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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/06/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA' composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 13.5.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3418/2021 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Parte_1
, in virtù di procura a margine del ricorso ex art.414 c.p.c. presso lo Controparte_1 studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, Via Benedetto Cariteo n.8;
APPELLANTE
E
(già , in persona del Consigliere Delegato, Controparte_2 CP_2
l.r.p.t. rappresentata e difesa, per delega in calce alla memoria di costituzione nel presente giudizio dal prof. Avv. Marco Marazza e dall'Avv. Domenico De Feo e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario De Mathia in Napoli, Via
G. Martucci n. 56;
APPELLATA
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.12.2021 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
n.3785\21 dell'8.6.2021 con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto volto all'accertamento della nullità del contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 20 ore 2à livello, più volte prorogato, intercorso tra la
[...]
e la e, per l'effetto, all'accertamento dell'esistenza di un CP_3 Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della a far data dal 9.5.2016 con inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. Controparte_2
o in subordine nel 3° ed alla condanna della predetta alla reintegrazione nel precedente posto di lavoro, al pagamento di tutte le retribuzioni dalla medesima data ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art.32, co.5 della legge n.183/2010, oltre accessori di legge nonché al versamento dei contributivi previdenziali. Chiedeva dunque anche
1 riconoscersi il diritto della ricorrente all'esatto inquadramento previdenziale ed assistenziale nel superiore 4° livello, condannando la convenuta al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.
Il Tribunale, precisato che la disciplina applicabile era quella dettata dal D.lgs.
n.81/2015, dunque un regime di acausalità, accertava la rituale elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi e riteneva non violata la clausola di contingentamento né il termine massimo di durata del contratto a termine ai sensi del combinato disposto degli art.19 e 34 del D.lgs n.81/2015. Sulla base di tali argomentazioni, rigettava integralmente il ricorso, compensando le spese.
L'odierna appellante censura la gravata decisione sulla scorta dei motivi di seguito sintetizzati. Con il primo motivo deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'applicare il regime dell'acausalità in maniera assorbente, senza neppure procedere alla valutazione della temporaneità delle ragioni. Con il secondo motivo censura la decisione per avere ritenuto raggiunta la prova del rispetto della clausola di contingentamento laddove i documenti prodotti non potevano essere considerati sufficienti all'assolvimento della prova, neanche in virtù del principio di non contestazione. Infine, con ulteriore motivo, lamentava l'omissione di pronuncia sulla domanda di superiore inquadramento che non era stata affatto valutata, con rigetto implicito delle richieste istruttorie. Concludeva chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, accogliersi tutte le domande formulate nel ricorso di primo grado, con vittorie delle spese del doppio grado.
Si costituiva la società appellata che richiamava tutte le difese già svolte in primo grado e concludeva, quindi, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13.5.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
********
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento, pur se sulla base di valutazioni diverse da quelle espresse a fondamento della decisione nella sentenza di primo grado.
Va disatteso il primo motivo di censura.
In base alla disciplina normativa del contratto di somministrazione è vietato stipulare il contratto di somministrazione di lavoro per le seguenti ipotesi previste dall'art.20 comma 5 D. Lgsl. N.276/2003): sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero unità produttive nelle quali sa operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (le parti sindacali possono comunque accordarsi per consentire l'utilizzo della somministrazione di lavoro); presso imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n.626/1994. 2 Il contratto di somministrazione di manodopera (contratto commerciale) tra il somministratore e l'utilizzatore deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi (art.21 D. Lgs. n.276/2003): a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c )i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
l) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
m) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Il contratto di somministrazione deve, inoltre, recepire tutte le indicazioni relative agli elementi necessari sopraindicati, previste dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di forma scritta (requisito ad substantiam) il contratto è nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (art.21 comma 4 del D.Lgsl. 276/2003 e successive modificazioni).
Le clausole del contratto di somministrazione devono essere comunicate, in forma scritta, dal somministratore al lavoratore al momento della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero all'atto di invio presso l'utilizzatore (art.21, comma 3 D. Lgsl. N.276/2003).
L'art. 20 comma 5 lett.c) D. Lgsl. 276/2003 stabilisce inoltre, come si è già accennato, che “il contratto di somministrazione di lavoro è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 D. Lgs. 19 settembre 1994 n.626 e successive modifiche” e ciò sta ad intendere che per la legge non si può sottoscrivere un contratto di somministrazione nell'ipotesi in cui l'utilizzatore non abbia effettuato la valutazione dei rischi.
L'art. 22 comma 1 D. Lgsl. 276/2003 disciplina, invece, il contratto di lavoro concluso tra lavoratore e somministratore e stabilisce che in caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali.
In caso di somministrazione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al d. lgs. n.368/2001 per quanto compatibile.
La somministrazione si considera irregolare (art. 27 del D.Lgs.n.276/2003), e può quindi sfociare in una dichiarazione giudiziale di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatore, “quando la somministrazione di lavoro
3 avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt.20 e 21 comma 1 lettere a), b), c) d) ed e)”.
Ed allora tutto ciò premesso va rilevato che la fattispecie dedotta in causa concerne una somministrazione di lavoro a tempo determinato, con assegnazione presso la utilizzatrice . relativa a contratto stipulato in data 9.5.2016 con scadenza CP_2
31.7.2016 e successiva proroga.
Venendo, quindi, al merito del contratto di somministrazione il Collegio condivide pienamente le motivazioni assunte dal Giudice di prime cure. Vale, infatti, rilevare che, ratione temporis, il contratto di somministrazione a termine è disciplinato dal D.lgs n.81/2015 nella sua formulazione originaria, che introduce un regime di acausalità.
Parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto effettuare, in ogni caso, la valutazione dell'effettiva temporaneità delle esigenze.
Tale assunto non può essere condiviso.
Con il D.lgs n.81/2015, come osservato anche dalla dottrina, il legislatore porta a compimento il percorso già iniziato con la legge n.92/2012 - che aveva introdotto la possibilità di stipulare il primo contratto di somministrazione a tempo determinato senza indicazione della causale per una durata massima di 12 mesi ovvero nell'ipotesi in cui la missione fosse avvenuta nell'ambito di un processo organizzativo di cui all'art.5 co.3 della medesima legge – e con il D.lgs. n.34/2014, sostituendo il sistema causale, fondante il ricorso al contratto di somministrazione, con limiti quantitativi.
In sintesi, la percentuale di contingentamento prende il posto della causale giustificativa, mutando, radicalmente il modello di controllo nei contratti di lavoro flessibili, dunque, come correttamente rilevato dal primo giudice, il contratto di somministrazione in esame è sottoposto al regime di acausalità e nessuno scrutinio della sussistenza di ragioni legittimanti doveva essere compiuto.
Quanto al motivo di appello attinente al limite quantitativo è condivisibile la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure.
Il Tribunale, richiamato l'art.31 co.2 del D.lgs n.81/2015, nella formulazione vigente ratione temporis e chiarito che il limite quantitativo era quello individuato nei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, nella specie, il limite del 13% in media annua, ha ritenuto accertato il rispetto del limite.
In particolare nella sentenza gravata si legge “l'onere della prova incombeva sulla
che, con la memoria di costituzione ha dedotto che, nel sito di Napoli, erano occupati CP_2
202 dipendenti a tempo indeterminato e 13, tra i quali la ricorrente, a termine. Vale evidenziare che la resistente ha dato prova per tabulas che erano occupati 201 dipendenti, così come da allegato n. 2 alle note di trattazione scritta depositate il 14 gennaio 2021 - e non di 202 come riferito in memoria- e inoltre ha dato prova che il numero di contratti a termine era di 13…”.
Quali documenti decisivi per l'assolvimento dell'onere probatorio sono stati valutati la la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione conclusi alle RSU (doc. 3) dove si legge che il numero dei Somministrati a tempo determinato della resistente era
4 pari a 13 nell' anno 2016, sostanzialmente pari al numero del 2015.
Ebbene, a fronte dell'analitica deduzione del resistente in ordine alla consistenza numerica degli addetti al sito e al numero degli assunti a termine, la ricorrente, nella prima difesa utile, non risulta aver contestato tale circostanza nemmeno genericamente. Né la predetta circostanza, seppure tardivamente, è stata contestata nelle note di discussione depositate nel giudizio di primo grado ove la difesa si è incentrata su argomentazioni in punto di diritto.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce del principio di vicinanza della prova invocato dall'appellante.
Tale principio- definito, come noto, da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere "ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione" - non autorizza deroghe alla regola di ripartizione dei temi di prova che impone all'attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Esso, dunque, è destinato a operare quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per identificare i fatti costitutivi (cfr. da ultimo Cass. civile sez. III, 22/04/2022, n.12910).
In altre parole, “il principio di vicinanza della prova dunque non si contrappone ma è anzi consustanziale alla regola di cui all'art. 2697 c.c., rispetto alla quale la vicinanza o riferibilità funge da criterio ermeneutico che aiuta nell'individuazione dei fatti costitutivi rispetto a quelli estintivi, modificativi o impeditivi, introducendo il canone per cui, nel rispetto delle possibili varianti di senso della disposizione attributiva della situazione soggettiva, i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre i secondi, tutt'al contrario, coincidono con quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto. La vicinanza, in altre parole, riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto e non già la possibilità concreta di acquisire la prova” (cfr. da ultimo Cass. civile sez. III, 22/04/2022, n.12910).
Nella specie, la mancata e radicale presa di posizione del ricorrente sul fatto allegato dal convenuto, in virtù del principio espresso dall'art.115 c.p.c. e dei principi che governano il rito del lavoro, ha determinato che il comportamento processuale di non contestazione ha espunto il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti, dunque, alcuno spazio applicativo può riconoscersi nella fattispecie in esame al principio di vicinanza della prova.
Deve poi considerarsi che l'odierna appellante, escussa come teste in analogo giudizio concluso innanzi ad altra Unità di questa Corte con la sentenza n. 2511\2024 del 6.2024, ha dichiarato che nel periodo dell'annualità 2015: “nel mio ambiente di lavoro, dove operava anche la ricorrente, eravamo circa 200 persone, in distinte postazioni di lavoro”. Il dato quantitativo dichiarato dalla stessa appellante in altro giudizio corrisponde in sostanza al contenuto del documento depositato dalla appellata.
Venendo ora all'ultimo motivo di doglianza attinente alle mansioni superiori deve
5 rilevarsi il contratto in esame è stato sottoscritto per lo svolgimento delle mansioni di addetto alle informazioni telefoniche, con inquadramento nel II livello.
La parte ricorrente, attuale appellante, ha chiesto il superiore inquadramento nel IV livello. Deve in primo luogo sostanzialmente concordarsi con la valutazione implicita di assorbimento della domanda operata dal Tribunale.
Ed infatti, la domanda di superiore inquadramento risulta formulata nelle conclusioni solo quale profilo conformativo che aveva come presupposto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'utilizzatrice. In sostanza, la riqualificazione delle mansioni svolte ai fini di un corretto inquadramento è domanda funzionale e dipendente rispetto al nuovo rapporto da costituirsi;
è domanda che sarebbe venuta in rilievo solo in ipotesi di accoglimetno della domanda costitutiva, al fine di individuare l'inquadramento da attribuire alla lavoratrice. Il rigetto della domanda di costituzione del rapporto con l'utilizzatrice rendeva assorbita la domanda di qualificazione ed inquadramento delle mansioni svolte, non più rilevante in difetto del nuovo rapporto nel quale disciplinare l'inquadramento da attribuirsi.
Per altro verso, non risulta svolta un'autonoma domanda di superiore inquadramento in relazione al contratto di somministrazione già esaurito tra le parti, rispetto al quale non sono state formulate domande di differenze retributive e si porrebbe anche un problema di legittimazione passiva della appellata.
In ogni caso, anche il prfilo allegatorio si rivelava insufficiente. Secondo la disciplina del CCNL rientrano nel IV livello del CCNL di settore “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
La declaratoria del TERZO LIVELLO: “Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”.
Il profilo professionale dell'ADDETTO AD INFORMAZIONI TELEFONICHE SENIOR:
“Lavoratrice/tore che, in possesso di specifiche conoscenze acquisite attraverso una adeguata esperienza di lavoro ovvero attraverso specifici percorsi formativi on the job, fornisce informazioni telefoniche alla clientela mediante consultazione, secondo procedure standardizzate, di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate”.
Il profilo professionale dell'ADDETTO AL CALL-CENTER: “Lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call
6 center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center”.
La declaratoria del SECONDO LIVELLO: “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio. Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate.
Il profilo professionale di: ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TELEFONICHE:
”Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate”.
Ebbene, il ricorso non contiene alcuna indicazione in ordine ai due elementi che integrano i presupposti per l'inquadramento nel IV° e/o III° livello del C.C.N.L. anzi la sua lettura fa inclinare per la correttezza del II° livello attribuito alla appellante.
Guardando al profilo delle allegazioni, la appellante: a) non dichiara di aver mai svolto attività di assistenza sulle reti né di tipo commerciale;
b) non dichiara di aver mai gestito clienti potenziali ma solo utenti che contattano il servizio clienti;
c) non dichiara CP_4 di aver mai svolto funzioni di coordinamento operativo o di supporto professionale ad altri lavoratori;
d) non ha mai gestito gruppi di lavoro.
A tutto quanto fin qui esposto consegue il rigetto dell'appello proposto, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
La complessità della vicenda fattuale e giuridica rende opportuna la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.5.25
Il Consigliere est.
7 Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr. Gennaro Iacone
8
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA- IV^ UNITA' composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente
Dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
Dott.ssa Chiara De Franco Consigliere rel. riunita in camera di consiglio all'udienza del 13.5.2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3418/2021 di Ruolo Generale della Sezione Lavoro, vertente
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Ernesto Maria Cirillo e Parte_1
, in virtù di procura a margine del ricorso ex art.414 c.p.c. presso lo Controparte_1 studio dei quali elettivamente domicilia in Napoli, Via Benedetto Cariteo n.8;
APPELLANTE
E
(già , in persona del Consigliere Delegato, Controparte_2 CP_2
l.r.p.t. rappresentata e difesa, per delega in calce alla memoria di costituzione nel presente giudizio dal prof. Avv. Marco Marazza e dall'Avv. Domenico De Feo e con gli stessi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Mario De Mathia in Napoli, Via
G. Martucci n. 56;
APPELLATA
IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 1.12.2021 Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli
n.3785\21 dell'8.6.2021 con la quale era stato rigettato il ricorso dalla stessa proposto volto all'accertamento della nullità del contratto di somministrazione a tempo determinato part-time 20 ore 2à livello, più volte prorogato, intercorso tra la
[...]
e la e, per l'effetto, all'accertamento dell'esistenza di un CP_3 Controparte_2 rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato part-time alle dipendenze della a far data dal 9.5.2016 con inquadramento nel 4° livello del c.c.n.l. Controparte_2
o in subordine nel 3° ed alla condanna della predetta alla reintegrazione nel precedente posto di lavoro, al pagamento di tutte le retribuzioni dalla medesima data ed al risarcimento del danno ai sensi dell'art.32, co.5 della legge n.183/2010, oltre accessori di legge nonché al versamento dei contributivi previdenziali. Chiedeva dunque anche
1 riconoscersi il diritto della ricorrente all'esatto inquadramento previdenziale ed assistenziale nel superiore 4° livello, condannando la convenuta al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.
Il Tribunale, precisato che la disciplina applicabile era quella dettata dal D.lgs.
n.81/2015, dunque un regime di acausalità, accertava la rituale elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi e riteneva non violata la clausola di contingentamento né il termine massimo di durata del contratto a termine ai sensi del combinato disposto degli art.19 e 34 del D.lgs n.81/2015. Sulla base di tali argomentazioni, rigettava integralmente il ricorso, compensando le spese.
L'odierna appellante censura la gravata decisione sulla scorta dei motivi di seguito sintetizzati. Con il primo motivo deduce l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nell'applicare il regime dell'acausalità in maniera assorbente, senza neppure procedere alla valutazione della temporaneità delle ragioni. Con il secondo motivo censura la decisione per avere ritenuto raggiunta la prova del rispetto della clausola di contingentamento laddove i documenti prodotti non potevano essere considerati sufficienti all'assolvimento della prova, neanche in virtù del principio di non contestazione. Infine, con ulteriore motivo, lamentava l'omissione di pronuncia sulla domanda di superiore inquadramento che non era stata affatto valutata, con rigetto implicito delle richieste istruttorie. Concludeva chiedendo, in riforma integrale della sentenza impugnata, accogliersi tutte le domande formulate nel ricorso di primo grado, con vittorie delle spese del doppio grado.
Si costituiva la società appellata che richiamava tutte le difese già svolte in primo grado e concludeva, quindi, per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 13.5.2025 la Corte, all'esito della camera di consiglio, decideva la causa come da dispositivo in atti.
********
L'appello è infondato e non meritevole di accoglimento, pur se sulla base di valutazioni diverse da quelle espresse a fondamento della decisione nella sentenza di primo grado.
Va disatteso il primo motivo di censura.
In base alla disciplina normativa del contratto di somministrazione è vietato stipulare il contratto di somministrazione di lavoro per le seguenti ipotesi previste dall'art.20 comma 5 D. Lgsl. N.276/2003): sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
presso unità produttive nelle quali si sia proceduto entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero unità produttive nelle quali sa operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione (le parti sindacali possono comunque accordarsi per consentire l'utilizzo della somministrazione di lavoro); presso imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 D.Lgs. n.626/1994. 2 Il contratto di somministrazione di manodopera (contratto commerciale) tra il somministratore e l'utilizzatore deve essere stipulato in forma scritta e deve contenere i seguenti elementi (art.21 D. Lgs. n.276/2003): a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
b) il numero dei lavoratori da somministrare;
c )i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo;
d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
g) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
h) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
i) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questi effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
l) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
m) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
Il contratto di somministrazione deve, inoltre, recepire tutte le indicazioni relative agli elementi necessari sopraindicati, previste dalla contrattazione collettiva.
In mancanza di forma scritta (requisito ad substantiam) il contratto è nullo ed i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore (art.21 comma 4 del D.Lgsl. 276/2003 e successive modificazioni).
Le clausole del contratto di somministrazione devono essere comunicate, in forma scritta, dal somministratore al lavoratore al momento della stipulazione del contratto di lavoro, ovvero all'atto di invio presso l'utilizzatore (art.21, comma 3 D. Lgsl. N.276/2003).
L'art. 20 comma 5 lett.c) D. Lgsl. 276/2003 stabilisce inoltre, come si è già accennato, che “il contratto di somministrazione di lavoro è vietato da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art.4 D. Lgs. 19 settembre 1994 n.626 e successive modifiche” e ciò sta ad intendere che per la legge non si può sottoscrivere un contratto di somministrazione nell'ipotesi in cui l'utilizzatore non abbia effettuato la valutazione dei rischi.
L'art. 22 comma 1 D. Lgsl. 276/2003 disciplina, invece, il contratto di lavoro concluso tra lavoratore e somministratore e stabilisce che in caso di somministrazione a tempo indeterminato i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatori di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali.
In caso di somministrazione a tempo determinato, il rapporto di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro è soggetto alla disciplina di cui al d. lgs. n.368/2001 per quanto compatibile.
La somministrazione si considera irregolare (art. 27 del D.Lgs.n.276/2003), e può quindi sfociare in una dichiarazione giudiziale di costituzione di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'utilizzatore, “quando la somministrazione di lavoro
3 avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt.20 e 21 comma 1 lettere a), b), c) d) ed e)”.
Ed allora tutto ciò premesso va rilevato che la fattispecie dedotta in causa concerne una somministrazione di lavoro a tempo determinato, con assegnazione presso la utilizzatrice . relativa a contratto stipulato in data 9.5.2016 con scadenza CP_2
31.7.2016 e successiva proroga.
Venendo, quindi, al merito del contratto di somministrazione il Collegio condivide pienamente le motivazioni assunte dal Giudice di prime cure. Vale, infatti, rilevare che, ratione temporis, il contratto di somministrazione a termine è disciplinato dal D.lgs n.81/2015 nella sua formulazione originaria, che introduce un regime di acausalità.
Parte appellante sostiene che il giudice di prime cure avrebbe dovuto effettuare, in ogni caso, la valutazione dell'effettiva temporaneità delle esigenze.
Tale assunto non può essere condiviso.
Con il D.lgs n.81/2015, come osservato anche dalla dottrina, il legislatore porta a compimento il percorso già iniziato con la legge n.92/2012 - che aveva introdotto la possibilità di stipulare il primo contratto di somministrazione a tempo determinato senza indicazione della causale per una durata massima di 12 mesi ovvero nell'ipotesi in cui la missione fosse avvenuta nell'ambito di un processo organizzativo di cui all'art.5 co.3 della medesima legge – e con il D.lgs. n.34/2014, sostituendo il sistema causale, fondante il ricorso al contratto di somministrazione, con limiti quantitativi.
In sintesi, la percentuale di contingentamento prende il posto della causale giustificativa, mutando, radicalmente il modello di controllo nei contratti di lavoro flessibili, dunque, come correttamente rilevato dal primo giudice, il contratto di somministrazione in esame è sottoposto al regime di acausalità e nessuno scrutinio della sussistenza di ragioni legittimanti doveva essere compiuto.
Quanto al motivo di appello attinente al limite quantitativo è condivisibile la valutazione effettuata dal Giudice di prime cure.
Il Tribunale, richiamato l'art.31 co.2 del D.lgs n.81/2015, nella formulazione vigente ratione temporis e chiarito che il limite quantitativo era quello individuato nei contratti collettivi applicati dall'utilizzatore, nella specie, il limite del 13% in media annua, ha ritenuto accertato il rispetto del limite.
In particolare nella sentenza gravata si legge “l'onere della prova incombeva sulla
che, con la memoria di costituzione ha dedotto che, nel sito di Napoli, erano occupati CP_2
202 dipendenti a tempo indeterminato e 13, tra i quali la ricorrente, a termine. Vale evidenziare che la resistente ha dato prova per tabulas che erano occupati 201 dipendenti, così come da allegato n. 2 alle note di trattazione scritta depositate il 14 gennaio 2021 - e non di 202 come riferito in memoria- e inoltre ha dato prova che il numero di contratti a termine era di 13…”.
Quali documenti decisivi per l'assolvimento dell'onere probatorio sono stati valutati la la comunicazione annuale dei contratti di somministrazione conclusi alle RSU (doc. 3) dove si legge che il numero dei Somministrati a tempo determinato della resistente era
4 pari a 13 nell' anno 2016, sostanzialmente pari al numero del 2015.
Ebbene, a fronte dell'analitica deduzione del resistente in ordine alla consistenza numerica degli addetti al sito e al numero degli assunti a termine, la ricorrente, nella prima difesa utile, non risulta aver contestato tale circostanza nemmeno genericamente. Né la predetta circostanza, seppure tardivamente, è stata contestata nelle note di discussione depositate nel giudizio di primo grado ove la difesa si è incentrata su argomentazioni in punto di diritto.
Né a diverse conclusioni può pervenirsi alla luce del principio di vicinanza della prova invocato dall'appellante.
Tale principio- definito, come noto, da Cass. Sez. U. 30/10/2001, n. 13533, come quel criterio per cui l'onere della prova deve essere "ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione" - non autorizza deroghe alla regola di ripartizione dei temi di prova che impone all'attore la conferma dei fatti costitutivi della situazione attiva invocata e al convenuto la dimostrazione dell'inefficacia dei primi o dell'operare di fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Esso, dunque, è destinato a operare quando le disposizioni attributive delle situazioni attive non offrano indicazioni univoche per identificare i fatti costitutivi (cfr. da ultimo Cass. civile sez. III, 22/04/2022, n.12910).
In altre parole, “il principio di vicinanza della prova dunque non si contrappone ma è anzi consustanziale alla regola di cui all'art. 2697 c.c., rispetto alla quale la vicinanza o riferibilità funge da criterio ermeneutico che aiuta nell'individuazione dei fatti costitutivi rispetto a quelli estintivi, modificativi o impeditivi, introducendo il canone per cui, nel rispetto delle possibili varianti di senso della disposizione attributiva della situazione soggettiva, i primi vanno identificati in quelli più prossimi all'attore e dunque nella sua disponibilità, mentre i secondi, tutt'al contrario, coincidono con quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal convenuto. La vicinanza, in altre parole, riguarda la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta il fatto e non già la possibilità concreta di acquisire la prova” (cfr. da ultimo Cass. civile sez. III, 22/04/2022, n.12910).
Nella specie, la mancata e radicale presa di posizione del ricorrente sul fatto allegato dal convenuto, in virtù del principio espresso dall'art.115 c.p.c. e dei principi che governano il rito del lavoro, ha determinato che il comportamento processuale di non contestazione ha espunto il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti, dunque, alcuno spazio applicativo può riconoscersi nella fattispecie in esame al principio di vicinanza della prova.
Deve poi considerarsi che l'odierna appellante, escussa come teste in analogo giudizio concluso innanzi ad altra Unità di questa Corte con la sentenza n. 2511\2024 del 6.2024, ha dichiarato che nel periodo dell'annualità 2015: “nel mio ambiente di lavoro, dove operava anche la ricorrente, eravamo circa 200 persone, in distinte postazioni di lavoro”. Il dato quantitativo dichiarato dalla stessa appellante in altro giudizio corrisponde in sostanza al contenuto del documento depositato dalla appellata.
Venendo ora all'ultimo motivo di doglianza attinente alle mansioni superiori deve
5 rilevarsi il contratto in esame è stato sottoscritto per lo svolgimento delle mansioni di addetto alle informazioni telefoniche, con inquadramento nel II livello.
La parte ricorrente, attuale appellante, ha chiesto il superiore inquadramento nel IV livello. Deve in primo luogo sostanzialmente concordarsi con la valutazione implicita di assorbimento della domanda operata dal Tribunale.
Ed infatti, la domanda di superiore inquadramento risulta formulata nelle conclusioni solo quale profilo conformativo che aveva come presupposto la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'utilizzatrice. In sostanza, la riqualificazione delle mansioni svolte ai fini di un corretto inquadramento è domanda funzionale e dipendente rispetto al nuovo rapporto da costituirsi;
è domanda che sarebbe venuta in rilievo solo in ipotesi di accoglimetno della domanda costitutiva, al fine di individuare l'inquadramento da attribuire alla lavoratrice. Il rigetto della domanda di costituzione del rapporto con l'utilizzatrice rendeva assorbita la domanda di qualificazione ed inquadramento delle mansioni svolte, non più rilevante in difetto del nuovo rapporto nel quale disciplinare l'inquadramento da attribuirsi.
Per altro verso, non risulta svolta un'autonoma domanda di superiore inquadramento in relazione al contratto di somministrazione già esaurito tra le parti, rispetto al quale non sono state formulate domande di differenze retributive e si porrebbe anche un problema di legittimazione passiva della appellata.
In ogni caso, anche il prfilo allegatorio si rivelava insufficiente. Secondo la disciplina del CCNL rientrano nel IV livello del CCNL di settore “i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche. Tali attività richiedono capacità di valutazione ed elaborazione, nell'ambito di metodologie consolidate, di più elementi dell'attività di competenza e sono svolte con autonomia e responsabilità adeguate al risultato operativo atteso e conseguite anche attraverso idonei percorsi formativi. Inoltre, le lavoratrici/ i lavoratori che, oltre a possedere i requisiti di cui sopra e in relazione alla specificità del ruolo ricoperto, svolgono, anche solo in via complementare, attività di coordinamento operativo e/o di supporto professionale di altri lavoratori, ovvero compiti di natura specialistica”.
La declaratoria del TERZO LIVELLO: “Appartengono a questo livello le lavoratrici/tori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell'ambito di metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici/i lavoratori che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità”.
Il profilo professionale dell'ADDETTO AD INFORMAZIONI TELEFONICHE SENIOR:
“Lavoratrice/tore che, in possesso di specifiche conoscenze acquisite attraverso una adeguata esperienza di lavoro ovvero attraverso specifici percorsi formativi on the job, fornisce informazioni telefoniche alla clientela mediante consultazione, secondo procedure standardizzate, di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate”.
Il profilo professionale dell'ADDETTO AL CALL-CENTER: “Lavoratrice/tore che, operando attraverso canali telefonici e/o telematici mediante l'utilizzo di centrali specializzate (call
6 center) e con il supporto di sistemi informativi e programmi software dedicati, svolge, secondo procedure standardizzate e metodologie definite, attività di informazione generale e/o supporto commerciale alla clientela e/o attività di vendita di servizi telefonici ovvero di connessione alla rete internet;
svolge inoltre compiti ausiliari conseguenti, funzionali e connessi a quelli del front office, atti al completamento del ciclo organizzativo del particolare e specifico servizio reso dal call center”.
La declaratoria del SECONDO LIVELLO: “Appartengono a questo livello le lavoratrici/i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono un breve periodo di pratica e conoscenze professionali di tipo elementare e lavoratori che svolgono attività amministrative o tecniche che non richiedono particolare preparazione e prolungata esperienza e pratica di ufficio. Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate.
Il profilo professionale di: ADDETTO ALLE INFORMAZIONI TELEFONICHE:
”Lavoratrice/tore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate”.
Ebbene, il ricorso non contiene alcuna indicazione in ordine ai due elementi che integrano i presupposti per l'inquadramento nel IV° e/o III° livello del C.C.N.L. anzi la sua lettura fa inclinare per la correttezza del II° livello attribuito alla appellante.
Guardando al profilo delle allegazioni, la appellante: a) non dichiara di aver mai svolto attività di assistenza sulle reti né di tipo commerciale;
b) non dichiara di aver mai gestito clienti potenziali ma solo utenti che contattano il servizio clienti;
c) non dichiara CP_4 di aver mai svolto funzioni di coordinamento operativo o di supporto professionale ad altri lavoratori;
d) non ha mai gestito gruppi di lavoro.
A tutto quanto fin qui esposto consegue il rigetto dell'appello proposto, con conseguente consolidamento della pronuncia gravata.
La complessità della vicenda fattuale e giuridica rende opportuna la compensazione integrale delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del grado. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
Così deciso in Napoli, il 13.5.25
Il Consigliere est.
7 Dr.ssa Chiara De Franco
Il Presidente
Dr. Gennaro Iacone
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