Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 15/05/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 01.08.2024 iscritta al n. 275/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
23.01.2025
d a
n persona Parte_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Ceci del foro
OGGETTO: di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti retribuzione
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto
Scisca del foro di Monza, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Sergio Valetti del foro di Bergamo, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa Controparte_2
dall'avv. Alessandro Tonelli del foro di Milano, domiciliatario giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATA
In punto: appello a sentenza n. 288 del 2024 del Tribunale di
Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Dei resistenti appellati:
Come da memorie
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 288/2024 il Tribunale di Bergamo sezione lavoro in parziale accoglimento del ricorso proposto da Pt_2
nei confronti di e di ha
[...] Controparte_3 Controparte_2
condannato la datrice di lavoro a corrispondere Controparte_3
al ricorrente la somma complessiva di € 10.001,62 a titolo di differenze retributive ed € 1.350,22 per Tfr;
ha condannato altresì la committente in solido con a Controparte_2 Controparte_3
versare al ricorrente le sole differenze retributive maturate dalla data di inizio dell'impiego del ricorrente nell'appalto del 2.5.17, con esclusione di quanto richiesto a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, ROL e permessi maturati e non goduti;
ha condannato, infine,
a tenere indenne la terza chiamata Controparte_3 CP_4 [...]
e, a sua volta, a tenere indenne
[...] Controparte_1 Controparte_2
di quanto dalle stesse dovuto al ricorrente.
ed venivano da Controparte_5 Controparte_2
ultimo condannate in solido a rimborsare le spese di lite al ricorrente;
le spese tra le altre parti del giudizio venivano invece compensate.
Con il ricorso introduttivo il ricorrente aveva dedotto di avere lavorato a Varedo presso come addetto al Controparte_2
ricevimento della merce nel periodo dal 29.05.2016 al 23.11.2021
inizialmente con qualifica di operaio inquadrato nel 5° livello, poi passato al livello 4° junior dal 31 luglio 2020; aveva lamentato la mancata erogazione da parte della datrice di lavoro Controparte_3
, dell'integrale retribuzione essendo emerse alcune differenze tra
[...]
quanto calcolato nelle buste paga e la retribuzione prevista dal CCNL
Trasporto Merci e Logistica applicato;
aveva convenuto, quindi, in giudizio sia la datrice che quale CP_3 Controparte_2
committente responsabile in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al fine di ottenere la condanna delle stesse al pagamento delle suddette differenze retributive per la somma di € 10.001,62 oltre ad euro
1.350,22 per tfr.
si era costituita allegando che : -il Controparte_3
ricorrente aveva lavorato alle dipendenze della cooperativa Coopital
dal 29.05.2016 per poi passare alle dipendenze della resistente in forza di trasferimento d'azienda avvenuto con atto CP_3
notarile del 21.04.2017; -la società Coopital con delibera del
30.10.2015 aveva dichiarato lo stato di crisi e i soci avevano - 4 -
deliberato di rinunciare agli aumenti contrattuali previsti dal CCNL;
-
subentrata nel rapporto di lavoro con il Controparte_3
ricorrente, aveva mantenuto il trattamento retributivo e normativo della cedente, comprensivo delle trattenute oggetto della delibera del
30.10.2015; -a sua volta, con le delibere del 23 ottobre CP_3
2017 e le successive adottate aveva dichiarato lo stato di crisi e stabilito di rinviare l'applicazione degli aumenti contrattuali stabiliti dall'accordo di rinnovo del CCNL;
-i soci erano sempre stati regolarmente convocati alle assemblee tramite pubblicazione sul quotidiano locale L'Eco di Bergamo e mai nessuna delibera era stata impugnata, con conseguente decadenza del ricorrente dalla facoltà di contestare le trattenute sulla retribuzione;
-in ogni caso, nell'ipotesi di riconoscimento del preteso credito del ricorrente, le somme percepite a titolo di “trasferta Italia” e “indennità di disponibilità” avrebbero dovuto essere poste in compensazione;
-il credito era almeno in parte prescritto e doveva trovare applicazione anche la clausola di decadenza semestrale accettata dal lavoratore all'atto dell'assunzione.
Si era costituita anche che, contestando il Controparte_2
ricorso, aveva allegato di avere stipulato il contratto di appalto con solo a far data dal 2.05.2017 e chiedeva la Controparte_3
limitazione della propria responsabilità solidale ex art. 29 al periodo dell'appalto e alle sole voci aventi natura retributiva del credito del ricorrente;
domandava, infine, di essere manlevata sia da CP_3
che dalla committente principale di cui
[...] Controparte_1
chiedeva la chiamata in giudizio. - 5 -
Veniva quindi esteso il contraddittorio nei confronti di che si costituiva in giudizio chiedendo a sua volta di Controparte_1
essere manlevata da CP_3
Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente ha ritenuto illegittime tutte le trattenute subite CP_3
dal ricorrente dal maggio del 2016 alla cessazione del rapporto di lavoro con nel novembre 2021. Controparte_3
In dettaglio, ha affermato che aveva prodotto CP_3
tardivamente l'accettazione da parte del lavoratore della delibera
Coopital del 30 ottobre 2015 al momento della ammissione a socio di e la notizia della pubblicazione su l'Eco di Bergamo degli CP_3
avvisi di convocazione delle assemblee adottate da Controparte_3
con conseguente illegittimità delle trattenute disposte in forza
[...]
delle suddette delibere.
Il giudice ha rilevato che, in ogni caso, la conoscenza da parte del lavoratore della delibera del 2015 di Coopital non avrebbe comunque potuto comportare la riduzione della retribuzione al di sotto dei minimi tabellari previsti dal CCNL in quanto si trattava di delibera adottata da altra società e la prima delibera di era CP_3
del 23.10.2017; nè l'accordo sindacale del 16.2.2017, con cui si era impegnata a mantenere lo stesso trattamento CP_3
economico nei confronti dei lavoratori in vista del trasferimento d'azienda, poteva sostituire l'adozione di una delibera dichiarativa dello stato di crisi;
infine, con riferimento alle trattenute successive al
23.10.2017, il giudice ha affermato che la pubblicazione sul - 6 -
quotidiano l'Eco di Bergamo non era prevista dal regolamento della cooperativa e non costituiva un mezzo idoneo per la regolare convocazione dei soci alle assemblee.
Il giudice, quindi, ritenuto non contestato il conteggio del ricorrente da parte di ha accertato il credito Controparte_3
nella misura richiesta nel ricorso respingendo la richiesta della resistente di decurtazione delle somme corrisposte al lavoratore sotto la voce “trasferta Italia” e “indennità di disponibilità”.
ha impugnato la sentenza sulla base di Controparte_3
plurimi motivi e ne ha chiesto la riforma con il rigetto del ricorso di primo grado.
Si è costituita che ha chiesto, in caso di Controparte_2
accoglimento del gravame, di limitare la propria responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 al minore importo accertato e, in caso di rigetto, di confermare il proprio diritto ad essere manlevata da Controparte_1
Si è a sua volta costituita che ha aderito Controparte_1
all'appello principale chiedendone l'accoglimento.
Infine, con memoria di costituzione l'appellato Pt_2
ha contestato la fondatezza dell'appello di cui ha chiesto il
[...]
rigetto.
L'udienza di discussione si è svolta con collegamento da remoto, ai sensi dell'art.127 bis c.p.c., e la causa è stata decisa con sentenza, il cui dispositivo è stato letto in udienza e poi comunicato alle parti, avendo queste rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo (mediante un nuovo collegamento telematico). - 7 -
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la decisione per avere ritenuto illegittime tutte le trattenute subite dal ricorrente sulla retribuzione in forza dele delibere dichiarative dello stato di crisi adottate prima da Coopital soc. coop. e poi da Controparte_3
In particolare, critica l'affermazione del giudice circa la tardività della produzione di della Controparte_3
documentazione volta a provare l'accettazione del lavoratore della delibera di Coopital del 2015 e la regolarità delle convocazioni delle assemblee di mediante pubblicazione su L'Eco di CP_3
Bergamo dei relativi avvisi.
L'appellante, inoltre, reitera l'eccezione di decadenza del ricorrente dalla impugnazione delle delibere ed evidenzia che anche il giudice non avrebbe potuto rilevare d'ufficio l'invalidità delle delibere.
Ciò premesso, il motivo è fondato.
In fatto è pacifico che l'appellato è subentrato nel rapporto di lavoro alle dipendenze di per effetto del Controparte_3
trasferimento d'azienda intervenuto tra la precedente datrice Coopital
soc. coop. e nel maggio del 2017 e che il credito Controparte_3
rivendicato dal lavoratore si riferisce al periodo che va da giugno
2016 al 23 novembre 2021 comprendendo, dunque, anche parte del periodo lavorativo svolto alle dipendenze della cedente, di cui l'odierna appellante, in tesi, è chiamata a rispondere in qualità di cessionaria obbligata in solido ai sensi dell'art. 2112 c.c.. - 8 -
Il credito affermato dal lavoratore, riconosciuto nella sentenza impugnata, sempre per quanto pacifico, deriva dall'applicazione delle delibere dichiarative dello stato di crisi adottate prima da Coopital soc. coop. in data 30 ottobre 2015,
prorogata dalle delibere del 28 giugno 2016 e del 22 dicembre 2016 e poi da in data 23 ottobre 2017, 2 luglio 2018, Controparte_3
28 maggio 2019 e 5 luglio 2019.
Con la delibera 2015 di Coopital, in particolare, veniva stabilito il differimento dell'applicazione degli aumenti contrattuali previsto dall'Accordo di rinnovo del CCNL del 8.05.2015 e con le delibere adottate da si stabiliva, oltre al rinvio Controparte_3
dell'applicazione degli aumenti contrattuali, la rinuncia dei soci lavoratori alle remunerazioni previste dal CCNL per l'eventuale lavoro straordinario e supplementare.
costituendosi nel giudizio di primo Controparte_3
grado, ha prodotto le suddette delibere e ha eccepito la decadenza del ricorrente dalla relativa impugnazione.
Alla prima udienza il ricorrente si è riservato di verificare l'avvenuta convocazione alle assemblee per poi contestare con le note del 20.04.2023 di non avere mai ricevuto alcun avviso di convocazione;
in replica a tale contestazione la resistente CP_3
con le note del 13.06.2023 ha prodotto gli estratti de L'Eco di
Bergamo contenenti gli avvisi di convocazione delle assemblee di
Coopital (del 2016) e di inoltre, nel corpo delle note CP_3
scritte dell'01 marzo 2024 ha inserito la richiesta di ammissione a - 9 -
socio di Coopital, sottoscritta dal ricorrente, nella quale egli dava atto di avere preso visione della delibera del 30 ottobre 2015 dichiarativa dello stato di crisi.
Il giudice di prime cure ha ritenuto che dette produzioni di fossero tardive e inammissibili e che ciò fosse sufficiente CP_3
per escludere la legittimità delle trattenute sulla retribuzione operate sulla base delle delibere in mancanza della prova della regolare convocazione e che, in ogni caso, la pubblicazione su un quotidiano locale non poteva ritenersi mezzo idoneo per la convocazione dei soci in difetto di specifica previsione nel regolamento della cooperativa;
infine, ha aggiunto che le delibere difettavano del necessario requisito della temporaneità dello stato di crisi previsto dall'art. 6 L. n.
142/2001 ed anche per questo dovevano ritenersi illegittime.
La decisione, invero, non è condivisibile.
Occorre osservare, infatti, che la produzione in giudizio dell'accettazione della delibera 2015 di Coopital e della pubblicazione degli avvisi di comunicazione sul quotidiano locale
L'Eco di Bergamo si è resa necessaria allorchè il ricorrente, come detto, con le note del 20.04.2023 ha per la prima volta negato di essere stato convocato alle assemblee e, dunque, non risulta tardiva.
Ciò senza tacere il fatto che le delibere prodotte con la memoria di costituzione da nel loro contenuto facevano CP_3
già riferimento all'avvenuta pubblicazione su L'Eco di Bergamo dei relativi avvisi di convocazione in conformità a quanto previsto dallo statuto della cooperativa;
a fronte di detta produzione si reputa, - 10 -
dunque, che il ricorrente già in sede di prima udienza avrebbe potuto prendere posizione sulla regolarità delle modalità della convocazione dei soci adottate dalla al fine di replicare all'eccezione di Parte_1
decadenza dall'impugnazione delle delibere formulata da CP_3
nella propria memoria di costituzione.
Tanto precisato, in linea di diritto occorre rammentare che l'articolo 2377 c.c., applicabile alle cooperative in forza del rimando dell'art. 2519 c.c., prevede che le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto sono annullabili e possono essere impugnate dai soci nel termine di 90 giorni;
l'articolo 2379
comma 1 c.c., invece, stabilisce che nei casi di mancata convocazione dell'assemblea, di mancanza del verbale, di impossibilità o illiceità
dell'oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla iscrizione o deposito nel registro delle imprese ovvero dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea; nei casi e nei termini previsti dal comma 1, inoltre,
l'invalidità può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice mentre possono essere impugnate senza limiti di tempo solo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte, invero,
l'omessa convocazione del socio dà luogo a nullità, rilevabile anche d'ufficio, da far valere nel termine di decadenza di tre anni ex art. 2379 c.c.; essa va distinta dai casi di mera irregolarità della convocazione effettuata, che determinano l'annullabilità della - 11 -
deliberazione ex art. 2377 c.c. che può essere impugnata, come detto,
nel termine più breve di 90 giorni (v. Cass. civ. n. 22987 del 16
settembre 2019; Cass. S.U. 23218 del 2013); ciò che, si ribadisce, ai sensi dell'art. 2379 c.c. può essere impugnato senza limiti di tempo,
sono solo le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Alla luce del suddetto quadro normativo e di tali principi,
dunque, il ricorrente era tenuto a contestare l'eventuale omessa convocazione nel termine di tre anni, che era ampiamente decorso alla data della instaurazione del presente giudizio, ove si consideri che la più recente delle delibere risale al 5 luglio 2019 e che il CP_3
ricorso di primo grado è stato depositato il 21 gennaio 2023.
Inoltre, ogni censura circa la irregolarità o addirittura l'inesistenza della convocazione delle assemblee ed anche circa la conformità alla legge delle delibere adottate (per es. sotto il profilo del difetto della temporaneità dello stato di crisi evidenziato dal giudice) era preclusa anche al giudice, il cui potere di rilevare d'ufficio il vizio più grave della nullità della delibera, come detto, è
esercitabile ex art. 2379 c.c. sempre nel termine di decadenza di tre anni.
Così stando le cose, essendo abbondantemente spirato il termine di decadenza di legge per l'impugnazione delle delibere da parte del ricorrente e per la rilevabilità anche d'ufficio della relativa nullità, la delibera adottata da Coopital con assemblea in data 30
ottobre 2015, prorogata dall'assemblea del 28 giugno 2016 e del 22 - 12 -
dicembre 2016, e le delibere adottate da in data Controparte_3
23 ottobre 2017, 27.07.2018, 28.05.2019, 5.07.2019 devono ritenersi produttive di effetti nei confronti dell'appellato con conseguente legittimità delle trattenute effettuate dalle società sulla base delle stesse.
Rimane scoperto, tuttavia il periodo che va dall'assunzione dell'appellato in fino alla adozione della prima Controparte_3
delibera del 23 ottobre 2017, ritenendosi pienamente condivisibile quanto osservato sul punto dal primo giudice sulle trattenute applicate da nel predetto periodo lavorativo. Controparte_3
Ed invero, il pagamento in tale arco temporale da parte dell'appellante al lavoratore di una retribuzione inferiore ai livelli minimi stabiliti dalla contrattazione collettiva è stato fondato da sul verbale di consultazione sindacale del 16 febbraio CP_3
2017 con il quale, nell'ambito della cessione d'azienda da Coopital e era stato previsto che i lavoratori nel passaggio Controparte_3
dalla cedente alla cessionaria avrebbero conservato il medesimo trattamento retributivo e normativo goduto presso la cooperativa
Coopital (v. doc. n. 12 allegato alla memoria di costituzione di primo grado).
In forza dell'impegno assunto con il citato verbale sindacale ha corrisposto all'appellato una retribuzione Controparte_3
inferiore ai livelli minimi previsti dall'Accordo di rinnovo del CCNL
dell'8.05.2015, la cui applicazione, come detto, era stata rinviata con la delibera di Coopital del 30 ottobre 2015. - 13 -
Ciò, tuttavia, non può essere consentito non potendo lo stato di crisi deliberato da Coopital essere esteso a un soggetto diverso quale è la cui prima delibera dichiarativa dello stato di CP_3
crisi è stata adottata solo nel mese di ottobre del 2017.
Inoltre, la riduzione dei trattamenti economici dei soci lavoratori di cooperativa è soggetta a una normativa speciale, di carattere inderogabile, che non consente la deroga in peius alla retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva (v. art. 3,
comma 1, Legge 142/2001, “Trattamento economico del socio lavoratore" laddove dispone che le “società cooperative sono tenute a
corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico
complessivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato
e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni
analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della
categoria affine”.)
E' vero che l'art. 6 L. 142/2001 prevede che il regolamento della cooperativa può attribuire all'assemblea l'adozione di un piano di crisi aziendale e la facoltà di deliberare forme di apporto economico da parte dei soci, ma, come già detto, la prima delibera dichiarativa dello stato di crisi adottata da dalla cui CP_3
impugnazione peraltro l'appellato è ormai decaduto, risale solo al mese di ottobre del 2017.
In definitiva, le trattenute applicate da risultano CP_3
illegittime in relazione al periodo da maggio a settembre del 2017 (il subentro nel rapporto di lavoro è avvenuto in forza della cessione - 14 -
d'azienda del 21.04.2017 e a ottobre 2017 risale la delibera
. CP_3
::::::
Con il secondo motivo del gravame, l'appellante contesta la sentenza per avere escluso l'applicazione da parte di CP_3
dell'Accordo di rinnovo del 3.12.2017 a partire da maggio 2019.
Il motivo è fondato.
Il regolamento interno di prevede l'adesione della CP_3
società alla (v. art. 5 doc. n. 18 del Controparte_6
fascicolo di primo grado dell'appellante).
ha aderito all'Accordo di rinnovo del Controparte_6
31.12.2017 solo con il verbale di accordo del 30 maggio 2019 (v. doc.
n. 19) così che l'accordo di rinnovo del 3 dicembre 2017 è divenuto efficace nei confronti della cooperativa appellante dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'associazione di categoria.
Ad ogni buon conto, la questione può ritenersi superata dall'accoglimento del primo motivo del gravame poiché la doglianza sollevata dall'appellante attiene a un periodo che risulta interamente coperto dalle delibere adottate da che, per quanto CP_3
accertato, risultano definitivamente produttive di effetti nei confronti dell'appellato.
::::::
Con ulteriore motivo di gravame, l'appellante impugna il capo della decisione che ha ritenuto corretto, in quanto non contestato, il conteggio delle differenze retributive allegato al ricorso - 15 -
di primo grado ed evidenzia che il ricorrente, inquadrato nel 6° livello
CCNL Trasporti e Logistica fino a settembre 2017 e successivamente passato al 5° livello, ha erroneamente calcolato le differenze retributive sulla base della retribuzione spettante a un lavoratore inquadrato nel 5° livello, chiedendo, quindi, di rivedere la quantificazione del credito del lavoratore.
La censura, invero, necessita di essere esaminata in quanto,
come detto, risultano illegittime le decurtazioni della retribuzione operate da nel periodo maggio-settembre 2017 e occorre CP_3
verificare se sussiste un credito per differenze retributive in capo all'appellato per detto periodo.
Ebbene, dall'esame delle difese di nel Controparte_3
primo grado di giudizio si evince che la resistente aveva in realtà
contestato il conteggio allegato al ricorso nella memoria di costituzione (v. pag. 19 della memoria e successive), sviluppando,
poi, nelle note conclusive tale contestazione allorchè aveva evidenziato che i conteggi erano stati predisposti sulla base di un livello superiore mai rivendicato dal lavoratore, così che la valutazione del primo giudice, che ha ritenuto accertato il credito nella misura indicata nel conteggio ritenendolo “non contestato”, non
è condivisibile.
Tanto premesso, andando ad esaminare il conteggio si evince,
in effetti, che nel periodo che qui rileva da aprile a settembre del 2017
in cui le trattenute applicate da non sono legittime, le CP_3
differenze retributive sono state calcolate considerando come - 16 -
retribuzione dovuta quella di un lavoratore inquadrato nel 5°livello del CCNL, sebbene il ricorrente all'epoca fosse ancora inquadrato nel
6° livello (con passaggio al 5° da ottobre 2017), come risulta chiaramente dalle buste paga allegate al ricorso di primo grado.
::::::
Prima, peraltro, di procedere alla verifica dell'esistenza di un residuo credito per differenze retributive in capo all'appellato, si ritiene opportuno per ragioni logiche esaminare l'altro motivo di appello con cui ritorna sulla questione della Controparte_3
“compensazione” delle voci “indennità di disponibilità” e
“trasferta Italia”.
L'appellante censura il capo della decisione che ha respinto la sua richiesta di dedurre dalla somma dovuta al ricorrente tali voci per non avere mai la società resistente affermato di avere erogato tali somme a copertura delle trattenute.
Il motivo si reputa fondato e va accolto.
Risulta dalle buste paga che l'appellato nei mesi da aprile a settembre 2017, periodo nel quale egli ha subito trattenute illegittime e al quale, quindi, deve essere limitato l'esame di tale motivo di gravame, ha percepito somme per “indennità di disponibilità”.
diversamente da quanto osservato dal Controparte_3
Tribunale, nella memoria di primo grado aveva affermato che le somme erogate con tale voce avrebbero dovuto essere assorbite dalla maggiore retribuzione tabellare, nell'ipotesi di accertamento dell'esistenza di differenze retributive in favore del ricorrente, in tal - 17 -
modo riconoscendone la natura retributiva.
Va osservato, inoltre, che le somme erogate da CP_3
all'appellato sotto tale voce in aggiunta alla retribuzione risultano sempre variabili e (come pure ritenuto da questa Corte in precedenti pronunce relative a casi analoghi) non servivano a compensare particolari disagi o momenti di inattività del lavoratore tra un carico e l'altro della merce, finalità che in questo caso il ricorrente nemmeno ha dedotto o chiesto di provare al fine di contestare l'eccezione di
“compensazione” proposta dalla controparte.
Tenuto conto della regolarità dei versamenti, della variabilità
degli importi e della mancata deduzione e prova dell'esistenza di uno specifico titolo a giustificazione dell'erogazione, alle somme riscosse dall'appellato sotto la voce “indennità di disponibilità” va riconosciuta natura retributiva e di esse va dunque tenuto conto al fine dell'accertamento di quanto percepito dal lavoratore e di quanto eventualmente residua ancora dovuto.
::::::
Tornando, a questo punto, al tema della quantificazione del residuo credito del lavoratore, dall'esame del conteggio allegato al ricorso si evince che nel periodo da maggio a settembre del 2017 il lavoratore ha domandato quale differenza tra dovuto e percepito la somma di € 1.014,08 (calcolata sommando le differenze indicate nel conteggio mese per mese).
Da tale importo, peraltro, va eliminata la somma che erroneamente il ricorrente ha calcolato in eccedenza per avere - 18 -
considerato dovuta una retribuzione del 5° livello anziché del 6°,
quantificata dall'appellante per il periodo da giugno 2016 a settembre
2017 in complessivi € 1.688,26 oltre a € 192,63 per incidenza sul
TFR (v. pag. 25 del ricorso in appello), importo che, non essendo stato contestato in alcun modo da parte dell'appellato, può essere recepito e dato per provato.
Ebbene, riproporzionando tale importo (€1.688,26 oltre incidenza sul TFR) con riferimento al periodo che qui rileva da maggio a settembre del 2017, si perviene all'importo di € 626,96 per differenza da erroneità di livello (€ 1688,26 :15 mesi x 5 mesi =
562,75 ed € 192,63 : 15 mesi X 5 mesi = 64,21), somma che andrà
detratta da quanto richiesto dal lavoratore per trattenute illegittime nel periodo di interesse.
Inoltre, dal dovuto va decurtata anche la somma di 312,00
euro riscossa dall'appellato sotto la voce “indennità di disponibilità”
da maggio a settembre del 2017 (v. buste paga del periodo).
In definitiva, dalle considerazioni sopra esposte si perviene alla conclusione che, detratti dalla somma richiesta dal ricorrente gli importi non dovuti (differenze per erroneità del livello considerato e indennità di disponibilità), non residuano crediti in capo all'odierno appellato per differenze retributive in relazione al periodo di applicazione delle trattenute illegittime.
::::::
In conclusione, l'appello merita accoglimento e la sentenza va riformata con conseguente rigetto del ricorso di primo grado. - 19 -
Dalla reiezione delle domande del lavoratore deriva il travolgimento anche dei capi della decisione con cui sono state accolte le domande di manleva di e di Controparte_2 Controparte_1
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La riforma della sentenza comporta la necessità di adottare una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio che, in considerazione della complessità in fatto della controversia e della complessità e molteplicità delle questioni giuridiche trattate, si ritiene giustificato compensare integralmente tra tutte le parti del giudizio.
PQM
1) in riforma della sentenza n. 288/2024 del Tribunale di
Bergamo, respinge le domande proposte con il ricorso di primo grado;
2) compensa le spese di primo e di secondo grado tra tutte le parti del giudizio.
Brescia 23 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)