TRIB
Sentenza 22 ottobre 2024
Sentenza 22 ottobre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 22/10/2024, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2024 |
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 220/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai senti dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22/10/2024, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 220/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. GIOVANNI RINALDI, Parte_1 C.F._1 Pt_2
[...] Parte_3 Parte_4
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse , , e dott. CP_2 Controparte_3 CP_4
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione professionale docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. è docente di ruolo in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso Parte_1
l' . Controparte_6
2. Negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 ha lavorato alle dipendenze del Controparte_1 rispettivamente per 154 e 260 giorni, con orario settimanale di 24 ore, in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria.
3. In dette annualità la stessa non ha percepito la retribuzione professionale docenti riconosciuta ai soli docenti di ruolo o quelli con contratti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
4. In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione deducendo la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 220/2024
determinato allegato alla direttiva 1999/70 CE atteso che le prestazioni rese dal docente precario sono del tutto equiparabili a quelle svolte dall'omologo collega di ruolo.
5. Il resiste in giudizio contestando la fondatezza del ricorso. Controparte_1
6. La questione in esame è stata risolta in senso favorevole ai lavoratori dalla Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
20015/2018).
7. Il ragionamento della Corte ha preso abbrivio dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo il alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
8. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
9. Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
10. Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal il quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente dal godimento del CP_7
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 220/2024
beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
11. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
12. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del CCNL Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
13. Il ragionamento appena riassunto può essere posto alla base anche della presente decisione.
Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo dal quale desumere una CP_1 differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
14. Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
15. In virtù di quanto sopra esposto, il deve essere condannato a pagare a Controparte_1
l'importo di € 2.409,48 atteso che lo stesso ha riconosciuto la correttezza Parte_1 CP_1 contabile del conteggio svolto dalla ricorrente al fine di quantificare la propria pretesa
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 220/2024
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione 1.100 – 5.200, valori minimi in ragione della natura seriale della controversia, in € 1.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna il a pagare ad l'importo lordo di € 896,28 Controparte_1 Parte_1
a titolo di retribuzione professionale docente per l'a.s. 2018/2019 e l'importo lordo di €
1.513,20 a titolo di retribuzione professionale docente per l'a.s. 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 1.030, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti RINALDI, e Pt_2 Pt_3
Pt_4
Ivrea, 22 ottobre 2024
Il Giudice
Magda D'Amelio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti ai senti dell'art. 127 ter c.p.c., in data 22/10/2024, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 220/2024 RGL, promossa da c.f. , ass. avv. GIOVANNI RINALDI, Parte_1 C.F._1 Pt_2
[...] Parte_3 Parte_4
- PARTE RICORRENTE -
contro
, c.f. , ass. Controparte_1 P.IVA_1 ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse , , e dott. CP_2 Controparte_3 CP_4
Controparte_5
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: retribuzione professionale docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. è docente di ruolo in servizio, al momento del deposito del ricorso, presso Parte_1
l' . Controparte_6
2. Negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020 ha lavorato alle dipendenze del Controparte_1 rispettivamente per 154 e 260 giorni, con orario settimanale di 24 ore, in forza di plurimi contratti di supplenza breve e saltuaria.
3. In dette annualità la stessa non ha percepito la retribuzione professionale docenti riconosciuta ai soli docenti di ruolo o quelli con contratti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche.
4. In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione deducendo la violazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 220/2024
determinato allegato alla direttiva 1999/70 CE atteso che le prestazioni rese dal docente precario sono del tutto equiparabili a quelle svolte dall'omologo collega di ruolo.
5. Il resiste in giudizio contestando la fondatezza del ricorso. Controparte_1
6. La questione in esame è stata risolta in senso favorevole ai lavoratori dalla Corte di Cassazione la quale, con percorso argomentativo approfondito e condivisibile, è giunta ad affermare il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle
"modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cass.
20015/2018).
7. Il ragionamento della Corte ha preso abbrivio dalla considerazione che l'emolumento in oggetto, avendo natura fissa e continuativa e non essendo il alcun modo collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione, rientri nelle “condizioni di impiego”.
8. Ne consegue, dunque, la necessità per il datore di lavoro di garantire la parità di trattamento tra docenti di ruolo e precari in ossequio a quanto previsto dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, la quale prevede che i lavoratori assunti a tempo determinato non possano “essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
9. Per interpretazione costante e pacifica, le ragioni oggettive che giustificano la diversità di trattamento non possono consistere nella mera esistenza di una norma generale e astratta, di legge o contratto, che preveda tale disparità, né rileva in alcun modo la caratura pubblica del datore di lavoro. La diversità di trattamento si giustifica, infatti, solo in presenza di elementi precisi di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengono alla natura e alle caratteristiche delle mansioni svolte (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).
10. Pertanto, in assenza di “significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici”, non può accedersi all'interpretazione della normativa fatta propria dal il quale ha escluso immotivatamente la parte ricorrente dal godimento del CP_7
2 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 220/2024
beneficio economico in questione, riconosciuto ai soli docenti a tempo indeterminato e ai precari titolari di supplenze di durata annuale.
11. Di qui la necessità di vagliare possibili interpretazioni alternative dell'art 7 CCNL Comparto scuola 2001 in modo da superare il contrasto venutosi a creare tra la disposizione oggetto del giudizio e il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria. È, infatti, ormai principio pacifico e consolidato quello secondo cui il Giudice chiamato ad interpretare una norma o una pattuizione contrattuale debba, in primo luogo, fornire un'interpretazione della stessa, tra le diverse astrattamente possibili, in grado di preservare l'armonia del sistema interno con quello comunitario;
solo nel caso in cui il contrasto sia irrimediabile, il Giudice dovrà provvedere a dichiarare nulla la pattuizione privata o a disapplicare il diritto interno contrastante con i superiori principi di diritto comunitario.
12. Nel caso di specie la Corte ha garantito l'armonia del sistema accedendo ad un'interpretazione della clausola 7 del CCNL Comparto scuola 2001 che non escludesse i precari titolari di supplenze brevi e saltuari dal novero dei beneficiari della retribuzione professionale docenti, anche alla luce del tenore letterale della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo dell'emolumento nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”. Detto inciso, infatti, rappresenta un argomento testuale a favore dell'interpretazione proposta in quanto, se il legislatore avesse voluto riservare detto emolumento ai soli docenti di ruolo o titolari di supplenze annuali, il riferimento ai periodi di servizio inferiori di un mese non avrebbe alcun senso.
13. Il ragionamento appena riassunto può essere posto alla base anche della presente decisione.
Invero non è stato allegato da parte del alcun elemento oggettivo dal quale desumere una CP_1 differenza concreta tra la prestazione resa dal docente supplente e quella resa dal docente sostituito.
14. Non può condurre a conclusioni diverse quanto affermato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 20/9/2018 (causa Motter), afferendo tale pronuncia alla diversa questione della ricostruzione di carriera dei docenti assunti a tempo determinato;
in ogni caso, anche nella predetta sentenza si evidenzia come la disparità di trattamento fra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato sia giustificata soltanto quando risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Nella specie, come detto, il servizio prestato dal docente con i contratti a termine è comparabile a quello prestato dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo, per cui non è dato riscontrare alcuna ragione oggettiva che giustifichi il mancato riconoscimento ai docenti a tempo determinato dalla retribuzione professionale docenti per il servizio effettivamente svolto.
15. In virtù di quanto sopra esposto, il deve essere condannato a pagare a Controparte_1
l'importo di € 2.409,48 atteso che lo stesso ha riconosciuto la correttezza Parte_1 CP_1 contabile del conteggio svolto dalla ricorrente al fine di quantificare la propria pretesa
3 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 220/2024
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 10/3/2014 n. 55, scaglione 1.100 – 5.200, valori minimi in ragione della natura seriale della controversia, in € 1.030 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e C.p.a. con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni altra domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- Condanna il a pagare ad l'importo lordo di € 896,28 Controparte_1 Parte_1
a titolo di retribuzione professionale docente per l'a.s. 2018/2019 e l'importo lordo di €
1.513,20 a titolo di retribuzione professionale docente per l'a.s. 2019/2020, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
- condanna il alla rifusione delle spese di lite, liquidate Controparte_1 in € 1.030, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, oltre CPA ed IVA come per legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, avv.ti RINALDI, e Pt_2 Pt_3
Pt_4
Ivrea, 22 ottobre 2024
Il Giudice
Magda D'Amelio
4