Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/03/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
25 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6658 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Loredano Smirni come da procura Parte_1
in atti;
-ricorrente-
contro in persona del suo legale rappresentane pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Livia CP_1
Gaezza come da procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 09/07/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere inoltrato in data 27/03/2023 domanda alla competente Commissione medica per l'accertamento degli stati di invalidità civile di Catania, onde essere sottoposto a visita medica collegiale per il riconoscimento dell'invalidità civile e dell'handicap;
espletata in data 24/07/2023, soggetto invalido in misura pari al 60% nonché portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi del comma 1 articolo 3 legge 104/92;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania iscritto al N.R.G. 652/24 ;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente riteneva che il ricorrente fosse invalido al 50% nonché con handicap di cui all'articolo 3 comma 1 legge 104/92.
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e in particolare il consulente aveva omesso di valutare le pluripatologie sofferte, ponendo attenzione, soltanto agli esiti frattura piatto tibiale sx cod. 7205 e alla cardiopatia ipertensiva cod. 6441 e aveva, omesso di valutare correttamente le conseguenze della limitazioni funzionali nei movimenti flesso-estensori;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Dichiarare, in accoglimento della presente domanda, la sussistenza, in capo al ricorrente, del diritto alla pensione o assegno d'invalidità, per essere la stessa invalida in misura pari al 100% o, comunque, non inferiore al 74% nonché la sussistenza delle condizioni di portatore
CP_ d'handicap grave, a far dalla domanda amministrativa del 27/03/2023. Condannare l' in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla corresponsione, in favore di parte ricorrente, dei ratei maturati e maturandi della pensione o, in subordine, assegno d'invalidità, a far dalla domanda amministrativa del 27/03/2023. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese (15%), CPA,
IVA”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso. CP_1
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 25 marzo 2025 , sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
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Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione o, in subordine, all'assegno di invalidità civile.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento delle prestazioni assistenziali richieste.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo che il ricorrente è soggetto invalido al 60% nonché portatore di handicap in situazione di non gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 1 legge 104/92.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato: “ Il Sig. , nato a [...]
Catania il 21.12.1960, di anni 64, è affetto da: “Lieve deficit della deambulazione in esito di frattura del piatto tibiale esterno di sinistra con residuata sindrome algo-diparestesica crurale omolaterale in soggetto affetto da ipertensione arteriosa”. Dall'analisi della documentazione sanitaria prodotta
e dall'obiettività emersa nel corso delle oo.pp. si ritiene che le patologie sofferte dalla ricorrente determinano un quadro invalidante in misura pari al 60%, confermando le precedenti valutazioni medico legali della persona in ambito previdenziale ed escludendo il presupposto medico-legale per il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza. Infine, si rappresenta che il quadro patologico patito dal ricorrente non dà il diritto al riconoscimento del comma 3 (Connotazione di gravità) dell'art. 3 della L. 104/92, atteso che le patologie accertate non riducono l'autonomia personale dello stesso tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. I summenzionati requisiti decorrono dalla data della domanda amministrativa e non sono soggetti allo strumento della revisione atteso che le patologie patite dal ricorrente non possono evolvere verso un miglioramento clinico”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato. Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Per le stesse motivazioni le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso e per l'effetto accerta e dichiara che è soggetto Parte_1
invalido al 60% nonché soggetto portatore di handicap in situazione di non gravità; le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico di e liquidate come da separati decreti CP_1
Catania, 25/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso