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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/02/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 5126/2024
Il Giudice Francesca Maria Claudia Capelli, nella causa proposta da
, ( ) rappresentata e difesa dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
MAROTTA ROSALIA LINDA VANESSA e PIROTTA GIGLIOLA ( ) C.F._2
VIA GALLERIA DEL CORSO 4 20122 MILANO;
ricorrente contro
, Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta e difesa dagli Avv.ti PASSERINI SERGIO/MOTRONI MATTEO
( VIA MASCHERONI, 31 20145 MILANO;
C.F._3 resistente
OGGETTO: Risarcimento danni:altre ipotesi
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22 aprile 2024, dipendente di Parte_1 [...]
a far tempo dal 4 novembre 1998 con contratto a Controparte_2 tempo indeterminato part time di 80 ore mensili, con qualifica di lavoratore di livello C di cui al CCNL Concessionari Autostrade e Trafori 04/04/1995 e con mansioni di esattrice presso la stazione di AG RI ( doc. 1) , ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro esponendo quanto segue:
-che né all'atto dell'assunzione, né successivamente, la Società ha indicato la collocazione temporale della prestazione lavorativa rispetto al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, come richiestodalla L. 83/1984 nonché dai successivi Dlgs 61/2000 e Dlgs
81/2015; -che con lettera in data 30 ottobre 2001, la Società ha trasformato il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con decorrenza dal 1 novembre 2001, con orario di lavoro di 37 ore settimanali, da realizzarsi, ai sensi dell'art. 9 punti 13 e ss del CCNL 16 febbraio 2000, ossia con un minimo di 6 ed un massimo di 9 ore giornaliere e distribuzione settimanale rapportata a 5 giorni lavorativi e a 2 giorni di riposo, con l'ulteriore precisazione che alla stessa sarebbero state applicate le normative contrattuali che regolano l'istituto del lavoro a tempo pieno (doc. 2);
-di aver svolto di fatto, la propria prestazione senza il rispetto della distribuzione settimanale contrattualmente prevista, secondo schemi diversi tra loro, quali ad esempio
6+1, 4+1, 3+2, 3+1 anziché 5+2 e senza programmazione completa dei turni di lavoro e dei riposi contrattualmente previsti (doc. 3);
-di aver sempre osservato turni di 8 ore di lavoro, distribuiti in modo non uniforme nell'arco della settimana, del mese e dell'anno, a seconda delle esigenze di servizio e delle variabili del traffico, con assegnazione mensile di soltanto 16 turni fissi rispetto alle 22 giornate e di 4, 5 riposi rispetto agli 81;
-che anche l'articolazione oraria dei turni (22-6; 6-14; 14-22) è stata assegnata a schema libero, senza alcun tipo di avvicendamento e possibilità di previsione nella loro cadenza (doc. 3);
-di aver svolto lavoro straordinario ed eseguito, nella medesima giornata, prestazioni di lavoro anche presso diverse stazioni, distanti ore dalla sede di assegnazione;
- di aver chiesto già nel 2014, invano, di essere inserita nella graduatoria per il personale turnista con orario sempre a tempo pieno, ma con turni continui ed avvicendati
(il c.d. 4 +2)2. ( doc. 4);
-di aver avuto nel 2017 crisi da stress lavorativo ascrivibile all'orario di lavoro e alla turnistica non ergonomica, con forte dimagrimento ed insonnia cronica;
-di aver nuovamente richiesto, in data 5 gennaio 2021, di essere inserita nella graduatoria anzidetta, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (doc. 5);
-di essersi in data 9 giugno 2021, sottoposta a visita medica presso la Fondazione
IRCCS Ca' Granda - medicina del lavoro - con somministrazione di test specifici, che hanno confermato lo stress lavorativo anamnesticamente correlato alla turnistica (doc. 6);
-di aver ottenuto in data 1 ottobre 2021, il trasferimento presso la più vicina
Stazione di Sesto San Giovanni, ma non l'assegnazione al più regolare schema turnistico del 4+2 (4 giorni lavorativi + riposo al 5° e al 6° giorno) (doc. 7);
2 -che alla successiva visita medica di idoneità alla mansione, effettuata in data 3 agosto 2022, di essere risultata idonea, con prescrizione di limitare i turni di lavoro a 4 giorni alla settimana con due giorni di riposo (doc. 8);
-che dall'11 agosto 2022 svolge l'attività di operatrice polifunzionale secondo la cadenza anzidetta presso la Stazione di Sesto San Giovanni.
Tutto ciò premesso ed esposto la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla turnistica sopra descritta .
In particolare ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della mancata puntuale indicazione della stabile collocazione della prestazione lavorativa della ricorrente, per violazione degli artt. 5 comma 2 L.83/1984, 2 comma 2 DLgs 61/2000 e 5 Dlgs 81/2015 per il periodo dal
4/11/'98 al 30/10/2001 (per tutta la durata del contratto di lavoro part time verticale) e, conseguentemente, condannare la resistente Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla
[...] ricorrente, a titolo di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 8 co. 2 D.Lgs
61/2000 e 10 co. 2 D.Lgs 81/2015, una somma che il Giudice vorrà individuare secondo equità ovvero nella misura minima del 10% della retribuzione normale percepita dalla ricorrente per ogni mese di effettivo lavoro e pertanto pari ad Euro 5.641,04, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
b) accertare e dichiarare, per il periodo dal 1/11/2001 al 10/08/2022, la mancata
e/o ritardata indicazione della collocazione dell'orario di lavoro e dei riposi in violazione dell'art. 2 Cost. It. nonché degli artt. 9, 20 e 21 del CCNL e dell'art. 1 comma 2 lettera l)
Dlgs 66/2003 in punto di riposo adeguato;
c) in subordine, accertare e dichiarare la nullità dell'art. 9 del CCNL commi 13 e ss per violazione dell'art. 2 e 32 Cost. It;
d) per l'effetto, condannare
[...] in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro tempore al risarcimento del danno per lesione della vita privata da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura del 15% della retribuzione normale percepita dalla ricorrente per ogni mese di effettivo lavoro e pertanto pari ad Euro 109.019,33, oltre rivalutazione ed interessi legali dalle singole scadenze mensili sino al soddisfo o in altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
3 e) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione da parte della
[...] dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 28 del Dlgs Controparte_2
81/2001 e, per l'effetto, condannarla a risarcire il danno da usura e da stress psico fisico nella misura di Euro 45.906,6915 ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione.
Con il favore dei compensi professionali e delle spese.
Con memoria depositata in data 30 agosto 2024 si è costituita in giudizio la società convenuta, contestando tutto quanto ex adverso esposto in ricorso e confermando la regolarità del proprio operato .
In particolare ha osservato, con riferimento al periodo 1998-2001, di aver sempre provveduto a inviare alla sig.ra entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la Pt_1 concreta programmazione dei turni per l'intero anno successivo;
programmazione nella quale venivano precisamente e dettagliatamente indicati tutti i turni che la lavoratrice avrebbe svolto nell'anno a venire.
Con riferimento al periodo successivo nel quale la ricorrente ha prestato la propria attività Full Time, ha esposto che la prestazione è stata resa secondo una specifica modalità di svolgimento a tempo pieno del rapporto di lavoro – denominata “FTH” – concordata ed elaborata negli anni dalle parti sociali a livello nazionale per contemperare le esigenze di organizzazione di alcune specifiche funzioni del settore stradale e autostradale – chiamate ad assicurare agli utenti un servizio continuativo, senza interruzioni – e le esigenze dei lavoratori addetti a queste funzioni.
Che dunque nessuna lesione o danno è stato arrecato alla ricorrente.
Ha concluso pertanto chiedendo di respingere il ricorso avversario e tutte le domande proposte dalla ricorrente, perché infondate in fatto e in diritto.
Con rifusione delle spese di lite, oltre accessori di legge.
Dopo numerosi rinvii finalizzati alla valutazione di una composizione bonaria della vertenza , dato atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione , il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, ha invitato le parti alla discussione ed ha deciso come da dispositivo in calce riportato che è stato depositato telematicamente .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito illustrati .
4 Come esposto in narrativa la ricorrente ha lamentato di aver subito un danno con riferimento al periodo:
· novembre 1998 – ottobre 2001, quando lavorava a tempo parziale per 80 ore mensili (10 turni di 8 ore), per effetto della mancata puntuale indicazione della stabile collocazione della sua prestazione lavorativa con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno;
· novembre 2001 e l'agosto 2022 – da quando ha iniziato a lavorare a tempo pieno, secondo la modalità “FTH” prevista dal contratto collettivo applicato, e sino a quando le è stata assegnata una turnistica fissa articolata in 4 giorni lavorativi e 2 di riposo – per effetto della variabilità dei turni e dell'imprevedibilità e insufficienza dei riposi.
I due periodi vanno esaminati partitamente.
PERIODO novembre 1998 – ottobre 2001
Come risulta dal contratto in atti in relazione a detto periodo è stato stabilito un part time verticale e l'orario di lavoro è stato fissato in 80 ore mensili, distribuite su 10 turni medi per 12 mesi, con orario giornaliero di 8 ore, con assenza di specifica collocazione temporale della prestazione lavorativa con riferimento al giorno, alla settimana, ai mesi e all'anno (doc.1).
In particolare nella lettera di assunzione, in merito alla determinazione e collocazione temporale della prestazione, si legge esclusivamente quanto segue: “…il Suo orario di lavoro minimo mensile sarà di 80 ore con facoltà della Società, ai sensi dell'art.
3 punto 6 del CCNL 04/04/1995, di richiederLe fino ad un massimo di 120 ore di prestazione, in relazione alle esigenze del servizio anche al di fuori della turnazione contrattuale prevista per il personale di esazione a tempo pieno.” (ns. doc. 1).
Dunque, nessuna collocazione specifica delle 80 ore di lavoro, che sono state indicate con esclusivo riferimento al solo numero complessivo.
La società convenuta ha riferito di aver comunicato annualmente i turni alla ricorrente .
Ha inoltre osservato che i turni di lavoro erano inevitabilmente soggetti a variabilità e a necessità di adattamento tempo per tempo, in base alle esigenze del servizio di viabilità.
5 Risulta pertanto pacifico che nel periodo in oggetto non è stato indicato l'orario lavorativo con evidente lesione delle disposizioni di legge .
In proposito la Cassazione, occupandosi di una fattispecie identica alla presente ha di recente ribadito “In tema di lavoro a tempo parziale organizzato in turni, è necessaria la puntuale indicazione nel contratto di lavoro della collocazione temporale dell'orario della prestazione lavorativa, con riferimento a giorno, settimana, mese ed anno, non essendo consentito al datore di lavoro, nemmeno in base all'art. 5, comma 3,
d.lgs. n. 81 del 2015, derogare a tale esigenza e indicare l'orario di lavoro su turni successivamente alla conclusione del contratto, in assenza di clausole flessibili ed elastiche. (Nella specie, la S.C. ha escluso che una tale facoltà fosse legittimata dagli articoli 3 e 9 del c.c.n.l. per il personale dipendente da Società e Consorzi
Concessionarie di Autostrade e Trafori, non potendo essi interpretarsi nel senso di autorizzare una comunicazione al lavoratore part-time con cadenza annuale o mensile dei turni non indicati nel contratto di lavoro). Sez. L -
, Ordinanza n. 11333 del 29/04/2024.
L'ordinanza richiamata, ha precisato:
“…..5.- Contrariamente a quanto affermato dalla parte ricorrente neppure potrebbe venire in rilievo la disciplina stabilita dall'art. 5 del d.lgs. n.81/2015 nella parte relativa alla disciplina dell'orario nel contratto part timeTale normativa prevede nei suoi tre commi: “1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite”. Ma anche quest'ultima previsione, quand'anche fosse ritenuta applicabile ratione temporis al contratto di specie, deve essere interpretata in coerenza sistematica con il primo ed il secondo comma dello stesso art.5; nel senso della necessità che i turni di lavoro restino indicati per iscritto nel medesimo contratto, con specifica indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Non è possibile sostenere invece che la possibilità di prevedere lo svolgimento dell'orario part time in turni (anche mediante
6 rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite) comporti anche la deroga all'esigenza della puntuale indicazione dei turni nel contratto di lavoro
(che la stessa legge vuole programmati per fasce prestabilite). Posto che una simile interpretazione sarebbe illogica ed in contrasto anche con la ratio protettiva del part time: sarebbe, infatti, sufficiente articolare il lavoro in turni per superare l'esigenza di indicazione puntuale dell'orario di lavoro nel contratto part time. E ciò porterebbe a legittimare sostanzialmente la mancata indicazione di qualsiasi orario, come è accaduto, appunto, col contratto di lavoro in oggetto, in cui non è contenuta alcuna indicazione dei turni programmati e solo si prevede che essi sarebbero stati comunicati al in via Per_1 successiva, alla fine dell'anno precedente (“Sulla base dell'esigenze organizzative produttive, entro il 31 dicembre di ogni anno, Le indicheremo la collocazione, per l'anno successivo, dell'orario di lavoro nell'ambito dei turni mensili, per i mesi di gennaio- giugnoluglio-agosto-settembre-ottobre-dicembre, che Ella sarà tenuto di volta in volta ad osservare”) .
6. Una previsione che consentisse l'esercizio di questa facoltà al datore di lavoro si porrebbe perciò contro la ratio protettiva del part time - richiamata alla base della decisione anche dalla Corte di appello - la quale richiede invece una immediata indicazione dell'articolazione oraria dell'attività al fine di consentire al lavoratore una migliore organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero;
posto che la normativa si pone l'obiettivo di contemperare le esigenze del datore di lavoro di utilizzazione della prestazione in forma ridotta e del lavoratore di poter consapevolmente organizzare il suo tempo, in modo da poter gestire le sue attività di lavoro ulteriori e di vita quotidiana.
7. La tesi sostenuta dalla ricorrente principale si pone contro queste esigenze di tutela che risultano altresì rimarcate nella sentenza n. 210/1992 della Corte Cost. la quale ha affermato che “non vi è quindi alcuna ragione, né alcuna possibilità di attribuire alla normativa una interpretazione tale da consentire la pattuizione di contratti di lavoro a tempo parziale nei quali la collocazione temporale della prestazione lavorativa nell'ambito della giornata, della settimana, del mese e dell'anno non sia determinata o non sia resa determinabile in base a criteri oggettivi ma sia invece rimessa allo ius variandi del datore di lavoro”.
(…)
9. Sulla scorta delle premesse, va, pertanto, affermato che nessuna previsione di legge, di contratto collettivo o di contratto individuale preveda il potere unilaterale che la
7 datrice di lavoro ricorrente ha preteso di esercitare con l'indicare i turni solo successivamente, in via annuale, al proprio dipendente part time. 10. Neppure si può parlare ovviamente di clausola flessibile, perché nel contratto individuale non è stata concordata la previsione del potere di variare la collocazione oraria della prestazione;
né la Corte di appello ha mai sostenuto una simile tesi.
11. Infine, nemmeno può essere accolto quanto afferma la ricorrente principale laddove, richiamando la sentenza di primo grado, sostiene che la comunicazione annuale dei turni sarebbe consentita per il personale part time dalla dichiarazione a verbale resa dai contraenti in calce all'art. 9 del CCNL, da cui risulta che sarebbe prevista persino la comunicazione mensile dei turni. Detta indicazione, però, non può essere certamente riferita ai lavoratori part-time, la cui disciplina è dettata invece, come già detto, dall'art.
3 del contratto collettivo integrata dalla sola previsione secondo cui i lavoratori part- time possono rendere la propria prestazione secondo lo schema di turni stabilito nel punto 4 dell'art.9”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta evidente la lesione del diritto della ricorrente che, nel periodo di riferimento, non ha potuto accedere ad una corretta organizzazione del tempo di lavoro e del tempo libero, essendo nella impossibilità di poter consapevolmente organizzare il proprio tempo.
La lavoratrice, dunque, ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la mancata collocazione dell'orario di lavoro per il periodo di vigenza del contratto di lavoro part time.
La sig. ne chiede la quantificazione in via equitativa. Pt_1
Sul punto questo Giudice intende dare continuità all'orientamento prevalente espresso dal Tribunale di Milano, secondo cui detto danno può quantificarsi nella misura del 10% della retribuzione percepita dal lavoratore nel periodo in cui quest'ultimo ha svolto la prestazione lavorativa in assenza dell'indicazione della durata della prestazione o della collocazione temporale dell'orario di lavoro (cfr. Tribunale di Milano sent. 70/2023;
1581/2022; 2193/2021; 2347/2021).
In base agli anzidetti criteri, il danno risarcibile sarebbe dunque quantificabile nella misura minima del 10% della retribuzione e pari ad Euro 5.641,04 (pari al 10% di
56.410,4411 per ogni mese di effettivo lavoro espletato dal 04/11/1998 al 1/11/2001 data di trasformazione del contratto da part time a tempo pieno, come da conteggio allegato al
8 ricorso che, in quanto non specificamente contestato, viene posto a fondamento della presente decisione. (doc. 11).
PERIODO novembre 2001 sino a agosto 2022
Nel periodo successivo, da novembre 2001 la ricorrente ha iniziato a lavorare a tempo pieno, secondo la modalità “FTH” prevista dal contratto collettivo applicato, e sino a quando le è stata assegnata una turnistica fissa articolata in 4 giorni lavorativi e 2 di riposo.
Anche in relazione a questo periodo la ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti per effetto della variabilità dei turni e dell'imprevedibilità e insufficienza dei riposi.
In particolare è pacifico che “…il turno FTH che è un orario a tempo pieno. In questo caso in un mese alla lavoratrice sono assegnati 16 turni di lavoro e 4 turni grigi;
nel senso che in quei 4 giorni entro la sera alle 20 del giorno prima alla lavoratrice è possibile richiedere di lavorare nel giorno successivo. Poi la lavoratrice gode di 8 riposi mensili. Gli altri due o tre giorni che restano o sono turni assegnati o altri giorni grigi.
Questa struttura oraria viene costruita mese per mese. E' uno schema libero nel senso che ogni mese lo schema può cambiare” (ns. doc. 15).
La lavoratrice ha lamentato di non avere comunque la possibilità, all'interno dello schema sopra riportato, di conoscere con anticipo il proprio orario di lavoro, anche con riferimento alle giornate di turno e quelle invece di riposo, in quanto l'esistenza dei cosiddetti turni grigi le ha sempre impedito di poter aver completa certezza delle giornate di riposo e quindi di poter programmare le attività e gli impegni extra lavorativi .
Ha inoltre osservato che in concreto la Società non ha neppure rispettato la distribuzione dell'orario di lavoro di cui all'art. 9 commi 13 e ss, articolata in 5 giorni lavorativi e due di riposo, come risulta dalla documentazione prodotta in atti..
Tali osservazioni colgono nel segno .
In primo luogo un turno FTH così come stato concepito con la presenza di quattro turni grigi nei quali in quei 4 giorni entro la sera alle 20 del giorno prima alla lavoratrice
è possibile richiedere di lavorare nel giorno successivo, impedisce effettivamente una piena programmabilità della propria vita extra-lavorativa.
Sul punto si condividono le osservazioni già espresse da questo Tribunale, proprio in relazione a questa tipologia di organizzazione dei turni, nel precedente richiamato da parte
9 ricorrente, che qui si riporta anche ai sensi dell'art. 118 c.p.c.”… Ma questa determinazione unilaterale dell'orario di lavoro lo rende illegittimo perché non consente alla lavoratrice di concordare l'orario sulla base delle esigenze personali (la ricorrente ha una famiglia e dei bambini) e di possibili diverse esigenze professionali che possano essere compatibili con l'orario di lavoro a tempo parziale.
La conseguenza di ciò è che deve essere dichiarata la illegittimità della mancata puntuale indicazione della stabile collocazione oraria della prestazione lavorativa della ricorrente”. T. Milano Sentenza n. 70/2023.
Detta modalità di programmazione, infatti, costringe il lavoratore a restare sempre a disposizione dell'azienda in attesa dell'”avviso di chiamata” per l'assegnazione dei turni mancanti e/o dei riposi, con l'impossibilità di programmare le attività extra lavorative e senza possibilità di godere a pieno dei riposi previsti dalle disposizioni legislative e contrattuali collettive.
Fondata anche la seconda censura della lavoratrice secondo la quale, in concreto, la società avrebbe violato il disposto dell'art. 9 commi 13 e ss ai sensi del quale la turnazione dovrebbe essere articolata in 5 giorni lavorativi e due di riposo.
Come si può facilmente desumere dai prospetti dei turni osservati dalla ricorrente, prodotti proprio dalla società convenuta (cfr. doc. 9 convenuta), in numerose occasioni lo schema 5 giorni lavorativi e due di riposo non è stato rispettato;
essendo frequente che la lavoratrice fosse impegnata anche per sei o più giorni consecutivi e a volte le fosse concesso un solo giorno di riposo, anziché i due previsti
Anche sotto questo profilo risulta evidente la violazione da parte della società della normativa di riferimento, che ha comportato la sottoposizione della lavoratrice a turni gravosi, con un'evidente lesione della possibilità di gestione della vita extra lavorativa .
Anche in relazione a questo secondo periodo, pertanto, la ricorrente ha diritto al risarcimento dei danni subiti per l'impossibilità di programmare la vita privata, nonché per l'usura psico fisica conseguente alle modalità organizzative della prestazione (mancati riposi, ritardata comunicazione dei turni, assegnazione di turni particolarmente gravosi).
Alla luce di quanto sopra si accerta e dichiara, per il periodo dal 1/11/2001 al
10/08/2022, la mancata e/o ritardata indicazione della collocazione dell'orario di lavoro e dei turni di riposo per l'effetto, si condanna Controparte_2
al risarcimento del danno per lesione della vita privata.
[...]
10 E' noto, infatti, che, in caso di illegittima variabilità dei turni di lavoro con conseguente prestazione di attività lavorativa a comando, secondo la Suprema Corte (ante riforma del 2001) deve tenersi conto di quale sia stato il tempo di preavviso osservato per la richiesta a comando, l'eventuale quantità di lavoro predeterminata in misura fissa,
l'incidenza che l'attuazione del contratto abbia avuto sulla possibilità del dipendente di svolgere attività economicamente redditizie, il grado di difficoltà della programmazione di attività di tempo libero, l'eventuale convenienza del lavoratore a concordare di volta in volta le modalità della prestazione (Cass. 26.3.97, n.2691; Cass.17.3.97, n. 2340).
Alla luce dei criteri sopra indicati dalla Suprema Corte e dell'orientamento del
Tribunale di Milano innanzi citato, nel caso di specie il danno che si determina in misura equitativa ex art. 1226 c.c., nella misura del 5 % della retribuzione normale percepita dalla ricorrente per ogni mese di effettivo lavoro, è pari ad Euro 36.339,77.(come da conteggio allegato al ricorso che, in quanto non specificamente contestato, viene posto a fondamento della presente decisione).
Tale misura del 5% tiene conto del fatto che, a differenza del primo periodo (Part
Time) ove vi era una completa omissione nella indicazione dei turni, nel secondo periodo
(full time) vi era una parziale programmazione dei turni secondo lo schema FTH.
Programmazione che tuttavia, deve essere considerata incompleta data la presenza di turni grigi.
Risarcimento del danno da usura psico fisica.
La ricorrente ha lamentato danni da usura e stress psicofisico e ne ha chiesto il risarcimento.
Tale domanda è fondata e va accolta.
In particolare risulta dalla documentazione in atti che già a far tempo dal 2014, la ricorrente ha chiesto, invano, di essere inserita nella graduatoria per il personale turnista con orario sempre a tempo pieno, ma con turni continui ed avvicendati (il c.d. 4 +2)2. ( doc. 4 RICORSO).
Risulta inoltre che nel 2017 ha accusato crisi da stress lavorativo e ha nuovamente richiesto, in data 5 gennaio 2021, di essere inserita nella graduatoria anzidetta, senza tuttavia ricevere alcun riscontro (ns doc. 5).
Successivamente in data 9 giugno 2021, si è sottoposta a visita medica presso la
Fondazione IRCCS Ca' Granda - medicina del lavoro - con somministrazione di test
11 specifici, che hanno confermato lo stress lavorativo anamnesticamente correlato alla turnistica (ns doc. 6).
Lo stress è stato anche confermato dal medico competente dell'azienda che, nel
2022 ha modificato i turni della dipendente.
Risulta pertanto dalla documentazione in atti la mancata adozione di misure idonee a prevenire i danni all'integrità psicofisica della ricorrente o quantomeno a limitarli e il mancato accoglimento tempestivo della domanda della Pt_1
Le circostanze sopra riportate rendono manifesta la responsabilità della convenuta sia sotto il profilo contrattuale (2087 c.c.) che sotto quello extracontrattuale (art. 2043
C.C.).
Alla luce di quanto sopra si accerta e dichiara la violazione da parte della
[...] dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 28 del Dlgs Controparte_2
81/2001 e, per l'effetto si condanna la stessa al risarcimento.
Detto dann,o tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, dell'entità e della durata della violazione, nonché degli effetti, viene quantificato in via equitativa nella misura di Euro 10.000,00.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al DM 55 2014 .
P.Q.M
Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa N.R.G. 5126/2024 così provvede:
a) Accerta e dichiara l'illegittimità della mancata puntuale indicazione della stabile collocazione della prestazione lavorativa della ricorrente per il periodo dal 4/11/'98 al
30/10/2001 conseguentemente, condanna la resistente
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 pagare alla ricorrente, a titolo di risarcimento del danno una somma pari al 10% della retribuzione pari ad Euro 5.641,04
b) accerta e dichiara, per il periodo dal 1/11/2001 al 10/08/2022, la mancata e/o ritardata indicazione della collocazione dell'orario di lavoro e dei turni di riposo per l'effetto, condanna al risarcimento del Controparte_2 danno per lesione della vita privata da determinato in via equitativa ex art. 1226 c.c. nella misura del 5 % della retribuzione normale percepita dalla ricorrente per ogni mese di effettivo lavoro e pertanto pari ad Euro 36.339,77,
12 e) accerta e dichiara la violazione da parte della Controparte_2 dell'art. 2087 c.c. e dell'art. 28 del Dlgs 81/2001 e, per l'effetto,
[...] condanna a risarcire il danno da usura e da stress psico fisico nella misura di Euro
10.000,00 ; condanna la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00, oltre 15% per spese generali, I.V.A. qualora dovuta e C.P.A. come per legge .
Fissa il termine di 60 per il deposito della sentenza.
04/02/2025
Il Giudice
Francesca Maria Claudia Capelli
13