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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/03/2025, n. 368 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 368 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 19699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19699/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. LORENZA DUSI Parte_1 C.F._1
e c.f con l'avv. LORENZA DUSI CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Assegnazione della casa coniugale sita in Bagolino, Piazza Marconi n. 3 alla SI , che Parte_1
ne è proprietaria, e che la abiterà unitamente al figlio minorenne, con tutti gli arredi e beni in essa contenuti che rimarranno di sua esclusiva proprietà, fatta eccezione per l'elettrodomestico bimby e per l'aspirapolvere che verranno prelevati dal sig. CP_1
3) Il sig. trasferirà la propria residenza entro il giorno dell'udienza che verrà fissata per la CP_1
comparizione delle parti davanti al giudice relatore (e che verrà sostituita con il deposito di note scritte ex
1 art. 127-ter c.p.c.) e si impegna ad asportare i fucili di sua proprietà dalla casa coniugale entro la medesima data. 4) Affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali si Persona_1
impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Collocamento del figlio minore in forma prevalente presso la madre, con facoltà per il Persona_1
padre di vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore
17 circa fino a domenica sera prima di cena alle ore 19 circa con prelievo e riconsegna a cura del padre;
b) durante la settimana che termina con il weekend di spettanza materna, il padre terrà il figlio dal mercoledì, ove lo ritirerà a scuola, sino a venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
c) durante la settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, il padre terrà il figlio dal lunedì a pranzo, previo ritiro a scuola fino, a dopo cena alle ore 21 circa. I genitori, qualora desiderasse essere portato a scuola la Per_1
mattina dal padre anche in altri giorni rispetto a quelli sopra concordati, si impegnano ad assecondare tale suo desiderio. I genitori concordano, inoltre, che il figlio minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, alternando ogni anno i periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01, e metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando - di anno in anno - la frequentazione nel giorno di Pasqua. I genitori danno atto di aver concordato che durante le vacanze natalizie del corrente anno, farà un Per_1 viaggio, anche all'estero, con la madre. Durante le vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore in via esclusiva per due settimane, anche consecutive, e i genitori concorderanno i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori avranno la più ampia facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli del figlio. I genitori concordano che, qualora dovesse ammalarsi quando è presso il padre, egli possa far rientro nell'abitazione della madre. Per_1
6) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova.
7) Il signor verserà alla SI , a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica del figlio.
8) Il signor si obbliga altresì a versare alla SI la somma annuale di € CP_1 Parte_1
600,00 quale contributo per l'acquisto di abbigliamento e calzature per il figlio;
il versamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario entro il 31 gennaio di ogni anno.
2 9) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative per il figlio, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 6). I genitori danno atto che sta prendendo lezioni private tre volte alla settimana per l'espletamento dei compiti Per_1 scolastici e confermano di essere d'accordo affinchè il minore continui in tal senso.
10) L'“assegno unico” per il figlio continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori. Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno ai genitori nella misura del 50% cadauno.
11) I coniugi manifestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio di documenti (passaporto o altri equipollenti) e/o certificazioni e/o autorizzazioni necessari per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne
. Persona_1
12) I Sig.ri e dichiarano, inoltre, di essere economicamente indipendenti e CP_1 Parte_1 che, per l'effetto, non vi è luogo ad assegno separativo in favore di alcuno dei coniugi.
13) I Sig.ri e confermano infine il contenuto e gli impegni di cui alla scrittura CP_1 Parte_1
privata che si allega (doc. 7) sottoscritta in data 5.02.2019; in particolare, si dà atto che ad oggi la SI
ha corrisposto al sig. la complessiva somma di € 20.700,00 (fino a ottobre compreso), di Pt_1 CP_1 talchè la somma residua totale da corrispondere al sig. ammonta ad € 53.300,00 da versarsi: a) CP_1 quanto ad € 23.300,00 sempre in rate mensili di € 300,00 cadauna con scadenza la penultima al febbraio
2031 e l'ultima rata di € 200,00 con scadenza al mese di marzo 2031; b) € 30.000,00 entro il 30.06.2026.
Il sig. conferma di rinunciare ad ogni rimborso relativo ai beni acquistati e alle ristrutturazioni e CP_1
migliorie effettuate nella casa coniugale e i coniugi confermano che egli continuerà a beneficiare integralmente delle detrazioni fiscali relative a stufa e la SI si impegna a corrispondere al sig. Pt_1
il 50% delle detrazioni fiscali relative al divano. CP_1
14) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/06/2019, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Agrigento (atto n. 69, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
COSTANZA TETI Giudice
FRANCESCO RINALDI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 19699/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. LORENZA DUSI Parte_1 C.F._1
e c.f con l'avv. LORENZA DUSI CP_1 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
“1) Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
2) Assegnazione della casa coniugale sita in Bagolino, Piazza Marconi n. 3 alla SI , che Parte_1
ne è proprietaria, e che la abiterà unitamente al figlio minorenne, con tutti gli arredi e beni in essa contenuti che rimarranno di sua esclusiva proprietà, fatta eccezione per l'elettrodomestico bimby e per l'aspirapolvere che verranno prelevati dal sig. CP_1
3) Il sig. trasferirà la propria residenza entro il giorno dell'udienza che verrà fissata per la CP_1
comparizione delle parti davanti al giudice relatore (e che verrà sostituita con il deposito di note scritte ex
1 art. 127-ter c.p.c.) e si impegna ad asportare i fucili di sua proprietà dalla casa coniugale entro la medesima data. 4) Affidamento del figlio minore in forma condivisa ad entrambi i genitori i quali si Persona_1
impegneranno a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura e nel prioritario interesse del figlio, garantendo altresì un equilibrato e contributivo rapporto con entrambi e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) Collocamento del figlio minore in forma prevalente presso la madre, con facoltà per il Persona_1
padre di vederlo e tenerlo con sé con le seguenti modalità: a) a fine settimana alternati dal venerdì alle ore
17 circa fino a domenica sera prima di cena alle ore 19 circa con prelievo e riconsegna a cura del padre;
b) durante la settimana che termina con il weekend di spettanza materna, il padre terrà il figlio dal mercoledì, ove lo ritirerà a scuola, sino a venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola;
c) durante la settimana che termina con il weekend di spettanza paterna, il padre terrà il figlio dal lunedì a pranzo, previo ritiro a scuola fino, a dopo cena alle ore 21 circa. I genitori, qualora desiderasse essere portato a scuola la Per_1
mattina dal padre anche in altri giorni rispetto a quelli sopra concordati, si impegnano ad assecondare tale suo desiderio. I genitori concordano, inoltre, che il figlio minore trascorrerà metà delle vacanze scolastiche natalizie con ciascun genitore, alternando ogni anno i periodi dal 24.12 al 30.12 e dal 31.12 al 6.01, e metà delle vacanze scolastiche pasquali alternando - di anno in anno - la frequentazione nel giorno di Pasqua. I genitori danno atto di aver concordato che durante le vacanze natalizie del corrente anno, farà un Per_1 viaggio, anche all'estero, con la madre. Durante le vacanze estive, il figlio starà con ciascun genitore in via esclusiva per due settimane, anche consecutive, e i genitori concorderanno i rispettivi periodi entro il 30 aprile di ogni anno. I genitori avranno la più ampia facoltà di determinare di comune accordo tempi e modalità diversi compatibilmente con i propri impegni e quelli del figlio. I genitori concordano che, qualora dovesse ammalarsi quando è presso il padre, egli possa far rientro nell'abitazione della madre. Per_1
6) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggior interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (per tali intendendosi quelle attinenti la vita quotidiana dei minori quali, a titolo esemplificativo, visite mediche periodiche o urgenti, scelte alimentari, organizzazione del tempo libero ecc.) verranno assunte dal genitore con il quale il figlio minore si trova.
7) Il signor verserà alla SI , a mezzo bonifico bancario entro il 10 di ogni CP_1 Parte_1 mese la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo nel mantenimento del figlio, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, sino all'indipendenza economica del figlio.
8) Il signor si obbliga altresì a versare alla SI la somma annuale di € CP_1 Parte_1
600,00 quale contributo per l'acquisto di abbigliamento e calzature per il figlio;
il versamento verrà eseguito a mezzo bonifico bancario entro il 31 gennaio di ogni anno.
2 9) Le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ludico-sportive-ricreative per il figlio, saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore secondo il Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli avvocati di Brescia del 14.07.2016 che viene allegato al presente ricorso (doc. 6). I genitori danno atto che sta prendendo lezioni private tre volte alla settimana per l'espletamento dei compiti Per_1 scolastici e confermano di essere d'accordo affinchè il minore continui in tal senso.
10) L'“assegno unico” per il figlio continuerà ad essere percepito al 50% tra i genitori. Le detrazioni fiscali per il figlio spetteranno ai genitori nella misura del 50% cadauno.
11) I coniugi manifestano sin da ora il reciproco assenso al rilascio di documenti (passaporto o altri equipollenti) e/o certificazioni e/o autorizzazioni necessari per l'espatrio per sé e per il figlio minorenne
. Persona_1
12) I Sig.ri e dichiarano, inoltre, di essere economicamente indipendenti e CP_1 Parte_1 che, per l'effetto, non vi è luogo ad assegno separativo in favore di alcuno dei coniugi.
13) I Sig.ri e confermano infine il contenuto e gli impegni di cui alla scrittura CP_1 Parte_1
privata che si allega (doc. 7) sottoscritta in data 5.02.2019; in particolare, si dà atto che ad oggi la SI
ha corrisposto al sig. la complessiva somma di € 20.700,00 (fino a ottobre compreso), di Pt_1 CP_1 talchè la somma residua totale da corrispondere al sig. ammonta ad € 53.300,00 da versarsi: a) CP_1 quanto ad € 23.300,00 sempre in rate mensili di € 300,00 cadauna con scadenza la penultima al febbraio
2031 e l'ultima rata di € 200,00 con scadenza al mese di marzo 2031; b) € 30.000,00 entro il 30.06.2026.
Il sig. conferma di rinunciare ad ogni rimborso relativo ai beni acquistati e alle ristrutturazioni e CP_1
migliorie effettuate nella casa coniugale e i coniugi confermano che egli continuerà a beneficiare integralmente delle detrazioni fiscali relative a stufa e la SI si impegna a corrispondere al sig. Pt_1
il 50% delle detrazioni fiscali relative al divano. CP_1
14) Fatti salvi gli accordi di cui sopra, i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di non avere reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altra”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 24/06/2019, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di Agrigento (atto n. 69, parte II, serie C).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge ed all'interesse della figlia minore.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150, comma 1, c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d)
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 13/03/2025.
Il Presidente estensore
Gustavo Nanni
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