso e padre e figlio si trovassero nei pressi, ma all'esterno.
42 Si deve tuttavia riportare quanto indicato dai Vigili del Fuoco nella loro relazione: “va detto anche
che durante gli accertamenti sono state rinvenute combuste due piccole bombole di gas (del tipo da
campeggio), un pezzo di tubo per gas con raccordi, una chiave per raccordi e altri elementi
riconducibili a fornelletti da campeggio: in particolare una bombola è stata trovata proprio accanto
al frigo a pavimento, un'altra a circa due metri, sempre a pavimento sulla stessa parete e il tubo
(scollegato) in posizione intermedia tra le due bombole suddette”.
I Vigili del Fuoco hanno cercato di valutare “se potesse essere in corso una qualche operazione di
riempimento delle bombole piccole mediante la bombola grande, ma, pur non avendo elementi certi
per escluderlo completamente, i tempi descritti dalla sig.ra a S.I.T. (il marito era nella vigna, Pt_1
poi si è diretto verso casa e poi c'è stata l'esplosione) non paiono compatibili con un'operazione di artigianale “travaso” che richiede comunque un certo tempo di preparazione”.
Ciò tuttavia non esclude che (considerata la presenza e la posizione delle due bombole piccole e del tubo per gas con raccordi) vi fosse stata una precedente preparazione dell'operazione di riempimento,
poi sospesa (ciò spiegherebbe la presenza di una bombola da 25 Kg. nel garage, dove a detta della sig.ra il marito non teneva mai bombole di gas, reputandolo pericoloso perché ivi ricoverava Pt_1
l'autovettura; la stessa aveva riferito che il giorno 15 quando pulì il garage la bombola non Pt_1
c'era, e potrebbe essere stata pertanto portata lì il giorno 16 ai fini di un'operazione di travaso).
La deduzione degli appellanti per la quale non sarebbe stato possibile procedere a riempimento delle
Cont due bombole piccole in quanto prive di valvola pare superata da quanto riferito dal ctp di parte
( osservazioni integrative alla Relazione tecnica) per cui le due bombole piccole CP_19
presentavano una valvola sulla calotta superiore particolare, ovvero una tipologia di rubinetto dotata di attacco superiore (perfettamente compatibile con il tubo flessibile rinvenuto sulla scena dell'incidente) e venduto come “rubinetto per bombola ricaricabile con valvola di sicurezza” avendo lo sfiato laterale che consente, aprendolo, di riempire la bombola. Trattasi di operazione del tutto illegale al di fuori dei depositi autorizzati, ma ciò non esclude che un normale utente possa comprare tali rubinetti ed effettuare il riempimento della bombola.
43 2.3 La relazione dei Vigili del Fuoco indica la causa dello scoppio a seguito del rilascio del gpl dalla bombola, tramite la rottura verificatasi sulla saldatura del gruppo valvolare, formulando al riguardo tre ipotesi.
Secondo la prima ipotesi vi sarebbe stato un primo incendio nel garage, che ha successivamente coinvolto la bombola di gpl fino a determinarne il cedimento per sovrappressione interna a causa dell'aumento di temperatura.
Tale ipotesi è stata ritenuta dai Vigili del Fuoco come la meno probabile, in quanto la e i Pt_1
passanti hanno notato una violenta fiammata;
se vi fosse stato già un primo incendio in atto, la signora sarebbe stata avvisata dai congiunti e i passanti avrebbero notato del fumo preesistente;
una bombola di gpl (sempre in proporzione al grado di riempimento) se sottoposta esternamente ad incendio,
difficilmente scoppia prima di almeno 10-15 minuti.
Per la seconda ipotesi, la bombola sarebbe stata caricata oltre il limite di sicurezza.
Nella relazione dei Vigili del Fuoco si legge che “”le bombole di GPL devono essere riempite al massimo fino all'80% della loro capacità, al fine di lasciare una tolleranza per le variazioni di
volume/pressione dovute alla temperatura ambientale. Qualora una bombola venga completamente
caricata di GPL, anche variazioni di temperature esterne nell'ordine di 10°-15° possono
determinarne il cedimento per sovrappressione interna. Pur essendo avvenuto l'incidente nel tardo
pomeriggio, la giornata era particolarmente calda. In tal caso il cedimento avrebbe improvvisamente
determinato la creazione di una nube infiammabile che, presumibilmente innescata dal
funzionamento del frigorifero presente nel garage o da una qualsiasi altra scintilla, può aver sorpreso le vittime all'interno o nei pressi del garage. Importante in questo senso sarebbe risalire
alla provenienza della bombola, per capire se questa sia stata caricata correttamente o meno. Per
esempio tali incidenti capitano quando le bombole vengono impropriamente caricate presso
distributori stradali. In questo senso, va detto che la sera prima i hanno acquistato una Per_1
bombola di GPL da 25 KG. presso la vicina ditta . Tuttavia non si hanno elementi sufficienti CP_6
per stabilire se la bombola acquistata presso i sia quella coinvolta o una di quelle rivenute CP_20
integre nella pertinenza dei . Per_1
44 Secondo la terza ipotesi, vi potrebbe essere stato un cedimento della saldatura della bombola per difetto di costruzione o urto meccanico o entrambi;
i Vigili del Fuoco evidenziano di ritenere statisticamente anomalo il punto di cedimento della bombola, perché la saldatura di solito tiene.
Secondo i Vigili del Fuoco solo conoscendo la provenienza della bombola e le modalità di riempimento sarebbe stato possibile ricostruire l'accaduto.
I Vigili del Fuoco hanno evidenziato che nel garage c'era un frigorifero in funzione e la parete dove questo era addossato era decisamente la più danneggiata sia dal calore che dall'onda d'urto. “Altresì,
proprio dietro ai resti carbonizzati dello stesso, sono stati rinvenuti, su una porzione di intonaco
rimasta, dei frammenti che paiono compatibili con materiale carbonizzato “proiettato”; se l'innesco
fosse scaturito al centro della stanza o dalla parte opposta, la struttura del frigo dovrebbe aver
schermato il muro dalla proiezione di frammenti”.
I Vigili del Fuoco hanno altresì evidenziato che i tappetini rinvenuti sotto la bombola sul pavimento del garage si presentavano integri solo nelle porzioni di superficie “protette” dal corpo della bombola, ad indicare che l'innesco/ fiammata è avvenuto con ogni probabilità con la bombola già in posizione orizzontale.
Partendo dalle ipotesi formulate dai Vigili del Fuoco, la seconda potrebbe far ipotizzare una responsabilità dei posto che non vi è prova di chi e quando abbia riempito la bombola Per_1
scoppiata all'interno del garage, né quando e da chi questa fosse stata acquistata.
Quanto alla terza ipotesi, gli appellanti richiamano la consulenza di parte dell' Parte_6
(ingg. e secondo la quale la bombole in condizioni di sovrapressione esplodono Per_16 Per_8
sulla parte cilindrica e non sulla saldatura del corpo valvola;
pertanto l'esplosione del fondo senza provocare deformazioni nella parte cilindrica (che non sono state riscontrate) denoterebbe un cedimento strutturale dovuto a difetti nell'esecuzione della saldatura corpo valvola- fondo bombola.
La consulenza di parte ha evidenziato che per oltre il 70% della lunghezza della saldatura è presente una mancanza di penetrazione che mediamente raggiunge il 40-50% dello spessore della bombola e ha affermato che quando la difettosità raggiunge questi valori il giunto diventa instabile e nel tempo,
durante le successive cariche, il difetto cresce in ampiezza fino alla rottura totale.
45 La consulenza evidenzia che sul lembo della lamiera del fondo sono state effettuate in differenti zone micrografie che evidenziano la mancanza di penetrazione e la zona di saldatura, dove sono evidenti soffiature;
l'unica parte della saldatura rimasta attaccata al fondo della bombola è il tratto in cui la saldatura era a piena penetrazione come visibile da una radiografia.
Secondo tale prospettazione, pertanto, la bombola sarebbe deflagrata a causa di un grave difetto quale la mancanza di penetrazione nella saldatura corpo valvola- fondo bombola, e solo successivamente si sarebbe sviluppato l'incendio all'interno del garage.
Si osserva tuttavia che si tratta di esame effettuato non in contraddittorio nel novembre 2020, a distanza di anni del fatto e dopo che per lungo tempo la bombola era rimasta nella disponibilità degli odierni appellanti;
tale consulenza peraltro non si confronta con le conclusioni raggiunte dai C.T. del
Pubblico Ministero ed in particolare con la posizione anomala della guarnizione verde.
Come emerge alla relazione del C.T. di data 14.4.2016, in risposta al quesito: “ Persona_18
se sulla struttura o su altri elementi o parti della bombola siano presenti anomalie o evidenze utili a stabilire le causa della deflagrazione” si dà atto che sono state effettuate le seguenti prove: “analisi
visiva, controllo dell'omogeneità spessimetrica, prova di durezza superficiale su più direttrici,
fresatura passo- passo del corpo valvola perfino alla guarnizione”.
“È stata con attenzione ricontrollata visivamente la struttura della bombola, fasciame, fondi valvola.
Particolare attenzione è stata dedicata alla zona di rottura. Non si sono evidenziate anomalie
strutturali o zone che potessero in qualche modo mostrare cedimenti”.
“Mediante troncatrice è stata rimossa la valvola dalla struttura. La valvola è stata fissata in una
morsa, e mediante fresatura a piccole passate è stato rimosso il materiale del corpo fino alla
guarnizione di tenuta. Come si evince inequivocabilmente la guarnizione di colore verde risulta
parzialmente uscita dalla sua sede fino ad uscire. Questo significa che la valvola potrebbe essere
stata leggermente aperta e da quella piccola apertura prima sia uscito il gas e poi, nel momento di
esplosione la pressione interna abbia fatto fuoriuscire anche parzialmente la guarnizione. Quindi si
può asserire che la bombola non ha problemi strutturali, che i materiali che la compongono sono omogenei e che la valvola potrebbe non essere stata perfettamente chiusa”.
46 La bombola è stata oggetto di attento esame e i consulenti del P.M. non hanno ipotizzato un difetto di saldatura del tipo indicato dagli appellanti.
Parte appellante enfatizza i dubbi adombrati dalle risposte del C.T. del Pubblico Ministero ing. Per_6
nella nota di data 7.2.2017; si tratta tuttavia di risposte a specifici quesiti ulteriori (quale ad esempio la possibilità di manomettere la valvola) senza tuttavia che ne vengano inficiate le conclusioni già
raggiunte nella relazione di data 26.5.2016.
Quanto alla ripetibilità di accertamenti sulla bombola, si osserva che, oltre all'incertezza sull'identità
e lo stato di conservazione di questa, è documentato che su di essa siano stati svolti accertamenti distruttivi;
della compatibilità di tali interventi distruttivi con l'accertamento commissionato la relazione dell' non fornisce alcuna indicazione, e anzi non ne dà neppure atto. Parte_6
Quanto all'ultima ipotesi, è anche ipotizzabile che la bombola sia caduta a terra per qualche motivo e si sia rotta;
ciò in quanto secondo i Vigili del Fuoco la stessa si trovava in posizione orizzontale quando è scoppiato l'incendio, perché il tappetino sottostante era integro e anche la bombola è stata rovinata dalla fiammata solo da un lato;
in tale ipotesi l'incidente sarebbe attribuibile alla condotta dei Per_1
Tuttavia, per quanto indicato dal C.T. del Pubblico Ministero ing. si può reputare più probabile Per_6
la tesi di quest'ultimo.
2.4 Secondo Il CT del P.M, la valvola non era chiusa perfettamente, il gas fuoriuscito nel tempo dalla bombola aveva saturato l'ambiente, vi è stato l'innesco quando il frigorifero si è attivato, e vi è stata quindi una deflagrazione che ha rotto i vetri della finestrella;
solo a quel punto la bombola è caduta schiacciando contro il tappetino dei frammenti di vetro. Che la valvola non fosse chiusa bene viene ritenuto provato per il fatto che una parte della guarnizione verde interna della valvola fosse fuoriuscita.
Il CT del P.M. ha acquistato due valvole nuove con data di produzione simile e ha sperimentato Per_6
che è possibile il trafilamento quando la valvola non è chiusa con particolare accortezza.
Come evidenziato dai Vigili del Fuoco, c'era un frigorifero in funzione e la parete dove questo era appoggiato è risultata la più danneggiata dal calore e dall'onda d'urto.
47 Nella sua relazione di data 26.05.2016 il C.T. del P.M. ing. ha evidenziato che (foto 336) la Per_6
bombola, dopo una prima deflagrazione all'interno del garage, è caduta sul pavimento in posizione orizzontale;
secondo il consulente del P.M., “ciò è testimoniato dai frammenti di vetro rimasti adesi
al corpo bombola in ragione di un tappetino plastico presente al suolo, su cui la bombola era appunto
caduta a seguito della deflagrazione. Tappetino poi fusosi sulla bombola stessa per il calore in tal
modo trattenendo i precitati frammenti vitrei. I frammenti di vetro in questione sono quelli
pertinenti alla finestra di chiusura dell'unico foro presa luce della rimessa collocato in posizione
esattamente sovrastante al punto di rinvenimento bombola. Dallo stato di cose sopra riportato si può
concludere dunque che la bombola, al momento dello scoppio, NON si trovava nella posizione
orizzontale a terra nella quale veniva poi rinvenuta…i frammenti di vetro in questione sono stati trattenuti all'interno della rimessa in ragione della presenza di una retina metallica, collocata in posizione esterna al precitato foro luce…””La seconda ad essere commentata è Foto 335) dalla
quale si vedono esiti di fiamma sul corpo della bombola dopo che la stessa si è venuta a trovare in
posizione orizzontale a terra. Si osservi che tali esiti siano diametralmente opposti rispetto alla zona
interessata dal tappetino e dai frammenti vitrei di cui sopra. Da ciò emerge dunque come la bombola,
una volta caduta a terra e quindi in posizione orizzontale, si sia trovata per un tempo apprezzabile sotto l'effetto delle fiamme ad essa sovrastanti. Si osservi come la lacerazione del corpo bombola si
sia innescata nella parte della bombola maggiormente esposta al calore”.
Si tratta di considerazioni che trovano conforto tutte nelle fotografie allegate dall'ing. alla Per_6
propria relazione, e che documentano circostanze di fatto in relazione alle quali gli appellanti e i loro consulenti non si sono confrontati.
Una volta che il garage chiuso si era saturato del gas fuoriuscito dalla valvola non ben chiusa, ci sarebbe stato l'innesco con l'avvio del motore del frigorifero (comprovato dallo stato di particolare devastazione riscontrato sulla parete dove il frigorifero era addossato), il vetro della finestrella sarebbe esploso e alcuni frammenti sarebbero caduti sul tappetino di plastica dove la bombola era appoggiata. Quindi, per le alte temperature, la calotta della bombola sarebbe esplosa, nel punto esposto alle fiamme.
48 La relazione dimessa da indica la necessità, affinché una bombola si apra CP_19 CP_1
sulla saldatura della calotta superiore, che la bombola sia interessata da una fonte di calore superiore a 60-65° o comunque da una fiamma viva, non essendo sufficiente a tal fine una temperatura ambientale di circa 18° come era il giorno del fatto;
con una esposizione continua ad una temperatura oltre i 60° il gpl in fase liquida all'interno della bombola aumenta di volume e contemporaneamente aumenta la pressione interna causando l'apertura del contenitore;
in mancanza di surriscaldamento dovuto a fiamma diretta, anche ammettendo la sussistenza di una saldatura in alcuni punti non completamente passante, la pressione interna della bombola sarebbe assolutamente insufficiente a farla scoppiare.
Osserva tale relazione che se la sequenza fosse stata quella ipotizzata dagli appellanti, ovvero la bombola in posizione verticale e cedimento senza apparente motivo della saldatura, con uscita del gas, innesco e fiammata, la bombola sarebbe stata interamente sverniciata per effetto della fiamma diretta.
Parte appellante ritiene che le considerazioni svolte nella relazione dell'ing. siano superate da Per_6
quanto riferito in forma dubitativa dal sul punto tuttavia l'ing ha precisato che “Il Per_19 Per_6
fatto che il p.i. si il condizionale in relazione al fatto che la valvola si trovasse leggermente Per_5
aperta si spiega con il fatto che il precitato perito non era (ovviamente) al corrente di tutta la situazione al contorno..”; ribadisce quindi essere assolutamente certo e documentato che la valvola si trovava in posizione di non perfetta chiusura, ovvero la valvola non era serrata a forza con la mano,
ed in tali condizioni si verificava una fuoriuscita di gpl;
essendo il gpl più pesante dell'aria, si è
verificata una progressiva stratificazione dello stesso a livello del pavimento rimessa, in ragione della non perfetta chiusura della valvola, e la massa di gpl stratificatasi al suolo è giunta ad un livello tale da interessare la parte inferiore del frigorifero, ospitante il gruppo refrigerante, con inevitabile deflagrazione all'atto della prima messa in moto del gruppo su comando del termostato di controllo temperatura frigo.
A seguito della forte deflagrazione la bambola cadeva al suolo in posizione orizzontale schiacciando con il proprio peso contro un tappetino plastico i frammenti di vetro del soprastante finestrino nel frattempo caduti anch'essi dentro la rimessa in ragione della retina metallica presenti all'esterno del
49 finestrino. In tempi successivi a tale prima deflagrazione si verificava poi il forte surriscaldamento del corpo bombola fino al cedimento violento della sua parte supportante la valvola.
Parte appellante sostiene che il CT del Pubblico Ministero ha fatto propria l'ipotesi indicata dai Vigili
del Fuoco come meno probabile.
Sul punto si osserva che i Vigili del Fuoco hanno ipotizzato che un primo incendio nel garage sarebbe stato avvertito dai passanti;
al riguardo si osserva tuttavia che i passanti stavano transitando in auto o in moto sulla strada e hanno riferito solo di avere visto una grande fiammata, il che non è
inconciliabile con una previa saturazione dell'ambiente chiuso prima dell'esplosione.
Come indicato poi dall'ing. il sig. era il più vicino al portone della rimessa, Per_6 Persona_1
distando egli probabilmente solo poche decine di centimetri da esso, ed era in movimento, mentre il sig. era distante alcuni metri dal padre;
è quindi ben possibile che avessero notato Parte_4
qualche anomalia all'interno del garage che li aveva indotti ad avvicinarsi.
3. Deve essere poi esaminata la questione, dedotta dagli appellanti, della vetustà della bombola;
Contr il corpo della bombola, a marchio risaliva al 1980 e la valvola era stata sostituita certamente nel 2013.
Gli appellanti hanno sostenuto che la vita media di una bombola è di 10-15 anni, e che chi aveva sostituito la valvola non avrebbe dovuto rimetterla in commercio;
a comprova di tale affermazione hanno dimesso quale doc.63 un documento proveniente da IA (che si occupa di carburanti e bombole GPL) ad evidenti fini pubblicitari dei propri prodotti.
Si osserva tuttavia che non è stata indicata una specifica normativa al riguardo, che i consulenti hanno riferito che il corpo bombola era integro e privo di difetti, e che né i Vigili del Fuoco né i consulenti del P.M. hanno ipotizzato tale circostanza come causa o concausa del sinistro.
Al contrario nella relazione di data 7.2.2017 l'ing. a precisato: “Per quanto attiene poi al corpo Per_6
della bombola (anno di produzione 1980) gli esami, anche di natura fisica diversa, eseguiti nel
Laboratorio RCL non hanno evidenziato problematiche tali da suggerire ulteriori approfondimenti”.
50 Nella relazione di data 11.12.2020 dell'ing. ( al punto 4.5 si indica Per_2 CP_19
invece come la bombola, all'atto della sostituzione della valvola nel settembre 2013, era stata ricollaudata (e certamente era stata controllata da personale competente ed autorizzato).
4. Nell'incertezza, come sopra illustrata, circa l'esatta identificazione della bombola e delle cause della deflagrazione, devono essere applicati i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova.
Cass.n.10382/2002 ha affermato che “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa
(nella specie, produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del
danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del
nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento
dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità
rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in
cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va affermata ove
risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa
ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente. Il relativo
accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato”.
Anche secondo Cass.n.4792/2001 “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa
(nella specie: di produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del
danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del
nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento
dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità
rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo”.
Secondo Cass.n.17369/2004 “La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod.
civ. ben può prescindere dall'attività in sè e per sè considerata, il che si verifica quando il pericolo
si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., materie infiammabili,
proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un'imperfetta costruzione, a
livello progettuale o di confezione, conservino un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo
51 svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una
fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato”.
Gli appellanti hanno invocato l'applicazione del principio del “più probabile che non”.
Secondo Cass. n. 13214/2012 “L'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento
di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda
probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là
di ogni ragionevole dubbio (sulla base di questo principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che, chiamata a stabilire se vi fosse nesso di causalità tra il difetto costruttivo di
una bombola di gas e lo scoppio della stessa, l'aveva escluso in base al rilievo che, nella specie, lo scoppio poteva essere stato in astratto provocato anche da altre cause)”.
Nel caso di specie tuttavia, come sopra esposto, sono probabili cause diverse del sinistro rispetto ad un difetto costruttivo, che non può ritenersi accertato.
Per tutti i motivi esposti il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
5. Con il terzo motivo di appello si censura le sentenza nella parte in cui questa ha escluso una
Cont responsabilità, dedotta dagli attori in via subordinata, di x art.2051, 2043 o 1228 o 2049
c.c..
5.1 Quanto all'art.2051 c.c., gli appellanti sostengono che la qualità di custode della bombola sia riscontrabile in capo ad CP_1
Si osserva che aveva tuttavia perso ogni potere diretto sulla cosa, e che in ogni caso, CP_1
Cont permanendo incertezza sulle cause del sinistro, sarebbe esente da responsabilità anche qualora ritenuta custode.
Infatti, secondo Cass.n. 3329/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso
impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il
danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
Anche Cass.n.12760/2024 ha affermato che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità
oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo
52 e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che
l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non
è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e
complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”.
6.2 Non essendo configurabile per quanto esposto neppure una responsabilità dell'appellata ex art.2043 o ex art.2049 c.c., correttamente il giudice di primo grado ha poi escluso che debba essere
Cont valutata una responsabilità a titolo contrattuale di con la quale non era intercorso alcun contratto.
7. Con il quarto motivo di gravame si lamenta la mancata chiamata in causa della compagnia assicuratrice di deducendo che se è vero che la legge non prevede una azione diretta CP_1
Cont del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione, non aveva tuttavia mai neanche indicato il nome della Compagnia e quindi la bombola poteva anche non essere assicurata.
Non sussistendo pacificamente azione diretta del terzo con riguardo all'obbligo di cui all'art.16
D.Lgs.n.128 del 2006, il motivo non può trovare accoglimento.
8. Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la mancata ammissione dei mezzi di prova,
prove testimoniali e c.t.u..
Quanto all'impossibilità di esperire utilmente una c.t.u. si è già motivato;
quanto alle prove testimoniali, si osserva che le stesse, quanto alla ricostruzione del fatto, non sono rilevanti alla luce delle indagini svolte in sede di procedimento penale e delle dichiarazioni acquisite, e per il resto vertono sul quantum risarcitorio.
9. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto.
Si è già rilevata l'errata prospettazione dell'appello incidentale condizionato, inerendo la questione al merito. Si ritiene poi che gli eventi dai quali è insorta l'iniziativa giudiziale, gli obiettivi elementi di incertezza in fatto, la complessità della controversia anche in diritto,
giustifichino anche in questo grado l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
53 Sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da , Parte_1
e nei confronti di così provvede: Parte_2 Parte_3 CP_1
rigetta l'appello;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Marina Caparelli Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 352/2023 RG, promossa con atto di citazione in appello notificato il 13.10.2023
DA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 C.F._2
), ( ), in proprio e quali eredi di
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3
(C.F. ) e (C.F. Persona_1 CodiceFiscale_4 Parte_4 [...]
) con il proc. e dom. avv. Antonella Gobbo del Foro di Pordenone giusta procura in C.F._5
calce all'atto di citazione in appello;
- APPELLANTE-
CONTRO
1 (C.F. - P.IVA con il proc. e dom. avv. Andrea Genovese CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
del Foro di Viterbo giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Pordenone, pubblicata in
data 15.03.2023
Causa iscritta a ruolo il 17.10.2023 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 19.02.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“- IN VIA PRELIMINARE, si eccepisce e si chiede che controparte venga dichiarata decaduta dalla facoltà/diritto di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi e di sollevare eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio non essendosi controparte costituita in primo grado di giudizio nei termini di legge.
-NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trieste
annullare/riformare l'impugnata sentenza in ogni suo punto e capo in cui il Giudice di primo grado non accoglie e rigetta le domande proposte da parte attrice e dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di ctu, e Voglia invece condannare in persona del suo legale CP_1
rappresentante protempore (e/o procuratore speciale), in proprio nonchè quale mandataria di CP_2
precedentemente denominata società soggetta all'attività di
[...] Controparte_3
direzione, coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede in Roma Viale CP_1
Giorgio Ribotta n. 51 cf , cessionaria del ramo d'azienda costituito dal complesso dei P.IVA_3
beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine,
2 ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento dei danni tutti subiti da parte attrice-
appellante di cui è causa, e conseguentemente Voglia accogliere tutte le domande/conclusioni/eccezioni/istanze avanzate, anche nel giudizio di primo grado, dagli attori appellanti che qui si riportano:
-In via preliminare si eccepisce la tardività, la decadenza ed inammissibilità di tutte le domande ed eccezioni formulate da e da in comparsa di risposta, ai sensi degli artt. 166 e CP_1 CP_2
167 c.p.c., in quanto costituitesi in giudizio tardivamente ed in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Se ne chiede in ogni caso il rigetto.
Si eccepisce la novità, tardività ed inammissibilità di quanto rappresentato da controparte nella sua memoria ex art. 183 VI c, n. 2, c.p.c. anche per quanto riguarda l'esposizione di nuovi fatti e circostanze, nuove allegazioni e la formulazione di nuove eccezioni. Se ne chiede il rigetto e che non se ne tenga conto ai fini del decidere.
In particolare si eccepisce la novità, tardività ed inammissibilità delle nuove eccezioni/affermazioni formulate da controparte nella sua memoria n. 2 e se ne chiede il rigetto, laddove sostiene per la prima volta che “manca la certezza tra l'identità della bombola custodita dagli attori con quella esplosa” e laddove afferma che lo stato dei luoghi può essere stato modificato dagli attori. Se ne chiede il rigetto e che non se ne tenga conto ai fini del decidere.
Si contesta l'intera produzione documentale di controparte. Si contesta in ogni sua parte la perizia a firma dell'ing. dimessa da controparte solo con la memoria n. 2 (doc. 25 di controparte), Per_2
pertanto se ne eccepisce la novità, tardività ed inammissibilità, anche per i fatti e le circostanze nuove ivi esposte, oltre che essere assolutamente infondata. Con richiesta di rigetto ed espunzione dal procedimento.
Si contesta tutto quanto asserito nel documento 33 depositato da controparte con la memoria n.3, di cui pure si eccepisce l'infondatezza, novità, tardività ed inammissibilità, ossia l'integrazione/replica della perizia dell'ing. Con richiesta di rigetto ed espunzione dal procedimento. Per_2
3 Si contesta e si eccepisce la novità, tardività ed inammissibilità di tutto quanto indicato da controparte anche nelle sue note di trattazione scritta datate 09.02.2021, infondate in fatto ed in diritto, ed irrituali e si chiede che non se ne tenga conto ai fini del decidere anche in quanto trattasi di memoria non autorizzata. Con richiesta di rigetto ed espunzione dal procedimento.
Fatta salva ogni altra eccezione, deduzione, domanda e conclusione da noi svolta nel presente procedimento, che dunque non si intendono rinunciate.
, in via principale: Accertarsi e dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art.2050 CP_4
c.c. (o, in subordine ai sensi di ogni altra norma di legge applicabile alla fattispecie in esame) della società in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (e/o procuratore speciale), CP_1
con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1 CF , P.IVA , in proprio P.IVA_1 P.IVA_2
nonché quale mandataria di precedentemente denominata CP_2 Controparte_3
società soggetta all'attività di direzione, coordinamento e controllo della stessa ex
[...] CP_1
art. 2359 c.c., con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51 cf , cessionaria del ramo P.IVA_3
d'azienda costituito dal complesso dei beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti,
contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o di CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) nella causazione degli eventi dannosi da noi descritti in atto di citazione, nelle memorie autorizzate e a verbale di udienza
(comprese le note di trattazione scritta), e del decesso di e Persona_1 Parte_4
nonché nella causazione dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli stessi deceduti e dagli attori-appellanti di cui è causa, e condannarle in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento in favore dei IG.ri Pt_1
, e della complessiva somma di € 6.139.897,88, ciascuno
[...] Parte_2 Parte_3
per la quota di propria spettanza come indicato in atti, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non-patrimoniali dagli stessi subiti iure proprio e iure hereditatis , per le causali indicate
4 e rappresentate nei nostri atti, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
, in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento CP_4
della domanda da noi formulata nel merito in via principale, accertarsi e dichiararsi la responsabilità
ai sensi dell'art. 2051 c.c. (o, in via di ulteriore subordine, accertarsi e dichiararsi la responsabilità a titolo contrattuale di parte convenuta-appellata) della società in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro-tempore (e/o procuratore speciale) con sede in Roma, Piazzale Enrico Mattei n. 1
CF , P.IVA , in proprio nonchè quale mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2 CP_2
precedentemente denominata società soggetta all'attività di direzione, Controparte_3
coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede in Roma Viale Giorgio CP_1
Ribotta n. 51 cf cessionaria del ramo d'azienda costituito dal complesso dei beni P.IVA_3
mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi,
personale, contenziosi e quant'altro, e/o di in persona del suo legale rappresentante pro CP_2
tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) nella causazione degli eventi dannosi da noi descritti in atto di citazione, nelle memorie autorizzate e a verbale di udienza (comprese le note di trattazione scritta) e del decesso di e nonché nella causazione dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali Persona_1 Pt_4
patiti e patiendi dagli stessi deceduti e dagli attori-appellanti di cui è causa, e condannarle in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento in favore dei IG.ri e della complessiva somma di € Parte_1 Parte_2 Parte_3
6.139.897,88, ciascuno per la quota di propria spettanza, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non-patrimoniali dagli stessi subiti iure proprio e iure hereditatis , per le causali indicate e rappresentate nei nostri atti, o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in
5 corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
, in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato CP_4
accoglimento delle domande da noi formulate nel merito in via principale ed in via subordinata,
accertarsi e dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c. della società in persona CP_1
del suo legale rappresentante pro-tempore (e/o procuratore speciale), con sede in Roma, Piazzale
Enrico Mattei n. 1 CF P.IVA in proprio nonchè quale mandataria di P.IVA_1 P.IVA_2
precedentemente denominata società soggetta CP_2 Controparte_3
all'attività di direzione, coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede CP_1
in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51 cf cessionaria del ramo d'azienda costituito dal P.IVA_3
complesso dei beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o di in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) nella causazione degli eventi dannosi da noi descritti in atto di citazione, nelle memorie autorizzate e a verbale di udienza (comprese le note di trattazione scritta) e del decesso di e nonché nella causazione dei danni Persona_1 Pt_4
tutti patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi dagli stessi deceduti e dagli attori-appellanti di cui è causa, e condannarle in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento in favore dei IG.ri , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
della complessiva somma di € 6.139.897,88, ciascuno per la quota di propria spettanza, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non-patrimoniali dagli stessi subiti iure proprio e iure hereditatis , per le causali indicate e rappresentante nei nostri atti, o di quella diversa somma,
maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
6 , in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato CP_4
accoglimento delle domande da noi formulate nel merito in via principale ed in via subordinata,
accertarsi e dichiararsi per i fatti ed i danni di cui è causa la responsabilità di in persona del CP_1
suo legale rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in proprio nonchè quale mandataria di precedentemente denominata società soggetta CP_2 Controparte_3
all'attività di direzione, coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede CP_1
in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51 cf cessionaria del ramo d'azienda costituito dal P.IVA_3
complesso dei beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o di in persona del suo CP_2
legale rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) ai sensi dell'art. 1228 c.c. (o, in subordine ai sensi dell'art. 2049 c.c.) chiedendo che in proprio nonchè quale mandataria di CP_1 CP_2
precedentemente denominata società soggetta all'attività di
[...] Controparte_3
direzione, coordinamento e controllo della stessa ex art. 2359 c.c., con sede in Roma Viale CP_1
Giorgio Ribotta n. 51 cf , cessionaria del ramo d'azienda costituito dal complesso dei P.IVA_3
beni mobili, immobili, materiali e immateriali quali impianti, contratti, rapporti giuridici attivi e passivi, personale, contenziosi e quant'altro, e/o in persona del suo legale CP_2
rappresentante pro tempore (e/o procuratore speciale), in via solidale tra di loro (o, in subordine,
ciascuna per quanto di rispettiva competenza) siano tenute a rispondere e siano condannate (in via esclusiva e/o in via solidale tra loro e/o pro quota sulla base del tipo e grado di responsabilità
eventualmente accertato in capo ad ognuna di loro, ciascuna per quanto di rispettiva competenza) al risarcimento dei danni già chiesti in atto di citazione anche per l'opera, l'attività ed il comportamento di tutti quei soggetti che verranno individuati in corso di causa di cui e/o si sia CP_1 CP_5
avvalsa nella propria attività di commercio di GPL con la bombola di cui è causa, per cui dalla fase di costruzione della bombola alla fase di vendita finale del prodotto / e consegna CP_1 CP_2
7 della bombola al consumatore finale, ed ogni altra fase (riempimento di bombola con GPL, collaudo,
revisione, controlli su bombola esplosa etc.) nessuna esclusa, ove in corso di causa dovesse emergere la responsabilità di codesti soggetti.
, in via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato CP_4
accoglimento delle domande da noi formulate nel merito in via principale, in via subordinata e in via ulteriormente subordinata, nell'ipotesi in cui in corso di giudizio dovesse emergere o ipotizzarsi la responsabilità di soggetti terzi nella causazione dei fatti e dei danni per cui è causa si chiede di essere autorizzati a chiamare in causa codesti soggetti anche ai sensi di cui all'art. 106 c.p.c. (o, in subordine,
si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia ordinarne l'intervento ai sensi dell'art. 107 c.p.c. o di ogni altra norma eventualmente ritenuta applicabile) chiedendo che gli stessi vengano condannati, per le medesime domande da noi già svolte nei confronti di e di nel merito in via CP_1 CP_2
principale, in via subordinata ed in via ulteriormente subordinata o per ogni altro titolo di responsabilità venisse accertato, al risarcimento in favore dei sig.ri e Parte_1 Parte_2
della complessiva somma di € 6.139.897,88, ciascuno per la quota di propria Parte_3
spettanza come indicato in atti, a titolo di risarcimento dei danni tutti patrimoniali e non patrimoniali dagli stessi subiti iure proprio e iure hereditatis, per le causali indicate e rappresentate nei nostri atti,
o di quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo.
-Si chiede di essere autorizzati anche ai sensi dell'art. 106 c.p.c. a CHIAMARE IN CAUSA LA
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la responsabilità civile ed il risarcimento dei danni di cui è causa di cui al Decreto Legislativo n. 128
del 2006 art. 16 chiedendo che questa assicurazione venga condannata a risarcire i danni di cui è
causa (e/o a tenere indenni i soggetti responsabili chiunque essi siano) ai sensi del predetto art. 16
(perciò non solo per il fatto imputabile ad e/o a ma anche per fatto CP_1 CP_2
eventualmente imputabile a qualunque altro soggetto), ed estendendo alla medesima anche tutte le
8 domande da noi formulate nei confronti di e di e/o nei confronti di ogni altro CP_1 CP_2
soggetto fosse ritenuto responsabile dei fatti per cui è causa. In subordine, si chiede che la S.V. Ill.ma
Voglia ordinarne l'intervento in causa anche ai sensi dell'art. 107 c.p.c. - Si chiede pertanto che la
S.V. Ill.ma Voglia ordinare ad e a di indicare nominativo, generalità, sede, CP_1 CP_2
indirizzo ed ogni dato utile di questa assicurazione, al fine di consentirne l'individuazione e la chiamata in causa.
-Si insiste altresì per l'accoglimento del nostro reclamo/ricorso di data 18.04.2024 che si intende qui integralmente trascritto.
si chiede espressamente che tutte le domande da noi formulate nei confronti della CP_4
convenuta e di (e/o di eventuali ulteriori terzi) vengano estese anche alla CP_1 CP_2
compagnia di assicurazione di cui si è chiesta la chiamata in causa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per quanto di rispettiva competenza.
-Nella quantificazione dei danni non patrimoniali, di cui si domanda in questa sede il risarcimento, si chiede l'applicazione delle relative Tabelle aggiornate elaborate dal Tribunale di Milano (si depositano anche le ultime Tabelle del Tribunale di Milano). Fatte salve le domande risarcitorie formulate nei nostri atti.
-Fatta salva ogni domanda da noi formulata nel presente procedimento che dunque non si intende rinunciata.
-Si contesta tutto quanto esposto da controparte nel giudizio di primo grado e in comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale condizionato, siccome infondato sia in linea di fatto che in principio di diritto.
-Si chiede il rigetto di ogni conclusione, domanda, istanza ed eccezione, di merito ed istruttoria,
formulate da controparte in primo ed in secondo grado di giudizio. Si dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e/o diverse domande, eccezioni, allegazioni, deduzioni o istanze eventualmente formulate da controparte.
9 -In ogni caso spese e competenze di causa interamente rifuse, per entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede dunque la riforma e modifica della sentenza impugnata anche nella parte in cui dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite e di ctu, in favore di una sentenza che condanni controparte alla loro rifusione in favore di parte attrice-appellante.
-Si chiede che tutto quanto da noi rappresentato e richiesto in atti e nel corso del giudizio di primo grado, in atto di citazione d'appello e nel corso del relativo giudizio e nel presente atto, sia da intendersi anche nei confronti di con sede in Roma Viale Giorgio Ribotta n. 51 cf CP_2
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore/procuratore speciale, e che tutte P.IVA_3
le conclusioni, domande, eccezioni ed istanze, sia di merito che istruttorie, del primo grado di giudizio e quelle presentate in atto di citazione in appello nei confronti di siano estese anche nei CP_1
confronti di in via solidale tra ed oppure, in subordine, CP_2 CP_1 CP_2
ciascuna per quanto di sua competenza, e così anche le conclusioni indicate nella presente nota scritta.
-Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, sia nel merito che in via istruttoria.
IN VIA ISTRUTTORIA
- Si chiede l'ammissione di tutte le nostre istanze istruttorie formulate in primo grado di giudizio,
onde consentire alla difesa di parte appellante di poter ulteriormente dimostrare la fondatezza delle proprie domande ed ottenere il richiesto risarcimento danni. Ciò in ossequio al principio dell'equo contraddittorio, ed ai principi di cui agli artt. 112, 113, 115, 116, 132, c.p.c., art. 118 disp. Att.c.p.c.
e agli artt. 24 e 111 Costituzione. Si insiste pertanto espressamente affinchè la causa venga rimessa in istruttoria onde consentire a parte attrice appellante di poter ottenere l'ammissione e l'assunzione di tutti i propri mezzi di prova non ammessi e/o rigettati in primo grado. Si chiede la revoca dell'ordinanza emessa dal Giudice Francesco Petrucco Toffolo in data 20.05.2022 laddove fissa udienza per la precisazione delle conclusioni, e non ammette le prove richieste, e di ogni ordinanza che non ha ammesso le nostre istanze istruttorie.
10 -Si chiede che venga disposta l'acquisizione dei verbali, degli atti e dei documenti tutti relativi al fascicolo del procedimento di primo grado n. 3133/19 RG Tribunale di Pordenone, Giudici dott.
Leanza e Toffolo.
Senza voler invertire l'onere della prova nè accettare tale inversione, si chiede l'ammissione delle seguenti istanze istruttorie:
A) Si chiede l'ammissione di PROVA PER TESTIMONI sui seguenti capitoli di prova:
1. “Vero che il giorno 16 maggio 2015, alle ore 18.40 circa, presso l'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Livenza (VE), via Condulmer Persona_1
n. 10, si verificava l'esplosione di una bombola di gas GPL ed un incendio?”
2. “Vero che al momento della sua esplosione la bombola si trovava all'interno del garage?”
3. “Vero che al momento dell'esplosione della bombola i sigg. e si Persona_1 Pt_4
trovavano fuori dal garage?”
4. “Vero che nell'occorso vedevo i IG.ri e avvolti dalle fiamme, Persona_1 Parte_4
ed i loro corpi bruciati e ustionati?”
5. “Vero che vedevo che era all'esterno del garage incastrato in una siepe, e Persona_1 Pt_4
era riverso a terra sul cortile all'esterno del garage, come da documento che mi viene rammostrato
(doc. 66quater)?”
6. “Vero che la sig.ra cercava di aiutare e che erano avvolti dalle fiamme, Parte_1 Per_1 Pt_4
e si bruciava anche lei?”
7. “Vero che il giorno 16.05.2015 alle ore 18.40 circa si trovava nella sua camera Parte_4
da letto e stava scrivendo con il suo computer, come da documento che mi viene rammostrato, doc.98
?”
8. “Vero che il documento 98 che mi viene rammostrato rappresenta la schermata del computer di e indica le operazioni fatte su detto computer il giorno 16.05.2015?” Parte_4
9. “Vero che intervenivano subito sul luogo del sinistro i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale
11 di Venezia, i Carabinieri di San Stino di Livenza, il Pronto Soccorso?”
10. “Vero che i signori , e venivano subito portati in Persona_1 Parte_4 Parte_1
ospedale?”
11. “Vero che i signori e venivano subito portati con l'elicottero all'ospedale Persona_1 Pt_4
di Padova e ricoverati al reparto grandi ustionati?”
12. “Vero che il sig. presentava “ustioni di II e III grado sull'80% della superficie Parte_4
corporea, anche alla testa e al volto, insufficienza respiratoria, stato di shock, insufficienza renale acuta”come da documenti che mi vengono rammostrati (docc. 21-86)?
13. “Vero che il sig. presentava “ustioni di II e III grado coinvolgenti il 90% o più Persona_1
della superficie corporea, ustioni di terzo grado, insufficienza respiratoria, insufficienza renale acuta
”, carbonizzazione della mano destra, degli arti inferiori e dei genitali, sanguinamento orale, marcato deterioramento dei parametri vitali, come da documenti che si rammostrano (docc. 22-86)?”
14. “Vero che il sig. decedeva in data 18.05.2015 presso l'ospedale S. Antonio di Persona_1
Padova, ed il sig. decedeva in data 19.05.2015 presso il policlinico di Padova?” Parte_4
15. “Vero che i medici dichiaravano che il sig. decedeva a seguito di “ustioni da Persona_1
incendio da esplosione bombola gpl ” ed il sig. a seguito di “ustioni da incendio Parte_4
da esplosione bombola gpl ” come da documenti che mi vengono rammostrati (docc. 5-6-7-8-9-86)?”
16. “Vero che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova disponeva accertamento autoptico sui corpi di e effettuato dal Prof. come da documenti Per_1 Pt_4 Persona_3
che mi vengono rammostrati (docc. 5-6-7-8-9-86)?”
17. “Vero che nell'occorso la IG.ra riportava ustioni alle braccia, alle mani, al volto, ai Parte_1
piedi come da documenti che mi vengono rammostrati (docc. 10-11-96-96bis)?
18. “Vero che giungevano sul luogo del sinistro i Vigili del Fuoco di Venezia che si adoperavano per spegnere l'incendio?”
19. “Vero che il giorno 16.05.2015 al termine delle operazioni dei Vigili del Fuoco lo stabile veniva
12 dichiarato inagibile e l'intero immobile e la zona circostante, i terreni destinati ad orto giardino e vigneto, e la bombola esplosa, venivano posti sotto sequestro, ed i residenti venivano fatti evacuare?”
20. “Vero che mentre si trovava in Ospedale il sig. era sveglio, rispondeva alle Parte_4
domande, diceva di avere fortissimi dolori?”
21. “Vero che durante i quattro giorni di ricovero in ospedale era sveglio, diceva che stava Pt_4
per morire, che non era giusto, che era troppo giovane per morire?”
22. “Vero che diceva che il suo corpo era stato devastato e mutilato dalle fiamme, che non Pt_4
avrebbe mai più recuperato la funzionalità degli organi danneggiati, e che la sua vita, nell'ipotesi remota di sopravvivenza, non sarebbe più stata quella di prima?”
23. “Vero che durante il ricovero in ospedale il sig. era sveglio e diceva che stava Persona_1
per morire, e che stava patendo fortissimi dolori?”
24. “Vero che il sig. diceva che il suo corpo era orrendamente devastato e mutilato Persona_1
dalle fiamme, che non avrebbe mai più recuperato la funzionalità degli organi danneggiati, e che la sua vita, nell'ipotesi remota di sopravvivenza, non sarebbe più stata quella di prima?”
25. “Vero che il dottor Prof. incaricato dalla Procura del Tribunale di Padova Persona_3
effettuava indagine autoptica sui corpi di e e dichiarava che Per_1 Pt_4 Persona_1
presentava “ustioni di II e III grado diffuse al 90% della superficie corporea;
escarotomie terapeutiche a livello del tronco, addome ed arto superiore destro” (un tanto dall'ispezione esterna del cadavere);
la sezione cadaverica ed i successivi esami istologici evidenziavano: “edema cerebrale, contusione al muscolo temporale di sinistra che raggiungeva l'area parietale omolaterale, infiltrazione emorragica in regione temporo-parietale destra;
enfisema polmonare in presenza di muco nerastro in bronchi,
esofago trachea;
pregresso infarto cardiaco al margine libero del ventricolo sinistro al terzo inferiore,
in presenza di pacemaker precedentemente impiantato, aterosclerosi della coronaria destra e della valvola aortica, insufficienza mitralica e tricuspidale;
versamento sieroematico endotoracico ed endoperitoneale”, (doc. 7 e doc. 86 che si rammostrano al teste prof. di Padova)?” Persona_3
13 26. “Vero che il dott. dichiarava che la causa di morte del sig. è ascrivibile Per_3 Persona_1
ad Insufficienza Multiorgano (MOF) in un quadro generale di malattia da ustioni fino al III grado,
estese a più del 90% della superficie corporea”, come da docc. 7 e 86 che si rammostrano al teste?”
27. “Vero che il dottor Prof. dichiarava che presentava: Persona_3 Parte_4
“ustioni di I, II e III grado diffuse al 50% della superficie corporea;
escarotomie terapeutiche a livello del tronco, fianchi e cosce “ (un tanto dall'ispezione esterna del cadavere); la sezione cadaverica ed i successivi esami istologici hanno evidenziato: “edema cerebrale;
sindrome da distress respiratorio acuto;
versamento sieroematico endotoracico ed endoperitoneale ” come da docc. 7 e 86 che si rammostrano al teste?”
28. “Vero che il dott. dichiarava che la causa di morte del sig. è ascrivibile Per_3 Persona_1
ad Insufficienza Multiorgano (MOF) in un quadro generale di malattia da ustioni fino al III grado,
estese a più del 90% della superficie corporea”, come da docc. 7 e 86 che si rammostrano al teste?”.
29. “Vero che il dott. dichiarava di individuare un rapporto di diretta causalità tra lo scoppio Per_3
della bombola di GPL avvenuto presso la rimessa dell'abitazione, il successivo immediato incendio provocato dallo stesso ed il decesso dei signori e (come da doc. 7 e 86 che Persona_1 Pt_4
si rammostrano al teste)?”
30. “Vero che e dal loro ricovero in ospedale, il giorno 16.05.2015, fino al Persona_1 Pt_4
loro decesso, sono rimasti svegli e parlavano?”
31. “Vero che nel lasso di tempo di cui al precedente capitolo di prova i sigg. e Persona_1
hanno detto che non ce l'avrebbero fatta, che stavano per morire, che l'immensa sofferenza Pt_4
ed i dolori che li stavano dilaniando li avrebbero portati alla morte?”
32. “Vero che la bombola esplosa in data 16.05.2015 presso l'abitazione dei signori era Per_1
una bombola da Kg 25 marchiata “AGIPGAS” e con marchiata la scritta del numero “80”, ed è quella rappresentata nelle foto che mi vengono rammostrate (docc. 46, 67B, 84, 85, 93)?”
14 33. “Vero che le foto che mi vengono rammostrate (doc. 67B) sono state scattate in data 18 e 20
maggio 2015 sul luogo del sinistro e garage e sulla bombola esplosa mentre erano posti sotto sequestro, dai Vigili del Fuoco intervenuti il 16.05.2015 presso l'abitazione ” Per_1
34. “Vero che le foto che mi vengono rammostrate (doc. 84) sono state scattate in data 16, 18 e 20
maggio 2015 sul luogo del sinistro, sull'abitazione e garage e sulla bombola esplosa mentre erano posti sotto sequestro, dai Carabinieri della Stazione di San Stino di Livenza intervenuti il 16.05.2015
presso l'abitazione ” Per_1
35. “Vero che le foto che mi vengono rammostrate (doc. 46) sono state scattate dall'ing.
[...]
sulla bombola esplosa in data 16 maggio 2015 presso l'abitazione le foto da Persona_4 Per_1
8329 a 8336 e da 311 a 330 sono state scattate in sede di operazioni peritali presso ing. in Per_5
data 09.07.2015, le foto 8329 e 8330 sono foto di esempio di una bombola in stato integro;
le foto da
050 a 126 sono state scattate in data 12.06.2015 alla presenza dell'ing. e dei Carabinieri in sede Per_6
di indagini peritali;
le foto da 2215 a 2316 sono state scattate in data 12.01.2016 presso l'ing.
[...]
in sede di operazioni peritali?” Per_7
36. “Vero che le foto di cui al precedente capitolo di prova sono state scattate mentre la bombola esplosa si trovava sotto sequestro?”
37. “Vero che il video che mi viene rammostrato (docc. 66) è stato effettuato dai Carabinieri della
Stazione di San Stino di Livenza in data 16.05.2015 presso l'abitazione dei sigg. sita in Per_1
San Stino di Livenza (VE) in via Condulmer n. 10, su detta abitazione e sulla zona interessata dall'esplosione e dall'incendio?”
38. “Vero che le foto nn. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 allegate all'indagine diagnostica effettuata dall'Istituto che mi viene rammostrata (doc. 93) sono state effettuate sulla bombola esplosa Per_8
in data 16.05.2015 presso l'abitazione dei sigg. sita in San Stino di Livenza (VE) in via Per_1
Condulmer n. 10, e sulla sua valvola?”
15 39. “Vero che la bombola, con relativa valvola, esplosa in data 16.05.2015 presso l'abitazione dei sigg. sita in San Stino di Livenza (VE) in via Condulmer n. 10 ad oggi si presenta nelle Per_1
medesime condizioni in cui si trovava quando è stata dissequestrata in data 20.10.2017?”
40. “Vero che la bombola con relativa valvola che mi viene rammostrata è quella esplosa in data
16.05.2015 presso l'abitazione dei sigg. sita in San Stino di Livenza (VE) in via Condulmer Per_1
n.10?”
41. “Vero che la bombola esplosa, con valvola, dal giorno in cui è stata dissequestrata il 20.10.2017,
è sempre stata tenuta in San Stino di Livenza (VE) Viale Trieste n. 68 presso lo studio dell'avvocato
Antonella Gobbo?”
42. “E' forse vero che la bombola esplosa è stata alterata o modificata dopo il suo dissequestro?”
43. “Vero che il sig. era andato a prendere la bombola esplosa la sera del giorno Persona_1
prima dell'esplosione, ossia il 15 maggio 2015, dalla ditta di San Stino Controparte_6
di Livenza (VE)?”
44. “Vero che la ditta autotrasporti di San Stino di Livenza (VE) effettua la vendita CP_6
di GPL in bombole marchiate AgipGas per conto della GA RL ?”
45. “Vero che la bombola era stata presa piena di gas GPL?”
46. “Vero che la bombola era stata collocata nell'autorimessa, e lì era stata lasciata fino al momento della sua esplosione?”
47. “Vero che al momento dell'esplosione la bombola era collocata dentro al garage, locale dotato di finestra e di portone prospiciente l'esterno?”
48. “E' forse vero che la bombola era stata utilizzata prima della sua esplosione?”
49. “Vero che il sig. aveva preso la bombola perchè la moglie gli aveva detto che Persona_1
doveva fare le conserve, ed aveva bisogno di una bombola del gas?”
50. “Vero che quando preparava le conserve la sig.ra si metteva a cucinare all'aperto, nel Parte_1
16 cortile prospiciente il garage, con un fornello che tenevano nella legnaia e che veniva collegato alla bombola del gas tramite il tubo di raccordo di cui alle foto che mi vengono rammostrate (doc. 67B)?”
51. “Vero che il fornello di cui al precedente capitolo di prova al momento dell'esplosione della bombola si trovava nella legnaia?”
52. “Vero che la bombola esplosa era di proprietà di società convenuta?” CP_1
53. “Vero che vende il proprio gas GPL mediante bombole marchiate AgipGas che sono e CP_1
restano di sua proprietà?”
54. “Vero che la bombola esplosa era stata prodotta nell'anno 1980?”
55. “Vero che in sede di indagini peritali effettuate dagli ing. e emergeva che la Per_6 Per_5
guarnizione della valvola di chiusura della bombola fin da prima DELL'ESPLOSIONE ERA POSTA
ATTRAVERSO IL FORO DI USCITA DEL GPL?”
56. “Vero che i periti dell'Istituto accertavano che una bombola come quella di cui è causa Per_8
esplode nella parte cilindrica e non in una zona dove solitamente non si verificano esplosioni per sovrappressione?”
57. “Vero che l'esplosione del fondo senza provocare deformazioni nella parte cilindrica denota un cedimento strutturale dovuto a difetti operativi nell'esecuzione della saldatura corpo valvola-fondo bombola?”
58. “Vero che la rottura della bombola è avvenuta nella saldatura corpo valvola-fondo bombola come da foto che mi vengono rammostrate (foto 4,5 del doc. 93, docc. 3, 45, 46, 67B, 84, 85)?”
59. “Vero che per oltre il 70% della lunghezza della saldatura è presente una mancanza di penetrazione che mediamente raggiunge il 40-50% dello spessore della bombola (3 mm) come rappresentato in figura 6 e 7 della perizia che mi viene rammostrata-doc. 93?”
60. “Vero che la mancanza di penetrazione di cui al precedente capitolo di prova cresce in ampiezza fino alla rottura totale?”
17 61. “Vero che sul lembo della lamiera del fondo sono state effettuate in differenti zone micrografie atte ad evidenziare la mancanza di penetrazione e la zona di saldatura, e nella saldatura sono state evidenziate evidenti soffiature, come da documento che mi viene rammostrato (doc. 93)?”
62. “Vero che l'unica parte della saldatura rimasta attaccata al fondo della bombola, piegandosi a cerniera durante lo scoppio, è il tratto di circa 50 mm (doc. 93 che mi viene rammostrato) in cui la saldatura corpo valvola-fondo bombola era a piena penetrazione?”
63. “Vero che nella normativa che riguarda tutte le tipologie di bombole, l'esplosione durante i test di prova deve sempre avvenire nella parte cilindrica?”
64. “Vero che le foto nn. 13A e B del doc. 93 che mi viene rammostrato sono quelle del garage in cui
è avvenuta la deflagrazione?”
65. “Vero che le due bombole piccole da campeggio, di cui alle foto che mi vengono rammostrate
(doc. 67B), trovate nel garage, erano vuote e in disuso da più di trent'anni?”
66. “Vero che l'abitazione dei sigg. di cui è causa era ed è priva di collegamento con la Per_1
linea pubblica di distribuzione del gas?”
67. “Vero che da più di cinquant'anni i sigg. andavano a prendere le bombole piene di gas Per_1
Contr GPL da 25 kg dal rivenditore autorizzato i zona, e poi le restituivano vuote allo stesso e ne prendevano un'altra piena?”
68. “Vero che la struttura metallica sostenuta da catene di cui parla controparte producendo il video dei vigili del fuoco (doc. 23 ctp) è un porta vasi da fiori ed il cerchio è quel che rimane del coperchio di un secchio di vernice, come da foto che mi vengono rammostrate (docc. 55, 67B, 84, 99)?”
69. “E' forse vero che le sei bombole GPL da 25 kg e le due bombole piccole da campeggio sequestrate presso l'abitazione in occasione dell'incendio del 16.05.2015 sono state restituite agli Per_1
odierni attori?”
18 70. “Vero che al momento dei fatti di cui è causa viveva con i propri genitori e Parte_4
diceva che voleva stare con loro perchè stavano diventando anziani ed avevano bisogno di lui, e che lui si sarebbe occupato di loro?”
71. “Vero che la sig.ra ha sempre fatto, e fa tuttora, la casalinga da quando si è sposata Parte_1
con il sig. ?” Persona_1
72. “Vero che la IG.ra è sempre stata accanto al figlio e al marito in ospedale, cercando di Pt_1
confortarli per i dolori e l'angoscia che provavano?”
73. “Vero che dopo la morte di e la IG.ra è rimasta a vivere da sola nella Per_1 Pt_4 Parte_1
casa di via Condulmer, luogo dell'esplosione?”
74. “Vero che la casa di via Condulmer è situata in campagna, fuori dal centro abitato?”
75. “Vero che la sig.ra dice di avere paura a vivere da sola?” Pt_1
76. “Vero che la sig.ra appena deceduti si recava tutti i giorni al cimitero a trovare Parte_1 Per_1
e a portare loro dei fiori?” Pt_4
77. “Vero che continua a ripetere che doveva morire lei al posto del figlio ” Pt_1 Pt_4
78. “Vero che la IG.ra piange spesso, dorme 4-5 ore per notte e si sveglia pensando ai Parte_1
corpi straziati di e ” Per_1 Pt_4
79. “Vero che prima della morte di e la sig.ra si recava in paese, andava a Per_1 Pt_4 Pt_1
passeggiare, parlava con le persone che incontrava, era allegra, espansiva, andava a cena e a pranzo fuori, in vacanza o a fare delle gite, a ballare, con il marito?”
80. “Vero che dopo la morte di e la sig.ra se ne sta sempre in casa e ha rinunciato Per_1 Pt_4 Pt_1
a divertirsi, a cene e pranzi fuori, a ballare, ad andare in vacanza, dice che non se la sente e non trova giusto divertirsi?”
81. “Vero che ultimamente la sig.ra ha iniziato a “rifiutare” il cimitero, dice che la sconvolge Pt_1
entrare in cimitero, la sconvolge vedere la lapide e sulla lapide la foto del figlio e del marito?”
82. “Vero che ogni cosa nella stanza di è rimasta tale e quale il giorno della sua morte, il letto Pt_4
19 è fatto, stesse lenzuola, stessi copriletti, stesso cuscino, stesse tende, TA pulisce sempre la camera?”
83. “Vero che il giorno di compleanno dei congiunti e porta loro un mazzo di fiori, Per_1 Pt_4
e prepara una torta “per loro”?”
84. “Vero che e hanno visto la sofferenza dei familiari, hanno cercato di Pt_3 Parte_2
tranquillizzarli negli ultimi istanti della loro vita?”
85. “Vero che e facevano sempre feste nella casa natia interessata Pt_3 Parte_2
dall'incendio, prima della morte di e poi vi hanno rinunciato?” Per_1 Pt_4
86. “Vero che era molto legato ed affezionato al padre ed al fratello Parte_2 Per_1 Pt_4
e passava a trovarli 3-4 volte la settimana prima che morissero?”
87. “Vero che e si frequentavano la domenica, in occasione di gite Pt_2 Per_1 Parte_4
al mare, in montagna, le cene durante la settimana, i compleanni, gli anniversari, le varie ricorrenze e festività natalizie, pasquali?”
88. “Vero che tutti e tre insieme hanno anche costruito la casa di ” Pt_2
89. “Vero che e lavoravano nella stessa ditta, la di Motta di Pt_4 Pt_2 Controparte_7
Livenza e si vedevano tutti i giorni?”
90. “Vero che dopo la morte del fratello, ha voluto avere il badge del fratello stesso con il Pt_2
numero di operaio di badge che tuttora sta usando?” Pt_4
91. “Vero che era molto legata sia al fratello che al padre, e all'epoca dei fatti Parte_3
viveva ancora in famiglia nella casa in cui si è verificato l'incendio di cui è causa?”
92. “Vero che dopo la morte del fratello e del padre se ne è andata di casa ed è andata a Pt_3
convivere con quello che oggi è suo marito, con il quale si è sposata il 24.09.2016?”
93. “Vero che quando aveva qualche problema si confidava sempre con il fratello Pt_3 Pt_4
quando aveva bisogno di uscire o di un passaggio in auto lui era sempre disponibile, e l'ha Pt_4
anche aiutata economicamente durante gli studi universitari?”
20 94. “Vero che il terreno di proprietà del sig. , adiacente all'abitazione di via Persona_1
Condulmer, era coltivato a vigneto personalmente dal sig. e dopo la sua morte il vigneto è Per_1
stato tolto?”
95. “Vero che l'esplosione della bombola e l'incendio provocavano danni all'autorimessa e a quanto ivi contenuto, all'abitazione, alle tende da sole esterne della casa, al cortile, alla zona scoperta antistante dei siti in San Stino di Livenza in via Condulmer 10, ed al veicolo Renault Clio Per_1
targato EM504LZ di proprietà del sig. , che era parcheggiato in giardino?” Persona_1
96. “Vero che i danni di cui al precedente capitolo di prova sono quelli rappresentati nelle foto e nei video che mi vengono rammostrati (docc. 46, 66, 67, 67B, 84)?”
97. “Vero che l'Autorità intervenuta sul luogo del sinistro dichiarava che l'immobile ad uso abitazione di proprietà al piano superiore risultava “devastato dallo spostamento d'aria dell'esplosione Per_1
e quindi pericolante ”, come da documento che mi viene rammostrato (doc. 17)?”
98. “Vero che i danni subiti dall'abitazione di proprietà dei sig.ri e le spese fatte per Per_1
sistemarli ammontano ad € 46.750,00, come da documenti che mi vengono rammostrati (docc. 37-
87)?”
99. “Vero che i danni relativi alle tende da sole a cappottina esterne dell'abitazione ammontano ad €
1.620,00, come da documento che mi viene rammostrato (docc. 39-91)?”
100. “Vero che i danni subiti dal garage di proprietà dei sig.ri e le spese necessarie per Per_1
sistemarli, ammontano ad € 14.350,00+IVA 10%, come da documenti che mi vengono rammostrati
(doc. 88)?”
101. “Vero che i beni mobili ed oggetti che si trovavano nel garage e sono andati distrutti a causa dell'esplosione e dell'incendio sono quelli elencati nel doc. 89 che mi viene rammostrato?”
102. “Vero che il danno complessivo dei beni mobili di cui al precedente capitolo di prova ammonta ad € 2.500,00 ?”
103. “Vero che il danno auto Renault Clio targata EM504LZ di proprietà di rimasta Persona_1
21 danneggiata nell'esplosione e nell'incendio ammonta ad € 3.200,00 come da documenti che mi vengono rammostrati (doc. 38-90)?”
104. “Vero che le spese funerarie sostenute per e ammontano ad € 5.660,00, come da Per_1 Pt_4
documenti che mi vengono rammostrati (doc. 92)?”
105. “Vero che il documento/DVD n. 66 che mi viene rammostrato è stato da me rilasciato all'avvocato Antonella Gobbo ed è conforme a quello presente nel fascicolo del procedimento penale
RGN 1108/2015 Tribunale di Pordenone?”
106. “E' forse vero che nel DVD di cui al precedente capitolo di prova la cartella di file CD CRL RX
Bombola si apre e si legge?”
Si indicano a testi sui predetti capitoli di prova i signori:
-I sigg. , , tutti di San Stino di Livenza (VE) e la Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
sig.ra di Belluno sui capitoli di prova nn. Da 1 a 6, e nn 9, 10, 17. Controparte_8
-I sigg. e di San Stino di Livenza (VE) sui capitoli di Tes_4 CP_6 Testimone_5
prova nn. 43, 44, 45
- La IG.ra residente in [...], il sig. Testimone_6 [...]
residente in [...], sui capitoli di prova nn. 7, 8, da Tes_7
20 a 24, 30, 31, 49, 50, 51, da 65 a 104
-Il sig. residente in [...], sui capitoli di prova Testimone_8
66, 67
-La sig.ra di San Stino di Livenza (VE), il sig. di Motta di Testimone_9 Testimone_10
Livenza (TV), sui capitoli di prova nn. da 20 a 24, 30, 31, da 65 a 94,
-Il prof. di Padova, ed il personale medico intervenuto degli ospedali di Padova Persona_3
dove erano ricoverati i sigg. sui capitoli di prova nn. da 11 a 16, da 25 a 29 Per_1
-Il personale medico dell'ospedale di Portogruaro che ha avuto in cura la sig.ra sul Parte_1
capitolo di prova n. 17
22 - Il Maresciallo il Maresciallo il Carabiniere Controparte_9 CP_10 CP_11
tutti in servizio presso la Caserma dei Carabinieri di San Stino di Livenza all'epoca dei fatti,
[...]
o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 1, 2, 10, 11, 18, 19, 32, 34, 37,
47, 95, 96
Contr Contr Pers Il , il VC il , il il DV Persona_9 Persona_10 Persona_11 Persona_13
ing. il SE del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Persona_14 Testimone_11
Venezia, Ufficio di Polizia Giudiziaria – Sezione Investigativa, o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 1, 2, 18, 19, 32, 33, 47, 95, 96
-L'ingegner di Treviso sui capitoli di prova nn. 32, 35, 36, 39, 40, 42, 46, 47, Persona_4
48, da 52 a 64, -Il legale rappresentante pro-tempore della società di Folzano Controparte_13
(BS) o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 38, 39, 42, da 56 a 64,
-I IGg. , entrambi di San Stino di Livenza (VE) , e Testimone_12 Testimone_13 Tes_14
di Eraclea (VE) sui capitoli di prova nn. 39, 40, 41, 42,
[...]
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa di Controparte_14
San Stino di Livenza o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova da 95 a 98,
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa MA RU di San Stino di Livenza o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova 95, 96,100
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa di San Stino di Livenza o chi Controparte_15
per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova 95, 96, 103
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa o chi per esso a conoscenza dei Controparte_16
fatti di causa, sui capitoli di prova 95, 96, 99,
-Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa di San Stino di Livenza o chi per esso CP_17
a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova 104,
-Il funzionario della cancelleria della Procura del Tribunale di Pordenone che ha rilasciato la copia del DVD doc. 66, o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 105, 106.
23 - Si precisa che i testimoni sopraindicati potranno essere sentiti anche su capitoli di prova diversi da quelli per essi indicati.
-Con riserva di indicare ulteriori testimoni.
-Si contestano e ci si oppone all'ammissione dei capitoli di prova formulati da controparte nella sua memoria ex art. 183 c.p.c. , VI c, n. 2, del giudizio di primo grado, per quanto da noi già dedotto in atti.
Nella denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria per
testimoni sugli stessi capitoli di prova, e si indicano quali testimoni:
- Il Maresciallo il Maresciallo il Carabiniere Controparte_9 CP_10 CP_11
tutti in servizio presso la Caserma dei Carabinieri di San Stino di Livenza (VE) all'epoca dei
[...]
fatti per cui è causa, o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova di controparte nn. 1, 2, 3, 4
- La IG.ra residente in [...], il sig. Testimone_6 [...]
residente in [...], sui capitoli di prova di controparte Tes_7
nn. 6, 7, 8, 9, 10
- L'ingegner domiciliato in Treviso (TV) via Carlo Alberto n. 55 sui capitoli Persona_4
di prova di controparte nn. 1, 2, 3, 4, 11 e 12
Si chiede inoltre l'ammissione di prova per testimoni sui seguenti capitoli di prova contraria:
1) Vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti nn. 3, 46, 51, 93
e 102 che pure mi vengono rammostrati è quella esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40
circa, nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino Persona_1
di Livenza (VE), via Condulmer n. 10”?
2) Vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti nn. 67B, 102 che
24 pure mi vengono rammostrati è quella esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10?
3) Vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti n. 84, 102 che pure mi vengono rammostrati è quella esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10?
4) E' forse vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti n. 67B,
84, 102 che pure mi vengono rammostrati, esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10, in sede di indagini peritali disposte dalla Procura del Tribunale
di Pordenone è stata martellata? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
5) E' forse vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui ai documenti n. 67B,
84, 102 che pure mi vengono rammostrati, esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10, in sede di indagini peritali disposte dalla Procura del Tribunale
di Pordenone è stata oggetto di interventi distruttivi o modificativi nella parte in cui il corpo valvola era saldato alla bombola come da foto che mi vengono rammostrate (docc. 93, 67B, 84, 102)? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
6) Vero che la zona di saldatura corpo valvola/bombola, di cui al precedente capitolo di prova, che mi viene rammostrata e di cui ai documenti nn. 93, 67B, 84, 102 che mi vengono rammostrati, è stata lasciata intatta in sede di indagini peritali disposte dalla Procura del Tribunale di Pordenone?
7) Vero che il garage pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino Persona_1
di Livenza (VE), via Condulmer n. 10, in cui è esplosa la bombola del gas marchiata Agip Gas, in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa, è quello rappresentato nelle foto che mi vengono
25 rammostrate, documenti nn. 3, 66, 67A, 67B, 93 che rappresentano lo stato e le condizioni del garage dopo l'esplosione e mentre era posto sotto sequestro?
8) Vero che il garage pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino Persona_1
di Livenza (VE), via Condulmer n. 10, in cui è esplosa la bombola del gas marchiata Agip Gas, in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa, ad oggi si trova nello stato e nelle condizioni in cui è
rappresentato nelle foto che mi vengono rammostrate, documenti nn. 3, 66, 67A, 67B, 93?
9) E' forse vero che il garage di cui al precedente capitolo di prova dopo l'esplosione della bombola del gas del 16.05.2015 di cui al precedente capitolo di prova è stato sottoposto a modifiche, interventi,
o ristrutturato? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
10) E' forse vero che la ditta con sede in San Stino di Livenza (VE) via CP_6 Controparte_6
La Pira n. 5 rilasciava fattura al sig. ogni volta che lui andava da loro a prendere Persona_1
una bombola di GPL? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
11) E' forse vero che il giorno 24.01.2018 in sede di dissequestro sono state consegnate e restituite alla sig.ra le bombole di GPL di cui al documento n. 103 che mi viene rammostrato e le Parte_1
due bombole piccole da campeggio rinvenute nel garage dell'abitazione interessato Per_1
dall'esplosione del 16.05.2015 di cui ai precedenti capitoli di prova? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il contrario)
12) E' forse vero che il giorno 20 ottobre 2017, in occasione del dissequestro di cui al doc. 72 che mi viene rammostrato, le due bombole piccole da campeggio, il tubo ed i resti del tappetino di cui al documento n. 105 che mi viene rammostrato sono stati restituiti alla sig.ra ai sigg. Parte_1
o all'avvocato Antonella Gobbo? (questo capitolo di prova è diretto a dimostrare il Per_1
contrario)
13) E' forse vero che le due bombole piccole da campeggio, il tubo ed i resti del tappetino di cui al documento n. 105 che mi viene rammostrato sono stati restituiti alla sig.ra ai sigg. Parte_1
26 o all'avvocato Antonella Gobbo dopo che sono stati dissequestrati? (questo capitolo di Per_1
prova è diretto a dimostrare il contrario)
14) Vero che la bombola con valvola che mi viene rammostrata e di cui alle foto che mi vengono rammostrate (docc. 67B, 84 e 93), esplosa in data 16 maggio 2015, verso le ore 18.40 circa,
nell'autorimessa pertinente all'abitazione di proprietà del IG. sita in San Stino di Persona_1
Livenza (VE), via Condulmer n. 10, al momento dell'esplosione si trovava in posizione verticale con il corpo valvola rivolto verso l'alto?
15) Vero che il sig. da circa 10 anni prima dell'esplosione del 16.05.2015 andava a Persona_1
prendere le bombole del gas/GPL sempre dalla ditta con sede in San Controparte_6
Stino di Livenza (VE) via La Pira n. 5?
Si indicano a testimoni sui predetti capitoli di prova i signori:
- l'ingegner domiciliato in Preganziol (TV) via Bragato n. 6 e il perito Tes_15 Persona_7
con domicilio in Grumolo delle Abbadesse (VI) via Riva n. 3, sui capitoli di prova nn. 1, 2, 5, 6, 7;
- l'ingegner domiciliato in Treviso (TV) via Carlo Alberto n. 55 sui capitoli di Persona_4
prova nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14.
- il Maresciallo il Maresciallo il Carabiniere Controparte_9 CP_10 CP_11
tutti in servizio presso la Caserma dei Carabinieri di San Stino di Livenza all'epoca dei fatti
[...]
di cui è causa, o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
12, 13
- La IG.ra residente in [...], il sig. Testimone_6 [...]
residente in [...], sui capitoli di prova nn. 7, 8, 9, Tes_7
10, 11, 12, 13, 15.
- Il RE , il VC IGnora, il RE , il SE il DV Persona_9 Per_10 Persona_11 Persona_13
ing. il SE , il CS del Comando Provinciale Persona_14 Testimone_11 CP_18
Vigili del Fuoco di Venezia, Ufficio di Polizia Giudiziaria – Sezione Investigativa, con domicilio in
27 Mestre- Venezia, Strada della Motorizzazione Civile n. 6 o chi per essi a conoscenza dei fatti di causa,
sui capitoli di prova nn. 2, 3, 5, 7, 11, 13.
- La sig.ra con domicilio in San Stino di Livenza (VE) via Buozzi n. 5, il sig. Testimone_9
con domicilio in Motta di Livenza (TV) Borgo Guglielmo Marconi n. 23 sui Testimone_10
capitoli di prova nn. 8, 9, 15
- Il legale rappresentante pro-tempore della società con domicilio in Folzano Controparte_13
(BS) via della Cascina Pontevica n. 21, o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sui capitoli di prova nn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14
- Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa con Controparte_14
domicilio in San Stino di Livenza (VE) via Morana n. 11, o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sul capitolo di prova n. 9
- Il legale rappresentante pro-tempore dell'impresa MA RU con domicilio in San Stino di
Livenza (VE) in via Prese n. 46B, o chi per esso a conoscenza dei fatti di causa, sul capitolo di prova n. 9
- B) Si chiede disporsi CTU tecnica, volta ad accertare le cause dell'esplosione della bombola e dell'incendio, con particolare riguardo alla presenza di vizi/difetti problemi di vario tipo presenti nella bombola esplosa, nonché l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni ed il decesso dei sig.ri e e lo scoppio della bombola e l'incendio, di cui è causa. Si rappresenta che Persona_1 Pt_4
la bombola esplosa è disponibile per effettuare ogni utile accertamento, non è stata modificata, si trova nelle medesime condizioni in cui si trovava quando era sotto sequestro, la zona di saldatura che ha ceduto non è mai stata interessata da alcun accertamento distruttivo, demolitivo o modificativo.
In ogni caso i vizi della saldatura e della bombola emergono anche dai DVD, video, foto prodotti e provenienti dai Vigili del Fuoco, Carabinieri, CT e CTP, in formato digitale e che si possono ingrandire al bisogno.
- C) Si chiede disporsi CTU medico-legale al fine di accertare le cause delle lesioni e del decesso dei
28 sig.ri e di cui è causa, l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni subite, Persona_1 Pt_4
il decesso degli stessi e lo scoppio della bombola ed il conseguente incendio, l'entità del danno biologico terminale temporaneo e permanente, del danno tanatologico, del danno morale catastrofale,
e tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali che i sig.ri e hanno subito. Persona_1 Pt_4
- D) Si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia ordinare agli ospedali di Padova in cui erano ricoverati i sig.ri e e/o all'ente/struttura di competenza e/o al Prof. Dott. Persona_1 Pt_4 Persona_3
l'esibizione nel presente giudizio, e ne disponga l'acquisizione, dei reperti biologici, materiali biologici,
esami istologici o altro utile ai fini degli accertamenti della presente CTU medico-legale.
- E) Si chiede disporsi CTU estimo-tecnica volta ad accertare i danni subiti, in seguito agli eventi di cui è causa, dall'auto Renault Clio targata EM 504 LZ di proprietà del sig. e Persona_1
dall'abitazione dei signori di cui è causa, abitazione da intendersi comprensiva anche di Per_1
autorimessa, orto, giardino, beni mobili, materiali tutti come indicati nella parte espositiva dei nostri atti e di cui si chiede il risarcimento, la loro causa, la loro entità, i costi necessari per la eliminazione ed il ripristino e quant'altro ritenuto utile ai fini delle domande risarcitorie da noi formulate.
- F) Si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia disporre l'acquisizione e/o ordinare l'esibizione all'ufficio di competenza nel presente giudizio di tutti gli atti, documenti, DVD, foto, video, provvedimenti del procedimento penale RGNR 1108/2015 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Pordenone, e RG Gip 319/16 dello stesso Tribunale, di cui è causa.
- G) Si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia ordinare agli ingegneri e Tes_15 Persona_7
l'esibizione delle foto, anche in formato digitale, e dei video effettuati sulla bombola esplosa e sui luoghi del sinistro in sede di indagini peritali disposte dal Tribunale di Pordenone di cui è causa, e ne disponga l'acquisizione nel presente giudizio,
- H) Si chiede altresì che la S.V. Ill.ma Voglia ordinare ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Venezia, Ufficio di Polizia Giudiziaria – Sezione Investigativa, e ai Carabinieri
29 della Stazione di San Stino di Livenza l'esibizione nel presente giudizio di tutte le foto, anche in formato digitale, e di tutti i video effettuati appunto dai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Venezia, Ufficio di Polizia Giudiziaria – Sezione Investigativa, e dai Carabinieri
della Stazione di San Stino di Livenza sulla zona interessata dall'esplosione, sulla bombola esplosa,
sull'abitazione, sull'auto e comunque tutte le foto e video da loro effettuati in occasione e per gli eventi di cui è causa, e ne disponga l'acquisizione nel presente giudizio.
- I) Si chiede che la S.V. Ill.ma Voglia ordinare ad di esibire in giudizio la polizza CP_1
assicurativa da lei stipulata sulla bombola esplosa di cui è causa ai sensi del D. Legs. 128/2006 (ed anche altra eventuale polizza assicurativa per la responsabilità civile), e di indicare nominativo,
generalità, sede, indirizzo ed ogni dato utile di queste assicurazioni.
- Viene qui richiamata l'intera nostra produzione documentale prodotta anche in primo grado di giudizio, che si chiede espressamente l'Ecc.ma Corte di Appello voglia esaminare, poiché la documentazione richiamata nei motivi di appello non esaurisce i documenti probatori rilevanti ai fini della decisione. Così come si chiede che la S.V. Ill.ma voglia esaminare anche la documentazione prodotta da controparte in primo grado di giudizio e da noi richiamata in atti, e tutti gli atti e la documentazione CTU medico legali comprese contenute nel fascicolo d'ufficio del primo grado di giudizio.
- Fatta salva ogni ulteriore istanza istruttoria da noi formulata in entrambi i gradi di giudizio, che dunque non si intende rinunciata.
- Si contestano e si chiede il rigetto di tutte le istanze istruttorie formulate da controparte in entrambi i gradi di giudizio.
- Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre sia nel merito che in via istruttoria.
- Ci si oppone alla produzione documentale di controparte, in particolare dei documenti nn. 5,6,7,8,9
30 in quanto nuovi e diversi rispetto a quelli indicati da controparte nel suo atto di costituzione in appello,
e se ne chiede l'espunzione eccependo la tardività, novità ed inammissibilità degli stessi e di tutti i fatti nuovi indicati e non provati da controparte.”
Per parte appellata ed appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, contrariis reiectiis, per i motivi tutti di cui alla narrativa
- in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare la inammissibilità dell'avverso atto di appello per violazione dell'art. 342 c.p.c.
- nel merito:
(a) in via principale, rigettare l'appello proposto dai sigg.ri IG.ra , c.f. Parte_1 C.F._6
, c.f. e c.f.
[...] Parte_2 CodiceFiscale_2 Parte_3 C.F._7
, perché infondato in fatto e in diritto e non provato in ogni sua parte e motivo;
[...]
(b) in via eventualmente gradata, e a condizione che la Ecc.ma Corte ritenesse di dover accogliere in tutto o in parte uno degli avversi motivi di appello, in parziale riforma della sentenza impugnata,
accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di CP_1
- In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del doppio grado di giudizio”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, e convenivano in giudizio avanti al Tribunale di Parte_1 Parte_2 Parte_3
Pordenone deducendo di essere la prima moglie e madre, il secondo e la terza figli e fratelli, CP_1
rispettivamente, di e e chiedendo venisse accertata la Persona_1 Parte_4
responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2050 c.c. o in subordine ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in ulteriore subordine a titolo contrattuale o in estremo subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c., nella causazione dell'evento costituito dall'esplosione, avvenuta il 16 maggio 2015, nell'autorimessa della casa di abitazione della famiglia di una bombola di gas, a seguito della quale persero la Per_1
31 vita i loro congiunti e con conseguente condanna della convenuta al risarcimento dei Per_1 Pt_4
danni patrimoniali e non patrimoniali iure proprio e iure hereditario patiti, quantificati nella complessiva somma di € 6.139.897,88, oltre accessori.
Si costituiva in giudizio chiedendo venisse dichiarato il proprio difetto di legittimazione CP_1
passiva, e in subordine insistendo per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto di tutte le domande proposte dalla parte attrice perché infondate in fatto e in diritto e non provate.
Cont Alla prima udienza la parte attrice formulava ulteriore domanda nei confronti di anche ai sensi dell'art. 1228 c.c. (e in subordine ai sensi dell'art. 2049 c.c.) chiedendo che la stessa fosse tenuta a rispondere e condannata al risarcimento dei danni già richiesti in citazione anche per l'attività e il comportamento di tutti quei soggetti terzi della cui opera ella si avvaleva nello svolgimento della propria attività di distribuzione di gpl in bombole oggetto di causa, e quindi dalla fase della
Cont costruzione delle bombole fino alla vendita finale del prodotto al consumatore finale. Chiedeva
inoltre di essere autorizzata a chiamare in causa l'assicurazione per la responsabilità civile per i fatti di causa, di cui al d.lgs 22.2.2006 n. 128, art. 16, chiedendo la condanna dell'assicurazione a risarcire
Cont i danni ai sensi dell'art. 16 cit., estendendo alla medesima le domande presentate nei confronti di
Cont anche qualora il fatto fosse risultato imputabile a soggetti diversi da eccepiva l'inammissibilità delle nuove domande ed istanze e con ordinanza il giudice, CP_1
ritenuta inammissibile la richiesta di parte attrice di chiamata in causa di terzo in persona della compagnia assicuratrice della convenuta, proponeva alle parti una soluzione conciliativa accettata dagli attori ma non dalla convenuta;
quindi il giudice dispone ctu medica sulla persona di , Parte_1
volta ad accertare natura ed entità delle lesioni dalla stessa lamentate.
Con la sentenza impugnata, il giudice cui la causa era stata nelle more assegnata rigettava le domande.
A fondamento delle loro pretese gli attori avevano dedotto che in data 16.5.2015, alle ore 18:30 circa, avvenivano una esplosione ed un incendio presso l'autorimessa di pertinenza dell'abitazione di proprietà di in San Stino di Livenza (VE), causati dallo scoppio di una “bombola Persona_1
di gas GPL da kg 25 marchiata 'AGIPGAS' e con marchiata la scritta del numero «80», che indica l'anno di fabbricazione della bombola, ossia il 1980.
32 A seguito dell'incendio erano rimasti gravemente feriti ed il figlio Persona_1 [...]
i quali al momento dell'esplosione si sarebbero trovati fuori dell'autorimessa -il cui Parte_4
portone di accesso era chiuso ma fu divelto per effetto dello scoppio –ma nelle immediate vicinanze della stessa;
i due decedevano successivamente al trasporto in Ospedale. , coniuge di Parte_1
era intervenuta sul posto subito dopo l'esplosione per aiutare i famigliari feriti, ed Persona_1
aveva riportato ustioni soprattutto su mani, braccia e piedi.
Secondo quanto dedotto dagli attori, la bombola esplosa sarebbe stata consegnata a Persona_1
la sera del giorno prima dell'esplosione, ossia il 15 maggio 2015, dalla ditta Controparte_6
di San Stino di Livenza (VE), e sarebbe stata depositata nell'autorimessa, dove sarebbe
[...]
rimasta nelle ore successive senza alcun utilizzo, dopodiché sarebbe esplosa da sola, senza che alcuno l'avesse toccata;
l'esplosione sarebbe pertanto dipesa da vizi o difetti della bombola stessa.
Gli attori individuavano quale responsabile di tutti i danni subiti dalle vittime e dai loro prossimi congiunti società che costruisce, produce, fornisce, commercializza e distribuisce le CP_1
bombole marchiate AgipGas ed il gas GPL in esse contenuto.
La domanda era stata proposta in via principale ex art. 2050 c.c., norma che il giudice riconosceva astrattamente pertinente in relazione al caso di specie, essendo l'attività di produzione e fornitura di bombole di gas GPL inclusa nelle “attività pericolose”; la domanda veniva tuttavia rigettata, non ritenendosi acquisita la necessaria certezza circa la riconducibilità eziologica dell'esplosione all'attività esercitata dalla convenuta.
Il giudice riteneva non condivisibile il risalente orientamento che riteneva l'art.2050 c.c. un'ipotesi di presunzione di responsabilità (e non soltanto di colpa) per la quale l'esercente attività pericolosa doveva rispondere anche per il caso di causa ignota, e riteneva invece che “in tema di responsabilità
per esercizio di attività pericolosa, la presunzione di colpa a carico del danneggiante, posta dall'art.
2050 cod. civ., presuppone la sussistenza del nesso eziologico tra l'esercizio dell'attività e l'evento
dannoso, la cui prova è a carico del danneggiato, sicché va esclusa ove sia ignota o incerta la causa dell'evento dannoso” (Cass.n. 19872/2014).
33 Anzitutto il giudice rilevava che non era stato adeguatamente provato che la bombola esplosa fosse quella acquistata la sera prima dal la casa dei non aveva fornitura diretta di gas Per_1 Per_1
metano e nell'abitazione subito dopo l'incidente furono rinvenute, oltre a quella esplosa, altre sei bombole di gas gpl, una sola delle quali del tutto piena di gas.
aveva dichiarato ai Carabinieri che il 14 maggio, quindi due sere prima dell'esplosione, Parte_1
aveva accompagnato il marito presso la ditta per acquistare una bombola di gas, ma non aveva CP_6
saputo dire se quella esplosa fosse la stessa ed aveva dichiarato che il 15 maggio sera, giorno precedente al fatto, non c'era nessuna bombola nel garage perché lei aveva fatto le pulizie.
Nel garage furono rinvenute anche due piccole bombole da campeggio;
la aveva riferito che Pt_5
solo una di queste veniva saltuariamente usata e di non sapere come venisse ricaricata.
Anche la figlia aveva dichiarato che aveva accompagnato il 15 (o il 14 non è Persona_15
chiaro) il padre e la madre da a prendere una bombola, che era stata portata da padre e fratello CP_6
sul lato della casa ove c'era lo scaldabagno.
I avevano invece riferito di un unico acquisto di bombola da parte di CP_6 Persona_1
accompagnato dalla moglie il 15 maggio, per scaldare l'acqua sanitaria, ed avevano escluso di fare servizio di ricarica di bombole.
Il giudice evidenziava una contraddizione nelle allegazioni degli attori, che nell'atto di citazione avevano indicato l'acquisto della bombola esplosa il giorno prima, il 15, indicando che questa era stata depositata provvisoriamente in garage e poi era esplosa senza che nessuno l'avesse toccata,
mentre nella comparsa conclusionale facevano riferimento a due acquisti, uno il 14 e uno il 15;
l'acquisto del 15 sarebbe stato effettuato da solo dal che avrebbe messo la bombola in Per_1
garage dopo che la moglie aveva fatto le pulizie.
Il giudice evidenziava che il procedimento penale dopo approfondite indagini anche peritali era stato archiviato e l'opposizione all'archiviazione respinta.
Secondo il perito incaricato dalla Procura la bombola non presentava anomalie strutturali o cedimenti,
escludendosi che lo scoppio fosse dovuto al recipiente e rilevato che la valvola potrebbe essere stata non completamente chiusa e da tale piccola apertura poteva essere uscito il gas che avrebbe saturato
34 il garage chiuso e aumentato la pressione interna. Altro perito del P.M. era giunto alla stessa conclusione, precisando che il frigorifero funzionante avrebbe fatto da innesco.
Nella sentenza impugnata si evidenziava che nel 2017 il GIP aveva restituito la bombola ai familiari in quanto non era possibile fare altri accertamenti, in particolare circa difetti di fabbricazione.
Il giudice richiamava una perizia di parte prodotta dagli attori che concludeva nel senso del
“cedimento strutturale dovuto a difetti operativi nell'esecuzione della saldatura corpo valvola –fondo bombola”, e ciò sulla base di una analisi visiva della bombola messa a disposizione degli attori, ai quali era stata restituita seguito del dissequestro intervenuto nel 2017.
Evidenziava il giudice che la convenuta aveva replicato con ampia relazione di un proprio perito, il quale aveva sottoposto a severa critica la perizia degli attori ed evidenziato che gli accertamenti distruttivi svolti dai periti del P.M. (su precisa autorizzazione) rendevano inverosimile la tesi attorea.
La convenuta aveva prodotto un'integrazione alla propria perizia secondo la quale l'incidente sarebbe stato cagionato dall'operazione avviata dai (e vietata ai soggetti non autorizzati) di travaso Per_1
del gas gpl dalla bombola da 25 kg ad una più piccola dagli stessi usata per alimentare il fornello a gas di periodico utilizzo, specie da parte della , nell'area esterna dell'abitazione. Pt_1
Il giudice riteneva tale ipotesi verosimile, ma non provata;
evidenziava come in ogni caso gli attori non avessero fornito la prova, su di loro incombente, della derivazione casuale dell'esplosione da un difetto della bombola acquistata, invece che dal suo utilizzo, e pertanto non poteva ritenersi sussistente una correlazione del fatto con lo svolgimento dell'attività pericolosa della convenuta;
riteneva poi il giudice che non fosse possibile effettuare una ulteriore consulenza tecnica circa le cause dello scoppio, poichè erano state fatte analisi parzialmente distruttive ed erano trascorsi anni dall'episodio, durante i quali la bombola era rimasta nella disponibilità degli attori.
Il giudice concludeva quindi affermando che la causa dello scoppio era rimasta ignota;
evidenziava che il nesso di causalità deve essere escluso quando risulti incerto il collegamento causale con l'attività pericolosa, e osservava che gli oneri di custodia, sorveglianza e prudenza si erano trasferiti
Contr da d altri.
35 Il giudice escludeva anche una responsabilità ex art.2051, 2043 o 2049 o una responsabilità
Cont contrattuale di con cui non era intercorso alcun contratto.
Inoltre secondo il giudice parte attrice non poteva essere autorizzata, come richiesto, a chiamare in causa terzi soggetti non avendoli indicati quali responsabili del danno, né come tali CP_1
avendoli inquadrati parte attrice, né infine essendone emersi chiari profili di responsabilità.
Neppure parte attrice poteva essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia di assicurazione di in quanto l'art. 16 d. lgs. n. 128 del 2006 prevede bensì l'obbligo dell'impresa distributrice CP_1
di recipienti riempiti con gpl di stipulare un'assicurazione della responsabilità civile ma non prevede l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione.
***
Avverso la sentenza proponevano appello e con Parte_1 Parte_2 Parte_3
cinque motivi.
Contr Con il primo motivo gli appellanti impugnavano la sentenza per non avere il giudice dichiarato decaduta dal diritto di proporre eccezioni, essendosi la convenuta costituita tardivamente. Gli appellanti osservavano che la prima udienza, fissata per il 20.3.2020, era stata rinviata d'ufficio al
Cont 13.10.2020 e che i era costituita il 18.6.2020, mentre avrebbe dovuto costituirsi già per l'udienza del 20.3.2020.
Cont Deducevano che veva pertanto eccepito tardivamente il proprio difetto di legittimazione passiva;
Cont inoltre il giudice aveva escluso la responsabilità di anche applicando l'art.1227 c.c., norma che tuttavia è applicabile solo su eccezione di parte, mentre tale eccezione non era mai stata sollevata.
Con il secondo motivo gli appellanti deducevano che l'evento era stato causato dalla bombola di proprietà di e dall'esercizio da parte di quest'ultima di attività pericolosa;
in assenza di CP_1
elementi tali da interrompere il nesso causale tra svolgimento di attività pericolosa ed evento dannoso,
il nesso causale doveva essere considerato certo.
36 Secondo gli appellanti le perizie di parte attrice (ing. e ing. ) e la stessa relazione Per_8 Per_16
dei Vigili del Fuoco intervenuti dimostravano che la causa dello scoppio era da ricondursi ad un vizio/difetto della bombola e del corpo valvola, e precisamente della saldatura del corpo- valvola.
Quanto all'identificazione della bombola, sostenevano gli appellanti che doveva ritenersi dimostrato che la bombola esplosa fosse quella acquistata dal la sera del 15 maggio 2015, essendo in Per_1
Cont ogni modo tale circostanza irrilevante, posto che certamente la bombola era di proprietà
Sostenevano gli appellanti che dalle foto della bombola si evincevano chiaramente i difetti della stessa, e in particolare il punto di rottura della bombola causa dell'esplosione, le “soffiature” rilevate dall' e la guarnizione verde della valvola che era posta in posizione anomala. Parte_6
Secondo gli appellanti la perizia del consulente della Procura ing. sarebbe stata superficiale, e Per_6
comunque il consulente non avrebbe affermato con certezza che il rubinetto della valvola non era perfettamente serrato. Secondo la ricostruzione dell'ing. fatta propria dal giudice, il gas uscito Per_6
dalla valvola avrebbe saturato l'ambiente, il frigorifero avrebbe innescato l'incendio e solo dopo sarebbe esplosa la bombola;
al contrario i Vigili del Fuoco avevano indicato tale ipotesi come la meno probabile, avanzando l'ipotesi che prima fosse scoppiata la bombola rompendosi la saldatura e solo dopo si fosse verificato l'incendio; peraltro con probabilità l'incendio sarebbe avvenuto con la bombola già orizzontale, ed infatti il tappetino di gomma sotto la bombola era stato trovato intatto.
Contr Secondo gli appellanti erroneamente il giudice aveva dato credito alle perizia di parte Per_2
che aveva sostenuto che i stessero effettuando una operazione di travaso di gpl, circostanza Per_1
esclusa dai Vigili del Fuoco e dall'ing. secondo i quali i due si trovavano all'esterno del garage, Per_6
il cui portone era chiuso.
L'operazione di travaso doveva in ogni modo escludersi perché le due bombole piccole trovate nel garage non avevano una valvola né un rubinetto, e pertanto non potevano contenere gas;
infatti non erano scoppiate perché erano vuote.
Evidenziavano gli appellanti che i Vigili del Fuoco avevano fatto rifermento ad una uscita quasi istantanea di gas infiammabile, il che contrasterebbe con una uscita lenta per parziale serraggio della valvola.
37 Gli appellanti richiamavano la perizia di parte dell' (ingg. e Parte_6 Per_16 Per_8
secondo la quale le bombole in condizioni di sovrapressione esplodono sulla parte cilindrica e non sulla saldatura del corpo valvola;
pertanto l'esplosione del fondo senza provocare deformazioni nella parte cilindrica (che non erano state riscontrate) denotava un cedimento strutturale dovuto a difetti nell'esecuzione della saldatura corpo valvola- fondo bombola. La perizia aveva evidenziato Per_8
che per oltre il 70% della lunghezza della saldatura era presente una mancanza di penetrazione che mediamente raggiungeva il 40-50% dello spessore della bombola, e aveva precisato che quando la difettosità raggiunge questi valori il giunto diventa instabile nel tempo;
si trattava di una bombola costruita nel 1980 e durante le successive cariche il difetto cresce in ampiezza fino alla rottura totale.
Evidenziavano gli appellanti che sul lembo della lamiera del fondo erano state effettuate in differenti zone micrografie che avevano rilevato la mancanza di penetrazione e la zona di saldatura, dove erano evidenti soffiature;
l'unica parte della saldatura rimasta attaccata al fondo della bombola era il tratto in cui la saldatura era a piena penetrazione, come visibile da una radiografia.
Sostenevano pertanto gli appellanti che la bombola era deflagrata a causa di un grave difetto quale mancanza di penetrazione nella saldatura corpo valvola- fondo bombola, e solo successivamente si era sviluppato l'incendio all'interno del garage.
Gli stessi Vigili del Fuoco avevano rilevato che “Si può ipotizzare un cedimento della saldatura della
bombola dovuto ad un difetto di costruzione...altresì si riferisce che statisticamente appare anomalo
il punto di cedimento sulla bombola, che in questo caso corrisponde alla saldatura del gruppo
valvolare. Solitamente le bombole sottoposte a sovrappressione cedono sul mantello, ma la saldatura
“tiene””.
Sostenevano gli appellanti che vi sono agli atti foto “certificate” della bombola e dei luoghi e che la bombola stessa è ancora in loro possesso, e tali elementi sarebbero sufficienti per disporre una c.t.u.;
contestavano l'affermazione del giudice secondo cui gli accertamenti distruttivi svolti dai periti del
P.M. rendevano inverosimili e inaffidabili le deduzioni svolte dall'Istituto deducevano che Per_8
la zona di saldatura corpo valvola/bombola, interessata dal vizio di saldatura, era rimasta intatta, e che il CT del P.M. non aveva effettuato nessuno degli accertamenti svolti dall'Istituto e Per_8
nulla aveva detto circa la saldatura che aveva ceduto, non prendendola neppure in considerazione.
38 Secondo gli appellanti il primo giudice aveva errato perché nel processo civile deve applicarsi il principio del “più probabile che non”: il nesso di causa tra l'attività pericolosa e l'evento dannoso deve ritenersi provato quando la tesi a suo favore è più probabile di quella contraria;
il giudice aveva invece preteso la certezza o l'elevata probabilità; aveva ritenuto prima la causa dell'evento ignota, e poi più probabile che l'evento fosse riferibile alla fase di utilizzo della bombola.
Cont Gli appellanti deducevano che non aveva dimostrato di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno come imposto dall'art.2050 c.c., né l'intervento di un evento straordinario tale da interrompere il nesso di causalità tra attività pericolosa e danno.
Evidenziavano che la bombola era del 1980 e ancora in circolazione, mentre le bombole hanno una
Cont durata di vita media di 10 anni;
peraltro aveva ammesso di avere riavuto la disponibilità della bombola poco prima dell'esplosione, poiché aveva sostituito la valvola precedente con una nuova fabbricata nel settembre 2013.
Con il terzo motivo di appello la sentenza veniva censurata nella parte in cui aveva escluso una
Cont responsabilità, dedotta dagli attori in via subordinata, di ex art.2051, 2043 o 1228 o 2049 c.c.;
erroneamente il giudice avrebbe ritenuto che la custodia della bombola fosse passata al Per_1
Cont Cont quando sulla base del contratto stipulato tra GA s.r.l. le bombole restavano di proprietà
Cont il gpl era imbottigliato da in propri recipienti a marchio AgipGas, e GA si impegnava a commercializzare il prodotto.
Sostenevano gli appellanti che i non erano divenuti proprietari della bombola ma solo del Per_1
Cont gas contenuto, e pertanto ra responsabile e custode, tenuta a obblighi di controllo e vigilanza;
le
Cont bombole vuote vanno restituite a he ne mantiene la proprietà e provvede a riempirle.
Con il quarto motivo di gravame gli appellanti lamentavano la mancata chiamata in causa della
Cont compagnia assicuratrice di
Con il quinto motivo gli appellanti lamentavano la mancata ammissione dei mezzi di prova, prove testimoniali e c.t.u..
Cont Si costituiva in giudizio l'appellata evidenziando che la bombola esplosa era nella disponibilità
del da lungo tempo, e non era noto quando e quale rivenditore l'avesse venduta o riempita. Per_1
39 Eni contestava poi la perizia dell'Istituto rilevando che non vi era prova che la bombola Per_8
esaminata fosse quella esplosa, e che la stessa era rimasta a lungo nella disponibilità della sig.ra Pt_1
dopo il dissequestro;
in sede penale la bombola era stata inoltre oggetto di interventi demolitivi a cura dei periti del P.M. che ne avevano mutato le condizioni e le caratteristiche.
Cont videnziava poi che secondo la perizia dell'ing. per parte convenuta, la saldatura della Per_17
calotta avrebbe potuto scoppiare solo se interessata da una fonte di calore superiore a 60/65 gradi, e comunque da una fiamma viva, ed inoltre quando era avvenuta la deflagrazione la bombola si trovava già in posizione orizzontale.
Il supplemento della ctu dell'ing. aveva poi evidenziato che le due bombole piccole non Per_2
erano provviste della valvola analoga a quella delle più grandi da 25 kg, ma di una tipologia di rubinetto dotata di attacco superiore, perfettamente compatibile con il flessibile di collegamento di metri 1,5 normalmente venduto come rubinetto per bombola ricaricabile con valvola di sicurezza,
munito di sfiato laterale che permette di riempire la bombola.
Cont roponeva appello incidentale condizionato evidenziando che la domanda avrebbe dovuto essere
Cont rigettata in rito perché inammissibile per difetto di legittimazione passiva di che non era più
titolare degli obblighi di custodia e sorveglianza.
Con riguardo al primo motivo di appello l'appellata rilevava che stante il rinvio d'ufficio la costituzione in primo grado era tempestiva.
Quanto al secondo motivo evidenziava la non attendibilità delle conclusioni dell' Parte_6
osservando che nella prima perizia di parte redatta dall'ing. la causa dell'esplosione era Persona_4
stata invece indicata in un vizio della valvola.
Cont Circa il terzo motivo evidenziava che vi era prova della manutenzione eseguita sulla bombola esplosa, con la sostituzione della valvola nel 2013. Sul quarto motivo deduceva che l'istanza di chiamata in causa era tardiva e comunque inammissibile per carenza di azione diretta.
***
L'appello non può trovare accoglimento.
40 1. Con riguardo al primo motivo di gravame, si deve rilevare che anche reputando tardiva la
Cont costituzione di n primo grado, nessuna conseguenza potrebbe conseguire in ordine alle difese dell'odierna appellata, ed in particolare all'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Secondo Cass,n.17385/2025 “La questione relativa alla titolarità del diritto controverso, pur
attenendo al merito e non alla legittimazione "ad causam", non costituisce eccezione in senso
stretto ma mera difesa tutte le volte in cui non comporti la deduzione di un fatto nuovo (estintivo,
modificativo o impeditivo) non dedotto dall'attore, sostanziandosi, invece, in questioni di diritto
oppure nella mera negazione dei fatti costitutivi dedotti dall'attore”.
2. Il secondo motivo di appello concerne le cause dell'incidente. In relazione ad esso deve essere anzitutto esaminata la questione dell'identificazione della bombola coinvolta nello scoppio.
Contr 2.1 È pacifico anzitutto che la bombola rinvenuta nel garage dei fosse di proprietà Per_1
mentre non è certo quando e da chi sia stata acquistata, e neppure chi e quando avesse provveduto a riempirla;
ugualmente certo è che il corpo della bombola risalisse al 1980, mentre la valvola era stata sostituita nel 2013.
È emerso nel corso del procedimento penale che la famiglia utilizzasse da sempre bombole Per_1
di gas, che deteneva in un certo numero, rifornendosi dalla ditta . CP_6
Come evidenziato nella sentenza impugnata, con riguardo la data di acquisto della bombola depositata nel garage gli attori hanno fornito in corso di causa versioni diverse: in un primo momento avevano indicato un solo acquisto di una bombola in data 15 maggio, per poi riferirne un altro avvenuto il 14
maggio; più precisamente il primo acquisto sarebbe stato effettuato da Persona_1
accompagnato da moglie e figlia, mentre il secondo dal solo;
entrambi gli acquisti Persona_1
sarebbero stati fatti presso la ditta . CP_6
Nelle loro dichiarazioni, la signora e la figlia riferiscono di un acquisito il 14 maggio (ma nelle Pt_1
dichiarazioni di di data 26.5.2015 viene indicata prima la data del 14 e poi del 15 Parte_3
maggio, evidentemente per errore), mentre i signori hanno indicato un solo acquisto il 15. CP_6
Si osserva al riguardo che non pare verosimile che si sia recato una seconda volta Persona_1
dai il 15 maggio da solo per prendere una seconda bombola;
ciò è improbabile posto che ne CP_6
41 aveva acquistata una il giorno prima;
i signori non hanno riferito di due acquisti consecutivi, CP_6
e peraltro hanno dichiarato che era accompagnato dalla moglie, come riferito anche Persona_1
da quest'ultima. Si osserva inoltre che a il sig. aveva riferito che la bombola gli CP_6 Per_1
serviva per l'acqua sanitaria e che la figlia ha riferito di avere visto il padre e il fratello Pt_3
che scaricavano la bombola e la portavano dal lato della casa dove c'era l'allaccio dello Pt_4
scaldabagno, dove dopo il fatto sono state ritrovate una bombola quasi svuota e una piena (l'unica delle sei trovate sul posto piena). Deve pertanto ritenersi che vi sia stato un unico acquisto,
verosimilmente il 14 maggio, ma l'individuazione esatta dalla data non è rilevante.
La mattina del 16 la sig.ra chiese al marito di portare una bombola per cucinare nel capannone, Pt_1
e gliene indicò una che era sul retro della casa;
era venerdì e il giorno dopo dovevano fare un ritrovo con gli amici nel capannone, che infatti la stava pulendo al momento del fatto;
pertanto è anche Pt_1
possibile che in garage il 15 maggio non vi fosse una bombola (come infatti riferito dalla che Pt_1
vi aveva fatto le pulizie) ma che una delle varie bombole presenti sia stata spostata da il Per_1
16 maggio per poi essere utilizzata per cucinare nel capannone. Nel garage sono state ritrovate due bombole piccole ed il tubo di raccordo, e una di queste è stata identificata dalla sig.ra come Pt_1
quella utilizzata per cucinare, pur non sapendo riferire ella come venisse riempita.
La tesi secondo cui i sig.ri fossero in garage intenti a riempire tramite la bombola grande Per_1
quella piccola da campeggio è suggestiva, ma i Vigili del Fuoco hanno ritenuto improbabile che padre e figlio stessero effettuando delle operazioni di travaso, mentre il consulente P.M. ing. ha Per_6
affermato che i sig.ri si trovavano fuori del garage. L'ing. ha infatti ritenuto che al Per_1 Per_6
momento della deflagrazione il portone del garage fosse chiuso e le vittime si trovassero certamente all'esterno della rimessa, molto prossimo ad essa e il figlio a qualche metro Persona_1 Pt_4
di distanza.
Cont
2.2 Quanto alle cause dello scoppio, la tesi di econdo la quale la bombola sarebbe caduta a terra durante un illecito tentativo di riempimento, come sopra esposto, non può essere condivisa in quanto deve ritenersi che il garage fosse in quel momento chiuso e padre e figlio si trovassero nei pressi, ma all'esterno.
42 Si deve tuttavia riportare quanto indicato dai Vigili del Fuoco nella loro relazione: “va detto anche
che durante gli accertamenti sono state rinvenute combuste due piccole bombole di gas (del tipo da
campeggio), un pezzo di tubo per gas con raccordi, una chiave per raccordi e altri elementi
riconducibili a fornelletti da campeggio: in particolare una bombola è stata trovata proprio accanto
al frigo a pavimento, un'altra a circa due metri, sempre a pavimento sulla stessa parete e il tubo
(scollegato) in posizione intermedia tra le due bombole suddette”.
I Vigili del Fuoco hanno cercato di valutare “se potesse essere in corso una qualche operazione di
riempimento delle bombole piccole mediante la bombola grande, ma, pur non avendo elementi certi
per escluderlo completamente, i tempi descritti dalla sig.ra a S.I.T. (il marito era nella vigna, Pt_1
poi si è diretto verso casa e poi c'è stata l'esplosione) non paiono compatibili con un'operazione di artigianale “travaso” che richiede comunque un certo tempo di preparazione”.
Ciò tuttavia non esclude che (considerata la presenza e la posizione delle due bombole piccole e del tubo per gas con raccordi) vi fosse stata una precedente preparazione dell'operazione di riempimento,
poi sospesa (ciò spiegherebbe la presenza di una bombola da 25 Kg. nel garage, dove a detta della sig.ra il marito non teneva mai bombole di gas, reputandolo pericoloso perché ivi ricoverava Pt_1
l'autovettura; la stessa aveva riferito che il giorno 15 quando pulì il garage la bombola non Pt_1
c'era, e potrebbe essere stata pertanto portata lì il giorno 16 ai fini di un'operazione di travaso).
La deduzione degli appellanti per la quale non sarebbe stato possibile procedere a riempimento delle
Cont due bombole piccole in quanto prive di valvola pare superata da quanto riferito dal ctp di parte
( osservazioni integrative alla Relazione tecnica) per cui le due bombole piccole CP_19
presentavano una valvola sulla calotta superiore particolare, ovvero una tipologia di rubinetto dotata di attacco superiore (perfettamente compatibile con il tubo flessibile rinvenuto sulla scena dell'incidente) e venduto come “rubinetto per bombola ricaricabile con valvola di sicurezza” avendo lo sfiato laterale che consente, aprendolo, di riempire la bombola. Trattasi di operazione del tutto illegale al di fuori dei depositi autorizzati, ma ciò non esclude che un normale utente possa comprare tali rubinetti ed effettuare il riempimento della bombola.
43 2.3 La relazione dei Vigili del Fuoco indica la causa dello scoppio a seguito del rilascio del gpl dalla bombola, tramite la rottura verificatasi sulla saldatura del gruppo valvolare, formulando al riguardo tre ipotesi.
Secondo la prima ipotesi vi sarebbe stato un primo incendio nel garage, che ha successivamente coinvolto la bombola di gpl fino a determinarne il cedimento per sovrappressione interna a causa dell'aumento di temperatura.
Tale ipotesi è stata ritenuta dai Vigili del Fuoco come la meno probabile, in quanto la e i Pt_1
passanti hanno notato una violenta fiammata;
se vi fosse stato già un primo incendio in atto, la signora sarebbe stata avvisata dai congiunti e i passanti avrebbero notato del fumo preesistente;
una bombola di gpl (sempre in proporzione al grado di riempimento) se sottoposta esternamente ad incendio,
difficilmente scoppia prima di almeno 10-15 minuti.
Per la seconda ipotesi, la bombola sarebbe stata caricata oltre il limite di sicurezza.
Nella relazione dei Vigili del Fuoco si legge che “”le bombole di GPL devono essere riempite al massimo fino all'80% della loro capacità, al fine di lasciare una tolleranza per le variazioni di
volume/pressione dovute alla temperatura ambientale. Qualora una bombola venga completamente
caricata di GPL, anche variazioni di temperature esterne nell'ordine di 10°-15° possono
determinarne il cedimento per sovrappressione interna. Pur essendo avvenuto l'incidente nel tardo
pomeriggio, la giornata era particolarmente calda. In tal caso il cedimento avrebbe improvvisamente
determinato la creazione di una nube infiammabile che, presumibilmente innescata dal
funzionamento del frigorifero presente nel garage o da una qualsiasi altra scintilla, può aver sorpreso le vittime all'interno o nei pressi del garage. Importante in questo senso sarebbe risalire
alla provenienza della bombola, per capire se questa sia stata caricata correttamente o meno. Per
esempio tali incidenti capitano quando le bombole vengono impropriamente caricate presso
distributori stradali. In questo senso, va detto che la sera prima i hanno acquistato una Per_1
bombola di GPL da 25 KG. presso la vicina ditta . Tuttavia non si hanno elementi sufficienti CP_6
per stabilire se la bombola acquistata presso i sia quella coinvolta o una di quelle rivenute CP_20
integre nella pertinenza dei . Per_1
44 Secondo la terza ipotesi, vi potrebbe essere stato un cedimento della saldatura della bombola per difetto di costruzione o urto meccanico o entrambi;
i Vigili del Fuoco evidenziano di ritenere statisticamente anomalo il punto di cedimento della bombola, perché la saldatura di solito tiene.
Secondo i Vigili del Fuoco solo conoscendo la provenienza della bombola e le modalità di riempimento sarebbe stato possibile ricostruire l'accaduto.
I Vigili del Fuoco hanno evidenziato che nel garage c'era un frigorifero in funzione e la parete dove questo era addossato era decisamente la più danneggiata sia dal calore che dall'onda d'urto. “Altresì,
proprio dietro ai resti carbonizzati dello stesso, sono stati rinvenuti, su una porzione di intonaco
rimasta, dei frammenti che paiono compatibili con materiale carbonizzato “proiettato”; se l'innesco
fosse scaturito al centro della stanza o dalla parte opposta, la struttura del frigo dovrebbe aver
schermato il muro dalla proiezione di frammenti”.
I Vigili del Fuoco hanno altresì evidenziato che i tappetini rinvenuti sotto la bombola sul pavimento del garage si presentavano integri solo nelle porzioni di superficie “protette” dal corpo della bombola, ad indicare che l'innesco/ fiammata è avvenuto con ogni probabilità con la bombola già in posizione orizzontale.
Partendo dalle ipotesi formulate dai Vigili del Fuoco, la seconda potrebbe far ipotizzare una responsabilità dei posto che non vi è prova di chi e quando abbia riempito la bombola Per_1
scoppiata all'interno del garage, né quando e da chi questa fosse stata acquistata.
Quanto alla terza ipotesi, gli appellanti richiamano la consulenza di parte dell' Parte_6
(ingg. e secondo la quale la bombole in condizioni di sovrapressione esplodono Per_16 Per_8
sulla parte cilindrica e non sulla saldatura del corpo valvola;
pertanto l'esplosione del fondo senza provocare deformazioni nella parte cilindrica (che non sono state riscontrate) denoterebbe un cedimento strutturale dovuto a difetti nell'esecuzione della saldatura corpo valvola- fondo bombola.
La consulenza di parte ha evidenziato che per oltre il 70% della lunghezza della saldatura è presente una mancanza di penetrazione che mediamente raggiunge il 40-50% dello spessore della bombola e ha affermato che quando la difettosità raggiunge questi valori il giunto diventa instabile e nel tempo,
durante le successive cariche, il difetto cresce in ampiezza fino alla rottura totale.
45 La consulenza evidenzia che sul lembo della lamiera del fondo sono state effettuate in differenti zone micrografie che evidenziano la mancanza di penetrazione e la zona di saldatura, dove sono evidenti soffiature;
l'unica parte della saldatura rimasta attaccata al fondo della bombola è il tratto in cui la saldatura era a piena penetrazione come visibile da una radiografia.
Secondo tale prospettazione, pertanto, la bombola sarebbe deflagrata a causa di un grave difetto quale la mancanza di penetrazione nella saldatura corpo valvola- fondo bombola, e solo successivamente si sarebbe sviluppato l'incendio all'interno del garage.
Si osserva tuttavia che si tratta di esame effettuato non in contraddittorio nel novembre 2020, a distanza di anni del fatto e dopo che per lungo tempo la bombola era rimasta nella disponibilità degli odierni appellanti;
tale consulenza peraltro non si confronta con le conclusioni raggiunte dai C.T. del
Pubblico Ministero ed in particolare con la posizione anomala della guarnizione verde.
Come emerge alla relazione del C.T. di data 14.4.2016, in risposta al quesito: “ Persona_18
se sulla struttura o su altri elementi o parti della bombola siano presenti anomalie o evidenze utili a stabilire le causa della deflagrazione” si dà atto che sono state effettuate le seguenti prove: “analisi
visiva, controllo dell'omogeneità spessimetrica, prova di durezza superficiale su più direttrici,
fresatura passo- passo del corpo valvola perfino alla guarnizione”.
“È stata con attenzione ricontrollata visivamente la struttura della bombola, fasciame, fondi valvola.
Particolare attenzione è stata dedicata alla zona di rottura. Non si sono evidenziate anomalie
strutturali o zone che potessero in qualche modo mostrare cedimenti”.
“Mediante troncatrice è stata rimossa la valvola dalla struttura. La valvola è stata fissata in una
morsa, e mediante fresatura a piccole passate è stato rimosso il materiale del corpo fino alla
guarnizione di tenuta. Come si evince inequivocabilmente la guarnizione di colore verde risulta
parzialmente uscita dalla sua sede fino ad uscire. Questo significa che la valvola potrebbe essere
stata leggermente aperta e da quella piccola apertura prima sia uscito il gas e poi, nel momento di
esplosione la pressione interna abbia fatto fuoriuscire anche parzialmente la guarnizione. Quindi si
può asserire che la bombola non ha problemi strutturali, che i materiali che la compongono sono omogenei e che la valvola potrebbe non essere stata perfettamente chiusa”.
46 La bombola è stata oggetto di attento esame e i consulenti del P.M. non hanno ipotizzato un difetto di saldatura del tipo indicato dagli appellanti.
Parte appellante enfatizza i dubbi adombrati dalle risposte del C.T. del Pubblico Ministero ing. Per_6
nella nota di data 7.2.2017; si tratta tuttavia di risposte a specifici quesiti ulteriori (quale ad esempio la possibilità di manomettere la valvola) senza tuttavia che ne vengano inficiate le conclusioni già
raggiunte nella relazione di data 26.5.2016.
Quanto alla ripetibilità di accertamenti sulla bombola, si osserva che, oltre all'incertezza sull'identità
e lo stato di conservazione di questa, è documentato che su di essa siano stati svolti accertamenti distruttivi;
della compatibilità di tali interventi distruttivi con l'accertamento commissionato la relazione dell' non fornisce alcuna indicazione, e anzi non ne dà neppure atto. Parte_6
Quanto all'ultima ipotesi, è anche ipotizzabile che la bombola sia caduta a terra per qualche motivo e si sia rotta;
ciò in quanto secondo i Vigili del Fuoco la stessa si trovava in posizione orizzontale quando è scoppiato l'incendio, perché il tappetino sottostante era integro e anche la bombola è stata rovinata dalla fiammata solo da un lato;
in tale ipotesi l'incidente sarebbe attribuibile alla condotta dei Per_1
Tuttavia, per quanto indicato dal C.T. del Pubblico Ministero ing. si può reputare più probabile Per_6
la tesi di quest'ultimo.
2.4 Secondo Il CT del P.M, la valvola non era chiusa perfettamente, il gas fuoriuscito nel tempo dalla bombola aveva saturato l'ambiente, vi è stato l'innesco quando il frigorifero si è attivato, e vi è stata quindi una deflagrazione che ha rotto i vetri della finestrella;
solo a quel punto la bombola è caduta schiacciando contro il tappetino dei frammenti di vetro. Che la valvola non fosse chiusa bene viene ritenuto provato per il fatto che una parte della guarnizione verde interna della valvola fosse fuoriuscita.
Il CT del P.M. ha acquistato due valvole nuove con data di produzione simile e ha sperimentato Per_6
che è possibile il trafilamento quando la valvola non è chiusa con particolare accortezza.
Come evidenziato dai Vigili del Fuoco, c'era un frigorifero in funzione e la parete dove questo era appoggiato è risultata la più danneggiata dal calore e dall'onda d'urto.
47 Nella sua relazione di data 26.05.2016 il C.T. del P.M. ing. ha evidenziato che (foto 336) la Per_6
bombola, dopo una prima deflagrazione all'interno del garage, è caduta sul pavimento in posizione orizzontale;
secondo il consulente del P.M., “ciò è testimoniato dai frammenti di vetro rimasti adesi
al corpo bombola in ragione di un tappetino plastico presente al suolo, su cui la bombola era appunto
caduta a seguito della deflagrazione. Tappetino poi fusosi sulla bombola stessa per il calore in tal
modo trattenendo i precitati frammenti vitrei. I frammenti di vetro in questione sono quelli
pertinenti alla finestra di chiusura dell'unico foro presa luce della rimessa collocato in posizione
esattamente sovrastante al punto di rinvenimento bombola. Dallo stato di cose sopra riportato si può
concludere dunque che la bombola, al momento dello scoppio, NON si trovava nella posizione
orizzontale a terra nella quale veniva poi rinvenuta…i frammenti di vetro in questione sono stati trattenuti all'interno della rimessa in ragione della presenza di una retina metallica, collocata in posizione esterna al precitato foro luce…””La seconda ad essere commentata è Foto 335) dalla
quale si vedono esiti di fiamma sul corpo della bombola dopo che la stessa si è venuta a trovare in
posizione orizzontale a terra. Si osservi che tali esiti siano diametralmente opposti rispetto alla zona
interessata dal tappetino e dai frammenti vitrei di cui sopra. Da ciò emerge dunque come la bombola,
una volta caduta a terra e quindi in posizione orizzontale, si sia trovata per un tempo apprezzabile sotto l'effetto delle fiamme ad essa sovrastanti. Si osservi come la lacerazione del corpo bombola si
sia innescata nella parte della bombola maggiormente esposta al calore”.
Si tratta di considerazioni che trovano conforto tutte nelle fotografie allegate dall'ing. alla Per_6
propria relazione, e che documentano circostanze di fatto in relazione alle quali gli appellanti e i loro consulenti non si sono confrontati.
Una volta che il garage chiuso si era saturato del gas fuoriuscito dalla valvola non ben chiusa, ci sarebbe stato l'innesco con l'avvio del motore del frigorifero (comprovato dallo stato di particolare devastazione riscontrato sulla parete dove il frigorifero era addossato), il vetro della finestrella sarebbe esploso e alcuni frammenti sarebbero caduti sul tappetino di plastica dove la bombola era appoggiata. Quindi, per le alte temperature, la calotta della bombola sarebbe esplosa, nel punto esposto alle fiamme.
48 La relazione dimessa da indica la necessità, affinché una bombola si apra CP_19 CP_1
sulla saldatura della calotta superiore, che la bombola sia interessata da una fonte di calore superiore a 60-65° o comunque da una fiamma viva, non essendo sufficiente a tal fine una temperatura ambientale di circa 18° come era il giorno del fatto;
con una esposizione continua ad una temperatura oltre i 60° il gpl in fase liquida all'interno della bombola aumenta di volume e contemporaneamente aumenta la pressione interna causando l'apertura del contenitore;
in mancanza di surriscaldamento dovuto a fiamma diretta, anche ammettendo la sussistenza di una saldatura in alcuni punti non completamente passante, la pressione interna della bombola sarebbe assolutamente insufficiente a farla scoppiare.
Osserva tale relazione che se la sequenza fosse stata quella ipotizzata dagli appellanti, ovvero la bombola in posizione verticale e cedimento senza apparente motivo della saldatura, con uscita del gas, innesco e fiammata, la bombola sarebbe stata interamente sverniciata per effetto della fiamma diretta.
Parte appellante ritiene che le considerazioni svolte nella relazione dell'ing. siano superate da Per_6
quanto riferito in forma dubitativa dal sul punto tuttavia l'ing ha precisato che “Il Per_19 Per_6
fatto che il p.i. si il condizionale in relazione al fatto che la valvola si trovasse leggermente Per_5
aperta si spiega con il fatto che il precitato perito non era (ovviamente) al corrente di tutta la situazione al contorno..”; ribadisce quindi essere assolutamente certo e documentato che la valvola si trovava in posizione di non perfetta chiusura, ovvero la valvola non era serrata a forza con la mano,
ed in tali condizioni si verificava una fuoriuscita di gpl;
essendo il gpl più pesante dell'aria, si è
verificata una progressiva stratificazione dello stesso a livello del pavimento rimessa, in ragione della non perfetta chiusura della valvola, e la massa di gpl stratificatasi al suolo è giunta ad un livello tale da interessare la parte inferiore del frigorifero, ospitante il gruppo refrigerante, con inevitabile deflagrazione all'atto della prima messa in moto del gruppo su comando del termostato di controllo temperatura frigo.
A seguito della forte deflagrazione la bambola cadeva al suolo in posizione orizzontale schiacciando con il proprio peso contro un tappetino plastico i frammenti di vetro del soprastante finestrino nel frattempo caduti anch'essi dentro la rimessa in ragione della retina metallica presenti all'esterno del
49 finestrino. In tempi successivi a tale prima deflagrazione si verificava poi il forte surriscaldamento del corpo bombola fino al cedimento violento della sua parte supportante la valvola.
Parte appellante sostiene che il CT del Pubblico Ministero ha fatto propria l'ipotesi indicata dai Vigili
del Fuoco come meno probabile.
Sul punto si osserva che i Vigili del Fuoco hanno ipotizzato che un primo incendio nel garage sarebbe stato avvertito dai passanti;
al riguardo si osserva tuttavia che i passanti stavano transitando in auto o in moto sulla strada e hanno riferito solo di avere visto una grande fiammata, il che non è
inconciliabile con una previa saturazione dell'ambiente chiuso prima dell'esplosione.
Come indicato poi dall'ing. il sig. era il più vicino al portone della rimessa, Per_6 Persona_1
distando egli probabilmente solo poche decine di centimetri da esso, ed era in movimento, mentre il sig. era distante alcuni metri dal padre;
è quindi ben possibile che avessero notato Parte_4
qualche anomalia all'interno del garage che li aveva indotti ad avvicinarsi.
3. Deve essere poi esaminata la questione, dedotta dagli appellanti, della vetustà della bombola;
Contr il corpo della bombola, a marchio risaliva al 1980 e la valvola era stata sostituita certamente nel 2013.
Gli appellanti hanno sostenuto che la vita media di una bombola è di 10-15 anni, e che chi aveva sostituito la valvola non avrebbe dovuto rimetterla in commercio;
a comprova di tale affermazione hanno dimesso quale doc.63 un documento proveniente da IA (che si occupa di carburanti e bombole GPL) ad evidenti fini pubblicitari dei propri prodotti.
Si osserva tuttavia che non è stata indicata una specifica normativa al riguardo, che i consulenti hanno riferito che il corpo bombola era integro e privo di difetti, e che né i Vigili del Fuoco né i consulenti del P.M. hanno ipotizzato tale circostanza come causa o concausa del sinistro.
Al contrario nella relazione di data 7.2.2017 l'ing. a precisato: “Per quanto attiene poi al corpo Per_6
della bombola (anno di produzione 1980) gli esami, anche di natura fisica diversa, eseguiti nel
Laboratorio RCL non hanno evidenziato problematiche tali da suggerire ulteriori approfondimenti”.
50 Nella relazione di data 11.12.2020 dell'ing. ( al punto 4.5 si indica Per_2 CP_19
invece come la bombola, all'atto della sostituzione della valvola nel settembre 2013, era stata ricollaudata (e certamente era stata controllata da personale competente ed autorizzato).
4. Nell'incertezza, come sopra illustrata, circa l'esatta identificazione della bombola e delle cause della deflagrazione, devono essere applicati i principi giurisprudenziali in tema di onere della prova.
Cass.n.10382/2002 ha affermato che “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa
(nella specie, produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del
danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del
nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento
dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità
rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo. In particolare, nella ipotesi in
cui sia ignota la causa dell'evento dannoso, la responsabilità ex art. 2050 cod. civ. va affermata ove
risulti non interrotto il nesso di causalità con l'esercizio dell'attività pericolosa, mentre va esclusa
ove sussista incertezza sul fattore causale e sulla riconducibilità del fatto all'esercente. Il relativo
accertamento rientra tra i poteri del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione ove sufficientemente e logicamente motivato”.
Anche secondo Cass.n.4792/2001 “In tema di responsabilità per esercizio di attività pericolosa
(nella specie: di produzione e distribuzione di gas in bombole), la presunzione di colpa a carico del
danneggiante, posta dall'art. 2050 cod. civ., presuppone il previo accertamento dell'esistenza del
nesso eziologico - la prova del quale incombe al danneggiato - tra l'esercizio dell'attività e l'evento
dannoso, non potendo il soggetto agente essere investito da una presunzione di responsabilità
rispetto ad un evento che non è ad esso riconducibile in alcun modo”.
Secondo Cass.n.17369/2004 “La responsabilità per esercizio di attività pericolosa ex art. 2050 cod.
civ. ben può prescindere dall'attività in sè e per sè considerata, il che si verifica quando il pericolo
si sia materializzato e trasfuso negli oggetti dell'attività medesima (ad es., materie infiammabili,
proiettili di arma da fuoco, gas in bombole, ecc.), i quali, anche per un'imperfetta costruzione, a
livello progettuale o di confezione, conservino un'intrinseca potenzialità lesiva collegata allo
51 svolgimento dell'attività di cui costituiscono il risultato, anche quando il danno si produca in una
fase successiva, purché ne dipenda in modo sufficientemente mediato”.
Gli appellanti hanno invocato l'applicazione del principio del “più probabile che non”.
Secondo Cass. n. 13214/2012 “L'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ed un evento
di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda
probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là
di ogni ragionevole dubbio (sulla base di questo principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito
che, chiamata a stabilire se vi fosse nesso di causalità tra il difetto costruttivo di
una bombola di gas e lo scoppio della stessa, l'aveva escluso in base al rilievo che, nella specie, lo scoppio poteva essere stato in astratto provocato anche da altre cause)”.
Nel caso di specie tuttavia, come sopra esposto, sono probabili cause diverse del sinistro rispetto ad un difetto costruttivo, che non può ritenersi accertato.
Per tutti i motivi esposti il secondo motivo di gravame non può trovare accoglimento.
5. Con il terzo motivo di appello si censura le sentenza nella parte in cui questa ha escluso una
Cont responsabilità, dedotta dagli attori in via subordinata, di x art.2051, 2043 o 1228 o 2049
c.c..
5.1 Quanto all'art.2051 c.c., gli appellanti sostengono che la qualità di custode della bombola sia riscontrabile in capo ad CP_1
Si osserva che aveva tuttavia perso ogni potere diretto sulla cosa, e che in ogni caso, CP_1
Cont permanendo incertezza sulle cause del sinistro, sarebbe esente da responsabilità anche qualora ritenuta custode.
Infatti, secondo Cass.n. 3329/2024 “In tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c.,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso
impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il
danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”.
Anche Cass.n.12760/2024 ha affermato che “Ai fini del riconoscimento della responsabilità
oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo
52 e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che
l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non
è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e
complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare
l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che,
producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento”.
6.2 Non essendo configurabile per quanto esposto neppure una responsabilità dell'appellata ex art.2043 o ex art.2049 c.c., correttamente il giudice di primo grado ha poi escluso che debba essere
Cont valutata una responsabilità a titolo contrattuale di con la quale non era intercorso alcun contratto.
7. Con il quarto motivo di gravame si lamenta la mancata chiamata in causa della compagnia assicuratrice di deducendo che se è vero che la legge non prevede una azione diretta CP_1
Cont del danneggiato nei confronti della compagnia di assicurazione, non aveva tuttavia mai neanche indicato il nome della Compagnia e quindi la bombola poteva anche non essere assicurata.
Non sussistendo pacificamente azione diretta del terzo con riguardo all'obbligo di cui all'art.16
D.Lgs.n.128 del 2006, il motivo non può trovare accoglimento.
8. Con il quinto motivo gli appellanti lamentano la mancata ammissione dei mezzi di prova,
prove testimoniali e c.t.u..
Quanto all'impossibilità di esperire utilmente una c.t.u. si è già motivato;
quanto alle prove testimoniali, si osserva che le stesse, quanto alla ricostruzione del fatto, non sono rilevanti alla luce delle indagini svolte in sede di procedimento penale e delle dichiarazioni acquisite, e per il resto vertono sul quantum risarcitorio.
9. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto.
Si è già rilevata l'errata prospettazione dell'appello incidentale condizionato, inerendo la questione al merito. Si ritiene poi che gli eventi dai quali è insorta l'iniziativa giudiziale, gli obiettivi elementi di incertezza in fatto, la complessità della controversia anche in diritto,
giustifichino anche in questo grado l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
53 Sussistono in capo agli appellanti i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da , Parte_1
e nei confronti di così provvede: Parte_2 Parte_3 CP_1
rigetta l'appello;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza, in capo agli appellanti, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 19/02/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.ssa Marina Caparelli
54